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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo biennale per lavoratori autonomi in società

  • L’elenco delle casistiche che comportano l’esclusione dal concordato preventivo biennale (Cpb) sono state ampliate con l'introduzione di nuove ipotesi aggiuntive (variazione apportata dal D.Lgs. 81/2025 all’art. 11 D.Lgs. 13/2024).
  • Una di queste ipotesi riguarda i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo che, allo stesso tempo, partecipano a un’associazione professionale oppure a una società tra professionisti, o ancora a una società tra avvocati: il singolo professionista non può aderire autonomamente al Cpb se non vi aderisce anche l’associazione professionale o la società a cui partecipa (in sostanza, la scelta del Cpb deve essere congiunta).
  • La circolare 24.06.2025, n. 9/E commenta queste novità evidenziando la sussistenza di una significativa eccezione a questo principio: qualora per l’attività svolta dall’associazione o dalla società non siano stati approvati gli Isa, il singolo professionista può comunque esercitare l’opzione e accedere al regime concordatario.
  • La seconda ipotesi di esclusione riguarda invece l’ente collettivo che intenda aderire al Cpb. In questo caso, la possibilità di ingresso nel regime per l’ente è subordinata all’adesione di tutti i soci o associati che, individualmente, dichiarano redditi di lavoro autonomo. Se anche uno solo di essi non opta per il concordato, l’ente collettivo non può accedervi. Anche in questo caso si applica un’analoga causa esimente: laddove non sia stato approvato l’Isa per l’attività svolta dal professionista, l’ente collettivo può comunque esercitare l’opzione.
  • Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che se l’ente collettivo dichiara reddito d’impresa, ma l’Isa è riferito esclusivamente all’esercizio di arti e professioni, questo non sarà concretamente applicabile e, conseguentemente, si ricade nel caso di esclusione evidenziato dalla circolare, con la possibilità da parte dei singoli professionisti di aderire individualmente al Cpb.
  • Diverso è invece il caso in cui l’Isa sia stato regolarmente approvato per l’attività svolta, ma non sia possibile applicarlo per ragioni contingenti o per particolarità del singolo contribuente. In tal caso, la mera non applicabilità concreta non equivale alla "mancata approvazione" cui fa riferimento la circolare e non legittima l’accesso individuale al Cpb, in assenza di adesione da parte dell’ente collettivo partecipato.

18/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riserve sotto osservazione per non perdere l’Ires premiale

  • L’art. 7 D.M. 8.08.2025 detta le regole di attuazione delle due cause di decadenza dall’Ires premiale: 
    • distribuzione dell’utile 2024 accantonato a riserva (entro il secondo esercizio successivo); 
    • cessione o delocalizzazione all’estero dei beni che hanno formato oggetto degli investimenti rilevanti (entro il quinto esercizio seguente).
  • A tale fine il D.M. 8.08.2025 introduce l’obbligo di monitorare, nella dichiarazione dei redditi, l’importo delle riserve che sono state costituite o incrementate con l’utile 2024 sottoposto al vincolo, nonché le loro variazioni. 
  • Tuttavia, coloro che hanno istituito una riserva ad hoc intestata all’Ires premiale (procedura non prevista dal D.M.) saranno facilitati in quanto ci sarà coincidenza tra monitoraggio fiscale e dato contabile. Diversamente, la scomposizione si effettuerà solo nel prospetto del modello Redditi 2026 ove la riserva in cui si è accantonato l’utile 2024 verrà divisa tra quota con vincolo fiscale (80% dell’utile 2024) e parte liberamente utilizzabile. Si ritiene opportuna la creazione di un sottoconto in cui fare confluire la parte vincolata, al fine di dare maggiore evidenza all’importo che si è distribuito e a quello che è rimasto nel patrimonio netto.

17/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Annullamento del concordato preventivo mediante correttiva

  • Il 13.12.2024 l'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio di assistenza fiscale tramite SMS, in risposta a un contribuente, aveva comunicato che non si poteva annullare l'adesione al patto (per il biennio 2024-2025 o solo per il 2024 per i forfettari) con la trasmissione di una dichiarazione correttiva nei termini. 
  • Successivamente, con la risposta a interpello nella Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate del Friuli n. 908/62/2025, invece, ha consentito l'annullamento dell'adesione con dichiarazione correttiva nei termini.
  • L'effettività di tale comportamento si riscontra anche in vista della nuova possibilità di adesione per il biennio 2025-2026, considerato che l'Agenzia delle Entrate ha predisposto le comunicazioni per l'adesione al concordato anche in relazione ai soggetti che hanno annullato la precedente sottoscrizione del patto con correttiva nei termini. Le citate comunicazioni, che contengono anche i calcoli e i costi per fruire del ravvedimento speciale, sono presenti da pochi giorni nel cassetto fiscale dei soggetti potenzialmente interessati all'utilizzo del Cpb. 
  • Per le nuove adesioni la possibilità di annullare il patto nei termini è prevista trasmettendo il modello Cpb in forma autonoma per via telematica congiuntamente al frontespizio del modello Redditi 2025.

17/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale anche con avvisi di accertamento

  • La sezione di Milano dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc Lab) ha analizzato la disciplina del concordato preventivo biennale e del relativo ravvedimento speciale. 
  • In particolare, è stato precisato che è possibile aderire al ravvedimento speciale 2019-2023 anche nel caso di una notifica di un avviso di accertamento, per uno dei periodi d’imposta interessati alla sanatoria, finalizzato a rettificare solamente alcune componenti reddituali, anche diverse da quelle di lavoro autonomo o d’impresa.

17/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Lettere di compliance per promozione CPB

  • L’Agenzia delle Entrate sta inviando nel Cassetto fiscale dei contribuenti alcune lettere che promuovono l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 e i costi per fruire contestualmente del ravvedimento speciale per gli anni 2019.2023. Le missive, inviate ai contribuenti che non hanno aderito al concordato biennale nel 2024, oltre alla valutazione del voto Isa (ottenuto tramite una sorta di tachimetro fiscale suddiviso in 3 aree evidenziate in rosso, giallo e verde), contengono l’avvertimento dei controlli intensificati per i soggetti che non andranno a sottoscrivere il concordato.

16/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Contabilità semplificata e bancarotta semplice documentale

  • Le disposizioni del D.P.R. 600/1973 consentono, a livello fiscale, ai soggetti giuridici diversi dalle società di capitali la tenuta della contabilità semplificata, fondata sulle sole rilevazioni economiche (costi e ricavi). L'art. 18 del decreto consente ai soggetti indicati all’art. 13, c. 1, lett. c) e d) (ossia le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali qualora i ricavi, percepiti in un anno, non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività), di essere esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili  (in pratica, esonero dal libro giornale e quello degli inventari). 
  • Tuttavia, lo stesso art. 18, c. 1 fa salvi gli altri obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dallo stesso D.P.R. 600/1973. Fra queste, per tutti gli imprenditori commerciali l'art. 2214 c.c. dispone l'obbligo di tenuta del libro giornale e del libro degli inventari; libri che, di fatto, presuppongono la tenuta di una contabilità ordinaria, ossia rilevazioni anche finanziarie e patrimoniali che, ovviamente, nella contabilità semplificata (basata su una mera comparazione algebrica ricavi e spese) non avvengono. Il tema, oltre che l'imprenditore individuale, riguarda anche le snc e le sas. 
  • Pertanto, gli amministratori e gli imprenditori di tali società che optano per la contabilità semplificata sono sottoposti, in caso di liquidazione giudiziale, al reato di bancarotta semplice documentale.

16/09/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Accesso alle informazioni generate dai prodotti connessi a Internet

  • Per effetto del regolamento Ue 2023/2854, dal 12.09.2025, le imprese (fornitrici/titolari dei dati) sono obbligate a fornire al proprio utente/cliente i dati generati dai prodotti connessi a Internet, anche se i beni sono stati ceduti prima di quella data. 
  • Sono, inoltre, vietate, a tutela di consumatori e Pmi, condotte abusive del fornitore, tese a eludere l'accesso ai dati, anche se al fornitore stesso si garantisce uno scudo per i segreti commerciali. L'utente ha diritto alla portabilità dei dati (ma non può usarli per fare concorrenza sleale) e questo vale anche per servizi cloud (con superamento delle pratiche di vendor lock-in, compresi i costi connessi al trasferimento).

16/09/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Polizze catastrofali

  • La scadenza per la stipula delle polizze catastrofali è differenziata in base alle dimensioni aziendali nelle seguenti date:
    • per le imprese di media dimensione, il 2.10.2025;
    • per le imprese di micro e piccola dimensione è stato concesso più tempo fino al 1.01.2026;
    • per le imprese di grandi dimensioni i termini sarebbero teoricamente scaduti (30.06.2025) se non fosse stata concessa una proroga tecnica di 90 giorni, tramite il D.L. 38/2025, entro il 30.09.2025.
  • Il D.M. Imprese 18.06.2025 ha stabilito che, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di attuazione di ciascun incentivo, per i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese l'accesso alle agevolazioni, elencato nel decreto stesso, è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali.

16/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Parere tecnico per il credito d’imposta ricerca e sviluppo

  • La  sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n. 3180/2025 ha stabilito che, nell’ambito del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, l’Agenzia delle Entrate non può prescindere da un parere preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico quando si tratta di questioni estremamente tecniche e valutative.

15/09/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Scissioni transfrontaliere con procedure più chiare

  • La normativa sulla scissione transfrontaliera, ossia quella in cui partecipano società con sede nell’UE, e sulla scissione internazionale, ossia quella in cui partecipano società con sede al di fuori dell’UE, introdotta dal D.Lgs. 19/2023 è stata recentemente emendata mediante il D.Lgs. 88/2025 (in vigore dall’8.07.2025).
  • Gli emendamenti ne agevolano il compimento poiché meglio precisano la documentazione da predisporre per il caso in cui una società italiana effettui una scissione a favore di una società straniera; e, viceversa, semplificano la gestione dei documenti che siano imperfettamente prodotti all’estero a supporto della scissione di una società straniera a favore di una società italiana.
  • In particolare, per giungere alla fase del procedimento di scissione consistente nell’assemblea da convocare al fine di deliberare l’approvazione dell’operazione di scissione transfrontaliera, è necessaria l’effettuazione di un complesso iter di preparazione di una cospicua serie di documenti. Inoltre, è chiarito che il punto terminale del procedimento di scissione transfrontaliera è la stipula dell’atto di scissione, il quale deve essere confezionato nella forma dell’atto pubblico.

15/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Correzioni errori modello 730

  • Doppio binario per rettificare versamenti e rimborsi di chi presenta il 730: dichiarazione integrativa per correggere i dati del calcolo dell’imposta a credito o a debito liquidata nel 730 già presentato; credito da compensare o rimborsare, oppure ravvedimento operoso, se l’errore ha riguardato un versamento (rispettivamente, in eccesso o in difetto) eseguito con modello F24.
  • La correzione di errori nei crediti e debiti di imposta, infatti, segue procedure differenziate a seconda che si tratti di correggere il saldo di un modello 730 già presentato, o che invece si voglia correggere un versamento a mezzo F24. Nell’ambito delle due tipologie, poi, la procedura cambia a seconda che si tratti di fare una rettifica a sfavore (per maggiori imposte o minori rimborsi) o a favore (per richiedere un maggior rimborso o far valere una minor imposta dovuta).
  • Se la dichiarazione non è stata ancora presentata entro fine mese è possibile recuperare immediatamente eventuali eccedenze di versamento tramite il modello 730. L’ipotesi riguarda i tributi da versare tramite F24: imposta sulle mance nel settore turistico (rigo C16) e redditi indicati nei quadri M (tassazione separata e/o imposte sostitutive), T (plusvalenze finanziarie) e W (Ivie, Ivafe e imposta sulle criptoattività). Le scadenze di versamento per tali tributi sono le stesse previste per le imposte sui redditi: se previsto, l’acconto (ad esempio, per Ivafe, Ivie e cripto) doveva essere versato nel corso del 2024; il saldo (e primo acconto 2025 se dovuto) entro il 30.06 o, alternativamente, entro il 30.07 con maggiorazione 0,40%.
  • Se, invece, i versamenti con F24 sono insufficienti, si dovrà fruire del ravvedimento operoso. Tenendo conto, tuttavia, che le nuove sanzioni si applicano dal 1.09.2024. Per il primo acconto (giugno 2024), la sanzione base è del 30% delle maggiori somme, ridotto a 1/8 (3,75%) se si versa entro il 31.10.2025. Per il secondo acconto (novembre 2024) e per il saldo la sanzione base è il 25%; ma per sanare l’acconto – versando entro il 31.10 – la riduzione è a 1/8 (ossia 3,125%), mentre per il saldo è ancora possibile la riduzione a 1/9 (2,78%) per ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza.
  • Se, invece, il modello 730 è stato già presentato, ma ha determinato – senza che vi sia stato errore del Caf o professionista – un conguaglio a credito inferiore a quello spettante (o un addebito superiore), la correzione a favore può essere fatta con 730 integrativo (presentabile fino al 25.10). In tal caso, il maggior credito spettante o le somme trattenute in eccesso saranno accreditati in busta paga (se soggette a conguaglio) o, se riferite a tributi pagabili con F24, potranno essere compensate. Se, al contrario, la rettifica comporta un minor rimborso o un maggior debito, non è ammesso il 730 integrativo, ma si dovranno pagare le maggiori somme a mezzo F24 con ravvedimento operoso, e presentare il modello Redditi correttivo entro il 31.10.

14/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Trasmissione modello 770

  • Entro il 30.09.2025 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere i dati relativi alle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio e agosto 2025. Il 30.09 è il termine in proroga della scadenza originaria fissata per il 30.04 e che riguardava unicamente le ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 (mentre ora comprende i primi 8 mesi dell’anno). Chi opterà per questa trasmissione frazionata dei dati, concessa in via sperimentale solo ai sostituti d’imposta con meno di 5 dipendenti al 31.12.2024, sarà vincolato a tale modalità di invio per l’intera annualità. Queste sono gli effetti generati dal provvedimento n. 241540 del 3.06.2025 in modifica al precedente provvedimento del 31.01.2025, n. 25978, avente ad oggetto le disposizioni di attuazione dell’art. 16 D.Lgs. 8.01.2024, n. 1 - semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta.
  • Il legislatore, con l’art. 16 citato, ha introdotto una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31.12 dell'anno precedente non superiore a 5: Il meccanismo è applicabile a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025. Con il citato provvedimento n. 25978/2025 era stato previsto che, fase di prima applicazione del meccanismo, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalevano delle disposizioni di cui al presente provvedimento potevano effettuare i relativi versamenti tramite modello F24 entro le ordinarie scadenze e poi trasmettere i dati entro il 30.04.2025.
  • Successivamente, l’Agenzia delle Entrate al fine di fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software un maggiore lasso temporale per operare i necessari adeguamenti informatici per gestire questa nuova modalità comunicativa delle ritenute, ha prorogato al 30.09.2025 il termine per l’invio del richiamato prospetto e ha esteso il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendovi, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto del 2025. L’opzione è vincolante. Chi invierà i nuovi prospetti per le ritenute entro il 30.09 sarà obbligato fino a fine anno a rispettare tale modalità di trasmissione dei dati prima contenuti nel 770. Al c. 3 dell’art. 16 è previsto, infatti, che l’opzione per tale nuovo meccanismo di comunicazione delle ritenute operate, definito come sistema semplificato, è effettuata tramite comportamento concludente da parte del sostituto d’imposta ed è vincolate per l’intero anno in cui questa modalità è scelta. Questa specifica è ribadita anche nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, al punto 4.2, in cui è indicato che I sostituti d’imposta che non si avvalgono del nuovo strumento di comunicazione dei dati sono tenuti alla presentazione della dichiarazione del modello 770 per l’intero anno di riferimento.

14/09/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Dematerializzazione quote Srl

  • Due massime della Commissione società del Consiglio notarile di Milano (n. 214 e n. 215 del 22.07.2025) chiariscono i dubbi interpretativi sulle quote dematerializzate di Srl.
  • La cosiddetta legge Capitali (L. 21/2024) ha previsto che le quote di Srl Pmi possono esistere in forma scritturale in base all’art. 83-bis del Tuf (D.Lgs. 58/1998). È, quindi, consentito assoggettare in via facoltativa le quote allo stesso regime delle azioni delle Spa quotate in borsa. Sul piano sistematico, la novità è di grande rilevanza. Le quote di Srl, che siano standardizzate e che adottino la forma scritturale, finiscono infatti per sovrapporsi in tutto e per tutto alla nozione delle azioni di Spa con la medesima forma scritturale.
  • Al di là dei profili generali, la norma pone delicate questioni interpretative. Anzitutto si afferma che la decisione volta a adottare il regime della dematerializzazione deve necessariamente consistere in una modificazione dello statuto, mediante l’introduzione di un’apposita clausola. La massima n. 214, inoltre, affronta l’aspetto forse di maggior incertezza interpretativa della novella. Si tratta della portata applicativa della dematerializzazione, al cui riguardo la massima afferma la legittimità di diverse ipotesi, che potrebbero sembrare non direttamente rientranti nella lettera della legge:
  • o    in primo luogo, si chiarisce che non può in alcun modo distinguersi tra le categorie speciali e le quote ordinarie. Anche queste ultime, infatti, se vi sono altre categorie, costituiscono una categoria. Pertanto, non vi sono motivi per negare l’ammissibilità della loro dematerializzazione;
    • in secondo luogo, si afferma che la dematerializzazione può riguardare tutte le categorie di quote in cui è suddiviso il capitale sociale; pertanto, non è necessario che vi sia almeno una categoria di quote non dematerializzate, né al limite almeno una sola quota non dematerializzata;
    • si sostiene, inoltre, che la dematerializzazione può essere prevista dallo statuto anche in mancanza di categorie di quote e, quindi, indistintamente per tutte le quote in cui è suddiviso il capitale;
    • infine, si ammette la dematerializzazione anche per le quote prive di indicazione del valore nominale, purché rappresentanti la medesima frazione del capitale sociale, analogamente a quanto dispone, per le azioni, l’art. 2346, c. 2 c.c.
  • Al di là degli ulteriori problemi interpretativi affrontati dalle massime, questa forma delle quote non riguarda la maggior parte delle Srl, con pochi soci e con ridotta circolazione delle quote. Essa potrebbe, invece, diventare molto interessante per i casi di società con un alto numero di soci e con loro possibile variabilità, sia perché raccolgono capitali con forme di crowdfunding, sia perché si aprono a mutevoli forme di partecipazione, come avviene per consorzi in forma di Srl o per società che si ritirano dal mercato pur mantenendo molti soci.
  • È chiaro che in tutti in questi casi l’aspetto decisivo consisterà nei costi di adesione al sistema multilaterale di negoziazione (a carico della società) e al ricorso agli intermediari autorizzati (a carico dei soci). È su questo terreno che si vedrà se il nuovo istituto rimarrà sulla carta oppure rappresenterà una valida alternativa alle quote iscritte nel Registro delle Imprese.

14/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Regime transitorio sulle auto con possibile conguaglio a fine anno

  • Qualora il datore di lavoro avesse applicato, nei singoli periodi di paga, coefficienti non in linea con il regime transitorio previsto dalla L. 60/2025, nonché con la circolare n. 10/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate, dovrà “correggere il tiro” entro il termine per le operazioni di conguaglio di fine anno.
  • Quindi, i sostituti d’imposta dovranno verificare la corretta applicazione del coefficiente fiscale. 
  • Nel corso del 2025 sarà possibile tassare le auto a uso promiscuo secondo 4 tipologie di vetture:
o    quelle assegnate entro il 30.06.2020, a cui applicare il coefficiente fisso del 30%;
o  quelle immatricolate, concesse e consegnate al dipendente dal 1.07.2020 al 31.12.2024, a cui applicare la tassazione tramite il coefficiente fiscale determinato in base alle emissioni di Co2 del veicolo (25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km, 30% per quelli tra 61 e 160 g/km, 50% per la fascia 161-190 g/km e 60% per oltre 190 g/km). Tali coefficienti sono applicabili anche alle auto ordinate entro fine 2024 e consegnate al lavoratore entro il primo semestre del 2025;
o    quelle immatricolate con stipula del contratto di concessione e consegna materiale avvenuti dal 1.01.2025, a cui si applicano i nuovi coefficienti previsti dalla legge di Bilancio 2025 (10% in caso di veicoli elettrici a batteria; 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi; 50% in tutti gli altri casi (veicoli a metano, Gpl, idrogeno, benzina, gasolio e gli ibridi Hev);
o    quelle che non rientrano in uno dei regimi sopra indicati, a cui si applica la tassazione secondo il valore "normale" del bene (art. 9 D.P.R. 917/1986).

11/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Termine di emissione delle note di variazione Iva

  • L’Associazione italiana dottori commercialisti di Milano, con la norma di comportamento n. 231, ha chiarito che i contribuenti possono emettere note di variazione Iva dal momento in cui si verificano le sopravvenute situazioni previste dal D.P.R. 633/1972 che attribuiscono il diritto alla variazione dell’Iva al cedente o al prestatore del servizio.
  • L’art. 26, cc. 2 e 3-bis D.P.R. 633/1972 attribuisce al fornitore o al prestatore il diritto di effettuare una variazione in diminuzione dell’importo fatturato quando un’operazione viene meno, anche solo parzialmente. Tale diritto sussiste anche qualora l’imponibile venga a ridursi a seguito di dichiarazioni di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o situazioni analoghe, così come in presenza di abbuoni o sconti contrattuali.
  • La variazione è, inoltre, ammessa nel caso in cui il mancato pagamento sia la conseguenza dell’esito negativo di procedure esecutive o, più in generale, dell’avvio di procedure concorsuali che coinvolgono il debitore. 
  • La facoltà di variazione non può, comunque, essere esercitata oltre il termine per l’accertamento disposto dall’art. 57 D.P.R. 633/1972, eventualmente prorogato in caso di dichiarazione integrativa.

11/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Pignoramento presso terzi sui clienti dei professionisti

  • L'Agenzia delle Entrate, in accordo con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha avviato sperimentazioni che incrociano i dati della fatturazione elettronica con le posizioni debitorie dei contribuenti iscritti a ruolo, in base al sistema delineato dall’art. 72-bis D.P.R. 602/1973 sul pignoramento presso terzi. 
  • Ai sensi di tale protocollo, qualora un professionista risulti debitore verso l'erario e allo stesso tempo emetta fatture abituali nei confronti di uno stesso soggetto, quest'ultimo può essere destinatario di un ordine di pignoramento. 
  • In sostanza, al ricevimento della successiva fattura, il cliente non potrà più corrispondere il compenso al professionista, ma dovrà versarlo direttamente al fisco fino a concorrenza del debito.

11/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Fringe benefit e costi degli optional dell’auto

  • L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello n. 233/2025, ha chiarito che le somme corrisposte dal dipendente per gli optional aggiuntivi installati sull’auto concessa in uso promiscuo non riducono il valore imponibile del fringe benefit determinato in via forfettaria secondo l’art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir. 
  • Quindi, se l’azienda concede il veicolo a titolo gratuito con il solo addebito degli optional al lavoratore, tali importi non incideranno sul valore del benefit auto e dovranno essere trattenuti dal netto in busta paga.

10/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo e nota di variazione Iva

  • Con la risposta all’interpello n. 234/2025 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di concordato preventivo aperto, poi revocato, e nuovamente riaperto a seguito di una successiva proposta, per verificare quale è la data rilevante ai fini della nota di variazione Iva, è necessario verificare se le 2 procedure sono autonome. 
  • Infatti, l’art. 26 D.P.R. 633/1972 prevede che il creditore di un’impresa assoggettata alla procedura di concordato preventivo, rimasto parzialmente insoddisfatto, possa recuperare l’Iva non corrispostagli emettendo una nota di variazione, dalla data di assoggettamento del debitore alla procedura fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui tale assoggettamento è stato disposto dal tribunale.
  • Pertanto, in caso di concordato preventivo aperto, poi revocato, seguito da una successiva proposta e da una nuova ammissione, ai fini dell’individuazione del “dies a quo”, se le due procedure sono autonome rileva la data dell’ammissione alla seconda procedura, a meno che - anche se la risposta a interpello non lo precisa – il creditore non si sia tempestivamente avvalso della facoltà di emettere la nota di variazione a seguito del primo provvedimento di ammissione. 
  • Se, invece le procedure non sono autonome e sussiste una consecuzione tra le stesse, rileva unicamente, come “dies a quo”, quello della prima ammissione alla procedura.

10/09/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Incentivi auto

  • Sulla Gazzetta Ufficiale 8.09.2025, n. 208 è stato pubblicato il D.M. Ambiente e sicurezza energetica (Mase) 8.08.2025, recante “Criteri e modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici»”. 
  • Il decreto stanzia risorse a fondo perduto per l'acquisto di un'auto elettrica per i cittadini (con un limite a 40.000 euro di Isee) e fino a 20.000 euro per le microimprese per l'acquisto di veicoli commerciali. 
  • Per accedere al contributo, sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5. Chi accede agli incentivi deve risultare primo intestatario della vettura da rottamare da almeno 6 mesi. Ora si attende l'avvio della piattaforma di Sogei attraverso la quale si potrà accedere agli incentivi.

10/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazione integrativa per agevolazioni ambientali

  • La Cassazione, con l’ordinanza n. 24168/2025, ha affermato che i contribuenti possono correggere la propria dichiarazione tramite integrativa anche oltre i termini ordinari, quando la mancata fruizione dei benefici fiscali sugli investimenti ambientali è dovuta all’incertezza normativa.

09/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Esportazioni di beni extra-Ue senza Iva

  • In forza dei principi della non tassabilità dei beni consumati fuori dell'Ue e di prevalenza della sostanza sulla forma, la giurisprudenza unionale, in più occasioni, ha affermato che non è dovuta l'Iva sui beni che risultano esportati fuori dell'Ue, a prescindere dalle eventuali incongruenze nella configurazione e fatturazione dell'operazione. Sono irrilevanti anche le violazioni di carattere formale commesse dal soggetto passivo, tra le quali deve essere ricondotta l'inosservanza dei vincoli in materia di prova dell'esportazione pur legittimamente previsti dalla legge nazionale. Fa eccezione il caso in cui l'operazione configuri una frode al sistema dell'Iva.

09/09/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Pec all’Ordine come domicilio digitale personale

  • Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia per l’Italia Digitale, con comunicato del 29.07.2025, hanno reso noto che la Pec comunicata all’Ordine o Collegio di appartenenza confluirà automaticamente anche nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (Inad), diventando domicilio digitale personale. Tuttavia, i dati riversati nell’Inad non saranno pubblicati per 30 giorni, al fine di concedere del tempo ai soggetti interessai per modificare l’indirizzo Pec o eleggerne uno diverso. Trascorso tale termine, l’indirizzo sarà pubblicato in Inad, assumendo efficacia piena per comunicazioni rivolte alla persona fisica.

09/09/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Reclamo del terzo nella confisca

  • Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 30355/2025) hanno stabilito che, in caso di confisca di prevenzione su beni considerati fittiziamente intestati a un terzo, questo può rivendicarne solo l’effettiva titolarità, ma non può prospettare l’assenza dei presupposti per applicare la misura in quanto tale possibilità è riservata al creditore proposto.

09/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dal ravvedimento all’adesione: gli strumenti per gestire gli atti del Fisco

  • Scaduta la “pausa” prevista dall’art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006, che prevede che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09 (con esclusione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva), il contribuente/commercialista si potrebbe trovare nella situazione di dover effettuare le seguenti valutazioni:
    • schema di atto - una volta ricevuto si può optare per le seguenti soluzioni: presentare osservazioni o controdeduzioni entro 60 giorni dalla notifica; restare inerte in modo che l’ufficio dopo il 60° giorno notificherà l’atto impositivo relativo allo schema di atto;
    • ravvedimento - il contribuente può sempre ravvedere le irregolarità indicate nello schema di atto fino all’emissione dell’atto impositivo;
    • adesione senza osservazioni - in alternativa alle osservazioni, il contribuente può formulare istanza di adesione entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto, così che l’ufficio, nei successivi 15 giorni, formulerà l’invito a comparire per l’instaurazione del contraddittorio;
    • adesione post osservazioni - dare corso al procedimento dell'accertamento con adesione, di comune accordo con l’ufficio, nel caso in cui siano state presentate osservazioni; 
    • adesione post accertamento - in assenza di osservazioni, è possibile presentare istanza di adesione, una volta che l’ufficio emette l’atto impositivo, nei 15 giorni successivi alla notifica dell’accertamento e i termini per l’eventuale impugnazione dell’atto davanti alla Cgt sono sospesi per un periodo di 30 giorni (non più di 90 giorni);
    • acquisizione del fascicolo - presentare richiesta all’ufficio per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello schema di atto;
    • adesione dopo accesso - resta sempre la possibilità di chiedere all’ufficio, senza attendere l’eventuale schema di atto, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione;
    • atti impositivi senza contraddittorio preventivo - presentare istanza di adesione entro i termini di impugnazione (60 giorni dalla notifica oltre i 31 giorni di agosto), con termini per l’eventuale ricorso innanzi alla Cgt sospesi per un periodo di 90 giorni.
  • Infine, si ricorda che da quest’anno non ci sarà più la sospensione dei termini decadenziali di 85 giorni prevista dalla normativa Covid. Quindi tutti gli atti in scadenza andranno notificati entro il 31.12.

08/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Oic 34, derivazione rafforzata e vendite con reso

  • Il D.M. Economia 27.06.2025, applicabile al periodo d’imposta 2024, ha fornito alcuni chiarimenti sull’Oic 34 in tema di derivazione rafforzata concentrandosi su alcune fattispecie operative come i costi per ottenimento di contratti iscritti nelle immobilizzazioni immateriali, i corrispettivi variabili derivanti da penali, la vendita con reso, i costi di smantellamento e rimozione cespiti. 
  • In particolare, per le vendite con reso, a livello fiscale è necessario considerare la riduzione di ricavi come un accantonamento e, quindi, l’importo corrispondente al costo dei beni restituiti dal cliente è ammesso in deduzione al momento dell’effettivo rimborso del prezzo. Tuttavia, tale interpretazione è applicabile solamente al reso con valutazione per masse e non anche a quello con valutazione puntuale, rispetto a cui opera pienamente la derivazione rafforzata.

08/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Controlli del Fisco con l’intelligenza artificiale

  • Intelligenza artificiale e Fisco, il contribuente selezionato per i controlli, con le tecniche di pseudonimizzazione, deve essere avvisato. È questa la conseguenza che si trae dalla lettura della sentenza della Corte di Giustizia Ue sul trattamento dei dati pseudonomizzati e la tutela della privacy. Il riferimento è alla decisione del 4.09.2025, che ha definito la causa n. C-413/23. 
  • Si tratta, infatti, di una decisione che può mettere in discussione le procedure di interconnessione fra i vari enti dell'Amministrazione Finanziaria quando oggetto dei trattamenti informatizzati e delle relative analisi di rischio fiscale, siano le informazioni anagrafiche dei contribuenti presenti nel c.d. archivio dei conti correnti. Al fine di attenuare i rischi di intrusioni indesiderate e di fughe di informazioni, la legge 160/2019 e il successivo D.M. 28.06.2022 prevedono, infatti, che le attività informatizzate di analisi di rischio antievasione, aventi ad oggetto i dati e le informazioni personali dei contribuenti presenti nell'archivio dei rapporti finanziari, siano effettuate con l'utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione e perturbazione di alcune variabili. Le informazioni presenti nell'anagrafe dei rapporti finanziari relative ai contribuenti sono infatti “altamente” sensibili e devono essere protette dal rischio intrusione o diffusione a soggetti non autorizzati.

07/09/2025
Informazione Quotidiana

Varie

32 milioni per marchi, disegni e brevetti

  • Con decreto direttoriale 6.08.2025 il Mimit ha reso noto lo stanziamento di 32 milioni di euro per l'annualità 2025 da assegnare sotto forma di contributi a fondo perduto alle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+. Nei bandi (entro il 2.10.2025) i termini di presentazione delle domande.
  • Brevetti+. Con 20 milioni il Mimit intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione di incentivi per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. Il contributo a fondo perduto fino a 140.000 euro non potrà essere superiore all'80% dei costi ammissibili (85% per imprese in possesso della certificazione della parità di genere).
  • Disegni+. Ammontano a 10 milioni di euro le risorse messe a disposizione per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello (art. 31 del Codice della proprietà industriale). Le agevolazioni sono concesse fino all'80% (85% per imprese in possesso della certificazione della parità di genere) delle spese ammissibili fino a euro 60.000 e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.
  • Marchi+. Il Mimit mette a disposizione 2 milioni di euro per la tutela dei marchi all'estero. A tal fine potranno essere concessi contributi fino all'80% (elevabile all'85%) delle spese ammissibili e fino a un massimo di 6.000 euro, per favorire le seguenti misure: misura A - registrazione di marchi dell'Ue l'Ufficio dell'unione europea per la proprietà intellettuale mediante l'acquisto di servizi specialistici esterni; misura B - registrazione di marchi internazionali presso l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale attraverso l'acquisto di servizi specialistici esterni.

07/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

L’Ires premiale lascia più tempo per interconnettere i beni 4.0 e 5.0

  • La relazione al D.M. 8.08.2025 chiarisce che l’interconnessione degli investimenti 4.0 e 5.0, ai fini dell'Ires premiale, deve permanere per oltre la metà del quinquennio di sorveglianza, ma può effettuarsi anche successivamente alla data dell’acquisto.
  • Inoltre, ai fini dell'applicazione dell’Ires premiale non sono richieste le comunicazioni ex ante o ex post previste invece per l’ottenimento dei crediti di imposta (neppure appare necessario il richiamo in fattura della norma agevolativa sui tax credit).

05/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riaffidamento dei carichi dell’Agenzia Entrate-Riscossione

  • Nel documento pubblicato l’8.08.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito le condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi, discaricati automaticamente o anticipatamente ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 110/2024.
  • Il meccanismo di discarico si attiva automaticamente sulle quote non riscosse entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di affidamento, oppure anticipatamente qualora l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulle quote interessate, abbia rilevato la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale oppure l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.
  • Oltre a tali casistiche, in fase di revisione del testo del decreto, è stata ampliata la possibilità di esercitare il discarico anticipato da parte del riscossore se nel biennio post affidamento, eventuali attività di recupero messe in atto sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso e se vi è la mancanza di nuovi beni del debitore.
  • In caso di assegnazione agli enti creditori, fino alla prescrizione del diritto di credito, l'attività di recupero può essere gestita direttamente da tali soggetti, affidata a terzi certificati, oppure riaffidata nuovamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Inoltre, fino al 31.12 del 5° anno successivo a quello dell'affidamento se l'ente creditore ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicando i beni del debitore da aggredire.

05/09/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Elementi attivi e passivi impugnabili

  • La Cassazione, con la sentenza n. 24485/2025, ha affermato che non devono essere contabilizzati gli elementi attivi e passivi di reddito relativi a provvedimenti emessi a seguito di un giudizio, quando possono essere oggetto di impugnazione, non manifestamente infondata. 
  • Al contrario, potranno essere contabilizzati quando sono ragionevolmente certi nell’an e nel quantum.

05/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

La dichiarazione integrativa può travolgere il concordato preventivo

  • Nella predisposizione della dichiarazione dei Redditi, nonché del modello Isa, per il periodo d’imposta 2024, potrebbero venire alla luce errori commessi nella compilazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023. Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB) 2024-2025, tale dichiarazione è stata alla base della proposta di adesione al CPB. Quindi, gli errori commessi potrebbero portare alla decadenza dal concordato. Gli errori possono essere di tre diverse tipologie:
    • riguardanti il modello Redditi;
    • riguardanti il modello Isa;
    • commessi nella compilazione del quadro P di adesione.
  • Gli errori commessi nel modello redditi possono essere decisivi ai fini del CPB 2024-2025 qualora superino le soglie di significatività, a causa dell’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati; in tal caso è preferibile porre rimedio con una dichiarazione integrativa. Le integrazioni “sotto soglia”, invece, possono essere effettuate senza intaccare l’efficacia del CPB (così come accade, in sede di accertamento, qualora vengano accertati importi sotto la specifica soglia di rilevanza).
  • Per gli errori commessi nel modello Isa, di rilevanza significativa, in quanto "i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato", se la diversa quantificazione eccede il 30%, è opportuno valutare di presentare la dichiarazione integrativa sul 2023, e segnalare nel quadro Cp del modello Redditi 2025 l’intervenuta decadenza e dichiarare per il biennio le imposte e i contributi determinati tenendo conto degli importi maggiori tra il reddito e il valore della produzione netta concordati e quelli effettivamente conseguiti.
  • Per gli errori commessi nella compilazione del quadro P del modello CPB la situazione è più complessa (in particolare nella compilazione dei righi P04 e P05 che sono alla base della proposta di concordato per il successivo biennio). Se l’errore (non ravvedibile) ha inciso sulla proposta, si ritiene che anche in questa situazione, al di sopra della “fatidica” soglia del 30% di effetto sul reddito e/o sul VPN concordati, il rischio della decadenza sia molto alto. Viceversa, un errore inferiore non dovrebbe comportare alcuna conseguenza sull’efficacia del CPB e, in questo caso, neppure sulle risultanze della dichiarazione presentata. Molto più pericolosi sono gli errori riguardanti l’assenza di condanne (rigo P02 della comunicazione di adesione) o la presenza di eventi straordinari (rigo P03), in quanto le relative indicazioni presenti nel modello CPB (sottoscritte apponendo la firma al rigo P10) sono rese in base agli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, per cui, in caso di dichiarazioni mendaci, è prevista l’applicazione delle sanzioni penali.

04/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ires premiale

  • L'art. 12 D.M. 8.08.2025 dispone in merito al possibile cumulo dell'agevolazione relativa all'Ires premiale, di cui all’art. 1, c. da 436 a 444 L. 207/2024. In particolare, è previsto che "ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell'aliquota Ires spetta nei limiti del costo rimasto sostenuto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti". 
  • Sono qualificabili come investimenti rilevanti i beni materiali e immateriali relativi al piano Transizione 4.0, compresi negli allegati A e B L. 232/2016 e i beni, di cui all’art. 38, cc. 4 e 5, 2° periodo D.L. 19/2024, se acquisiti nell'ambito dei progetti di innovazione che consentono di ottenere una riduzione dei consumi energetici.
  • Restano ferme le regole di “cumulo” definite dalle singole discipline agevolative, indicate sia nell'art. 1, c. 1059 L. 178/2020, sia all'art. 38, c. 18 D.L. 19/2024, le quali richiedono di tener conto anche della “non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive” delle misure indicate.
  • Gli investimenti rilevanti devono essere effettuati dall'1.01.2025, ma entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, quindi entro il 31.10.2026, per le società il cui periodo d'imposta coincide con quello solare. Gli investimenti rilevanti si potranno realizzare, inoltre, ai sensi dell'art. 109, cc. 1 e 2 Tuir, mentre il termine per la realizzazione degli stessi si determina avendo riguardo a un periodo d'imposta pari a 12 mesi, se l'esercizio ha durata superiore.

04/09/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Polizza catastrofale medie imprese entro il 1.10

  • Il MIMIT, con avviso 5.08.2025, ha fornito chiarimenti in merito al processo di adeguamento della disciplina degli incentivi all’obbligo assicurativo catastrofale (D.M. MIMIT 8.06.2025) precisando che le medie imprese hanno tempo fino al 1.10.2025 per stipulare la polizza, pena l’inaccessibilità a tutte le agevolazioni gestite dallo stesso MIMIT. 
  • La verifica del rispetto dell’obbligo assicurativo è richiesta sia in fase di accesso sia in fase di erogazione degli incentivi. Le grandi imprese dovevano già adeguarsi, mentre micro e piccole imprese hanno tempo fino al 31.12.2025.

04/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ricorso contro il silenzio-rifiuto alla richiesta di rimborso o in caso di rimborso parziale

  • La Corte di giustizia tributaria di Bologna (sent. n. 121/3/2025) ha confermato l’impugnazione del silenzio rifiuto delle Entrate a un’istanza di sollecito al rimborso presentata da una società, conseguente al silenzio, decorsi i 90 giorni dalla presentazione di una dichiarazione Iva riportante un credito a rimborso, rigettando la tesi erariale secondo la quale, non essendo trascorsi i termini per i controlli automatizzati (art. 36-bis, c. 1 D.P.R. 600/1973) mancherebbe un atto impugnabile ai sensi dell’arti. 19 D.Lgs. 546/1992.
  • È importante ricordare che, per le liti da rimborso, l’eventuale inammissibilità di un ricorso contro il diniego tacito non pregiudica la proposizione di un secondo ricorso avverso il medesimo diniego purché sia rispettato il termine prescrizionale.
  • La tesi erariale contrasta con il pacifico orientamento della Cassazione secondo cui la dichiarazione dei redditi, da cui emerga la richiesta di rimborso di un credito, vale come istanza di rimborso senza che il contribuente debba necessariamente presentare ulteriore domanda (salvo sia prevista dalla Legge), con la conseguenza che il ricorso può essere proposto dallo spirare dei 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, utili alla formazione del silenzio rifiuto, e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto, senza che l’azione in giudizio debba attendere i termini per la liquidazione della dichiarazione; e questo anche in presenza di una dichiarazione integrativa ultrannuale. Si segnala in senso contrario la R.M. 82/2020 dell’agenzia delle Entrate, secondo cui la dichiarazione integrativa riportante un credito a rimborso presentata dopo i 90 giorni richiederebbe una specifica istanza nei termini dell’art. 38 D.P.R. 602/1973 o dell’art. 30-ter D.P.R. 633/1972.
  • Alcune precisazioni meritano anche i casi di silenzio parziale al rimborso ove il contribuente non sia raggiunto da apposito provvedimento, venendo tardivamente a conoscenza del ridotto ammontare ricevuto (ad esempio in caso di rimborsi “silenti” su conti correnti) o, laddove esista un provvedimento, questo sia privo delle ragioni di rigetto (ad esempio, in caso di mancato riconoscimento degli interessi):  diversi sono i termini processuali per ricorrere in base a come si può qualificare il silenzio: come rifiuto implicito (proposizione entro 60 giorni) o rifiuto tacito (decorsi 90 giorni dalla domanda).
  • Per parte della giurisprudenza, ove l’amministrazione finanziaria emetta un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, questo, per l’importo non rimborsato, si qualifica come atto di rigetto implicito della richiesta, costituendo atto impugnabile nel termine di 60 giorni dalla notificazione, risultando improponibile una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio rifiuto impugnabile. Questo orientamento è discutibile visto che il giudizio tributario ha struttura oppositiva alle manifestazioni di volontà fiscali “esternate” al contribuente e un provvedimento implicito si presenta quando l’amministrazione manifesti inequivocabilmente l’intenzione a non procedere per parte del rimborso.
  • Il tema è molto critico per i rimborsi effettuati dall’amministrazione su conto corrente senza avviso (o motivazione) che per una più attenta giurisprudenza non costituiscono rifiuto impugnabile entro 60 giorni per la parte non evasa: del resto le disposizioni meramente interne all’amministrazione, di predisposizione dei mandati di pagamento, non costituiscono risposta alle domande di rimborso finché queste non entrino nella sfera di conoscenza del contribuente.

03/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Innalzamento esenzione buoni pasto a 10 euro

  • Dopo il parere favorevole in Commissione parlamentare, è al vaglio del MEF la modifica dell’art. 51 del Tuir che potrebbe trovare conferma nella prossima legge di Bilancio, per incrementare il valore del buono pasto elettronico, facendo salire la soglia dell’esenzione fiscale da 8 a 10 euro.
  • Altre 2 modifiche proposte per lo stesso art. 51 prevedono la rivalutazione Istat degli importi dell’indennità di trasferta, fermi al 1986 (si salirebbe da circa 50 euro a 231 euro al giorno) e la non concorrenza a formare il reddito dei rimborsi delle spese di affitto sostenute da studenti universitari e degli Its Academy per la frequenza dei corsi (se l’ateneo o la Fondazione Its Academy sono distanti oltre 50 km dalla residenza dello studente o percorribili con mezzi pubblici in un tempo superiore a 60 minuti).

03/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rimborsi del 730 e ruoli ancora senza compensazione forzosa

  • I rimborsi derivanti dal 730/2025 possono essere bloccati temporaneamente dall’Agenzia delle Entrate, a scopo di controllo, quando superano 4.000 euro o presentano altri indici di anomalia, ma non potranno essere compensati forzosamente con eventuali cartelle di pagamento non pagate, poiché manca ancora il decreto attuativo che disciplina l'istituto della compensazione "forzosa", introdotta con la riforma della riscossione, ma non ancora operativo, perché l’art. 16 D.Lgs. 110/2024 prevede che entrerà in vigore 60 giorni dopo l’emanazione del regolamento attuativo.
  • Tuttavia, la nuova disciplina non chiarisce la decorrenza, poiché non è specificato se si applicherà ai soli rimborsi maturati dopo l’entrata in vigore oppure se riguarderà anche i crediti già esistenti alla data della sua entrata in vigore. Trattandosi di norma procedimentale è ragionevole ipotizzare che si applicherà a tutti i rimborsi non ancora erogati (salvo diversa previsione del regolamento attuativo).

02/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Affrancamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta

  • Le riserve e i fondi in sospensione di imposta nonché i saldi attivi di rivalutazione possono essere affrancati entro il 31.10.2025 compilando, nella dichiarazione dei redditi, il quadro RQ e pagando una imposta sostitutiva del 10% in 4 rate annuali di pari importo, con scadenze coincidenti col termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. È possibile effettuare affrancamenti interi o parziali ovvero affrancare tutte o solo alcune delle riserve in sospensione di imposta.
  • Requisito necessario, oltre alla contabilità ordinaria, è la sussistenza di tali riserve sia nel bilancio chiuso al 31.12.2023 sia in quello chiuso al 31.12.2024. La relazione illustrativa al D.M. 27.06.2025 ha infatti evidenziato che, se nel suddetto arco temporale, alcune riserve fossero state, per esempio, utilizzate per la copertura di perdite e dunque non più presenti a bilancio, non potrebbero essere oggetto di affrancamento. La relazione illustrativa al decreto chiarisce inoltre che non si potrà adottare, anteriormente al 1.01.2025, una delibera di distribuzione ai soci di una riserva in sospensione di imposta: in tal caso, infatti, tali riserve non potranno essere affrancate.

02/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Assegnazioni e cessioni di beni: la provenienza definisce l’Iva

  • Scade il 30.09.2025, salvo proroghe, la possibilità di procedere alla cessione, assegnazione ai soci o trasformazione agevolata di società, fruendo delle disposizioni della L. 207/2024.
  • È possibile attingere dalle indicazioni fornite in passato per analoghe agevolazioni per l’imposizione indiretta, applicando i chiarimenti delle circolari nn. 26/E/2016 e 37/E/2016, nonché le ulteriori precisazioni fornite dalla risposta a interrogazione parlamentare 5-01057 del luglio 2023. Da esse si ricava l’importanza di considerare attentamente le modalità di “entrata” degli immobili oggetto di possibile cessione/assegnazione, al fine di stabilire correttamente la disciplina fiscale al momento della loro uscita dalla sfera societaria. Inoltre, è stata chiarita l’equiparazione degli acquisti in esenzione da imposta a quelli effettuati presso privati precisando che l’immobile che sia stato acquistato in regime di esenzione Iva è assimilato al bene per il quale non è stata esercitata la detrazione.
  • Conseguentemente, l'assegnazione di un immobile strumentale sarà fuori campo Iva e, oltre alle imposte ipocatastali fisse, sconterà l’imposta di registro nella misura proporzionale ridotta del 4,50% (anziché 9%), ribassata al 2% per l'immobile destinato specificamente all’esercizio di attività commerciale e non suscettibile di altra destinazione senza radicale trasformazioni.
  • Le cose cambiano per la cessione agevolata. Proseguendo il caso dell’immobile strumentale acquistato in esenzione, la vendita al socio, a seconda dei casi e delle combinazioni (impresa esecutrice dei lavori/altro soggetto/data fine lavori/opzione per l’applicazione dell’imposta), l’operazione potrà essere imponibile Iva o esente ex art. 10, n. 8-ter D.P.R. 633/1972, mentre le imposte di registro, ipotecarie e catastali saranno sempre dovute in misura fissa. Infine, è esente ex art. 10, n. 27-quinquies la cessione agevolata dell’immobile strumentale il cui acquisto sia stato soggetto a Iva con imposta non detratta, neppure in parte, dalla società che vende al socio.

01/09/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decadenza CPB 2024-2025 e adesione 2025-2026

  • I soggetti che avevano aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025, ma che nel frattempo sono cessati o decaduti possono ipotizzare una nuova adesione per il biennio 2025-2026 entro il 30.09.2025? Il modello di adesione approvato dalle Entrate prevede che esso può essere utilizzato dai soggetti Isa che applicano gli Isa (nel 2024) «in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025». Per cui la proposta sul precedente biennio (per risultare ostativa) deve configurarsi come «in essere» alla data della nuova opzione.  
  • Presumibilmente, quindi, l’attenzione si sposta sulle cause che hanno determinato la cessazione o la decadenza del primo concordato biennale, nel senso che esse stesse potrebbero essere ostative (o meno) all’adesione a una nuova proposta 2025-2026. La quale, tecnicamente, non sarebbe un rinnovo (disciplinato dall’art. 14 D.Lgs. 13/2024), poiché il primo concordato non è andato a buon fine. Ad ogni modo, anche il riferimento a questa norma non porta fuori strada, poiché è richiesto al contribuente che intende rinnovare di possedere i requisiti di cui all’art. 10 e di non rientrare in una delle cause di esclusione di cui all’art. 11.
  • Pertanto, in attesa che l’Agenzia delle Entrate affronti ufficialmente la questione, anche per le sue implicazioni future, l’esercizio da porre in essere è probabilmente questo: il contribuente cessato/decaduto dal primo concordato – ed eventualmente interessato a ripetere l’adesione per il biennio 2025-2026 - dovrebbe verificare se la causa di cessazione/decadenza costituisce anche una causa di blocco/esclusione per il nuovo biennio, poiché i due gruppi di situazioni hanno elementi in comune, ma anche alcune discordanze.
  • Esemplificando, una causa di cessazione dal concordato è quella “automatica” prevista dalle circostanze eccezionali di cui all’articolo 19, c. 2 del decreto concordato e specificate dall’art. 4 D.M. 14.06.2024, in presenza di un minor reddito effettivo o minor valore della produzione netta effettivo di oltre il 30% rispetto a quelli oggetto del concordato. In proposito, l’unica questione concreta (anche se rara) che si potrebbe porre è quella del contribuente che è incorso in una di queste cause (ad esempio, danni ai locali) a fine 2024, ipotesi in cui il concordato, di fatto, non si è mai attivato. Se questo evento non è tale da determinare per lo stesso 2024 un «periodo di non normale svolgimento dell’attività» ai fini Isa, le risultanze reddituali potrebbero portare a una proposta per il biennio 2025-2026 favorevole.
  • Tuttavia, il problema si porrebbe sotto l’aspetto pratico, in quanto l’Agenzia verrebbe a conoscenza della cessazione solo con la presentazione della dichiarazione (quadro CP). Ossia, se si fa riferimento al termine naturale dei soggetti “solari”, il 31.10, mentre l’adesione al nuovo concordato va formalizzata entro il 30 settembre. Forse, in questo caso, conviene anticipare la presentazione del modello Redditi inserendo l’adesione nello stesso modello che contiene l’indicazione della precedente cessazione, sempre che il sistema sia “tarato” per accogliere una simile situazione.
  • Tutte le altre cause di cessazione sembrano comportare il blocco a una nuova adesione: ad esempio, una fusione intervenuta a fine 2024 disapplica gli Isa, mentre se avesse efficacia giuridica nel 2025 farebbe scattare la causa di esclusione. Le cause di decadenza determinano già una conseguenza precisa sul 2025 (obbligo di dichiarare gli importi maggiori tra il reddito e il Vap effettivi e quelli a suo tempo concordati); pertanto, l’accavallarsi di un nuovo concordato sembra ipotesi di fatto molto problematica.

31/08/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Termini per rimborso quota in caso di recesso del socio

  • Per il socio receduto il termine liquidatorio è perentorio. In tema di società a responsabilità limitata, il termine di 180 giorni entro cui deve essere eseguito il rimborso della quota del socio receduto (art. 2473, c. 4 c.c.) è un termine a beneficio del debitore, onde la prestazione cui è tenuta la società non è esigibile prima di quel momento, e fino ad allora non maturano interessi a favore del socio receduto (Cassazione civile, sezione prima, ordinanza n. 22215/2025 depositata 1.08.2025).

31/08/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Vigilanza rafforzata dei sindaci

  • La responsabilità dei sindaci non può ridursi a un controllo puramente formale della documentazione predisposta dagli amministratori. Con l'ordinanza n. 2673/2025 la Cassazione ha ridefinito con maggiore precisione i confini della responsabilità dei sindaci, chiarendo che il controllo deve essere sostanziale e proattivo, con l'obbligo di verificare la regolarità effettiva delle operazioni che incidono in modo significativo sul patrimonio sociale, anche in assenza di segnali immediati di irregolarità.
  • La decisione si inserisce nel solco di un orientamento già consolidato (Cassazione n. 18770/2019 e n. 28357/2020), ma ne amplia la portata, introducendo un principio che rafforza il ruolo dell'organo di controllo e incide direttamente sulle prassi professionali. La Corte ha infatti affermato che il mancato esercizio dei poteri di verifica, richiesta di informazioni e, se necessario, segnalazione al tribunale ex art. 2409 c.c. integra un inadempimento suscettibile di generare responsabilità patrimoniale per i danni arrecati alla società o ai creditori.
  • Un passaggio centrale dell'ordinanza riguarda il nesso di causalità. La Suprema Corte ha ribadito che la responsabilità dei sindaci si configura quando, secondo un ragionamento controfattuale, un'attività di vigilanza diligente avrebbe potuto impedire o ridurre il danno. In tal modo, la Corte consolida un principio operativo che amplia il perimetro di responsabilità, richiedendo ai sindaci non solo di individuare anomalie evidenti, ma anche di attivarsi tempestivamente per prevenire effetti pregiudizievoli.
  • Gli effetti della pronuncia sono rilevanti sotto il profilo operativo. I collegi sindacali saranno chiamati a rafforzare i propri protocolli di verifica, documentando in modo puntuale le attività svolte e le richieste formulate agli amministratori. Per i professionisti, ciò comporta un approccio più strutturato e analitico, con la necessità di integrare nelle procedure ordinarie strumenti di valutazione e monitoraggio che consentano di intercettare per tempo eventuali criticità.
  • La vigilanza, secondo la Corte, non è più confinata a un'osservazione passiva delle operazioni aziendali, ma richiede un intervento attivo, soprattutto nelle operazioni di rilievo economico o gestionale.

31/08/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale

  • A differenza di quanto previsto nella scorsa edizione della sanatoria riservata ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, l'art. 12-ter D.L. 84/2025 non ha previsto il raddoppio delle sanzioni per chi non aderisce o decade dal nuovo ravvedimento speciale.
  • L'art. 2-ter D.L. 113/2024 prevede espressamente che ai contribuenti che non aderiscono alla proposta di concordato predisposta dal fisco, ovvero decadono dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le sanzioni accessorie, di cui all'art. 21 D.Lgs. 472/1997, sono ridotte alla metà. Tale riduzione è penalizzante (praticamente un raddoppio) perché si dimezzano gli importi (soglia) delle sanzioni amministrative al di sopra delle quali scattano le suddette sanzioni di tipo accessorio.
  • Alla luce del quadro normativo sopra delineato, il raddoppio delle sanzioni accessorie continuerà dunque ad applicarsi ai soggetti ISA che decideranno di non aderire alla proposta di concordato per il biennio 2025/2026 nonché a coloro che, pur avendo accettato la proposta stessa, incorreranno in una causa di decadenza dall'accordo con il fisco rientrante fra quelle espressamente previste dal D.Lgs.13/2024, nella sua versione attualmente vigente a seguito delle numerose modifiche nel tempo intervenute.

29/08/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tax control framework opzionale per le Pmi

  • Con il D.M. 9.07.2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è operativo il regime opzionale del Tax control framework (Tcf) previsto dall’art. 7-bis, D.Lgs. 128/2015. 
  • Possono accedervi le imprese con fatturato inferiore a 100 milioni, a condizione che adottino un sistema certificato di gestione e controllo dei rischi fiscali, inclusi quelli contabili. 
  • Il regime consente la disapplicazione delle sanzioni amministrative e l’esclusione della punibilità penale per violazioni comunicate preventivamente, salvo condotte fraudolente. 
  • I requisiti professionali per la certificazione sono disciplinati dal D.M. Mef 212/2024. 

29/08/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Accorpamento agevolazioni per Transizione 4.0 e 5.0

  • È in valutazione l’accorpamento dei crediti d’imposta dei piani Transizione 4.0 e 5.0, con regole semplificate rispetto a quelle imposte dal Pnrr. L’obiettivo è prorogare gli incentivi in scadenza al 31.12.2025, tra cui quelli per beni strumentali, innovazione, design, ZES e Fondo di garanzia per le PMI. Il piano 5.0 ha assorbito finora solo il 29% delle risorse disponibili, mentre il 4.0 ha superato le previsioni di spesa.

29/08/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Utilizzo di riserva in sospensione a copertura di perdite

  • L'Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 219/2025, ha previsto che l'utilizzo di una riserva in sospensione di imposta a copertura di perdite d'esercizio riportate a nuovo non comporta tassazione in capo alla società né in capo ai soci, e se tale utilizzo è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci viene meno definitivamente il vincolo di sospensione di imposta sulla riserva utilizzata. 
  • Pertanto, il vincolo di sospensione sulle riserve da rivalutazione ex Legge 185/2008 si può considerare definitivamente estinto, senza tassazione in capo a società e soci, in caso di utilizzo per copertura perdite (incluse quelle da Oic 29), deliberato in assemblea straordinaria. 

22/08/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Diritto alla detrazione dell'Iva

  • La Corte di giustizia Ue, nella sentenza 12.09.2024, causa C-2024, ha ritenuto conformi al diritto unionale la normativa e la prassi nazionale che dispongono la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva se questo non è esercitato nel termine di decadenza stabilito dalla legge. 
  • La Corte rammenta di avere più volte dichiarato che la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione senza alcun limite di tempo contrasterebbe con il principio della certezza del diritto, ragion per cui la previsione, nella legge nazionale, di un termine di decadenza la cui scadenza porti a sanzionare il contribuente non sufficientemente diligente, privandolo del diritto non esercitato tempestivamente, non può essere considerata incompatibile con il sistema della direttiva, purché, da un lato, detto termine si applichi allo stesso modo ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto dell'Ue (principio di equivalenza) e, dall'altro, esso non renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (principio di effettività).
  • Nell'ordinamento interno, secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2018, il diritto alla detrazione non esercitato entro il termine di cui all'art. 19 Dpr 633/1972, ossia entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale, può essere fatto valere presentando una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta interessato e quindi fino alla scadenza dei termini per l'accertamento. Questa importante apertura è stata tuttavia ridimensionata nella risposta all’interpello n. 115/2015, secondo la quale il recupero della detrazione in sede di dichiarazione integrativa è ammesso solo se le relative fatture d'acquisto erano state a suo tempo registrate nel termine di legge.

22/08/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Computo degli occupati e aspetti dichiarativi per Ires premiale

  • Secondo l’art. 6, D.M. Economia 8.08.2025, ai fini della c.d. Ires premiale, si devono verificare due condizioni relative ai dipendenti per fruire della riduzione dell’aliquota Ires al 20% per il periodo d’imposta 2025 (facendo riferimento ai soggetti solari): 
    • la prima condizione, relativa al periodo d’imposta 2025 richiede a sua volta due passaggi: 
      • il numero di unità lavorative del dicembre 2025 non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente; 
      • l’impresa deve avere effettuato nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
    • la seconda condizione, relativa ai periodi d’imposta 2024 e 2025, prevede che l’impresa non deve avere fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), Dlgs 148/2015. 
  • La verifica di non diminuzione dell’occupazione si effettua confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno (Ula) dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 con quello medio dei 36 mesi precedenti, comportando un’elaborazione di dati aziendali riferita agli anni 2022-2025. I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno effettuare il confronto tra dicembre 2025 con la media aritmetica semplice del periodo 1.12.2022-30.11.2025.
  • Il calcolo della base occupazionale media deve essere fatto escludendo i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.  
  • Per gli aspetti dichiarativi, l’art.  13, c. 3 D.M. citato stabilisce che il beneficio non è fruibile in relazione al maggior reddito imponibile determinato per il periodo d’imposta 2025, a seguito di un’attività di controllo o in sede di presentazione di dichiarazioni integrative, ancorché sussistano i requisiti e le condizioni di accesso previsti per l’applicazione della riduzione dell’aliquota Ires. 
  • Di conseguenza, l’agevolazione di 4 punti di Ires deve essere indicata in sede di dichiarazione tempestiva, presentata nel termine di legge (si ritiene ammissibile la dichiarazione tardiva nei 90 giorni), ma in ogni caso non in sede di dichiarazione integrativa, né sul maggior reddito derivante da accertamento di maggiori ricavi/proventi o di minori costi (ad esempio, in applicazione delle regole di transfer price) o da una rideterminazione della deducibilità degli stessi ricavi o proventi.

21/08/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Richiesta delle somme a credito in dichiarazione

  • La Cassazione, nell’ordinanza n. 18715/2025, ha affermato che il credito esposto in una dichiarazione presentata oltre i 90 giorni, quindi tardiva, non comporta l'obbligo per l'Erario di liquidare o riconoscere le somme a credito. 
  • Tuttavia, laddove sia stata esercitata esplicita e formale richiesta di rimborso, essa deve ritenersi valida essendo a questi fini irrilevante che la dichiarazione sia stata omessa.

21/08/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riclassificazione contabile di partecipazioni per soggetti Ias

  • L'Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 209/2025, ha chiarito che la riclassificazione contabile di una partecipazione controllata nella categoria delle attività non correnti possedute per la vendita non rappresenta ai fini fiscali un'ipotesi di realizzo virtuale di tale partecipazione disciplinato dall'art. 4 D.M. 8.06.2011.
  • Ricordando che il realizzo “virtuale” richiede una riclassificazione contabile che determini il passaggio a un diverso regime fiscale (risposte interpello n. 634/2020 e 114/2022), l'Agenzia ritiene che nel caso specifico manchi il passaggio ad un diverso regime fiscale.

20/08/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Flat tax impatriati tramite rimborso

  • Secondo l’ordinanza 23256/2025 della Cassazione, la tassazione ridotta per lavoratori impatriati può essere fruita nel 2018 anche tramite richiesta di rimborso del contribuente, in alternativa all’applicazione da parte datore di lavoro o di opzione nel 730. 
  • Il divieto di rimborso è stato introdotto con il D.L. 34/2019 e non opera retroattivamente.

20/08/2025