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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Disallineamenti tra cassa e Pos al test

  • L'obbligo di indicare, a partire dal 2026, al rilascio del documento commerciale la tipologia di pagamento ricevuto, ossia in contanti o con strumenti elettronici, e il collegamento logico tra registratore telematico (RT) e strumento di pagamento elettronico (POS) utilizzato, sono i due adempimenti richiesti agli esercenti. Come indicato dal provvedimento direttoriale 31.10.2025 n. 424470, il collegamento è di tipo logico e non fisico, in quanto viene effettuato utilizzando un servizio online ad hoc.
  • Tuttavia, esistono delle situazioni, già conosciute e valutate dall'Agenzia delle Entrate, che presentano una non perfetta coincidenza tra l’incassato elettronico e il certificato fiscale, come, ad esempio, i tabaccai, obbligati a ricevere su richiesta del cliente pagamenti elettronici per le cessioni di sigarette, generi di monopolio, valori bollati e postali i quali non devono essere documentati con scontrino elettronico.
  • Si auspica che in questi casi l'Agenzia delle Entrate non recapiti ai contribuenti lettere di compliance. Comunque si ritiene cosa utile predisporre, e conservare elettronicamente, sia un rapporto finanziario di giornata, con totale di corrispettivi e incassato per tipologia di pagamento, sia un report di dettaglio con quadratura e verifica dei corrispettivi.

13/01/2026
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Informazioni di sostenibilità

  • Le Pmi, pur non essendo direttamente soggette alla direttiva Csrd (Corporate sustainability reporting directive), sono sempre più coinvolte nella rendicontazione di sostenibilità per effetto della catena del valore. 
  • Banche e grandi imprese, chiamate a rispettare obblighi di trasparenza e di gestione dei rischi Esg, anche alla luce delle nuove Linee guida dell'Eba, l'authority bancaria europea, applicabili dal 2026, trasferiscono a valle la richiesta di informazioni. 
  • In assenza di standard condivisi, questo si è tradotto negli ultimi anni in una proliferazione di questionari diversi, spesso sovrapposti e poco comparabili. 
  • È proprio per eliminare le duplicazioni nelle richieste di dati Esg e permettere alle imprese di utilizzare un unico set informativo, per rispondere alle esigenze delle banche e agli standard europei di rendicontazione volontaria, che sono stati sviluppati il Documento per il dialogo Pmi-banche, aggiornato, e la tabella di interoperabilità, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e favorire una migliore pianificazione degli investimenti, anche attraverso l'accesso a finanziamenti privati e a fondi e garanzie pubbliche. 
  • Il Tavolo per la finanza sostenibile, coordinato dal Ministero dell'economia, ha infatti pubblicato, il 22.12.2025, l'aggiornamento del Documento per il dialogo di sostenibilità tra Pmi e banche e introdotto la nuova tabella di interoperabilità tra questo Documento e lo standard europeo volontario Vsme (Voluntary standard for micro, small and medium-sized enterprises) elaborato dall'Efrag, il gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria.

13/01/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Sanzioni per violazione delle misure restrittive

  • È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 211/2025, attuativo della direttiva UE 2024/1226 in materia di violazioni delle misure restrittive, come congelamento dei beni, sanzioni economiche, divieti import/export. Per le imprese, il decreto inserisce tra i reati presupposto quelli in materia di violazioni di misure restrittive UE, stabilendo le sanzioni in percentuali sul fatturato, con l’aggiunta di sanzioni interdittive.
  • Di conseguenza, le imprese, assoggettate al D.Lgs. 231/2001, devono aggiornare i loro documenti interni e, in particolare, il modello organizzativo, al fine di attenuare il rischio di subire sanzioni amministrative in caso di reati commessi da amministratori, manager e dipendenti.

13/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Collegamento dati tra Registratore telematico e Pos

  • Il Fisco attende i dati allineati degli scontrini telematici e dei pagamenti che avvengono tramite le app e gli oltre 4 milioni di Pos attivi su tutto il territorio italiano. 
  • L’elemento decisivo sarà rappresentato dalla procedura telematica che l’Agenzia metterà a disposizione a inizio marzo e che consentirà a commercianti, esercenti e artigiani di abbinare i registratori telematici agli identificativi dei Pos trasmessi dagli istituti.
  • Le associazioni di categoria hanno evidenziato alcuni possibili aspetti critici, chiedendo di prestare attenzione ad alcune situazioni in cui i dati di corrispettivi e pagamenti elettronici potrebbero non combaciare. Ad esempio, in caso di beni sottoposti ad aggio (rivenditori di tabacchi e i distributori di carburante) in cui il valore dei componenti positivi di reddito, ossia l’aggio, non coincide con i corrispettivi assoggettati a Iva.
  • Oppure vi potrebbero essere differenze quando il Pos sia utilizzato oltre che per gestire gli incassi certificati dal registratore telematico anche per quelli risultanti dall’emissione di fatture elettroniche. 
  • Per gestire al meglio le lettere di compliance sarebbe auspicabile che l’agenzia delle Entrate mettesse a disposizione degli operatori una specifica piattaforma per agevolare le comunicazioni su tale versante, favorendo concrete possibilità di dialogo con gli operatori economici. 
  • A questo va poi aggiunto il tema delle sanzioni per l’errata indicazione delle modalità di pagamento nel documento commerciale. Le penalità appaiono troppo elevate per errori che si possono definire “veniali”. Andrebbe, almeno, rivisto il massimo applicabile, ora mille euro (su base trimestrale), che si potrebbe ridurre a 500 euro a livello annuale.

12/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Esenzione Imu per ex coniuge assegnatario della casa familiare

  • La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì, con la sentenza n. 241/2025, ha ritenuto legittima l’esenzione Imu, riconosciuta all’ex coniuge assegnatario della casa familiare e affidatario del figlio, anche quando quest’ultimo è divenuto maggiorenne ma non è ancora economicamente autosufficiente.
  • Sul punto, si ricorda che, generalmente, a seguito di separazione o divorzio, la casa familiare viene assegnata dal giudice, con proprio provvedimento, al genitore affidatario dei figli, tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei medesimi figli a conservare il loro «habitat domestico» (articolo 337-sexies del Codice civile).
  • Il genitore assegnatario della casa familiare rientra tra i soggetti passivi Imu. Secondo, infatti, quanto stabilito dall’articolo 1, comma 743 della legge n. 160/2019 il provvedimento giudiziale di assegnazione costituisce, ai soli fini dell’Imu, il diritto di abitazione del genitore affidatario sulla casa familiare.
  • Per contro, il genitore non affidatario, anche se proprietario, è escluso dall’Imu, in quanto sulla casa familiare (o sulla quota della stessa nella sua titolarità) insiste il diritto reale di abitazione del genitore affidatario.
  • Inoltre, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 741, lettera c) n. 4 della legge n. 160/2019, la casa familiare assegnata al genitore affidatario rientra tra le fattispecie assimilate all’abitazione principale, con le correlate agevolazioni ai fini dell’Imu.
  • Alla luce di una risposta del 6.3.2020 fornita dall’Ifel Anci (l’istituto per la Finanza e l’Economia locale) e della ordinanza della Corte di cassazione n. 10204/2019, alcuni Comuni, come accaduto nel caso esaminato nella sentenza in commento, tendono a disconoscere, ai fini dell’Imu, l’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare, qualora il figlio (non portatore di grave handicap) sia divenuto maggiorenne, anche se non ancora economicamente autosufficiente.
  • In verità, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune accertatore, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì ha stabilito che la circostanza che il figlio del genitore affidatario e assegnatario della casa familiare sia divenuto maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, non fa venire meno l’applicabilità dell’esenzione da Imu. Quanto stabilito risulta in linea con i principi affermati, da ultimo, dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4303/2025 e l’ordinanza n. 23443/2025. 
  • Tali principi operano in presenza della costante efficacia del provvedimento giudiziale di assegnazione e del requisito della residenza o dimora abituale.

12/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Accesso al regime Pex e legge di Bilancio 2026

  • L’introduzione di soglie partecipative o di valore (>5% o >500.000 euro) per l'accesso al regime PEX, con il passaggio dal criterio LIFO a quello FIFO per l'imputazione dei titoli ceduti, rende dubbia l'interpretazione in merito alle modalità da considerare al momento della dismissione delle partecipazioni acquisite dal 1.01.2026. La riforma interviene sulle condizioni di accesso al beneficio e sull'ordine di imputazione dei titoli ceduti, ma non sembra riscrivere la struttura sostanziale del regime PEX. Dal dato normativo non emergono elementi che portino a sostenere che l'esenzione sia subordinata alla vendita della partecipazione in un unico atto per evitare di rompere la “soglia”. L'art. 67 Tuir continua a fare riferimento alla partecipazione detenuta “complessivamente”, concetto che non risulta inciso dalle novità introdotte, né l'art. 68 né l'art. 87 prevedono vincoli in ordine alla modalità tecnica della cessione.
  • Introdurre, in via interpretativa, un obbligo di unicità dell'operazione di vendita significherebbe aggiungere una condizione che non è espressamente prevista dalla legge e che determinerebbe un ulteriore impatto negativo sulla gestione di investimenti value in titoli azionari di PMI quotate. Il passaggio al criterio FIFO disciplina esclusivamente l'ordine di imputazione delle partecipazioni cedute e non dovrebbe voler determinare una frammentazione sostanziale della partecipazione stessa. Una lettura atomistica delle singole tranche di vendita rischierebbe di risultare incoerente non solo con la ratio storica della PEX, ma anche con l'impostazione seguita in altri ordinamenti europei, nei quali i regimi di participation exemption sono costruiti sulla neutralità fiscale della dismissione della partecipazione qualificata, indipendentemente dalla forma tecnica assunta dal realizzo nel periodo d'imposta di riferimento. Inoltre, l'estensione del regime PEX ai soggetti non residenti UE/SEE risponde all'esigenza di allineamento ai principi europei di libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali. In questo contesto, un'interpretazione che subordinasse il beneficio della PEX sui capital gain alla vendita in un'unica soluzione della partecipazione sopra soglia introdurrebbe una rigidità operativa difficilmente giustificabile, potenzialmente in contrasto con l'esigenza di parità di trattamento e con una giurisprudenza europea che guarda alla sostanza economica dell'operazione più che alla sua articolazione formale. 
  • Sul piano dell'abuso del diritto, il presidio normativo è già adeguato. La vendita frazionata non è di per sé elusiva; lo diventerebbe solo se usata per aggirare le soglie di accesso al regime, non certo ravvisabile nel caso delle partecipazioni che si consolidano sopra soglia, che rispettano integralmente il periodo minimo di detenzione e che sono progressivamente dismesse fino all'azzeramento, con percorso trasparente. In tali ipotesi non si configurerebbe alcun vantaggio fiscale indebito. È quindi necessario che si riconosca l'accesso al nuovo regime PEX anche in presenza di dismissioni progressive di una partecipazione inizialmente sopra soglia riconducibili a un disegno unitario di disinvestimento, per evitare di disallineare l'Italia rispetto ad altre giurisdizioni europee e di alimentare incertezza operativa, contraddicendo lo sforzo dell'Esecutivo di favorire il raccordo tra capitale e imprese italiani, in via frazionata, sui listini dedicati alle PMI.

11/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Aliquote Irpef con effetto immediato

  • Riduzione dell'Irpef a effetto immediato: l'abbassamento dell'aliquota del 2° scaglione dell'imposta dal 35% al 33% è applicabile già sugli acconti dovuti per l'anno 2026, quelli che si corrisponderanno a giugno e novembre 2026. Per dipendenti e pensionati, ovvero i contribuenti su subiscono integralmente le trattenute da parte del datore di lavoro o dell'ente di previdenza, l'effetto sarà ancora più veloce, applicandosi direttamente sulle buste paga e sui cedolini della pensione dai primi mesi del 2026.
  • Questo è l'effetto delle disposizioni contenute all'art. 1, cc. 3 e 4 della legge di Bilancio 2026, che hanno messo nuovamente mano all'impianto delle aliquote Irpef introducendo anche un freno ai benefici per i contribuenti con oltre 200.000 euro di reddito complessivo.
  • A differenza di una serie di interventi precedenti che hanno interessato la struttura dell’Irpef per portarla dalle 5 aliquote alle attuali 3 e che sancivano, per mera finalità di cassa, una neutralizzazione degli effetti benefici delle disposizioni ai fini del calcolo degli acconti, quella attuale non prevede tale inibizione. Sulla carta, quindi, in sede di calcolo delle imposte per l'anno d'imposta 2025 si potranno rideterminare gli acconti per l'anno 2026 utilizzando il metodo previsionale e considerano già la nuova struttura dell'Irpef, con l'aliquota del 2° scaglione non più al 35%, ma al 33%.

11/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Regime transfrontaliero di franchigia Iva per le piccole imprese

  • Dopo un anno dall’entrata in vigore, arrivano i dettagli della disciplina con la circolare n. 13/E/2025, ai quali si accompagnano alcuni aspetti di criticità. In primo luogo, l’attenzione deve essere rivolta ai volumi d’affari, nonché alle soglie di franchigia. I soggetti che vogliono avvalersi del regime di franchigia transfrontaliero: a) non devono superare la soglia di volume d’affari annuo applicabile in ciascuno Stato membro, che non può eccedere 85.000 euro; b) non devono superare la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione Europea.
  • Alla determinazione del volume d’affari nazionale concorrono tutte le operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia, comprese le vendite a distanza intra Ue di beni spediti dall’Italia ad altro Stato membro a soggetti privati. In tal caso, il calcolo diventa più complesso. Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari nazionale, se l’ammontare complessivo delle vendite a distanza intra Ue non abbia superato la soglia dei 10.000 euro (e il cedente nazionale non abbia optato per la tassazione nello Stato di destinazione dei beni). Diversamente, al superamento della soglia (nonché in caso di opzione), le vendite a distanza sono rilevanti ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nel Paese di destinazione. In entrambi casi, si ritiene, le vendite a distanza vanno considerate ai fini del calcolo del volume d’affari complessivo di 100.000 euro nell’Unione Europea.
  • Le cose si complicano ulteriormente quando il soggetto stabilito in Italia, che intende aderire al regime transfrontaliero di franchigia, è in regime forfettario ai sensi della legge 190/2014. In tal caso, dovrà monitorare, oltre alle soglie in questione, anche i limiti imposti nell’ambito domestico. In altre parole, la verifica dovrà essere rivolta: 
    • ai fini del regime di franchigia transfrontaliero, al superamento della soglia di volume d’affari annuo, fissato dallo Stato in cui si vuole ottenere l’esenzione nonché della soglia del volume d’affari complessivo di 100.000 euro nell’ambito dell’Unione Europea;
    • ai fini del regime di franchigia domestico/regime forfettario, al superamento della soglia annua di 85.000 euro di ricavi e compensi incassati (oltre la quale il contribuente esce dal regime a partire dall’anno successivo), nonché di 100.000 euro (oltre la quale il contribuente fuoriesce dal regime nell’anno in corso). 
  • L’attenzione deve essere particolarmente riposta in riferimento agli importi incassati all’estero, i quali concorrono anch’essi al raggiungimento del tetto massimo del regime forfettario.

11/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tax free shopping, iter semplificato per validare le fatture

  • La L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), all'art. 1, cc. 934 e 935, prevede in tema di tax free shopping, ossia il meccanismo per rimborsare ai viaggiatori extra Ue l’Iva pagata per gli acquisti di beni effettuati in Italia, la delega all’Agenzia delle Entrate per l'introduzione di una procedura semplificata di validazione unica delle fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, nonché, a decorrere dal 1.01.2026, l'estensione da quattro a sei mesi del termine di restituzione al cedente della fattura vistata dalla Dogana di uscita.

09/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rivalutazione e assegnazione agevolata

  • La legge di Bilancio 2026 ha aumentato l’imposta sostitutiva dal 18% al 21% per la rivalutazione delle partecipazioni (per i terreni è stata mantenuta la precedente aliquota del 18%).
  • Inoltre, sono state nuovamente riproposte le assegnazioni e le cessioni agevolate dei beni ai soci, la trasformazione delle immobiliari di gestione in società semplice e l’estromissione agevolata degli immobili strumentali. Per l’assegnazione e la trasformazione agevolata la scadenza è fissata al 30.09.2026; sarà invece il 31.05.2026 la data ultima per il perfezionamento dell’estromissione degli immobili strumentali.

09/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Comunicazioni obbligatorie per l’iperammortamento

  • La bozza del decreto MIMIT/MEF attuativo della disciplina dell’iperammortamento, introdotto dall’art. 1, cc. 427 e seguenti L. 199/2025, specifica che, per la fruizione dell'agevolazione, si dovranno inviare 3 diverse comunicazioni (“preventiva”, “di conferma” e “di completamento”). 
  • Il mancato invio di dette comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio. 
  • Ciò significa che, nella sostanza, l'agevolazione spetterà solo se saranno correttamente espletate tutte le formalità legate alle comunicazioni da trasmettere al Gestore dei Servivi Energetici (GSE). 
  • Nel decreto si prevede l'obbligo di una perizia asseverata, corredata da un'analisi tecnica, rilasciata da professionisti qualificati ovvero, in alternativa per i beni di costo non superiore a 300.000 euro, di una dichiarazione sotto forma di atto notorio resa dal legale rappresentante. 
  • Nella perizia/dichiarazione si dovranno attestare le caratteristiche tecniche dei beni materiali e immateriali agevolati (compresi quelli specifici degli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili) nonché l'avvenuta interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Nella perizia/dichiarazione non trova spazio, però, l'attestazione circa la provenienza dei beni oggetto di agevolazione dai paesi UE o da paesi aderenti all'accordo SEE. La verifica della provenienza viene lasciata all'impresa beneficiaria, che sarà l'unica responsabile circa la raccolta dei necessari certificati e/o attestazioni di provenienza.

08/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cause di decadenza e cessazione del concordato preventivo biennale

  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove Faq in tema concordato preventivo biennale.
  • La prima riguarda una causa di cessazione, determinata dalla trasformazione atipica da società di persone a impresa individuale. Secondo l’Agenzia, si tratta di una modifica sostanziale soggettiva e, pur non essendo disciplinata specificatamente dall’art. 21 D.Lgs. 13/2024, rientrerebbe nella ratio applicativa. Di conseguenza, sia la società di persone, sia l’impresa individuale, nelle relative dichiarazioni, dovranno inserire il reddito effettivo e non quello concordato.
  • La seconda risposta tratta la causa di decadenza che si verifica quando si presenta una dichiarazione integrativa che contiene dati e informazioni che determinano una quantificazione diversa dei redditi e del valore della produzione netta rispetto a quella concordata e, in particolare, un importo superiore al 30%. Per l’Agenzia, il calcolo della variazione del 30% deve essere riferito al reddito concordato prima delle integrazioni. Si deve quindi verificare quale sarebbe stata la proposta di concordato preventivo biennale ai fini del reddito con i dati che si vanno a modificare, in modo da avere un parametro di riferimento per comprendere se la soglia del 30% sia stata superata.

08/01/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Bando Isi 2025

  • Sarà pubblicato il 27.02.2026 il calendario delle scadenze del bando Isi 2025, una misura, con una dotazione di 600 milioni di euro, che concede contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Tra le novità si segnala la possibilità di finanziare, in affiancamento al progetto principale, anche un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli previsti per ciascun asse, su specifiche indicazioni dell’Inail.

08/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Lettere di compliance per redditi 2024

  • L'Agenzia delle Entrate sta inviando lettere di compliance ai contribuenti che, pur essendo obbligati, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2024 entro il 31.10.2025. L'invito dell'amministrazione è quello di presentare un modello Redditi tardivo entro il 29.01.2026, ovvero entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, data ultima oltre la quale la dichiarazione è considerata omessa. 
  • In caso di mancato versamento delle imposte correlate, la sanzione è la minima edittale del 25%, riducibile con ravvedimento operoso, mentre, se l'invio della dichiarazione avviene dopo il 29.01.2026, il modello si considera omesso “ma trasmesso”, con sanzione sul mancato pagamento delle imposte che triplica arrivando al 75%. 

07/01/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Assemblee societarie in luogo fisico e a distanza

  • Le assemblee delle Srl possono essere svolte con tutti i partecipanti, o parte di essi, non radunati in un luogo fisico, anche se lo statuto non prevede la possibilità di utilizzare collegamenti audio o video.
  • Tale possibilità è data anche alle Spa, ma solo fino al 30.09.2026; infatti, dopo tale data, è necessaria una clausola statutaria per svolgere assemblee virtuali. Tuttavia, se lo statuto della Spa è privo di una clausola che abilita l’assemblea “non in presenza”, è legittimo lo svolgimento dell’assemblea con tutti i partecipanti, o parte di essi, collegati via audio o video, qualora vi siano i presupposti per considerare l’assemblea stessa come totalitaria, ossia vi partecipino tutti i titolari del diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo.

07/01/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Responsabilità da reato degli enti

  • La Cassazione penale, con sentenza n. 40755/2025, ha ribadito che la responsabilità da reato degli enti non può essere desunta dalla sola prova del reato presupposto, richiedendosi, invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con esso, nonché la sussistenza della colpa di organizzazione.

07/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Fiscalità dei dividendi e delle partecipazioni e legge di Bilancio 2026

  • Si attendono risposte ufficiale sui nuovi limiti per l’esclusione dei dividendi e l’esenzione delle plusvalenze da partecipazioni detenute nell’esercizio d’impresa (art. 1, c. 51 e seguenti L. 199/2025). Il primo riguarda la portata delle condizioni di nuova introduzione per gli utili relativi e plusvalenze realizzate in relazione a: partecipazione nel capitale della società non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; strumenti finanziari o contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da opere e servizi di valore fiscale non inferiore a 500,000 euro. Nel Tuir, l’espressione “valore fiscale”, intesa nel senso di “valore fiscalmente riconosciuto”, coincide con il costo o valore d’acquisto, tenendo conto di eventuali rivalutazioni, affrancamenti o riallineamenti con valenza fiscale, previsti da specifiche norme tributarie. Non dovrebbe trattarsi, quindi, del corrispettivo in denaro o in natura conseguito al momento del realizzo. Questa conclusione è anche in linea con lo spirito della norma che pare essere quello di limitare la neutralizzazione della doppia imposizione economica agli investimenti significativi. Se questa è l’interpretazione corretta, sarà necessario essere in grado di documentare il costo fiscale delle partecipazioni e dei titoli; costo che varia in funzione del criterio di flusso utilizzato (Lifo, Fifo, costo medio), tenendo conto del fatto che il metodo “Lifo a scatti annuali” è presunto salvo che per le imprese che valutano le giacenze in bilancio con un diverso criterio. Sotto questo aspetto, si deve evitare che nella nota integrativa sia illustrato un criterio diverso da quello effettivamente utilizzato.
  • La formulazione dell’art. 1, c. 54 L. 199/2025 ha inoltre fatto sorgere alcuni dubbi di portata pratica. La norma dispone che le modifiche all’art. 87 Tuir si applicano alla cessione di titoli, strumenti finanziari similari alle azioni e contratti di associazione e cointeressenza acquisiti o sottoscritti a decorrere dal 1.01.2026 e che, a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente. Questa specifica decorrenza, non legata al periodo d’imposta, ma a una specifica data, può fare pensare che le modifiche si applichino anche agli esercizi a cavallo del 31.12.2025, in deroga all’art. 3 L. 212/2000, per il quale le modifiche legislative si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono (si tratterebbe, addirittura dell’esercizio 2027 per le società ad anno solare, ma non era certo questo l’intento del legislatore). Probabilmente, invece, le modifiche si applicano dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2025, come può indirettamente desumersi dall’art. 1, c. 55, in base al quale, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

06/01/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Fondi di previdenza e legge di Bilancio 2026

  • Dal 1.07.2026 scatta il silenzio assenso per l’adesione dei neoassunti ai fondi di previdenza complementare. Si estende anche la platea di imprese chiamate a versare il Tfr al Fondo Inps. Sono queste alcune delle novità previste dalla della manovra 2026, che congela solo parzialmente l’adeguamento automatico all’aspettativa di vita che dal 2027 avrebbe prodotto un incremento di 3 mesi dei requisiti per andare in pensione. Si introduce l’obbligo di versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria dell’Inps dal 1.07.2026 per i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia di 50 dipendenti. Per il periodo 2026–2027 la soglia media annuale non deve essere inferiore a 60 addetti. Dal 1.01.2032 l’obbligo si estende ai datori di lavoro con almeno 40 addetti o che raggiungono negli anni successivi all’inizio d’attività questa soglia. Sono coinvolti i dipendenti del privato, escluso il lavoro domestico.
  • Dal 1.07.2026 è prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti che avranno 60 giorni di tempo per esercitare la facoltà di rinunciare o potranno scegliere un fondo complementare diverso. L’adesione automatica avviene in via prioritaria alla forma pensionistica collettiva individuata dalla contrattazione collettiva, anche se territoriale o aziendale, cui devono essere conferito il Tfr e i contributi. In assenza di accordi collettivi l’opzione va alla forma pensionistica residuale individuata con decreto ministeriale. Si stima che le imprese con 50 dipendenti abbiano alle dipendenze una platea di 2,5 milioni di lavoratori potenzialmente interessati. L’adesione automatica dei nuovi assunti è stimata in circa 100.000 lavoratori l’anno.
  • Dal periodo di imposta 2026, sale da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. La deducibilità riguarda sia i contributi volontari sia quelli dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

06/01/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Naspi e legge di Bilancio 2026

  • Stop all'erogazione una tantum della Naspi come incentivo all'auto-imprenditorialità. A partire dal 1.01.2026, infatti, la Naspi dei lavoratori dipendenti avverrà in 2 tranche: la prima per il 70% dell'importo spettante; la seconda per il restante 30%. A stabilirlo è il c. 176 dell'art. 1 L.  199/2025). Il c. 158 dell'art. 1, inoltre, cancella la sospensione di un mese dell'erogazione dell'assegno di inclusione (Adi) che, tuttavia, in sede di rinnovo avrà la prima mensilità ridotta al 50% dell'importo spettante.
  • Il lavoratore che ha diritto alla Naspi può chiedere la liquidazione anticipata di tutto l'importo non ancora ricevuto, a titolo d'incentivo all'avvio di attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Il c. 175 dell'art. 1 L. 199/2025 prevede che l'anticipo avvenga in 2 rate e non più in un'unica soluzione:
    • la prima pari al 70% dell'intero importo di Naspi;
    • la seconda pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione (pari a metà delle settimane di contribuzione accreditate a favore del lavoratore negli ultimi 4 anni) se avviene prima di 6 mesi dall'inizio dell'attività, altrimenti entro sei mesi dalla domanda di anticipazione.
  • L'erogazione della 2^ rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario d'invalidità. In caso di rioccupazione, quindi, si perde il diritto alla liquidazione della seconda rata e corre obbligo di restituire anche quanto già ricevuto in anticipazione.

06/01/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Il socio paga con il manager

  • Il socio della Srl risponde in solido con l'amministratore formale della società se induce l'organo di gestione a compiere atti dannosi per la società o concorre nel metterli in atto oppure autorizza, in modo consapevole, il manager a farlo: in tal caso il socio diventa, in sostanza, anch'egli in amministratore. 
  • Tuttavia, la responsabilità solidale sussiste solo se il socio non amministratore si è rappresentato le conseguenze della sua condotta e ha voluto comunque ingerirsi della gestione. Il fatto che il socio risponda solo per dolo, mentre l'amministratore formale in ogni caso, si spiega perché la Srl è pur sempre una società di capitali, fondata dunque su una netta distinzione fra gli organi. Così la Cassazione civile, sezione prima, nell'ordinanza n. 32545 del 13.12.2025.

06/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Iperammortamento

  • La L. 199/2025 ha disciplinato l'iperammortamento per il periodo 2026-2028, che sarà molto diverso da quello in vigore fino al 2019. Nella precedente versione, per il riconoscimento della maggiorazione delle quote di ammortamento bastava un'autocertificazione dei beni (o una perizia), ora invece per ottenere il riconoscimento dell'incentivo “automatico” sarà necessario effettuare, utilizzando modelli standardizzati, “apposite comunicazioni” e produrre “certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili” al Gse, a cui spetta la gestione delle procedure di accesso e il controllo dell'agevolazione.
  • Per i beni strumentali agevolabili classificati come 4.0 (tassativamente “Made in Eu”) sarà essenziale documentare la loro interconnessione in quanto tali beni non devono soltanto essere tecnologicamente avanzati ma devono anche essere in grado di dialogare con il sistema informatico aziendale o con la rete di produzione. 
  • Occorrerà inoltre fare attenzione alle “code” degli investimenti effettuati con il credito d'imposta 4.0 in vigore fino al 31.12.2025, in quanto il nuovo regime dell'iperammortamento non può essere cumulativamente applicato ai beni che beneficiano del credito d'imposta Transizione 4.0 (2025).

05/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Atti di recupero delle perdite Covid

  • L’atto di indirizzo del Mef del 22.12.2025 sulla questione degli aiuti ricevuti dalle imprese nel periodo pandemico Covid-19 pone l'Amministrazione Finanziaria nella posizione di applicare l’autotutela obbligatoria nei confronti del contribuente, senza necessità di istanza di parte. Tuttavia, è consigliabile non restare in balia delle procedure e dei tempi degli uffici, non rimanendo inerti e non rinunciando a far valere le proprie ragioni entro le scadenze imposte dalla legge.
  • A seconda che il contribuente abbia ricevuto un semplice questionario, uno schema di atto oppure (anche o solo) un vero e proprio atto di accertamento, la tutela della sua posizione giuridica impone di avvalersi degli strumenti idonei a far valere nei termini l’illegittimità degli atti notificati.
  • In seguito, si analizza il comportamento da tenere a seconda dello scenario:
    • le imprese che hanno ricevuto solamente lo schema d’atto dovrebbero ricevere una comunicazione dell’esito negativo della procedura di cui al c. 5-bis dell’art. 6 della L. 212/2000. Tuttavia, è consigliabile presentare osservazioni e controdeduzioni, richiamando l’atto di indirizzo, nel termine di 60 giorni dalla notifica dello schema di atto;
    • le Imprese che hanno ricevuto l’atto di accertamento, ma non hanno ancora fatto ricorso, devono presentare una istanza di annullamento in autotutela (obbligatoria) per errore sul presupposto d’imposta (l'istanza non sospende i termini per il ricorso). Nel caso non pervenga un tempestivo annullamento si procede con il riscorso;
    • le imprese che hanno un contenzioso aperto devono presentare una istanza di annullamento in autotutela (obbligatoria) per errore sul presupposto d’imposta. Se non sono ancora trascorsi i 30 giorni per la costituzione in giudizio, cautela vuole che ci si costituisca in giudizio e si valuti se proseguire nel contenzioso per chiedere al giudice il ristoro delle spese di lite, onorario del professionista incluso.

05/01/2026
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Cessioni o assegnazioni agevolate di beni ai soci

  • La L. 199/2025 ripropone l'opportunità di porre in essere cessioni o assegnazioni agevolate di beni ai soci. Il termine entro il quale realizzare le operazioni usufruendo dei vantaggi fiscali è il 30.09.2026, mentre i soci che ricevono i beni devono rivestire tale qualifica alla data del 30.09.2025. 
  • Entro il 30.09.2026 si potranno trasformare in modo agevolato le società commerciali in società semplici, alla condizione che l'attività sia quella di gestione immobiliare. Il cuore del beneficio si rinviene nella possibilità di valorizzare gli immobili a valore catastale (anziché a valore di mercato) oltre che nella tassazione degli eventuali plusvalori (in capo alla società) con un’imposta sostitutiva dell’8%.
    • I risvolti fiscali sono stati già da tempo esplorati dall'Agenzia delle Entrate nelle circolari 26/E e 37/E del 2016; mancano, invece, istruzioni contabili precise in merito ai valori da recepire in partita doppia a decremento del patrimonio netto. 
    • In merito alla legittimità civilistica delle scelte, può essere utile fare riferimento allo Studio 46/T che il Consiglio Nazionale del Notariato ha emanato il 3.05.2023, dedicando un paragrafo alla rappresentazione contabile dell'operazione. Assegnare un bene ai soci significa, in estrema sintesi, eliminarlo dall'attivo patrimoniale, contestualmente a una riduzione del patrimonio netto (riserve e, eventualmente, capitale) della società; patrimonio netto che deve essere esistente e disponibile. 
    • La dottrina ha prospettato 3 differenti modalità di rappresentazione di una operazione di assegnazione. La prima è quella che fa riferimento all'utilizzo dei valori correnti ovvero ai valori di mercato; tale soluzione potrà essere adottata solo se tale valore corrente trovi capienza nel patrimonio netto disponibile. 
    • Altra soluzione consiste nel rappresentare contabilmente l'operazione facendo riferimento al valore contabile (residuo) dovendosi comunque rispettare il limite della capienza del patrimonio netto. 
    • L'ultima soluzione (non condivisa dal Notariato) è quella di far riferimento al valore normale facendo precedere l'assegnazione da una “rivalutazione volontaria” del bene; in tal caso, con la creazione della riserva di patrimonio netto, si riuscirebbe a generare la capienza necessaria a stralciare il bene al valore corrente. 
    • Lo Studio rimarca l'attenzione sul fatto che l'accertamento della capienza del netto disponibile è richiesto soltanto quando l'operazione sia posta in essere da una società di capitali e limitatamente all'assegnazione in natura a seguito di recesso, esclusione, riduzione reale del capitale e dazione di acconti sulla liquidazione.
     

05/01/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Tfr in azienda

  • Ai sensi dell'art. 1, c. 203 L. 199/2025, dal 1.01.2026 è in vigore l'obbligo di versare il Tfr maturando dei lavoratori dipendenti al Fondo di tesoreria Inps per le aziende con almeno 60 dipendenti o, se la forza lavoro è inferiore, dall'anno successivo a quello durante il quale venga raggiunta la soglia occupazionale. 
  • In particolare, la Manovra 2026 ha esteso la portata dell'obbligo:
    • dal 1.01.2026 fino al 31.12.2027 anche ai datori di lavoro che raggiungono la soglia di 60 addetti in qualunque momento (non più solo nel primo anno di attività), facendo riferimento alla media annuale nell'anno solare precedente;
    • dal 1.01.2028 fino al 31.12.2031 la soglia (ri)scende a 50 dipendenti, in qualunque momento sia raggiunta (non più solo nel primo anno di attività), e comunque con riferimento alla media annuale dell'anno precedente;
    • dal 1.01.2032 la soglia scenderà a 40 dipendenti.
  • Inoltre, da luglio 2026 i lavoratori di prima assunzione saranno automaticamente iscritti alla previdenza complementare, salvo loro espressa rinuncia da esercitare entro 60 giorni (oggi, invece, il termine è di 6 mesi). Il silenzio-assenso, inoltre, produrrà effetti anche sul versamento dei contributi a favore della previdenza integrativa sia a carico del datore di lavoro e sia del lavoratore. 

05/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Aliquote Irpef e legge di Bilancio 2026

  • Alla riduzione dell’aliquota del 35% al 33% non si accompagna la revisione dell’ampiezza degli scaglioni Irpef, ipotesi che era stata prospettata in una fase prodromica al varo della manovra. Per il 2026, quindi, la struttura dell’imposta è confermata sulla base di 3 scaglioni: fino a 28.000 euro, il 23%; da 28.001 a 50.000 euro, il 33%; oltre 50.000 euro, il 43%.
  • La riduzione dell’aliquota del 2° scaglione genera un risparmio d’imposta per i redditi superiori a 28.000 euro, fino a un massimo di 440 euro annui. Sui redditi inferiori la riduzione dell’aliquota non determina alcun effetto, ma si tratta della classe che ha maggiormente beneficiato delle revisioni Irpef messe in atto a partire dal 2015. In sostanza, l’intervento della legge di Bilancio 2026 si inquadra nel più ampio processo di riforma in atto e, in particolare, negli obiettivi fissati dall’art. 5 della legge delega per la riforma fiscale che, in relazione al modello di imposizione sui redditi delle persone fisiche, prevede la transizione verso un sistema ad aliquota unica e la contestuale revisione delle tax expenditures. Se, dunque, il primo obiettivo è stato perseguito con una diminuzione del numero degli scaglioni, dai 4 del biennio 2022-2023 ai 3 a partire dal 2024 e una riduzione del valore delle aliquote, la revisione delle tax expenditures si è concentrata essenzialmente su 2 direttrici: 1) la rimodulazione di alcune tipologie di detrazione; 2) l’introduzione di specifici limiti per i contribuenti con redditi superiori a determinate soglie.
  • Con riferimento a quest’ultima fattispecie, la legge di Bilancio 2026 introduce una misura analoga: per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro è previsto un taglio di 440 euro dell’ammontare delle detrazioni spettanti in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, con esclusione delle spese sanitarie, alle erogazioni liberali nei confronti dei partiti politici e ai premi di assicurazione per il rischio di eventi calamitosi. Si tratta di una decurtazione che annulla il beneficio derivante dalla riduzione dell’aliquota del 2° scaglione e che dovrà essere effettuata una volta individuato l’ammontare delle detrazioni spettanti secondo le regole e le limitazioni fissate dalle regole generali Irpef, ovvero tenendo conto: a) di quanto disposto dall’art. 16-ter Tuir, che fissa un tetto, variabile a seconda del numero dei figli a carico presenti nel nucleo familiare, agli oneri e alle spese eleggibili ai fini del computo delle detrazioni per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro; b) del vincolo previsto dall’art. 15, c. 3-bis Tuir che, in relazione alle detrazioni disciplinate dalla stessa norma, dispone che per i redditi superiori a 120.000 euro l’ammontare delle detrazioni sia progressivamente ridotto al crescere del redditi, azzerandosi al raggiungimento di 240.000 euro.

04/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bonus edilizi e legge di Bilancio 2026

  • Bonus unico al 50% per la “prima casa” e al 36% per le altre; verso il taglio gli ultimi sconti rimasti sopra il 50%, come il superbonus e il bonus barriere architettoniche.
  • Al centro dei correttivi portati già dalla legge di Bilancio 2025, e confermati anche da quella del 2026, al sistema dei bonus casa, ci sono due interventi: il taglio degli sconti fiscali e la loro proroga. Già dal 2025, ma è confermato anche per il 2026, è in vigore una sorta di bonus unico per le ristrutturazioni. Con l’obiettivo di mettere un punto agli eccessi del passato, superbonus al 110% in testa. Per questo sono state allineate tutte le agevolazioni prima presenti, creando uno standard di sconto fiscale al 50% che ingloba un lungo elenco di sconti ai quali ormai ci eravamo abituati. I bonus edilizi sono coinvolti anche dai tetti alle detrazioni per i redditi oltre i 75.000 euro che sicuramente, rispetto al passato, gettano un’ombra sulla possibilità di determinare con certezza e in anticipo quale sarà l’effettivo risparmio fiscale al termine dei 10 anni in cui saranno utilizzati in dichiarazione.
  • Con la legge di Bilancio 2026 l’impianto originario dato dall’esecutivo al disegno di legge, su questo fronte, non è stato toccato. E prevede la proroga di un anno, con poche eccezioni, per tutte le principali agevolazioni dedicate alle ristrutturazioni. Nel frattempo, è stato anche ridisegnato il Conto termico (ora in versione 3.0), provando a orientare una parte degli investimenti per le ristrutturazioni su un contributo a consumo e non sulle detrazioni, più difficili da monitorare.
  • Ricapitolando, ci sarà un doppio livello di aliquote al 36% e 50%; per accedere al livello più alto di sconto occorrerà essere proprietari o titolari di un diritto reale di altro tipo sull’immobile ristrutturato e avere in quell’immobile l’abitazione principale (e, in sostanza, la residenza). Questo schema si applicherà a 3 bonus: l’ecobonus per l’efficientamento energetico, applicato a lavori come la sostituzione di infissi o l’installazione di pompe di calore; il bonus ristrutturazioni base, applicato ad esempio a lavori su muratura e impianti; il sismabonus, dedicato alla messa in sicurezza antisismica, anche in versione acquisti.
  • Dal momento che le norme sui singoli bonus non sono state riformate, anche se le aliquote saranno identiche, ogni sconto avrà il suo sistema di adempimenti con relativi massimali. Ad esempio, per l’ecobonus sarà necessario l’invio della comunicazione all’Enea, mentre il bonus ristrutturazioni richiederà soltanto l’effettuazione di un bonifico parlante collegato a una fattura. Anche per questo motivo è richiesta una riorganizzazione e un riordino del sistema degli sconti. Dal 2027 scatta la riduzione programmata nel 2025: “prime case” al 36% e seconde case al 30%.
  • Anche per il bonus mobili ci sarà la proroga di un anno. Per l’acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici, anche nel 2026 sarà disponibile un’agevolazione del 50% con tetto di spesa a 5mila euro. La detrazione spetterà a condizione “che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1.01 dell’anno precedente a quello dell’acquisto”. Cioè, nel 2026 a partire dal 1.01.2025. In questo caso non ci saranno differenze tra prime e seconde case, come per le altre detrazioni: tutto al 50%.
  • Salta, invece, il bonus barriere architettoniche al 75%, esauritosi il 31.12.2025. Si tratta di una perdita significativa, poiché la maggioranza in Parlamento aveva provato a confermare lo sconto, che ha un grande significato politico e un costo relativamente limitato. Le stime dicono che, per rinnovarlo, servissero appena 20 milioni all’anno. Dal 2026, comunque, per la rimozione di barriere c’è il 50% come sconto base; non si scenderà a zero. Scompare, infine, il superbonus. La storia della maxi-agevolazione, iniziata a metà del 2020, si è chiusa nel 2025. 
  • Da segnalare, infine, la novità sugli immobili condonati: agevolazioni come le premialità volumetriche potranno riguardare anche gli immobili sanati con uno dei 3 condoni del 1985, del 1994 e del 2003. L’intervento si inserisce in un filone di sentenze (infra, Corte costituzionale, n. 119/2024) che, in sostanza, contesta la piena equiparazione degli immobili condonati agli immobili sanati per altre strade ordinarie. Per questo motivo, alcune operazioni sono state precluse a chi abbia utilizzato un condono, poiché relative a manufatti che, comunque, erano in partenza abusivi. Tra queste, le forme di incentivazione come le premialità volumetriche, applicate dalle Regioni, sul modello del Piano casa del Governo Berlusconi nel 2008. Ora, però, arriva una correzione: le premialità saranno, così, applicabili anche agli edifici per i quali “sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria”, anche in base ai condoni del 1985, del 1994 e del 2003.

04/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Legge di Bilancio 2026 e imposte sostitutive su premi di produttività e lavoro notturno e festivo

  • Passa dal 5 all’1% l’imposta sostitutiva sui premi di produzione (e sulle quote di partecipazione agli utili da parte dei dipendenti). Si applica su importi che salgono da 3.000 a 5.000 euro. La relazione tecnica stima una potenziale platea di soggetti coinvolti di circa 250.000 unità. La manovra estende poi al 2026 la norma con cui si prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50% (esclusa la quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile).
  • Per il 2026 sono soggette a imposta sostitutiva del 15% le somme corrisposte, nel limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti privati, a titolo di maggiorazioni e/o indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai Ccnl, e sulle indennità di turno. La relazione tecnica stima un numero di lavoratori interessati da questa misura pari a 2,3 milioni.

04/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Beni ai soci, test convenienza per le operazioni agevolate

  • La legge di Bilancio 2026 (art. 1 cc. 35-41) prevede le assegnazioni e le cessioni agevolate dei beni ai soci e le trasformazioni agevolate in società semplici (nonché le estromissioni agevolate delle imprese individuali).
  • La condizione per fruire delle agevolazioni per i beni ai soci è che le operazioni siano perfezionate entro il 30.09.2026 e che lo status di soci da parte dei beneficiari sia certificato alla data del 30.09.2025. I vantaggi dell'istituto agevolativo si possono così riassumere:
    • imposta sostitutiva dell'8% (maggiorata al 10,5% per le società di comodo), che assolve agli obblighi fiscali non solo della società ma anche dei soci, per l’eventuale reddito realizzato in relazione all’operazione agevolata; 
    • imposta sostitutiva al 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano in società semplici; 
    • riduzione del 50% dell’imposta di registro, con possibilità di applicare le imposte ipocatastali in misura fissa, per i trasferimenti agevolati immobiliari.

02/01/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Incentivi occupazione temporaneamente esclusi dal Milleproroghe

  • Secondo fonti ministeriali, la proroga al 31.12.2026 dei bonus per l’occupazione e l’autoimpiego previsti dal decreto Rilancio (D.L. 60/2024), già inserita nella bozza del decreto Milleproroghe (D.L. 200/2025) e poi scomparsa dal testo pubblicato il 31.12.2025 sulla Gazzetta Ufficiale 302/2025, verrà ripristinata con un emendamento recepito dalla legge di conversione del decreto. 
  • Si tratta delle seguenti misure:
    • incentivi all’autoimpiego nei settori strategici previsti dall’art. 21, c. 1 D.L. 60/2024;
    • incentivi per favorire l’occupazione giovanile previsti dall’art. 22, c. 1;
    • incentivi per favorire l’occupazione di lavoratrici svantaggiate previsti dall’art. 23, c. 1;
    • incentivi occupazionali per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes) previsto dall’art. 24, c. 1.
  • Per tutti questi incentivi, l’art. 1, cc. da 153 a 155 L. 199/2025 hanno previsto rifinanziamenti per 154 milioni nel 2026, per 400 milioni nel 2027 e 271 milioni nel 2028.

02/01/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Segnalazioni di operazioni sospette

  • Dal 1.07.2026 entrerà in vigore il nuovo “manuale operativo” contenente le nuove istruzioni sulle Segnalazioni di operazioni sospette (SOS) varate dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF). 
  • Il provvedimento, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31.12.2025, ridisegna il processo di rilevazione e invio delle SOS, puntando su tempestività, completezza, riservatezza e qualità della collaborazione attiva da parte del segnalante.
  • La filosofia delle nuove disposizioni è chiara: la segnalazione non dovrà essere più un adempimento difensivo o, peggio, solamente formale, ma dovrà rappresentare l'esito di un percorso valutativo. La UIF chiarisce, infatti, che occorre evitare automatismi e approcci cautelativi fondati, per esempio, sul mero superamento di soglie, su controlli o richieste di informazioni delle Autorità. La nuova SOS dovrà basarsi su un sospetto circostanziato, sostenuto da elementi soggettivi e oggettivi pertinenti, selezionati bilanciando esaustività e sintesi.
  • Dal 1.07.2026 entrerà in vigore il nuovo “manuale operativo” contenente le nuove istruzioni sulle Segnalazioni di operazioni sospette (SOS) varate dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF). 
  • Il provvedimento, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31.12.2025, ridisegna il processo di rilevazione e invio delle SOS, puntando su tempestività, completezza, riservatezza e qualità della collaborazione attiva da parte del segnalante.
  • La filosofia delle nuove disposizioni è chiara: la segnalazione non dovrà essere più un adempimento difensivo o, peggio, solamente formale, ma dovrà rappresentare l'esito di un percorso valutativo. La UIF chiarisce, infatti, che occorre evitare automatismi e approcci cautelativi fondati, per esempio, sul mero superamento di soglie, su controlli o richieste di informazioni delle Autorità. La nuova SOS dovrà basarsi su un sospetto circostanziato, sostenuto da elementi soggettivi e oggettivi pertinenti, selezionati bilanciando esaustività e sintesi.

02/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Approvata la legge di Bilancio 2026

  • È stata approvata definitivamente la legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199) ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30.12.2025 n.301. 
  • Tra le principali misure si segnala:
    • la rottamazione-quinquies, che consentirà di rottamare nell’arco di 9 anni con 54 rate bimestrali (tasso di interesse al 3%) le cartelle del periodo compreso tra il 2000 e il 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte o contributi previdenziali;
    • il taglio della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 50.000 euro, con la rimodulazione delle detrazioni sopra i 200.000 euro;
    • l’aumento dell’aliquota sulle transazioni finanziarie nel trasferimento delle proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,1% allo 0,2% sui mercati regolamentati e dallo 0,2% allo 0,4% sugli altri);
    • l’obbligo di aprire la partita Iva per le locazioni turistiche dal 3° immobile; per il primo immobile dato in affitto breve è confermata la cedolare secca al 21%, mentre per il secondo resta al 26%;
    • il ritorno dell’iper-ammortamento fino a settembre 2028 al posto dei crediti d’imposta per investimenti delle imprese in beni strumentali innovativi (Transizione 5.0). Si tratta di una maggiorazione del costo deducibile del 180% per spese fino a 2,5 milioni di euro, del 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni e del 50% oltre 10 milioni e fino a 50 milioni;
    • la conferma dei bonus edilizi per il 2026 con l’assetto a doppio livello di sconto fiscale per prime e seconde case. Prorogati anche per il 2026 il sismabonus e il bonus mobili ed elettrodomestici;
    • l’introduzione di un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1.01.2025 al 31.12.2026;
    • l’abbassamento all’1% dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, fino a un importo massimo di 5.000 euro annui;
    • la conferma della rivalutazione delle partecipazioni ma con l’aumento dell’imposta sostitutiva dal 18% al 21%.

31/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Limiti all'utilizzo dei crediti fiscali dal 2026

  • La legge di Bilancio 2026 modifica l'art. 37, c. 49-quinquies D.L. 223/2006, riducendo da 100.000 euro a 50.000 euro il limite massimo di debiti scaduti presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, una volta superato, blocca le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali (non previdenziali). 
  • Il nuovo limite si applicherà ai modelli F24 trasmessi a partire dal 1.01.2026 e non a quelli inviati nel 2025 ma con addebito previsto nel 2026.
  • Nel limite di 50.000 euro devono essere conteggiate le iscrizioni a ruolo o i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate per debiti scaduti, senza provvedimenti di sospensione e non oggetto di dilazione (in corso regolare).

30/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tabelle Aci 2026: costi chilometrici in calo per le auto in produzione

  • Le tabelle Aci 2026, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 23.12.2025, n. 297, propongono due scenari: diminuzione del costo chilometrico dei veicoli attualmente in produzione e aumento del costo chilometrico dei veicoli fuori produzione a gasolio ed elettrificati (elettrici e plug-in).
  • I dati nelle tabelle sono indispensabili per quantificare il valore del fringe benefit imponibile dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti alle condizioni fissate dall’art. 51, c. 4, lett. a), del Tuir.
  • Tuttavia, l'art. 1, c. 48 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha riscritto l’art. 51, c. 4, lett. a), del Tuir, prevedendo che le nuove percentuali si applicano solamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: immatricolazione, concessione in uso promiscuo e assegnazione del veicolo dal 1.01.2025.

30/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ventilazione dei corrispettivi anche nel 2026

  • Si potrà applicare anche nel 2026 il meccanismo della liquidazione dell’Iva sui corrispettivi, ossia la ventilazione dei corrispettivi. Infatti, la sua abrogazione era stata prevista nelle bozze dello schema di decreto legislativo contenente norme sul Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. 
  • Tuttavia, tale misura non è poi stata contenuta nella versione definitiva della norma (D.Lgs. 186/2025).

30/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

L’accordo transattivo rende deducibili le passività su crediti

  • La Cassazione, con l'ordinanza n. 27096/2025, afferma che la transazione intervenuta con il debitore consente la deduzione della perdita su crediti indipendentemente dalle circostanze che l’hanno determinata. Ciò risulta possibile sempreché le circostanze siano basate su fatti oggettivi, che rendono ragionevole e giustificata la scelta del contribuente.

29/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Prove per superare l’accertamento sintetico

  • Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sentenza n. 4554/2025), il contribuente può superare la presunzione di maggiori redditi dimostrando di aver avuto la disponibilità di somme non tassabili, ulteriori rispetto a quelle dichiarate, che gli abbiano permesso di sostenere le spese contestate.

29/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ritenuta d’acconto per intermediari nella legge di Bilancio 2026

  • Seguendo la logica adottata in occasione della legge di Bilancio 2024 per i rapporti fra intermediari e compagnie assicurative (a partire dal 1.01.2024), nella legge di Bilancio 2026 (cc. 140-142) è stata introdotta la ritenuta in altri settori, finora esclusi dal rapporto di sostituzione: quelli dell’intermediazione su viaggi e nei confronti di imprese petrolifere. Il principio generale è contenuto nell’art. 25-bis Dpr 600/1973, che disciplina la ritenuta relativa ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. Il c. 5 prevede i casi in cui la ritenuta si disapplica. La stessa logica ora si innesta con riguardo ai seguenti tre ulteriori rapporti, anch’essi finora sempre esentati da ritenuta per le provvigioni percepite: a) dalle agenzie di viaggio e turismo; b) dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; c) dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.
  • Le agenzie di viaggio tipicamente ricevono provvigioni da compagnie aeree, catene alberghiere, tour operator. Gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi sono remunerati dalle compagnie di navigazione in relazione a operazioni su merci e passeggeri, che riguardano anche la conclusione dei relativi contratti di trasporto. Lo stesso vale per gli agenti aerei in relazione ai rapporti con le compagnie aeree. Infine, agenti e commissionari ricevono provvigioni dalle imprese petrolifere per rapporti di intermediazione che riguardano queste ultime. Come accaduto con il flusso delle assicurazioni, anche in questi casi si introduce l’obbligo di ritenuta, con decorrenza per le provvigioni corrisposte a partire dal 1.03.2026. Nei casi previsti dall’art. 25-bis la ritenuta ( 23%) si applica al 50% delle provvigioni (11,50%) se l’intermediario non si avvale di dipendenti o terzi o al 20% delle provvigioni (4,6%) se, invece, se ne avvale. Come avvenuto in passato per la ritenuta nei rapporti assicurativi, sarà consentito di effettuare la dichiarazione necessaria ad avvalersi del regime ridotto informandone il committente.
  • Un aspetto che ha generato problematiche con il settore assicurativo riguarda la circostanza per cui, se l’intermediario riscuote le somme e trattiene per sé le provvigioni, dovrà però rimettere al committente l’importo della ritenuta (c. 4). La stessa si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. Questo aspetto è stato chiarito dalla circolare n. 7/E/24: l’obbligo di ritenuta scatta con il pagamento della provvigione, a prescindere dal momento della maturazione; quindi, per le nuove ritenute si tratterebbe dei pagamenti effettuati a partire dal 1.03. 2026. Nel caso in cui l’intermediario debba rimettere la ritenuta al committente, sulla base del paragrafo 2 della circolare, dovrebbe rimettere le ritenute che si intendono operate dal 1.04.2026, dato che l’obbligo della ritenuta si applica alle provvigioni corrisposte dal 1.03.2026. La relazione tecnica al maxiemendamento approvato al Senato ascrive a questa misura effetti positivi di gettito nell’ordine di 71 milioni per il 2026 (su 10 mesi) e 85 milioni per gli anni successivi. La logica starebbe nel fatto che la misura dovrebbe far emergere fenomeni di evasione. Ora, posto che appare difficile che nei rapporti con primarie imprese (assicurative prima, adesso tour operator, compagnie aeree, di navigazione, imprese petrolifere) possano esserci fenomeni del genere, si dovrebbe tenere del fatto che introdurre una ritenuta in relazione a rapporti che da sempre hanno funzionato senza tali meccanismi comporta notevoli appesantimenti amministrativi, anche di tipo informatico, dei quai probabilmente si sarebbe potuto fare a meno.

28/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Niente Isa e concordato nell’anno di avvio dell’attività

  • L’attribuzione della partita Iva identifica il periodo di inizio dell’attività ai fini Isa con relativa esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Il contribuente, che ha aperto la partita Iva nel 2023 e ha ricevuto per donazione, con effetto dal 1.01.2024, un’azienda individuale esistente, non deve applicare gli Isa nel 2023, mentre ne era soggetto nel 2024, potendo aderire al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
  • La risposta a interpello n. 320/2025 delle Entrate evidenzia che con il passaggio agli Isa non sono state riproposte le limitazioni relative alle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore che prevedevano, come causa di esclusione, l’inizio o la cessazione dell’attività nel periodo d’imposta mentre si applicava a coloro che avevano cessato l’attività ed entro 6 mesi l’avevano di nuovo intrapresa o avevano continuato un’attività prima svolta da altri.

28/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bonus edilizi 2026

  • Il testo della legge di Bilancio approvato al Senato, tra le principali novità in materia di bonus edilizi, stabilisce che le premialità volumetriche concesse dalle Regioni saranno applicabili anche agli edifici per i quali “sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria”, anche in base ai condoni del 1985, del 1994 e del 2003. 
  • È confermato l’impianto originario che prevede la proroga di un anno per tutte le attuali agevolazioni dedicate alle ristrutturazioni. Ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni mantengono il doppio livello di aliquote al 36% e 50%; invariato il bonus mobili, mentre dal 31.12.2025 si esauriranno il bonus barriere architettoniche al 75% e il superbonus.
  • Si riscrive la disciplina del fondo da 100 milioni per la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili degli enti del Terzo settore, modificando l’art. 1-ter, D.L. 39/2024 che aveva istituito per il 2025 un fondo a sostegno degli interventi edilizi realizzati da Ets, Onlus, Odv e Aps: il riferimento è sostituito da un richiamo agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico, oltre alle Onlus iscritte nella relativa Anagrafe. La gestione del fondo e l’erogazione dei contributi è attribuita al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, mediante il ricorso a società in house e previa stipula di apposite convenzioni.

24/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività

  • Il D.Lgs. 10.12.2025, n. 194, che dà attuazione alla direttiva 2023/2226, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22.12.2025, n. 296. Il decreto, applicabile dal 1.01.2026, interviene su due piani: da un lato introduce una disciplina organica dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle cripto-attività, con obblighi di adeguata verifica e comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate; dall'altro modifica le regole già vigenti sulla cooperazione amministrativa fiscale.
  • Il decreto individua poi i soggetti su cui ricadono gli obblighi: prestatori e gestori di cripto-attività con obbligo di comunicazione, secondo criteri che tengono conto dell'autorizzazione o notifica per operare in Italia, della residenza fiscale e di altri collegamenti territoriali, nonché dell'operatività tramite succursale.

24/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dividend exemption dal 2026

  • La legge di Bilancio 2026, dopo le correzioni al Senato, prevede, dalle distribuzioni di dividendi deliberate dal 1.01.2026, due condizioni alternative per ottenere la dividend exemption: il percettore deve detenere una partecipazione diretta che rappresenti almeno il 5% del capitale, cumulando anche le partecipazioni detenute tramite controllate e applicando l’effetto demoltiplicativo, oppure una partecipazione di valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
  • Inoltre, per non penalizzare le società italiane, la norma estende queste soglie anche al regime dell’euroritenuta previsto dall’art. 27, c. 3-ter D.P.R. 600/1973. Di conseguenza, le società UE e degli Stati aderenti al SEE inclusi nella white list potranno ottenere l’applicazione della ritenuta ridotta dell’1,2% sui dividendi erogati da società di capitali italiane solo se rispettano, alla data della delibera, almeno una delle 2 condizioni sopra descritte. 
  • Per quelle società che non supereranno tali soglie, non sarà previsto automaticamente il regime ordinario di ritenuta, ma si dovrà valutare il trattamento previsto dalle eventuali convenzioni bilaterali.

23/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Abrogazione della rateizzazione delle plusvalenze

  • L’art. 15 del disegno di legge di Bilancio 2026 sostituisce integralmente l’art. 86, c. 4 Tuir abrogando la possibilità attualmente prevista di tassare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o per effetto del risarcimento a fronte di perdita o danneggiamento, su scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°. 
  • Quindi, eliminata la facoltà di accedere al beneficio per la generalità dei beni, le plusvalenze realizzate, sulla base delle disposizioni novellate, concorreranno a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.
  • Le novità si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e, quindi, a quelle realizzate a partire dal 2026, se si tratta di soggetti “solari”.
  • Restano ferme le regole per le plusvalenze realizzate per cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali potranno ancora essere rateizzate fino a un massimo di 5 periodi di imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.
  • Le regole già vigenti, peraltro, rimangono in essere anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche, le quali concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro e nell'esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.

23/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Omessa presentazione dichiarazione Iva

  • La bozza della legge di Bilancio 2026 dispone che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, ai contribuenti sarà richiesta l'imposta dovuta in base alle informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate, liquidabile anche con proceduta automatizzata.
  • La procedura non terrà conto dell'eventuale credito risultante da periodi precedenti, salvo il riconoscimento nell'ambito del contraddittorio preventivo che l'interessato potrà attivare nei 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione e che potrà condurre alla rideterminazione del dovuto con invio di una nuova liquidazione. Nel suddetto termine, decorrente eventualmente dal ricevimento della riliquidazione, il contribuente potrà pagare, senza possibilità di compensazione orizzontale, l'imposta dovuta, con i relativi interessi, e la sanzione del 120% ridotta ad 1/3. In mancanza di pagamento entro il termine, le somme dovute, con l'intera sanzione, saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo e per il relativo pagamento non sarà consentita la compensazione orizzontale.

23/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Contributi irrilevanti per le perdite riportabili (compresi contributi Covid-19)

  • Con un atto di indirizzo pubblicato il 22.12.2025, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che i contributi, inclusi quelli riconosciuti sotto forma di crediti d'imposta, per i quali è stato appositamente stabilito dalle norme istitutive che non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'Irap, non possono essere qualificati né come proventi esenti né come proventi esclusi e, di conseguenza, non rilevano ai fini della riduzione delle perdite riportabili ai sensi dell'art. 84 Tuir.
  • Il chiarimento si innesta sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali, che l'art. 84 Tuir collega ai proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli rientranti nel regime della participation exemption, per la parte eccedente i componenti negativi non dedotti in applicazione dell'art. 109, c. 5 Tuir. L'atto di indirizzo ribadisce che il meccanismo opera esclusivamente in presenza di proventi qualificabili come “esenti”, categoria distinta sia dai proventi imponibili sia da quelli che, per espressa previsione normativa, non concorrono alla formazione del reddito.
  • Da questa qualificazione discende che i contributi fiscalmente irrilevanti non riducono l'ammontare delle perdite fiscali riportabili. 

23/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazione integrativa per Redditi 2025

  • Entro il 29.01.2026 è possibile presentare la dichiarazione “tardiva” relativa al modello Redditi 2025. In particolare, l’art. 13, c. 1, lett. c) D.Lgs. 472/1997 rende possibile applicare il ravvedimento operoso solo entro 90 giorni dal termine per l’invio della dichiarazione (31.10.2025), applicando la sanzione di 250 euro ridotta a 1/10 (25 euro), in quanto in caso di presentazione di una dichiarazione tardiva, le sanzioni rimangono invariate anche dopo la riforma fiscale, ad opera del D.Lgs. 87/2024.
  • Nel caso che, oltre alla omissione dichiarativa, vi sia anche l'omissione del versamento delle imposte vanno versate anche le sanzioni ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997, ridotte a seconda di quando interviene il ravvedimento.
  • In caso di correzione del quadro RW nei 90 giorni, la sanzione è fissa: 25 euro per la violazione dichiarativa e 27,80 euro per quella sul monitoraggio.
  • La dichiarazione tardiva produce i propri effetti anche per l’applicazione degli Isa mentre resta preclusa la possibilità di adesione al CPB 2025/2026.

22/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riscossione, la lunga coda delle proroghe da Covid-19

  • Le proroghe della disciplina emergenziale Covid sono in parte ancora operative, sebbene le regole di riferimento siano davvero molto complicate da decifrare.
  • In ambito di riscossione, i primi due commi dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015, prevedono che tutti i termini originariamente in scadenza nel 2020 o nel 2021 sono stati prorogati al 31.12.2023. 
  • I termini diversi da quelli sopra indicati sono invece prorogati di 542 giorni, cioè per una durata corrispondente al periodo che va dall’8.03.2020 al 31.08.2021.
  • Inoltre, in base al c. 4-bis dell’art. 68 D.L. 18/2020, vi è una proroga specifica di 24 mesi di tutti i termini, decadenziali e prescrizionali, riguardanti due tipologie di affidamenti alla riscossione:
    • quelli effettuati nel periodo dall’8.03.2020 al 31.12.2021, a prescindere dalla natura dell’entrata;
    • quelli relativi alle sole procedure di controllo indicate nell’art. 157, c. 3 D.L. 34/2020, senza che rilevi la relativa data di trasmissione.

22/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detrazione Iva per fattura con Iva non dovuta e versata

  • La Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia, con la sentenza n. 315/2025, ha affermato che è consentito che il destinatario della fattura sbagliata possa computare l’imposta nella propria liquidazione come se fosse un rimborso “contabile”, evitando così di azionare la procedura dell’art. 30-ter D.P.R. 633/1972, secondo cui il cessionario/committente dovrebbe chiedere la restituzione dell’Iva al fornitore, il quale dovrebbe agire a sua volta chiedendone il rimborso all’Amministrazione Finanziaria. 
  • Il caso specifico riguarda l’errata applicazione dell’iva, regolarmente assolta dal fornitore, in relazione a prestazioni che sarebbero in realtà non imponibili Iva ai sensi dell’articolo 9, n. 5) D.P.R. 633/1972.
  • L’iva deve essere riconosciuta alla società che l’ha pagata al fornitore. E se la restituzione non è avvenuta con la procedura “ortodossa” del rimborso di cui all’articolo 30-ter D.P.R. 633/1972, bensì attraverso la detrazione, il risultato finale va tuttavia salvaguardato, trattandosi solo di una irregolarità nel recupero del credito vantato nei confronti dell’Erario.

22/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Correzione degli errori contabili ed effetti fiscali automatici

  • È stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo Irpef-Ires (D.Lgs. 192/2025). Tra le previsioni introdotte, si ricordano le modifiche in chiave restrittiva al trattamento fiscale della correzione di errori contabili effettuata in bilancio in base all’Oic 29 o dello Ias 8. In particolare, secondo la nuova disciplina, i componenti corretti assumono impatto fiscale senza necessità di variazioni nelle dichiarazioni o denunce integrative; tale possibilità è concessa a tutti i soggetti Ires il cui bilancio è sottoposto a revisione legale.
  • Le sopravvenienze attive o passive derivanti dalla correzione degli errori sono efficaci fiscalmente solamente quando sono inseriti nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui si era commesso l’errore. Di conseguenza, nel modello Redditi 2026, la correzione contabile effettuata nel bilancio 2025 potrà entrare in via automatica solo per gli errori commessi nel 2024.
  • Inoltre, l’efficacia fiscale automatica è limitata ai componenti che correggono errori diversi da quelli rilevanti, secondo la definizione del documento Oic 29. 
  • L’efficacia fiscale è esclusa se la correzione avviene dopo l’avvio di una verifica riguardante gli elementi patrimoniali o reddituali oggetto di errore, di cui la società abbia avuto formale conoscenza.

21/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Chiarimenti in consultazione sulle nuove regole fiscali per gli ETS

  • L’Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione una circolare sulla nuova fiscalità del Terzo settore; in particolare fornisce chiarimenti sulla decorrenza delle nuove regole e sull’abrogazione o disapplicazione dei regimi vigenti nella fase transitoria, come la disciplina Onlus, destinata a cessare dal prossimo periodo d’imposta.

21/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bozze dei dichiarativi fiscali per il periodo d’imposta 2025

  • L’Agenzia delle Entrate ha diffuso le bozze dei modelli 730, Redditi, 770, Iva e Irap, nonché la Certificazione Unica relativi al periodo d’imposta 2025. I principali aggiornamenti riguardano le numerose novità fiscali applicabili sui redditi dei contribuenti nel periodo d’imposta 2025.
  • Nel modello 770, ad esempio, sono state aggiornate le note dei quadri ST e SV ed è stato inserito, all’interno del quadro SX, un nuovo rigo per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.
  • Nel modello Redditi, invece, le novità riguardano il concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 e le relative nuove cause di esclusione, nonché l’Ires premiale.

21/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rivalutazione delle partecipazioni con aliquota al 21%

  • La rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto per le partecipazioni possedute al di fuori del regime d’impresa, a seguito di un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2026, dovrebbe scontare a partire dal 1.01.2026 l’imposta sostitutiva nella misura del 21% (precedentemente era pari al 18%, così come previsto dall’art. 5, c. 2 L. 448/2001). Se tale emendamento fosse recepito, vi sarebbe un rilevante incremento che, avvicinando l’importo da pagare con la sostitutiva a quello dovuto con la tassazione ordinaria, renderà molto più frequente rinunciare a questa alternativa, poiché non conveniente.
  • Ad esempio, se il costo fiscale della partecipazione è pari a 100 euro e il valore da affrancare è pari a 520 euro, l’imposta ordinaria è pari a 109,20 euro (26% di 420), così come l’imposta sostitutiva (21% di 520). Quindi, se la plusvalenza implicita è superiore a 420 euro conviene affrancare (anche se, in caso di partecipazioni non quotate, dovrebbero essere considerati anche i costi di perizia); se la plusvalenza implicita è inferiore a 420 euro, invece, non conviene affrancare.

19/12/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Bando ISI 2025

  • Il nuovo bando ISI 2025 consente la richiesta di risorse anche per la realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quello principale, come l'installazione di impianti fotovoltaici per ridurre il ricorso alle fonti fossili oppure l'impiego di dispositivi di protezione individuale intelligenti in grado di monitorare in tempo reale l'ambiente di lavoro. Il bando, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 18.12.2025 n. 293, stanzia altri 600 milioni a fondo perduto per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

19/12/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Nuove Norme di comportamento dell’organo di controllo degli ETS

  • È stato posto in consultazione dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili l’aggiornamento delle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore.
  • Tra le novità, si segnala l’obbligo di attivazione da parte dell’organo di controllo e degli amministratori nel caso in cui il patrimonio netto si riduca in modo durevole di oltre 1/3 rispetto a quello minimo previsto dal Codice del Terzo settore. Solo in questo caso l’organo di controllo deve sollecitare l’adozione dei provvedimenti necessari, come la ricostituzione del patrimonio, la trasformazione o lo scioglimento.
  • Inoltre, risultano rafforzati i poteri sostitutivi dell’organo di controllo in caso di inerzia di quello amministrativo. Se dopo una sollecitazione scritta, gli amministratori non provvedono alla convocazione dell’assemblea, l’organo di controllo interviene direttamente, assumendo le opportune deliberazioni.

19/12/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Decreto Sicurezza convertito in legge

  • La Camera ha approvato la legge di conversione del decreto Sicurezza (D.L. 159/2025) con le misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tra le altre novità il rafforzamento della tutela Inail agli studenti; più occasioni di occupazione per i lavoratori disabili; l'assunzione di 400 unità tra ispettori e carabinieri del Comando per la tutela del lavoro.
  • In merito ad appalti e subappalti, una prima novità affida all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) il compito di orientare l'attività di vigilanza, in via prioritaria, nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia pubblico sia privato, anche al fine d'implementare la “Lista di conformità INL”. Inoltre, il decreto Sicurezza ha aggiunto l'obbligo di indicare nella notifica preliminare, che in edilizia committente o responsabile dei lavori devono trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all’Asl e all'INL, “le imprese che operano in regime di subappalto”.
  • Per quanto riguarda la patente a crediti, il decreto interviene con due modifiche in merito all'impiego di lavoratori in nero: la rimodulazione dei punti decurtati e la decurtazione dei crediti in presenza di notifica del verbale di accertamento (non serve più il provvedimento definitivo, cioè una sentenza passata in giudicato o un'ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva).
  • Le imprese, inoltre, devono fornire ai dipendenti una tessera di riconoscimento elettronica (badge) nei cantieri, dotata di codice univoco anticontraffazione e collegata alla piattaforma Siisl, il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Il badge è obbligatorio in tutti gli appalti e subappalti, pubblici e privati.
  • Infine, il provvedimento prevede che, dal 1.04.2026, i datori di lavoro che richiedono un bonus sulle assunzioni dovranno prima pubblicare la disponibilità del posto di lavoro sul Siisl. In caso di assunzione di un soggetto iscritto, il Siisl fornisce al datore di lavoro i dati auto-certificati dell'interessato. Dal 1.04.2026 le Agenzie per il lavoro dovranno pubblicare sul Siisl tutte le posizioni di lavoro gestite.

19/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ritenuta su provvigioni di agenzie di viaggio

  • Un emendamento riformulato al Ddl di Bilancio 2026 modificherebbe dal 1.03.2026 la lista di esenzioni alla ritenuta su provvigioni contenuta nell’art. 25-bis, c. 5 D.P.R. 600/1973, estendendo la ritenuta sulle provvigioni anche per quelle corrisposte ad agenzie di viaggio e turismo, ad agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché agli agenti e commissionari di imprese petrolifere.
  • La ritenuta d’acconto Irpef e Ires è pari all’aliquota stabilita dall’art. 11 del Tuir per il 1° scaglione di reddito (attualmente il 23%), commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni, ridotto al 20% se i percipienti dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della propria attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
  • La disciplina, al momento della sua introduzione, era stata oggetto di chiarimenti con la circolare 10.06.1983, n. 24 (prot. n. 8/845) in cui, tra l’altro, era stato chiarito che non sono assoggettabili alla ritenuta le provvigioni erogate a soggetti non residenti che non hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
  • Ai fini dell’individuazione del “dies a quo” dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto (1.03.2026), si ricorda che la stessa va operata all’atto del pagamento della provvigione e quindi a prescindere dal momento della sua maturazione (circolare n. 7/2024, che richiama la circolare n. 24/1983). 
  • I mesi di gennaio e febbraio 2026 dovranno quindi essere sfruttati dalle imprese interessate per inviare ai committenti la dichiarazione che consente l’assoggettamento a ritenuta sull’importo ridotto del 20% delle provvigioni.

18/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Iperammortamento con vincolo made in Ue

  • L’emendamento all’art. 94 della legge di Bilancio 2026 riscrive l’agevolazione relativa all'iperammortamento, osservando i seguenti principi: privilegiare l’estensione temporale della misura rispetto all’intensità del beneficio, ossia l'ampliamento dell’orizzonte temporale al 30.09.2028 e la soppressione dei commi che prevedevano la premialità per investimenti a riduzione dei consumi energetici.
  • Inoltre, l’emendamento subordina il beneficio ai soli beni prodotti in Stati membri Ue o aderenti allo Spazio economico europeo, in linea con le politiche di autonomia strategica europea.
  • Tuttavia, ciò comporta delle criticità in quanto:
    • i beni materiali di alcune filiere, come componentistica elettronica, robotica avanzata e automazione industriale, vedono una produzione europea limitata;
    • i beni immateriali dell’allegato B, come ad esempio il software, non hanno un luogo di produzione in senso fisico.

18/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Qualifica europea per la conservazione elettronica

  • Con la pubblicazione del regolamento di esecuzione 2025/2532 l’Unione Europea ha definito il quadro tecnico per garantire integrità, leggibilità e prova dell’origine dei documenti nel lungo periodo. In questo modo, dal 6.01.2026, i prestatori europei di servizi di conservazione elettronica potranno accreditarsi come fornitori qualificati Eidas. Tuttavia, per gli operatori italiani, è necessaria ancora l’adozione del decreto attuativo dell’art. 29 del Codice dell’amministrazione digitale relativo, tra gli altri, al capitale sociale minimo necessario.

18/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cessione beni strumentali: addio alle plusvalenze a rate

  • Un emendamento alla legge di Bilancio 2026 riscrive l’art. 86, c. 4 D.P.R. 917/1986 (Tuir) apportando modifiche che renderanno ancora più restrittiva, dal punto di vista finanziario, la tassazione delle plusvalenze.
  • Secondo l'emendamento, dal 2026 non sarà più possibile rateizzare le plusvalenze sui beni strumentali materiali e immateriali, nonché quelle realizzate su immobilizzazioni finanziarie senza i requisiti Pex; mentre non subirà modifiche la normativa relativa alle plusvalenze su: cessione d'azienda, ramo d'azienda, società sportive professionistiche. 
  • Come in precedenza la tassazione Irap avviene per intero nell’esercizio di realizzo.
  • La nuova norma si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (esercizio 2026, per i soggetti solari); quindi, le imprese potranno continuare a gestire le plusvalenze realizzate fino al 2025 con le attuali modalità.

17/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Trasmissione dei corrispettivi giornalieri

  • In risposta a un’interrogazione parlamentare del 16.12.2025, la Commissione Finanze della Camera ha ricordato che, ai sensi dell'art. 11, nuovo c. 2-quinquies D.Lgs. 471/1997, per ogni trasmissione omessa, tardiva o incompleta dei corrispettivi giornalieri, in seguito all'obbligo di integrazione tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, è prevista una multa di 100 euro, fino a un massimo di 1.000 euro, a patto che la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo. Restano escluse le sanzioni previste dall'art.12 D.Lgs. 472/1997. Analoghe penalità si applicano anche per irregolarità nella memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.
  • La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati devono avvenire tramite strumenti tecnologici che assicurino sia l'inalterabilità che la sicurezza delle informazioni, oltre all'integrazione tra registrazione e pagamento elettronico. In sostanza, il dispositivo usato per i pagamenti deve essere collegato a quello che registra e memorizza i corrispettivi, garantendo l'invio puntuale dei dati aggregati giornalieri sia dei corrispettivi che delle modalità di pagamento.

17/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Libertà di stabilimento ed esterovestizione

  • La Cassazione, con la sentenza n. 32743/2025, ha affermato che quando la residenza della controllante risponde a criteri effettivi, l’Agenzia delle Entrate non può contestare l’esterovestizione della società. In particolare, è stato sostenuto che ciascuno è libero di localizzarsi dove preferisce purché la scelta sia genuina e non sia effettuata mediante operazioni elusive, tese unicamente al vantaggio fiscale.

17/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dividendi, doppio passaporto per la tassazione agevolata

  • La gravosa misura che avrebbe colpito la distribuzione dei dividendi viene ridimensionata dagli emendamenti in votazione in commissione Bilancio al Senato.
  • Le modifiche previste dagli emendamenti sono volte a mantenere la “dividend exemption” qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alternative: 
    • una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%, comprendendo anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
    • una partecipazione di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
  • Inoltre, sono state introdotte altre due modifiche, che riguardano:
    • coordinamento fra il regime di dividend exemption e quello di participation exemption, stabilendo che anche quest’ultimo regime sia legato alle stesse condizioni ora previste per i dividendi; 
    • applicazione della ritenuta d’imposta ridotta (aliquota 1,20%) in caso di distribuzione di dividendi a società residenti Ue o See (medesime condizioni di quelle a livello domestico).
  • Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di utili deliberate e alle plusvalenze realizzate da cessioni di partecipazioni dal 1.01.2026. Ai fini dell’acconto 2026 si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

16/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riduzione interessi legali

  • Con il D.M. 10.12.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13.12.2025, n. 289 viene stabilito che dal 1.01.2026 gli interessi legali del 2% in ragione d’anno, applicabili fino al 31.12.2025, si riducono dello 0,40%, e, quindi, saranno pari al’1,60%. Tale variazione renderà più leggero il costo del ravvedimento operoso dal 2026.

16/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Proroga detrazione Iva al 40% fino al 2028 sulle auto

  • Il Consiglio dell’Unione Europea, con la decisione n. 2025/2529 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 12.12.2025, proroga, per la sesta volta, l’autorizzazione comunitaria concessa all’Italia per limitare al 40% la detrazione dell’Iva relativa ai veicoli stradali a motore "a condizione che il veicolo non sia interamente utilizzato a fini professionali", fino al 31.12.2028.

16/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detrazione Iva per fatture di fine anno

  • Con l'avvicinarsi del 31.12 i contribuenti dovranno prestare attenzione alle fatture “a cavallo” fra la fine del 2025 e i primi giorni del 2026 per evitare errori nell’esercizio della detrazione dell’imposta.
  • Nel mese di dicembre, per detrarre l’imposta relativa a fatture dell’anno in chiusura, occorre che la fattura sia ricevuta entro tale anno. Queste le casistiche:
    • la fattura ricevuta a dicembre e non registrata entro l’anno, comporta che la detrazione possa essere esercitata con riferimento a tale annualità, ma il documento deve essere registrato entro il 30.04.2026 in un apposito sezionale (o con analoghi accorgimenti utili a evitare di operare una duplicazione della detrazione) facendo partecipare l’imposta a credito nella dichiarazione Iva annuale per il 2025.
    • la fattura emessa dal fornitore a dicembre 2025 è ricevuta dal destinatario a gennaio 2026, comporta che la detrazione sia esercitata nel 2026, in quanto è solo in tale anno che sono realizzati entrambi i presupposti (esigibilità e possesso del documento). Nel caso in cui il cessionario/committente operi in regime di pro-rata, la detrazione operata nel 2026 per una fattura relativa al 2025 dovrà essere “revisionata”.
  • Considerazioni analoghe dovrebbero valere anche per le importazioni di beni a fine anno (facendo riferimento ai documenti d’importazione), nonché per il recupero dell’Iva mediante note di variazione in diminuzione.
  • Al di fuori della tempistica prevista dall'Amministrazione Finanziaria, il recupero della detrazione è a rischio stando alla prassi ufficiale, secondo la quale il ricorso alla dichiarazione integrativa a favore non sarebbe possibile in assenza di un errore rilevante ed essenziale.

15/12/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Premi di produttività tassati al 1%

  • Il disegno di legge di Bilancio 2026 introduce per i premi di produttività un’aliquota sostitutiva dell’Irpef al 1% (anziché all’attuale 5%) per il 2026 e il 2027, in favore dei lavoratori con reddito entro 80.000 euro nell’anno precedente.
  • Per il lavoratore diventa molto meno conveniente effettuare l'opzione per la conversione in welfare del premio di risultato. Il welfare non è soggetto a tassazione e contributi: con l’aliquota al 1%, la differenza si assottiglia (di fatto, cambia solo il regime contributivo), a fronte di una maggiore spendibilità del premio in denaro.
  • Le regole sull’accordo aziendale restano stabilite dalla L. 208/2015 e dal D.M. 25.03.2016, come interpretati dalle varie circolari e dagli interpelli dell’Agenzia delle Entrate.

15/12/2025