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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Esclusione Iva terzo settore con proroga decennale fino al 2036

  • Alcune novità che potrebbero integrare lo schema di decreto attuativo della delega fiscale (L. 11/2023), approvato in data 22.07.2025, atteso in Consiglio dei Ministri per l’esame definitivo, mirano a stabilizzare un quadro Iva rimasto finora sospeso tra discipline transitorie e proroghe annuali.
  • Nel dettaglio:
    • la proroga decennale (al 2036) dell’esclusione Iva per le operazioni istituzionali rese dagli enti associativi dietro corrispettivi specifici o quote supplementari di soci, associati e partecipanti;
    • il riordino delle esenzioni Iva (art. 10, nn. 15, 19, 20 e 27-ter) applicabili agli enti del terzo settore alla luce della soppressione dell’acronimo "Onlus" a decorrere dal 2026, introducendo un richiamo agli "enti del Terzo settore", escludendo le imprese sociali costituite in forma societaria.
  • Pare delinearsi un quadro più chiaro sia per gli enti associativi in genere, sia per gli Ets. Tuttavia, resta da verificare l’esito dell’esame definitivo in Consiglio dei Ministri e la conseguente versione finale del decreto.

20/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Correzione semplificata di errori contabili se il revisore è d’obbligo

  • Nel testo del correttivo al decreto Irpef-Ires, sottoposto in data 20.11.2025 all'approvazione del Consiglio dei Ministri, in tema di correzione degli errori contabili, viene prevista la possibilità di avvalersi della semplificazione solo per i soggetti sottoposti obbligatoriamente alla revisione legale dei conti del proprio bilancio.
  • Inoltre, viene chiarito che il termine entro il quale è possibile correggere l’errore in bilancio è quello dell’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso. 
  • Non viene modificata, invece, la disposizione relativa alle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali.

20/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Acconto delle imposte nel concordato preventivo biennale

  • Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 13/2024, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato preventivo biennale l'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap prevede metodi di determinazione con differenze rispetto a quegli ordinari. 
  • Qualora infatti si volesse applicare il metodo storico, ovvero sulla base dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, è dovuta per le imposte sui redditi una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16, mentre per l'Irap di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'art. 17.
  • In caso di utilizzo del metodo previsionale, ovvero sulla base di dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

19/11/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Veto al cambio anticipato del Ccnl

  • La Cassazione, con ordinanza n. 29737/2025, ha stabilito che, anche se è stato sottoscritto un accordo di armonizzazione per disciplinare il passaggio da un Ccnl in corso di applicazione ad altro Ccnl, il datore di lavoro non può recedere prima del tempo. 
  • Il principio per cui, se il contratto collettivo ha un termine di durata, il datore di lavoro non può recedere prima della sua scadenza, non è derogabile neppure in presenza di una intesa aziendale siglata nel rispetto del criterio maggioritario previsto dall’accordo interconfederale sulla rappresentanza del 2014.
  • L’intesa sulla rappresentanza, siglata da Confindustria con le organizzazioni sindacali confederali maggiori prevede che, se l’accordo collettivo di secondo livello è sottoscritto a maggioranza (dei componenti della Rsu, ecc.), ha efficacia generale nei confronti dei lavoratori. 
  • Per la Cassazione, tuttavia, ai fini dell’anticipata disapplicazione del Ccnl è irrilevante che l’accordo di armonizzazione, con cui è stato gestito il passaggio dal vecchio al nuovo contratto, sia stato concluso secondo le regole dell’intesa interconfederale.
  • Fa eccezione il caso del Ccnl che non reca un termine di efficacia. Il caso si riferisce a un datore di lavoro che, applicando il Ccnl metalmeccanici a parte dei dipendenti e il Ccnl terziario ad altri, ha deciso di disapplicare il 1° contratto in favore del 2°, mediante un accordo di armonizzazione siglato sulla base delle regole previste dall’intesa interconfederale sulla rappresentanza.

19/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Esenzione dai dazi statunitensi e richiesta di rimborso

  • Il Governo statunitense ha deciso di rimuovere i dazi su 237 prodotti alimentari, tra cui caffè, cacao, pomodori e carne bovina. Le misure sono applicate in via retroattiva al 13.11.2025 ed eventuali rimborsi saranno gestiti secondo la normativa vigente e le procedure della Dogana statunitense. Per beneficiare dell’esenzione è necessario garantire una corretta classificazione doganale e un adeguato livello di conformità lungo l’intera supply chain.
  • Per le operazioni presentate dal 13.11.2025 è possibile correggere la dichiarazione entro 10 giorni, richiedere una correzione riepilogativa post-registrazione oppure, se la liquidazione è già avvenuta, presentare un’istanza di “protest” entro 180 giorni.

18/11/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Rendicontazione di sostenibilità

  • Con due atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 10.11.2025 è prevista la rettifica alla direttiva (Ue) 2024/1760, che rafforza gli obblighi delle capogruppo lungo l'intera catena del valore; il Regolamento (Ue) 2025/1416, concede fino a 3 anni di rinvio per l'applicazione degli standard Esrs più complessi alle grandi imprese con oltre 750 dipendenti, già obbligate a rendicontare dal 2025 ai sensi della Csrd. 
  • Inoltre, il 13.11.2025 il Parlamento europeo ha espresso la propria posizione sulla riduzione degli obblighi di rendicontazione e della due diligence per le imprese: il reporting sarebbe richiesto solo alle aziende con oltre 1.750 dipendenti e 450 milioni di fatturato, mentre gli obblighi di due diligence si applicherebbero soltanto ai gruppi con più di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di ricavi. La proposta elimina anche l'obbligo del piano di transizione climatica e introduce un portale digitale unico con modelli e linee guida gratuite.

18/11/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Tardivo versamento dei contributi per colpa dell’Inps

  • La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 474/2025, ha affermato che quando l’omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali è dipeso, in tutto o in parte, dalla condotta dell’Inps a cui si è adeguata l’azienda, non sono dovute sanzioni civili e interessi.

18/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Nuova modalità per la variazione del rappresentante legale

  • L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 491453/2025, prevede che la variazione del rappresentante legale del soggetto diverso dalla persona fisica, che avviene con la presentazione del modello AA5/6, debba essere effettuata esclusivamente con una delle seguenti modalità: presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto dichiarante, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con posta elettronica certificata (Pec), tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet.
  • Tale previsione si pone come obbiettivo quello di "garantire un maggiore controllo e presidio del processo di attribuzione del codice fiscale e di variazione dei dati precedentemente comunicati" da parte dei soggetti interessati.

18/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Visto di conformità solo per iscritti agli Ordini

  • Il Consiglio di Stato, con la sentenza 17.11.2025, n. 8962, ha confermato la sentenza di primo grado del Tar Puglia n. 1192/2022 e respinge l’appello della Lapet (tributaristi), affermando che l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva spetta in via esclusiva alle professioni ordinistiche e resta, invece, preclusa ai tributaristi.

18/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cessioni d’azienda, Pex e assegnazioni escluse dalla stretta sulle plusvalenze

  • Il disegno di legge di Bilancio 2026, al fine razionalizzare la disciplina delle plusvalenze, prevede una duplice penalizzazione riguardo al meccanismo di rateazione delle plusvalenze derivanti dal trasferimento (o dal risarcimento a seguito di un danneggiamento) dei beni relativi all’impresa agendo sull'art. 86, c. 4, Tuir: prolungando il periodo minimo di possesso che rende possibile la diluizione temporale del provento e riducendo il periodo di tale diluizione.
  • La modifica andrà a colpire le plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025. Tuttavia, la nuova norma non riguarda:
    • la disciplina in vigore per le plusvalenze derivanti da cessione di azienda (o ramo di azienda);
    • le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni dotate dei requisiti "Pex";
    • le plusvalenze derivanti dall’autoconsumo dei beni aziendali, dalla loro assegnazione ai soci o dalla destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
  • Le imprese dovranno fare attenzione agli acconti d’imposta da calcolare nel 2026, perché il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede che tali versamenti siano determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente "quella che si sarebbe realizzata se la modifica fosse già in vigore per il 2025".

17/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Presentazione dichiarazione Imu per cambio valore mercato terreno

  • Secondo la giurisprudenza, non è necessario presentare la dichiarazione Imu quando un terreno agricolo acquisisce la qualifica di area edificabile, oppure quando muta il valore di mercato della stessa. Infatti, in entrambi i casi, il Comune dovrebbe essere in possesso dei dati da dichiarare.

17/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cedolare secca sugli affitti

  • Secondo acconto in scadenza il 1.12.2025 anche per i contribuenti che devono versare la cedolare secca sugli affitti. Le modalità di versamento sono, infatti, le stesse previste ai fini Irpef. La cedolare secca è un’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che concedono immobili abitativi in affitto, ma anche da coloro che stipulano contratti di locazione breve.
  • Per la determinazione dell’importo occorre verificare se l’imposta dovuta nel 2024 è inferiore a 52 euro: in tal caso, l’acconto non è dovuto; altrimenti, è dovuto nella misura del 100% del suo ammontare. L’acconto non è dovuto anche se il 2025 è il primo anno in cui la locazione è concessa.
  • Se l’importo è inferiore a 257,52 euro, il versamento deve essere eseguito in un’unica soluzione entro il 30.11 (1.12.2025, poiché il termine cade di sabato); se l’importo è superiore a 257,52 euro, il versamento deve essere eseguito in 2 rate, una a giugno (insieme al versamento del saldo delle imposte) e una entro il 30.11.
  • La misura delle rate di acconto varia a seconda che il contribuente sia un soggetto Isa o meno. Le persone fisiche versano la prima rata in misura pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto e la seconda in misura pari al restante 60%. Le 2 rate di acconto sono uguali, ossia il 50%, per i contribuenti che, contestualmente, esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che li applichino o meno, e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto ministeriale di approvazione.
  • Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. Le istruzioni ministeriali prevedono l’obbligo di indicare l’acconto 2025 nel modello Redditi (rigo LC2) determinato utilizzando le regole ordinarie e non i minori importi che si intendono versare.
  • Per il versamento del secondo acconto o dell’acconto in un’unica soluzione dovrà essere utilizzato il codice «1841» nel modello F24 (si utilizza il codice tributo «1842» per il versamento a saldo e con il codice tributo «1840» per la prima rata di acconto).
  • La cedolare secca, infine, è compensabile con le regole ordinarie: in modo verticale, che prevede l’utilizzo di crediti della stessa natura dell’imposta a debito e in modo orizzontale, che consiste nell’utilizzare crediti di imposta anche di natura diversa.

16/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rottamazione-quater e riammissione

  • Rottamazione-quater e riammissione con scadenza il 30.11.2025 da “dentro o fuori”: chi non pagherà la prossima rata, oltre a perdere i benefici della definizione agevolata, non avrà comunque accesso alla rottamazione quinquies. Il pagamento, grazie ai 5 giorni di tolleranza concessi dalla normativa e all'ingerenza di sabati e domeniche nel periodo, potrà essere effettuato entro il 9.12.2025.
  • In caso di decadenza sia dalla rottamazione quater sia dalla sua riammissione, i debitori potranno comunque richiedere all'Agenzia delle Entrate – Riscossione l'accesso a piani di dilazione ordinariamente previsti.
  • Il 30.11.2025 è il termine per saldate la 10^ rata in scadenza della rottamazione-quater e la seconda per i rientrati nella stessa in conseguenza della riammissione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali ex art. 3-bis D.L. 202/2024 (Milleproroghe). La scadenza del 30.11 non è tassativa operando, sia per la rottamazione quater che per la “sua” riammiassione, il meccanismo del lieve ritardo. Ai sensi dell'art. 1, c. 244 L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), che ha introdotto la rottamazione, la decadenza, infatti, si realizza solo in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in applicazione della sanatoria.
  • In questi casi la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
  • La normativa che disciplina la rottamazione quater ed anche quella che regolamenta la riammissione non inibisce ai decaduti la possibilità di accedere a nuove dilazioni “ordinarie”, salvo che i carichi rottamati “decaduti” siano stati oggetto di una precedente istanza di dilazione “ordinaria” presentata post 16.07.2022 per la quale sia già intervenuta la decadenza per inadempienza.
  • Si ricorda che la decadenza dalla rottamazione quater e dalla riammissione generata dal mancato pagamento della prossima rata in scadenza il 30.11 non consentirà poi l'accesso alla rottamazione quinquies contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2026. Come indicato al c. 19 dell'art. 23, infatti, risultano però esclusi dalla nuova definizione agevolata, non risultando estinguibili con tale procedura, i carichi inclusi sia nella rottamazione quater (ex art. 1, c. 235 L. 197/2022) sia quelli riammessi nella citata quater (ai sensi dell'art. 3-bis, c. 1 D.L. 202/2024) in regolare corso ovvero quelli per i quali, alla data del 30.09.2025, risultavano pagate tutte le rate scadute alla medesima data.
  • In altri termini, solo i decaduti da rottamazione quater e riammissione entro il 30.09.2025 hanno libero accesso, per i medesimi carichi, alla prossima definizione agevolata delle cartelle esattoriali, mentre chi ha tali istituti in regolare corso non può far transitare il debito residuo nella rottamazione quinquies.
  • Per i decaduti prima del 30.09.2025 non è detto che vi sia la possibilità di accesso alla prossima rottamazione, poiché il perimetro di applicazione della quater non coincide completamente con la quinquies che è “aperta” solo alle imposte (e contributi) dichiarate, ma non corrisposte (oltre le multe stradali).

16/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Disegno di legge semplificazioni

  • Fisco più semplice: dalle fatture con solo codice identificativo all'acquiescenza più conveniente, il disegno di legge rubricato di semplificazioni fiscale, approvato in estate, è stato bollinato e pronto a essere presentato in Parlamento.
  • Il Capo I del disegno di legge sulla semplificazione fiscale interviene su quattro snodi molto pratici della vita d'impresa: fatturazione per gli investimenti 4.0/5.0, gestione delle dichiarazioni scartate, tempistica del versamento dell'imposta sostitutiva sui premi in beni/servizi e rimodulazione dell’acquiescenza” per chi sceglie la via breve al posto del contenzioso. Misure mirate, con un comune denominatore: ridurre errori formali e accelerare i tempi, senza intaccare i presidi sostanziali.
  • Le sanzioni per gli atti definibili scendono a 1/3 se il contribuente rinuncia, in tutto o in parte, sia all'impugnazione sia all'istanza di adesione e versa entro il termine del ricorso. La novità concerne la possibilità di una rinuncia parziale, limitata a violazioni autonomamente rilevanti nello stesso atto. È un meccanismo che può favorire definizioni selettive e più rapide. Due contrappesi: la sanzione non può comunque scendere sotto 1/3 dei minimi edittali per le violazioni più gravi del tributo interessato; e, nei casi di violazioni con documentazione falsa o fatture inesistenti, la rinuncia parziale deve riferirsi a ciascuna violazione, singolarmente considerata. Inoltre, per la definizione parziale non si applica l'art. 12 D.Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico).
  • Per i crediti d'imposta relativi agli investimenti 4.0 e 5.0 non sarà più necessario riportare in fattura l'espresso riferimento alle norme: sarà sufficiente un codice identificativo degli investimenti, che sarà definito da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. La semplificazione elimina un adempimento esposto a refusi che possono bloccare la fruizione del beneficio. La novità varrà per le spese sostenute dalla data di pubblicazione del provvedimento e richiederà un aggiornamento del tracciato della fattura elettronica e dei software di ciclo attivo/passivo. Il rischio è un breve periodo di incertezza intertemporale: imprese e fornitori dovranno coordinarsi per evitare che fatture di confine restino prive del codice o lo riportino in modo non conforme.
  • Dichiarazioni telematiche scartate, introdotta una finestra di salvaguardia: se una dichiarazione inviata nei termini è scartata dai sistemi, la sanzione non si applica se la ritrasmissione corretta avviene entro il termine fissato con decreto MEF e comunque non oltre 5 giorni dalla ricevuta che motiva lo scarto. È una misura pro-contribuente, che riconosce la natura spesso tecnica degli errori. Due gli snodi critici: la tempestività delle ricevute di scarto (da cui decorrono i termini) e l'esiguità della finestra, che impone agli intermediari processi di monitoraggio e capacità di re-invio quasi immediato, specie nei picchi dichiarativi.
  • Per i premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini Iva (programmi fedeltà, iniziative promozionali o welfare in natura, ecc.), l'imposta sostitutiva del 20% si versa entro il 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data di emissione della fattura. La norma mette ordine sulla “data di esigibilità” del versamento, allineandola alle prassi dei versamenti periodici. L'effetto pratico è duplice: più certezza per i controlli e, per le aziende promotrici, possibile anticipo di cassa nei casi di fatturazione anticipata rispetto al pagamento. Opportuno adeguare scadenziari e procedure contabili per evitare interessi e sanzioni da tardivo versamento.

16/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Richieste documentali modelli Redditi e 730 per l’anno 2022

  • L'Agenzia delle Entrate sta massivamente inviando le richieste documentali sugli oneri detraibili e deducibili inseriti nei modelli Redditi e 730 per l'anno d'imposta 2022.
  • L'Agenzia verifica, con i controlli formali disciplinati dall'art. 36-ter D.P.R. 600/1973, attraverso richieste documentali sottoposte ai contribuenti, che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata da questi ultimi e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali). 
  • Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

14/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rottamazione-quater e quinquies

  • In tema di nuova rottamazione, il Governo ha manifestato l’intenzione di introdurre una estensione riservata ai contribuenti in regola alle agevolazioni previste dalla rottamazione-quinques (54 rate bimestrali al posto di 18 trimestrali) e di ridurre gli interessi dal 4 al 3%. Inoltre, il Ministro dell’Economia sta valutando una riapertura mirata delle definizioni sulle liti pendenti derivanti da omessa o infedele dichiarazione, con la possibilità, in casi specifici, di far transitare la rottamazione quater in quella nuova anche senza il pagamento integrale dei carichi. 

14/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Verifiche fiscali in azienda con obbligo di motivazione

  • Il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno effettuato una disamina del nuovo art. 12, c. 1, secondo periodo, dello Statuto del contribuente, introdotto con l’art. 13-bis del D.L. 84/2025.
  • La norma interviene sul tema della motivazione degli atti che autorizzano l’accesso e dei verbali di verifica, prevedendo che i provvedimenti autorizzativi, redatti dal 3.08.2025, di accesso in locali destinati all’esercizio di attività commerciali, artistiche e professionali, devono essere espressamente e adeguatamente motivati, mediante l’indicazione delle circostanze e delle condizioni che hanno giustificato l’accesso.
  • Dal documento emerge come sia stata completamente emarginata la possibilità di ricorrere all’autorità giurisdizionale fin dall’avvio della verifica fiscale, indipendentemente dall’emissione di un avviso di accertamento. Pertanto, il contribuente dovrà attendere la conclusione dell’istruttoria per contestare eventuali violazioni.

13/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bonus 5.0 e iperammortamento

  • Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, rispondendo durante un question time, ha chiarito che, per quanto riguarda il blocco del bonus 5.0, le risorse per le imprese che hanno già inoltrato le domande di agevolazione verranno comunque reperite.
  • Inoltre, ha affermato che la piattaforma del bonus è attiva e le domande potranno essere ancora presentate, ma il nuovo 5.0 avrà lo strumento dell’iperammortamento.

13/11/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Proroghe per la rendicontazione di sostenibilità

  • Il Regolamento UE 2025/1416, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 10.11.2025, modifica il precedente Regolamento UE 2023/2772, prorogando gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e introducendo una maggiore gradualità nell’applicazione degli standard europei per gli esercizi 2025 e 2026. Infatti, le imprese con oltre 750 dipendenti, già tenute a comunicare informazioni dall’esercizio 2024, potranno beneficiarie delle stesse misure di introduzione graduale già previste per le altre imprese soggette alla direttiva Csrd, potendo rinviare fino a 3 anni l’attuazione dei requisiti più complessi.

13/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuovo credito d'imposta 5.0 dal 2026

  • Il nuovo credito d'imposta 5.0 a favore degli investimenti delle imprese nella digitalizzazione, nella decarbonizzazione e nell'efficienza energetica, previsto dalla bozza della legge di Bilancio 2026, nascerà dall'accorpamento del Piano transizione 5.0 e del Piano transizione 4.0, con l’applicazione di aliquote rafforzate per chi saprà combinare digitalizzazione ed efficienza energetica.
  • Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul proprio sito, ha precisato che dal 1.01.2026 sarà operativo il nuovo Piano Transizione 5.0, in piena continuità operativa con l'attuale misura; ciò significa che non ci sarà soluzione di continuità per gli investimenti agevolabili già avviati nel vigore del vecchio bonus 5.0 e che per tali iniziative il prossimo anno non occorrerà presentare una nuova domanda. È prevista inoltre una “apertura” a favore delle imprese energivore, finora escluse dall'impianto del 5.0.
  • Con la nascita del nuovo incentivo destinato ad accorpare i crediti d'imposta 4.0 e 5.0 (che termineranno il loro corso alla fine del 2025), l'obiettivo del Mimit è rendere l'accesso al bonus più semplice con procedure snelle e fare ricorso a finanziamenti strutturali.

12/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detassazione dei contributi e sterilizzazione delle perdite fiscali

  • Nell'Approfondimento 11.11.2025, n. 3 Assonime ha evidenziato alcune argomentazioni a supporto della neutralità della norma di favore sugli aiuti Covid rispetto alle perdite riportabili dal beneficiario (art. 10-bis D.L. 137/2020), mettendo in discussione la tesi erariale, a margine della risposta ad interrogazione parlamentare 29.10.2025, n. 5-044589.
  • In sintesi, le argomentazioni sono le seguenti: l'assioma di corrispondenza tra scopo agevolativo e natura di esenzione è indimostrato e smentito in concreto; il mancato richiamo dell'art. 84 Tuir non implica necessariamente la volontà di qualificare la misura secondo la suddetta natura; il regime Irpef degli interessi passivi (art. 61 Tuir) e quello Ires tra costi ammessi in deduzione e componenti positivi (art. 109, c. 5 Tuir), riferendosi alle ipotesi non tassabili in quanto escluse, dovevano essere espressamente richiamati a differenza della disciplina sulle perdite che riferisce direttamente il limite alla sussistenza di proventi esenti. 

12/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Continuazione dell’azienda nella liquidazione giudiziale

  • L’ordine di servizio (Ods) n. 2/2025 emanato dal presidente della seconda sezione civile e crisi d'impresa del tribunale di Milano consiste in una corposa direttiva, intitolata “Gli adempimenti dei curatori nel rinnovato quadro del codice della crisi e dell'insolvenza”, con cui sono fornite univoche indicazioni ai curatori alla luce delle modifiche intervenute con l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza e del correttivo-ter (D. Lgs. 13.09.2024, n. 136).
  • Il documento precisa che anche nella liquidazione giudiziale, se alla data di apertura della procedura è ancora esistente un'azienda “vivente”, il curatore deve precisare gli atti necessari per la sua conservazione al fine di non disperderne il valore, giustificando in modo esaustivo tutti gli elementi idonei a sostenere le opzioni di gestione dell'attivo scelte dal curatore. Ciò deve avvenire sia che si tratti di esercizio diretto dell'impresa del debitore e/o affidamento in affitto dell'azienda o di singoli beni a terzi, ovvero del mantenimento del contratto di affitto d'azienda in corso.
  • Se la continuazione dell'impresa in esercizio non è percorribile a causa dei costi che superano i prevedibili ricavi, oppure di mancanza di commesse o soggetti interessati all'affitto/cessione, ovvero gli scenari possibili paiono non economicamente vantaggiosi o l'attività residua espone a rischi patrimoniali o giuridici sproporzionati rispetto ai benefici attesi, il curatore deve giustificare le ragioni che consigliano di interrompere l'attività. 
  • Inoltre, anche a prescindere dall'esistenza di un'azienda vitale in esercizio, ogni volta che il curatore riscontra la sussistenza di un'azienda ancora percepibile nella sua unitarietà, deve esporre chiaramente se valuti maggiormente conveniente la cessione unitaria dell'azienda, dei singoli rami, ovvero la vendita in blocco o singolarmente dei cespiti, esplicitandone le ragioni.

12/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decadenza dal concordato preventivo biennale

  • La relazione illustrativa al D.Lgs. 108/2024 chiarisce che l’accesso al concordato preventivo biennale è precluso in presenza di condanna con sentenza irrevocabile. L'Agenzia delle Entrate, peraltro, ha anche precisato che l’esclusione dall’accesso al concordato preventivo biennale (e quindi anche la decadenza) operi solo nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento, sia stata irrogata una pena che superi i 2 anni. 
  • Per l’inefficacia della sanatoria speciale, stando al dato normativo, è invece sufficiente un semplice rinvio a giudizio.
  • L'art. 22 D.Lgs. 13/2024, sempre in tema di cause di decadenza del CPB, disciplina anche l’ipotesi di violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato. 
  • È consentito sterilizzare la rilevanza delle violazioni ai fini della decadenza del CPB a condizione che il contribuente regolarizzi la propria posizione mediante ravvedimento operoso prima che la violazione sia constatata o comunque prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza.

11/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Criteri di riparto delle perdite fiscali nel consolidato

  • L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 956-1286/2025, ha precisato che il rinnovo tacito dell’opzione per la tassazione di gruppo ex art. 117 del Tuir consente di aggiornare i criteri di riparto delle perdite fiscali senza che la successiva cessazione del consolidato ne comprometta la validità. 

11/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Avvisi di accertamento Imu

  • La Cassazione, con sentenza 7.10.2025, n. 26921, ha affermato che gli avvisi di accertamento Imu sono da ritenere sufficientemente motivati se richiamano i valori minimi delle aree edificabili contenuti nella delibera adottata dalla Giunta Comunale, poiché si tratta di un atto generale, soggetto al regime di pubblicità legale, che si presume conosciuto dai contribuenti. 
  • La delibera di giunta che fissa i valori “si deve ritenere conoscibile, al pari di tutti gli atti generali del Comune, dai contribuenti in considerazione del regime di pubblicità legale”.

11/11/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Patente a crediti

  • Il D.L. 159/2025 prevede che l’impiego di lavoratori in nero da parte di imprese e lavoratori autonomi, titolari di patente a crediti, comporterà l’immediata decurtazione dei punti a seguito del solo verbale unico di accertamento e notifica, senza necessità di attendere il provvedimento definitivo, ovvero l’ordinanza ingiunzione.
  • L’occupazione irregolare di un clandestino comporterà la perdita di 6 punti a prescindere dalla durata dell’impiego e, nel caso di due lavoratori in nero, si perderanno 10 punti. Considerando il limite massimo di punti che possono essere tolti nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo (misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave), anche in presenza di tre o più lavoratori in nero, non sembrerebbe possibile decurtare più di 10 crediti, indipendentemente anche dall’eventuale aggravante per clandestini o minori. 
  • La modifica troverà, però, applicazione in relazione alle condotte realizzatesi successivamente al 1.01.2026, prevedendo quindi un regime transitorio della disciplina.
  • Il D.L. 159/2025 ha raddoppiato la soglia minima del trattamento sanzionatorio previsto per l’impresa o il lavoratore autonomo trovati dal personale ispettivo a operare privi di patente a crediti o con patente dotata di meno di 15 crediti nei cantieri temporanei e mobili. 
  • Fino al 30.10.2025, in questi casi, era prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore all’importo di 6.000 euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. Detto importo è stato raddoppiato e portato a 12.000 euro.

11/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Legittimità del finanziamento soci

  • La Cassazione, con ordinanza n. 16904/2025, ha stabilito che la legittimità di un finanziamento soci opponibile al Fisco richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi e modi coerenti con l’andamento finanziario del periodo. In assenza di giustificazioni da parte della società e/o dei soci, costituiscono elementi indiziari positivamente valutabili in relazione alla legittimità di accertamento anche induttivo puro il difetto di delibera assembleare, ovvero l'inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a supportare gli oneri finanziari delle erogazioni, nonché le modalità in contanti delle corresponsioni. 

10/11/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Patente a punti

  • Riguardo alla patente a punti, il D.L. 159/2025 dispone che per le fattispecie di violazioni previste all’allegato I-bis, n. 21 D.Lgs. 81/2008 (disposizioni riguardanti l’impiego di lavoratori irregolari), la decurtazione dei crediti avvenga all’atto della notifica del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.

10/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Voto di minoranza (golden class) per omologa concordato in continuità

  • Il Tribunale di Brindisi (sentenza 7.07.2025, n. 72) ha stabilito che il concordato preventivo in continuità aziendale può essere omologato dal Tribunale mediante la cosiddetta ristrutturazione trasversale prevista all’art. 112, c. 2 del Codice della crisi, in assenza del voto favorevole della maggioranza delle classi di creditori, anche con il solo voto favorevole di una classe (golden class) “interessata” (cioè una classe che sarebbe stata almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione) e non necessariamente una classe “pregiudicata” o “maltrattata” (ossia una classe di creditori che, per effetto della proposta, è destinata a soggiacere a un trattamento deteriore rispetto a quello di cui sarebbe destinataria, laddove fosse applicata la regola della priorità assoluta su tutto il valore, sia quello di liquidazione sia quello eccedente).
  • L’art. 88 del Codice della crisi dispone che il Tribunale omologa il concordato preventivo in continuità, anche in mancanza dell’adesione delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, se il soddisfacimento offerto con la proposta di transazione è non deteriore per tali creditori rispetto alla liquidazione giudiziale. Per il computo della maggioranza, quando la proposta è conveniente, il Tribunale omologa il concordato in continuità se l’adesione dei creditori pubblici è determinante ai fini del raggiungimento del voto favorevole nella maggioranza delle classi, oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi di tali creditori.

10/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Scadenze fiscali

  • Scadono il 1.12.2025 (il 30.11 cade di domenica) i termini per numerosi adempimenti fiscali, di seguito riepilogati.
  • Termine versamento per la seconda o unica rata di acconto per i soggetti “solari”: con il metodo storico, pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno precedente, versato in una o 2 rate a seconda dell’importo; con il metodo previsionale, in previsione di minori redditi e di conseguenza di minori imposta.
  • Per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 l’acconto è determinato secondo le regole ordinarie, facendo riferimento al rigo RN34 per i soggetti Irpef, RN17 per quelli Ires e al rigo IR21 per l’Irap. Non calcola acconto sul maggior reddito CPB il soggetto all’imposta sostitutiva ex art. 20-bis D.Lgs. 13/2024.
  • Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026 scatta la maggiorazione dell’acconto Irpef/Ires, calcolato con metodo storico, del 10% della differenza positiva tra reddito concordato (rigo P06 del modello CPB) e quello dichiarato nel 2024 rettificato (rigo P04 del modello CPB, se P04 negativo, maggiorazione calcolata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e zero); maggiorazione dell’acconto Irap calcolato con metodo storico del 3% della differenza positiva tra VPN concordato (rigo P08 del modello CPB) e quello dichiarato nel 2024 rettificato (rigo P05 del modello CPB). I codici tributo per il versamento della maggiorazione sono i seguenti: 4068 - CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi; 4069 - CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi; 4070 - CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto Irap.
  • È possibile, anche per chi ha aderito al CPB 2025-2026, calcolare l’acconto previsionale con la seconda rata di acconto, pari alla differenza tra acconto dovuto in base al reddito concordato 2025 e quanto versato con la prima rata.
  • Per quanto riguarda l’Ace (aiuto alla crescita economica) si possono utilizzare in deduzione le eccedenze (rigo RN6, colonna 6, del modello Redditi SC/2025), riducendo il reddito imponibile e l’acconto dovuto.
  • Ires premiale (riduzione Ires del 4%): è applicabile per il 2025 anche dai soggetti Ires che hanno aderito al CPB con effetti sul calcolo dell’acconto previsionale.
  • La maggiorazione del costo del personale riduce il reddito CPB, ma solo per coloro che hanno aderito per il biennio 2025-2026. Non ha effetti sul calcolo previsionale.

09/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazione dei redditi tardiva oppure omessa

  • Scaduto il termine del 31.10.2025 per la presentazione del modello Redditi 2025, è ancora possibile trasmettere entro il 29.01.2026 una dichiarazione tardiva pagando le sanzioni in misura ridotta.
  • Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono tardive ma valide e soggette, comunque, all’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
  • Quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano, invece, omesse ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati.
  • La sanzione prevista nel caso di dichiarazione tardiva e, se non sono dovute imposte, va da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. Su questa sanzione si può applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a un decimo del minimo. Presentare la dichiarazione oltre il termine di legge ma entro il 29.01.2026, “costa” quindi 25 euro se non ci sono imposte da versare. 
  • Invece, la dichiarazione presentata a partire dal 30.01.2026 è omessa e le relative sanzioni non possono essere ridotte.

07/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tariffe professionali nel processo tributario

  • La Cassazione, con ordinanza 12.10.2025, n. 27268, ha stabilito che, nel processo tributario, in caso di condanna al pagamento delle spese processuali, il giudice deve liquidare il compenso del difensore applicando le tariffe professionali vigenti in quel momento e non quelle vigenti al momento in cui è iniziato il processo. Deve, inoltre, motivare lo scostamento rispetto all'onorario indicato dal difensore nella nota spese e non può fissare un compenso inferiore a quello spettante in base alle tariffe minime. 

07/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Mancata compilazione quadro RU

  • La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con la sentenza n. 297/5/2025, ha stabilito che la mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi di un credito d’imposta non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, nonostante il decreto ministeriale attuativo prevedesse la compilazione del modello RU a pena di decadenza. 
  • Peraltro, la decadenza del credito deve essere prevista nella norma primaria e non in una fonte di legge secondaria quale un decreto ministeriale se destinato a dettare mere «disposizioni applicative» della legge istitutiva.
  • Tuttavia, è da precisare che la sentenza è utile esclusivamente con riferimento al contenzioso in essere sul passato, in quanto sui crediti d’imposta successivi nessuna disposizione ha ricollegato la decadenza dal diritto alla mancata indicazione in dichiarazione, tanto è vero che la stessa Agenzia ha più volte inquadrato l’omissione come infrazione formale. 
  • Inoltre, il problema non può porsi con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022, per effetto dell’esclusione dalla decadenza espressamente sancita dall’art. 13 D.Lgs. 1/2024 (che fa però salve le conseguenze previste dalla disciplina specifica degli aiuti di Stato e de minimis).

07/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Pec per amministratori di società di capitali

  • Il D.L. 159/2025 in vigore dal 31.10.2025 prevede l’obbligo di Pec personale degli amministratori restringendo il campo di applicazione di tale obbligo alle sole società di capitali, ma non a tutte.
  • Sul piano letterale il legislatore interviene sostituendo il riferimento generale agli amministratori di imprese costituite in forma societaria con un meccanismo che prevede ora l’espressa indicazione dei vertici di due forme di amministrazione, ovvero l’amministratore unico e l’amministratore delegato, e solo in mancanza di quest’ultimo l’obbligo ricade sul presidente del consiglio di amministrazione.
  • La nuova formulazione esclude chiaramente l’applicazione della disposizione a tutte le società di persone come la Sas e le Snc a meno che queste non abbiano introdotto nei propri patti sociali i meccanismi tipici delle società di capitali (quali l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione e il metodo collegiale).
  • La novità normativa comporta che per le persone che ricoprissero, al 31.10.2025, la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda di una società di capitali o di una cooperativa e che non avessero iscritto una pec personale, vi è l’obbligo di effettuarne l’scrizione entro il 31.12.2025. 
  • Per le persone alle quali sia attribuita, dal 31.10.2025 in avanti (in società già iscritte), la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda di una società di capitali, di una cooperativa o di una consortile vi è l’obbligo di indicare una pec personale in sede di iscrizione della loro carica.

07/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Versamento acconti con concordato preventivo biennale 2025-2026

  • Entro il 1.12.2025 devono essere corrisposti gli acconti maggiorati dovuti dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per le annualità 2025-2026. Per la determinazione della maggiorazione si può utilizzare il metodo storico, applicando una percentuale alla differenza tra reddito rettificato 2024 e quello proposto dall’Agenzia delle Entrate del 2025, oppure il metodo previsionale versando la differenza tra acconto dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo il metodo ordinario.
  • Il versamento maggiorato è dovuto per Irpef, Ires e Irap.

06/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tassazione nella sublocazione

  • La norma di comportamento Aidc 6.11.2025, n. 233 fornisce indicazioni sul trattamento tributario da applicare ai fini delle imposte sul reddito quando a concedere in locazione i fabbricati, o le loro porzioni, sono coloro che li detengono sulla base di un contratto di locazione o di un comodato. 
  • Secondo l'Aidc il possessore dell’immobile non è chiamato a includere nel proprio reddito quello del detentore, anche quando le locazioni abbiano durata pari o superiore ai 30 giorni. Pertanto, al di fuori dell’esercizio d’impresa, quando il proprietario o il titolare del diritto reale concede un fabbricato in comodato e il comodatario lo concede a sua volta in locazione, il comodante determina il reddito imponibile quale reddito fondiario non considerando il canone della locazione spettante al comodatario. Inoltre, il reddito ritratto dal locatario o dal comodatario che, al di fuori dell’esercizio d’impresa, hanno concesso in locazione il fabbricato è classificato tra i redditi diversi.
  • Ne consegue che non siano da trattare diversamente le fattispecie in cui la locazione ha durata superiore a 30 giorni, rispetto a quelle in cui la durata sia pari o inferiore a quella soglia temporale.

06/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Presentazione modello 770 per la validità del concordato preventivo

  • L'art. 22, c. 2, lett. c) D.Lgs. 13/2024 impone ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) una pressoché totale regolarità fiscale rispetto gli adempimenti in corso d'anno, pena la decadenza dell'accordo. Il concordato, infatti, cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d'imposta in cui si applica qualora, a seguito d'accertamento nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità. 
  • Tra le violazioni di non lieve entità rileva anche l'omessa presentazione della dichiarazione 770 dei sostituti d'imposta. 
  • Il mancato assolvimento dell'adempimento per l'anno d'imposta 2024, nel termine del 31.10.2025, però non fa scattare automaticamente la decadenza dal concordato preventivo biennale a condizione che si trasmetta il modello 770 entro il 29.01.2026.

05/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detassazione aiuti Covid e perdite fiscali

  • Assonime, nel documento n. 7/2025, ha fornito la propria interpretazione sulla detassazione degli aiuti Covid e la rettifica delle perdite riportabili, a margine della risposta all’interrogazione parlamentare 29.10.2025 n. 5-044589, in cui l'Amministrazione ha invocato la riduzione delle perdite maturate nei periodi di imposta oggetto dei predetti sussidi.
  • La disciplina di favore per i contributi erogati nell'emergenza epidemiologica (art. 10-bis D.L. 137/2020) è espressamente costruita come “esclusione”, non già “esenzione”, dal concorso alla formazione del reddito. Inoltre, la stessa dispone l'ininfluenza della misura ai fini del regime Irpef degli interessi passivi (art. 61 Tuir) e di quello Ires e del rapporto tra costi ammessi in deduzione e componenti positivi rilevanti ovvero non tassabili in quanto esclusi (art. 109, c. 5 Tuir). 
  • Ne deriva la volontà legislativa di accordare all'intervento una valenza complessiva, comprendendo l'effetto di non incidere sulla misura delle perdite riportabili ex art. 84, c. 1 Tuir.

05/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Pec amministratori diversa da quella della società

  • Con il D.L. 159/2025 è stato previsto che il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa, andando quindi contro alla prassi delle Camere di commercio, quasi univocamente orientata, che consentiva l’utilizzazione della Pec della società per adempiere all’obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2025.

05/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Responsabilità degli amministratori per la sicurezza informatica

  • Assonime, con circolare 4.11.2025, n. 23, ha illustrato il D.Lgs. 138/2024, che ha recepito la direttiva UE 2022/2555 in relazione alla sicurezza per contrastare gli attacchi informatici, evidenziando come la norma chiami in causa direttamente gli organi amministrativi.
  • Gli amministratori delle società possono, infatti, rispondere personalmente se non adeguano l'azienda agli standard di sicurezza informatica. Agli organi amministrativi sono affidati, in particolare, gli obblighi di pianificazione, monitoraggio e programmazione della formazione. 
  • La circolare specifica che se c'è un amministratore unico, a quest'ultimo spettano tutte le incombenze. Se, invece, c'è un consiglio di amministrazione senza deleghe di gestione, a essere investiti degli obblighi sono tutti i suoi componenti. Peraltro, possono essere assegnate deleghe gestorie, per aree di rischio, a uno o più amministratori, rimanendo al consiglio di amministrazione i poteri di verifica e di intervento in caso di eventi rischiosi non adeguatamente governati.
  • L'attribuzione dei compiti implica l'attribuzione della responsabilità per l'inadempimento delle prescrizioni del D.Lgs. 138/2024 e l'applicazione delle sanzioni: al riguardo la circolare precisa che la sanzione colpisce gli amministratori delegati agli adempimenti della cybersicurezza. 
  • Gli amministratori non esecutivi, peraltro, subiranno conseguenze se non hanno impedito la commissione di illeciti di cui erano a conoscenza.

05/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rateizzazione plusvalenze dal 2026

  • La bozza di legge di Bilancio 2026 prevede che le plusvalenze realizzate dalla cessione di beni strumentali, materiali e immateriali, e patrimoniali, che non beneficiano della participation exemption, possono essere rateizzate in 3 esercizi  se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 5 anni. 

04/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Criterio distintivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità

  • Con ordinanza n. 25143/2025, la Cassazione ha statuito che, in tema di Iva e Ires, il criterio distintivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità deve essere individuato negli obiettivi perseguiti. 
  • Le spese di rappresentanza sono sostenute per accrescere il prestigio dell'impresa senza dar luogo a una aspettativa di incremento delle vendite se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della notorietà e dell'immagine; mentre le spese di pubblicità hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, informando i consumatori dell'esistenza di tali beni e servizi, insieme all'esaltazione delle loro caratteristiche e della loro specificità, in modo da incrementarne la diffusione e commercializzazione.

04/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Aliquota Iva minima del 4% in edilizia

  • L'aliquota Iva minima del 4%, applicata dall'Italia in forza di disposizioni unionali speciali, interessa anche altre operazioni che ruotano intorno all'edilizia abitativa, un tempo definita “economica e popolare”. Nel comparto immobiliare, è comunque prevalente l'aliquota agevolata del 10%, mentre quella ordinaria del 22% si applica, in sostanza, alle abitazioni di lusso, nonché ai terreni edificabili e (non sempre) ai fabbricati strumentali.
  • L'aliquota minima concerne in larga misura la compravendita e la costruzione della “prima casa”, i cui requisiti sono indicati nella nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, e il cui contenuto è stato trasfuso nella nota I all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al nuovo Testo unico registro e altri tributi indiretti approvato con D.Lgs. 123/2025 (applicabile dal 1.01.2026). I requisiti valgono sia per l'applicazione dell'aliquota Iva del 4% sugli acquisti imponibili al tributo, sia per l'applicazione dell'aliquota dell'imposta proporzionale di registro del 2% nel caso di acquisti non assoggettati all'Iva.

04/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Interpello disapplicativo per le società di comodo

  • La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con la sentenza n. 833/2025, ha affermato che la presunzione di non operatività per le società di comodo è sempre relativa e il contribuente più dimostrare in giudizio l’esistenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento del reddito presunto, dal momento che la mancata presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo non preclude la possibilità di difendersi e far valere le proprie ragioni in sede contenziosa.

03/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Polizza Rc professionale nelle contestazioni da Superbonus

  • Le prime contestazioni fiscali relative ai crediti derivanti da opzioni di cessione e sconto in fattura per i bonus edilizi (ex art. 121 D.L. 34/2020) mostrano un coinvolgimento frequente dei tecnici asseveratori e dei professionisti che rilasciano il visto di conformità, chiamati a rispondere civilmente per i danni tributari subiti dai contribuenti.
  • Un caso tipico riguarda l’asseverazione infedele di un SAL (Stato Avanzamento Lavori) Superbonus, ai sensi dell’art. 119, c. 13-bis D.L. 34/2020, che attesti opere solo parzialmente eseguite. Se l’intervento non viene completato (es. per fallimento dell’appaltatore), l’Agenzia delle Entrate può contestare l’indebita fruizione del credito, con sanzioni fino al 100% dell’importo, come previsto dall’art. 121, c. 5.
  • Un altro ambito critico riguarda i SAL che includono materiali a piè d’opera. Secondo il MEF (risposta all’interrogazione parlamentare 12.11.2024, n. 5/03091), tali materiali non possono essere computati ai fini del raggiungimento della soglia del 30% necessaria per la cessione del credito, in quanto non costituiscono “lavorazioni effettivamente eseguite”.
  • Pertanto, i crediti d’imposta possono quindi divenire oggetto di contestazione da parte delle Entrate in capo ai contribuenti committenti dei lavori, a titolo di crediti inesistenti: con la conseguenza che i contribuenti sarebbero esposti – per effetto delle scorrettezze vere o presunte dei tecnici – non solo al riversamento dell’intero importo dei crediti, ma anche al pagamento delle sanzioni, che gli uffici stanno irrogando (in maniera opinabile) nella misura del 100%, così raddoppiando la pretesa economica erariale in capo ai privati.
  • Anche i commercialisti e gli altri intermediari fiscali abilitati, chiamati ad apporre il visto di conformità dei dati attestanti i presupposti che danno diritto ai benefici fiscali, sono esposti a loro volta a possibili, gravi conseguenze derivanti da loro mancanze: pensiamo al mancato riscontro della coerenza della documentazione esaminata, oppure alla commissione di errori nella compilazione dei modelli di comunicazione di opzione, non più rimediabili attraverso la remissione in bonis, che determinano vizi sostanziali dei crediti (come l’erronea indicazione, nel modello, del codice del bonus da fruire, che incide sull’aliquota di beneficio spettante).
  • È altamente probabile che, nei casi sopra riportati e in quelli analoghi, i committenti e i condòmini interessati dalle riprese fiscali agiranno in rivalsa contro i tecnici e coloro che hanno apposto il visto di conformità, confidando sulle loro coperture assicurative Rc professionali; tuttavia, tali coperture potrebbero rivelarsi insufficienti, se non addirittura inesistenti. Infatti, per coloro che hanno apposto il visto di conformità non vi era l’obbligo di legge di assicurarsi esattamente per gli stessi importi oggetto di visto, e comunque le compagnie non erano disponibili a integrare le polizze Rc esistenti oltre certi massimali.
  • Visti gli importanti valori economici in gioco, le rivalse civilistiche dei privati nei confronti dei professionisti rischiano, allora, di conseguire risultati solo parziali, mentre gli stessi professionisti rischiano a loro volta, laddove non sufficientemente coperti dalle rispettive polizze assicurative, i loro beni personali.

03/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Agevolazione beni strumentali nella legge di Bilancio 2026

  • Una delle novità più significative introdotte dal disegno di legge di Bilancio 2026 riguarda la sostituzione dei beni strumentali usati e il relativo meccanismo di maggiorazione automatica del costo di acquisto. In base alla nuova formulazione, gli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A annesso alla legge 11.12.2016, n. 232, effettuati in sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, potranno beneficiare di una maggiorazione automatica del costo fiscale fino al 220%. La misura della maggiorazione sarà articolata su 3 livelli:
    • 220% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 140% per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • 90% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
  • Si tratta di una svolta importante rispetto all’attuale Piano transizione 5.0, che prevede un percorso molto più rigoroso e documentato per poter accedere ai benefici fiscali in caso di sostituzione dei beni. Nel quadro della 5.0, infatti, le imprese sono tenute a dimostrare il miglioramento dell’efficienza energetica derivante dall’investimento, fornendo evidenze tecniche elaborate dai costruttori o da altri soggetti qualificati, secondo metodologie riconosciute a livello internazionale. A tal fine, le aziende possono produrre dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate che attestino la conformità del nuovo bene agli standard tecnici di riferimento, come le serie Iso 14955 o Iso 12759, oppure le Iec 61800, Iec 60034 e En 50598. È inoltre ammessa la dimostrazione che il macchinario impiega componenti conformi ai regolamenti europei sull’efficienza energetica (ad esempio, i regolamenti UE 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, 2019/2018 e 2016/2281) in sostituzione di parti analoghe montate su macchinari obsoleti.
  • In alternativa, il miglioramento può essere comprovato mediante report di prova redatti dal costruttore ai sensi dell’art. 9 della norma Iso 14955-2, oppure tramite certificati di audit rilasciati da organismi accreditati, che attestino il rispetto degli standard internazionali più aggiornati in materia di efficienza energetica.

02/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Collegamento tra registratori telematici e Pos

  • Collegamento di tipo logico e non fisico tra registratori telematici e Pos, associandone i relativi numeri di matricola mediante un servizio online, così da garantire già dal 2026, senza necessità di proroghe, la piena integrazione tra i processi di certificazione fiscale e i pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti.
  • Con il provvedimento direttoriale n. 424470 del 31.10.2025 è  stata individuata una soluzione operativa che, tenendo conto delle necessità e criticità emerse e rappresentate nel corso degli incontri tenutisi con le associazioni di categoria, garantisce il collegamento tra gli strumenti da utilizzare per la certificazione di vendite e pagamenti escludendo qualsivoglia intervento di natura tecnica sugli stessi.
  • Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni dettate dall’art. 1, cc. 74-77 L. 207/2024, riducendo però costi e tempi di implementazione a carico di esercenti, gestori e produttori, e garantendo l’operatività a regime della misura già dal 1.01.2026. La legge di Bilancio 2025 ha infatti riscritto il c. 3 dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015, richiedendo la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico.
  • Lo strumento con cui la moneta elettronica è accettata deve essere sempre collegato a quello con cui si memorizzano e trasmettono i corrispettivi telematici, così che possano essere registrati in modo puntuale, e inviati in modo aggregato. I mezzi di pagamento utilizzabili non sono solamente carte di credito o di debito, ma tutti quelli che facilitano l’utilizzo di moneta elettronica, e quindi non solo hardware, quale ad esempio il Pos, ma anche software o app di pagamento che permettono e facilitano transazioni elettroniche.

02/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riscossione in caso di omissione della dichiarazione annuale Iva

  • L'art. 25 del disegno di legge di Bilancio 2026 prevede l’introduzione nel Dpr n. 633/1972 del nuovo art. 54-bis al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di liquidare e riscuotere l'Iva dovuta dai soggetti che non hanno presentato la dichiarazione con una procedura automatizzata, basandosi sugli elementi acquisiti dal sistema informativo, entro i termini stabiliti per la notifica dell'avviso di accertamento (31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata) e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice.
  • La procedura si applicherà ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale Iva alla scadenza di legge o nei 90 giorni successivi, nonché a coloro che hanno presentato la dichiarazione “senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta”. Quest'ultima previsione, invero, non è molto precisa poiché non consente di definire esattamente la fattispecie; per esempio, non è chiaro se vi rientri il caso del contribuente che non abbia compilato il quadro VJ, relativo alla determinazione dell'imposta dovuta sulle operazioni soggette a inversione contabile, che di regola non influenzano la liquidazione del tributo.

31/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Attività d’impresa per vendite online (su Vinted, eBay, ecc.)

  • La Cassazione, con sentenza 21.03.2025, n. 7552, ha affermato che chi realizza un numero rilevante di vendite sulle piattaforme digitali, da eBay a Vinted, esercita di fatto un'attività d'impresa, anche in assenza di una struttura organizzata. 
  • In questi casi, i proventi sono tassati come redditi d'impresa, non come “redditi diversi”. 
  • La Corte ha infatti stabilito che “l'abitualità dell'attività” è sufficiente a configurare un'attività commerciale, indipendentemente dal livello di organizzazione e del fatto di dichiararsi “venditore occasionale”. 

31/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef

  • L’art. 117 della bozza della legge di Bilancio 2026 modifica i commi 727 e 728 dell'art. 1 L. 207/2024, introducendo il riferimento all'anno 2028 alla sequenza degli anni 2025, 2026 e 2027, consentendo così alle regioni di determinare anche per il 2028 aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previgenti alle modifiche delle norme Irpef.
  • La norma potrebbe apparire di per sé poco significativa, ma in realtà le regioni, alle prese con la predisposizione del bilancio triennale di previsione 2026-2028, hanno in tal modo chiaro l'orizzonte normativo di riferimento. Ciò ha un particolare significato per quelle regioni che possono registrare perdite di gettito dall'accorpamento dei primi 2 scaglioni Irpef operato dalle modifiche apportate all'art. 11 Tuir con l'art. 1, c. 2 L. 207/2024. In sostanza il principio in base al quale le aliquote dell'addizionale devono essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'Irpef è derogato e così le regioni potranno determinare per gli anni 2026, 2027 e 2028 aliquote differenziate sulla base dei 4 scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11 Tuir vigente fino alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla L. 207/2024, anziché sui 3 scaglioni previsti dall'art. 11 Tuir attualmente in vigore.

30/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Linea dura sul riporto delle perdite in presenza di Contributi Covid

  • Il Sottosegretario all'Economia, in risposta a un question time del 29.10.2025, ha confermato che i contributi Covid sono “proventi esenti” data la loro natura agevolativa, e quindi rilevanti ai fini della disciplina del riporto delle perdite fiscali. In base alla risposta, dunque, sarebbero confermati gli accertamenti che sono stati notificati alle imprese dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, le imprese che hanno incassato i contributi concessi durante il periodo pandemico da Covid-19 e che hanno chiuso i periodi d’imposta interessati in perdita fiscale avrebbero dovuto depurare l’importo di tali perdite (ai fini del riporto a nuovo) dai contributi ricevuti, qualificandoli quali proventi esenti in base all’articolo 84, c. 1, terzo periodo, del Tuir.
  • Inoltre, chi investe cifre superiori ai 100.000 euro in start-up innovative potrà beneficiare di una detrazione fiscale pari al 50% della somma investita, fino a un massimo di 100.000 euro. In alternativa, è possibile optare per una detrazione del 30% sull'intero importo investito, entro il limite massimo di 1 milione di euro.

30/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concorso del professionista nelle violazioni fiscali dei clienti

  • Il Ministro dell’Economia, in risposta a un’interrogazione parlamentare, ha affermato che condivide l’interpretazione della Cassazione che ha escluso dalla tutela dell’art. 7 D.L. 269/2003 tutti i soggetti esterni alla società, tra cui i professionisti. 
  • Di conseguenza, tali soggetti concorrono alle sanzioni per violazioni fiscali commesse dai clienti.
  • Inoltre, ha affermato che non verranno assunte iniziative volte a mitigare questa rigorosa interpretazione.
  • Si ricorda che la Corte di Cassazione per anni e fino al 2024 (ad esempio: sentenze nn. 13232/2022, 5924/2017, 25284/2017, 5924/2017, 10975/2019, 9448/2020, 24805/2021) aveva escluso il concorso del professionista per le violazioni tributarie commesse dalla società (di capitali) sua cliente.
  • Ciò perché l’art. 7 D.L. 269/2003 disponeva che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. 
  • Successivamente, a legislazione immutata, i giudici di legittimità nel 2024 hanno ribaltato il principio ritenendo che: lo “scudo” fornito dall’articolo 7 si applica solo ai soggetti interni (e non ai terzi estranei) alla società, e il professionista può, quindi, essere sanzionato, in concorso, per le violazioni tributarie commesse dall’ente.
  • Sarebbe sufficiente, ai fini del concorso, la coscienza e la volontà di apportare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell’illecito tributario (per tutte: sentenze nn. 20823/2024, 21092/2024, 21222/2024, 7948/2025).
  • La Cassazione (sentenza n. 23229/2024) ha parzialmente ridimensionato tale severo orientamento evidenziando la necessità, per la configurazione del concorso, che il professionista persegua suoi “specifici” vantaggi, distinti da quelli della società cliente.

30/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Distribuzione anticipata dei dividendi per evitare la stretta

  • Restando in attesa di una possibile mitigazione delle misure nel passaggio parlamentare (soglia al 5% ed esclusione delle quotate), il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede la cancellazione della tassazione ridotta per gli utili distribuiti da società di cui si detiene meno del 10% del capitale. Tuttavia, tale nuova stretta non impatta sui dividendi deliberati entro il 31.12.2025, che continuano a essere sottoposti all’attuale sistema di tassazione (più favorevole), anche in assenza di immediato pagamento.
  • Tale comportamento non pare censurabile da parte del Fisco, trattandosi di un comportamento volto ad applicare, usufruendone legittimamente, un regime di favore attualmente previsto dalla normativa fiscale e che non sarà più tale in futuro. Ciò trova conferma nell’atto di indirizzo del 27.02.2025 del Mef, contenente il seguente passaggio "non configura abuso del diritto il comportamento che il contribuente abbia adottato, rispettando lettera e ratio delle norme, in vista del futuro riconoscimento di un vantaggio tributario".
  • Infine, occorrerà rispettare quanto sancito dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3/2022, ossia che le delibere adottate entro fine anno per non transitare nel nuovo regime non dovranno stabilire termini di pagamento ultrannuali.

29/10/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Domanda nuovo bonus mamme entro il 9.12

  • L'Inps, con la circolare 28.10.2025, n. 139, ha fornito le indicazioni contabili e operative per il c.d. nuovo bonus mamme (art. 6 D.L. 30.06.2025, n. 95, convertito L. 8.08.2025, n. 118) riservato alle lavoratrici con 2 figli fino al 10° anno del più piccolo, o con 3 o più figli fino al 18° anno del più piccolo, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui. 
  • Sono incluse le lavoratrici dipendenti (escluso lavoro domestico) e le autonome iscritte a gestioni obbligatorie, casse professionali e Gestione Separata. 
  • Per le madri con 3 o più figli il bonus non spetta nei mesi con contratto a tempo indeterminato, potendo invece accedere all'esonero contributivo totale IVS. 
  • Le domande devono essere presentate entro il 9.12.2025 (40 giorni dalla pubblicazione della circolare) tramite sito Inps, Contact Center o patronati, dichiarando sotto propria responsabilità il possesso dei requisiti. L'importo mensile di 40 euro è erogato in unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), per un massimo di 12 mensilità, ed è esente da imposte fiscali e contributive. 
  • La rilevazione contabile avviene nella Gestione GAT mediante i nuovi conti:
    • GAT30218 per l'onere; 
    • GAT10218 per il debito verso beneficiari; 
    • GAT24218 per recuperi, con causale flussi di cassa "21502 - Sostegno alla maternità e genitorialità".

29/10/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Incentivi Inail per l’uso dell’intelligenza artificiale

  • Il decreto contenente “Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali”, approvato il 28.10.2025 dal Consiglio dei Ministri, prevede, tra le altre misure, incentivi alle imprese che fanno uso dell'intelligenza artificiale per elevare la sicurezza sul lavoro, oltre all'introduzione di nuovi interventi per la formazione e la previsione di borse di studio a favore dei figli di vittime sul lavoro. 
  • Il coinvolgimento dell'intelligenza artificiale nel campo della sicurezza sul lavoro avverrà per mezzo degli incentivi che l'Inail eroga, annualmente, a quelle imprese che, già in regola con le misure minime di sicurezza, realizzano interventi per elevare i livelli di protezione. 

29/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Incrocio dati Iva nei casi di omessa dichiarazione

  • Il disegno di legge di Bilancio 2026 introduce una nuova procedura per contrastare l’omessa dichiarazione Iva, aggiungendo l’art. 54-bis1 al D.P.R. 633/1972, secondo cui l’Agenzia delle Entrate può anticipare i controlli nei casi di omessa dichiarazione Iva, senza attendere l’avvio di un accertamento ordinario.
  • La liquidazione dell’imposta può avvenire in modo automatizzato, confrontando i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni periodiche, anche prima della scadenza del termine ordinario per l’accertamento. 
  • Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per effettuare il pagamento con sanzione del 120%, ridotta a 1/3, oppure per fornire chiarimenti. Se i chiarimenti modificano l’importo, decorre un nuovo termine di 60 giorni per il versamento; in caso contrario, le somme sono iscritte a ruolo. 
  • La procedura può essere attivata fino al 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Le dichiarazioni prive dei quadri necessari sono trattate come omesse, attivando immediatamente la nuova modalità di liquidazione.
  • La procedura non considera eventuali crediti Iva pregressi in compensazione, ma consente di segnalarli.

28/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Locazioni brevi e allineamento tra cedolare secca e ritenuta

  • Il testo della bozza di legge di Bilancio 2026 prevede, in materia di affitti brevi, l’applicazione dell’aliquota del 26% della cedolare secca a tutti i locatori che utilizzano i portali telematici per gli affitti, ma lascia invariata la ritenuta del 21% che gli intermediari devono trattenere ai locatori sugli incassi che generano. Di conseguenza, senza l’allineamento tra le due misure, tutti i mono locatori dovranno ogni anno, con la dichiarazione dei redditi, pagare il 5% di differenza a titolo di saldo della cedolare secca.

28/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Deduzione perdite su mini crediti con raccordo nel modello Redditi

  • Le perdite su crediti sono deducibili secondo l’art. 101 del Tuir solo per la parte che eccede le svalutazioni e gli accantonamenti già dedotti ai sensi dell’art. 106. 
  • La deducibilità fiscale richiede la presenza di elementi certi e precisi, presunti in casi come procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione, piani attestati o procedure estere equivalenti. 
  • Per i mini crediti, la deduzione è ammessa se sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento, con soglie di 5.000 euro per le grandi imprese e 2.500 euro per le altre. 
  • È deducibile anche la perdita per crediti prescritti o cancellati dal bilancio secondo i principi contabili. Il decreto internazionalizzazione del 2015 ha stabilito che la deduzione è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, purché non oltre quello in cui si sarebbe dovuta effettuare la cancellazione. 
  • Nel modello Redditi, le perdite e svalutazioni non deducibili vanno indicate nei righi RF19, RF25, RF31 (codice 41) e raccordate con il rigo RS65 per la corretta rappresentazione fiscale.

28/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Società a base ristretta, sugli utili la prova resta a carico dei soci

  • Il contenzioso, nei vari gradi di giudizio, sugli accertamenti relativi ai maggiori redditi accertati in via extra-contabile nei confronti delle società di capitali “a ristretta base partecipativa” e imputati ai soci scaturisce dall’applicazione di un meccanismo presuntivo che non deriva direttamente da nessuna norma tributaria, ma da una prassi degli uffici che nel corso del tempo è stata confermata dalla giurisprudenza.
  • La Cassazione, con ordinanza n. 2464/2025, ha affermato che la presunzione di distribuzione può essere superata anche provando l’estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria avendo egli "ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senza aver concretamente svolto alcune delle attività di gestione e controllo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio" di una società a responsabilità limitata.
  • Il ribaltamento dell’onere della prova resta in capo al socio. Tuttavia, egli può fornire la prova della sua estraneità alla gestione sociale, dimostrando che, anche se si è in presenza di un numero esiguo di soci, il socio ricorrente (che non dovrebbe essere stato anche amministratore) non ha partecipato direttamente alla gestione della società, per cui non è verosimile che egli abbia percepito i maggiori utili accertati. A supporto di ciò, potrebbe essere utile dimostrare anche l’esistenza di litigi insanabili con coloro che esercitavano effettivamente il controllo della società accertata, dissidi che hanno comportato una totale esclusione (almeno di fatto) del socio ricorrente dalla gestione sociale.

27/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Operazioni permutative

  • La base imponibile Iva delle operazioni permutative non fa più riferimento al valore normale dei beni e servizi scambiati, ma all’ammontare dei costi riferibili a tali cessioni (art. 35 disegno di legge di bilancio 2026).
  • L’art. 13, c. 2, lett. d) Dpr 633/72, nell’attuale versione, prevede che la base imponibile Iva delle operazioni permutative (art. 11), in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizio sono effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizio o per estinguere precedenti obbligazioni, è pari al valore normale dei beni e servizi scambiati. Questa regola, a differenza di quanto previsto dalle regole unionali (articoli 72, 73 e 80 della direttiva 2006/112/Ce), prende a base per determinare il valore della transazione non il valore del corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto passivo dei singoli beni e servizi scambiati, ma il valore di mercato dello stesso bene o di beni analoghi. In effetti, come ha chiarito la Corte di Giustizia Europea (ad esempio, causa C-549/11), il ricorso al valore normale (stimato) in luogo al valore monetario soggettivo può essere normativamente o a seguito di accertamento richiesto solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 80 della direttiva, ossia quando la relazione tra le parti (esempio: operazioni infragruppo) e l’ammontare dei corrispettivi fatturati sono tali da condizionare la corretta determinazione del valore di transazione. In particolare, per le permute tale valore, secondo la Corte di Giustizia (causa C-33/93) deve coincidere con quello che il beneficiario attribuisce ai beni e servizi acquisiti ovvero a quanto esso è disposto a pagare per tali beni e servizi.
  • Il disegno di legge di Bilancio cancella il criterio del valore normale e lo sostituisce con «l’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi scambiati». La modifica è sostanziale e determina una revisione dei comportamenti degli operatori, con effetti che potrebbero essere particolarmente favorevoli ai contribuenti poiché riportano i valori di transazione al valore soggettivo previsto dalla direttiva. Diventa delicata l’identificazione dei costi che portano alla valorizzazione del bene: ad esempio, quando il bene scambiato è stato autoprodotto.
  • La norma del disegno di legge di Bilancio prevede che le nuove regole avranno vigore per le operazioni effettuate dal 1.01.2026, con una clausola di salvaguardia che lascia salvi i comportamenti pregressi che i contribuenti hanno posto in essere anche prima della sua entrata in vigore. Peraltro, il fatto che la disposizione emendata potesse essere oggetto di infrazione unionale o di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione potrebbe mettere in discussione anche tutte le situazioni pendenti già accertate dall’Agenzia delle Entrate.

26/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Contenzioso e rottamazione-quinquies

  • Nella dichiarazione di adesione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. 
  • Per l’estinzione dei predetti giudizi, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. L’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio, dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione di adesione, e della comunicazione che, entro il 30.06.2026, l’agente della riscossione dovrà inviare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Entro il 30.04.2026 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

26/10/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Vigilanza del collegio sindacale sulla gestione dei rischi della società

  • Il collegio sindacale e altri organi di controllo del sistema dualistico e monistico saranno chiamati a vigilare sul sistema della gestione dei rischi della società. Per tutti i membri degli organi di controllo sarà estesa l'ineleggibilità a tutte le situazioni di parentela e affinità con i conviventi degli amministratori. I pareri del collegio sindacale saranno richiesti anche in merito ai compensi spettanti ai componenti del comitato esecutivo. Sono alcune delle modifiche in tema di organi di controllo delle società non quotate previste nello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'art. 19 L. 5.03.2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, recate dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice Civile, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 8.10.2025.

26/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Per i professionisti i rimborsi chilometrici rientrano nel reddito

  • L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 270/2025, chiarisce che il rimborso delle spese chilometriche sostenute dai lavoratori autonomi, anche nel caso in cui sia commisurato ai chilometri effettivamente percorsi, non rappresenta un rimborso di spese addebitate analiticamente al committente e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo secondo i dettami dell’art. 54, c. 1, del D.P.R. 917/1986, ferma restando la deducibilità delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico.

24/10/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Regolamento formazione professionale continua 2026

  • Sul Bollettino ufficiale 15.10.2025 del Ministero della Giustizia è pubblicato il nuovo regolamento (in vigore nel 2026) per la formazione professionale continua degli iscritti al Cndcec. Queste le principali novità:
    • abolizione dell’obbligo al compimento dei 65 anni;
    • introduzione della materia “Pari opportunità”;
    • aggiornamento della disciplina dell’equipollenza;
    • introduzione di un nuovo caso di esonero a sostegno della genitorialità, con la riduzione da 90 a 45 per i crediti formativi da fruire tra il compimento del 1° e del 6° anno del bambino, da parte di uno o di entrambi i genitori.

24/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nessuna proroga per il versamento del 2° acconto delle imposte

  • Il Ministro dell’Economia, rispondendo a una serie di domande durante un “question time” in aula alla Camera dei deputati del 22.10.2025, ha negato la possibilità di disporre la proroga per la rateizzazione del 2° acconto delle imposte dei redditi (dilazionandolo nei mesi da gennaio a maggio dell’anno successivo, come disposto in via sperimentale per i periodi di imposta 2023 e 2024).

23/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rata minima di 100 euro per la rottamazione-quinquies

  • La versione bollinata della legge di Bilancio 2026 prevede rate minime di 100 euro per la rottamazione-quinquies. Il calendario può estendersi fino a 54 rate bimestrali, coprendo un arco temporale di 9 anni: la prima scadenza è fissata al 31.07.2026, l’ultima al 31.05.2035.
  • In caso di mancato rispetto del piano, non sarà più possibile rateizzare il debito residuo, con il ripristino di sanzioni, interessi di mora e aggi. Inoltre, le dilazioni precedentemente sospese saranno revocate automaticamente alla data del 31.07.2026, senza possibilità di nuove concessioni.
  • Il testo conferma le cause di decadenza: mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata (per chi opta per il versamento in un’unica soluzione), di 2 rate non consecutive o dell’ultima rata. Diversamente dalle precedenti edizioni, non è previsto alcun margine di tolleranza di 5 giorni per i versamenti.
  • Va considerato anche l’impatto del tasso d’interesse annuo del 4%, applicato dalla seconda rata in poi, che può aumentare l’onere complessivo fino al 35,3%.

23/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Lettere di compliance a lavoratori autonomi

  • L’Agenzia delle Entrate sta notificando ai titolari di redditi di lavoro autonomo inviti alla compliance per presunti redditi professionali non dichiarati relativamente all’anno d’imposta 2022, dimenticando che i titolari di tali redditi dichiarano i loro redditi in base al principio di cassa previsto dall’art. 54, c. 1 Tuir.
  • Le comunicazioni inviate a tali tipologie di contribuenti sono, infatti, fondate sulla sommatoria di due elementi: le CU trasmesse dai sostituti d’imposta del lavoratore autonomo e le fatture elettroniche emesse a privati (anche se non effettivamente incassate). 
  • Laddove l’invito alla compliance sia infondato, in quanto emesso senza una effettiva cognizione dell’incasso delle fatture emesse dal lavoratore autonomo, gli studi professionali dovranno valutare se attivarsi o meno tramite il canale CIVIS per fornire gli opportuni chiarimenti e l’idonea documentazione al Fisco, onde scongiurare un prosieguo della vicenda.

23/10/2025