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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Regime forfetario

  • Ai sensi dell’art. 1, c. 57 L. 190/2014, tra le condizioni di accesso e permanenza nel regime forfettario è prevista l’assenza, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il disegno di legge di Bilancio 2025, all’art. 2, innalza tale limite, per il solo anno 2025, da 30.000 euro a 35.000 euro.
  • Per effetto del nuovo art. 54, c. 2 del Tuir modificato dal decreto di riforma Irpef/Ires, non concorreranno a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
  • A fronte di ciò, il nuovo art. 54-ter, c. 1 del Tuir prevede l’indeducibilità delle citate spese rimborsate e riaddebitate, salvo quanto previsto nei successivi commi da 2 a 5 con riferimento a quelle non rimborsate da parte del committente per una serie specifica di casi.

24/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Auto aziendali in uso promiscuo

  • L’art. 1, c. 48 della legge di Bilancio modifica l’art. 51, c. 4, lett. a) Tuir con riguardo al valore del fringe benefit tassabile in capo ai dipendenti a cui sono assegnati veicoli aziendali a uso promiscuo. 
  • Per i contratti stipulati dal 1.01.2025, per i veicoli di nuova immatricolazione, il fringe benefit sarà pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, basato sul costo chilometrico desumibile dalle tabelle Aci, al netto di eventuali somme corrisposte dal dipendente. Per i veicoli green, la percentuale del 50% scende al 20%, per quelli ibridi plug-in, e al 10% quelli full electric. 
  • L’intervento normativo non altera il metodo di determinazione del fringe benefit (tabelle Aci, percorrenza convenzionale, ecc.), ma modifica solo la percentuale da applicare al costo chilometrico complessivo per determinare l’importo da assoggettare a tassazione. 
  • In particolare, è modificato il parametro di misurazione dell’impatto ambientale dei veicoli, sostituendo il livello di emissione di Co2 con il tipo di alimentazione dei veicoli. 
  • Si penalizzano così i veicoli con motore termico (anche ibridi) e si incentivano quelli ibridi plug-in e, soprattutto, quelli completamente elettrici. Ai veicoli green è associata una più bassa percentuale da applicare alla base di calcolo del fringe benefit, riducendone così il valore tassabile rispetto a quello che si determinerebbe con le regole attualmente vigenti.
  • La modifica aumenta, pertanto, la tassazione sui fringe benefit per i dipendenti che utilizzano auto aziendali a uso promiscuo, a meno che le aziende non adottino veicoli elettrici o ibridi plug-in. Questo potrebbe avere effetti negativi sia sui dipendenti, sia sulle imprese, che dovrebbero rivedere le politiche di remunerazione e affrontare costi più elevati per l’acquisto di veicoli green, senza vantaggi fiscali aggiuntivi. 

24/12/2024
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Stampa e conservazione digitale di libri e registri contabili

  • Per effetto dell’art. 7, c. 4-ter D.L. 357/1994, la stampa su carta di “qualsiasi registro contabile” tenuto con sistemi meccanografici o elettronici deve avvenire entro il termine di 3 mesi decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; la dichiarazione dei redditi relativi al 2023 è stata inviata entro il 31.10.2024 e, di conseguenza, il termine scade il 31.01.2025.
  • Entro detto termine i soggetti in contabilità ordinaria devono provvedere anche alla stampa delle schede contabili. Lo stesso termine è previsto per chi effettua la conservazione elettronica dei registri e documenti contabili secondo la disciplina di cui al D.M. 17.06.2014. 
  • Gli artt. 2215 e 2219 c.c. evocano la tenuta delle scritture contabili con modalità analogiche, quindi con stampa su supporto cartaceo, anche laddove ci si avvale di sistemi meccanografici. 
  • Ai sensi dell’art. 2215-bis c.c., inoltre, è possibile utilizzare modalità informatiche. I libri contabili, prima dell’uso, devono essere numerati progressivamente e bollati e vidimati, ove previsto; tuttavia, la bollatura iniziale e la numerazione permangono solo per i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 c.c. e da quelli citati da norme speciali, mentre non sono più richieste per il libro giornale, il libro inventari, i registri Iva, il libro dei beni ammortizzabili.
  • L’Agenzia delle Entrate ha affermato che le disposizioni civilistiche si pongono in rapporto di genere a specie con quelle vigenti in ambito tributario. Ove si scelga la modalità informatica, si dovranno applicare le disposizioni del D.M. 17.06.2014 che richiedono, almeno una volta l’anno, l’apposizione della firma digitale e della marca temporale. 
  • In merito alla conservazione delle scritture contabili, si possono individuare 3 differenti modalità: quella cartacea (o analogica), quella elettronica e quella che sfrutta la possibilità di non produrre veri e propri registri (né analogici né elettronici), a condizione di avere la memorizzazione delle operazioni e di generare le scritture in tempo reale, a seguito di eventuale richiesta. Infatti, l’art. 7-quater D.L. 357/1994, dopo le modifiche apportate dal D.L. 73/2022, dispone che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici siano considerate regolari (in mancanza di trascrizione su supporto cartaceo o conservazione sostitutiva) se, in caso di accesso, ispezione o verifica, i registri siano aggiornati e siano stampati a richiesta dei controllori e in loro presenza (quindi in tempo reale).

24/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Deducibilità spese di ristrutturazione degli studi professionali

  • Il decreto Irpef-Ires (D.Lgs. 192/2024) semplifica e rende più vantaggiosa la deducibilità delle spese di ammodernamento, manutenzione e ristrutturazione degli immobili utilizzati come studi professionali.
  • L’ammortamento, con decorrenza dal 31.12.2024, riguarderà soltanto le spese di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, per le quali la deducibilità sarà possibile in quote costanti, nell’esercizio stesso in cui sono state sostenute e nei cinque successivi, anche se dovesse trattarsi di spese incrementative. È stato così eliminato il parametro del plafond del 5% che limitava la deducibilità di queste spese in un’unica soluzione all’atto del sostenimento, ma entro il tetto del 5%, appunto, del costo dei beni materiali ammortizzabili esistenti all’inizio dell’esercizio.
  • Di conseguenza, le spese di manutenzione ordinaria saranno dedotte in un’unica soluzione in base al principio di cassa, ossia al momento del pagamento. Valgono le stesse regole anche per gli immobili ad uso promiscuo (casa/studio) ma la deduzione è ridotta al 50%. 

23/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Conferimento di avviamento già iscritto dal conferente

  • Con il D.Lgs. 192/2024 è stato previsto che il conferitario subentri espressamente in tutti gli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita, compreso il valore dell’avviamento. 
  • La precisazione del legislatore, particolarmente attesa dagli addetti ai lavori, riguarda la disciplina dell’avviamento, già iscritto dal conferente e relativo all’azienda (o al ramo d’azienda) oggetto di conferimento. Infatti, diversamente da quanto affermato nel caso di cessione di azienda (circolare 98/2000), nell’ipotesi di conferimento l’Agenzia delle Entrate ha più volte sostenuto come l’avviamento già iscritto dal conferente non faccia parte dei beni trasferiti (circolari 8/E/2010 e 6/E/2022, risposte a interpello 109/2023, 429/2021 e 893/2021). Di conseguenza, l’ammortamento resterebbe in capo al conferente e se quest’ultimo non prosegue l’attività, tutto il residuo verrebbe portato a costo (risposta ad interpello Dre Lombardia 904-1573/2017), in base a quanto previsto dall’articolo 101, comma 5, del Tuir.
  • Il decreto attuativo, invece, ha previsto (modificando il comma 1 dell’articolo 176 del Tuir) che il conferitario subentri espressamente in tutti gli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita, ivi compreso il valore dell’avviamento.
  • Si prospetta una maggiore chiarezza, sul punto, almeno per i conferimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 31.12.2024. Posto che l’entrata in vigore della norma è il 31.12.2024, tale decorrenza rischia di mantenere in vita il contenzioso sulle operazioni pregresse, nonostante la stessa relazione accompagnatoria al decreto affermi espressamente che l’intento è quello di superare le incertezze interpretative in essere.

23/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Credito d’imposta ricerca e sviluppo e requisito della novità

  • La seconda sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini, con la sentenza 12.12.2024, n. 201 ha esaminato la questione del requisito della novità del prodotto richiesto ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo.
  • Secondo i giudici è coerente con la ratio legis, con la lettera della norma e con il principio di ragionevolezza, riconoscere la misura agevolativa anche per le spese sostenute per innovare beni, servizi, processi produttivi interni alla singola azienda, in quanto la norma non richiede la creazione di privative industriali, di brevetti, o di modelli da registrare per la loro generalizzata innovatività ed originalità. Se il legislatore avesse inteso pretendere tali risultati avrebbe individuato il presupposto della registrazione all’Ufficio Brevetti, prova inequivocabile della innovatività ed originalità del risultato in senso assoluto.

23/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riforma Iva

  • Tutti i rappresentanti fiscali ai fini Iva sono tenuti a prestare garanzia per un valore variabile da 30.000 a 2.000.000 di euro, in rapporto al numero dei rappresentati. Esentato solo chi rappresenta un unico soggetto. È quanto prevede il decreto MEF 9.12.2024 (G.U. n. 297 del 19.12.2024), che attua le novità in materia di rappresentanza fiscale Iva introdotte dal D.Lgs. 12.02.2024, n. 13. Il provvedimento fa seguito a quello del 4.12.2024, che ha definito le caratteristiche della garanzia che i rappresentanti fiscali di soggetti extraUe devono prestare, ai sensi dell’art. 35, c. 7-quater Dpr 633/1972, n. 633, per ottenere l’iscrizione alla banca dati VIES.
  • Ben più ampia e rilevante la portata del nuovo decreto, che attua le disposizioni degli ultimi 3 periodi del c. 3 dell’art. 17 Dpr 633/1972, anch’essi aggiunti dal D.Lgs. 13/2024, le quali stabiliscono che:
    • a) il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8, c. 1, lettere a), b), c) e d) D.M. 31.05.1999, n. 164 (se il rappresentante fiscale è una persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante);
    • b) con decreto MEF sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.
  • Riguardo al primo aspetto sub a), il decreto in commento stabilisce che il possesso dei requisiti richiesti dalla norma (assenza di condanne, anche non definitive, o sentenze di patteggiamento per reati finanziari; assenza di procedimenti penali in fase di giudizio per gli stessi reati; non avere commesso gravi e ripetute violazioni in materia contributiva e tributaria; assenza di condanne per i delitti che precludono la candidabilità alle elezioni pubbliche) deve essere attestato mediante autocertificazione da presentare alla Dp dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
  • Quanto alla previsione sub b), la cui formulazione lasciava intendere che l’obbligo sarebbe stato imposto solo in presenza di determinati criteri, il decreto stabilisce che la garanzia deve essere prestata indistintamente da tutti i soggetti che intendono svolgere il ruolo di rappresentanti fiscali, per un valore direttamente proporzionale al numero di rappresentati. In particolare, il valore massimale della garanzia, che dovrà coprire le obbligazioni del rappresentante fiscale derivante dall’applicazione delle norme sull’Iva, dovrà essere almeno pari a: a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da 2 a 9 soggetti; b) 100.000 euro per quelli che rappresentano da 10 a 50 soggetti; c) 300.000 euro per quelli che rappresentano da 51 a 100 soggetti; d) un milione di euro per quelli che rappresentano da 101 a 1.000 soggetti; e) 2 milioni di euro per quelli che rappresentano più di 1.000 soggetti.
  • In caso di aumento dei rappresentati, con passaggio a una fascia superiore, occorrerà prestare la garanzia per il nuovo valore. La garanzia, sotto forma di cauzione in titoli di stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, deve essere prestata, a favore del direttore pro-tempore della Direzione Provinciale competente, per un periodo minimo di 48 mesi a partire dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale; decorso tale termine, non dovrà essere ripresentata, salvo il caso di aumento dei rappresentati con passaggio alla fascia di valore superiore.
  • I soggetti che hanno una sola rappresentanza fiscale sono esonerati dall’obbligo della garanzia e devono limitarsi ad autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi anzidetti.

23/12/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Contributi pubblici alle imprese con nuove regole dal 2025

  • Le società e gli enti che, dal 1.01.2025, riceveranno contributi pubblici, sotto qualsiasi forma, per importi significativi, saranno limitati nelle loro spese ed investimenti. Essi, infatti, non potranno investire più della media di quanto effettuato negli anni 2021, 2022 e 2023. È quanto prevede il c. 858 dell’articolo unico del disegno di legge di bilancio 2025, che estende, a decorrere dal 1.01.2025, alle società e agli enti privati (anche a quelli del terzo settore) una disposizione pensata ed applicata in passato alle società rientranti nella pubblica amministrazione.

23/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Auto aziendali con regole fiscali invariate se assegnate nel 2024

  • L’art. 1, c. 48 del disegno di legge di Bilancio 2025 non prevede una disciplina transitoria per la nuova fiscalità delle auto aziendali concesse in uso gratuito ai dipendenti. Conseguentemente, pone l'obbligo per i datori di lavoro di applicare il nuovo regime a partire dal 1.01.2025 per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione.
  • Per proseguire con l'applicazione delle attuali regole, valevoli fino al 31.12.2024, una soluzione potrebbe essere quella di sottoscrivere prima il contratto, in quanto il disallineamento tra "contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025" ed il requisito delle nuove immatricolazioni è possibile.
  • In sostanza, il datore di lavoro può stipulare un contratto con il dipendente entro il 31.12.2024, prevedendo che le parti accettano che sia concesso l’uso dell’autovettura aziendale (indicando il modello e il tipo di auto), secondo quanto indicato nel modulo d’ordine, appena il veicolo sarà reso disponibile dal fornitore (noleggiatore o concessionaria). 

20/12/2024
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Verifiche organo di controllo sul bilancio di Ets

  • Sebbene i parametri per la nomina dell’organo di controllo, dopo e novità introdotte dalla L. 104/2024, siano stati incrementati di oltre 1/3, gli attuali organi di controllo resteranno in carica anche se l’ente è fuoriuscito dagli obblighi di nomina o non intende volontariamente mantenere un controllo di vigilanza (Ministero del Lavoro, circolare9.09.2024, n. 6, secondo cui il venir meno degli obblighi non configura una giusta causa di revoca dell’incarico).
  • La L. 104/2024, per i bilanci 2025, incide anche sui limiti ex art. 13 del Codice del Terzo settore relativi alla formazione dei rendiconti, innalzando da 220.000,00 a 300.000,00 euro il limite massimo dei proventi entro cui gli Ets non personificati possono redigerli nella forma di rendiconto per cassa (a patto che si tratti di soggetti senza personalità giuridica). Per i bilanci al 31.12.2024 si continua ad applicare il parametro di 220.000 euro.
  • Si introduce, inoltre, il limite generale di 60.000,00 euro entro il quale i bilanci possono essere redatti sotto forma di entrate e uscite per cassa tra loro aggregate. 

20/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Certificazione del Tax Control Framework

  • L’obbligo di certificazione del Tax Control Framework, per le società che hanno presentato l’istanza per entrare nel regime di adempimento collaborativo nel 2024, è posticipato al 31.12.2025 dal D.M. 6.12.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.12.2024. 
  • Il decreto, inoltre, disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime, rinvia a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità di presentazione della documentazione, sino ad oggi avvenuta via PEC, e approva il nuovo modello di presentazione dell’istanza. La documentazione dovrà essere prodotta tramite il servizio telematico “Adempimento Collaborativo”, che sarà reso disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Amministrazione finanziaria, una volta verificati i requisiti soggettivi del soggetto istante.

19/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Commercio internazionale e aggiramento delle sanzioni

  • Il Regolamento UE 2014/1745 prevede l’obbligo per gli operatori dell’Unione Europea di adoperarsi al massimo per garantire che gli enti stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo non partecipino ad attività che compromettano o eludano le misure restrittive nei confronti della Russia.
  • Di conseguenza, gli operatori economici sono tenuti ad agire con la dovuta diligenza sia tramite un processo di risk management mirato a individuare le minacce, sia attuando un programma interno aziendale di export compliance volto a prevenire i rischi di violazione delle sanzioni sia diretti sia indiretti. 

19/12/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Bando Isi 2024 dell’Inail

  • L’Inail ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il bando Isi 2024 per sostenere le imprese nella realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
  • Con il bando 2024 sono state introdotte numerose novità finalizzate al miglioramento dell’efficacia degli interventi realizzati e alla semplificazione della procedura di accesso al contributo. Il nuovo avviso punta, infatti, a incrementare ancora di più la partecipazione delle micro e piccole imprese, per le quali è ora prevista la possibilità di anticipare il 70% delle somme concesse, e di quelle operanti in settori ad alto rischio. Tra le priorità, anche il sostegno agli interventi di innovazione tecnologica, con un’attenzione particolare all’ammodernamento dei macchinari, e la promozione dell’adozione di modelli organizzativi (Mog) e sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (Sgsl) da parte delle aziende.

19/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decreto Irpef-Ires con regole dal 2024

  • Il D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 ("decreto Irpef-Ires") in via generale entrerà in vigore il 31.12.2024, ossia il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 16.12.2024 n. 294. Tuttavia, il "decreto Irpef-Ires" prevede specifiche decorrenze per varie norme (anche dal 2025), alcuni regimi transitori e decreti attuativi, nonché alcune abrogazioni.
  • Le numerose modifiche apportate al Tuir entrano in vigore con decorrenze diverse.
  • Ai fini Irpef:
    • redditi dei terreni (periodo d’imposta 2024);
    • redditi di lavoro autonomo (periodo d’imposta 2024, con alcune specificità dal 2025);
    • cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria (data di entrata in vigore del decreto);
    • redditi di lavoro dipendente (percepiti dal 2025).
  • Ai fini Ires:
    • riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, con specifici regimi transitori);
    • regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie (periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto);
    • scissione mediante scorporo (periodo di imposta 2024);
    • conferimenti di aziende e di partecipazioni (dalla data di entrata in vigore del decreto);
    • società di comodo (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023).

18/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Misure di protezione selettive e sospensione dei piani di dilazione

  • Il Tribunale di Vasto, in una disposizione diffusa nei giorni scorsi, ha concesso la proroga per il pagamento delle rate della rottamazione, inibendo la riscossione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per effetto della richiesta da parte del contribuente dell’applicazione di una misura cautelare specifica. Lo stesso effetto avrebbe prodotto la presentazione del “semplice” ricorso alle misure di protezione, seppur selettive. In base all’art. 19, c. 3-bis Dpr 602/73, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. 
  • L’Agenzia, dunque, può congelare la riscossione solo quando vi sia un provvedimento giudiziale che sospenda di fatto il ruolo cui sottende il debito dilazionato. Le misure di protezione selettive, se correttamente incardinate, favoriscono le trattative, salvaguardando la continuità aziendale senza impegnare i tribunali in complesse interpretazioni atipiche.

18/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Pronte le liste di controllo per la revisione dei bilanci

  • Assirevi ha pubblicato sul proprio sito Internet le check-list di controllo relative ai bilanci d’esercizio e consolidati 2024 delle società Oic adopter. Inoltre, ha pubblicato le checklist che riguardano le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti in base ai principi contabili Ias/Ifrs. Successivamente sarà pubblicata la check list di controllo relativa all’informativa aggiuntiva che deve essere fornita a Consob o altre Autorità. Le check list di controllo sono pubblicate in file formato word al fine di consentire la loro compilazione e stampa.
  • Le check-list destinate alle imprese che redigono bilanci di esercizio e consolidati in base alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali sono state aggiornate al fine di recepire l’introduzione del nuovo Oic 34 “Ricavi” (si ricorda che, per le disposizioni di prima applicazione, eventuali cambiamenti sono rilevati in base all’Oic 29 - cambiamento di principi contabili).
  • La check list di controllo destinata alle imprese Ias adopter recepisce in particolare: la passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione (Ifrs 16), la classificazione delle passività come correnti e non correnti (Ias 1), gli accordi di finanziamento per le forniture (modifiche allo Ias 7 e all’Ifrs 7).

18/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Divieto di riporto delle perdite

  • Il decreto Irpef/Ires (D.Lgs. 192/2024) ha modificato la disciplina del riporto delle perdite fiscali. In particolare, restano confermate le condizioni generali che determinano il divieto di riportare le perdite, ma si aggiunge che la modifica dell’attività si manifesta solo in caso di mutamento del settore economico o del comparto merceologico, oppure in caso di acquisizione di azienda o ramo di azienda.
  • Inoltre, è stato eliminato il test legato al numero minimo dei dipendenti ed è stato previsto un diverso limite quantitativo per l’importo delle perdite fiscali riportabili in caso di superamento del test ricavi/personale, che resta confermato. 

17/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Truffa superbonus anche senza utilizzo in compensazione

  • La Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 45868/2024, ha ritenuto sussistente il reato di truffa aggravata anche se i crediti d’imposta da superbonus non vengono utilizzati in compensazione. La difesa aveva sostenuto l’inesistenza di un effettivo danno per lo Stato, non essendo mai stati monetizzati i crediti contestati. Secondo la Corte, a fondare il reato è invece la creazione del credito attraverso l’esercizio dell’opzione per la cessione a terzi di un credito d’imposta. 
  • In senso contrario Cass. Terza sez. Pen. sent. 7.03.2024, n. 23402, secondo cui il danno per lo Stato può dirsi realizzato solo quando i crediti ceduti sono stati materialmente riscossi o compensati.

17/12/2024
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Compensi degli amministratori

  • I compensi degli amministratori, per essere deducibili, devono essere pagati entro il 12.01 dell’anno successivo (cosiddetto principio di cassa allargata), ovvero entro il 31.12 dell’anno di riferimento se il beneficiario è titolare di partita Iva (cosiddetto principio di cassa rigida). 
  • A norma dell’art. 95, c. 5 Tuir, infatti, i compensi spettanti agli amministratori sono fiscalmente deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. Tali compensi, laddove “assimilati” ai redditi da lavoro dipendente, fruiscono del principio cosiddetto di cassa “allargato” di cui all’art. 51, c. 1 Tuir, secondo cui si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche i compensi corrisposti entro il 12.01 dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Ne consegue che i compensi percepiti dall’amministratore entro tale data saranno deducibili dalla società nel periodo d’imposta 2024, mentre quelli percepiti successivamente (e, quindi, dal 13.01.2025), concorreranno alla determinazione del reddito nel periodo d’imposta di erogazione (2025). Diversamente operando, il costo rimane collocato nel bilancio, ma la deduzione fiscale è rimandata al periodo di erogazione, con connessa necessità di rilevare le imposte differite attive.

17/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Quote e terreni rivalutabili a regime

  • Il D.D.L. di Bilancio 2025 dispone l'introduzione a regime dell'istituto della rideterminazione dei costi delle partecipazioni (qualificate e non qualificate, quotate e non quotate) e dei terreni (edificabili e non edificabili) detenuti da soggetti non imprenditori.
  • Il testo attuale permetterà non attendere la proroga annuale dell'istituto ma si potrà rivalutare le partecipazioni e i terreni posseduti al 1.01 di ogni anno, predisponendo la perizia giurata (non necessaria per le partecipazioni quotate) ed effettuando il pagamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata), con aliquota unica, entro il 30.11 del medesimo anno.
  • Nel caso in cui si sia fruito di pregresse rivalutazioni è possibile scomputare, dall’imposta sostitutiva dovuta, quella (minore) già versata in tali occasioni in riferimento agli stessi beni, oppure chiederla a rimborso entro 48 mesi dalla data del versamento (circolare n. 16/E/2023).
  • Il costo rideterminato con l'istituto della rivalutazione può essere utilizzato esclusivamente per ridurre le plusvalenze che costituiscono “redditi diversi” (art. 67 Tuir), mentre non può essere utilizzato per abbattere i “redditi di capitale” (art. 47, c. 7 Tuir), nonché quelli derivanti da liquidazione della partecipazione a seguito di recesso o esclusione del socio o di liquidazione dell’intera società. 

16/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Discarico automatico tributi locali 2025

  • Dal 2025, come previsto dal D.Lgs. 110/2024, ai tributi locali si applica il discarico automatico quando le somme non sono incassate entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello dell’affidamento del carico; è previsto il discarico anticipato quando, anche prima dei 5 anni, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione verifica che non vi sono beni o crediti da aggredire.
  • Per i ruoli già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione è previsto un discarico automatico con le nuove regole per il quale si attende un D.M. del MEF, che si attiverebbe alle scadenze seguenti: 
    • 31.12.2025 per i carichi affidati dal 2000 al 2010; 
    • 31.12.2027 per i carichi affidati dal 2011 al 2017; 
    • 31.12.2031 per i carichi affidati dal 2018 al 2024. 

16/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ne bis in idem in materia di Imu

  • La Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 30051/2024, ha stabilito l’ammissibilità del doppio accertamento Imu se uno riguarda i terreni e l’altro i fabbricati o le aree alla luce del nuovo Statuto dei diritti del contribuente (D.Lgs. 219/2023). 
  • La pronuncia richiama la tesi espressa da Ifel a febbraio 2024, ripresa dallo schema di regolamento Anci e sostenuta dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui il presupposto del divieto di bis in idem è che vi siano due procedimenti che abbiano per oggetto lo stesso fatto (idem factum) oltre che la stessa persona (eadem persona), oltre alla necessità che uno dei due procedimenti giurisdizionali sia stato definito con sentenza passata in giudicato, o comunque, sia definitivo per mancata impugnazione.

16/12/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Bonus Natale per dipendenti senza cedolino

  • La norma istitutiva del bonus Natale una tantum di 100 euro (D.L. 113/2024, convertito in L. 143/2024 e modificato con D.L. 167/2024) richiama specificamente il termine di corresponsione della tredicesima quale momento di erogazione del bonus. Di seguito le modalità di erogazione per i lavoratori che non percepiscono il cedolino della 13^ mensilità.
  • Lavoratori a chiamata e tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo percepiscono il rateo di tredicesima mensilmente: si consiglia l’elaborazione di un cedolino aggiuntivo in occasione della corresponsione della gratifica natalizia, con indicazione del bonus, così da garantire gli stessi diritti riconosciuti agli altri lavoratori. 
  • Operai edili: manca una posizione ufficiale commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce); alcune Casse territoriali escludono l’erogazione tramite le stesse Casse edili, ritenendo di non possedere informazioni sul reddito e sulle condizioni personali di accesso alla misura. Si consiglia al lavoratore di chiedere il bonus con la dichiarazione dei redditi, dopo l’elaborazione della Certificazione unica da parte del datore di lavoro e della Cassa edile.
  • Operai agricoli a tempo determinato: il Ccnl prevede la corresponsione della tredicesima nell’ambito dell’elemento retributivo “terzo elemento”. Pertanto, in presenza degli altri requisiti ex art. 2-bis D.L. 113/2024, l’indennità potrà essere riconosciuta con le stesse modalità degli altri lavoratori.
  • Lavoratori domestici: potranno percepire il bonus esclusivamente al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi (il datore di lavoro domestico non riveste il ruolo di sostituto di imposta).

16/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Regime fiscale Terzo settore

  • Previsto uno specifico regime fiscale, con la possibilità di defiscalizzare gli utili destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio. Ad aumentare l’attrattiva per imprese sociali vi sarà anche l’introduzione di appositi incentivi per gli investitori, modellati su quelli previsti per le start-up innovative. Se l’apporto di capitale arriva da una persona fisica sarà riconosciuta una detrazione pari al 30% dell’investimento fino a un milione per periodo d’imposta. Per i soggetti Ires il limite massimo è di 1.800.000 euro, con possibilità di dedurre il 30% dell’investimento.
  • Molta attesa anche per i nuovi strumenti di finanza sociale: i cosiddetti titoli di solidarietà daranno la possibilità agli istituti di credito di effettuare raccolte allo scopo di finanziare progetti degli enti del terzo settore riservando agli investitori il medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato, con applicazione dell’aliquota del 12,5%. Un segnale importante che, tramite la misura fiscale, evidenzia l’importanza del lavoro svolto dagli enti del Terzo settore a favore della collettività

15/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Adesione al concordato preventivo biennale

  • Via libera dal 13.12.2024 all’invio di integrative a favore per chi ha aderito al concordato preventivo biennale entro il termine in proroga. Prima del 12.12, infatti, la sottoscrizione con integrativa dell’accordo fiscale era possibile unicamente attraverso l’invio di dichiarazioni a sfavore o “neutrali” (ovvero con imponibile, crediti o debiti invariati rispetto a quelli rilevati nel modello trasmesso entro il 31.10.2024). Questi sono gli effetti applicativi generati dal complesso meccanismo di adesione al concordato preventivo biennale ai tempi supplementari del 12.12.2024 disciplinato dall’art. 1 D.L. 167/2024. Infatti, ai sensi del citato art. 1, l’adesione ai tempi supplementari al concordato preventivo biennale era consentita solo contribuenti Isa che avevano presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine (ordinario) del 31.10.2024 senza avere, ovviamente, aderito al patto.
  • Ulteriore condizione dettata dalla norma era che l’esercizio della facoltà di adesione entro il 12.12.2024 non era permessa nei casi in cui, nella dichiarazione integrativa trasmessa per manifestare la volontà di sottoscrivere il patto, erano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31.10.2024.
  • In altri termini, l’adesione entro il 12.12.2024 poteva essere formalizzata solo con integrative “neutrali” o a sfavore del contribuente rispetto al “risultato fiscale” della dichiarazione trasmessa nei termini ordinari. Questa articolata impostazione normativa ha generato due differenti casistiche e conseguenti problematiche.
  • La prima riguarda coloro che avevano trasmesso la dichiarazione nei termini (31.10) senza adesione e volevano, prima del 12.12, inviare una integrativa sia per fruire del Cpb sia per rilevare modifiche del modello originario tali da essere inquadrate come “a favore”. La normativa in commento ha costretto questi soggetti a un duplice invio dovendo “spezzare” le due attività ovvero l’adesione e la rettifica a favore. Si è resa necessaria, infatti, una prima integrativa dal contenuto (pressoché) identico all’originaria da trasmettere entro il 12 dicembre scorso per manifestare l’adesione al Cpb (non potendo generare variazioni “a favore”) ed una successiva, inviabile da ieri, per far rilevare invece i cambiamenti pro-dichiarante.
  • Il secondo caso/problema riguarda, invece, coloro che non avevano manifestato l’adesione con l’originaria, che a partire dal 1.11 avevano già trasmesso una integrativa a favore. Anche questi contribuenti saranno costretti a un doppio invio di integrative: il primo per aderire al Cpb e prendendo a base la dichiarazione inviata entro il 31.10.2024 e non quella successiva a favore; il secondo, a partire dal 13.12.2024, di un ulteriore modello per fare nuovamente recepire le modifiche a favore, già rilevate con la prima integrativa, modello però neutralizzato da quella trasmessa per l’adesione (che doveva ricalcare i dati della originaria).
  • La circolare n. 18/E/2024 ha ammesso integrazioni o modifiche sulla dichiarazione in cui si manifesta l’adesione al Cpb, a patto che non siano tali da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

15/12/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Collegato Lavoro

  • Secondo lavoro scontato, di tasse e contributi, nelle grandi aziende (over 250 dipendenti). Un lavoratore, infatti, potrà essere in parte assunto in part-time con un orario di lavoro tra il 40 e il 50% del tempo pieno (e qui paga tasse e contributi pieni) e, in parte, potrà essere arruolato con contratto di lavoro autonomo avvalendosi del regime forfetario, che consente di pagare il 15% a titolo di tasse. In tal caso, però, verserà anche i contributi ridotti, in quanto già coperto da tutela previdenziale obbligatoria (da dipendente). Ad esempio, il commesso con la passione per i social potrà svolgere, come secondo lavoro e con partita Iva, il social media manager per l’azienda da cui è dipendente: sul reddito di lavoro autonomo, ridotto in misura forfetaria, pagherà le tasse al 15% e i contributi alla gestione separata Inps al 24%. A prevederlo è l’art. 17 del Collegato Lavoro.
  • La novità è introdotta come deroga al divieto, oggi vigente, di accesso al regime forfetario per i lavoratori con attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o lo siano stati nei 2 anni precedenti (è la c.d. clausola contro le false partite Iva mono-committenti), nonché nei confronti di soggetti riconducibili al datore di lavoro, ad esclusione dei coloro che avviano la nuova attività dopo il praticantato per esercizio di arti o professioni.
  • Il contratto misto è introdotto in due declinazioni: la prima interessa i professionisti iscritti in albi o registri professionali che esercitano le relative attività, anche nelle forme dell’art. 409, c. 1, n. 3 cpc, ossia rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e rapporti di co.co.co. Il divieto opera se i lavoratori prestano attività a favore di datori di lavoro con oltre 250 dipendenti, limite da verificare al 1.01 dell’anno in cui è perfezionato il contratto misto. Tale perfezionamento avviene con la contestualmente stipulazione del contratto subordinato e del contratto autonomo o d’opera professionale. Il primo deve essere indeterminato e part-time, con orario compreso tra il 40% e 50% del tempo pieno fissato dal Ccnl. Il secondo (autonomo) deve essere certificato. Tra le altre condizioni è previsto che i lavoratori autonomi non possano eleggere il domicilio presso l’azienda da cui sono anche dipendenti e che il contratto autonomo (da certificare) non può avere, rispetto al subordinato, sovrapposizioni per oggetto, modalità della prestazione, orario e giornate di lavoro. Queste ultime condizioni possono dar vita a qualche difficoltà ai fini del rispetto, per esempio, dei riposi giornalieri e settimanali che vanno garantiti al lavoratore in quanto dipendente.
  • La seconda declinazione interessa i professionisti non iscritti in albo e registri, quindi tutte le persone fisiche che svolgono attività autonoma. A loro favore il doppio-lavoro (dipendente più autonomo) sarà possibile nei casi e nel rispetto di modalità e condizioni fissati da un «accordo di prossimità», di cui all’art. 8 D.L. 138/2011. In tal caso non servirà la certificazione del rapporto di lavoro e la norma, non proprio chiara, sembra aprire anche alla possibilità del suo utilizzo nelle aziende con meno di 250 dipendenti.

15/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Per gli immobili dei professionisti spese dedotte in quote costanti

  • Lo schema del "decreto Irpef-Ires", approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede, con effetto dal 2024, che la deduzione delle spese relative ad ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali nell’esercizio delle attività professionali e artistiche avviene in 6 quote costanti a partire dal periodo d’imposta in cui sono sostenute, senza l'applicazione per il primo anno della limitazione del 5% dell’ammontare dei cespiti posseduti. 
  • Nessuna modifica per le spese di manutenzione prive del requisito della straordinarietà, che restano deducibili per cassa.
  • La relazione illustrativa (in assenza di un riferimento normativo) cerca di supportare l’interprete nella distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, richiamando le definizioni degli interventi edilizi previste dall’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia). 
  • Per quel che concerne gli immobili ad uso promiscuo, la deduzione delle spese ordinarie e straordinarie avverrà con l’importo ridotto al 50%.
  • Occorrerà ancora attendere per poter ammortizzare gli immobili strumentali (tali solo per destinazione), per cui l’acquisto resta sfavorito rispetto alla locazione finanziaria, dove i canoni restano deducibili in un periodo non inferiore a 12 anni. L’ammortamento è consentito solo per gli immobili acquistati entro il 14.06.1990 e nel triennio “sperimentale” 2007-2009.

13/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo biennale irrevocabile

  • L’Agenzia delle Entrate, con risposta a un quesito posto attraverso il servizio di assistenza fiscale con SMS, ha negato la possibilità di “revoca” del concordato preventivo anche se effettuata con dichiarazione correttiva nei termini, ovvero trasmessa entro la scadenza ordinaria per l’invio dei modelli.

13/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

L’istanza nel 2024 prenota la cooperative compliance

  • Con il decreto del viceministro dell’Economia del 6.12.2024 è stato aggiornato il provvedimento 14.04.2016, n. 54237, nell'ottica di un restyling complessivo della cooperative compliance al fine di una maggior diffusione dell’istituto.
  • Oltre all'ampliamento dei requisiti soggettivi, è stato previsto che chi presenta la domanda nel 2024 ha tempo un anno per la certificazione del Tcf (tax control framework) da parte dei soggetti abilitati.
  • La relazione al decreto chiarisce che il periodo transitorio prevede due limitazioni:
    • la deroga riguarda solamente la certificazione, ma non la restante documentazione che andrà consegnata nei tempi previsti;
    • applicazione solamente alle domande del 2024 (compresi gli esercizi a cavallo 2024/2025) mentre per le presentazioni avvenute dal 1.01.2025 la certificazione andrà predisposta preventivamente all’istanza e presentata nei termini ordinari.
  • La domanda di ammissione deve essere redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia e presentata solo in forma telematica.

12/12/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Influencer nella rete dell’Inps

  • L'Inps sta lavorando sull'inquadramento ai fini previdenziali degli influencer. Durante il corso dell’evento "C come Economy. Risposte concrete ad un mondo virtuale" tenutosi in data 11.12.2024, l'istituto ha presentato le seguenti ipotesi di inquadramento per gli influencer e i content creator:
    • in caso di attività di impresa, saranno iscritti alla Gestione commercianti Inps;
    • il libero professionista troverà collocazione nella Gestione Separata.
  • Invece, per gli influencer marketing si apriranno le porte della gestione dello spettacolo.

12/12/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Novità dal Collegato lavoro

  • Il Senato ha approvato in via definitiva il Collegato lavoro. Tra le novità si segnalano le seguenti:
    • si prevede la parificazione nella possibilità di utilizzare la modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi anche per le conciliazioni in sede sindacale delle controversie di lavoro;
    • per le dimissioni per “fatti concludenti” se l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale oltre i 15 giorni, il datore ne dà comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro per accertarne la veridicità e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza;
    • per il lavoro in somministrazione, in deroga alle previsioni del Ccnl, sarà ora consentito l’utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo» delle risorse FormaTemp a tempo determinato e indeterminato per lavoratori delle Agenzie per il lavoro. Inoltre, si elimina il limite temporale del 30.06.2025 per l’impiego (oltre i 24 mesi) dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro e inviati in missione a termine presso la medesima azienda utilizzatrice. Si rimuove la causale del contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione in caso di impiego da parte del somministratore di lavoratori appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro; 
    • in tema di lavoro stagionale, il Collegato Lavoro contiene un’interpretazione autentica in base alla quale oltre ai cosiddetti “stagionali” individuati da decreto (Dpr 1562/1963) vi rientrano anche le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, o le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, compresi quelli già stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria;
    • sarà consentito lavorare durante la cassa integrazione. In tal caso, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi; 
    • sullo smart working si conferma che la comunicazione del datore, in via telematica al ministero del Lavoro, dei lavoratori e della data di inizio e fine del lavoro agile, va resa entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo;
    • sarà possibile assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo;
    • potranno accedere al regime forfettario i professionisti iscritti in albi o registri professionali che svolgono la propria prestazione nei confronti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, anche se risultano già assunti dagli stessi con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato; 
    • l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale potrà essere trasformato anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

12/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Regime di esclusione Iva enti Terzo settore dal 2026

  • La bozza del decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei ministri il 9.12.2024, proroga al 1.01.2026 la decorrenza del nuovo regime di esenzione Iva introdotto dal D.L. 146/2021 per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’art. 5, c. 15-quater D.L. 146/2021.Quest’ultimo fa riferimento a: 
    • prestazioni di servizi e cessioni di beni connesse, effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale (Aps) e di formazione extra scolastica alla persona; 
    • prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone o alle altre associazioni, ai soci, agli associati e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; 
    • cessioni in occasione di manifestazioni propagandistiche degli enti già citati e la somministrazione di bevande e alimenti nei confronti degli indigenti da parte delle Aps. 

11/12/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Sanzione per mancanza di patente a crediti

  • L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 9.12.2024, n. 9326, ha fornito indicazioni sulle modalità di calcolo della sanzione per mancato possesso della patente a crediti ex art. 27, c. 11 D.Lgs. 81/2008, pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis D.Lgs. 81/2008.
  • Si prende a riferimento il contratto di appalto o subappalto per il capitolato dei lavori affidati e il costo dei lavori stessi e l’eventuale preventivo formulato dall’impresa o dal lavoratore autonomo e sottoscritto per accettazione dal committente.
  • Una volta individuato il dato economico di riferimento (10% del valore dei lavori o, se tale importo è inferiore o ignoto, la soglia minima di 6.000 euro prevista dal legislatore) la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 L. 689/1981. 
  • Ne deriva che per lavori di valore fino a 60.000 euro la sanzione amministrativa sarà sempre pari a 2.000 euro, ossia 1/3 della sanzione prevista.

11/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Fattura per corsi da attività sportiva invernale

  • Il D.M. MEF 22.11.2024, in Gazzetta Ufficiale 4.12.2024, n. 284, ammette l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le prestazioni fornite da istruttori iscritti ad Albi regionali o nazionali, come individuate della tabella A, parte II-bis, n. 1-septies D.P.R. 633/1972. 
  • Si tratta di tutte le operazioni relative all’erogazione di corsi da attività sportiva invernale, come individuate dalle Federazioni di sport invernali e riconosciute dal Coni che, alla luce del Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), scontano l’aliquota Iva al 5%.   
  • La norma consente agli operatori dello sport invernale di evitare l’adempimento della fattura, salvo diversa richiesta del cliente al momento di effettuazione dell’operazione: in quest’ultimo caso, l’emissione della fattura sarà obbligatoria e l’operatore sportivo sarà tenuto all’invio tramite SdI. 
  • Non è chiaro se, ai sensi dell’art. 2, D.P.R. 696/1996, l’esonero si estende anche all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi incassati ex art. 2, D.Lgs 127/2015.  
  • Rimane invariato il regime di esenzione Iva previsto per i corsi forniti direttamente dagli enti sportivi.

10/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Adesione tardiva al Cpb senza sanzioni sull’acconto

  • L’Agenzia delle Entrate, con la Faq n. 4 pubblicata in data 9.12.2024, in tema di adesione tardiva al Concordato preventivo biennale (Cpb) tramite la dichiarazione integrativa, chiarisce che non è dovuta alcuna sanzione sulla maggiorazione del secondo acconto se il versamento della stessa avviene prima o contestualmente all’adesione al Cpb. 

10/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Valute trasferite tra conti esteri: non c’è plusvalenza tassabile

  • L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 60/E/2024, chiarisce che il trasferimento di valuta tra due conti correnti detenuti all’estero espressi nella stessa valuta estera, intestati allo stesso soggetto, non determina l’emersione di alcuna plusvalenza tassabile considerato che si tratta di un’operazione di giroconto che non può essere assimilata a un’operazione di prelievo tassabile. 

10/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedibili gli errori commessi nell’adesione al Cpb

  • Il D.L. 167/2024 disciplina la riapertura dei termini per coloro che non hanno aderito, entro il 31.10.2024, al Concordato preventivo biennale (Cpb), di cui non possono avvalersi i soggetti che hanno già aderito all’istituto e vorrebbero rettificare eventuali errori commessi. Quindi, coloro che non hanno aderito al Cpb entro il 31.10.2024 potrebbero, teoricamente, entro il 12.12.2024, oltre che accedere allo stesso, anche integrare (solo a favore del Fisco) i redditi e l’Irap relativi al periodo d’imposta 2023.
  • Si ricorda che la circolare n. 18/E/2024, per quel che concerne gli errori rilevanti ai fini degli Isa, precisa che la decadenza dal Cpb si avvera quando gli errori o le omissioni determinano un minor reddito o valore della produzione netta Irap per un importo superiore al 30%.
  • Inoltre, per le annualità chiuse in perdita originariamente, non si configura una maggiorazione da assoggettare a imposta, così che il perfezionamento del ravvedimento speciale si dovrebbe ottenere con il solo pagamento del minimo di 1.000 euro.

09/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sospensione termini per Covid e denuncia penale

  • La Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, con la sentenza n. 56/2024, ha affermato che la sospensione di 85 giorni, prevista nel periodo Covid, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso non si applica al termine per la presentazione della denuncia penale per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.

09/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Comunicazioni di anomalia in prossimità della scadenza del CPB

  • Con le Faq del 6.12.2024 l’Agenzia delle Entrate prova a stemperare il clima di agitazione che si è sviluppato con l’invio delle comunicazioni di anomalia a circa 700.000 partite Iva. I punti toccati dalle domande sono generici, anche se non si fa riferimento al fatto che le comunicazioni sono anche correlate alla scadenza del 12 dicembre per poter aderire al concordato preventivo biennale: è infatti evidente che le segnalazioni sono anche volte a incentivare all’adesione e al ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022. È anzitutto posto in evidenza che le comunicazioni non intendono anticipare alcuna attività di controllo e che hanno una funzione puramente informativa. I destinatari, quindi, possono valutare la fondatezza dell’anomalia segnalata e, se del caso, decidere se intervenire per correggere «l’inesattezza del reddito» fruendo delle varie soluzioni in termini di riduzione delle sanzioni che il ravvedimento operoso offre.
  • Le Entrate precisano anche che la comunicazione di anomalia ricevuta non richiede di attivarsi per fornire un qualche riscontro come invece per le ordinarie comunicazioni di compliance. Per queste comunicazioni, infatti, non è stato previsto alcun canale telematico volto a gestire le eventuali giustificazioni dei contribuenti interessati.
  • Resta, comunque, che il tipo di anomalia che ha causato l’invio delle comunicazioni agli interessati non è di semplice interpretazione, poiché si sostanzia in un’intercettata condizione nella quale il reddito dichiarato dalla partita Iva sarebbe inferiore al costo medio per un dipendente riferibile a soggetti che operano nello stesso settore di attività. Da qui, determinare con esattezza è il reddito da «rimediare» per togliersi dalla anomalia, è un processo che non appare del tutto scontato.

08/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

2° acconto con metodo previsionale anche se posticipato al 16.01.2025

  • È utilizzabile il metodo previsionale per determinare il secondo acconto delle imposte anche se si sceglie di posticiparlo (ed eventualmente dilazionarlo) al 16.01.2025.
  • Sia nella normativa di riferimento (art. 7-quater D.L. 155/2024) sia nella circolare 9.11.2023, n. 31/E non vi sono, infatti, inibizioni di sorta circa l’utilizzo del metodo previsionale per quantificare l’ammontare da corrispondere a partire dal 16.01.2025 parametrandolo all’imposta teorica che si presume dovuta per l’anno 2024.
  • Stesso ragionamento è utilizzabile qualora si volesse quantificare, sempre con il metodo previsionale, l’imposta dovuta tenendo in considerazione anche il reddito proposto per l’anno 2024 dall’Agenzia delle Entrate in caso di sottoscrizione del concordato preventivo biennale.

08/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riapertura Cpb con integrativa a favore del Fisco

  • Le lettere di invito all'adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) inoltrate nei giorni scorsi ricordano al contribuente che, avendo dichiarato nel 2023 un reddito d’impresa anomalo in termini di quantità, è opportuno valutare:
    • l'integrazione del reddito al fine di renderlo "coerente con il valore minimo di settore";
    • la possibilità, per gli anni 2024 e 2025, di aderire, entro il 12.12.2024, al Cpb;
    • in caso di adesione al Cpb si apre anche la possibilità fruire, entro il 31.03.2025, del ravvedimento “speciale” per le annualità dal 2018 al 2022.
  • È interessante notare che il contenuto delle comunicazioni parla chiaramente della possibilità di emendare il contenuto della dichiarazione presentata entro il 31.10.2024 anche nella prospettiva di adesione al Cpb con correzione a favore del Fisco: quindi, risulta essere superata la posizione che l’opzione tardiva entro il 12.12.2024 debba mantenere invariato il contenuto della dichiarazione precedentemente presentata, limitandosi a flaggare l'adesione al Cpb.

06/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Spese di viaggio e trasferta esenti anche con titoli di viaggio non nominativi

  • Il decreto Irpef-Ires, all’art. 3, c. 1, lett. b), p. 3), introduce dal 1.01.2025 una semplificazione mediante l'estensione dell’esenzione a tutti i rimborsi per spese dei dipendenti relativi a spese "di viaggio e trasporto comprovate e documentate". Tale novità è particolarmente utile, poiché permette di superare alcuni dubbi interpretativi, tra cui la difficoltà di poter collegare la spesa del dipendente al documento di viaggio nel caso dei titoli non nominativi.
  • In sostanza, non è più necessario fornire una documentazione dettagliata proveniente dal vettore, ma le spese di viaggio e trasporto possono essere documentate dal dipendente in altro modo, ad esempio tramite l’ausilio di app e piattaforme software dedicate. 

06/12/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Slitta al 31.03.2025 l’obbligo delle polizze catastrofali

  • La nuova edizione del Decreto Milleproroghe, all’esame della riunione del 5.12.2024 preparatoria del Consiglio dei Ministri del 9.12.2024, prevede che la scadenza del 31.12.2024 entro cui dotarsi di una polizza anti-calamità naturali (prevista dalla legge di Bilancio 2024) sia prorogata di 3 mesi, portando la scadenza al 31.03.202,5 al fine di consentire di licenziare definitivamente il decreto attuativo e rendere così operativo l’obbligo di assicurazione per i danni causati da calamità ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

06/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cpb: in arrivo lettere a chi dichiara redditi inferiori a quelli dei dipendenti

  • La Sogei - dopo aver effettuato un invio massivo di lettere che invitavano all'adesione al Concordato preventivo biennale (Cpb) la scorsa settimana a tutti i contribuenti che dichiaravano un reddito sotto i 15.000 euro (circa 2 milioni) e che non avevano aderito entro il 31.10.2024 al Cpb - nella giornata di ieri, 4.12.2024, ha effettuato un nuovo invio di Pec a quei contribuenti (circa 700.000) che dichiarano meno dei dipendenti fermandosi sotto i 15.000 euro e, soprattutto, sotto il limite minimo di reddito di categoria preso a base di riferimento per l’adesione al Cpb.
  • Nel question time in commissione Finanze della scorsa settimana il Mef ha chiarito che, per i soggetti Isa che godono dei benefici del regime premiale relativi alla riduzione di 1 anno dei termini di accertamento, l’anno d’imposta 2018 non è più accertabile e, quindi, è superfluo versare importi per la sanatoria. 

05/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tassazione compensi dei lavoratori autonomi a cavallo d’anno

  • Il D.Lgs. Irpef-Ires ha riscritto l’art. 54 del D.P.R. 917/1986 prevedendo che il compenso ricevuto dal lavoratore autonomo, indipendentemente dal momento dell’incasso, costituirà reddito da quando il pagamento esce dalla disponibilità economica dell’erogante.
  • Quindi, i pagamenti effettuati a cavallo d’anno avranno coincidenza fra il momento di effettuazione della ritenuta e di rilevanza reddituale del compenso per il lavoratore autonomo, eliminando in tal modo i disallineamenti fra gli adempimenti di chi effettua il pagamento e la contabilità di chi dichiara il compenso.
  • In sostanza, il decreto delegato prevede che le somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono state corrisposte dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui nasce l’obbligo, da parte di quest’ultimo, di effettuare la ritenuta. 
  • Conseguentemente, dovrà esserci corrispondenza tra la Certificazione unica emessa dal sostituto d’imposta e quanto dovrà essere indicato nel quadro RE del modello Redditi PF del percipiente. 

05/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Reddito di lavoro autonomo e ammortamento

  • Il decreto di riforma dell’Irpef e dell’Ires modifica l’art. 54 del Tuir, prevedendo che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti e l’ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo d’imposta, secondo il principio di cassa. 
  • Tra le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile vi sono i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, il riaddebito delle spese sostenute per l’uso in comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività.
  • Inoltre, è previsto che, per la generalità dei beni, è ridotta alla metà la quota di ammortamento per il primo periodo d’imposta in cui lo stesso bene è acquisito. 
  • Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo; per le altre quote di ammortamento del costo di diritti di natura pluriennale, la deducibilità è definita in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto.

05/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decreto Irpef-Ires

  • È stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto di revisione dell’Ires e dell’Irpef, almeno per quanto riguarda professionisti e imprese. Tra le novità si segnala:
    • per le società di comodo, la riduzione delle percentuali che la legge impone di applicare al costo fiscale di immobili, partecipazioni e altre immobilizzazioni per quantificare la soglia di proventi da raggiungere per evitare la maggiorazione Ires;
    • l’equiparazione del regime del riporto delle perdite a quello delle operazioni di fusione e scissione. Infatti, viene confermato il vitality test e il vincolo patrimoniale e il venir meno del requisito relativo al numero minimo dei dipendenti, non presente nelle fusioni. Inoltre, sia per le perdite da trasferimento del controllo sia per quelle da operazioni straordinarie, sarà applicato il principio della libera trasferibilità nel gruppo;
    • la neutralità fiscale per le operazioni straordinarie che coinvolgono studi associati e società tra professionisti. Al contrario, le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in studi associati e società semplici tra professionisti divengono componenti del reddito di lavoro autonomo, con il beneficio della tassazione separata se i corrispettivi sono percepiti in un unico periodo d’imposta;
    • il non concorso a formare il reddito di lavoro autonomo dei rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate al committente, le quali perdono la detrazione per il professionista a eccezione del caso in cui non vengano rimborsate;
    • il dimezzamento dell’aliquota di ammortamento nel primo periodo d’imposta per i beni strumentali e per le aliquote applicabili ai beni immateriali e ai diritti di natura pluriennale per i redditi di lavoro autonomo;
    • per le produzioni vegetali con evoluti sistemi di coltivazione (vertical farm e colture idroponiche), la previsione della tassazione come reddito agrario per la superficie adibita alla produzione che non eccede il doppio della superficie agraria e, per la parte restante, come reddito d’impresa in modo forfettario;
    • l’inclusione della cessione di prodotti che derivano dallo svolgimento delle attività agricole che producono benefici sull’ambiente (crediti di carbonio) tra le attività agricole.

04/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Franchigia Iva per le attività dei piccoli in altri Paesi Ue

  • Il D.Lgs. 180/2024, in recepimento della direttiva (UE) 2020/285, prevede che un soggetto non stabilito possa beneficiare del regime di franchigia in uno Stato Ue, che ha introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo Stato di esenzione. La norma si compone in due parti: la disciplina del regime di franchigia applicato in Italia al "soggetto passivo persona fisica" stabilito in altro Stato Ue; la disciplina del regime di franchigia applicato in altri Stati Ue al "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato".
  • Tuttavia, la franchigia Iva non vale per gli operatori extra Ue (anche se con una stabile organizzazione all’interno dell’Unione Europea) e alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti/trasportati in altro Stato Ue e ad altre operazioni escluse dallo Stato membro di esenzione. 

04/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Fattura semplificata anche oltre 400 euro

  • Il D.Lgs. 180/2024 prevede, tra le varie agevolazioni, per i contribuenti forfetari nazionali, nonché per le PMI Ue che si avvalgono del regime di esenzione in Italia, la possibilità di emettere la fattura in modalità semplificata (art. 21-bis D.P.R. 633/1972), anche oltre l’importo di 400 euro previsto per gli altri operatori nazionali. La fattura semplificata è emessa in formato elettronico ed inviata allo SdI, utilizzando il codice “Tipo Documento” TD07, TD08 per le note di variazione in aumento e TD09 per le note di variazione in diminuzione. 

04/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Assoluzione penale nei giudizi tributari pendenti

  • La Cassazione, con l’ordinanza 2.12.2024, n. 30814, in applicazione del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, ha stabilito che la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nei giudizi tributari anche se emessa prima dell’entrata in vigore della nuova norma. Tale pronuncia vale anche se depositata nel giudizio in Cassazione e anche quando i precedenti gradi di merito erano favorevoli al Fisco.  

03/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Acconto Iva 2024

  • Entro il 27.12.2024 i contribuenti Iva sono tenuti al versamento dell’acconto dell’Iva dovuta per l’ultimo periodo fiscale (mensile o trimestrale) 2024, il cui importo, potrà essere quantificato scegliendo il più conveniente fra i 3 metodi ordinari di calcolo (storico, previsionale, analitico) previsti dalla legge. 
  • Se le modalità dell’adempimento non presentano novità, sono da registrare invece le nuove e più miti sanzioni amministrative previste dalla riforma fiscale per l’omesso o ritardato versamento, applicabili alle violazioni commesse dal 1.09.2024. Inoltre, sul fronte penale, il termine di versamento dell’acconto non rappresenta più il limite temporale oltre il quale l’omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, se superiore alla soglia penalmente rilevante, costituisce reato

03/12/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Riduzione delle sanzioni per contributi dei lavoratori autonomi

  • L’Inps, con il messaggio n. 3991/2024, ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche del regime sanzionatorio per i contributi dei lavoratori autonomi previste dal D.L. 19/2024. In particolare, il commerciante o l’artigiano che versi in ritardo i contributi, ma nei 120 giorni dalla scadenza, dovrà versare una sanzione pari al Tur (precedentemente se erano versati contributi entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione era pari al Tur più 7,5 punti).
  • Inoltre, le sanzioni sono ridotte anche in caso di pagamento rateale.

03/12/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Affitti brevi con verifica “dal vivo” degli occupanti

  • Il Ministero dell’Interno, con circolare del 18.11.2024, ha chiarito che nelle locazioni brevi è necessaria la verifica diretta della corrispondenza fra le persone alloggiate e i documenti forniti.
  • Si evidenzia l’illegalità delle keybox, ossia le cassette di sicurezza che custodiscono le chiavi dell’appartamento all’ingresso dello stabile, in quanto contravvengono all’art. 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) in materia di identificazione personale della clientela, non garantendo la verifica della corrispondenza del documento con il suo portatore. 
  • Di conseguenza, il check-in da remoto non sarà più in linea con le esigenze di sicurezza minime poiché la struttura potrebbe essere occupata, in seguito, da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura.

03/12/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Raccomandazioni per protezione informatica

  • Le Linee guida per il rafforzamento della protezione delle banche dati rispetto al rischio di utilizzo improprio, adottate dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, raccomandano di prevedere un’autentificazione a più fattori per l’accesso a computer, dispositivi e banche dati, poiché non è più sufficiente la sola password.

03/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Credito d’imposta transizione 5.0 e correzione fatture già emesse

  • Nei vari casi in cui le fatture rilevanti ai fini del credito d’imposta 5.0 siano state emesse prive dei corretti riferimenti normativi, dovrebbe essere applicabile quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello nn. 438/2020 e 603/2021 sul credito d’imposta 4.0.
  • Più in particolare, è possibile sostenere che sia consentito all’impresa beneficiaria del bonus, prima dell’effettuazione dei controlli:
    • in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo: riportare manualmente il riferimento normativo sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
    • in relazione alle fatture elettroniche, in alternativa: a) stampare il documento di spesa apponendo la citata scritta indelebile; b) realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale, e da conservare insieme, con le modalità indicate nella circolare 14/E/2019.
  • Non è, inoltre, chiaro cosa accada se a fronte di una prenotazione già effettuata al Gse, con codice identificativo regolarmente riportato dal fornitore in fattura, l’azienda non versa l’acconto del 20% entro i 30 giorni, ma effettua il pagamento oltre i 30 giorni? Una soluzione potrebbe essere quella di consentire all’impresa di inviare una nuova richiesta di prenotazione al Gse, il quale rilascerà un nuovo codice identificativo alfanumerico che andrà riportato sulla fattura.

02/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Proroga versamenti 2° acconto novembre

  • La proroga del versamento degli acconti 2024 coinvolge tutte le persone fisiche, titolari di partita Iva, con compensi inferiori a 170.000 euro. Per gli imprenditori agricoli a tassazione fondiaria deve essere tenuto conto del volume d’affari Iva. Stante l’urgenza di aggiornare i software per la rielaborazione degli acconti delle imposte relative alla 2^ rata del 2024, Assosoftware, il 29.11.2024, con un comunicato stampa ha fornito alcune indicazioni ai propri associati e ai loro clienti sulle modalità di calcolo, anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale (Cpb).
  • Preliminarmente, si ricorda che l’art. 7-quater D.L. 155/2024 rinvia al 16.01.2025 il termine per il pagamento della 2^ rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. La disposizione ricalca quella contenuta nell’art. 4 D.L. 145/2023; pertanto, nel delineare l’ambito applicativo della proroga, si ritiene di poter fare riferimento ai chiarimenti di fonte ufficiale resi a suo tempo (tra le altre, circolare n. 31/E/2023).
  • Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita Iva che, nel 2023, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, come indicati nel modello REDDITI PF 2024 e, quindi, deve trattarsi di contribuenti che, nel 2023, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
  • L’associazione evidenzia che in presenza di imprenditori agricoli che determinano il reddito su base fondiaria, ai sensi dell’art. 32 Tuir, dichiarando il reddito agrario, al fine di valutare la soglia, gli stessi devono tenere conto, in luogo dei ricavi e/o compensi, del volume d’affari dichiarato ai fini Iva; per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro deve intendersi riferito al volume d’affari, risultante dal rigo VE50 del modello Iva 2024.
  • Dal beneficio della proroga in commento sono escluse le persone fisiche titolari di partita Iva che, nel 2023, hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro, le persone fisiche non titolari di partita Iva, compresi i soci di società e associazioni trasparenti, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir, sempre che non siano titolari di una propria partita Iva (circolare n. 31/E/2023, § 1.2) e i soggetti diversi dalle persone fisiche, come le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali.
  • Le disposizioni consentono, quindi, di eseguire il versamento della 2^ rata di acconto entro il 16.01.2025, anche in 5 rate mensili di pari importo scadenti il 16 di ogni mese, a partire da gennaio 2025; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.
  • Sono esclusi dalla proroga i contributi previdenziali anche dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e dagli artigiani e commercianti, nonché i premi assicurativi Inail.
  • Infine, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, sempre se ne ricorrono le condizioni, con particolare riferimento alla soglia dei ricavi o compensi, possono beneficiare della proroga del versamento del 2° acconto anche con riferimento alla imposta sostitutiva dovuta, quale maggiorazione degli acconti ordinari, in presenza di acconti determinati utilizzando il metodo storico (imposta relativa al periodo precedente).

01/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale anno 2018

  • Rimborso complicato per i soggetti Isa che hanno già versato l’imposta sostitutiva per formalizzare il ravvedimento speciale per l’anno 2018, ma non dovuta in conseguenza della riduzione dei termini di un anno per gli accertamenti ottenuta grazie al regime premiale Isa. La norma, infatti, pur precludendo il rimborso di quanto versato solo nei casi mancato perfezionamento dell’istituto in seguito alla decadenza per omesso o parziale versamento delle/delle sostitutive (o di una della rate in cui è stato suddiviso il piano dei pagamenti) o in presenza di reati fiscali, non disponendo nulla in merito a potenziali restituzioni dei versamenti per errori o cambi di idea, lascia solo uno spiraglio alla possibilità di ottenere indietro quanto versato in caso di errori. Di fatto, il versamento effettuato, erroneo o meno, può essere inteso come una volontà inderogabile del contribuente all’adesione all’istituto e come tale rischia di non poter essere poi una scelta modificabile.
  • Con la risposta al question time n. 5-03163 del 27.11.2024, il MEF ha specificato che per i soggetti che nel 2018 avevano ottenuto un voto Isa da 8-10, accedendo al regime premiale e garantendosi la riduzione dei termini di un anno per gli accertamenti, il periodo d’imposta 2018 non è più accertabile poiché “scaduto” il 31.12.2023. Molti contribuenti “affidabili” nel 2018 (con voto Isa superiore a 8), per timore di ricevere atti che avrebbero impossibilitato l’utilizzo dello scudo per l’annualità citata, hanno già proceduto al versamento dell’unica o della prima rata del piano riferita al 2018 per ottenere la protezione dell’annualità, ora attività rilevatasi inutile.
  • Al c. 8 dell’art. 2-quater, all’ultimo periodo, è specificato che non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Stesso concetto è ribadito al c. 11, in cui è specificato che nei casi di decadenza per pagamento delle rate o per applicazione nei confronti dei soggetti che hanno utilizzato lo scudo di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10.03.2000, n. 74 (commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022), restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso. Né la normativa, l’art. 2-quater D.L. 113/2024 né il provvedimento attuativo n. 403886/2024, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con la modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in commento, disciplinano il caso di rimborso degli importi erroneamente versati dai contribuenti per cui la via della restituzione non sembrerebbe totalmente preclusa. Il pagamento di una rata del piano o dell’unica rata, formalizzando l’adesione al meccanismo, inevitabilmente cristallizza anche la scelta del contribuente che non dovrebbe poter effettuare poi rettifiche di sorta, sia per ripensamenti che per errori. In attesa di indicazione al riguardo, si ritiene possibile, in caso di pagamento di una rata o dell’unica rata, di poter richiedere, in alternativa al rimborso tramite istanza all’Agenzia delle Entrate, la modifica del modello F24 presentato attribuendo il versamento erroneamente effettuato ad altra imposta o ad altra annualità, in modo da conoscere riscontrare la posizione dell’Amministrazione Finanziaria.

01/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riforma dell’imposta di registro

  • Nel rinnovato quadro normativo dell’imposta di registro, gli interventi legislativi, al fine di superare alcuni contrasti interpretativi, hanno chiarito tre aspetti fondamentali della tassazione del trasferimento di azienda: la determinazione della base imponibile, la ripartizione delle aliquote, la misura afferente alla cessione dei crediti.
  • Con la riformulazione dell’art. 51, c. 2 Tur lo scomputo delle passività aziendali diventa un espresso criterio di misurazione del prelievo e non più una indicazione implicita desumibile dalla disciplina sui poteri dell’Ufficio. Per effetto della nuova versione del c. 4 dell’art. 23 TUR è pacifica l’applicabilità delle diverse aliquote in ragione della quota parte di corrispettivo imputata a ciascuna categoria di beni nell’atto ovvero nei suoi allegati. Con particolare riguardo alla parte riferita ai crediti aziendali, l’imposta proporzionale è pari allo 0,50% (art. 6 tariffa parte prima).
  • Queste, in sintesi, le novità in materia analizzate da Assonime con la circolare n. 22 del 27.11.2024, nell’ambito di una disamina generale del D.Lgs. 139/2024. In proposito, il tema dell’individuazione delle aliquote può presentare difficoltà, sia perché fanno parte dell’azienda beni di diverso tipo, per i quali sono previste aliquote diverse, sia perché l’azienda è soggetta a modificazioni continue nella consistenza dei suoi asset, sia perché le passività influenzano il valore diminuendo la base di commisurazione del tributo.
  • Per tali aspetti, la tipologia e la valorizzazione dei beni aziendali dovrebbero essere individuate in modo puntuale, con riferimento alla data dell’atto o a quella in cui si producono gli effetti traslativi. Inoltre, una volta quantificate le passività, si devono stabilire i criteri per riferirle ai singoli beni e computarle ai fini della determinazione delle aliquote applicabili. Il decreto delegato chiarisce gli aspetti relativi alla determinazione dell’aliquota d’imposta, poiché, modificando il c. 4 dell’art. 23, specifica che ai trasferimenti di azienda si applicano le aliquote previste per le singole categorie di beni che la compongono. Inoltre, la norma prescrive che questa ripartizione possa essere fatta dalle parti contraenti nello stesso atto o nei suoi allegati.
  • Coerentemente con la natura giuridica dell’azienda quale bene unitario, la disposizione del c. 4 non utilizza l’espressione di “corrispettivi distinti”, ma di imputazione di una quota parte del corrispettivo unitario pattuito dalle parti alle varie categorie di beni, secondo un criterio di proporzione dei valori degli stessi.
  • L’omessa indicazione nell’atto o negli allegati non precluderebbe la possibilità di applicare l’imposta con diverse aliquote, dal momento che tale criterio di determinazione dell’imposta è stato riconosciuto come criterio di tassazione di questa particolare categoria di atti e non come misura di agevolazione. Secondo Assonime, in caso di riqualificazione di un atto come trasferimento di azienda, l’ufficio dovrebbe invitare il contribuente a indicare la suddetta ripartizione.

01/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rinvio degli acconti anche per chi aderisce al concordato

  • Con un emendamento in sede di conversione del D.L. 155/2024 (annunciato con comunicato stampa del Mef) è prorogato il versamento del secondo acconto.
  • Per coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) entro il 31.10.2024, l’adesione comporta, nella maggior parte dei casi, il versamento di un acconto “rafforzato” che potrà essere fatto slittare a gennaio (senza oneri aggiuntivi) e al limite anche rateizzarlo. Ancora più conveniente risulta la proroga per coloro che aderiranno al Cpb entro il 12.12.2024, poiché non dovranno più ravvedere il secondo acconto, in quanto la scadenza ante proroga del versamento (2.12.2024) era precedente a quella dell’adesione tardiva al Cpb.

29/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Proroga dei versamenti non per i titolari di reddito agrario

  • L'emendamento in sede di conversione del D.L. 155/2024 (annunciato con comunicato stampa del Mef) prevede la proroga del versamento del secondo acconto, nonché la possibile dilazione dello stesso. Tuttavia, tale proroga non contempla gli imprenditori agricoli individuali titolari di reddito agrario disciplinati dall'art. 32 Tuir, in quanto il richiamo del testo normativo a un limite massimo di ricavi o compensi rende possibile beneficiarne solamente alle persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, disciplinati rispettivamente dagli artt. 85 e 54 del D.P.R. 917/1986. Invece, il reddito agrario non è qualificabile come reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma come reddito fondiario, al quale la nozione di ricavi e compensi è estranea.

29/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Testi unici sulle sanzioni in Gazzetta Ufficiale

  • Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 173/2024 “Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali”, il D.Lgs. 174/2024 “Testo unico dei tributi erariali minori” e il D.Lgs. 175/2024 “Testo unico della giustizia tributaria”.
  • I 3 testi unici saranno applicabili dal 1.01.2026. 

29/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Proroga acconti di novembre solo per alcune persone fisiche

  • Nella fase di conversione in legge del D.L. 155/2024, con un emendamento dell’ultima ora, è stata introdotta la proroga del versamento degli acconti per le partite Iva per l’anno 2024. 
  • La proroga riguarda le imposte dirette, la cedolare secca e le imposte sostitutive, in scadenza il 2.12.2024, mentre resta confermata a tale data e, quindi, non prorogata la scadenza di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail. 
  • Come comunicato dal Ministero dell’Economia, l’acconto potrà essere pagato entro il 16.01.2025, in unica soluzione, o in 5 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese (dalla seconda rata sono dovuti gli interessi del 4% annuo).
  • Rientrano nella proroga le persone fisiche titolari di partita Iva (minimi e forfetari compresi), che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. 
  • Dovrebbe essere inclusa anche la maggiorazione dell’acconto da concordato preventivo biennale.

28/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale e annualità 2018

  • Il Ministero dell’Economia, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03163, ha chiarito che non si potrà applicare il ravvedimento speciale per l’annualità 2018 da parte dei contribuenti con Isa da 8 a 10 per quell’anno. Infatti, il periodo d’imposta non è più accertabile dal 31.12.2023 in seguito alla riduzione di un anno dei termini grazie al regime premiale Isa. Tuttavia, chi avesse già versato l’imposta sostitutiva per tale anno, probabilmente, non potrà chiederla a rimborso.
  • Al contrario, la proroga al 31.12.2025 dei termini per la notifica degli accertamenti in scadenza al 31.12.2024 disposta dall’art. 2-quater, c. 14 D.L. 113/2024 intercetterà l’annualità 2018 per i soggetti non affidabili fiscalmente.

28/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rinvio acconti di novembre escluso per contributi previdenziali

  • Nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2025 dovrebbe essere ripresa la disposizione dello scorso anno che consentiva di rinviare il pagamento delle imposte sui redditi per le partite Iva individuali con ricavi o compensi fino a 170.000 euro. In questo modo potrà essere rinviata la scadenza del 2.12.2024 al 16.01.2025, pagando in un’unica soluzione o rateizzando l’importo in 5 tranche in scadenza il 16 di ogni mese fino al 16.05.2025.
  • Non ci sarà, invece, l’estensione del rinvio e della rateizzazione anche ai contributi previdenziali e assistenziali.

27/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Lettere di compliance per imposta di bollo su fatture elettroniche

  • L’Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti, come preannunciato dal provvedimento n. 422344/2024, lettere di compliance per segnalare le potenziali omissioni dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche per i primi 3 trimestri del 2021, il cui pagamento scadeva il 30.11.2021.
  • Oltre al prospetto dettagliato con il numero delle fatture divise per trimestre e la correlata imposta dovuta e versata (se presente), è allegato anche il modello F24 per procedere in autonomia alla regolarizzazione, entro 30 giorni, della potenziale omissione usufruendo delle sanzioni ridotte, fissate nella misura del 10%, e corrispondendo anche gli interessi calcolati a partire dal giorno della scadenza del pagamento.
  • Nelle comunicazioni viene inoltre segnalato ai contribuenti che, qualora le informazioni esibite nel documento non siano ritenute corrette, è possibile fornire chiarimenti utili a rideterminare le somme dovute entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera.

27/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Doppia imposizione per le spese di trasferta non tracciate

  • La norma contenuta nel Ddl di Bilancio 2025, ora all’esame della Camera in prima lettura, prevede una stretta nei confronti delle spese di trasferta non pagate con modalità tracciabili. Non sarà possibile la deducibilità fiscale per le imprese e i rimborsi saranno tassati per i dipendenti.
  • Tuttavia, la formulazione attuale del testo del Ddl oltre a prevedere una doppia imposizione fiscale, determina alcune conseguenze sul fronte organizzativo aziendale.
  • Una soluzione per la deducibilità delle spese di trasferta potrebbe essere l'utilizzo di carte aziendali o l'utilizzo di carte personali. 
  • Per quanto riguarda le carte personali, l’azienda potrebbe concordare con la banca l’emissione di carte sia per uso personale che aziendale il cui costo di emissione è a carico del dell’impresa ma gli addebiti avvengono sul conto corrente del dipendente. L’addebito sul conto del dipendente potrebbe avvenire dopo due mesi in modo che nel frattempo lo stesso abbia ottenuto il rimborso da parte dell’azienda.
  • L’altra ipotesi è quella di dotare il dipendente di una carta aziendale con appoggio delle spese sul conto dell’azienda.
  • Invece, per risolvere il gravoso problema della doppia imposizione per quelle spese non pagate con mezzi tracciabili potrebbe essere opportuno eliminare la previsione relativa all’indeducibilità dei costi in capo al datore di lavoro. 

27/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Pubblicati gli elenchi dello split payment 2025

  • Nella sezione dedicata del sito del dipartimento Finanze sono pubblicati gli elenchi aggiornati dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment nel 2025. 
  • Le pubbliche amministrazioni non sono comprese negli elenchi perché per la loro individuazione vale l’elenco Ipa pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it. Si ricorda che la proroga del regime della scissione dei pagamenti (split payment) è stata concessa allo Stato italiano dall’Europa fino al 30.06.2026. 

26/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Blocco cessione e sconto in fattura

  • Il disegno di legge in tema di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia, concernenti la rigenerazione urbana prevede che, per le opzioni di cessione e sconto in fattura delle spese relative alla demolizione ricostruzione degli edifici, è necessario verificare se, alla data del 17.02.2023, risultavano approvati i piani attuativi, anche nella forma di piani di lottizzazione convenzionata.
  • Inoltre, non si deve tenere conto della data di presentazione delle varianti alle comunicazioni di inizio lavori asseverate o del diverso titolo abitativo richiesto.

26/11/2024
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Credito d’imposta “Industria 4.0”

  • Per il tax credit “Industria 4.0” resta ferma l’attuale stratificazione per tipologie di beni e per momento di effettuazione dell’investimento. Tuttavia, con l’avvicinarsi del termine del 31.12.2024, per gli investimenti in beni strumentali “immateriali” funzionali ai processi di trasformazione “4.0“ (di cui all’allegato B alla L. 232/2016) occorre affrettarsi per fruire di un beneficio più alto. 
  • Infatti, ancorché l’agevolazione sia riconosciuta fino al 2025, la relativa misura decresce nel tempo: così, ad esempio, se l’investimento in un “bene immateriale 4.0” è effettuato entro il 31.12.2024, ovvero nel termine lungo del 30.06.2025, a condizione che entro il 31.12.2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, mentre se lo stesso investimento è effettuato dal 1.01.2025, la misura decresce al 10% (sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro).
  • Per quanto riguarda, invece, gli investimenti in “beni materiali 4.0” (di cui all’allegato A alla L.232/2016) le aliquote applicabili nel 2025 sono analoghe a quelle previste per il 2024. Infatti, per il triennio 2023-2025 il credito d’imposta si articola in tre diverse misure in funzione dell’investimento ossia: 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 
  • Infine, per gli investimenti inclusi nel Pnrr e diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 50 milioni di euro. 

26/11/2024