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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Termini per esercitare la detrazione Iva

  • Con il decreto correttivo Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4.08.2026, è stato previsto che la detrazione dell’Iva può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma sempre alle condizioni esistenti alla data in cui si è manifestata l’esigibilità dell’imposta. In ogni caso, l’annotazione di fatture e documenti d’importazione deve essere comunque eseguita entro il medesimo termine, senza più riferimenti all’anno di ricezione dei documenti.

10/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Fiscalità delle società sportive dilettantistiche

  • Società sportive dilettantistiche chiamate a fare i conti con un “doppio livello di non lucratività” per accedere alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici. Questo uno dei numerosi chiarimenti contenuti nella circolare n. 7/E/2026. 
  • L’art. 8 D.Lgs. 36/2021 consente alle società sportive una lucratività attenuata, ammettendo la possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione ad aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi, entro determinati limiti. Tuttavia, l’esercizio di tale facoltà, secondo la tesi adottata dall’amministrazione finanziaria, non consente di beneficiare di diritto della decommercializzazione prevista dall’art. 148, c. 3 Tuir e della conseguente irrilevanza ai fini Iva delle prestazioni rese a fronte di corrispettivi specifici (art. 4, c. 4 Dpr 633/1972). Per accedere al regime è necessario rispettare il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili come previsto dal c. 8, coordinando il proprio statuto non solo con le clausole statutarie previste dal D.Lgs. 36/2021, ma anche con quelle, più rigorose, previste dal Tuir. Requisiti che la circolare estende anche ai fini Iva.
  • La soluzione scelta dalla prassi è certamente coerente con la lettera della norma che consente di collegare la fruizione del beneficio alla previsione o meno della distribuibilità degli utili da parte della Ssd. La lucratività attenuata introdotta dalla riforma dello sport riprende un modello previsto per cooperative a mutualità prevalente e imprese sociali per le quali i margini ridotti di distribuzione degli utili, ancorati a un tasso soglia, sono compatibili con il divieto generale di scopo di lucro. Su questo aspetto potrebbe essere opportuno un intervento di coordinamento normativo.
  • In materia di lavoro sportivo dilettantistico, la circolare consente di affrontare la portata applicativa della soglia di non imponibilità fiscale fino a 15.000 euro annui: si conferma l’applicazione a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata, valida pertanto anche per i rapporti di lavoro subordinato. Per la parte eccedente il plafond di 15.000 euro si applicano le regole ordinarie del lavoro dipendente.
  • In merito ai volontari, i rimborsi spese forfettari riconosciuti per eventi o manifestazioni (fino a 400 euro mensili) concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione di 15.000 euro. Un limite che, se superato dal volontario nell’anno solare per effetto di altri compensi di lavoro autonomo sportivo, ha come diretta conseguenza l’imponibilità del rimborso forfettario percepito e l’assoggettamento a ritenuta d’acconto.
  • Sul fronte Irap arriva la conferma che l’esclusione dalla base imponibile entro il plafond degli 85.000 euro annui si riferisce a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’area del dilettantismo, inclusi i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
  • Gli enti sportivi che effettuano prestazioni connesse con la pratica dello sport potranno avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis Dpr 633/1972). Una conclusione che l’agenzia delle Entrata fonda su una lettura sistematica della disciplina: la nuova esenzione sportiva recepisce, infatti, l’art. 132 della direttiva Iva e si inserisce nel medesimo impianto delle operazioni esenti per le quali l’ordinamento già consente la semplificazione degli adempimenti. Restano, invece, fermi gli ordinari obblighi per le eventuali operazioni imponibili effettuate dall’ente.
  • Confermata a favore di tutti gli enti sportivi, compresi quelli in forma societaria, che optano per il regime della 398/1991, la possibilità di fruire della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (purché si tratti di due eventi all’anno e nel limite di 51.645,69 euro).

10/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Prove per la residenza fiscale

  • La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 3577/2026 ha affermato che non è sufficiente la disponibilità di beni e rapporti con l’Italia per dimostrare la residenza fiscale del contribuente. Gli elementi posti a fondamento dell’accertamento devono risultare concretamente idonei a provare la permanenza del domicilio nel territorio dello Stato.

10/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Testo Unico su adempimenti e accertamento

  • Un Testo Unico in 368 articoli per sistematizzare le norme su adempimenti e accertamento. È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta ufficiale n. 181 del 6.08.2026 il D.Lgs. 5.08.2026, n. 141, ottavo e ultimo Testo Unico attuativo della delega fiscale che al pari degli altri sette che lo hanno preceduto (sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, registro e altri tributi indiretti, Iva e imposte sui redditi) avrà decorrenza a partire dal 1.01.2027. Nel Testo Unico sono confluite le disposizioni vigenti riferibili agli adempimenti e al controllo riguardanti le imposte sui redditi, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte di registro e altri tributi indiretti, nonché i tributi erariali minori, prima contenute, tra gli altri, nel Dpr 633/1972 (in materia di Iva), nei Dpr n. 640, 641 e n. 642 del 1972 (in materia, rispettivamente, di imposta sugli intrattenimenti, tasse sulle concessioni governative e imposta di bollo), nel Dpr 917/1986 (in materia di imposte sui redditi), nel Dpr 131/1986 (in materia di imposta di registro), nei Dpr 600 e 605 del 1973 (in materia, rispettivamente, di accertamento delle imposte sui redditi e disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), e nei decreti legislativi 346 e 347 del 1990 (in materia, rispettivamente, di imposta sulle successioni e donazioni e imposta ipotecaria e catastale). Tali disposizioni sono state recepite senza modificarne la formulazione, fatta eccezione per le ipotesi in cui si è reso necessario un intervento per attualizzarne il testo a fronte di sopravvenute modifiche normative o per garantire un coordinamento con altre norme dell'ordinamento, comprese quelle inserite negli altri Testi unici approvati nell'ambito della legge delega.
  • Un'altra eccezione alla mera ricognizione della normativa vigente riguarda la scelta del legislatore di ricondurre il testo di alcune norme di contenuto simile a unitarietà. Si tratta, in particolare, di disposizioni in materia di imposte sui redditi e di Iva, presenti sia nel Dpr 600/1973 sia nel Dpr 633/1972, relative alle attribuzioni e ai poteri degli uffici dell'Agenzia delle entrate, anche nell'ambito di accessi, ispezioni e verifiche, di cui ai nuovi articoli 159 e 161, ai termini di decadenza del potere accertativo, di cui al nuovo art. 293, e al segreto d'ufficio, di cui al nuovo art. 296.

10/08/2026
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Principio contabile semplificato per le piccole e micro imprese

  • Il principio semplificato è diretto in particolare alle piccole e micro imprese. L’applicazione delle regole semplificate è facoltativa e flessibile, poiché le imprese possono applicarle integralmente oppure avvalersi soltanto di alcune semplificazioni previste e sintetizzate nell’Allegato B: le scelte effettuate devono essere applicate in modo costante nel tempo
  • Nella nota integrativa le imprese devono dichiarare se si sono avvalse dei principi validi per tutte le imprese o se hanno applicato le semplificazioni previste nel documento: se questo non è applicato nella sua interezza e alcune semplificazioni non sono applicate, le imprese devono dichiarare di quali semplificazioni non si sono avvalse facendo riferimento all’elenco dell’Allegato B.

10/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Maggiorazioni per auto fringe benefit (Decreto Omnibus)

  • Il decreto Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4.08.2026, ha confermato l’impianto normativo introdotto dalla legge di Bilancio 2025 per la determinazione del fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo, con coefficienti graduati in funzione dell’alimentazione del veicolo: 10% per gli elettrici, 20% per i plug-in, 50% per tutti gli altri. Su tale valore, tuttavia, dal 1.01.2026 si innestano 2 possibili maggiorazioni: il 5% in presenza di optional non acquistati direttamente dal dipendente assegnatario e il 50% per i veicoli più datati.
  • Entrambe le maggiorazioni operano anche sulla disciplina vigente al 31.12.2024 basata sulle emissioni di anidride carbonica e su coefficienti dal 25% al 60%, tuttora in vigore, che interessa gli assegnatari di veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1.07.2020 e il 31.12.2024, nonché quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025. Si estende il regime basato sulle emissioni di Co2 all’intero 2025, in luogo del solo 1° semestre, come originariamente previsto.
  • Si supera la necessità di ricorrere al criterio del valore normale in caso di riassegnazione del veicolo, stabilendo che la vecchia disciplina continua ad applicarsi anche quando i veicoli sono concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.
  • Con una norma di chiusura che scongiura un vuoto normativo e la conseguente applicazione del metodo del valore normale, si dispone che, per i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio, si applicano le disposizioni in vigore dal periodo di imposta 2026.
  • La regola generale di determinazione del fringe benefit contenuta nell’art. 51, c. 4 lett. a) del Tuir è stata riformulata. Per stabilire la disciplina applicabile, non si fa più riferimento alla data di immatricolazione del veicolo e di stipula del contratto di assegnazione, ma solo a quella della concessione dell’automobile al lavoratore.
  • Si introduce un aumento del 50% sul valore del fringe benefit dopo il 31.12 del 5° anno successivo a quello di prima immatricolazione, sia sui veicoli soggetti alle nuove regole, sia per quelli ancora valorizzati in base alle emissioni di anidride carbonica. Il valore così determinato è incrementato del 5% in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non direttamente acquistati dal lavoratore. Decorrendo dal 1.01.2026, l’incremento dovrà essere recuperato anche per i mesi già elaborati, con un’operazione di conguaglio che coinvolgerà molti dipendenti assegnatari.

05/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Acquisti intracomunitari per i forfetari

  • L'Agenzia delle entrate sta inviando in questi giorni gli schemi di atto di accertamento ai contribuenti forfettari che hanno effettuato acquisti intracomunitari senza integrare e versare l'Iva sulle fatture ricevute. L'Agenzia richiede l'imposta teoricamente dovuta per l'anno d'imposta 2021, calcolata prendendo a base l'ammontare delle fatture rilevate, oltre alla sanzione del 30% irrogata per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta

05/08/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Riforma degli incentivi alle imprese

  • Il D.Lgs. 26.06.2026, n.138, che riordina il sistema degli incentivi alle imprese, cancella dall'ordinamento 22 dei 33 aiuti gestiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tipicamente destinati alle imprese di ridotte dimensioni e appartenenti a particolari categorie deboli come la Nuova Marcora per il sistema delle cooperative, il Fondo impresa femminile, il sostegno alle start up innovative (Smart/start Italia), gli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriali, il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti.

05/08/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Schema di decreto Omnibus

  • È stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il testo del decreto Omnibus (quarto correttivo dei precedenti provvedimenti attuativi della delega fiscale), approvato dal Consiglio dei Ministri il 10.06.2026, che ora passa all'esame del Parlamento.
  • In tema di auto aziendali la tassazione sarà aumentata del 50% rispetto al valore determinato per gli anni precedenti dopo 5 anni di utilizzo dello stesso veicolo, in un’ottica di rinnovo del parco auto. Previsto un incremento a forfait del 5% per risolvere le complicazioni di calcolo del valore degli optional non valorizzati nelle tabelle Aci e non direttamente acquistati dal lavoratore. Non sarà più prevista l’applicazione del valore normale, attualmente prevista se la vettura ordinata nel 2024 è stata assegnata al dipendente dopo il 1.07.2025.
  • Riguardo al trattamento fiscale dei familiari a carico, il correttivo elimina il riferimento al requisito della convivenza o della ricezione di assegni alimentari per l’applicazione di agevolazioni fiscale, mentre resta negli altri casi in cui è richiesta la condizione di familiare a carico. L’applicazione della misura è dal periodo d’imposta in corso al 20.12.2025.
  • Per i professionisti è prevista la tassazione al 26% per i crediti d’imposta acquistati dai titolari di reddito di lavoro autonomo, con la possibilità di scegliere il nuovo regime anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta 2024 mediante la dichiarazione integrativa.
  • Oltre alle modifiche per evitare le penalizzazioni Irap sul Terzo settore, il decreto Omnibus interviene anche in tema delle imposte di successione e donazione, prevedendo che gli interessi sulla maggiore imposta dovuta decorrono una volta trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
  • Per i trust invece c’è l’estensione del pagamento anticipato anche alle imposte ipotecaria e catastale.
  • La registrazione delle fatture e la detrazione dell'Iva è prevista fino alla dichiarazione al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
  • In tema di fattura elettronica è ampliato il perimetro entro cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può attingere al patrimonio informativo della fatturazione elettronica.
  • Per le imprese che sceglieranno la cooperative compliance è prevista la possibilità di dilazionare le imposte dovute fino a 20 rate trimestrali e senza sanzioni da ravvedimento. 
  • In tema di perdite estere è prevista la possibilità, per una società italiana di poter utilizzare le perdite fiscali finali di società residenti in Ue o See, rideterminate in base alle norme italiane. La perdita è definitiva o finale se: la società appartenente allo stesso gruppo ha terminato la propria attività (in liquidazione); non è più utilizzabile per gli esercizi futuri dalla controllata estera che detiene le perdite o, ad esempio, da un soggetto terzo che ne acquisisce il controllo e nel cui prezzo di compravendita si teneva conto del valore fiscale delle perdite.
  • Per le partecipazioni detenute in Paesi black list, la percentuale di affrancamento passa dal 21% al 31%, senza possibilità di rateizzazione.
  • Il rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione dovrà avere data certa con marcatura temporale, vidimazione o altri strumenti idonei.
  • Passerà dal 11% al 20% l’aliquota della ritenuta d’imposta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e a sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei, con un allineamento rispetto a quella dei fondi pensione nazionali.

22/07/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Referente antiriciclaggio nello studio professionale

  • Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l’informativa n. 100/2026, ha chiarito che il destinatario degli obblighi antiriciclaggio negli studi associati e nelle società tra professionisti resta il professionista persona fisica, iscritto all’Albo e concretamente incaricato della prestazione.

22/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tassazione indiretta degli immobili di categoria “F”

  • Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo studio n. 36-2026/T, ha fornito indicazioni in merito alla tassazione indiretta delle cessioni di immobili classificati nella categoria “F”.
  • In particolare, per i fabbricati in corso di costruzione (F3) e in corso di definizione (F4), la cessione è sempre imponibile ai fini Iva dal momento che si tratta di beni non ultimati e non è possibile applicare i regimi di esenzione previsti dall’art. 10, cc. 8-bis e 8-ter D.P.R. 633/1972 che riguardano i fabbricati ultimati.
  • Relativamente ai lastrici solari (F5), è stato affermato che devono essere considerati fabbricati autonomi e, non avendo natura strumentale e non rientrando nelle altre categorie catastali, seguono l’esenzione prevista dall’art. 10, c. 8-bis.
  • Per le aree urbane (F1), la sola classificazione non consente di applicare sempre l’Iva, poiché è necessario fare riferimento alla destinazione così come definita dagli strumenti urbanistici.
  • Per i fabbricati collabenti (F2), lo studio propone di applicare l’esenzione dal momento che sono immobili che hanno perso la propria capacità reddituale non appartenendo alla famiglia delle unità di nuova costruzione e neppure in costruzione.

21/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Blocco pagamenti dei professionisti

  • Il Ministero della Giustizia, con la circolare 26.06.2026, sul tema della verifica dei debiti fiscali nei pagamenti pubblici ai professionisti, ha precisato che il pagamento diretto all’Agenzia delle Entrate-Riscossione si attiva soltanto quando il debito che risulta dalle cartelle esattoriali notificate ha raggiunto o superato la soglia di 5.000 euro.

21/07/2026
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Oic 5 valutazione degli attivi di liquidazione

  • L’Oic ha pubblicato la versione definitiva del principio Oic 5, relativo ai bilanci di liquidazione, che contiene regole contabili specifiche per le valutazioni e gli schemi di stato patrimoniale e conto economico.
  • Il documento si applica ai bilanci di liquidazione con esercizio che inizia dal 1.01.2027, con possibilità di applicazione anticipata ai bilanci relativi all’esercizio iniziato il 1.01.2026.
  • Per la valutazione delle poste dell’attivo è utilizzato il criterio generale del minore tra costo e valore di presumibile realizzo.
  • Tuttavia, accogliendo le osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica, il principio prevede la facoltà di valutare le attività al valore di realizzo anche quando superiore al valore netto contabile, se ricorrono tutte le seguenti condizioni che assicurano il buon esito dell’operazione:
    o    valore di realizzo significativamente superiore al valore netto contabile di bilancio: per esempio, beni completamente ammortizzati;
    o    attività vendibile alle condizioni attuali o che non richiede modifiche tali da differirne l’alienazione;
    o    prospettiva che l’operazione si concluda a breve in quanto il cliente è già stato individuato e le trattative sono in fase avanzata.
  • Per la valutazione delle poste del passivo si applica il criterio del valore di presumibile estinzione.
  • Per gli oneri della liquidazione si prevede l’iscrizione di fondi solo a fronte degli oneri (ai sensi dell’Oic 31) per i quali sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società.

21/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Perdite su crediti e relative deduzioni

  • I crediti inesigibili sono disciplinati, dal punto di vista fiscale, dall'art. 106 D.P.R. 917/1986 (momento della svalutazione) e dall'art. 101 D.P.R. 917/1986 (fase definitiva della rilevazione della perdita).
  • Per la svalutazione dei crediti, l’art. 106 D.P.R. 917/1986 prevede per le imprese diverse dagli intermediari finanziari una deducibilità pari allo 0,5% dei crediti commerciali, al lordo del Fondo svalutazione, non coperti da garanzia assicurativa, evidenziando che la deduzione non è comunque più ammessa dal momento in cui il Fondo diventa pari al 5% dei crediti stessi.
  • Per le perdite sui crediti commerciali, esse sono deducibili limitatamente alla parte che eccede il Fondo svalutazione crediti in essere. Tuttavia, prima della fase di conteggio, occorre un’attenta e rigorosa verifica sulla qualità della perdita. L’art. 101, c. 5 D.P.R. 917/1986 detta una regola generale che prevede la deducibilità delle perdite su crediti solo esse risultano da elementi certi e precisi, nonché le perdite sui crediti interessati da procedure concorsuali o procedure negoziali (accordi di ristrutturazione o piani di risanamento dei debiti, disciplinati dagli artt. 56 e 57 del Codice della crisi d’impresa). 
  • Inoltre, sono deducibili i crediti di modesta entità per cui sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento, ossia i crediti sino a 5.000 euro per le imprese di rilevante dimensione (con ricavi superiori a 100 milioni) e sino a 2.500 euro per le altre imprese.

20/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cumulo giuridico e violazioni sui tributi locali

  • Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (sentenza n. 11056/2026), è possibile chiedere l’applicazione del cumulo giuridico quando l’ente impositore accerta violazioni sui tributi locali che riguardano più anni d’imposta. L’omessa presentazione della dichiarazione o l’omesso versamento per più annualità sono infatti condotte che possono essere ritenute oggettivamente e strettamente collegate.

20/07/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Nuove opzioni per la previdenza complementare

  • La riforma della previdenza complementare nella legge di Bilancio 2026 (art. 1, cc. 204 e ss L. 199/2025) ha modificato l’art. 8, D.Lgs. 252/2005 introducendo una disciplina specifica per i lavoratori non di prima assunzione che si rioccupano dal 1.07.2026; la Deliberazione Covip 19.06.2026 ha fornito chiarimenti distinguendo 2 situazioni.
  • Se il trasferimento del Tfr alla previdenza complementare è già in corso, i cc. 7 e 7 quinquies dell’art. 8 prevedono l’adesione automatica al fondo negoziale di settore, salvo rinuncia espressa entro 60 giorni dall’assunzione: il datore deve informare il nuovo assunto sugli accordi collettivi applicabili e acquisire una dichiarazione sulla sua iscrizione precedente. La destinazione comprende anche la contribuzione pattizia; in mancanza di accordi, il Tfr va al fondo chiuso.
  • Se il trasferimento non è mai avvenuto o la posizione è stata riscattata, il meccanismo automatico non si applica: ciò vale anche per chi era iscritto, ma non aveva conferito il Tfr (es. solo contributi a una forma integrativa Fip/Pip), mentre il Tfr lasciato in azienda resta gestito dal datore secondo l’art. 2120 c.c. con possibile versamento al Fondo di Tesoreria Inps al ricorrere delle condizioni.
  • Chi ha versato il Tfr e poi lo ha riscattato integralmente è escluso dall’adesione automatica; chi perde i requisiti di partecipazione al fondo (es. fondo chiuso) ma non ha riscattato la posizione, rientra invece nel meccanismo.
  • L’adesione automatica decorre dalla data di assunzione e i versamenti decorrono dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni, con effetto retroattivo dal 1° giorno del rapporto.

20/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decreti attuativi della legge delega sull’intelligenza artificiale

  • Il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi decreti attuativi della legge delega sull’intelligenza artificiale (legge 132/2025, regolamento Ue 1689/2024). Tra le misure rilevanti c’è la modifica al Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005): anche i dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di AI rientrano tra i segreti commerciali tutelabili in base all’art. 98 Cpi (art. 51, bozza di decreto).
  • L’intervento presenta una lacuna: il know how dei sistemi AI – precisamente le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e le configurazioni di addestramento, ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo dei sistemi – è protetto legalmente, ma è escluso dal patent box, che non include tuttora il know-how aziendale tra gli elementi immateriali agevolati.
  • L’incentivo è stato trasformato da detassazione del reddito riferibile al cosiddetto “ramo Ip” in una super deduzione del 110% dalla base imponibile Ires, Irap delle spese collegate a software coperto da diritto d’autore, brevetti industriali, disegni e modelli registrati, escludendo proprio il know how (art. 6 D.L. 146/2021).

19/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Regime premiale ISA

  • La riduzione di un anno del termine di decadenza dell'accertamento, riconosciuta ai contribuenti con voto Isa non inferiore a 8, non dovrebbe venir meno per qualsiasi contestazione di maggiori ricavi o di costi ripresi a tassazione, quando i dati comunicati ai fini dell'indice non vengono disconosciuti. È invece l'orientamento opposto quello seguito dall'Agenzia delle Entrate, che nega la premialità ogni volta che rettifica ricavi o costi.
  • Il sistema premiale degli strumenti presuntivi concede uno sconto sui tempi di decadenza del controllo in cambio della trasparenza dichiarativa. Con gli studi di settore, l'art. 10, c. 9 D.L. 201/2011 riduceva di un anno i termini per chi dichiarava, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dagli studi, ossia congrui e coerenti. Con il passaggio agli ISA, l'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 ha riproposto la stessa logica ancorandola al punteggio: il beneficio spetta a chi raggiunge un voto pari o superiore a 8. La ratio è identica: chi si mostra affidabile ottiene una finestra di controllo più breve.
  • Su questo tema è intervenuta la Cassazione con l'ordinanza n. 28457 del 5.11.2024, che ha subordinato la riduzione alla fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini degli studi, escludendo il beneficio quando, anche dopo lo scadere del termine ridotto, emerga la non veridicità dei dati forniti. Il principio è condivisibile: l'agevolazione non può coprire chi ha costruito la propria affidabilità falsando i dati. Ma applicarlo in modo automatico, come sta avvenendo, negando a priori la riduzione a fronte di qualsiasi contestazione, ne tradisce la funzione. Se fosse sufficiente una rettifica minima, ininfluente sul punteggio e sulla congruità, a far rivivere l'anno di controllo perduto, l'agevolazione resterebbe sulla carta: qualsiasi ripresa, anche di modesto importo, la vanificherebbe. Il punto diventa decisivo nell'ipotesi più frequente, quella in cui l'Agenzia, con metodo analitico o induttivo, contesta maggiori ricavi o compensi. In questi casi il contribuente aveva dichiarato importi tali da attribuirgli un voto pari o superiore a 8. L'accertamento di ricavi ulteriori non smentisce quell'affidabilità, semmai la conferma, perché aggiunge componenti positivi a una base già allineata, o superiore, alle soglie dell'indice. Non vi è, in casi simili, alcun dato falsato per simulare un'affidabilità inesistente. Manca perciò il presupposto stesso indicato dalla Cassazione, ossia l'infedele esposizione dei dati rilevanti. La pronuncia, del resto, muoveva da una fattispecie in cui i dati presuntivi erano stati alterati, facendo emergere una congruità che altrimenti non sarebbe sussistita. È l'infedeltà “a monte” a precludere il beneficio, non ogni divergenza reddituale accertata “a valle”. Per superare il termine ridotto, l'ufficio dovrebbe contestare specificamente l'erroneità dei dati comunicati ai fini Isa, non limitarsi a riprendere ricavi o a disconoscere costi. Negare in radice la riduzione ogni volta che si rettificano i ricavi significa svuotare un istituto pensato per premiare le dichiarazioni corrette.

19/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Comunicazioni di irregolarità relative al modello Redditi 2024

  • Risultano in notifica le comunicazioni di irregolarità relative al modello Redditi 2024 (per l'anno d'imposta 2023) oltre alle liquidazioni definitive delle imposte dovute sui TFR incassati nel 2022. Benchè non interessati dalla sospensione di agosto risultano trasmessi ai contribuenti in questi giorni anche avvisi di accertamento per rettifiche sui redditi per l'anno d'imposta 2021.
  • Il massivo invio di atti è il secondo dopo quello iniziato a fine maggio con picco riscontrato verso la metà di giugno in cui sono stati trasmessi i controlli formali per l'anno d'imposta 2023.

17/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuove funzionalità del Cassetto fiscale

  • L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 210791/2026, ha reso nota l’implementazione di nuove funzionalità del Cassetto fiscale: i contribuenti potranno prendere visione di informazioni relative ad avvisi di liquidazione, avvisi di accertamento automatizzati e provvedimenti di autotutela parziale o totale. Sarà possibile verificare in quale stato di lavorazione si trovano le varie comunicazioni.

17/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Gruppo Iva

  • Il Tribunale UE, con sentenza 15.07.2026, causa T-268/25, ha stabilito che la normativa nazionale non può subordinare in linea generale la costituzione di un Gruppo Iva che comprenda anche soggetti che non svolgono attività economica o che effettuano solo operazioni esenti alla condizione che una delle società possieda, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale delle altre. Tale condizione non è infatti indispensabile per soddisfare il presupposto, richiesto per la costituzione del Gruppo Iva, dell'esistenza tra i suoi membri di vincoli finanziari, economici e organizzativi.
  • Una siffatta condizione può essere ammessa solo quale misura volta specificamente a prevenire l'elusione o l'evasione, il che è però da escludere se abbia come scopo semplicemente quello di limitare la partecipazione al Gruppo Iva di persone che non hanno lo status di soggetto passivo oppure che esercitano attività esenti.

17/07/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Salario giusto e archivio Cnel

  • L'intesa sottoscritta dal ministero del Lavoro e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro istituisce presso il Cnel un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il dicastero. Il nuovo archivio entra a far parte dell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, gestito dal Cnel e si arricchisce degli accordi aziendali e territoriali per poter procedere all'individuazione dei Tec, il Trattamento economico complessivo vincolante per l'accesso agli incentivi da parte delle aziende.
  • Le amministrazioni si scambieranno le informazioni necessarie in interoperabilità, attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati: i contratti di secondo livello, quelli firmati in azienda o sul territorio, confluiranno così in un unico punto di accesso pubblico, consultabile online attraverso un'applicazione web messa a disposizione dal Cnel. Nessun dato riferibile a singole persone sarà oggetto di scambio o trattamento.

17/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Documentazione per accesso a Ires premiale

  • Le imprese che intendono accedere all'Ires premiale dovrebbero iniziare a costruire fin da subito un fascicolo interno contenente tutte le evidenze necessarie a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalla norma.
  • È fondamentale che i verbali di approvazione del bilancio e quelli relativi alla destinazione dell’utile evidenzino chiaramente l’accantonamento a riserva della quota richiesta prevista dalla disciplina, per dimostrare che gli utili sono stati trattenuti in azienda e destinati alle finalità richieste dalla misura.
  • La gestione delle riserve andrà documentata mediante prospetti che evidenzino i movimenti intervenuti, i vincoli esistenti e la riconciliazione con i dati di bilancio, così da poter dimostrare in qualsiasi momento la corretta gestione delle somme accantonate.
  • Per l’investimento minimo richiesto dalla normativa, le imprese dovrebbero conservare i calcoli utilizzati per determinare la soglia applicabile, evidenziando il confronto tra il 30% dell’utile accantonato, il 24% dell’utile 2023 e il limite minimo di 20.000 euro.  
  • Contratti di acquisto o leasing, ordini, documenti di trasporto, fatture, pagamenti e registrazioni nei cespiti dovranno essere conservati in modo ordinato e facilmente consultabile. Inoltre, è necessario verificare che la classificazione dei beni acquistati sia coerente con le tipologie ammesse dalla normativa (D.M. MEF 8.08.2025).
  • Il rispetto dei requisiti occupazionali previsti dalla norma andrà documentato attraverso prospetti relativi alle Unità lavorative annue (confrontati con i periodi precedenti) e riconciliazioni con i dati del personale e delle retribuzioni, monitorando Cig e altri ammortizzatori che potrebbero comportare la perdita dell’agevolazione.

16/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Derivazione rafforzata e contabilità plurimonetaria

  • La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello n. 956-2147/2025, ha chiarito che è possibile applicare la derivazione rafforzata anche per le differenze su cambi quando sono rilevate nell’ambito di una contabilità plurimonetaria secondo le regole dell’OIC.
  • Di conseguenza, sono fiscalmente irrilevanti le differenze di traduzione, riferibili agli effetti derivanti dalla conversione al cambio di chiusura dell’esercizio delle attività e delle passività in valuta.

16/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Adempimento spontaneo e controlli per anomalie

  • Con provvedimento 14.07.2026 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con cui promuovere l'adempimento spontaneo, mettendo a disposizione dei contribuenti elementi e informazioni che segnalano potenziali incoerenze ai fini dell'applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa), per il periodo d'imposta 2024. L'obiettivo è stimolare il ravvedimento operoso, permettendo ai soggetti interessati di correggere errori o omissioni prima che inizino le attività di controllo.
  • Per l'Agenzia delle Entrate anche i contribuenti con la pagella ottima finiscono sotto osservazione se, per il periodo d'imposta 2024, non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili per l'applicazione degli Isa. Il Fisco, quindi, considera questa omissione un'anomalia poiché il software "Il Tuo Isa" richiede l'importazione di tali variabili per un calcolo corretto e trasparente dell'indice.
  • La selezione dei controlli non è casuale e riguarda chi ha svolto attività soggette agli Isa per l'intero triennio 2022/2024 e, se un contribuente presenta più criticità, la comunicazione ufficiale evidenzierà fino a un massimo di 3 diverse tipologie di anomalie, scelte tra quelle considerate più a rischio.

15/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cooperative compliance e comunicazione rischi precedenti e rateazione delle somme

  • Il decreto correttivo Omnibus ha stabilito che è possibile rateizzare le somme provenienti dalla comunicazione dei rischi antecedenti all’ingresso nel regime di cooperative compliance, che riguardano le sole imposte, dal momento che non sono dovute sanzioni amministrative o penali.
  • Inoltre, in merito al Tax control framework opzionale, è stata estesa la possibilità di comunicare i rischi antecedenti all’ingresso nel regime con piena esimente dalle sanzioni amministrative e penali e possibilità di rateazione delle somme.

15/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Il manuale di Frascati non si applica retroattivamente per R&S

  • Con la sentenza 14.07.2026, n. 5627 il Consiglio di Stato ha stabilito che, per il credito d’imposta ricerca e sviluppo relativo ai periodi 2015-2019, non possono essere applicati retroattivamente i criteri del Manuale di Frascati poiché, per quegli anni, l’agevolazione era disciplinata esclusivamente dall’art. 3 D.L. 145/2013, che non richiamava tale Manuale e consentiva di agevolare anche attività di mera innovazione dell’impresa.
  • La decisione incide sulle procedure di certificazione e sui numerosi contenziosi in corso, escludendo l’uso dei criteri del Manuale come parametro vincolante per il recupero dei crediti riferiti al periodo 2015-2019.

15/07/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Trasparenza per utilizzo dell’intelligenza artificiale

  • Entrano in vigore il 2.08.2026 la disciplina dell’art. 50 dell’AI Act, che obbliga le imprese che producono i sistemi di intelligenza artificiale e coloro che li usano per creare e pubblicare testi, fotografie, video, audio, a essere trasparenti e fare in modo che gli utenti sappiano che interagiscono con il risultato di intelligenze artificiali. Per facilitare tale obbligo, la Commissione Europea ha incaricato un gruppo di esperti che ha approvato il 9.07.2026 un codice di pratiche, ossia una sorta di manuale che consente a chi lo segue di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare interpretazioni equivoche dei contenuti generati con intelligenza artificiale.

15/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Scadenza del 31.07.2026 per le definizioni agevolate

  • Il 31.07.2026 scade il termine per versare la prima o unica rata del piano per chi ha aderito alla rottamazione-quinquies. È possibile sfruttare il periodo di tolleranza dei 5 giorni ed effettuare il versamento fino al 5.08.2026 solo per i contribuenti che pagheranno tutto il dovuto in un’unica rata. Rispetto alle precedenti rottamazioni per chi paga in più rate, la decadenza dalla nuova definizione agevolata scatta se si saltano 2 scadenze del piano di dilazione, anche non consecutive. In pratica, l’eventuale omissione di una rata può essere sanata entro la scadenza della successiva senza perdere così i vantaggi della sanatoria.
  • La rottamazione-quater e i riammessi alla scadenza del 31.07.2026 godono, in ogni caso, della possibilità di avere i 5 giorni in più: pertanto, la rata potrà essere versata entro il 5.08.2026.

14/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cessione leasing immobiliare e alternatività Iva-registro

  • La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 1293/2026, ha sostenuto che non è dovuta in misura proporzionale l’imposta di registro sulla cessione di un contratto di leasing immobiliare avente a oggetto un immobile strumentale.
  • Infatti, secondo il principio di alternatività Iva-registro, per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti a Iva, l’imposta di registro si applica in misura fissa. Di conseguenza, è dovuto il rimborso dell’eventuale imposta versata in eccedenza.

14/07/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Responsabilità dell'ente non coincide con il reato 231 presupposto

  • La Cassazione, con la sentenza n. 24402/2026 della Terza sezione penale, ha annullato con rinvio la pronuncia d’appello che affermava la responsabilità di una società per il reato di lesioni personali colpose gravi in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
  • Oltre ai 3 elementi sostanziali sul piano oggettivo (realizzazione di un reato da parte di soggetto con rapporto qualificato e nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso), è da valutare l’elemento soggettivo della colpa di organizzazione, ossia la mancata predisposizione di misure preventive adeguate a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato.
  • Tale fattispecie è diversamente connotata, a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto alla vigilanza e direzione altrui, e rappresentato da un evento che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinto dalla colpa degli autori del reato.

14/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo biennale e rettifiche al reddito

  • La scelta dei contribuenti di applicare il concordato preventivo biennale al biennio 2026-2027 dipende anche dalle rettifiche al reddito concordato previste dal D.Lgs. 13/2024, quali, per le imprese, le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, le perdite su crediti, gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del Tuir, in Geie o in società di capitali aderenti al regime di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir, nonché le maggiorazioni del costo del lavoro e l’iperammortamento.
  • Tali rettifiche influiscono sulla scelta poiché, quando sono presenti nel periodo d’imposta precedente al biennio da concordare, i rispettivi importi devono essere sterilizzati per ottenere la proposta oggetto di concordato.
  • Al contrario, se sono realizzate nei periodi d’imposta rientranti nel biennio concordato, i rispettivi importi modificano il reddito e il Valore della produzione concordati

13/07/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Disoccupati over 35 al Sud nel bonus Zes 2026

  • Il messaggio Inps 11.06.2026, n. 1968 e la precedente circolare 14.05.2026, n. 56 hanno reso operativo il bonus Zes 2026 introdotto dall’art. 3 D.L. 62/2026 (decreto Lavoro) convertito in L. 112/2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27.06.2026, n. 147.
  • L’incentivo può essere chiesto dal 11.06.2026 e consiste in un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che nel 2026 effettuano assunzioni a tempo indeterminato presso sedi o unità produttive situate nelle regioni della Zes unica, con risorse pari a 120 milioni di euro dal 2026 al 2028.
  • La nuova assunzione a tempo indeterminato deve avvenire dal 1.01 al 31.12.2026 per un lavoratore che ha già compiuto 35 anni alla data di assunzione, disoccupato da almeno 24 mesi.
  • Il bonus Zes 2026 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni riferite alla contribuzione datoriale, compresi la decontribuzione Sud e gli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili o percettori di Naspi. È invece compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, prevista dalla legge di Bilancio 2025 e con l’esonero collegato alla certificazione della parità di genere.
  • La nuova decontribuzione Sud, utilizzabile in alternativa al bonus Zes, è disciplinata dalla Legge di Bilancio 2025. Lo sgravio spetta alle micro, piccole e medie imprese che occupano nella Zes unica lavoratori a tempo indeterminato, indipendentemente dall’età.

13/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Società a “ristretta base”

  • È principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione quello secondo il quale nelle società di capitali a ristretta base sociale, quando in capo alla società siano accertati utili extracontabili o maggiori redditi non dichiarati, è legittima la presunzione semplice di attribuzione pro quota ai soci di tali utili, ai fini delle imposte sui redditi (ex pluribus Cassazione n. 34549/2024 e n. 16816/2025).
  • La Cassazione esclude che si tratti di una illegittima presunzione di secondo grado. Il fatto noto non è l’accertamento del maggior reddito societario, ma la ristrettezza della base sociale, che implica vincolo di solidarietà e reciproco controllo nella gestione. Si tratta di una presunzione relativa; il socio, salva la prova della propria assoluta estraneità alla vita e gestione societaria, può vincerla dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, o che sono stati accantonati dalla società o dalla stessa reinvestiti (Cassazione n. 22578/2023 e n. 23700/2024).
  • È giurisprudenza consolidata che la sola prova che può fornire il socio per vincere tale presunzione è quella che i maggiori proventi non sono stati distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti dalla società (così Cassazione Sezione V, 5076/2011; 17928/2012; n. 27778/2017; 30069/2018; 27049/2019); data tale limitazione alla prova contraria fornibile, ne deve allora necessariamente conseguire che detta presunzione può trovare applicazione nei soli casi in cui il maggior reddito accertato in capo alla società abbia una sottostante e corrispondente manifestazione finanziaria occulta, in modo che il socio possa fornire l’unica prova contraria ammessa, cioè che la stessa non è stata oggetto di distribuzione bensì di accantonamenti/reinvestimento. In tal senso si veda anche la Norma di comportamento n. 198 Associazione italiana dottori commercialisti.
  • Così, ad esempio, la presunzione trova ragionevole applicazione nel caso di costi fittizi o non documentati, ricavi non contabilizzati (Cassazione n. 13388/2026), maggiori ricavi accertati in via analitica o induttiva (Cassazione n. 6986/2021), più in generale, componenti positive di reddito accertate che esprimano una potenziale disponibilità distribuibile ai soci. Tale presunzione semplice, tuttavia, nel tempo è stata applicata anche a casi in cui manca chiaramente una sottostante manifestazione finanziaria, fattispecie nelle quali pertanto il socio è impossibilitato a offrire alcuna prova contraria, dal che consegue l’illegittimità, in tali casi, dell’utilizzo di detta presunzione.
  • Nelle sentenze che applicano la presunzione in oggetto a casi di costi effettivamente sostenuti, ma indeducibili per difetto di inerenza (Cassazione n. 10724/2022), per violazione del principio di competenza (Cassazione n. 34306/2025) o per violazione di norme fiscali (Cassazione n. 11599/2021), l’applicazione della presunzione qui in esame diventa impropria applicazione di un inesistente regime di trasparenza fiscale. Tali pronunciamenti trasferiscono infatti automaticamente ai soci qualunque maggior imponibile accertato alla società, come se operasse l’art. 5 Tuir, pur in assenza di base normativa.
  • Con ordinanza n. 22570 del 1.07.2026 la Cassazione si è spinta a ritenere imputabile ai soci di una società a ristretta base sociale il maggior reddito accertato sulla società che aveva omesso di rilevare la variazione in aumento del quinto di una plusvalenza realizzata e rateizzata in un esercizio precedente. È un caso palese di accertamento di maggior imponibile privo di una sottostante componente finanziaria, la quale (plusvalenza incassata) si era invece manifestata in passato ed era stata correttamente contabilizzata, concorrendo a formare l’utile d’esercizio.

12/07/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Controlli formali da 36-ter per l’anno di imposta 2023

  • Controlli formali da 36-ter per l’anno di imposta 2023, le integrazioni documentali anche dopo i 30 giorni indicati nella comunicazione. Blocco agli invii di documenti e richieste da parte del Fisco dal 1.08 al 4.09, con la possibilità di riprendere la trasmissione, senza effetti pregiudizievoli, entro i primi 15 giorni di settembre.
  • La maggiore tolleranza sui tempi di risposta al Fisco è stata comunicata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in una nota del 10.07.2026. Il CNDCEC ha ricordato che tra la fine di maggio e il mese di giugno l’Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti numerose richieste di esibizione documentale, fissando in 30 giorni, dal ricevimento della comunicazione, il termine per l’invio della documentazione necessaria. Su richiesta del CNDCEC sono state avviate interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate che ha confermato il maggior tempo a disposizione per le risposte. Gli studi sono già fortemente impegnati con la stagione dichiarativa e la preparazione dei versamenti dei clienti per queste ragioni il Consiglio nazionale ha avviato un confronto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, rappresentando le criticità organizzative che tale tempistica avrebbe determinato e prospettando l’opportunità di uno slittamento successivo alla pausa estiva.

12/07/2026
RATIO STORE AI ASSISTANT
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