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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Accertamento a società estinta e responsabilità del socio

  • Secondo la Cassazione (ordinanza n. 24064/2026), il soggetto che riceve un avviso di accertamento intestato a una società estinta deve impugnarlo subito, poiché, in caso contrario, la pretesa diventa definitiva anche nei suoi confronti.

17/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Piani di welfare aziendale nel decreto Omnibus

  • Agevolazioni per i piani di welfare aziendale al riparo per gli altri familiari, diversi da coniuge e figli, anche quando non sono conviventi con il dipendente. A patto che per la prestazione non sia richiesto che il familiare sia fiscalmente a carico.
  • Le novità del decreto Omnibus (art. 1 D.Lgs. 148/2026) sono state affrontate con l’interpello n. 163/2026, che ha precisato come dal 2025 siano esentasse i rimborsi dei datori in caso di spese per Rsa (residenza sanitarie assistenziali) sostenute dai lavoratori dipendenti per i propri genitori, anche se il genitore non è convivente.
  • Il decreto Omnibus interviene con effetto dal 2025 su una criticità creatasi dopo l’ultimo ritocco apportato con il correttivo Irpef-Ires (D.Lgs. 192/2025). Una criticità che rischiava di mettere in crisi i benefici di welfare già assegnati, con conguagli e recupero dell’agevolazione, che consiste nella non concorrenza del rimborso o del beneficio alla formazione del reddito del dipendente.
  • In pratica, si effettua una distinzione per gli altri familiari indicati dall’art. 433 c.c.: genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi o adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle.
  • Così, se la prestazione di riferimento richiede solo che il beneficiario sia un familiare, non è necessario il requisito della convivenza con il contribuente o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Quando, invece, si parla di familiari fiscalmente a carico, il requisito della convivenza o degli assegni alimentari torna in gioco. Inoltre, il limite di reddito per essere fiscalmente a carico è di 2.840,51 euro, mentre sale a 4.000 euro per i figli con meno di 24 anni.

17/08/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Intelligenza artificiale nei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001

  • È stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo che adegua l’ordinamento italiano al regolamento UE 2024/1689 e inserisce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies che disciplina i reati commessi con l’uso di sistemi d’intelligenza artificiale.
  • Il nuovo reato presupposto punisce chi omette di adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione, l’immissione sul mercato o l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni, od omette di adottare misure di sorveglianza umana. La punibilità è subordinata al pericolo concreto

17/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decreto Omnibus e registri Iva

  • Più spazio al “sezionale” del registro Iva acquisti, nel quale dovranno essere annotate ora anche le fatture d'acquisto la cui detrazione dell'Iva è retro-imputata all'anno precedente a quello della loro ricezione.
  • La novità discende dalle modifiche apportate dall'art. 12 del decreto Omnibus agli artt. 19 e 25 Dpr 633/1972 (nonché alle corrispondenti norme trasfuse negli artt. 56 e 88 del Testo Unico Iva di cui al D.Lgs. 10/2026, applicabile dal 1.01.2027), in materia di termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti e per la registrazione delle relative fatture. Il predetto art. 12 ha modificato:
    • il c. 1 dell'art. 19 Dpr 633/1972, prevedendo che il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti e sulle importazioni può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. È stato così ampliato il termine di decadenza per l'esercizio della detrazione, che la norma previgente faceva coincidere con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello di insorgenza del diritto;
    • il c. 1 dell'art. 25 Dpr 633/1972, disponendo che le fatture d'acquisto e le bollette doganali devono essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione “e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura”.
  • Il nuovo testo del c. 1 dell'art. 25 non si limita ad allineare il termine di registrazione delle fatture con il nuovo termine per l'esercizio della detrazione, ma non riproduce la previgente prescrizione secondo cui l'annotazione delle fatture d'acquisto doveva effettuarsi “con riferimento” all'anno di ricezione della fattura. Questo sta a significare in primo luogo che, nell'ambito del triennio costituito dall'anno di ricezione della fattura e dai 2 anni successivi, il contribuente può liberamente decidere quando registrare la fattura ed esercitare la detrazione, fermo restando che la misura dell'imposta detraibile deve essere determinata in relazione alle condizioni che esistevano nell'anno in cui il diritto è sorto (ossia quello in cui l'imposta è divenuta esigibile). Diviene quindi possibile, nei termini e modalità indicati nella relazione, retro-imputare la detrazione all'anno precedente, nel quale il diritto è sorto; occorre però dare evidenza delle corrispondenti fatture d'acquisto, ricevute nell'anno successivo (ma prima della presentazione della dichiarazione dell'anno precedente), in un'apposita sezione del registro degli acquisti, in modo da distinguerle dalle fatture d'acquisto imputabili all'anno corrente. Il registro sezionale, finora necessario per annotare le fatture d'acquisto ricevute in un determinato anno (esempio: 2026) e registrate dopo il 31.12, ma entro il 30.04.2027, ai fini dell'esercizio della detrazione nella dichiarazione annuale relativa al 2026 (circolare n. 1/E/2018), accoglierà ora anche le fatture relative a operazioni con imposta esigibile nel 2026 ricevute nel 2027, se registrate entro il 30.04 ai fini dell'esercizio della detrazione nella dichiarazione annuale relativa al 2026: in entrambi i casi, l'impiego del sezionale risponde all'esigenza di evitare che le fatture influenzino l'Iva detraibile nel 2027.

17/08/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Sottoscrizione del preliminare da parte di chi è privo di poteri rappresentativi

  • La sottoscrizione del preliminare da parte di chi è privo di poteri rappresentativi non ne determina la nullità, ma un'inefficacia rimovibile con la ratifica, desumibile anche dagli atti processuali della società fallita. Lo ha chiarito la Cassazione, Sezione II civile, con l'ordinanza n. 23988 del 23.07.2026, che ha accolto il terzo motivo del ricorso della promissaria acquirente, cassando con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Genova.

17/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Novità per i fringe benefit per veicoli a uso promiscuo

  • L’art. 2 D.Lgs. 148/2026 ha previsto che, dal 2026, il fringe benefit aumenta del 50% per i veicoli che abbiano superato i 5 anni dalla prima immatricolazione, a causa del loro maggiore costo di esercizio, e del 5% in presenza di optional o allestimenti non inclusi nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente, con possibilità di decurtare gli importi eventualmente addebitati al dipendente a tale titolo.

14/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Prove per l’antieconomicità dell’operazione

  • Il D.Lgs. 148/2026 ha introdotto l’art. 252-bis nel D.Lgs. 141/2026, prevedendo che siano necessari indizi gravi, precisi e concordanti per dimostrare l’antieconomicità dell’operazione e la difformità deve risultare manifesta e rilevante. 
  • Infatti, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può essere un indice sintomatico dell’esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo; tuttavia, tale esistenza deve essere provata con ulteriori elementi indiziari che, anche valutati con tale difformità, siano gravi, precisi e concordanti.

14/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rottamazione-quinquies e mancato pagamento della prima rata

  • L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la Faq n. 12 del 7.07.2026, aveva chiarito che i soggetti che hanno aderito alla rottamazione-quinquies, con pagamento rateale, non decadono in caso di mancato pagamento della prima rata del 5.08.2026 se il versamento viene eseguito entro il 30.09.2026. 
  • Al contrario, la decadenza è definitiva per i soggetti che non hanno corrisposto la rata unica della rottamazione-quinquies.

14/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Novità per i rinnovi del concordato preventivo biennale

  • Il D.Lgs. 148/2026 ha previsto che, in caso di rinnovo all’adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027, saranno ridotte le cause di esclusione delle società e delle associazioni professionali. Infatti, la modifica della compagine sociale o associativa che comporti l’ingresso di nuovi soci o associati non determina la cessazione degli effetti del concordato quando i nuovi partecipanti abbiano percepito, nell’anno precedente, redditi per un ammontare complessivo non superiore a 35.000 euro.
  • Sono inoltre ridimensionate le cause ostative connesse alla contemporanea attività individuale e collettiva dei professionisti.

13/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Minusvalenze e realizzo controllato

  • Il D.Lgs. 148/2026, quarto decreto correttivo della riforma fiscale, modifica gli artt. 175 e 177 del Tuir per chiarire il trattamento delle minusvalenze nei conferimenti di partecipazioni a realizzo controllato. 
  • Se dall’operazione emerge una perdita, il valore di realizzo è determinato nel minore tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e il suo valore normale, calcolato secondo l’art. 9, c. 4 Tuir evitando che una minusvalenza non deducibile nell’immediato venga persa definitivamente dal punto di vista fiscale. 
  • Le nuove regole si applicano, in via generale, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

13/08/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Aumenta il contributo per l'esonero dal collocamento obbligatorio

  • Dal 1.01.2027 aumenta il contributo esonerativo dovuto dai datori di lavoro che, nei casi previsti dalla L. 68/1999, non possono rispettare integralmente gli obblighi di assunzione delle persone con disabilità. 
  • Il D.M. Lavoro 100/2026 incrementa l’importo da 39,21 a 44,32 euro al giorno per ogni lavoratore non occupato. Cresce di conseguenza anche la sanzione prevista dall’art. 15, c. 4 L. 68/1999, che sale a 221,60 euro al giorno per ciascun lavoratore non assunto dopo 60 giorni dall’obbligo. 
  • Restano invece invariate le maggiorazioni dal 5% al 24% previste in caso di mancato o parziale versamento del contributo.

13/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sanzioni con tolleranza al 5% per Pos e scontrini

  • L’art. 33 del "decreto Omnibus" (D.Lgs. 7.08.2026, n. 148) ha introdotto una soglia di tollerenza automatica di non punibilità in caso di disallineamento tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati.
  • Quindi, non troveranno applicazione le sanzioni amministrative e quelle accessorie previste nel caso in cui il disallineamento rilevato non supera la soglia del 5%, al fine di isolare i disallineamenti “fisiologici” da quelli patologici.

12/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tassazione crediti d’imposta acquistati dai professionisti

  • Con la pubblicazione del decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026) dovranno essere adeguati i modelli dichiarativi per recepire le novità in materia di reddito professionale. Infatti, il decreto prevede che il differenziale positivo sui crediti d’imposta acquistati concorre alla formazione del reddito pro quota, in relazione alla parte di credito compensata nel periodo d’imposta, e si applica un’imposta sostitutiva del 26%. Tali novità si applicheranno ai crediti d’imposta acquistati successivamente all’entrata in vigore del decreto.

12/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Azzeramento addizionale Irpef e introduzione detrazioni Irap

  • Il D.Lgs. 147/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185/2026, introduce la possibilità per le Regioni di azzerare l’aliquota dell’addizionale regionale Irpef e stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
  • Inoltre, è stata riconosciuta alle Regioni la possibilità di introdurre nella disciplina dell’Irap anche le detrazioni.

12/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sull’utile da bonus i professionisti pagano il 26%

  • Dopo l’entrata in vigore del "decreto Omnibus", che sarà pubblicato in data 11.08.2026 nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale, la tassazione sarà applicata sul "differenziale positivo", nell’anno della compensazione, in proporzione alla quota compensata, con possibilità di opzione per i crediti acquistati dal 2024 in poi.
  • Saranno soggetti a tassazione, con un’imposta sostitutiva del 26% (da pagare entro il 30.06 dell’anno successivo alla compensazione in F24), i "differenziali positivi derivanti dalla" compensazione in F24 dei crediti di imposta, che non "costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale" e che sono diversi da quelli risultanti dalle dichiarazioni.
  • La novità normativa sarà introdotta per il reddito di lavoro autonomo sia in forma individuale sia in forma associata, ma non per le società tra professionisti che applicano la disciplina del reddito d’impresa, a partire dai "crediti di imposta acquistati", dalla data di entrata in vigore del "decreto Omnibus", anche per quelli acquisiti in precedenza e dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, primo anno di riforma fiscale.

11/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Negli studi associati l’Irap non è più un automatismo

  • La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 153/2026, ha fissato dei paletti interpretativi in materia di potenziale contrasto della normativa Irap sulle associazioni professionali con gli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione.
  • La Consulta fornisce le seguenti affermazioni:
    • l'errato indirizzo, sostenuto dall’ Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E/2022, secondo il quale la disciplina Irap assimilerebbe le associazioni professionali alle società semplici trascinandole entro il perimetro impositivo Irap;
    • l’art. 5, c. 3 D.P.R. 917/1986, nel riferirsi all’"esercizio in forma associata" di arti e professioni, non ritiene sufficiente la mera esistenza di una associazione professionale (è necessario che l’attività professionale sia effettivamente svolta in comune e dunque in modo sostanzialmente spersonalizzato);
    • il criterio sopra esposto è essenziale anche per regolare l’ipotesi in cui, nell’ambito della medesima associazione, l’attività professionale sia svolta dai professionisti associati in parte in modo individuale, in parte in forma associata;
    • premesso che l’attività professionale è svolta di regola individualmente e che alcune attività sono riservate dalle rispettive leggi professionali, sul piano probatorio è onere dell’Agenzia delle Entrate dimostrare il requisito di assimilazione delle associazioni professionali alle società.

11/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Realizzo controllato se c’è il 100% della conferitaria

  • L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 7.08.2026, n. 155, chiarisce che un conferimento a patrimonio beneficia del realizzo controllato se la persona fisica conferente detiene il 100% della conferitaria (non importa se non ha il controllo integrale anche della conferita). Inoltre, non costituisce abuso del diritto il fatto che la conferita distribuisca dividendi alla conferitaria, con cui quest’ultima finanzierà proprie iniziative immobiliari.
  • Nella fattispecie esaminata l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità che il regime del realizzo controllato, previsto dall'art. 177, c. 2 Tuir, si applichi anche a un’operazione di apporto, in cui la conferitaria Beta acquisisca o incrementi la percentuale di controllo (ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.) nella società conferita Alfa.

11/08/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Regime dei prodotti difettosi anche per l’intelligenza artificiale

  • Secondo lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva UE 2024/2853, il software e i sistemi di intelligenza artificiale saranno equiparati ai prodotti tradizionali e, quindi, nei confronti di tali beni immateriali sarà esteso il regime di responsabilità oggettiva del produttore per i danni causati da eventuali difetti. È prevista anche la semplificazione dell’onere della prova per i danneggiati in contesti tecnologici complessi.

11/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Termini per esercitare la detrazione Iva

  • Con il decreto correttivo Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4.08.2026, è stato previsto che la detrazione dell’Iva può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma sempre alle condizioni esistenti alla data in cui si è manifestata l’esigibilità dell’imposta. In ogni caso, l’annotazione di fatture e documenti d’importazione deve essere comunque eseguita entro il medesimo termine, senza più riferimenti all’anno di ricezione dei documenti.

10/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Fiscalità delle società sportive dilettantistiche

  • Società sportive dilettantistiche chiamate a fare i conti con un “doppio livello di non lucratività” per accedere alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici. Questo uno dei numerosi chiarimenti contenuti nella circolare n. 7/E/2026. 
  • L’art. 8 D.Lgs. 36/2021 consente alle società sportive una lucratività attenuata, ammettendo la possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione ad aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi, entro determinati limiti. Tuttavia, l’esercizio di tale facoltà, secondo la tesi adottata dall’amministrazione finanziaria, non consente di beneficiare di diritto della decommercializzazione prevista dall’art. 148, c. 3 Tuir e della conseguente irrilevanza ai fini Iva delle prestazioni rese a fronte di corrispettivi specifici (art. 4, c. 4 Dpr 633/1972). Per accedere al regime è necessario rispettare il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili come previsto dal c. 8, coordinando il proprio statuto non solo con le clausole statutarie previste dal D.Lgs. 36/2021, ma anche con quelle, più rigorose, previste dal Tuir. Requisiti che la circolare estende anche ai fini Iva.
  • La soluzione scelta dalla prassi è certamente coerente con la lettera della norma che consente di collegare la fruizione del beneficio alla previsione o meno della distribuibilità degli utili da parte della Ssd. La lucratività attenuata introdotta dalla riforma dello sport riprende un modello previsto per cooperative a mutualità prevalente e imprese sociali per le quali i margini ridotti di distribuzione degli utili, ancorati a un tasso soglia, sono compatibili con il divieto generale di scopo di lucro. Su questo aspetto potrebbe essere opportuno un intervento di coordinamento normativo.
  • In materia di lavoro sportivo dilettantistico, la circolare consente di affrontare la portata applicativa della soglia di non imponibilità fiscale fino a 15.000 euro annui: si conferma l’applicazione a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata, valida pertanto anche per i rapporti di lavoro subordinato. Per la parte eccedente il plafond di 15.000 euro si applicano le regole ordinarie del lavoro dipendente.
  • In merito ai volontari, i rimborsi spese forfettari riconosciuti per eventi o manifestazioni (fino a 400 euro mensili) concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione di 15.000 euro. Un limite che, se superato dal volontario nell’anno solare per effetto di altri compensi di lavoro autonomo sportivo, ha come diretta conseguenza l’imponibilità del rimborso forfettario percepito e l’assoggettamento a ritenuta d’acconto.
  • Sul fronte Irap arriva la conferma che l’esclusione dalla base imponibile entro il plafond degli 85.000 euro annui si riferisce a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’area del dilettantismo, inclusi i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
  • Gli enti sportivi che effettuano prestazioni connesse con la pratica dello sport potranno avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis Dpr 633/1972). Una conclusione che l’agenzia delle Entrata fonda su una lettura sistematica della disciplina: la nuova esenzione sportiva recepisce, infatti, l’art. 132 della direttiva Iva e si inserisce nel medesimo impianto delle operazioni esenti per le quali l’ordinamento già consente la semplificazione degli adempimenti. Restano, invece, fermi gli ordinari obblighi per le eventuali operazioni imponibili effettuate dall’ente.
  • Confermata a favore di tutti gli enti sportivi, compresi quelli in forma societaria, che optano per il regime della 398/1991, la possibilità di fruire della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (purché si tratti di due eventi all’anno e nel limite di 51.645,69 euro).

10/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Prove per la residenza fiscale

  • La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 3577/2026 ha affermato che non è sufficiente la disponibilità di beni e rapporti con l’Italia per dimostrare la residenza fiscale del contribuente. Gli elementi posti a fondamento dell’accertamento devono risultare concretamente idonei a provare la permanenza del domicilio nel territorio dello Stato.

10/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Testo Unico su adempimenti e accertamento

  • Un Testo Unico in 368 articoli per sistematizzare le norme su adempimenti e accertamento. È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta ufficiale n. 181 del 6.08.2026 il D.Lgs. 5.08.2026, n. 141, ottavo e ultimo Testo Unico attuativo della delega fiscale che al pari degli altri sette che lo hanno preceduto (sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, registro e altri tributi indiretti, Iva e imposte sui redditi) avrà decorrenza a partire dal 1.01.2027. Nel Testo Unico sono confluite le disposizioni vigenti riferibili agli adempimenti e al controllo riguardanti le imposte sui redditi, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte di registro e altri tributi indiretti, nonché i tributi erariali minori, prima contenute, tra gli altri, nel Dpr 633/1972 (in materia di Iva), nei Dpr n. 640, 641 e n. 642 del 1972 (in materia, rispettivamente, di imposta sugli intrattenimenti, tasse sulle concessioni governative e imposta di bollo), nel Dpr 917/1986 (in materia di imposte sui redditi), nel Dpr 131/1986 (in materia di imposta di registro), nei Dpr 600 e 605 del 1973 (in materia, rispettivamente, di accertamento delle imposte sui redditi e disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), e nei decreti legislativi 346 e 347 del 1990 (in materia, rispettivamente, di imposta sulle successioni e donazioni e imposta ipotecaria e catastale). Tali disposizioni sono state recepite senza modificarne la formulazione, fatta eccezione per le ipotesi in cui si è reso necessario un intervento per attualizzarne il testo a fronte di sopravvenute modifiche normative o per garantire un coordinamento con altre norme dell'ordinamento, comprese quelle inserite negli altri Testi unici approvati nell'ambito della legge delega.
  • Un'altra eccezione alla mera ricognizione della normativa vigente riguarda la scelta del legislatore di ricondurre il testo di alcune norme di contenuto simile a unitarietà. Si tratta, in particolare, di disposizioni in materia di imposte sui redditi e di Iva, presenti sia nel Dpr 600/1973 sia nel Dpr 633/1972, relative alle attribuzioni e ai poteri degli uffici dell'Agenzia delle entrate, anche nell'ambito di accessi, ispezioni e verifiche, di cui ai nuovi articoli 159 e 161, ai termini di decadenza del potere accertativo, di cui al nuovo art. 293, e al segreto d'ufficio, di cui al nuovo art. 296.

10/08/2026
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Principio contabile semplificato per le piccole e micro imprese

  • Il principio semplificato è diretto in particolare alle piccole e micro imprese. L’applicazione delle regole semplificate è facoltativa e flessibile, poiché le imprese possono applicarle integralmente oppure avvalersi soltanto di alcune semplificazioni previste e sintetizzate nell’Allegato B: le scelte effettuate devono essere applicate in modo costante nel tempo
  • Nella nota integrativa le imprese devono dichiarare se si sono avvalse dei principi validi per tutte le imprese o se hanno applicato le semplificazioni previste nel documento: se questo non è applicato nella sua interezza e alcune semplificazioni non sono applicate, le imprese devono dichiarare di quali semplificazioni non si sono avvalse facendo riferimento all’elenco dell’Allegato B.

10/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Maggiorazioni per auto fringe benefit (Decreto Omnibus)

  • Il decreto Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4.08.2026, ha confermato l’impianto normativo introdotto dalla legge di Bilancio 2025 per la determinazione del fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo, con coefficienti graduati in funzione dell’alimentazione del veicolo: 10% per gli elettrici, 20% per i plug-in, 50% per tutti gli altri. Su tale valore, tuttavia, dal 1.01.2026 si innestano 2 possibili maggiorazioni: il 5% in presenza di optional non acquistati direttamente dal dipendente assegnatario e il 50% per i veicoli più datati.
  • Entrambe le maggiorazioni operano anche sulla disciplina vigente al 31.12.2024 basata sulle emissioni di anidride carbonica e su coefficienti dal 25% al 60%, tuttora in vigore, che interessa gli assegnatari di veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1.07.2020 e il 31.12.2024, nonché quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025. Si estende il regime basato sulle emissioni di Co2 all’intero 2025, in luogo del solo 1° semestre, come originariamente previsto.
  • Si supera la necessità di ricorrere al criterio del valore normale in caso di riassegnazione del veicolo, stabilendo che la vecchia disciplina continua ad applicarsi anche quando i veicoli sono concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.
  • Con una norma di chiusura che scongiura un vuoto normativo e la conseguente applicazione del metodo del valore normale, si dispone che, per i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio, si applicano le disposizioni in vigore dal periodo di imposta 2026.
  • La regola generale di determinazione del fringe benefit contenuta nell’art. 51, c. 4 lett. a) del Tuir è stata riformulata. Per stabilire la disciplina applicabile, non si fa più riferimento alla data di immatricolazione del veicolo e di stipula del contratto di assegnazione, ma solo a quella della concessione dell’automobile al lavoratore.
  • Si introduce un aumento del 50% sul valore del fringe benefit dopo il 31.12 del 5° anno successivo a quello di prima immatricolazione, sia sui veicoli soggetti alle nuove regole, sia per quelli ancora valorizzati in base alle emissioni di anidride carbonica. Il valore così determinato è incrementato del 5% in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non direttamente acquistati dal lavoratore. Decorrendo dal 1.01.2026, l’incremento dovrà essere recuperato anche per i mesi già elaborati, con un’operazione di conguaglio che coinvolgerà molti dipendenti assegnatari.

05/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Acquisti intracomunitari per i forfetari

  • L'Agenzia delle entrate sta inviando in questi giorni gli schemi di atto di accertamento ai contribuenti forfettari che hanno effettuato acquisti intracomunitari senza integrare e versare l'Iva sulle fatture ricevute. L'Agenzia richiede l'imposta teoricamente dovuta per l'anno d'imposta 2021, calcolata prendendo a base l'ammontare delle fatture rilevate, oltre alla sanzione del 30% irrogata per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta

05/08/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Riforma degli incentivi alle imprese

  • Il D.Lgs. 26.06.2026, n.138, che riordina il sistema degli incentivi alle imprese, cancella dall'ordinamento 22 dei 33 aiuti gestiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tipicamente destinati alle imprese di ridotte dimensioni e appartenenti a particolari categorie deboli come la Nuova Marcora per il sistema delle cooperative, il Fondo impresa femminile, il sostegno alle start up innovative (Smart/start Italia), gli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriali, il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti.

05/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Schema di decreto Omnibus

  • È stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il testo del decreto Omnibus (quarto correttivo dei precedenti provvedimenti attuativi della delega fiscale), approvato dal Consiglio dei Ministri il 10.06.2026, che ora passa all'esame del Parlamento.
  • In tema di auto aziendali la tassazione sarà aumentata del 50% rispetto al valore determinato per gli anni precedenti dopo 5 anni di utilizzo dello stesso veicolo, in un’ottica di rinnovo del parco auto. Previsto un incremento a forfait del 5% per risolvere le complicazioni di calcolo del valore degli optional non valorizzati nelle tabelle Aci e non direttamente acquistati dal lavoratore. Non sarà più prevista l’applicazione del valore normale, attualmente prevista se la vettura ordinata nel 2024 è stata assegnata al dipendente dopo il 1.07.2025.
  • Riguardo al trattamento fiscale dei familiari a carico, il correttivo elimina il riferimento al requisito della convivenza o della ricezione di assegni alimentari per l’applicazione di agevolazioni fiscale, mentre resta negli altri casi in cui è richiesta la condizione di familiare a carico. L’applicazione della misura è dal periodo d’imposta in corso al 20.12.2025.
  • Per i professionisti è prevista la tassazione al 26% per i crediti d’imposta acquistati dai titolari di reddito di lavoro autonomo, con la possibilità di scegliere il nuovo regime anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta 2024 mediante la dichiarazione integrativa.
  • Oltre alle modifiche per evitare le penalizzazioni Irap sul Terzo settore, il decreto Omnibus interviene anche in tema delle imposte di successione e donazione, prevedendo che gli interessi sulla maggiore imposta dovuta decorrono una volta trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
  • Per i trust invece c’è l’estensione del pagamento anticipato anche alle imposte ipotecaria e catastale.
  • La registrazione delle fatture e la detrazione dell'Iva è prevista fino alla dichiarazione al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
  • In tema di fattura elettronica è ampliato il perimetro entro cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può attingere al patrimonio informativo della fatturazione elettronica.
  • Per le imprese che sceglieranno la cooperative compliance è prevista la possibilità di dilazionare le imposte dovute fino a 20 rate trimestrali e senza sanzioni da ravvedimento. 
  • In tema di perdite estere è prevista la possibilità, per una società italiana di poter utilizzare le perdite fiscali finali di società residenti in Ue o See, rideterminate in base alle norme italiane. La perdita è definitiva o finale se: la società appartenente allo stesso gruppo ha terminato la propria attività (in liquidazione); non è più utilizzabile per gli esercizi futuri dalla controllata estera che detiene le perdite o, ad esempio, da un soggetto terzo che ne acquisisce il controllo e nel cui prezzo di compravendita si teneva conto del valore fiscale delle perdite.
  • Per le partecipazioni detenute in Paesi black list, la percentuale di affrancamento passa dal 21% al 31%, senza possibilità di rateizzazione.
  • Il rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione dovrà avere data certa con marcatura temporale, vidimazione o altri strumenti idonei.
  • Passerà dal 11% al 20% l’aliquota della ritenuta d’imposta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e a sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei, con un allineamento rispetto a quella dei fondi pensione nazionali.

22/07/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Referente antiriciclaggio nello studio professionale

  • Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l’informativa n. 100/2026, ha chiarito che il destinatario degli obblighi antiriciclaggio negli studi associati e nelle società tra professionisti resta il professionista persona fisica, iscritto all’Albo e concretamente incaricato della prestazione.

22/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tassazione indiretta degli immobili di categoria “F”

  • Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo studio n. 36-2026/T, ha fornito indicazioni in merito alla tassazione indiretta delle cessioni di immobili classificati nella categoria “F”.
  • In particolare, per i fabbricati in corso di costruzione (F3) e in corso di definizione (F4), la cessione è sempre imponibile ai fini Iva dal momento che si tratta di beni non ultimati e non è possibile applicare i regimi di esenzione previsti dall’art. 10, cc. 8-bis e 8-ter D.P.R. 633/1972 che riguardano i fabbricati ultimati.
  • Relativamente ai lastrici solari (F5), è stato affermato che devono essere considerati fabbricati autonomi e, non avendo natura strumentale e non rientrando nelle altre categorie catastali, seguono l’esenzione prevista dall’art. 10, c. 8-bis.
  • Per le aree urbane (F1), la sola classificazione non consente di applicare sempre l’Iva, poiché è necessario fare riferimento alla destinazione così come definita dagli strumenti urbanistici.
  • Per i fabbricati collabenti (F2), lo studio propone di applicare l’esenzione dal momento che sono immobili che hanno perso la propria capacità reddituale non appartenendo alla famiglia delle unità di nuova costruzione e neppure in costruzione.

21/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Blocco pagamenti dei professionisti

  • Il Ministero della Giustizia, con la circolare 26.06.2026, sul tema della verifica dei debiti fiscali nei pagamenti pubblici ai professionisti, ha precisato che il pagamento diretto all’Agenzia delle Entrate-Riscossione si attiva soltanto quando il debito che risulta dalle cartelle esattoriali notificate ha raggiunto o superato la soglia di 5.000 euro.

21/07/2026
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Oic 5 valutazione degli attivi di liquidazione

  • L’Oic ha pubblicato la versione definitiva del principio Oic 5, relativo ai bilanci di liquidazione, che contiene regole contabili specifiche per le valutazioni e gli schemi di stato patrimoniale e conto economico.
  • Il documento si applica ai bilanci di liquidazione con esercizio che inizia dal 1.01.2027, con possibilità di applicazione anticipata ai bilanci relativi all’esercizio iniziato il 1.01.2026.
  • Per la valutazione delle poste dell’attivo è utilizzato il criterio generale del minore tra costo e valore di presumibile realizzo.
  • Tuttavia, accogliendo le osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica, il principio prevede la facoltà di valutare le attività al valore di realizzo anche quando superiore al valore netto contabile, se ricorrono tutte le seguenti condizioni che assicurano il buon esito dell’operazione:
    o    valore di realizzo significativamente superiore al valore netto contabile di bilancio: per esempio, beni completamente ammortizzati;
    o    attività vendibile alle condizioni attuali o che non richiede modifiche tali da differirne l’alienazione;
    o    prospettiva che l’operazione si concluda a breve in quanto il cliente è già stato individuato e le trattative sono in fase avanzata.
  • Per la valutazione delle poste del passivo si applica il criterio del valore di presumibile estinzione.
  • Per gli oneri della liquidazione si prevede l’iscrizione di fondi solo a fronte degli oneri (ai sensi dell’Oic 31) per i quali sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società.

21/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Perdite su crediti e relative deduzioni

  • I crediti inesigibili sono disciplinati, dal punto di vista fiscale, dall'art. 106 D.P.R. 917/1986 (momento della svalutazione) e dall'art. 101 D.P.R. 917/1986 (fase definitiva della rilevazione della perdita).
  • Per la svalutazione dei crediti, l’art. 106 D.P.R. 917/1986 prevede per le imprese diverse dagli intermediari finanziari una deducibilità pari allo 0,5% dei crediti commerciali, al lordo del Fondo svalutazione, non coperti da garanzia assicurativa, evidenziando che la deduzione non è comunque più ammessa dal momento in cui il Fondo diventa pari al 5% dei crediti stessi.
  • Per le perdite sui crediti commerciali, esse sono deducibili limitatamente alla parte che eccede il Fondo svalutazione crediti in essere. Tuttavia, prima della fase di conteggio, occorre un’attenta e rigorosa verifica sulla qualità della perdita. L’art. 101, c. 5 D.P.R. 917/1986 detta una regola generale che prevede la deducibilità delle perdite su crediti solo esse risultano da elementi certi e precisi, nonché le perdite sui crediti interessati da procedure concorsuali o procedure negoziali (accordi di ristrutturazione o piani di risanamento dei debiti, disciplinati dagli artt. 56 e 57 del Codice della crisi d’impresa). 
  • Inoltre, sono deducibili i crediti di modesta entità per cui sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento, ossia i crediti sino a 5.000 euro per le imprese di rilevante dimensione (con ricavi superiori a 100 milioni) e sino a 2.500 euro per le altre imprese.

20/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cumulo giuridico e violazioni sui tributi locali

  • Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (sentenza n. 11056/2026), è possibile chiedere l’applicazione del cumulo giuridico quando l’ente impositore accerta violazioni sui tributi locali che riguardano più anni d’imposta. L’omessa presentazione della dichiarazione o l’omesso versamento per più annualità sono infatti condotte che possono essere ritenute oggettivamente e strettamente collegate.

20/07/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Nuove opzioni per la previdenza complementare

  • La riforma della previdenza complementare nella legge di Bilancio 2026 (art. 1, cc. 204 e ss L. 199/2025) ha modificato l’art. 8, D.Lgs. 252/2005 introducendo una disciplina specifica per i lavoratori non di prima assunzione che si rioccupano dal 1.07.2026; la Deliberazione Covip 19.06.2026 ha fornito chiarimenti distinguendo 2 situazioni.
  • Se il trasferimento del Tfr alla previdenza complementare è già in corso, i cc. 7 e 7 quinquies dell’art. 8 prevedono l’adesione automatica al fondo negoziale di settore, salvo rinuncia espressa entro 60 giorni dall’assunzione: il datore deve informare il nuovo assunto sugli accordi collettivi applicabili e acquisire una dichiarazione sulla sua iscrizione precedente. La destinazione comprende anche la contribuzione pattizia; in mancanza di accordi, il Tfr va al fondo chiuso.
  • Se il trasferimento non è mai avvenuto o la posizione è stata riscattata, il meccanismo automatico non si applica: ciò vale anche per chi era iscritto, ma non aveva conferito il Tfr (es. solo contributi a una forma integrativa Fip/Pip), mentre il Tfr lasciato in azienda resta gestito dal datore secondo l’art. 2120 c.c. con possibile versamento al Fondo di Tesoreria Inps al ricorrere delle condizioni.
  • Chi ha versato il Tfr e poi lo ha riscattato integralmente è escluso dall’adesione automatica; chi perde i requisiti di partecipazione al fondo (es. fondo chiuso) ma non ha riscattato la posizione, rientra invece nel meccanismo.
  • L’adesione automatica decorre dalla data di assunzione e i versamenti decorrono dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni, con effetto retroattivo dal 1° giorno del rapporto.

20/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decreti attuativi della legge delega sull’intelligenza artificiale

  • Il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi decreti attuativi della legge delega sull’intelligenza artificiale (legge 132/2025, regolamento Ue 1689/2024). Tra le misure rilevanti c’è la modifica al Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005): anche i dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di AI rientrano tra i segreti commerciali tutelabili in base all’art. 98 Cpi (art. 51, bozza di decreto).
  • L’intervento presenta una lacuna: il know how dei sistemi AI – precisamente le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e le configurazioni di addestramento, ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo dei sistemi – è protetto legalmente, ma è escluso dal patent box, che non include tuttora il know-how aziendale tra gli elementi immateriali agevolati.
  • L’incentivo è stato trasformato da detassazione del reddito riferibile al cosiddetto “ramo Ip” in una super deduzione del 110% dalla base imponibile Ires, Irap delle spese collegate a software coperto da diritto d’autore, brevetti industriali, disegni e modelli registrati, escludendo proprio il know how (art. 6 D.L. 146/2021).

19/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Regime premiale ISA

  • La riduzione di un anno del termine di decadenza dell'accertamento, riconosciuta ai contribuenti con voto Isa non inferiore a 8, non dovrebbe venir meno per qualsiasi contestazione di maggiori ricavi o di costi ripresi a tassazione, quando i dati comunicati ai fini dell'indice non vengono disconosciuti. È invece l'orientamento opposto quello seguito dall'Agenzia delle Entrate, che nega la premialità ogni volta che rettifica ricavi o costi.
  • Il sistema premiale degli strumenti presuntivi concede uno sconto sui tempi di decadenza del controllo in cambio della trasparenza dichiarativa. Con gli studi di settore, l'art. 10, c. 9 D.L. 201/2011 riduceva di un anno i termini per chi dichiarava, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dagli studi, ossia congrui e coerenti. Con il passaggio agli ISA, l'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 ha riproposto la stessa logica ancorandola al punteggio: il beneficio spetta a chi raggiunge un voto pari o superiore a 8. La ratio è identica: chi si mostra affidabile ottiene una finestra di controllo più breve.
  • Su questo tema è intervenuta la Cassazione con l'ordinanza n. 28457 del 5.11.2024, che ha subordinato la riduzione alla fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini degli studi, escludendo il beneficio quando, anche dopo lo scadere del termine ridotto, emerga la non veridicità dei dati forniti. Il principio è condivisibile: l'agevolazione non può coprire chi ha costruito la propria affidabilità falsando i dati. Ma applicarlo in modo automatico, come sta avvenendo, negando a priori la riduzione a fronte di qualsiasi contestazione, ne tradisce la funzione. Se fosse sufficiente una rettifica minima, ininfluente sul punteggio e sulla congruità, a far rivivere l'anno di controllo perduto, l'agevolazione resterebbe sulla carta: qualsiasi ripresa, anche di modesto importo, la vanificherebbe. Il punto diventa decisivo nell'ipotesi più frequente, quella in cui l'Agenzia, con metodo analitico o induttivo, contesta maggiori ricavi o compensi. In questi casi il contribuente aveva dichiarato importi tali da attribuirgli un voto pari o superiore a 8. L'accertamento di ricavi ulteriori non smentisce quell'affidabilità, semmai la conferma, perché aggiunge componenti positivi a una base già allineata, o superiore, alle soglie dell'indice. Non vi è, in casi simili, alcun dato falsato per simulare un'affidabilità inesistente. Manca perciò il presupposto stesso indicato dalla Cassazione, ossia l'infedele esposizione dei dati rilevanti. La pronuncia, del resto, muoveva da una fattispecie in cui i dati presuntivi erano stati alterati, facendo emergere una congruità che altrimenti non sarebbe sussistita. È l'infedeltà “a monte” a precludere il beneficio, non ogni divergenza reddituale accertata “a valle”. Per superare il termine ridotto, l'ufficio dovrebbe contestare specificamente l'erroneità dei dati comunicati ai fini Isa, non limitarsi a riprendere ricavi o a disconoscere costi. Negare in radice la riduzione ogni volta che si rettificano i ricavi significa svuotare un istituto pensato per premiare le dichiarazioni corrette.

19/07/2026
RATIO STORE AI ASSISTANT
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