Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Controlli dei Comuni sul Superbonus

  • Il c.d. decreto Superbonus, che punta a chiudere la stagione della cessione dei crediti, è atteso al voto in Commissione finanze del Senato il 14.05, per approdare successivamente in Aula in prima lettura. Tra i 355 emendamenti presentati (17 quelli esclusi), si segnalano i seguenti:
    • controlli dei Comuni sulle frodi del superbonus con il riconoscimento di una quota che potrà arrivare fino al 50% del gettito recuperato;
    • mini-remissione in bonis per chi ha commesso errori “sostanziali” nelle comunicazioni inviate tra il 30.03.2024 e il termine del 4.04.2024, che incidono su elementi essenziali della detrazione: potrebbero essere ritrasmesse/corrette entro 5 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della legge di conversione;
    • meccanismo opzionale per spalmare i crediti da 4 a 10 anni;
    • estensioni delle norme per zone colpite dal sisma;
    • interventi per le barriere architettoniche e per le Onlus.  

08/05/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Software modelli dichiarativi 2024

  • L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sul proprio sito sono disponibili i software per procedere alla redazione e verifica, in modalità telematica, dei seguenti modelli dichiarativi 2024:
    • Redditi Persone fisiche, software di compilazione e controllo;
    • Redditi Società di persone, software di compilazione e controllo;
    • Redditi Società di capitali, software di compilazione e controllo;
    • Redditi Enti non commerciali, software di compilazione e controllo;
    • Scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille, software di compilazione e controllo;
    • Irap, software di compilazione e controllo;
    • Consolidato nazionale e mondiale, software di compilazione e controllo;
    • 770, software di compilazione e controllo;
    • 730, software di controllo.

07/05/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche

  • Scade il 31.05.2024 il termine per la presentazione telematica della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche del 1° trimestre 2024. L'adempimento, disciplinato dall'art. 21-bis D.L. 78/2010, riguarda tutti i soggetti passivi Iva, compresi quelli che hanno chiuso le liquidazioni in credito d'imposta. Sono tuttavia esonerati:
    • i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, per esempio contribuenti totalmente esenti, forfettari, associazioni in regime speciale L. 398/1991;
    • i soggetti non tenuti all'esecuzione delle liquidazioni periodiche; si trovano in questa condizione anche i contribuenti che, sebbene non siano dispensati in assoluto dall'obbligo delle liquidazioni periodiche, non hanno registrato nel periodo di riferimento né operazioni attive, né operazioni passive, salvo che debbano riportare un credito dal trimestre precedente.
  • L'esonero viene meno se nel corso dell'anno cessano le sottostanti condizioni. Per esempio, il contribuente totalmente esente sarà tenuto a inviare la comunicazione se nel periodo di riferimento ha effettuato acquisti di beni o servizi soggetti al meccanismo dell'inversione contabile, poiché tale circostanza determina l'insorgenza dell'obbligo della dichiarazione annuale; questo non vale però per il contribuente in regime forfettario, che rimane esonerato dalla dichiarazione annuale, e quindi dalla Lipe, anche se diventa debitore dell'imposta su operazioni passive soggette a inversione contabile.
  • Per la compilazione della Lipe si utilizza il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento 27.03.2017, da ultimo aggiornato con provvedimento 14.03.2024, al fine di recepire alcune recenti novità normative che non impattano, però, con la struttura e le modalità dell'adempimento. Questi ultimi ritocchi riguardano per esempio la ridenominazione del rigo VP7 del modello, in conseguenza dell'art. 9 D.Lgs. 1/2024, che ha elevato da 25,82 a 100 euro, con effetto dalle liquidazioni periodiche relative all'anno 2024, l'importo entro il quale l'Iva dovuta in base alla liquidazione periodica può essere versata insieme a quella dovuta per il periodo successivo.

07/05/2024
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Deposito dei bilanci relativi al 2023

  • Come previsto dalla norma codicistica, i bilanci relativi all'esercizio 2023 devono essere depositati presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione, che deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero 180 giorni in presenza di “particolari esigenze” relative alla struttura ed all'oggetto della società. Così, se una società di capitali ha provveduto all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 entro il 29.04.2024, la stessa, entro il 29.05.2024, è tenuta a depositare, presso il competente Registro delle Imprese, il bilancio in formato XBRL unitamente ai relativi allegati (relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale/revisore legale) e al verbale di approvazione dell'assemblea. Allo stesso modo, se l'assemblea di approvazione del bilancio 2023 si tiene in data 28.06.2024 (termine ultimo in caso di approvazione nei 180 giorni) il deposito deve avvenire entro il 29.07.2024.
  • Entro detti termini, le Spa, Sapa e società consortili per azioni (escluse quelle quotate) sono tenute a presentare anche l'elenco soci, se risulta variato rispetto alla situazione esistente alla data di approvazione del precedente bilancio.
  • Il bilancio deve essere elaborato nel formato XBRL e nel rispetto della relativa tassonomia, anche avvalendosi delle istruzioni contenute nel “Manuale operativo” predisposto da Unioncamere. 
  • La tassonomia per il 2024 è la versione “2018-11-04” (già utilizzata per il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2018-2022). Nel caso in cui il bilancio in XBRL differisca in maniera sostanziale (e non puramente formale) dal documento approvato dall'assemblea, in quanto la tassonomia XBRL non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, è sempre possibile, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità, depositare i prospetti contabili e/o la nota Integrativa anche in formato PDF/A. In tal caso, l'istanza XBRL deve contenere le informazioni presenti nella nota integrativa allegata in formato Pdf/A (quali: introduzione, tabelle, parte conclusiva), con le opportune dichiarazioni di conformità.

07/05/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Novità dalla riforma delle imposte sui redditi per il lavoro autonomo

  • Lo schema di decreto di riforma delle imposte sui redditi, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, interviene a revisionare le regole di determinazione “ordinaria” del reddito, prevedendo la neutralità fiscale delle aggregazioni e stabilendo il criterio di onnicomprensività del reddito, in cui rientreranno tutte le somme e i valori, e non solo i compensi.  Da notare, tuttavia, che le modifiche non alterano i rapporti di convenienza tra regime ordinario e agevolato con imposta sostitutiva al 15%, che evita anche gli adempimenti Iva e può essere applicato da chi ha ricavi o compensi fino a 85.000 euro annui. 
  • Altra novità dello schema di decreto prevede che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. In sostanza, il compenso ricevuto dal professionista rileva ai fini reddituali quando il pagamento esce dalla disponibilità economica dell’erogante. Con la riforma, quindi, per i pagamenti a cavallo d’anno ci sarà sempre identità di trattamento fra costo (da una parte) e compenso (dall’altra). Attualmente nelle transazioni a cavallo d’anno, in particolare quando il pagamento avviene con assegno o bonifico bancario, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui si percepisce il compenso può essere diverso da quello in cui il committente esegue il versamento del dovuto. 
  • Sono previste modifiche normative anche in relazione al trattamento fiscale delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per l’esecuzione degli incarichi e addebitate analiticamente ai committenti. Viene infatti previsto che le spese in questione non debbano più concorrere a formare il reddito del professionista e, conseguentemente, che le stesse non siano ordinariamente deducibili dallo stesso reddito.

06/05/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Quadro RU semplificato nel modello Redditi 2024

  • Rispetto allo scorso anno, il quadro RU del modello Redditi ha subito un restyling piuttosto significativo, che si può riassumere in tre tipologie di interventi: accorpamento delle sezioni (da 5 a 3) con diversa collocazione di alcune informazioni; utilizzo di tabelle per ridurre le istruzioni o spiegare le novità; eliminazione di una serie di righi.
  • Per quel che concerne il “bonus 4.0” la semplificazione è intervenuta sul rigo RU140 (beni “prenotati”), che quest’anno si limita a richiedere l’indicazione degli investimenti in beni immateriali (di cui all’Allegato B), non essendo rilevante la “prenotazione” per i beni materiali 4.0 intervenuta entro il 31.12.2023 in quanto non vi è stata una variazione dell’aliquota agevolativa.
  • Quindi, il bene di cui all'Allegato A, "prenotato" nel 2023 ma consegnato nel 2024, andrà riportato nel modello Redditi 2025 del prossimo anno.
  • Da evidenziare il fatto che, anche se non ha un effetto immediato a livello compilativo, la disposizione dell’art. 13 D.Lgs. 1/2024 prevede che la mancata indicazione di crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, purché spettanti, nei modelli Redditi, Irap, Iva e 770 non avrà più la conseguenza di far decadere il beneficio fiscale relativo. 

06/05/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

ISA 2024

  • È disponibile il nuovo software “il tuo Isa 2024” ma, per il calcolo della proposta del concordato preventivo biennale, occorrerà attendere fino al 15.06.2024. Come specificato nella pagina web dell'Agenzia delle Entrate dove è possibile scaricare il software “Indici sintetici di affidabilità - Isa 2024 - Il tuo Isa”, la versione del programma 1.0.0 rilasciata il 29.04.2024 non è ancora aggiornata con le componenti necessarie per il calcolo della proposta del concordato preventivo biennale (Cpb). I contribuenti potenzialmente interessati all'istituto possono quindi attendere il rilascio della versione aggiornata del software sia per calcolare gli Isa sia per calcolare la proposta di Cpb che sarà pubblicata entro il 15.06.2024.
  • Per i soggetti Isa il calcolo del reddito proposto e l'adesione al concordato preventivo biennale devono essere effettuati proprio tramite il software di elaborazione degli ISA, mentre per i forfetari ciò avverrà direttamente nella dichiarazione dei redditi con un software specifico.
  • Il reddito proposto sarà determinato da 4 fattori: eventuali insufficienze di indicatori Isa (il maggior reddito per renderli positivi), lo storico reddituale del contribuente nell'ultimo triennio, riferimenti settoriali ed un incremento da proiezioni del Pil. Attualmente, quindi, risulta possibile unicamente procedere alla compilazione ed all'elaborazione degli Isa 2024 che tengono conto anche degli interventi straordinari per cogliere gli effetti derivanti dalla crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale definiti dal decreto ministeriale di approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2023.
  • Risultano anche già presenti e prelevabili nei cassetti fiscali dei contribuenti i file xml con i dati precalcolati dell'Isa con le informazioni desunte dal modello studi di settoreIsa eo dal modello parametri dei periodi d'imposta precedenti a quelle dell'anno corrente (2023), nonché informazioni provenienti da banche dati fiscali dell'anno corrente, quali i dati desunti dalla certificazione unica, dalle comunicazioni relative ai bonifici per le attività di ristrutturazione edilizia e ai contratti del registro. Sulla base dei dati contenuti nei file, che si integrano con il software Il tuo Isa, sono poi elaborati e calcolati, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli Isa e alla tipologia di reddito, i risultati delle pagelle fiscali per l'anno d'imposta di riferimento.

05/05/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Titolare effettivo

  • Scade l’11.05.2024 il termine per l'invio dei dati sul titolare effettivo con applicazione della sanzione minima, prevista, in capo ai soggetti obbligati all'invio, dall'art. 2630 c.c. In assenza di una riapertura dei termini (probabilmente al 31.05.2024), tale adempimento potrebbe essere opportunamente assolto in via prudenziale. A livello sanzionatorio, come peraltro ribadito dalle comunicazioni dei registri delle imprese (manuale operativo ottobre 2023), si applicano in capo ai soggetti obbligati (in pratica, gli amministratori delle società) le disposizioni dell'art. 2630 cc. Tale articolo, al c. 1, prevede che “Chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio omette di eseguire nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi, presso il registro delle imprese (...) è punito con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la denuncia o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a 1/3”.
  • Si ricorda, peraltro, che ai sensi dell'art. 5 L. 689/1981 “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”. Da ciò deriverebbe che, nel caso di specie, in presenza di organi pluripersonali la sanzione di cui all'art. 2630 cc riguarderebbe ogni singolo amministratore. In considerazione della scadenza originaria fissata all'11.04.2024, l'invio tardivo con sanzioni minime potrebbe essere effettuato entro l'11.05.2024. Tale termine appare prudenzialmente preferibile anche se, cadendo di sabato, secondo alcune interpretazioni potrebbe rientrare nei termini (ma il condizionale è d'obbligo) anche l'invio effettuato entro il 13.05. Scattando, tuttavia (nelle Spa e nelle Srl dotate di organo di controllo), l'obbligo sostitutivo dei sindaci di provvedere in assenza dell'adempimento degli amministratori, entro i 30 giorni successivi alla scadenza naturale, la presentazione entro i termini in commento non dovrebbe portare alcuna sanzione in capo ai componenti l'organo di controllo.

05/05/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Novità per aggregazioni e riorganizzazioni degli studi

  • La bozza di decreto legislativo di revisione dell’Irpef e dell’Ires introduce l’art. 177-bis del Tuir che prevede la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.
  • Inoltre, è regolamentata la disciplina anche ai fini delle imposte indirette, prevedendo che tali operazioni non costituiscono né cessioni di beni, né prestazioni di servizi e quindi non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva. Al contrario, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.

03/05/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rimborso dell'Iva pagata nel Regno Unito

  • A seguito di uno scambio di note diplomatiche, l'Italia e il Regno Unito hanno siglato il 7.02.2024 un accordo che consente il rimborso transfrontaliero dell'Iva pagata all'interno del proprio territorio dalle imprese stabilite nell'altro Paese. L'entrata in vigore dell'intesa è stata resa nota dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 2.05.2024, n. 22/E, che ne evidenzia l'effetto retroattivo alla data del 1.01.2021, data dalla quale il Regno Unito non fa più parte dell'Ue, quindi senza soluzione di continuità sostanziale. Il Regno Unito diventa così il quarto paese extracomunitario (dopo Svizzera, Norvegia e Israele) con il quale l'Italia ha stipulato accordi per il rimborso dell'Iva alle imprese.

03/05/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Tassazione fringe benefit

  • Nello schema di decreto legislativo che revisiona la disciplina sui redditi di lavoro dipendente sono previste novità, dal 1.01.2025, per la tassazione dei fringe benefit e, in particolare, è ampliata la casistica e semplificata la determinazione del valore dei beni e servizi ceduti dal datore di lavoro ai dipendenti, quando questi sono oggetto della produzione o scambio dell’attività svolta dal datore di lavoro. Infatti, si dovrà fare riferimento al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore.

03/05/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Modello 730 semplificato

  • La nuova versione a compilazione assistita del 730 precompilato divide il modello in 6 macroaree: famiglia, casa e altre proprietà, lavoro, spese sostenute per te e per la tua famiglia, altre redditi e altre informazioni. Ogni area è ulteriormente suddivisa in subcategorie: ad esempio, “casa e altre proprietà” espone i dati sia dei redditi dei fabbricati sia dei relativi oneri a essi riferibili, come le spese detraibili per interventi di ristrutturazione edilizia compresi quelli condominiali.
  • L'area “spese sostenute per te e per la tua famiglia” prevede più sottosezioni ovvero sanità, previdenza e assicurazioni, immobili, istruzione e sport, erogazioni liberali, altre spese e crediti d'imposta.
  • Ognuna di queste sottosezioni raggruppa diverse tipologie di spese, come quella “sanità e previdenza” in cui ci sono spese sanitarie e veterinarie, contributi previdenziali e assistenziali e assicurazioni detraibili. Individuata la singola spesa poi è possibile operare tutte le modifiche necessarie al fine di modificarne l'importo, la modalità di pagamento (tracciata o non), esporre eventuali rimborsi non recepiti, correggere la percentuale di sostenimento della stessa in caso di onere sostenuto per familiare a carico. Oltre alle modifiche, selezionando la singola voce, possibile sancirne anche l'esclusione dal modello 730.
  • La compilazione assistita presenta una ulteriore divisione in 4 categorie sulla sinistra della schermata, con diversa esposizione dei dati raggruppati in “dichiarante” in cui sono presenti dati anagrafici, familiari e certificazioni uniche, “redditi”, “oneri e spese” e “altre informazioni” con l'indicazione di acconti, ritenute ed eccedenze.
  • Conclusa la fase del setaccio dei dati dal 20.05.2024, giorno in cui si aprirà la finestra per la modifica e l'invio dei modelli, scatterà la corsa contro il tempo per presentare le dichiarazioni. Presentare il modello entro la metà di giugno assicura di avere il rimborso già nella mensilità di luglio per i dipendenti e ad agosto per i pensionati. In caso di dichiarazioni a debito, la presentazione in tempi rapidi consente invece di fruire del massimo delle rate possibili fissate a 6 per chi sceglie la modalità con sostituto e fino a 7 per chi invece opta per il 730 senza sostituto. Come indicato, infatti, anche nelle istruzioni del modello 730 in caso di scelta in modalità “senza sostituto” il numero di rate è compreso tra 2 e 7 con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal modello Redditi Persone fisiche 2024.

01/05/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riforma del sistema sanzionatorio

  • Favor rei esteso, anche solo per specifiche violazioni, alle sanzioni amministrative tributarie, definizioni normative di crediti non spettanti e crediti inesistenti da rivedere e sanzione per dichiarazioni tardive che diventano in nessun caso rivedibile. Sono queste alcune delle osservazioni al “decreto legislativo sanzioni” (AG 144) presentate dal parere votato dalle commissioni giustizia e finanze riunite in Senato.
  • Il decreto legislativo in attuazione delle delega fiscale (legge n. 111/2023) termina così il percorso di esame alle commissioni di Camera e Senato, ottenendo anche l'ultimo parere mancante.
  • Per quanto riguarda la questione del favor rei, il parere propone al Governo di valutare l'opportunità di prevedere, all'art. 5, anche solo limitatamente a specifiche violazioni, l'estensione del principio del favor rei anche alle sanzioni amministrative tributarie. Sul tema si erano espresse anche le commissioni riunite alla Camera che osservavano “con riferimento all'articolo 5, che dispone il termine di applicazione di alcune disposizioni previste per le violazioni commesse a partire dal 30.04.2024, che conseguono l'irretroattività delle norme più favorevoli per il contribuente introdotte dalle disposizioni in essere, prevedere la retroattività per tutti i giudizi pendenti, compresi il ravvedimento operoso e il cumulo giuridico, in cui le sanzioni amministrative sono tra di loro omogenee e la differenza risulta soltanto di natura quantitativa (120 giorni, anziché 60)”. La formulazione attuale era stata valutata come “eccessivamente gravosa e, nella maggior parte dei casi, in contrasto con il principio di proporzionalità” per cui il parere riteneva “opportuno che le disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame fossero applicabili retroattivamente, se più favorevoli per il contribuente”.
  • Inoltre, appare opportuno che le categorie di crediti non spettanti e crediti inesistenti, introdotte all'art. 1, c. 1 D.Lgs. 74/2000, siano riviste con una definizione normativa più puntuale. Nel testo del decreto legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri le due categorie sono indicate come: “crediti non spettanti” quelli, diversi dai crediti previsti dalla lettera g)quinquies, fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità, mentre “crediti inesistenti” quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i presupposti costitutivi.

01/05/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Decreto coesione – lavoro

  • Per favorire l’autoimprenditorialità e le libere professioni nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica, è previsto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per la durata massima di 3 anni, nel limite massimo di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato. Escluso lavoro domestico e apprendistato.
  • Con il bonus giovani scattano gli sgravi contributivi per l’assunzione a tempo indeterminato, che prevedono l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, rivolti ai giovani con età inferiore a 35 anni mai assunti stabilmente in passato. L’incentivo è per le assunzioni effettuate nel periodo compreso dal 1.09.2024 al 31.12.2025.
  • Un sostegno allo sviluppo occupazionale nella Zona economica speciale (Zes) unica del Mezzogiorno arriva dallo sgravio contributivo del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascun lavoratore assunto. L’incentivo è riconosciuto alle aziende fino a 10 dipendenti che assumono dal 1.09.2024 al 31.12.2025 e hanno sede in una delle otto regioni del Mezzogiorno.
  • L’incentivo a favore delle lavoratrici svantaggiate consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato tra il 1.09.2024 e il 31.12.2025. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno.

01/05/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazione precompilata per lavoratori autonomi

  • Dal 2024 anche gli imprenditori e i professionisti possono consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, fabbricati e terreni, spese detraibili e deducibili e da quelle dei familiari. 
  • Il prospetto dei dati utilizzati per la precompilata prevede la voce "Redditi che vanno dichiarati nel modello Redditi PF", che includerà i compensi di lavoro autonomo professionale e le indennità e provvigioni (con indicazione della specifica causale presente nella Certificazione unica).
  • In caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi PF e, a partire dal 15.06.2024, aderire anche al concordato preventivo (anche se per i forfetari la proposta dell’amministrazione riguarderà solo l’anno 2024).
  • La platea dei soggetti interessati potrebbe però essere assai limitata, in quanto il termine per l’invio delle CU relative ai compensi professionali, alle provvigioni e alle fatture dei forfetari scade, per il 2024, il 31.10.
  • Da notare, inoltre, che i forfetari che intendono utilizzare la precompilata dovranno porre attenzione ai contributi previdenziali presenti tra gli oneri e spese, che devono essere dedotti prima dal reddito forfetario e, solo per l’eccedenza incapiente, dal reddito complessivo.

30/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Comunicazione al Gse per i bonus transizione 4.0 e ricerca e sviluppo

  • Il Gse ha reso disponibile dal 29.04.2024 il modello con cui comunicare i dati degli investimenti 4.0 e delle attività di ricerca e sviluppo che si intendono effettuare dal 30.03.2024 e di quelli che sono stati effettuati nel 2023 e fino al 29.03.2024 al fine di sbloccare le compensazioni di tali crediti d’imposta.
  • I dati contenuti in tali modelli, firmati digitalmente, possono essere trasmessi tramite una Pec allo stesso Gse all’indirizzo transizione4@pec.gse.it.

30/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuovo contraddittorio dal 30.04.2024

  • Le nuove regole per il contraddittorio preventivo e l'accertamento con adesione (adesione ai Pvc compresa) partono per gli "atti emessi dal 30.04.2024". Occorre comprendere innanzitutto quando si intende emesso il nuovo schema di atto.
  • L'art. 6-bis, c. 3 dello Statuto del contribuente prevede che lo schema di atto ricalcherà sostanzialmente il contenuto del vero e proprio atto impositivo. Quindi, si ritiene che le nuove regole in tema di contraddittorio preventivo valgano per gli schemi di atto che da domani verranno firmati e protocollati dall’ufficio. Diverso discorso per i Pvc, per i quali non si può parlare di una loro emissione. Quindi, la data di emissione può essere considerata quella della consegna al contribuente.
  • Tuttavia, sono ancora presenti alcune criticità: ad esempio, il contribuente si troverà di fronte a un fac-simile del provvedimento accertativo; quindi, a una pretesa sostanzialmente già formata, con il rischio che gli uffici risultino restii a rivederla, una volta manifestata all’esterno in forma quasi compiuta.
  • Inoltre, sempre dal 30.04.2024, i nuovi avvisi di recupero dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti sono riscuotibili per intero, anche in caso di proposizione del ricorso, senza possibilità di pagamento attraverso la compensazione nel modello F24. Tuttavia, sarà possibile la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, senza poter beneficiare delle ordinarie regole di rateizzazione. 

29/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Modelli Imu e Impi

  • Approvati i modelli di dichiarazione dell'Imu, anche per gli enti non commerciali, e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi). Trasmissione esclusivamente telematica se le dichiarazioni si riferiscono all'esenzione (o alla cessazione dell'esenzione) spettante sugli immobili occupati abusivamente e/o arbitrariamente, per i quali sia stata presentata una denuncia o sia iniziata l'azione giudiziaria penale.
  • Il Dipartimento delle Finanze del MEF, viste le disposizioni contenute nei commi da 739 a 783 dell'art. 1 L. 160/2019, ha emanato (www.finanze.gov.it) ed è in corso di pubblicazione il decreto 24.04.2024 avente a oggetto l'approvazione della “Dichiarazione IMU/IMPI”, di cui al c. 769 dell'art. 1 L. 160/2019, nonché della “Dichiarazione IMU ENC”, di cui al c. 770 dell'art. 1 della medesima legge.

28/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detrazione superbonus in 10 anni

  • L’allungamento della detrazione del superbonus 110% da 4 a 10 anni prende forma: sono, infatti, molti gli emendamenti alla legge di conversione del D.L.  39/2024, in discussione in Commissione Finanze.

26/04/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Nullità del patto di non concorrenza

  • È nullo il patto di non concorrenza in cui si prevede che, in caso di mutamento delle mansioni assegnate al lavoratore, il datore non sia più tenuto al pagamento del compenso e il dipendente resti, invece, soggetto alle relative limitazioni per un intervallo di 12 mesi. È, altresì, nullo il patto che assegni al datore di lavoro la determinazione dell’area geografica in cui opererà l’obbligo di “non facere” all’atto della cessazione del rapporto.
  • La validità del patto di non concorrenza presuppone che il corrispettivo al lavoratore e la delimitazione territoriale del vincolo siano individuati “ex ante” in modo riconoscibile, posto che l’indeterminatezza di queste essenziali condizioni impedisce al lavoratore di apprezzare a priori l’entità del sacrificio cui si obbliga nella ricerca di una nuova collocazione professionale dopo la conclusione del rapporto.
  • Nel quadro normativo definito dall’art. 2125 c.c. il patto di non concorrenza è nullo se non è definito un corrispettivo a favore del dipendente e non sono individuati i limiti della sua estensione territoriale (Cassazione, ordinanza n. 10679 del 19.04.2024).

26/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Atti esclusi dal contraddittorio preventivo

  • Dalla lettura del decreto legislativo approvato dal Governo emerge che sono esclusi dal contraddittorio preventivo gli atti di seguito elencati.
  • Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati:
    • ruoli e cartelle di pagamento;
    • atti di intimazione di pagamento;
    • ogni altro emesso da agenzia Entrate Riscossione per il recupero dei carichi affidati;
    • accertamenti parziali e atti di recupero (art. 38-bis Dpr 600/1973) predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
    • atti di intimazione autonomi (art. 29 D.L. 78/2010) e atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
    • atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni, quali tasse automobilistiche erariali, addizionale erariale della tassa automobilistica, tasse sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli;
    • accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali
    • avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali
    • avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica;
    • avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità, nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione;
    • avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti.
  • Atti di pronta liquidazione:
    • comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (art. 36-bis Dpr 600/1973);
    • comunicazioni degli esiti dei controlli previsti dagli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater Dpr 633/1972;
    • avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni riguardanti imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sui premi delle assicurazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta di bollo, tributi speciali;
    • inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento.
    • Atti di controllo formale delle dichiarazioni:
    • ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
       

25/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Possibili strategie contro gli atti e gli inviti del Fisco dopo il 30.04.2024

  • A partire dagli atti e dagli inviti emessi dopo il 30.04.2024 i contribuenti potranno trovarsi di fronte a varie casistiche, con differenti possibilità di gestire l’atto ai fini della proposizione di un’eventuale adesione e conseguentemente in ordine ai termini di impugnazione. In tale contesto occorre comprendere se si è in presenza di un atto escluso dal contraddittorio.
  • Ciò premesso, emergono due circostanze rilevanti sotto il profilo procedurale:
    • si genereranno probabili questioni interpretative in ordine agli avvisi parziali (art. 41 bis Dpr 600/1973) e agli atti di recupero (art. 38 bis Dpr 600/1973) per i quali scatta l’obbligo di contraddittorio solo se non predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
    • gli atti «non esclusi» - per i quali cioè vige l’obbligo contraddittorio preventivo - sono i soli suscettibili di procedimento di adesione, con l’eccezione delle ipotesi in cui non si effettui il contraddittorio per fondato timore per la riscossione.
  • In presenza di atto «non escluso», l’Agenzia comunicherà al contribuente lo «schema di provvedimento» concedendogli non meno di 60 giorni per presentare memorie o comunque materiale difensivo. Una volta ricevuto l’atto, l’interessato potrà, alternativamente:
    • entro 30 giorni presentare istanza di accertamento con adesione e in caso di definizione avrà la riduzione a 1/3 delle sanzioni;
    • entro 60 giorni presentare memorie chiedendo di annullare ovvero modificare le contestazioni contenute nello schema del provvedimento. Se l’ufficio accoglierà parzialmente le richieste del contribuente, potrà ravvedersi ovvero avviare la fase di adesione e definire la posizione beneficiando della riduzione a 1/3 delle sanzioni. Nel caso, invece, in cui l’Ufficio non modifichi la propria posizione, sarà successivamente notificato l’avviso di accertamento (per il quale entro 15 giorni dalla notifica si potrà presentare istanza di adesione);
    • trascurare il termine di 60 giorni proposto dall’Ufficio e attendere l’avviso di accertamento, per il quale, entro 15 giorni, potrà presentare istanza di accertamento con adesione;
    • pagare con ravvedimento adeguando la propria posizione a quanto contenuto nello schema di provvedimento.
  • Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all’ufficio, con istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione. Si tratta di attività di controllo che, ove il contribuente non richieda la definizione in adesione, sfocerà in atti suscettibili di contraddittorio dovendosi escludere che sia svolta attività ispettiva con accessi per la successiva emissione di uno degli atti esclusi.

25/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riforma fiscale

  • La riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali è uno degli obiettivi più significativi, nell'ambito dei redditi d'impresa, del decreto legislativo di riforma di Irpef, Ires e altri redditi esaminato in preconsiglio dei ministri, che interviene mediante la modifica del Testo Unico delle imposte sui redditi in tema di proventi conseguiti a titolo di contributo, opere di durata pluriennale e alla contabilizzazione delle differenze su cambi. 
  • La bozza del decreto avvia l'attuazione dei principi espressi dalla legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) al fine di semplificare i criteri per determinare l'imponibile fiscale e i conseguenti adempimenti amministrativi, mediante la riduzione delle variazioni in aumento e in diminuzione da apportare al conto economico civilistico, nonché di razionalizzare, semplificare e coordinare il quadro normativo riferito ai diversi regimi di riallineamento delle divergenze contabili e fiscali.

24/04/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Lettera di vettura internazionale elettronica

  • Con la L. 8.03.2024 n. 37 l’Italia ha aderito al protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada.
  • Con l’adesione al protocollo sarà possibile per gli operatori disporre di un documento autoconsistente, valido anche come prova delle cessioni intra-UE e in grado di superare le criticità nella gestione cartacea della lettera di vettura.
  • La Cmr elettronica lascia le parti libere di stabilire, di comune accordo, le procedure utili a individuare il metodo per compilare e consegnare la lettera di vettura, il modo per confermare la consegna, l’individuazione delle modalità per assicurare l’integrità dei dati e la titolarità dei diritti derivanti dalla e-Cmr. L’unico requisito tecnologico imposto è legato all’autenticazione della lettera di vettura elettronica, a cura delle parti del contratto di trasporto, utilizzando una firma elettronica affidabile con le caratteristiche della firma elettronica avanzata.
  • Anche le cessioni domestiche, analogamente a quelle internazionali con beni accompagnati da e-Cmr, potrebbero essere tracciate avvalendosi di documenti di trasporto digitali sin dall’origine. Non esiste nella normativa nazionale alcuna disposizione che imponga o che abbia individuato un particolare standard tecnico o una modalità tecnologica di interscambio.

24/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Revisione della tassazione Irpef e Ires

  • Nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale è all'esame del Consiglio dei Ministri un nuovo decreto con la revisione della tassazione Irpef e Ires dei redditi. 
  • Per il lavoro dipendente tra i requisiti per la detassazione saranno inseriti anche i riferimenti alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale dell’impresa. L'applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività dovrebbe tornare al 10% (rispetto all’attuale 5% previsto per il 2024) e riguarderà anche la partecipazione degli utili delle imprese. 
  • Tra le novità in materia di tassazione dei liberi professionisti vi è la possibilità di dedurre le quote di ammortamento per gli acquisti di immobili destinati all’attività, purché siano iscritti nei registri acquisti o dei beni ammortizzabili. Per gli immobili utilizzati in modo promiscuo è riconosciuta una deduzione pari al 50% della rendita e, in caso di immobili acquisiti in locazione (anche finanziaria), l'agevolazione è riconosciuta in relazione al canone. È allo studio anche la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione aziendale. 
  • In tema di reddito d’impresa, l’obiettivo è rendere sempre più vicini i valori contabili e fiscali, rafforzando il principio della derivazione rafforzata. È poi attuata la libera compensabilità delle perdite in caso di fusioni e scissioni infragruppo, senza limiti e condizioni. Per i conferimenti di partecipazioni previste semplificazioni in caso di partecipazioni possedute in società holding.  
  • In tema di redditi agrari, la bozza di decreto prevede che sono produttive di reddito agrario le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al Catasto dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di prossima emanazione. In sostanza, anche se l’attività di coltivazione avverrà all’interno di fabbricati e su terreni non agricoli, la stessa potrà essere considerata agricola fino al doppio del primo piano di produzione. Inoltre, rientreranno tra le attività agricole produttive di reddito agrario anche quelle dirette alla produzione di beni che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c. Rientrano in queste categorie le cessioni di crediti di carbonio.

23/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Reddito di lavoro autonomo

  • La bozza di decreto legislativo di riforma in materia di redditi agrari, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi, che si applicherà già per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo del periodo d'imposta 2024, contiene importanti modifiche all'art. 54 Tuir. In particolare, è previsto che per determinare il reddito di lavoro autonomo si dovrà calcolare la differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale svolta. Nel calcolo non dovranno essere considerati i rimborsi delle spese analiticamente riaddebitate al cliente, così come esclusi dovranno essere anche i riaddebiti, ad altri soggetti, delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
  • Inoltre, è stabilito il principio di imputazione temporale dei compensi nello stesso periodo d'imposta nel quale il committente è obbligato a effettuare le relative ritenute per risolvere il problema degli incassi a cavallo d'anno con bonifico bancario.

23/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Mancata esposizione dei crediti in dichiarazione dei redditi

  • L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 8/E/2024, fornisce chiarimenti in merito al D.Lgs. 1/2024 recante “razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”. La disposizione contenuta all'art. 13 del decreto legislativo sancisce l'esclusione della decadenza dalla possibilità di utilizzare crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici in casi di mancata esposizione del loro ammontare nella dichiarazione dei redditi.
  • Come specificato nella circolare tale nuova previsione non si applica in relazione ai crediti d'imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis, di cui all'art. 10 D.M. 31.05.2017 n. 115, derivanti dalla mancata registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) dei crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimi.
  • Inoltre, si specifica che la disposizione normativa trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022.

23/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Novità del modello Redditi Società di Persone 2024

  • Tra le novità del modello Redditi SP 2024, si segnala:
    • l’inserimento nella sezione “Altri dati” del frontespizio della casella “Immobili sequestrati” per segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte;
    • l’introduzione della sezione XXVII nel quadro RQ dedicata all’imposta sostitutiva sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni;
    • l’introduzione del rigo RL5A nel quadro RL da compilare per la dichiarazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di superbonus e che, ceduti nel 2024, generano plusvalenza;
    • l’aggiornamento dei quadri RP, RN e RW per l’aliquota del superbonus e la determinazione dell’imposta dovuta sulle criptoattività;
    • la semplificazione del quadro RU dopo le indicazioni del D.Lgs. 1/2024 che prevedono l’eliminazione delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire da altre amministrazioni.

22/04/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Rinnovo degli organismi di mediazione

  • È stato aperto l’accesso alla piattaforma informatica per il rinnovo dell’iscrizione degli organismi di mediazione, degli enti di formazione e dei professionisti negli elenchi ministeriali. Le strutture possono così inviare i documenti che attestano l’adeguamento ai nuovi requisiti, previsti dal regolamento del Ministero della Giustizia 150/2023, che ha attuato, sul fronte della mediazione, la riforma Cartabia della giustizia civile (D.Lgs. 149/2022).
  • L’attivazione della piattaforma informatica era attesa soprattutto dai “vecchi” organismi, cioè quelli già inseriti, al 15.11.2023 (data di entrata in vigore del regolamento 150), nel registro tenuto presso il ministero della Giustizia, e che, entro il 30.04.2023, hanno presentato istanza per mantenere l’iscrizione. Per rendere effettiva l’opzione, queste realtà devono attestare entro il 15.08.2024 di essere in regola con i nuovi requisiti.

22/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Quadro RU

  • L’Agenzia delle Entrate ha confermato l'assenza dell'obbligo di indicazione di taluni crediti d'imposta non automatici. Si tratta, in particolare, di quelli concessi dalle Amministrazioni pubbliche, che trasmettono i dati direttamente alle Entrate e che sono utilizzati in compensazione esterna. Lo ha precisato la circolare 11.04.2024, n. 8/E, avente ad oggetto l'esame dei contenuti del D.Lgs. 1/2024, che ha cercato di razionalizzare e semplificare gli adempimenti tributari. Infatti, l’art. 15, c. 1 D.Lgs. 1/2024 dispone che, dal 31.12.2023, devono essere progressivamente eliminate le informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o acquisibili attraverso sistemi di interoperabilità delle banche dati e dei modelli dichiarativi. È stata disposta, inoltre, la riduzione graduale delle informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici e si evidenzia che la semplificazione si è già concretizzata, sebbene nei minimi termini, nel corso del 2024 con il quadro “RU”, dopo l'approvazione dei modelli “Redditi”, tenendo conto della necessità di monitoraggio dei crediti d'imposta. Non sarà più necessario indicare, nella sezione “I” del quadro “RU”, alcuni crediti “non automatici“, per i quali è prevista la compensazione esterna. I dati dei beneficiari e le somme, erogate dalle amministrazioni pubbliche, diverse dall'Agenzia delle Entrate, sono trasmessi direttamente all'Agenzia, stante la presenza della compensazione esterna come unica modalità di fruizione, conformemente all'art. 17 D.Lgs. 241/1997. Le attuali semplificazioni coinvolgono soltanto le somme compensabili, ma nel quadro “RU” è richiesta l'indicazione delle informazioni relative ai trasferimenti dei crediti ad altri soggetti in situazioni come il consolidato, la trasparenza, le cessioni e quant'altro, con la sola eliminazione delle sezioni “II”, concernente il credito per il “Caro Petrolio”, “III”, concernente il credito per “Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche e “V”, concernente gli altri crediti d'imposta.
  • Nella circolare n. 8/E/2024, paragrafo 2.1, si conferma la progressiva eliminazione dell'obbligo generalizzato di indicare, nel detto quadro “RU”, i crediti d'imposta fruibili in compensazione orizzontale; continua a sussistere l'obbligo, però, di indicare i crediti d'imposta “non automatici” e, in particolare, i crediti soggetti al limite di compensabilità (crediti d'imposta che possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro), i crediti d'imposta qualificabili “aiuti di Stato” o aiuti “de minimis”, per i quali è anche necessario compilare il quadro “RS”, i crediti d'imposta per i quali è stata disposta la possibilità di richiederne il rimborso in sede dichiarativa, i crediti d'imposta cedibili (eccedenze nell'ambito del gruppo), i crediti d'imposta la cui indicazione si rende necessaria al fine di ottenere ulteriori e specifiche informazioni (monitoraggio) e i crediti d'imposta sui quali l'Agenzia delle Entrate esercita le funzioni di controllo. Peraltro, la citata circolare ricorda che l'art. 13 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto un principio applicabile a tutti i crediti d'imposta, nessuno escluso, ovvero che la mancata indicazione nei modelli dichiarativi delle relative informazioni non comporta la decadenza del beneficio, in presenza di crediti spettanti.

21/04/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Novità per le responsabilità dei professionisti e nel Codice della crisi

  • Dal 7.05.2024, quando l’A.C. 1276 approderà alla Camera, inizierà il percorso di attenuazione delle responsabilità del collegio sindacale, attualmente sproporzionate alle eventuali inadempienze. L’art. 2407 del Codice civile sull’azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale introdurrà i limiti all’aggredibilità del patrimonio del professionista - limiti che oggi non esistono - parametrandoli al compenso percepito (nei testi pubblicati, a scalare da 15 a 10 volte secondo la remunerazione). Un primo passaggio fondamentale, questo, anche se si dovrà lavorare anche sull’estensione degli stessi obblighi a chi oggi è dispensato (i revisori legali).
  • Le buone notizie per i professionisti continuano con l’iter del correttivo del Codice della crisi d’impresa: il  recepimento delle istanze dell’alleanza “commercialisti + avvocati” si sostanzia nella modifica dell’art. 25-octies del Codice (Segnalazione dell’organo di controllo), dove l’attuale «conoscibilità» della situazione di crisi da parte del collegio, da cui scatta il conto alla rovescia per innescare la composizione negoziata, è sostituita dalla «conoscenza». 
  • Infine, la transazione fiscale, come previsto dalla legge delega, dovrebbe entrare nella composizione negoziata della crisi.

21/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Illegittima l’Imu sulle case occupate

  • La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 60/2024, ha affermato che l’Imu sulle case occupate abusivamente è illegittima anche nelle annualità precedenti il 2023, da quando è entrata in vigore l’esenzione disposta dalla L. 197/2022.
  • Di conseguenza, potranno essere inviate le istanze di rimborso dei contribuenti, ricordando che la sentenza di incostituzionalità non riapre i termini per la proposizione delle domande di restituzione, pari a 5 anni dall’avvenuto pagamento. Tuttavia, se è in corso un contenzioso, il giudice potrà annullare gli avvisi di accertamento.

19/04/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Sanzioni per appalti e distacchi illeciti

  • Il disegno di legge di conversione del decreto Pnrr (D.L. 19/2024) non prevede grandi modifiche per la nuova disciplina sanzionatoria per gli appalti e i distacchi illeciti, se non l’introduzione della sanzione penale dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, a carico di chi fornisce la manodopera e di chi la utilizza. Sono inoltre previste aumenti di pene in caso di sfruttamento di minori, recidiva nei 3 anni precedenti, oppure se sussiste la finalità specifica di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.

18/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Compensazione per investimenti in beni strumentali 2021 e 2022

  • L’Agenzia delle Entrate, con una Faq del 16.04.2024, ha integrato la risoluzione n. 19/E/2024, affermando che sono ancora liberamente compensabili i crediti d’imposta relativi a investimenti in beni strumentali 4.0 interconnessi nel 2023 o nel 2024, ma effettuati nel 2021 o nel 2022, poiché essendo stati prenotati prima del 2023 non rientrano nella stretta disposta dal D.L. 39/2024.
  • Inoltre, per operare la compensazione, dovrà essere indicato come “anno di riferimento” quello di effettuazione o di avvio dell’investimento e, quindi, 2021 o 2022. 
  • Più in particolare, i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
    • dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (ovvero entro il 31.12.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
    • dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.11.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
  • In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. 
  • Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

17/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Delibera di rinuncia al superbonus per i condomini

  • Per i condomini, procedere con gli interventi che fruivano del superbonus nonostante le regole siano profondamente cambiate rispetto a quando i lavori sono stati deliberati, non è affatto facile, e molti potrebbero trovare più utile chiudere il cantiere.
  • Tuttavia, la legge non spiega come procedere in questo caso. 
  • Infatti, l'art. 119, c. 9-bis D.L. 34/2020 regola le maggioranze assembleari del superbonus, prevedendo che “le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio”. Si tratta di un quorum semplificato, rispetto a quello ordinario previsto dall'art. 1136 c.c., che richiede un numero di voti concordi che rappresentino “almeno la metà del valore dell'edificio”. 
  • Il fatto che l'art. 119, però, preveda una procedura deliberativa che richiede meno consensi tra i condòmini riferendola esplicitamente alla “approvazione degli interventi” superbonus, lascia intendere che lo stesso quorum ridotto non possa applicarsi anche in relazione a delibere assembleari che decidono di “disapprovare” i lavori. 
  • Pertanto, se il condominio desidera rinunciare alla pratica edilizia, la decisione sarà da assumersi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Altrimenti, la delibera potrebbe essere invalida e passibile di impugnazione da qualsiasi condomino di opinione discorde. Tutto ciò sempre che sia possibile in concreto fermare i lavori senza intaccare il decoro architettonico dell'immobile; al contrario, servirà una delibera assunta all'unanimità.

17/04/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Risarcimento per cassa integrazione non giustificata

  • Secondo la Cassazione (sentenza n. 10267/2024), il datore di lavoro che colloca illegittimamente il lavoratore in cassa integrazione deve corrispondergli sia l’eventuale risarcimento per le retribuzioni perse, sia il ristoro per il danno alla professionalità, da quantificare in via equitativa come una percentuale della retribuzione mensile netta percepita dal dipendente.
  • Per provare l’esistenza del danno di professionalità, sono necessari elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.

17/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Blocco delle compensazioni dei crediti d'imposta

  • Nelle more dell'adozione del decreto direttoriale che introdurrà il (nuovo) modello per il monitoraggio degli incentivi fiscali, dal 30.03.2024 e fino all'invio della necessaria comunicazione, non potranno essere utilizzati in compensazione i crediti d'imposta 4.0 “maturati e non ancora fruiti” dei beni interconnessi e periziati nel 2023 anche se relativi ad investimenti effettuati in anni precedenti.
  • Questo è quanto emerge dalla risoluzione n. 19/E/2024 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sul blocco delle compensazioni nel mod. F24 dei crediti d'imposta oggetto di monitoraggio ai sensi dell'art. 6 D.L. 29.03.2024. L'Agenzia ritiene che non possano essere utilizzati nel mod. F24, fino all'assolvimento dell'obbligo di monitoraggio, i crediti:
    • con codice tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
    • con codice tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

16/04/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Negligenza del lavoratore nell’infortunio

  • La Corte di Cassazione, con la sentenza 26.03.2024, n. 12326, ha confermato la condanna a carico del datore di lavoro per l'incidente mortale accaduto a un dipendente, nonostante quest’ultimo avesse violato le direttive ricevute eseguendo attività espressamente vietate.
  • Secondo la Corte, quando l’evento è riconducibile alla violazione da parte dell’imprenditore di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che ha disapplicato elementari norme di sicurezza non può essere considerato eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio. 
  • Perché si possa considerare negligente imprudente e imperito il comportamento del lavoratore (“pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate”) come “concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che il datore abbia predisposto anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di un comportamento imprudente.

16/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Limiti del ravvedimento speciale

  • Vari gli intrecci normativi relativamente alla materia del ravvedimento speciale: art. 3-bis D.L. 132/2023, D.L. 215/2023 ("decreto Milleproroghe"), L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), D.L. 39/2024.
  • Le disposizioni della legge di Bilancio 2023 e dei decreti successivi vanno interpretate nel senso che fanno riferimento alle "dichiarazioni validamente presentate".
  • Da una lettura sistematica delle non sempre ben coordinate disposizioni, è possibile ritenere che a un contribuente ha già provveduto lo scorso anno ad effettuare il ravvedimento speciale per una violazione prodromica relativa al 2021, non si possa vietare, per lo stesso periodo d’imposta, la regolarizzazione (sempre attraverso il ravvedimento speciale) di un’altra violazione prodromica, anche se entrambe determinano l’infedeltà della medesima dichiarazione.
  • Inoltre, va ricordato che il ravvedimento speciale potrà essere perfezionato senza l'applicazione del cumulo giuridico, sia perché la norma attualmente vigente non lo prevede, sia perché lo schema di decreto attuativo della riforma delle sanzioni lo prevede ma solo per le violazioni commesse dal 30.04.2024. Conseguentemente, il contribuente dovrà provvedere a regolarizzazione ogni singola violazione commessa.

15/04/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Portabilità del mutuo ai fini del fringe benefit

  • L'art. 3, c. 3-bis D.L. 145/2023, modificando l’art. 51, c. 4, lett. b), primo periodo del Tuir, ha introdotto le nuove modalità di calcolo per determinare il valore del benefit nel caso di prestiti e mutui erogati ai lavoratori dipendenti, in vigore retroattivamente anche per il periodo di imposta 2023.
  • Nelle ipotesi di rinegoziazione e surroga del mutuo, secondo le precisazioni della circolare n. 5/E/2024, l’ammontare potenzialmente imponibile (fatta salva la possibilità di utilizzare il plafond di esenzione) è costituito dalla metà della differenza tra gli interessi calcolati alla data di stipula del contratto di rinegoziazione o surroga e gli interessi calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti.
  • Per i prestiti a tasso fisso, il Tur da prendere come riferimento è quello vigente alla data di concessione del prestito (il 4,5% alla data del 1.03.2024).

15/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Blocco compensazioni crediti d’imposta “Industria 4.0”

  • Il blocco alle compensazioni imposto dall’art. 6 D.L. 39/2024 ai crediti d’imposta «industria 4.0» relativi a investimenti in beni strumentali realizzati dal 2023 – in attesa della cosiddetta «comunicazione preventiva» - coinvolge anche le quote da portare in compensazione di investimenti realizzati in anni precedenti, ma interconnessi nel 2023 e 2024. È quanto emerge dalle sospensioni dei pagamenti che le imprese stanno subendo in questi giorni (ai sensi dell’art. 37, c. 49-ter D.L. 223/2006) dopo la presentazione dei modelli F24, confermate dalla risoluzione n. 19/E/2024. Il problema è destinato a diventare assai più rilevante in occasione della scadenza del 16.04.2024.
  • L’art. 6 del Decreto Blocca-crediti ha stabilito che, “ai fini della fruizione» di alcuni crediti d’imposta, tra cui quelli per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter L. 178/2020, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare dal 30.03.2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
  • La comunicazione (anche per i crediti relativi agli investimenti realizzati a decorrere dal 1.01.2024) è poi aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione preventiva – (c. 3) – subordina la compensazione dei crediti per beni strumentali nuovi 4.0 «relativi all’anno 2023» all’invio della comunicazione, ad oggi impossibile perché in attesa dell’implementazione della modulistica di cui al decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6.10.2021.
  • La formulazione imprecisa della disposizione ha fatto nascere alcuni dubbi, che oggi sembrano risolti nel modo peggiore. Anche i crediti per investimenti realizzati nel 2022 o in anni precedenti, ma interconnessi nel 2023, presumibilmente perché indicati nel modello F24 con lo stesso codice tributo (6936 e 6937) e con lo stesso anno di riferimento (2023) dei crediti relativi agli investimenti realizzati ed interconnessi nel 2023 (risoluzione n. 3/E/2021 e faq 13 settembre 2022) subiscono il blocco.
  • Ciò è stato confermato dalla risoluzione n. 19/E/2024 che prevede che per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 per i codici tributo 6936 e 6937 (quando in corrispondenza degli stessi è indicato come «anno di riferimento» 2023 o 2024) e per i codici tributo 6938, 6939 e 6940 (quando in corrispondenza degli stessi è indicato come «anno di riferimento» 2024). Il tutto «nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale» del Mimit (e quindi per un tempo indefinito).
  • Nei casi sopra trattati il blocco appare non corretto, poiché i commi da 1057-bis a 1058-ter L. 178/2020) fanno riferimento (almeno per i beni materiali) agli investimenti “effettuati dal 1.01.2023” e non ai precedenti.

14/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Responsabilità del commercialista

  • Compie due reati, in concorso con l'imprenditore, il commercialista che rilascia il visto di conformità Iva senza controllare i dati esposti nella denuncia in base ai documenti: da una parte la dichiarazione fraudolenta, dall'altra l'indebita compensazione dei crediti. E ciò anche quando il visto rilasciato è quello leggero di cui all'art. 2, c. 1 D.M. n. 164 del 31.05.1999 e non quello pesante del c. 2: il professionista abilitato deve controllare la conformità alle regole su deducibilità, detraibilità, crediti d'imposta e scomputo delle ritenute d'acconto (Cassazione penale, sezione terza, sentenza 11.01.2024, n. 14954).

14/04/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Comunicazione titolare effettivo

  • Gli obblighi di comunicazione al Registro, sezione generale e speciale, dei titolari effettivi, le camere di commercio devono fornire indicazioni chiare e uniformi in materia di termini di applicazione delle sanzioni in modo tale da garantire modalità operative omogenee sul tutto il territorio nazionale, a beneficio delle imprese e dei professionisti coinvolti. Lo ha chiesto il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con una nota che arriva dopo la sentenza del 9.04.2024, con la quale il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi fatti da una serie di società e associazioni contro l'avvio del registro e dopo una nota dell'11.04.2024, con la quale il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha deciso di demandare al prudente apprezzamento delle camere di commercio territoriali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento. 
  • Le fiduciarie fanno sapere che per procedere materialmente agli adempimenti imposti dalla normativa, necessiteranno di scadenze adeguate: è l’art. 21 D.Lgs. 231/2007 a prevedere la disciplina sanzionatoria applicata in caso di omissioni o ritardi nelle comunicazioni da inviare al registro dei titolari effettivi, richiamando quanto disposto dall'articolo 2630 c.c. in materia di omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi. Tale disposizione prevede che chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250, cc. 1, 2, 3 e 4 c.c., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Lo stesso articolo prevede che se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a 1/3. Due sono quindi le riduzioni previste all'importo ordinario della sanzione: la prima si applicherà in relazione ai tempi di regolarizzazione e, in caso di comunicazione entro i 30 giorni successivi al termine di scadenza, ovvero prima del 12.05.2024 per le società e gli istituti per i quali le comunicazioni al registro dei titolari effettivi dovevano essere effettuate entro l'11.04.2024, sarà possibile beneficiare della riduzione a 1/3 e quindi la sanzione varierà da un minimo di 34,33 euro a un massimo di 344 euro. Se la comunicazione dovesse avvenire oltre i 30 giorni dalla scadenza, ovvero dopo il 12.05.2024 sempre per le società e gli istituti per i quali le comunicazioni al registro dei titolari effettivi dovevano essere effettuate entro l'11.04.2024, la sanzione varierà da un minimo di 103 euro a un massimo di 1.032 euro. Una seconda tipologia di riduzione si applica, invece, in ragione della tempistica con il quale il soggetto obbligato provvederà al pagamento dell'eventuale sanzione: se avverrà entro 60 giorni dalla notifica, l'importo della sanzione sarà pari a 68,66 euro nei primi 30 giorni dalla scadenza (della notifica) e a 206 euro superato il termine per il pagamento di 1/3 del dovuto.

14/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Novità e semplificazioni per le dichiarazioni dei redditi

  • L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E/2024, analizza le semplificazioni introdotte dalla riforma tributaria (L. 111/2023).
  • La circolare mette in risalto la nuova modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione che, da quest’anno, troveranno accessibili le informazioni in possesso dell’Amministrazione Finanziaria in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Usufruendo di un percorso guidato, i contribuenti potranno confermare o modificare tali informazioni e, una volta definite, saranno automaticamente nei campi corrispondenti del modello 730. In sintesi, una "dichiarazione semplificata" (730) alla quale sono estese tutte le limitazioni ai controlli formali delle precompilate.
  • Inoltre, dal 2024 possono utilizzare il mod. 730 i soggetti (non titolari di partita Iva) con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente (ad esempio, redditi di capitale) oppure soggetti tenuti al monitoraggio fiscale delle attività e degli investimenti detenuti all’estero (compresa la liquidazione di Ivie e Ivafe).
  • Per quel che concerne la presentazione del modello 730, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti possono scegliere di richiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta a credito o provvedere personalmente, tramite modello F24, al pagamento dell’importo a debito.
  • Per il modello Redditi, la circolare segnala la scomparsa di alcune informazioni richieste nel quadro RU, relativamente ai crediti d’imposta (non automatici) utilizzabili solamente in compensazione orizzontale, in quanto, a decorrere dalle dichiarazioni di quest'anno, il mancato riporto delle informazioni non comporta la decadenza dal beneficio.
  • Sui termini di presentazione la circolare chiarisce che le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 si presentano entro il 15.10.2024 se riguardano persone fisiche e soggetti di cui all’art. 5 del Tuir, mentre si presentano entro il 15° giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti Ires.

12/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Visto leggero e concorso del professionista nel reato tributario

  • La Corte di Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza 11.04.2024 n. 14954, dispone che il rilascio del visto “leggero” di conformità della dichiarazione Iva, in difetto dei presupposti necessari, configura contributo rilevante nel concorso del professionista nei reati di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture e indebita compensazione di crediti inesistenti risultanti dalla medesima dichiarazione, commessi dal cliente. 

12/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Autoliquidazione imposta di registro

  • Con l’entrata in vigore della riforma dell’imposta di registro, approvata in bozza dal Consiglio dei Ministri del 9.04.2024, cesserà la procedura del pagamento dell'imposta di registro solamente dopo che ne sia stata effettuata la liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  • Infatti, per registrare un atto (esclusi gli atti giudiziari) si dovrà preventivamente provvedere al pagamento dell’imposta di registro, e delle eventuali imposte ipotecarie e catastali. Ciò esporrà il contribuente al rischio, in caso di errata autoliquidazione, che gli sia notificato un avviso di liquidazione della maggior imposta dovuta, unitamente alla sanzione del 30%.
  • Inoltre, la bozza della riforma dispone l’equiparazione della tassazione degli acconti e delle caparre confirmatorie; quindi, sarà applicata l’aliquota dello 0,50% anche alla tassazione degli acconti (oggi tassati al 3%).
  • Infine, la bozza della riforma prevede, in materia di tassazione dei conferimenti ai trust, l'alternativa al regime della cd. "tassazione all’uscita", la facoltà di optare per il regime della cd. "tassazione all’entrata", ossia la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento. Tale opzione deve essere esercitata a ogni conferimento di beni e diritti al trustee.

11/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

App Io

  • L’Agenzia delle Entrate, attraverso l’App Io, offre un servizio di notifiche destinate ai contribuenti. Si tratterà di messaggi semplici e personalizzati inerenti a: rimborsi in arrivo; scadenze di contratti, adempimenti e rate; comunicazioni non recapitate.
  • Le notifiche sono di due tipologie:
    • "Comunicazioni per te", ossia avvisi personalizzati riguardanti questioni fiscali di interesse del destinatario del messaggio;
    • "Le tue Scadenze", ossia dei promemoria, anche in questo caso personalizzati, relativi all’approssimarsi della scadenza di un contratto di locazione o del pagamento di una rata.

11/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Remissione in bonis per asseverazione riduzione del rischio sismico

  • L’art. 2, c. 1 D.L. 39/2024 ha previsto che le disposizioni che regolano la remissione in bonis non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio delle opzioni per la cessione dei crediti d'imposta derivanti da detrazioni edilizie e per l’applicazione dello sconto in fattura. Tuttavia, la norma restringe il divieto di applicazione della remissione in bonis specificamente alle comunicazioni di esercizio delle opzioni alternative di fruizione dei bonus edilizi, con la conseguenza che l'istituto rimane praticabile in tutti gli altri casi previsti. Ciò significa, per esempio, che per la dichiarazione con cui il progettista strutturale degli interventi antisismici certifica l'avvenuta riduzione del rischio sismico (modello B) sarebbe ancora possibile fruire dell’istituto della remissione in bonis.

10/04/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Cumulabilità Naspi e Dis-Coll

  • L'Inps, nel messaggio 9.04.2024, n. 1414, ha ricordato che il D.Lgs. 30.12.2023, n. 216 ha modificato l'ammontare di reddito escluso dall'imposizione fiscale previsto, in particolare, per i titolari di redditi di lavoro dipendente. Di conseguenza sono aggiornate le soglie reddituali ai fini del cumulo del reddito da lavoro con le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Col.
  • Resta invariata, invece, la soglia di reddito da lavoro autonomo (pari a 5.500 euro) fino alla quale Naspi e Dis-Coll sono parzialmente cumulabili.
  • L'Inps ricorda, inoltre, che le prestazioni di lavoro occasionale (ex voucher) sono compatibili e cumulabili con le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll nel limite di 5.000 euro e che, in tal caso, il beneficiario di una delle indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all'Inps circa il reddito presunto.

10/04/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Legittimità del registro dei titolari effettivi

  • Il Tar del Lazio, con le sentenze nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845/2024, ha respinto tutti i motivi di ricorso in merito al registro dei titolari effettivi. Di conseguenza, dovrebbero tornare in vigore sia lo strumento, sia le sanzioni pecuniarie per chi non risultava iscritto in Camera di commercio all’11.12.2023.
  • Secondo il Tar del Lazio, la scelta di includere i mandati fiduciari tra le entità con obbligo di iscrizione al registro dei titolari effettivi è pienamente legittima stante l’effetto di mascheramento che lo stesso è in grado di produrre, presentando criticità analoghe al trust.

10/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Revisione di 88 Isa che riguarda 400 codici attività

  • È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Mef del 18.03.2024 che contiene le modifiche destinate al restyling dei modelli Isa riguardanti quasi 400 codici attività.
  • L'aggiornamento periodico, previsto dal programma di revisione per mantenere attuali i modelli applicabili nella prossima campagna dichiarativa, riguarda 88 indici di affidabilità sintetica del periodo d’imposta 2023.
  • Oggetto di revisione sono state molteplici attività, tra cui: commercio al dettaglio di articoli sportivi, vendita di carne (settore commercio), psicologi e dentisti (attività professionali), barbieri e parrucchieri, costruzioni edili (settore dei servizi), fabbricazione di calzature e siderurgia (settore manifatturiero).
  • Nel decreto in corso di pubblicazione è presente anche l’aggiornamento di alcune territorialità che hanno lo scopo di differenziare il Paese sulla base di specifici indicatori distinti per Comune, Provincia, Regione e area territoriale.
  • Per fine aprile 2024 è prevista l'uscita di un decreto in cui saranno approvate le ultime modifiche per il periodo di imposta 2023 (art. 9-bis, c. 2 D.L. 50/2017). 

09/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Revisione imposte di successione, donazione e registro

  • Nel Consiglio dei Ministri del 9.08.2024 è atteso l’esame del decreto attuativo contenente disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva. Queste le principali novità:
    • tariffe forfettizzate per i servizi ipotecari e catastali; l’aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di persone fisiche titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione sarà effettuato d’ufficio dalle Entrate, in esenzione da tributi e oneri
    • bollo: per l’imposta di bollo su un atto da registrare in termine fisso il contribuente verserà l’imposta tramite il modello F24, insieme agli altri tributi dovuti per la registrazione e negli stessi termini;
    • preliminari: aliquota unica dello 0,5% invece di quella differenziata a seconda che si tratti di caparra o di acconto;
    • atti di trasferimento d’azienda: applicazione analitica dell’imposta di registro in base alle diverse tipologie di beni (mobili e immobili) che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l’atto o i suoi allegati riportino una diversa ripartizione del corrispettivo tra le varie tipologie di beni.  In pratica, si procederà con una sorta di inventario dettagliato al momento del trasferimento, individuando i singoli componenti su cui si declina il diverso prelievo.

09/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ecobonus non decade senza invio comunicazione all’Enea

  • Nella prima pronuncia di merito in materia, la Corte di Cassazione (sentenza 21.03.2024, n. 7657) ha rigettato il ricorso delle Entrate e confermato che l’omesso o tardivo invio della comunicazione Enea oltre i 90 giorni dal termine dei lavori non provoca la perdita del diritto alla detrazione ecobonus 50-65%, all’epoca disciplinata dall’art. 1, cc. 344 e seg. L. 296/2006 (e attualmente dall’art. 14, D.L. 63/2013), perché questa conseguenza non è espressamente prevista dalle norme che regolano la materia. 
  • La pronuncia è in disaccordo con la precedente ordinanza n. 34151/2022, precisando che la semplice tardività nella comunicazione (era prevista dall’art. 4, B.M. Mef 19.02.2007, e attualmente dall’art. 6, D.M Mise 6.08.2020, c.d. decreto Requisiti) non è individuata dalle norme come causa di decadenza della detrazione.
  • In passato, nel merito, si segnalano le seguenti pronunce a favore dei contribuenti, considerando l’adempimento come di natura formale: Cgt I° grado Firenze n. 141/03/2023; secondo grado Lombardia, n. 4318/22/2022 e 1125/2023; Ctr Lombardia n. 1500/17/2022 e Ctr Piemonte n. 314/06/2021. In senso contrario, le decisioni Ctr Trentino-Alto Adige n. 35/01/2020 e n. 20/01/2021; Ctp Novara n. 24/02/2017.

09/04/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Eliminazione interpello società di comodo

  • L’art. 9 L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) prevede la riscrittura delle disposizioni sulle società non operative al fine di rilevare le società senza impresa utilizzate quale schermo per l’intestazione di beni ai soci. 
  • In particolare, con il D.Lgs. 219/2023 è stata modificata la disciplina degli interpelli eliminando la possibilità di farsi certificare la disapplicazione delle società di comodo tramite interpello.

08/04/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Fallimento della super-società di fatto

  • La Cassazione, con la sentenza 29.12.2024, n. 36378, ha stabilito che la supersocietà di fatto va considerata come una società in nome collettivo non iscritta nel Registro delle Imprese: se la sua attività è cessata, quando se ne accerta l’esistenza e l’insolvenza, non rileva il termine di un anno ai fini della dichiarazione di fallimento, che può essere estesa anche alle società che occultamente facevano parte della supersocietà.
  • La pronuncia riguarda il fallimento di una Srl che svolgeva attività d'impresa insieme a un’altra società di capitali e ad alcune persone fisiche, estendendo il fallimento anche a tali soggetti.
  • La riforma del diritto societario consente espressamente la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone. Una volta ammessa la configurabilità di una società di fatto partecipata anche da società di capitali, se la supersocietà è costituita da più società di capitali e una di esse è dichiarata fallita è possibile per estensione dichiarare fallite anche le altre società che risultino esserne socie di fatto.
  • Condizione per ritenere sussistente la super-società è che le società di capitali che ne fanno parte insieme alle persone fisiche offrano con sistematicità un contributo per collaborare al perseguimento di un medesimo oggetto e al raggiungimento di uno scopo di lucro, suddividendo gli utili tra loro.
  • La supersocietà occulta viene inquadrata alla stregua di una società in nome collettivo non iscritta nel Registro imprese. Da questo consegue che, se la sua attività è cessata, non trova applicazione il termine di un anno entro il quale può essere dichiarato il fallimento ai sensi dell’articolo 10 della legge fallimentare perché tale termine decorre dalla cancellazione dal Registro imprese e non può essere preso in considerazione per gli imprenditori, come le società (o le supersocietà) di fatto, che non vi si siano nemmeno iscritte. Si tratta infatti di un beneficio riservato agli operatori economici che abbiano assolto agli oneri di trasparenza.

08/04/2024