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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Limiti all'utilizzo dei crediti fiscali dal 2026

  • La legge di Bilancio 2026 modifica l'art. 37, c. 49-quinquies D.L. 223/2006, riducendo da 100.000 euro a 50.000 euro il limite massimo di debiti scaduti presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, una volta superato, blocca le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali (non previdenziali). 
  • Il nuovo limite si applicherà ai modelli F24 trasmessi a partire dal 1.01.2026 e non a quelli inviati nel 2025 ma con addebito previsto nel 2026.
  • Nel limite di 50.000 euro devono essere conteggiate le iscrizioni a ruolo o i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate per debiti scaduti, senza provvedimenti di sospensione e non oggetto di dilazione (in corso regolare).

30/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tabelle Aci 2026: costi chilometrici in calo per le auto in produzione

  • Le tabelle Aci 2026, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 23.12.2025, n. 297, propongono due scenari: diminuzione del costo chilometrico dei veicoli attualmente in produzione e aumento del costo chilometrico dei veicoli fuori produzione a gasolio ed elettrificati (elettrici e plug-in).
  • I dati nelle tabelle sono indispensabili per quantificare il valore del fringe benefit imponibile dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti alle condizioni fissate dall’art. 51, c. 4, lett. a), del Tuir.
  • Tuttavia, l'art. 1, c. 48 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha riscritto l’art. 51, c. 4, lett. a), del Tuir, prevedendo che le nuove percentuali si applicano solamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: immatricolazione, concessione in uso promiscuo e assegnazione del veicolo dal 1.01.2025.

30/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ventilazione dei corrispettivi anche nel 2026

  • Si potrà applicare anche nel 2026 il meccanismo della liquidazione dell’Iva sui corrispettivi, ossia la ventilazione dei corrispettivi. Infatti, la sua abrogazione era stata prevista nelle bozze dello schema di decreto legislativo contenente norme sul Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. 
  • Tuttavia, tale misura non è poi stata contenuta nella versione definitiva della norma (D.Lgs. 186/2025).

30/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

L’accordo transattivo rende deducibili le passività su crediti

  • La Cassazione, con l'ordinanza n. 27096/2025, afferma che la transazione intervenuta con il debitore consente la deduzione della perdita su crediti indipendentemente dalle circostanze che l’hanno determinata. Ciò risulta possibile sempreché le circostanze siano basate su fatti oggettivi, che rendono ragionevole e giustificata la scelta del contribuente.

29/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Prove per superare l’accertamento sintetico

  • Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sentenza n. 4554/2025), il contribuente può superare la presunzione di maggiori redditi dimostrando di aver avuto la disponibilità di somme non tassabili, ulteriori rispetto a quelle dichiarate, che gli abbiano permesso di sostenere le spese contestate.

29/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ritenuta d’acconto per intermediari nella legge di Bilancio 2026

  • Seguendo la logica adottata in occasione della legge di Bilancio 2024 per i rapporti fra intermediari e compagnie assicurative (a partire dal 1.01.2024), nella legge di Bilancio 2026 (cc. 140-142) è stata introdotta la ritenuta in altri settori, finora esclusi dal rapporto di sostituzione: quelli dell’intermediazione su viaggi e nei confronti di imprese petrolifere. Il principio generale è contenuto nell’art. 25-bis Dpr 600/1973, che disciplina la ritenuta relativa ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. Il c. 5 prevede i casi in cui la ritenuta si disapplica. La stessa logica ora si innesta con riguardo ai seguenti tre ulteriori rapporti, anch’essi finora sempre esentati da ritenuta per le provvigioni percepite: a) dalle agenzie di viaggio e turismo; b) dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; c) dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.
  • Le agenzie di viaggio tipicamente ricevono provvigioni da compagnie aeree, catene alberghiere, tour operator. Gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi sono remunerati dalle compagnie di navigazione in relazione a operazioni su merci e passeggeri, che riguardano anche la conclusione dei relativi contratti di trasporto. Lo stesso vale per gli agenti aerei in relazione ai rapporti con le compagnie aeree. Infine, agenti e commissionari ricevono provvigioni dalle imprese petrolifere per rapporti di intermediazione che riguardano queste ultime. Come accaduto con il flusso delle assicurazioni, anche in questi casi si introduce l’obbligo di ritenuta, con decorrenza per le provvigioni corrisposte a partire dal 1.03.2026. Nei casi previsti dall’art. 25-bis la ritenuta ( 23%) si applica al 50% delle provvigioni (11,50%) se l’intermediario non si avvale di dipendenti o terzi o al 20% delle provvigioni (4,6%) se, invece, se ne avvale. Come avvenuto in passato per la ritenuta nei rapporti assicurativi, sarà consentito di effettuare la dichiarazione necessaria ad avvalersi del regime ridotto informandone il committente.
  • Un aspetto che ha generato problematiche con il settore assicurativo riguarda la circostanza per cui, se l’intermediario riscuote le somme e trattiene per sé le provvigioni, dovrà però rimettere al committente l’importo della ritenuta (c. 4). La stessa si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. Questo aspetto è stato chiarito dalla circolare n. 7/E/24: l’obbligo di ritenuta scatta con il pagamento della provvigione, a prescindere dal momento della maturazione; quindi, per le nuove ritenute si tratterebbe dei pagamenti effettuati a partire dal 1.03. 2026. Nel caso in cui l’intermediario debba rimettere la ritenuta al committente, sulla base del paragrafo 2 della circolare, dovrebbe rimettere le ritenute che si intendono operate dal 1.04.2026, dato che l’obbligo della ritenuta si applica alle provvigioni corrisposte dal 1.03.2026. La relazione tecnica al maxiemendamento approvato al Senato ascrive a questa misura effetti positivi di gettito nell’ordine di 71 milioni per il 2026 (su 10 mesi) e 85 milioni per gli anni successivi. La logica starebbe nel fatto che la misura dovrebbe far emergere fenomeni di evasione. Ora, posto che appare difficile che nei rapporti con primarie imprese (assicurative prima, adesso tour operator, compagnie aeree, di navigazione, imprese petrolifere) possano esserci fenomeni del genere, si dovrebbe tenere del fatto che introdurre una ritenuta in relazione a rapporti che da sempre hanno funzionato senza tali meccanismi comporta notevoli appesantimenti amministrativi, anche di tipo informatico, dei quai probabilmente si sarebbe potuto fare a meno.

28/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Niente Isa e concordato nell’anno di avvio dell’attività

  • L’attribuzione della partita Iva identifica il periodo di inizio dell’attività ai fini Isa con relativa esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Il contribuente, che ha aperto la partita Iva nel 2023 e ha ricevuto per donazione, con effetto dal 1.01.2024, un’azienda individuale esistente, non deve applicare gli Isa nel 2023, mentre ne era soggetto nel 2024, potendo aderire al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
  • La risposta a interpello n. 320/2025 delle Entrate evidenzia che con il passaggio agli Isa non sono state riproposte le limitazioni relative alle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore che prevedevano, come causa di esclusione, l’inizio o la cessazione dell’attività nel periodo d’imposta mentre si applicava a coloro che avevano cessato l’attività ed entro 6 mesi l’avevano di nuovo intrapresa o avevano continuato un’attività prima svolta da altri.

28/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bonus edilizi 2026

  • Il testo della legge di Bilancio approvato al Senato, tra le principali novità in materia di bonus edilizi, stabilisce che le premialità volumetriche concesse dalle Regioni saranno applicabili anche agli edifici per i quali “sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria”, anche in base ai condoni del 1985, del 1994 e del 2003. 
  • È confermato l’impianto originario che prevede la proroga di un anno per tutte le attuali agevolazioni dedicate alle ristrutturazioni. Ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni mantengono il doppio livello di aliquote al 36% e 50%; invariato il bonus mobili, mentre dal 31.12.2025 si esauriranno il bonus barriere architettoniche al 75% e il superbonus.
  • Si riscrive la disciplina del fondo da 100 milioni per la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili degli enti del Terzo settore, modificando l’art. 1-ter, D.L. 39/2024 che aveva istituito per il 2025 un fondo a sostegno degli interventi edilizi realizzati da Ets, Onlus, Odv e Aps: il riferimento è sostituito da un richiamo agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico, oltre alle Onlus iscritte nella relativa Anagrafe. La gestione del fondo e l’erogazione dei contributi è attribuita al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, mediante il ricorso a società in house e previa stipula di apposite convenzioni.

24/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività

  • Il D.Lgs. 10.12.2025, n. 194, che dà attuazione alla direttiva 2023/2226, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22.12.2025, n. 296. Il decreto, applicabile dal 1.01.2026, interviene su due piani: da un lato introduce una disciplina organica dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle cripto-attività, con obblighi di adeguata verifica e comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate; dall'altro modifica le regole già vigenti sulla cooperazione amministrativa fiscale.
  • Il decreto individua poi i soggetti su cui ricadono gli obblighi: prestatori e gestori di cripto-attività con obbligo di comunicazione, secondo criteri che tengono conto dell'autorizzazione o notifica per operare in Italia, della residenza fiscale e di altri collegamenti territoriali, nonché dell'operatività tramite succursale.

24/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dividend exemption dal 2026

  • La legge di Bilancio 2026, dopo le correzioni al Senato, prevede, dalle distribuzioni di dividendi deliberate dal 1.01.2026, due condizioni alternative per ottenere la dividend exemption: il percettore deve detenere una partecipazione diretta che rappresenti almeno il 5% del capitale, cumulando anche le partecipazioni detenute tramite controllate e applicando l’effetto demoltiplicativo, oppure una partecipazione di valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
  • Inoltre, per non penalizzare le società italiane, la norma estende queste soglie anche al regime dell’euroritenuta previsto dall’art. 27, c. 3-ter D.P.R. 600/1973. Di conseguenza, le società UE e degli Stati aderenti al SEE inclusi nella white list potranno ottenere l’applicazione della ritenuta ridotta dell’1,2% sui dividendi erogati da società di capitali italiane solo se rispettano, alla data della delibera, almeno una delle 2 condizioni sopra descritte. 
  • Per quelle società che non supereranno tali soglie, non sarà previsto automaticamente il regime ordinario di ritenuta, ma si dovrà valutare il trattamento previsto dalle eventuali convenzioni bilaterali.

23/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Abrogazione della rateizzazione delle plusvalenze

  • L’art. 15 del disegno di legge di Bilancio 2026 sostituisce integralmente l’art. 86, c. 4 Tuir abrogando la possibilità attualmente prevista di tassare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o per effetto del risarcimento a fronte di perdita o danneggiamento, su scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°. 
  • Quindi, eliminata la facoltà di accedere al beneficio per la generalità dei beni, le plusvalenze realizzate, sulla base delle disposizioni novellate, concorreranno a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.
  • Le novità si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e, quindi, a quelle realizzate a partire dal 2026, se si tratta di soggetti “solari”.
  • Restano ferme le regole per le plusvalenze realizzate per cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali potranno ancora essere rateizzate fino a un massimo di 5 periodi di imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.
  • Le regole già vigenti, peraltro, rimangono in essere anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche, le quali concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro e nell'esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.

23/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Omessa presentazione dichiarazione Iva

  • La bozza della legge di Bilancio 2026 dispone che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, ai contribuenti sarà richiesta l'imposta dovuta in base alle informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate, liquidabile anche con proceduta automatizzata.
  • La procedura non terrà conto dell'eventuale credito risultante da periodi precedenti, salvo il riconoscimento nell'ambito del contraddittorio preventivo che l'interessato potrà attivare nei 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione e che potrà condurre alla rideterminazione del dovuto con invio di una nuova liquidazione. Nel suddetto termine, decorrente eventualmente dal ricevimento della riliquidazione, il contribuente potrà pagare, senza possibilità di compensazione orizzontale, l'imposta dovuta, con i relativi interessi, e la sanzione del 120% ridotta ad 1/3. In mancanza di pagamento entro il termine, le somme dovute, con l'intera sanzione, saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo e per il relativo pagamento non sarà consentita la compensazione orizzontale.

23/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Contributi irrilevanti per le perdite riportabili (compresi contributi Covid-19)

  • Con un atto di indirizzo pubblicato il 22.12.2025, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che i contributi, inclusi quelli riconosciuti sotto forma di crediti d'imposta, per i quali è stato appositamente stabilito dalle norme istitutive che non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'Irap, non possono essere qualificati né come proventi esenti né come proventi esclusi e, di conseguenza, non rilevano ai fini della riduzione delle perdite riportabili ai sensi dell'art. 84 Tuir.
  • Il chiarimento si innesta sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali, che l'art. 84 Tuir collega ai proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli rientranti nel regime della participation exemption, per la parte eccedente i componenti negativi non dedotti in applicazione dell'art. 109, c. 5 Tuir. L'atto di indirizzo ribadisce che il meccanismo opera esclusivamente in presenza di proventi qualificabili come “esenti”, categoria distinta sia dai proventi imponibili sia da quelli che, per espressa previsione normativa, non concorrono alla formazione del reddito.
  • Da questa qualificazione discende che i contributi fiscalmente irrilevanti non riducono l'ammontare delle perdite fiscali riportabili. 

23/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazione integrativa per Redditi 2025

  • Entro il 29.01.2026 è possibile presentare la dichiarazione “tardiva” relativa al modello Redditi 2025. In particolare, l’art. 13, c. 1, lett. c) D.Lgs. 472/1997 rende possibile applicare il ravvedimento operoso solo entro 90 giorni dal termine per l’invio della dichiarazione (31.10.2025), applicando la sanzione di 250 euro ridotta a 1/10 (25 euro), in quanto in caso di presentazione di una dichiarazione tardiva, le sanzioni rimangono invariate anche dopo la riforma fiscale, ad opera del D.Lgs. 87/2024.
  • Nel caso che, oltre alla omissione dichiarativa, vi sia anche l'omissione del versamento delle imposte vanno versate anche le sanzioni ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997, ridotte a seconda di quando interviene il ravvedimento.
  • In caso di correzione del quadro RW nei 90 giorni, la sanzione è fissa: 25 euro per la violazione dichiarativa e 27,80 euro per quella sul monitoraggio.
  • La dichiarazione tardiva produce i propri effetti anche per l’applicazione degli Isa mentre resta preclusa la possibilità di adesione al CPB 2025/2026.

22/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riscossione, la lunga coda delle proroghe da Covid-19

  • Le proroghe della disciplina emergenziale Covid sono in parte ancora operative, sebbene le regole di riferimento siano davvero molto complicate da decifrare.
  • In ambito di riscossione, i primi due commi dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015, prevedono che tutti i termini originariamente in scadenza nel 2020 o nel 2021 sono stati prorogati al 31.12.2023. 
  • I termini diversi da quelli sopra indicati sono invece prorogati di 542 giorni, cioè per una durata corrispondente al periodo che va dall’8.03.2020 al 31.08.2021.
  • Inoltre, in base al c. 4-bis dell’art. 68 D.L. 18/2020, vi è una proroga specifica di 24 mesi di tutti i termini, decadenziali e prescrizionali, riguardanti due tipologie di affidamenti alla riscossione:
    • quelli effettuati nel periodo dall’8.03.2020 al 31.12.2021, a prescindere dalla natura dell’entrata;
    • quelli relativi alle sole procedure di controllo indicate nell’art. 157, c. 3 D.L. 34/2020, senza che rilevi la relativa data di trasmissione.

22/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detrazione Iva per fattura con Iva non dovuta e versata

  • La Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia, con la sentenza n. 315/2025, ha affermato che è consentito che il destinatario della fattura sbagliata possa computare l’imposta nella propria liquidazione come se fosse un rimborso “contabile”, evitando così di azionare la procedura dell’art. 30-ter D.P.R. 633/1972, secondo cui il cessionario/committente dovrebbe chiedere la restituzione dell’Iva al fornitore, il quale dovrebbe agire a sua volta chiedendone il rimborso all’Amministrazione Finanziaria. 
  • Il caso specifico riguarda l’errata applicazione dell’iva, regolarmente assolta dal fornitore, in relazione a prestazioni che sarebbero in realtà non imponibili Iva ai sensi dell’articolo 9, n. 5) D.P.R. 633/1972.
  • L’iva deve essere riconosciuta alla società che l’ha pagata al fornitore. E se la restituzione non è avvenuta con la procedura “ortodossa” del rimborso di cui all’articolo 30-ter D.P.R. 633/1972, bensì attraverso la detrazione, il risultato finale va tuttavia salvaguardato, trattandosi solo di una irregolarità nel recupero del credito vantato nei confronti dell’Erario.

22/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Correzione degli errori contabili ed effetti fiscali automatici

  • È stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo Irpef-Ires (D.Lgs. 192/2025). Tra le previsioni introdotte, si ricordano le modifiche in chiave restrittiva al trattamento fiscale della correzione di errori contabili effettuata in bilancio in base all’Oic 29 o dello Ias 8. In particolare, secondo la nuova disciplina, i componenti corretti assumono impatto fiscale senza necessità di variazioni nelle dichiarazioni o denunce integrative; tale possibilità è concessa a tutti i soggetti Ires il cui bilancio è sottoposto a revisione legale.
  • Le sopravvenienze attive o passive derivanti dalla correzione degli errori sono efficaci fiscalmente solamente quando sono inseriti nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui si era commesso l’errore. Di conseguenza, nel modello Redditi 2026, la correzione contabile effettuata nel bilancio 2025 potrà entrare in via automatica solo per gli errori commessi nel 2024.
  • Inoltre, l’efficacia fiscale automatica è limitata ai componenti che correggono errori diversi da quelli rilevanti, secondo la definizione del documento Oic 29. 
  • L’efficacia fiscale è esclusa se la correzione avviene dopo l’avvio di una verifica riguardante gli elementi patrimoniali o reddituali oggetto di errore, di cui la società abbia avuto formale conoscenza.

21/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Chiarimenti in consultazione sulle nuove regole fiscali per gli ETS

  • L’Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione una circolare sulla nuova fiscalità del Terzo settore; in particolare fornisce chiarimenti sulla decorrenza delle nuove regole e sull’abrogazione o disapplicazione dei regimi vigenti nella fase transitoria, come la disciplina Onlus, destinata a cessare dal prossimo periodo d’imposta.

21/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bozze dei dichiarativi fiscali per il periodo d’imposta 2025

  • L’Agenzia delle Entrate ha diffuso le bozze dei modelli 730, Redditi, 770, Iva e Irap, nonché la Certificazione Unica relativi al periodo d’imposta 2025. I principali aggiornamenti riguardano le numerose novità fiscali applicabili sui redditi dei contribuenti nel periodo d’imposta 2025.
  • Nel modello 770, ad esempio, sono state aggiornate le note dei quadri ST e SV ed è stato inserito, all’interno del quadro SX, un nuovo rigo per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.
  • Nel modello Redditi, invece, le novità riguardano il concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 e le relative nuove cause di esclusione, nonché l’Ires premiale.

21/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rivalutazione delle partecipazioni con aliquota al 21%

  • La rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto per le partecipazioni possedute al di fuori del regime d’impresa, a seguito di un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2026, dovrebbe scontare a partire dal 1.01.2026 l’imposta sostitutiva nella misura del 21% (precedentemente era pari al 18%, così come previsto dall’art. 5, c. 2 L. 448/2001). Se tale emendamento fosse recepito, vi sarebbe un rilevante incremento che, avvicinando l’importo da pagare con la sostitutiva a quello dovuto con la tassazione ordinaria, renderà molto più frequente rinunciare a questa alternativa, poiché non conveniente.
  • Ad esempio, se il costo fiscale della partecipazione è pari a 100 euro e il valore da affrancare è pari a 520 euro, l’imposta ordinaria è pari a 109,20 euro (26% di 420), così come l’imposta sostitutiva (21% di 520). Quindi, se la plusvalenza implicita è superiore a 420 euro conviene affrancare (anche se, in caso di partecipazioni non quotate, dovrebbero essere considerati anche i costi di perizia); se la plusvalenza implicita è inferiore a 420 euro, invece, non conviene affrancare.

19/12/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Bando ISI 2025

  • Il nuovo bando ISI 2025 consente la richiesta di risorse anche per la realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quello principale, come l'installazione di impianti fotovoltaici per ridurre il ricorso alle fonti fossili oppure l'impiego di dispositivi di protezione individuale intelligenti in grado di monitorare in tempo reale l'ambiente di lavoro. Il bando, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 18.12.2025 n. 293, stanzia altri 600 milioni a fondo perduto per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

19/12/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Nuove Norme di comportamento dell’organo di controllo degli ETS

  • È stato posto in consultazione dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili l’aggiornamento delle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore.
  • Tra le novità, si segnala l’obbligo di attivazione da parte dell’organo di controllo e degli amministratori nel caso in cui il patrimonio netto si riduca in modo durevole di oltre 1/3 rispetto a quello minimo previsto dal Codice del Terzo settore. Solo in questo caso l’organo di controllo deve sollecitare l’adozione dei provvedimenti necessari, come la ricostituzione del patrimonio, la trasformazione o lo scioglimento.
  • Inoltre, risultano rafforzati i poteri sostitutivi dell’organo di controllo in caso di inerzia di quello amministrativo. Se dopo una sollecitazione scritta, gli amministratori non provvedono alla convocazione dell’assemblea, l’organo di controllo interviene direttamente, assumendo le opportune deliberazioni.

19/12/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Decreto Sicurezza convertito in legge

  • La Camera ha approvato la legge di conversione del decreto Sicurezza (D.L. 159/2025) con le misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tra le altre novità il rafforzamento della tutela Inail agli studenti; più occasioni di occupazione per i lavoratori disabili; l'assunzione di 400 unità tra ispettori e carabinieri del Comando per la tutela del lavoro.
  • In merito ad appalti e subappalti, una prima novità affida all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) il compito di orientare l'attività di vigilanza, in via prioritaria, nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia pubblico sia privato, anche al fine d'implementare la “Lista di conformità INL”. Inoltre, il decreto Sicurezza ha aggiunto l'obbligo di indicare nella notifica preliminare, che in edilizia committente o responsabile dei lavori devono trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all’Asl e all'INL, “le imprese che operano in regime di subappalto”.
  • Per quanto riguarda la patente a crediti, il decreto interviene con due modifiche in merito all'impiego di lavoratori in nero: la rimodulazione dei punti decurtati e la decurtazione dei crediti in presenza di notifica del verbale di accertamento (non serve più il provvedimento definitivo, cioè una sentenza passata in giudicato o un'ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva).
  • Le imprese, inoltre, devono fornire ai dipendenti una tessera di riconoscimento elettronica (badge) nei cantieri, dotata di codice univoco anticontraffazione e collegata alla piattaforma Siisl, il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Il badge è obbligatorio in tutti gli appalti e subappalti, pubblici e privati.
  • Infine, il provvedimento prevede che, dal 1.04.2026, i datori di lavoro che richiedono un bonus sulle assunzioni dovranno prima pubblicare la disponibilità del posto di lavoro sul Siisl. In caso di assunzione di un soggetto iscritto, il Siisl fornisce al datore di lavoro i dati auto-certificati dell'interessato. Dal 1.04.2026 le Agenzie per il lavoro dovranno pubblicare sul Siisl tutte le posizioni di lavoro gestite.

19/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ritenuta su provvigioni di agenzie di viaggio

  • Un emendamento riformulato al Ddl di Bilancio 2026 modificherebbe dal 1.03.2026 la lista di esenzioni alla ritenuta su provvigioni contenuta nell’art. 25-bis, c. 5 D.P.R. 600/1973, estendendo la ritenuta sulle provvigioni anche per quelle corrisposte ad agenzie di viaggio e turismo, ad agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché agli agenti e commissionari di imprese petrolifere.
  • La ritenuta d’acconto Irpef e Ires è pari all’aliquota stabilita dall’art. 11 del Tuir per il 1° scaglione di reddito (attualmente il 23%), commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni, ridotto al 20% se i percipienti dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della propria attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
  • La disciplina, al momento della sua introduzione, era stata oggetto di chiarimenti con la circolare 10.06.1983, n. 24 (prot. n. 8/845) in cui, tra l’altro, era stato chiarito che non sono assoggettabili alla ritenuta le provvigioni erogate a soggetti non residenti che non hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.
  • Ai fini dell’individuazione del “dies a quo” dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto (1.03.2026), si ricorda che la stessa va operata all’atto del pagamento della provvigione e quindi a prescindere dal momento della sua maturazione (circolare n. 7/2024, che richiama la circolare n. 24/1983). 
  • I mesi di gennaio e febbraio 2026 dovranno quindi essere sfruttati dalle imprese interessate per inviare ai committenti la dichiarazione che consente l’assoggettamento a ritenuta sull’importo ridotto del 20% delle provvigioni.

18/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Iperammortamento con vincolo made in Ue

  • L’emendamento all’art. 94 della legge di Bilancio 2026 riscrive l’agevolazione relativa all'iperammortamento, osservando i seguenti principi: privilegiare l’estensione temporale della misura rispetto all’intensità del beneficio, ossia l'ampliamento dell’orizzonte temporale al 30.09.2028 e la soppressione dei commi che prevedevano la premialità per investimenti a riduzione dei consumi energetici.
  • Inoltre, l’emendamento subordina il beneficio ai soli beni prodotti in Stati membri Ue o aderenti allo Spazio economico europeo, in linea con le politiche di autonomia strategica europea.
  • Tuttavia, ciò comporta delle criticità in quanto:
    • i beni materiali di alcune filiere, come componentistica elettronica, robotica avanzata e automazione industriale, vedono una produzione europea limitata;
    • i beni immateriali dell’allegato B, come ad esempio il software, non hanno un luogo di produzione in senso fisico.

18/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Qualifica europea per la conservazione elettronica

  • Con la pubblicazione del regolamento di esecuzione 2025/2532 l’Unione Europea ha definito il quadro tecnico per garantire integrità, leggibilità e prova dell’origine dei documenti nel lungo periodo. In questo modo, dal 6.01.2026, i prestatori europei di servizi di conservazione elettronica potranno accreditarsi come fornitori qualificati Eidas. Tuttavia, per gli operatori italiani, è necessaria ancora l’adozione del decreto attuativo dell’art. 29 del Codice dell’amministrazione digitale relativo, tra gli altri, al capitale sociale minimo necessario.

18/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cessione beni strumentali: addio alle plusvalenze a rate

  • Un emendamento alla legge di Bilancio 2026 riscrive l’art. 86, c. 4 D.P.R. 917/1986 (Tuir) apportando modifiche che renderanno ancora più restrittiva, dal punto di vista finanziario, la tassazione delle plusvalenze.
  • Secondo l'emendamento, dal 2026 non sarà più possibile rateizzare le plusvalenze sui beni strumentali materiali e immateriali, nonché quelle realizzate su immobilizzazioni finanziarie senza i requisiti Pex; mentre non subirà modifiche la normativa relativa alle plusvalenze su: cessione d'azienda, ramo d'azienda, società sportive professionistiche. 
  • Come in precedenza la tassazione Irap avviene per intero nell’esercizio di realizzo.
  • La nuova norma si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (esercizio 2026, per i soggetti solari); quindi, le imprese potranno continuare a gestire le plusvalenze realizzate fino al 2025 con le attuali modalità.

17/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Trasmissione dei corrispettivi giornalieri

  • In risposta a un’interrogazione parlamentare del 16.12.2025, la Commissione Finanze della Camera ha ricordato che, ai sensi dell'art. 11, nuovo c. 2-quinquies D.Lgs. 471/1997, per ogni trasmissione omessa, tardiva o incompleta dei corrispettivi giornalieri, in seguito all'obbligo di integrazione tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, è prevista una multa di 100 euro, fino a un massimo di 1.000 euro, a patto che la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo. Restano escluse le sanzioni previste dall'art.12 D.Lgs. 472/1997. Analoghe penalità si applicano anche per irregolarità nella memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.
  • La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati devono avvenire tramite strumenti tecnologici che assicurino sia l'inalterabilità che la sicurezza delle informazioni, oltre all'integrazione tra registrazione e pagamento elettronico. In sostanza, il dispositivo usato per i pagamenti deve essere collegato a quello che registra e memorizza i corrispettivi, garantendo l'invio puntuale dei dati aggregati giornalieri sia dei corrispettivi che delle modalità di pagamento.

17/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Libertà di stabilimento ed esterovestizione

  • La Cassazione, con la sentenza n. 32743/2025, ha affermato che quando la residenza della controllante risponde a criteri effettivi, l’Agenzia delle Entrate non può contestare l’esterovestizione della società. In particolare, è stato sostenuto che ciascuno è libero di localizzarsi dove preferisce purché la scelta sia genuina e non sia effettuata mediante operazioni elusive, tese unicamente al vantaggio fiscale.

17/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dividendi, doppio passaporto per la tassazione agevolata

  • La gravosa misura che avrebbe colpito la distribuzione dei dividendi viene ridimensionata dagli emendamenti in votazione in commissione Bilancio al Senato.
  • Le modifiche previste dagli emendamenti sono volte a mantenere la “dividend exemption” qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alternative: 
    • una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%, comprendendo anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
    • una partecipazione di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
  • Inoltre, sono state introdotte altre due modifiche, che riguardano:
    • coordinamento fra il regime di dividend exemption e quello di participation exemption, stabilendo che anche quest’ultimo regime sia legato alle stesse condizioni ora previste per i dividendi; 
    • applicazione della ritenuta d’imposta ridotta (aliquota 1,20%) in caso di distribuzione di dividendi a società residenti Ue o See (medesime condizioni di quelle a livello domestico).
  • Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di utili deliberate e alle plusvalenze realizzate da cessioni di partecipazioni dal 1.01.2026. Ai fini dell’acconto 2026 si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

16/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riduzione interessi legali

  • Con il D.M. 10.12.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13.12.2025, n. 289 viene stabilito che dal 1.01.2026 gli interessi legali del 2% in ragione d’anno, applicabili fino al 31.12.2025, si riducono dello 0,40%, e, quindi, saranno pari al’1,60%. Tale variazione renderà più leggero il costo del ravvedimento operoso dal 2026.

16/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Proroga detrazione Iva al 40% fino al 2028 sulle auto

  • Il Consiglio dell’Unione Europea, con la decisione n. 2025/2529 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 12.12.2025, proroga, per la sesta volta, l’autorizzazione comunitaria concessa all’Italia per limitare al 40% la detrazione dell’Iva relativa ai veicoli stradali a motore "a condizione che il veicolo non sia interamente utilizzato a fini professionali", fino al 31.12.2028.

16/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detrazione Iva per fatture di fine anno

  • Con l'avvicinarsi del 31.12 i contribuenti dovranno prestare attenzione alle fatture “a cavallo” fra la fine del 2025 e i primi giorni del 2026 per evitare errori nell’esercizio della detrazione dell’imposta.
  • Nel mese di dicembre, per detrarre l’imposta relativa a fatture dell’anno in chiusura, occorre che la fattura sia ricevuta entro tale anno. Queste le casistiche:
    • la fattura ricevuta a dicembre e non registrata entro l’anno, comporta che la detrazione possa essere esercitata con riferimento a tale annualità, ma il documento deve essere registrato entro il 30.04.2026 in un apposito sezionale (o con analoghi accorgimenti utili a evitare di operare una duplicazione della detrazione) facendo partecipare l’imposta a credito nella dichiarazione Iva annuale per il 2025.
    • la fattura emessa dal fornitore a dicembre 2025 è ricevuta dal destinatario a gennaio 2026, comporta che la detrazione sia esercitata nel 2026, in quanto è solo in tale anno che sono realizzati entrambi i presupposti (esigibilità e possesso del documento). Nel caso in cui il cessionario/committente operi in regime di pro-rata, la detrazione operata nel 2026 per una fattura relativa al 2025 dovrà essere “revisionata”.
  • Considerazioni analoghe dovrebbero valere anche per le importazioni di beni a fine anno (facendo riferimento ai documenti d’importazione), nonché per il recupero dell’Iva mediante note di variazione in diminuzione.
  • Al di fuori della tempistica prevista dall'Amministrazione Finanziaria, il recupero della detrazione è a rischio stando alla prassi ufficiale, secondo la quale il ricorso alla dichiarazione integrativa a favore non sarebbe possibile in assenza di un errore rilevante ed essenziale.

15/12/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Premi di produttività tassati al 1%

  • Il disegno di legge di Bilancio 2026 introduce per i premi di produttività un’aliquota sostitutiva dell’Irpef al 1% (anziché all’attuale 5%) per il 2026 e il 2027, in favore dei lavoratori con reddito entro 80.000 euro nell’anno precedente.
  • Per il lavoratore diventa molto meno conveniente effettuare l'opzione per la conversione in welfare del premio di risultato. Il welfare non è soggetto a tassazione e contributi: con l’aliquota al 1%, la differenza si assottiglia (di fatto, cambia solo il regime contributivo), a fronte di una maggiore spendibilità del premio in denaro.
  • Le regole sull’accordo aziendale restano stabilite dalla L. 208/2015 e dal D.M. 25.03.2016, come interpretati dalle varie circolari e dagli interpelli dell’Agenzia delle Entrate.

15/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Legge di Bilancio 2026

  • Si innalza dal 18% al 21% dell’aliquota sulla sostitutiva che si applica alla rivalutazione di terreni e partecipazioni, che vale 719,7 milioni nel triennio. Intervento, questo, che serve a finanziare parte delle entrate (737,9 milioni nei 3 anni) a cui il Governo rinuncia con un’altra marcia indietro, quella che esclude dall’aumento di 2 punti dell’Irap Sgr, Sim, Sicav e holding non finanziarie, confinando l’imposta appesantita alle sole banche e assicurazioni.
  • L’altra misura è l’abolizione del divieto di compensazione tra crediti d’imposta agevolativi e contributi Inps Inail. Le entrate scendono di 224,5 milioni in 3 anni. Resta in campo il blocco alle compensazioni per chi ha cartelle fino a 50.000 euro (oggi il limite è a 100.000).
  • All’appello manca l’estensione dell’arco triennale dell’iperammortamento, che incentiverà gli acquisti di beni fino al 30.09.2028.
  • Arriva un nuovo fondo dedicato al rischio di morosità incolpevole nei contratti di affitto. Avrà una dotazione da 5 milioni di euro all’anno tra il 2027 e il 2031, per 25 milioni in totale, in continuità con i finanziamenti della scorsa legge di Bilancio (previsti fino al 2026 per questo tipo di fondo). Anche questo sarà destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole nei contratti di locazione, «nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà». Il fondo è istituito nello stato di previsione del Mef, mentre la gestione operativa della misura sarà affidata a Consap.

14/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Novità del decreto Terzo settore

  • Operative dal 13.12.2025, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le misure previste dal D.Lgs. 4.12.2025, n. 186 in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e Iva.
  • Tra gli interventi più significativi, la proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini Iva, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefiche svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati. 
  • In materia di crisi d’impresa, chiarito che le riduzioni dei debiti nel contesto delle varie tipologie di concordato non si considerano sopravvenienze attive.

14/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Approvato il decreto Milleproroghe 2026

  • È stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto Milleproroghe 2026 che prevede, tra l’altro, la proroga di un anno, al 1.01.2027, dell’entrata in vigore dei 5 testi unici già pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Si tratta dei testi unici relativi alle sanzioni tributarie, alla giustizia tributaria, ai versamenti e alla riscossione, all’imposta di registro e agli altri tributi indiretti, e ai tributi erariali minori.
  • Inoltre, sono previsti rinvii per gli incentivi per l’autoimpiego, per l’occupazione giovanile, per favorire l’occupazione delle lavoratrici svantaggiate e per lo sviluppo occupazionale nella Zes unica del Sud.
  • Hanno visto la proroga dei termini anche: l’obbligo di assicurazione catastrofale per le imprese della pesca e per bar e ristoranti, così come la possibilità di effettuare le assemblee dei soci con modalità telematiche previste durante la pandemia Covid-19.
  • È stabilito nuovamente il blocco anche nel 2026 per l’adeguamento degli importi delle multe per infrazioni del Codice della strada.
  • Infine, sono prorogati di un anno i termini delle semplificazioni per l’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili per alberghi e terme e della trasmissione all’Enea dei dati sulle spese agevolate per interventi di efficientamento energetico 2024-2025.

12/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Regime transfrontaliero Iva

  • L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 10.12.2025, n. 560356, ha stabilito le disposizioni attuative nazionali del regime transfrontaliero di franchigia Iva per le piccole imprese.
  • Trascorso il termine di 35 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione preventiva inviata dagli operatori alle Entrate, la comunicazione stessa è oggetto di incrocio con i dati fiscali derivanti dalle fatture elettroniche, dall’esterometro, dalla trasmissione dei corrispettivi giornalieri, dalle dichiarazioni Iva e comunicazioni Lipe, verificandone la congruenza rispetto al volume d’affari dichiarato nella comunicazione. 
  • Qualora gli importi non trovassero corrispondenza, sarà rilasciato al contribuente il messaggio di scarto “incongruenza sui dati dei volumi d’affari comunicati”. Ciò non gli preclude la presentazione di una successiva comunicazione preventiva. 
  • Passati i 35 giorni dalla presentazione della comunicazione, se lo Stato in cui il contribuente chiede di essere ammesso al regime di esenzione non trasmette alcuna risposta, l’Agenzia assegna comunque il suffisso EX, che permette di accedere al regime.

11/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Accesso della Guardia di Finanza negli studi professionali

  • La Cassazione, con l’ordinanza n. 28338/2025, ha sostenuto che per l’accesso fiscale agli studi professionali in locali a uso promiscuo è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, indipendentemente dalla presenza di gravi indizi, che servono solamente quando gli spazi sono destinati esclusivamente ad abitazione.
  • Inoltre, la corretta qualificazione del locale come promiscuo deve basarsi su una verifica concreta dell’agevole collegamento tra ambiente di lavoro e area domestica, non potendo attribuire valore prevalente, in via automatica, alle risultanze del processo verbale di constatazione.

11/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tassazione delle locazioni brevi

  • La bozza della legge di Bilancio 2026 contiene modifiche alla tassazione delle locazioni brevi: la possibilità di applicazione della cedolare secca al 26%, oltre quella al 21%, sul reddito generato da un immobile a scelta, resterà utilizzabile solo per gli introiti generati dalle prime due abitazioni, scattando dalla terza l'obbligo di apertura della partita Iva. 
  • Le modifiche, quindi, non si concentreranno tanto sul regime “opzionale” a cedolare secca, disciplinato dall'art. 4 D.L. 50/2017, quanto sull'art. 1, c. 595 L. 178/2020, che perimetra il regime imprenditoriale delle locazioni brevi, che attualmente impone l'obbligo di partita Iva a partire dal quinto immobile destinato a tale attività. 
  • Il regime imprenditoriale (con partita Iva) consente, invece, l'applicazione del regime forfettario, che assoggetta a tassazione solo il 40% dell'introito lordo con aliquota sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività e poi del 15%. Pertanto, il regime imprenditoriale conviene più della cedolare secca, sia quella del 21% sia quella del 26%. Su un reddito generato da affitti brevi di 30.000 euro l'anno, utilizzando il regime forfettario, si pagano 2.500 euro circa tra imposte e contributi, risparmiando intorno ai 3.800 euro rispetto alla cedolare secca al 21% e circa 5.300 euro considerando quella al 26%.

10/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Recuperi a pioggia di superbonus condominiali

  • L’Agenzia delle Entrate sta intensificando i controlli sui crediti da superbonus, con una forte attenzione ai casi di cantieri non completati, dove la mancata conclusione degli interventi e del salto di 2 classi energetiche comporta la perdita della detrazione e il recupero integrale del credito, con sanzioni e interessi a carico dei beneficiari. 
  • Tra le irregolarità più frequenti rientrano le difformità tra lavori effettivamente eseguiti e quanto asseverato, che determinano la decadenza dal beneficio per mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi e possono sfociare in contestazioni formali dell’Agenzia. 
  • Un ulteriore fronte critico riguarda i Sal, in particolare il conteggio di materiali solo consegnati in cantiere ma non installati, modalità spesso usata per rispettare le scadenze del 110% e ora oggetto di recuperi fiscali mirati. 
  • In tutti questi casi anche i condòmini che hanno approvato i lavori in buona fede rischiano di dover restituire importi superiori al beneficio goduto, in un’unica soluzione e con l’eventuale necessità di affrontare contenziosi dall’esito incerto. 
  • Attualmente, il contatore dei sequestri di finiti crediti d’imposta per lavori di ristrutturazione o riqualificazione energetica dei condomini mai realmente realizzati, gestito dalla Guardia di Finanza con l’Agenzia delle Entrate, ha raggiunto i 9,3 miliardi di euro.  

10/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Collegamento tra registrazione corrispettivi e Pos

  • Dal 1.01.2026 sarà obbligatoria la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, al fine di facilitare i controlli antievasione, rilevando eventuali incongruenze tra scontrini emessi e incassi ricevuti.
  • Sono esclusi i soggetti che non devono emettere ricevute o scontrini oppure  emettono scontrini manuali.
  • Chi adempie alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica avvalendosi della procedura web dell'Agenzia, potrà utilizzare le funzionalità che saranno messe a disposizione all'interno della stessa procedura. L'abbinamento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla data in cui verrà reso disponibile l'apposito servizio, che al momento risulta ancora da definire mentre, a regime, la registrazione della prima associazione o delle eventuali variazioni, dovrà essere effettuata a decorrere dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

09/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Negli studi il tipo di manutenzione detta i tempi della deduzione

  • Nell’attesa dell’eliminazione della disparità di trattamento ad opera della delega fiscale tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing degli immobili strumentali e di quelli ad uso promiscuo, i lavoratori autonomi devono valutare la deducibilità in base al riscritto (ad opera del D.Lgs. 192/2024) art. 54-quinquies del Tuir.
  • Premesso che per gli immobili acquistati o costruiti dal 15.06.1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento, dal 2007 per gli immobili utilizzati promiscuamente, sempreché il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50% della rendita.
  • Con l'introduzione dell'art. 54-quinquies del Tuir, in vigore dal 2024, le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali e di quelli ad uso promiscuo sono deducibili integralmente (o in misura ridotta al 50% per gli immobili ad uso promiscuo) e da ripartire in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei 5 successivi (quote costanti in 6 anni).
  • Tuttavia, la norma non definisce quali siano le spese di manutenzione straordinaria, ma la relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2024 le individua in quelle comprese nelle definizioni degli interventi edilizi previsti dall’art. 3 D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia).
  • Invece le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili integralmente, o al 50% per gli immobili a uso promiscuo, secondo il criterio di cassa; stesso trattamento per le spese per i servizi attinenti agli immobili quali, ad esempio, le spese per l’energia elettrica, gas, acqua o le spese per servizi di pulizia.

09/12/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Esclusione dal passivo del compenso professionale forfetario

  • Il Tribunale di Catania (decreto 10.10.2025) ha escluso dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2 c.c. il credito del professionista per lo svolgimento di prestazioni di consulenza e ristrutturazioni aziendali, evidenziando che il contratto era privo di data certa e mancava di indicazioni idonee a quantificare entità e tipologia delle prestazioni pattuite. 
  • Il professionista deve dimostrare non solo l’esistenza del contratto, ma anche l’effettivo svolgimento delle prestazioni che ne costituiscono l’oggetto. La previsione di un compenso forfetario non esonera il creditore dalla prova dell’attività svolta. 

09/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Saldo Imu 2025

  • Scade il 16.12.2025 il termine per pagare il saldo Imu, che riguarda anche i proprietari di circa 32.000 case «signorili». Iscritte nella categoria catastale A/1 e tassate anche se abitazione principale. Sono solo lo 0,1% delle unità residenziali e hanno un costo elevato per i loro possessori. Tra acconto e saldo Imu, la media è 2.890 euro per le “prime case” (applicando l’aliquota del 6 per mille prevista da molti Comuni e la detrazione di 200 euro) e 5.459 euro per le altre (con aliquota al 10,6 per mille).

08/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Azioni proprie, phantom stock e intangibles nella legge di Bilancio 2026

  • La relazione tecnica al disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689) sottolinea che le nuove norme previste dall’art. 32, in via sperimentale per il 2026, implicano un monitoraggio nella dichiarazione fiscale. Nel modello Redditi 2027 sarà inserito così un campo specifico, in cui dovranno essere indicati:
    • il regime fiscale della rivendita di azioni proprie;
    • le deduzioni di oneri connessi ai piani di stock option;
    • la deduzione dei costi dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita.
  • Per le diverse novità previste dall’art. 32 la relazione tecnica prevede effetti di gettito positivi, ma in tutti i casi «non quantificabili». Nell’ipotesi delle azioni proprie, a impedire una quantificazione è la variabilità del valore delle azioni stesse, unita all’assenza di dati dettagliati sulle plusvalenze nelle note integrative di bilancio.
  • Nel caso delle deduzioni pesa, invece, l’impossibilità di prevedere i futuri flussi di iscrizione o aumento del valore delle attività immateriali contabilizzate dai soggetti Ias/Ifrs.

08/12/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Cassa integrazione e obbligo di informare di altra attività lavorativa

  • L'art. 22 L. 182/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281/2025, dispone per i dipendenti beneficiari di cassa integrazione l’obbligo di informare “immediatamente” il proprio datore di lavoro di avere intrapreso un'attività lavorativa. La novità, operativa dal 18.12.2025 con l'entrata in vigore della legge, è introdotta come modifica dell'art. 8 D.Lgs. 81/2015, che disciplina la compatibilità dei trattamenti Cig con lo svolgimento di attività lavorativa (c'è l'incompatibilità di principio) e per i quali il lavoratore già deve informare l'Inps per evitare la sanzione della decadenza dalla Cig. 
  • Tra le altre novità, la legge recante «Disposizioni per la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore di cittadini e imprese» riduce, in alcuni casi, i tempi per il rilascio del nulla osta all'ingresso degli extracomunitari.

05/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Novità su versamenti e dichiarazioni di accise su gas ed energia elettrica

  • L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 32/2025, ha chiarito che dal 2026 cambiano i termini delle scadenze dei versamenti e delle dichiarazioni di accise su gas naturale ed energia elettrica. 
  • Infatti, i soggetti obbligati dovranno versare l’accisa entro la fine di ogni mese e presentare 2 dichiarazioni semestrali, a settembre e a marzo, in sostituzione dell’attuale dichiarazione annuale. 
  • Sempre dal 2026, l’importo iniziale della cauzione sarà pari al 15% dell’accisa annuale e dovrà essere aggiornato trimestralmente in base alla media dei 3 mesi precedenti. Il mancato adempimento comporta la revoca dell’autorizzazione o della licenza.
  • Inoltre, le comunicazioni mensili dei quantitativi fatturati dovranno essere inviate entro la fine del mese successivo.

04/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Convocazioni nelle Corti di giustizia tributaria tramite App IO

  • Dal 3.12.2025 è disponibile sull’App IO il servizio “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria”, nell’ambito del processo tributario telematico, che consente di ricevere un messaggio di avvenuta consegna delle Pec contenenti le convocazioni in udienza inviate dalle segreterie delle Corti di giustizia tributaria.
  • L’accesso al servizio è rivolto ai difensori associati alla casella Pec indicata nel ricorso, che siano anche registrati sull’App IO e che abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall’App stessa.
  • Entro il primo semestre del 2026 saranno attivati anche i messaggi di avviso relativi all’avvenuto invio delle Pec contenenti la comunicazione del dispositivo deliberato dall’organo giudicante e la comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale. 

04/12/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Check-list Ifrs per attività di revisione

  • Assirevi ha pubblicato nella sezione “Checklist” del proprio sito la “Lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili Ifrs, così come omologati dall’Unione Europea”, e la “Lista di controllo relativa all’informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, raccomandazioni, delibere e comunicazioni Consob o di altre Autorità”, entrambe in formato word scaricabile. 
  • La check-list Ifrs ha subito adeguamenti per tenere conto delle modifiche allo Ias 21 che forniscono criteri per stabilire se una valuta è convertibile e indicazioni per la stima del tasso di cambio appropriato quando la conversione non è possibile. 
  • La check-list è stata inoltre integrata per tenere conto dei nuovi principi o modifiche a principi esistenti, omologati dall’Unione Europea nel corso del 2025, che sono applicabili a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1.01.2026, ma la cui applicazione anticipata è consentita, per i quali andranno rese apposite informazioni nella nota integrativa in base a quanto richiesto dallo Ias 8.

04/12/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Guida del collegio sindacale per vigilanza sull’intelligenza artificiale

  • Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti ha reso disponibile le “Linee guida di vigilanza del collegio sindacale sull’adozione dell’intelligenza artificiale”, al fine di offrire un aiuto pratico all’organo di controllo nella gestione e nella valutazione dell’intelligenza artificiale. 
  • In particolare, è stato affermato che il collegio sindacale dovrebbe sviluppare un nuovo approccio di vigilanza, verificando che l’adozione di tali tecnologie sia conforme alle leggi, agli standard di buona governance e agli interessi di lungo termine degli azionisti e svolgere un azione di supervisione generale sulla coerenza e sull’effettiva attuazione della pianificazione, così che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generi valore sostenibile senza esporre l’impresa a rischi di compliance e di business.

04/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Stabile organizzazione per i lavoratori da remoto all’estero

  • Il 19.11.2025 l'OCSE ha pubblicato l'aggiornamento al Modello di convenzione contro le doppie imposizioni (The 2025 Update to the OECD Model Tax Convention), introducendo modifiche rilevanti al Commentario dell'art. 5 in materia di stabile organizzazione. Tra queste, un intero nuovo capitolo dedicato al “Cross-border working from a home or other relevant place” (paragrafi 44.1-44.21). 
  • L'OCSE introduce un criterio pratico importante (par. 44.8) per l’individuazione della stabile organizzazione in capo ai lavoratori da remoto all’estero: se la casa è usata sia privatamente che per lavoro, nel caso in cui il lavoratore vi operi per meno del 50% del totale delle sue ore complessive di lavoro per l'impresa in un periodo di 12 mesi, quel luogo normalmente non potrà costituire stabile organizzazione. Rilevano ai fini del computo sia le previsioni contrattuali e le policy aziendali, sia la condotta effettiva tenuta dal lavoratore (par. 44.9). Se la soglia del 50% è raggiunta o superata, si dovranno valutare tutti gli elementi concreti per capire se quel luogo possa dirsi “luogo d'affari dell'impresa” (par. 44.10). Elemento decisivo è la presenza o meno di una “ragione commerciale” che giustifichi la presenza del lavoratore all'estero.

03/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Esclusione dai regimi semplificati per la Global minimum tax

  • L'art. 9 del “decreto correttivo” modifica diverse disposizioni del D.Lgs. 209/2023, che ha recepito la direttiva (UE) 2022/2523, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei grandi gruppi multinazionali o nazionali di imprese.
  • L'accesso ai regimi opzionali semplificati (c.d. “Transitional CbCR safe harbour”), disciplinati dal D.M. 20.05.2024, è concesso in via temporanea al superamento di almeno uno dei seguenti test: “de minimis” transitorio, l'aliquota di imposizione effettiva semplificata (“simplified ETR test”), profitto ordinario (“routine profit test”). Tuttavia, il D.Lgs. 209/2023 (art. 39, c. 5) elenca 4 ipotesi (c.d. “switch-off rule”) in cui è inibito l'accesso a tali regimi, cui si aggiungono quelle apportate dal correttivo. In particolare, recependo una indicazione OCSE sul par. 9.1.2. delle Model Rules, è stato chiarito che nell'esercizio transitorio e in quelli successivi non rilevano ai fini del calcolo della fiscalità differita quelle variazioni che originano da qualsiasi tipo di accordo (o modifica di un accordo esistente) con le autorità governative centrali o locali, laddove si riconosca discrezionalmente e ad personam un credito d'imposta o il diritto a uno sgravio fiscale. Pertanto, sono escluse dai regimi semplificati quelle imprese localizzate in un Paese che non applica tali nuove disposizioni inserite nell'art. 54 D.Lgs. 209/2023.
  • Con la seconda modifica, operata a nell'art. 39, c. 5 [lett. d-ter], si esclude l'accesso al “porto sicuro” alle imprese localizzate nel Paese che non assoggetta all'imposta minima nazionale equivalente i veicoli di cartolarizzazione.

03/12/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Microimprese con la coda del doppio binario

  • Il decreto correttivo Irpef-Ires, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri in data 20.11.2025, modifica, mediante l'art. 3, c. 1, l'estensione della derivazione rafforzata anche alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
  • La norma decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, ossia dal periodo d’imposta 2025.
  • Questa previsione normativa produrrà l'effetto di fare restare in derivazione fiscale semplice soltanto le microimprese che redigono il bilancio in base all’art. 2435-ter c.c. Al contrario, potranno fruire della derivazione rafforzata le microimprese che hanno scelto o sceglieranno di redigere il bilancio ordinario o abbreviato. 
  • Tuttavia, devono essere effettuate una serie di riflessioni, poiché la scelta produce effetti negativi e positivi. Per quel che concerne gli aspetti negativi, ci saranno più adempimenti nelle regole civilistiche di predisposizione del bilancio (ad esempio, costo ammortizzato), con nota integrativa più ampia ed eventuale relazione sulla gestione; mentre, per quel che concerne gli aspetti positivi, si rileva la presenza di maggiori e più complete informazioni che saranno utili per gli stakeholders e, in particolare, per il sistema bancario.
  • Inoltre, come evidenziato da Assonime con la circolare n. 24/2025, la decorrenza dal 2025 significa che le operazioni pregresse in corso al 2025 sono soggette alla derivazione giuridica (o semplice) fino al loro esaurimento, salvo un loro eventuale riallineamento, con un aggravio di costi e complicazioni per la doppia gestione. In sostanza, la transizione richiede un riallineamento del pregresso, altrimenti si continua con il doppio binario.

03/12/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Accesso alle informazioni del registro dei titolari effettivi

  • Lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 74 della sesta direttiva antiriciclaggio (n. 2024/1640) modifica l'art. 21 D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, prevedendo che l'accesso al registro dei titolari effettivi e dei trust da parte dei soggetti privati possa avvenire solo se questi ultimi risultano avere, oltre che un interesse giuridico rilevante, anche un interesse diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non coincidente con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. I soggetti privati, per poter accedere al registro, dovranno inoltre disporre di evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra la titolarità effettiva e la titolarità legale del soggetto ai cui dati vogliono accedere mediante consultazione del registro. Pertanto, una volta approvata la citata modifica normativa all'art. 21 D.Lgs. 231/2007, non sarà più sufficiente pagare un diritto di segreteria per accedere al registro dei titolari effettivi ma occorrerà dimostrare di essere in possesso di un effettivo e comprovato interesse meritevole di tutela nei termini sopra descritti.

03/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento operoso con cumulo giuridico

  • Nel documento pubblicato in data 1.12.2025 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dal titolo "Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso", viene approfondita la portata delle modifiche che hanno interessato il ravvedimento operoso, le modalità di applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento e la nuova disciplina in materia di cumulo giuridico delle sanzioni. 
  • Si tratta di novità che, per espressa previsione normativa, sono applicate alle violazioni commesse a partire dal 1.09.2024, che dovranno convivere con le previgenti, disciplinate dagli artt. 12 e 13 D.Lgs. 472/1997, applicabili alle violazioni commesse fino al 31.08.2024.

02/12/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Omaggi da pagare con mezzi tracciabili

  • Con l'approssimarsi delle festività di fine anno, le aziende che stanno pianificando gli acquisti per omaggi devono tener conto che dal 2025 vi è l'obbligo di pagamento con “mezzi tracciabili” ai fini della deducibilità delle spese. Ai sensi dell'art. 108, c. 2 Tuir le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento “tracciabili” previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997 (ossia, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). 
  • È considerato tracciabile anche il pagamento effettuato tramite un istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione (app), via smartphone, tramite l'inserimento di codice Iban e numero di cellulare, il quale permetta all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza un dispositivo dotato di tecnologia NFC23. Rientrerebbero, quindi, tra i pagamenti tracciabili quelli effettuati tramite Satispay o Paypal. 
  • Sono, inoltre, validi i pagamenti effettuati tramite Apple Pay o Google Pay, associati alla carta di credito o di debito. 
  • Di contro, non rientrano tra i mezzi di pagamento tracciabili: il contante; i circuiti di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell'art. 23 D.Lgs. 241/97; il software realizzato allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti, ad esempio perché non possiedono un conto corrente bancario, seppur detto sistema permetta di identificare i contribuenti (risposta a interpello n. 247/E/2020).
  • Una distinzione di cui tener conto concerne la netta distinzione tra omaggi (di modico valore o meno) e sconti, premi o abbuoni. L'art. 2425-bis, c. 1 c.c., riferendosi agli sconti di natura commerciale, ne prevede una rilevazione quali poste “rettificative” rispettivamente della voce A.1 ricavi e della voce B.6 del conto economico. Discorso diverso per i costi sostenuti a fronte di omaggi a clienti e/o dipendenti, i quali devono essere imputati nella voce B.14 "oneri diversi di gestione" del conto economico. Trattasi di beni la cui distribuzione è gratuita e non necessita di alcuna contropartita. Dunque, se gli sconti commerciali sono concordati al momento della vendita del bene o della prestazione del servizio, gli omaggi sono beni caratterizzati dalla gratuità conseguente a un atto unilaterale.

02/12/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Comunicazioni urgenti di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio

  • L’Unità di informazione finanziaria ha comunicato che, dal 12.01.2026, i soggetti obbligati in materia di antiriciclaggio, come commercialisti, avvocati e notai, che intendano trasmettere comunicazioni urgenti relative a operazioni in corso e potenzialmente sospendibili, dovranno utilizzare esclusivamente il portale ad hoc Infostat-UIF, utilizzando il nuovo attributo “Richiesta di sospensione = Sì” e contenendo l’indicazione strutturata delle operazioni non eseguite.

02/12/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Regime Iva costante se cambia la destinazione dei beni

  • La Corte di giustizia europea, con la sentenza relativa alla causa C-602/24 del 1.08.2025, riconferma che un cambio “in corsa” nella destinazione dei beni venduti non implica necessariamente una modifica del regime di tassazione dell’operazione
  • Nel caso esaminato (relativo alla contestazione dell’autorità fiscale competente per il Paese del cedente) era in discussione la spettanza del regime di esenzione per un’operazione “nata” come intracomunitaria, la quale, però all’insaputa del venditore, si trasformava in esportazione con l’uscita dei beni dal territorio unionale a opera del cessionario (identificato ai fini Iva in uno Stato Ue diverso da quello dell’iniziale destinazione prevista).
  • I giudici hanno confermato che l’operazione mantiene il regime di esenzione/non imponibilità, seppur a diverso titolo di “cessione all’esportazione” (art. 146, par. 1, lett. b), della direttiva 2006/112), anziché come vendita intracomunitaria (art. 138 della direttiva). Non è accettabile la riqualificazione della vendita (operata dal Fisco) come operazione interna allo Stato del cedente, essendo pacifico che non vi è stato alcun consumo dei beni all’interno dell’Unione europea.

01/12/2025