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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Registratori e Pos, collegamenti con traccia quotidiana

  • Gli esercenti al minuto e tutti coloro che devono certificare le proprie operazioni con corrispettivi telematici, dal 5.03.2026 hanno l’obbligo dell’abbinamento dei Pos con gli Rt (registratori telematici).
  • La fase di avvio prevede che gli esercenti comunichino i collegamenti relativi ai dispositivi attivi a gennaio 2026 entro 45 giorni dal 5.03.2026 (data di messa a disposizione dell’apposita funzionalità), ossia entro il 19.04.2026.
  • L’abbinamento è solamente logico, non fisico, e deve essere effettuato con una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da fare attraverso un’apposita funzionalità all’interno del portale web "fatture e corrispettivi" della stessa Agenzia.
  • Dalle Faq e dal manuale operativo si ricava un importante chiarimento: il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo Pos può essere collegato a più Rt o, viceversa, più Pos possono essere collegati a un singolo Rt.
  • I disallineamenti creati da una cattiva gestione dei registratori telematici potrebbero generare l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di lettere di compliance: il contribuente dovrà attuare una attenta gestione finanziaria, correlata ad una giornaliera, quadratura tra pagamenti elettronici e corrispettivi.

26/02/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi

  • L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E/2026, fornisce chiarimenti in tema di applicazione dell’imposta del 5% sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, sugli aumenti contrattuali derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1.01.2024 e il 31.12.2026, corrisposti nel 2026.
  • Gli incrementi retributivi soggetti all’imposta sostitutiva del 5% non rientrano nel reddito complessivo, ma sono considerati in quello di lavoro dipendente ai soli fini della verifica del diritto al bonus Irpef. 
  • Dai chiarimenti forniti si ricava che un dipendente del settore commercio, inquadrato al 4 livello del Ccnl di settore, ottiene un vantaggio annuo, grazie alla detassazione degli incrementi retributivi, pari a 566 euro; mentre nel settore metalmeccanici, al livello c2, si ottiene un vantaggio netto di 112 euro.
  • Inoltre, la circolare contiene un chiarimento importante circa la modalità di individuazione della massa salariale su cui applicare il beneficio.

26/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detassazione incrementi retributivi e maggiorazioni

  • La circolare n. 2/E/2026 ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione agevolata al 5% sugli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e alla detassazione al 15% per le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
  • Per quanto riguarda la tassazione agevolata, è stato precisato che si tratta degli aumenti contrattuali che confluiscono nella retribuzione diretta, ossia le 12 mensilità della retribuzione diretta, la 13^ e la 14^ mensilità. Sono compresi inoltre i superminimi assorbibili, al fine di evitare discriminazioni di trattamento a parità di condizione. Al contrario, l’agevolazione non si applica sulla quota parte di incremento che impatta sulla retribuzione indiretta, come gli scatti di anzianità, gli straordinari e le ferie. È stato poi chiarito che l’agevolazione deve essere calcolata solo sugli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali e sono quindi esclusi gli accordi aziendali e territoriali.
  • La quota di reddito agevolato non si computa nel reddito complessivo, ma deve essere computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente per verificare se l’imposta lorda determinata in relazione a quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.
  • Relativamente alla detassazione delle maggiorazioni, è stato chiarito che è applicabile esclusivamente agli importi aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria, collegati al lavoro notturno, festivo, nella giornata di riposto e per lavoro a turni, importi che devono essere previsti dal Ccnl. Sono esclusi gli straordinari, eccetto quelli festivi o notturni.

25/02/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Assemblee societarie resiste la modalità semplificata online

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  • L’art. 3, c. 11 D.L. 200/2025 (decreto Milleproroghe 2026, proroga per l’ennesima volta la normativa contenuta nell’art. 106 D.L. 18/2020, rendendo possibile lo svolgimento con le modalità consentite dalla normativa emanata durante l’epidemia da Covid-19 delle assemblee societarie. 
  • Le assemblee delle società diverse da quelle quotate, pertanto, potranno essere convocate consentendo (o imponendo) ai partecipanti di intervenire anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, anche se lo statuto non prevede questa modalità.
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25/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decadenza dell’accertamento con calendario mobile

  • Nel tempo le svariate deroghe dei termini ordinari di decadenza dell'accertamento hanno reso quasi irrilevante la tradizionale scadenza del 31.12 del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, termine oltre il quale l’Amministrazione Finanziaria decadeva dal potere di notifica di numerosi atti d'accertamento.
  • Ad esempio, l'introduzione della disciplina del contraddittorio preventivo (prevista dall'art. 6-bis dello Statuto del contribuente) comporta che quando l’Ufficio notifica lo schema di atto entro il termine ordinario di decadenza, si attiva una finestra procedimentale che determina una proroga dei tempi.
  • Altro esempio è rappresentato dall'accertamento sul quadro RW per il monitoraggio fiscale, il cui termine ordinario raddoppia nelle ipotesi di localizzazione di beni in Stati o territori a fiscalità privilegiata. 
  • Analogamente, in materia di indebito utilizzo dei crediti inesistenti la normativa si discosta da quella ordinaria a livello di tempistiche.

24/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Passaggio all’imprenditorialità per gli affitti brevi

  • L’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Sardegna, con la risposta all’interpello n. 921-15/2026, ha chiarito che la motivazione al passaggio all’attività d’impresa nelle locazioni brevi è esclusivamente il numero di unità immobiliari catastalmente autonome destinate a questo tipo di contratto e, quindi, è irrilevante il frazionamento delle stesse o il numero di annunci pubblicati.

24/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Incrocio tra obblighi e franchigie per gli acquisti transfrontalieri

  • Il regime di franchigia Iva transfrontaliero, il cui rapporto con il regime forfettario è stato affrontato nella circolare n. 13/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate, trova chiarimenti nella lettura congiunta di alcuni documenti di prassi del passato.
  • L’ordinamento italiano, come chiarito dalla circolare n. 13/E/2025, disciplina il regime di franchigia Iva su 2 livelli: quello nazionale e quello transfrontaliero, con la particolarità che il primo implica una commistione tra aspetti Iva e imposte dirette.
  • I 2 regimi possono sussistere in capo allo stesso operatore. 
  • Tuttavia, la possibilità di ricorrere al regime di franchigia transfrontaliero non deve però indurre a pensare che tutte le operazioni effettuate dall’operatore con partita Iva “EX” siano attratte nella franchigia.
  • Ad esempio, nel caso di acquirente italiano in regime forfettario, per le operazioni effettuate con l’estero, per acquisti intra Ue superiori a 10.000 euro rilevanti in Italia, dovrà adempiere ai relativi obblighi, quali: iscrizione al Vies, integrazione della fattura in reverse charge senza diritto alla detrazione, presentazione Intra-2bis (circolare n. 10/E/2016).

23/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Fiscalità del Terzo settore

  • Interpretazione a maglie larghe per il test di commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti. Questo uno dei punti qualificanti della circolare n. 1/E/2026: alla base della qualificazione fiscale delle attività svolte vi sono anzitutto le disposizioni contenute all’art. 79 del Codice del Terzo settore. Una norma che, di fatto, supera la precedente impostazione del Tuir basata sulla qualificazione formale delle attività. Stando agli artt. 55 e 143 Tuir, infatti, le attività si qualificano come commerciali se inserite nell’elenco dell’art. 2195 c.c., a prescindere dalle specifiche modalità di svolgimento.
  • Il Codice del Terzo settore inverte questo paradigma e subordina la qualificazione fiscale delle attività a criteri misurabili in base al risultato di gestione. Per questo motivo l’inquadramento in termini di commercialità delle attività di interesse generale svolte passa attraverso un confronto tra “costi effettivi” e ricavi. In caso di pareggio o di avanzo di gestione che non supera il 6% per non più di 3 esercizi consecutivi, l’attività si considererà non commerciale anche se svolta dietro corrispettivo. 
  • I chiarimenti dell’Agenzia diventano fondamentali per comprendere quali sono i “costi effettivi” e i ricavi oggetto del confronto alla base del test di commercialità/non commercialità dell’attività principale. Sulla nozione di “costi effettivi” richiamata dall’art. 79, l’Amministrazione finanziaria traccia un quadro definito ricordandone la portata applicativa più ampia rispetto a quella dell’art. 143 Tuir che si riferisce, invece, ai costi di diretta imputazione (quelli sostenuti direttamente dall’ente per realizzare l’attività istituzionale). Con la conseguenza che nella nozione di “costo effettivo” vi rientrano non solo i costi diretti, ma anche quelli indiretti, generali, inclusi oneri finanziari e tributari, secondo una logica di “costo pieno”. Una definizione, talmente ampia, che consente agli enti di includere tra i costi effettivi anche componenti quali gli ammortamenti dei beni strumentali, purché imputati secondo i principi contabili dell’ente. In tal senso, sposando la tesi del costo pieno, rientrano in questa definizione anche gli accantonamenti quando l’importo è certo nell’an e nel quantum. Esclusi, invece, dalla definizione i costi figurativi. Anche i costi indiretti potranno rientrare nel confronto previsto dall’art. 79 arricchendo, dunque, la voce “costi effettivi”. Spetterà all’ente verificare i criteri per ripartire le spese promiscue utilizzate anche per svolgere attività diverse o per la gestione del patrimonio (per esempio, utenze). Il criterio di ripartizione potrà seguire proporzionalmente la distribuzione dei ricavi tra le diverse categorie di attività o essere rapportato ai costi delle stesse in base ai principi dell’Oic 35. 
  • Un’apertura interpretativa di non poco conto che arriva dalla circolare riguarda i criteri di qualificazione fiscale adottabili in caso di svolgimento di più attività di interesse generale. In questo caso è confermata la facoltà (e non l’obbligo) di svolgere il test di non commercialità globalmente ove le attività presentino caratteri di omogeneità sotto il profilo strutturale e funzionale: si pensi all’ente che svolge attività ricreativa e culturale nel medesimo locale. Nel caso di attività disomogenee (codici Ateco rappresentativi di macrosettori diversi), invece, il test dovrà essere effettuato in via analitica.

22/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rottamazione-quater e riammissione

  • In questi giorni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sta inviando ai debitori con rottamazione-quater e riammissione alla rottamazione-quater in regolare corso delle e-mail per segnalare la prossima scadenza dei termini di pagamento delle rate. Nello specifico, il prossimo 28.02 scade il termine del pagamento dell'11^ rata della rottamazione quater e della 3^ della riammissione alla quarta definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Ai sensi dell'art. 1, c. 244 L. 197/2022, che ha introdotto la rottamazione, la decadenza si realizza solo in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in applicazione della sanatoria. In questi casi la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. Pertanto, entrambi i pagamenti (di rottamazione e riammissione), considerando anche l'incidenza di sabati e domeniche, potranno essere eseguiti fino al 9.03.2026. In caso di perdita dei benefici delle citate sanatorie per omesso versato della rata in commento i decaduti non potranno accedere, per i carichi eventualmente ammessi, alla rottamazione quinquies che, per espressa costruzione normativa, prevede il passaggio unicamente ai decaduti da rottamazione quater e riammissione alla data del 30.09.2025. La normativa che disciplina la rottamazione quater ed anche quella che regolamenta la riammissione però non inibisce ai decaduti la possibilità di accedere a nuove dilazioni “ordinarie”, salvo che i carichi rottamati “decaduti” siano stati oggetto di una precedente istanza di dilazione “ordinaria” presentata post 16.07.2022 per la quale sia già intervenuta la decadenza per inadempienza.

22/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Esclusioni collegamento tra Pos e registratore telematico

  • L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una guida per il collegamento tra il Pos e il registratore telematico, con suggerimenti per le attività svolte con più punti vendita. In particolare, è stato chiarito che potranno non essere collegati i Pos dedicati esclusivamente all’incasso di corrispettivi esonerati dall’obbligo di rilascio di un documento commerciale, ossia quelli da distributori automatici, vending machine, cessione di carburanti e ricarica di veicoli elettrici, così come tutte le attività esonerati (ad esempio tabacchi e vendite a distanza). Tuttavia, se l’operatore sceglie di emettere un documento commerciale, è necessario che i Pos siano collegati.
  • Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione dedicata alla fattura elettronica e ai corrispettivi telematici, sotto-sezione “Collegamento Pos-Rt” nuove Faq in cui fornisce ulteriori chiarimenti. Il collegamento Pos-Rt può essere multiplo e, quindi, un singolo Pos può essere collegato a più Rt o, al contrario, più Pos possono essere collegati a un singolo registratore telematico.

20/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cambia il concordato: sì all’iperammortamento

  • Al fine di rendere maggiormente attrattiva l'adesione al concordato preventivo biennale 2026 - 2027 (Cpb) il Governo sta valutando di inserire in un prossimo decreto fiscale la possibilità di effettuare una variazione dal reddito concordato sottraendo la nuova agevolazione relativa all’iper-ammortamento introdotta dall’ultima legge di Bilancio.

20/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rinvio versamenti per ciclone Harry

  • Il Consiglio dei Ministri 18.02.2026, n. 162 ha approvato un D.L. che introduce interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che dal 18.01.2026 hanno colpito le Regioni Calabria, Sardegna, Sicilia nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi. 
  • L’art. 2 del provvedimento dispone il congelamento dal 18.01 al 30.04.2026 delle scadenze tributarie e contributive, comprese ritenute e addizionali operate dai sostituti d’imposta, oltre a cartelle, avvisi esecutivi e ingiunzioni. Restano esclusi dazi e accise. 
  • Il testo chiarisce che non è dovuto il rimborso di quanto eventualmente già versato. Stop anche alle sanzioni collegate agli adempimenti sospesi. La ripresa è fissata senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 10.10.2026. La sospensione si estende anche alle definizioni agevolate in scadenza nel periodo, con una proroga di 3 mesi per alcuni termini collegati alla rottamazione.
  • Ai dipendenti privati, compresi gli agricoli, è riconosciuta dall’Inps un’integrazione al reddito con relativa contribuzione figurativa fino al 30.04.2026, con importo massimo pari a quello delle integrazioni salariali ordinarie. Per chi sospende l’attività il limite è di 90 giornate, mentre per chi non riesce a raggiungere il posto di lavoro il tetto è di 15 giornate. Per i lavoratori agricoli sono previste regole specifiche, sempre entro il limite di 90 giorni.
  • Per gli autonomi è confermata l’una tantum dal 18.01 al 30.04.2026 di 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni, con un tetto massimo di 3.000 euro, riconosciuto a collaboratori, agenti, titolari di partita Iva e imprese iscritti alla previdenza obbligatoria. L’indennità è erogata dall’Inps su domanda documentata.

19/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detrazione Iva per le opere su beni di terzi

  • Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Iva 2026, anno d’imposta 2025, chiariscono che nel quadro VX, titolato “Determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta”, confluisce anche l’Iva detraibile assolta per la realizzazione di opere su beni di terzi.
  • Nel dettaglio, il rigo VX4, compilato con il codice 4, permette ai contribuenti di chiedere il rimborso dell’Iva detraibile assolta per la realizzazione di opere su beni di terzi.
  • La specifica è molto importante perché adegua la compilazione della dichiarazione iva ai chiarimenti che lo scorso anno l’agenzia delle Entrate ha fornito sul tema con la risoluzione n. 20/E/2025, in recepimento dell’importante svolta giurisprudenziale segnata dalla corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 13162/2024.

19/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Presunzione di imprenditorialità per locazioni brevi

  • Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno redatto e pubblicato il documento “Il regime fiscale delle locazioni turistiche”, che si occupa anche delle disposizioni introdotte dalla L. 199/2025 in materia di presunzione di imprenditorialità derivante dalla locazione breve di un numero di appartamenti almeno pari a 3.
  • Una precisazione riguarda il fatto che il presupposto che fa scattare la presunzione di imprenditorialità, sulla base del dato letterale, potrebbe essere la semplice indicazione, attraverso un portale, della possibilità di effettuare la locazione breve per almeno 3 appartamenti. 
  • Sul punto, però, il documento suggerisce un diverso approccio basato di fatto sul principio che regola la tassazione del reddito fondiario e che è il criterio di competenza. In tal senso, viene formulato l'esempio di un contratto di “locazione breve” per il periodo dal 1.01.n+1 al 6.01.n+1 la cui stipula e incasso del canone siano avvenuti nell'anno “n”. Viene sostenuto che detta ipotesi rileverà, ai fini della verifica del superamento dei limiti, nell'anno “n+1”.

18/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale

  • Il ravvedimento speciale, disciplinato dall'art. 12-ter D.L. 84/2025, concede ai contribuenti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale la possibilità di fruire di una protezione dalle rettifiche reddituali e Iva, di cui agli artt. 39 Dpr 600/1973 e 54, c. 2 Dpr 633/1972, per le annualità dal 2019 al 2023 pagando un'imposta sostitutiva la cui scadenza per il versamento della prima o unica rata è il 15.03.2026.
  • La base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data del 2.08.2025 in ciascuna annualità e il valore dello stesso, incrementato di una percentuale variabile a seconda del voto Isa ottenuto nelle singole annualità potenzialmente “scudabili”. Il riferimento alla data del 2.08.2025 di fatto costituisce una limitazione agli effetti sulle modifiche del reddito prodotte in caso di trasmissione di una dichiarazione integrativa successivamente a tale data. In sostanza, eventuali dichiarazioni integrative tali da variare l'ammontare del reddito, valgono ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva sui redditi dovuta per ravvedere la singola annualità solo se la trasmissione del modello è avvenuta fino al 1.08.2025.
  • Eventuali correzioni dei modelli Isa, invece, compresi quelli per regolarizzare la mancata trasmissione dei calcoli precompilati dell'Agenzia delle Entrate all'interno degli stessi, vanno considerati per la corretta individuazione del punteggio Isa che va preso a riferimento per calcolare la maggiorazione della base imponibile e l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi.

18/02/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Proroga incentivi per assunzioni donne, giovani e Zes

  • La novità è contenuta in un emendamento al decreto Milleproroghe, riformulato dal Governo con il via libera dei ministeri di Economia e Lavoro, pronto per essere depositato. L'emendamento prevede la proroga degli incentivi alle assunzioni per donne, giovani, Zes. Per giovani e Zes si va avanti fino al 30.04.2026, per le donne la proroga arriva al 31.12.2026.

18/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riammissione alla rottamazione-quater

  • È stato approvato dal Ministero dell’Economia un emendamento al decreto Milleproroghe che prevede la possibilità di riammettere nella rottamazione-quater i contribuenti decaduti che, dopo aver pagato la prima rata del 31.07.2025, non hanno versato quanto dovuto nella seconda scadenza del 30.11.2025. La nuova scadenza sarà il 28.02.2026, mentre le scadenze successive resteranno fissate al 28.02, 31.05, 31,07, 30.11.

17/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazione Iva, la check-list per le scelte dei contribuenti

  • Le operazioni per la definizione della dichiarazione Iva 2026, relativa all’anno d’imposta 2025, sono in pieno svolgimento. La scadenza per la presentazione è il 30.04.2026, anche se taluni soggetti in data odierna hanno già presentato il modello dichiarativo (ad esempio, chi aveva un credito Iva da compensare oppure chi doveva determinare la percentuale del pro-rata sull'Iva da detrarre).
  • Il modello Iva 2026 contiene alcune novità, tra cui:
    • per le società c.d. “di comodo” non è più impedita la detrazione del credito Iva annuale o la sua perdita (nel rigo VX4 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione di operatività);
    • l'introduzione, ai righi VE38 e VJ30 del regime transitorio opzionale relativo alle prestazioni di servizi rese ad imprese di trasporto, movimentazioni merci e logistica, per applicazione del reverse charge (in attesa di applicazione del regime dell’autorizzazione comunitaria richiesta al Consiglio europeo).

17/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Transizione 5.0, è a rischio la certificazione contabile

  • Sono molte le imprese che, avendo inviato le prenotazioni al Gse entro il 27.11.2025, sono ancora in attesa dello sblocco delle risorse 5.0. A ciò si affianca un altro problema: quello relativo al termine del 28.02.2026 riguardante il rilascio della certificazione contabile da parte del revisore legale dei conti.
  • Tale documento attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro rispondenza contabile (requisito fondamentale per la legittima fruizione del credito d’imposta).
  • Il problema è che la disciplina agevolativa non indica un termine autonomo e distinto per il rilascio della certificazione contabile, ma inquadra la sua produzione all’interno della fase conclusiva della procedura di accesso al beneficio, vincolando la certificazione alla stessa scadenza ultimativa della documentazione finale.
  • In tale periodo l'organo di revisione è soggetto a un cumulo di scadenze (approvazione bilancio su tutte). Quindi, una soluzione potrebbe essere quella di inserire nel primo provvedimento utile l'indicazione che la certificazione contabile possa essere redatta da un terzo professionista e non dall'organo di revisione.

17/02/2026
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Imposta sostitutiva sui premi di risultato

  • L’art. 1, cc. 8, 9 e 13 L. 199/2025 è intervenuto sui principi della detassazione dei premi di risultato disciplinati dalla L. 208/2015, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale sulle somme erogate a titolo di premio di risultato o partecipazione agli utili ai lavoratori privati con contratto di lavoro subordinato, titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
  • In particolare, la norma stabilisce: 
    • la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027; 
    • l’incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva;
    • la proroga, per il 2026, dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato. 
  • Ai fini contabili, se la corresponsione del premio è stata prevista nell’ambito di contratti collettivi o accordi aziendali, i relativi importi devono essere rilevati tra i costi del personale.
  • Diversamente, se la corresponsione è solo deliberata dall’organo assembleare nell’esercizio successivo, i relativi importi devono essere accantonati in un apposito fondo rischi e oneri.

17/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Beni agevolabili con l’iperammortamento

  • Tra le novità dell’iperammortamento, introdotto dalla legge di Bilancio 2026, vi sono i nuovi allegati IV e V che sostituiscono i precedenti allegati A e B della L. 232/2016, che definiscono i beni ammessi all’agevolazione. In particolare, sono state introdotte categorie inedite, nuove tecnologie inesistenti nel 2016 e previsti nuovi comparti finora esclusi.

16/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

L’invio dei corrispettivi in modalità telematica trascina anche il Pos

  • Dal 1.01.2026 vige l'obbligo del collegamento del Pos al registratore di cassa telematico. Tuttavia, permane un dubbio per i commercianti esonerati dalla memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi.
  • Risulterebbero non soggetti all'obbligo i contribuenti che rientrino tra i soggetti esonerati, per tipologia di attività esercitata (art. 1 D.M. 10.05.2019), dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, c. 1 D.Lgs. 127/2015) e non siano dotati di un registratore telematico.
  • Tuttavia, il contribuente che abbia volontariamente scelto di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi (art. 1, c. 3 D.M. 10.05.2019) e, conseguentemente, sia in possesso di un registratore telematico, sarà tenuto all’obbligo di collegamento.
  • Vista la portata della questione sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

13/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo biennale e regime premiale Isa

  • L'Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 36/2026, è intervenuta sul tema del concordato preventivo biennale (Cpb), con riferimento all'utilizzo dei crediti da imposte dirette e al visto di conformità.
  • In particolare, è stato chiarito che il regime premiale Isa si rende applicabile ai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb), a prescindere dal voto di affidabilità fiscale, ma esclusivamente per i periodi d'imposta oggetto di concordato. Stessa considerazione vale anche per l'esonero dal visto di conformità ai fini dell'utilizzo in compensazione di crediti Irpef/Ires fino al limite di 50.000 euro.
  • Per gli anni non coperti dal patto con il Fisco si applicano le regole generali di cui all'art. 9-bis D.L. 50/2017, che subordinano la fruibilità dei benefici premiali al raggiungimento di un punteggio Isa determinato anno per anno dall'Agenzia delle Entrate, mentre il regime premiale si applica, in caso di adesione al concordato, a prescindere dal punteggio ma solo per i periodi d'imposta oggetto di accordo.

13/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cpb e imprese di costruzioni senza ricavi

  • L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello n. 39/2026, ha chiarito che le imprese di costruzioni possono legittimamente applicare l’Isa DG69U anche senza ricavi, ma è necessario l’aumento delle rimanenze. Per queste realtà, quindi, è possibile l’accesso al concordato preventivo biennale basato sull’applicazione dell’Isa in questione, poiché in questi casi l’attività prevalente non deve essere individuata facendo riferimento ai ricavi, ma all’attività effettivamente svolta.

13/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Responsabilità del commercialista cancellato dall’albo

  • La Cassazione, nella sentenza 9.01.2026 n. 5049, ha applicato gli arresti domiciliari al commercialista indagato per associazione a delinquere finalizzata alle frodi fiscali, benché il professionista si sia cancellato dall'albo e dall'elenco dei revisori dei conti: il pericolo di reiterazione del reato, infatti, resta concreto e attuale perché la circostanza costituisce un ostacolo soltanto formale, facilmente aggirabile, e non preclude al commercialista di mettere le sue competenze al servizio del crimine come ha fatto in passato, almeno secondo i pm.

13/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Annullamento della richiesta di rottamazione-quinquies

  • Entro il 30.04.2026 è possibile richiedere l’annullamento della richiesta di rottamazione-quinquies in caso di ripensamento o erroneo invio di una istanza di adesione alla definizione agevolata.
  • È consigliabile inviare la richiesta tramite Pec oppure presentandosi direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anziché ricorrere alla decadenza indotta del piano di dilazione tramite il volontario e mancato pagamento delle rate, poiché in questo caso sarebbe precluso l’accesso a future dilazioni dei carichi inseriti nell’istanza di rottamazione.

12/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dazi europei sui piccoli pacchi importati

  • È stato approvato definitivamente dal Consiglio Europeo il dazio forfettario di 3 euro per ciascuna categoria di merce contenuta nelle spedizioni di valore inferiore a 150 euro dirette ai consumatori europei dal 1.07.2026. 
  • Tale contributo resterà in vigore fino al 2028, quando sarà operativa la nuova infrastruttura digitale unica destinata a centralizzare i dati doganali e a consentire l’applicazione delle normali tariffe su tutte le merci importate, indipendentemente dal valore dichiarato.

12/02/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Rating di legalità

  • Con la delibera del 27.01.2026 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha approvato il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità, che entrerà in vigore il 16.03.2026.
  • Tra le novità, è stato modificato l’ambito soggettivo, prevedendo che l’accesso all’indicatore premiale è destinato alle imprese che soddisfano cumulativamente 3 requisiti, ossia aver realizzato un fatturato minimo di 2 milioni di euro, avere sede operativa nel territorio nazionale e risultare iscritte nel Registro delle Imprese o nel Rea da almeno 2 anni.

12/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Certificazioni Uniche con intestazioni errate

  • Airbnb non è disponibile a rettificare le CU 2025 per i redditi 2024 già trasmesse all'Agenzia delle Entrate con una errata intestazione, poiché emesse nei confronti del soggetto “iscritto” al portale, mentre invece la CU dovrebbe essere intestata all'effettivo percettore dei redditi, titolare delle autorizzazioni amministrative a ospitare (Cin compreso). In questi casi l'errore non è imputabile all'operato dell'Online travel agency (Ota), ma ai suoi utenti, contribuenti persone fisiche, rei di aver iscritto sui portali non il soggetto percettore del reddito (proprietario, comodatario o sublocatore) ma un diverso soggetto, in moltissimi casi colui che opera materialmente sul sito inserendo gli annunci e/o gestendo le prenotazioni.
  • L'errata intestazione della Certificazione Unica genera un problema di carattere fiscale rilevante, attribuendo il reddito e le ritenute d'acconto operate a titolo di cedolare secca a un soggetto diverso dall'effettivo contribuente tenuto a dichiararne la titolarità.
  • In questi casi le soluzioni sono due: 1) di lasciare le ritenute d'acconto al soggetto intestatario della Certificazione Unica e far dichiarare il reddito all'effettivo percettore, senza però le trattenute del 21% perché attribuite al soggetto identificato nella CU. Le ritenute certificate non possono infatti essere “trasferite” a un diverso contribuente, nemmeno se fosse comproprietario del fabbricato oggetto della locazione breve; 2) dissociare i dati fiscali della Certificazione Unica emessa dall'OTA (reddito da locazione breve e ritenute al 21%), attribuendoli all'effettivo percettore.

11/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Termini e tasso di interesse per il ravvedimento speciale

  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove Faq sul ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale.
  • L’art. 2-quater D.L. 113/2024 ha previsto, per i soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito, entro il 31.10.2024 (o entro il 12.12.2024 al CPB), alla possibilità di optare per il regime di ravvedimento speciale, versando, per le annualità dal 2018 al 2022, un’imposta sostitutiva, l’art. 12-ter D.L. 84/2025 ha previsto un analogo regime per le annualità dal 2019 al 2023. Tale ultimo articolo stabilisce che il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione tra il 1.01 e il 15.03.2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15.03.2026. Pertanto, nel caso in cui il contribuente, ad esempio, abbia versato la prima rata il 20.012026, tenuto conto che il termine ultimo per il versamento della stessa è il 15.03.2026, il termine di scadenza delle rate mensili successive alla prima è il giorno 15 dei 9 mesi successivi a marzo 2026 (15.04, 15.06, ecc.). In relazione alla disciplina introdotta per gli anni 2018-2022, tenuto conto che il versamento dell'imposta sostitutiva poteva essere effettuato mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.03.2025, le rate mensili successive alla prima sono scadute il 30.04.2025, il 31.05.2025 e così via.
  • Sempre in relazione alla rateizzazione per gli anni 2018-2022, i versamenti della prima rata a gennaio 2025 e della seconda a febbraio 2025 – e quindi in data anteriore al termine ultimo fissato per il versamento della prima rata (31.03.2025) – sono considerati regolari, a condizione che per le rate successive al 31.03 sia stata rispettata la cadenza mensile (terza rata entro il 31.05.2025, quarta rata entro il 30.06.2025, ecc.). Ugualmente, nell’ipotesi in cui il contribuente avesse volontariamente versato tre rate entro marzo 2025, i versamenti delle successive rate sono considerati regolari se effettuati rispettando la cadenza mensile (quarta rata entro il 30.06.2025, quinta entro il 31.07.2025, ecc.).
  • Con riferimento al tasso di interesse, che dal 1.01.2026 è pari all’1,6%, da applicare a tutte le rate con scadenza nel 2026.
  • Infine, tenuto conto che la disciplina in esame prevede la possibilità di versare la prima rata fino al 15.03.2026, gli interessi legali, nella misura dell’1,6%, saranno dovuti sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 15.03.026.

11/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cessione dei crediti da sismabonus acquisti

  • L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 30/2026, chiarisce che non vi è nessuno spazio per la cessione dei crediti collegata al sismabonus acquisti dal 2025 in poi. Essa chiude definitivamente alla possibilità, rilanciata da alcuni orientamenti di direzioni regionali di utilizzare l'agevolazione anche dopo il termine del 2024 (su tutte, D.R.E. Abruzzo n. 915-341/2024).
  • In sostanza, coloro che hanno stipulato nel 2025 il rogito definitivo di compravendita immobiliare, in qualità di acquirente, si vedono preclusa "la possibilità di beneficiare dell’agevolazione del sismabonus acquisti nelle forme alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura".

11/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Revisione della Pex e decreto correttivo a marzo

  • Durante l’incontro sugli "Aspetti tributari per le imprese della legge di Bilancio 2026", tenutosi in Assolombarda, il viceministro Maurizio Leo ha comunicato una serie impegni e fornito rassicurazioni alla platea di imprenditori e professionisti, in tema di "semplificazioni e stabilità dell’impianto normativo".
  • Tra gli impegni figurano: la revisione della Pex, l'attenuazione dell’impatto delle ritenute d’acconto B2B, valutazione “fattuale” degli effetti impositivi del buyBack.
  • Il viceministro è del parere che il decreto Omnibus raccoglierà tutte le tematiche ancora sospese del reddito di impresa. Il provvedimento potrà essere pronto, secondo le sue previsioni, a marzo.

10/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sospensioni per calamità al Sud

  • Il Governo sta valutando di introdurre una sospensione delle scadenze contributive e fiscali per i Comuni colpiti dal ciclone Harry fino al 31.05.2026. Tale sospensione dovrebbe entrare nel decreto sugli interventi straordinari atteso il 11.02.2026 in Consiglio dei ministri.

10/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sanatoria liti, il Comune non può sospendere i termini processuali

  • Il Dipartimento delle Finanze del Mef, durante Telefisco 2026, ha fornito i seguenti chiarimenti:
    • il Comune che delibera la definizione agevolata delle liti pendenti non può stabilire una sospensione dei termini processuali, in quanto non  previsto dalla normativa di riferimento; tuttavia, è auspicabile un intervento legislativo correttivo, eventualmente con l’attuazione della riforma dei tributi locali;
    • confermata la possibilità di disporre della definizione agevolata della tariffa rifiuti (Tia) puntuale, nonostante si tratti di un’entrata che non appare nel bilancio comunale;
    • gli oneri di riscossione, addebitati al contribuente in sede di emissione degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali, devono essere commisurati all’importo totale dell’atto, con esclusione delle spese di notifica;
    • nel caso in cui intervenga una sentenza definitiva del giudice tributario, che annulli in parte l’atto impositivo, l’ente ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio e, nel caso, di rimborsare l’eccedenza versata (in caso di debito residuo, dovranno essere emessi i necessari atti di liquidazione dell’importo dovuto).

09/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Chiusura partita Iva del de cuius e incassi successivi

  • L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco, ha risposto a un quesito relativo al caso di chiusura della partita Iva del de cuius e alla necessità di dover procedere alla riapertura della stessa, in caso di incassi che si manifestano successivamente al decesso. L’Agenzia ha precisato anzitutto che, in linea generale, la cessazione dell’attività professionale, con conseguente estinzione della partita Iva, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Ne deriva, dunque, che il professionista che non svolge più l’attività professionale non può estinguere la partita Iva in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti (circolare 16.02.2007, n. 11/E).
  • Con la risoluzione 20.08.2009, n. 232/E è stato precisato che la cessazione dell’attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. In ipotesi di decesso del professionista, l’art. 35-bis Dpr 633/1972 prevede che gli obblighi fiscali derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto “possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i 6 mesi da tale data”. Le conclusioni sono state confermate nella risoluzione n. 34/E/2019: “in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella”, salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius. Le considerazioni sopra esposte trovano conferma nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8059 del 21.04.2016, con la quale la corte di Cassazione ha affermato che “il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione”.
  • Pertanto, considerato che il fatto generatore del tributo Iva e, dunque, l’insorgenza della relativa imponibilità è identificato con la materiale esecuzione della prestazione, né consegue che qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi, in forza del disposto dell’art. 35-bis sopra citato. Eredi che dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius. Pertanto, in caso di partita Iva cessata, l’erede del professionista deceduto dovrà chiedere la riapertura della partita Iva – a nome del de cuius – e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate (risposta n. 785/2021). Per queste situazioni di criticità sarebbe auspicabile prevedere una procedura semplificata per l’adempimento di tutti gli obblighi Iva che gravano sugli eredi.

08/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Modifiche ai modelli fiscali 2026

  • Dopo la prima pubblicazione, il 19.12.2025, delle bozze di modelli 730, Redditi, Certificazione unica, 770, Iva e Irap e la successiva integrazione del 30.01.2026, alla luce delle novità introdotte dalla manovra 2026, sono stati aggiornati modelli e istruzioni di Redditi Persone fisiche 2026. 
  • In sintesi, sono stati aggiorna i fascicoli 1 e 2 dei modelli (comprese le istruzioni per la compilazione) e corretto il fascicolo 3. Le modifiche riguardano le sezioni relative a lavoratori autonomi impatriati, affrancamenti straordinari delle riserve, soggetti controllati non residenti, concordato preventivo biennale, soggetti tenuti a compilare il modello Isa.

08/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Regolarizzazione di errori da esterometro

  • Nel corso di Telefisco 2026 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di errore nell’integrazione di una fattura intra-Ue o extra-UE inviata all’esterometro con il codice TD17, la correzione è possibile inviando una doppia comunicazione con il medesimo TD al Sistema di Interscambio, una con segno negativo e una con segno positivo.
  • Tale possibilità dovrebbe spingere le imprese e i professionisti a provvedere in modo tempestivo alla regolarizzazione degli errori da esterometro, poiché questi errori si riverberano in modo immediato sulla posizione del contribuente, dal momento che l’esterometro è una delle fonti informative che alimentano l’attività di assistenza fiscale e di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

06/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riaddebito spese per lavoro autonomo

  • L’Agenzia delle Entrate, durante Telefisco 2026, ha precisato che il riaddebito delle spese sostenute per l’uso degli immobili da parte del lavoratore autonomo non concorre alla formazione del reddito imponibile, a prescindere dalla natura del soggetto a cui la spesa è riaddebitata. Di conseguenza, tali spese non potranno essere ritenute deducibili dal soggetto che le sostiene.

06/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale e anno d’imposta 2023

  • Secondo l’Agenzia delle Entrate (Telefisco 2026), per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026 e che, entro il 15.03.2026, richiederanno il ravvedimento sugli anni pregressi versando la prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute, il periodo d’imposta 2023 costituisce un’annualità compresa tra i periodi che posso essere oggetto di sanatoria, ma non tra quelli che beneficeranno della proroga dei termini di decadenza per l’accertamento.

06/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Calcolo degli acconti in presenza di plusvalenze 2025

  • L'art. 1, c. 43 L. 199/2025 ha previsto che la possibilità di tassare in modo rateizzata le plusvalenze è ammessa, dal 1.01.2026 e a determinate condizioni, esclusivamente se derivanti dalla cessione di azienda o di ramo d'azienda oppure se realizzate da società sportive professionistiche mediante la cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta. Per tutte le altre tipologie di plusvalenze, incluse quelle derivanti dalla cessione di beni strumentali, l'importo concorre integralmente alla determinazione del reddito nell'anno di realizzo, senza possibilità di rateizzazione.
  • Sebbene tale disposizione si applichi alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta 2026, il c. 43 prevede una sorta di anticipazione gli effetti finanziari della riforma stabilendo che, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, si debba assumere, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la nuova inibizione alla dilazione della plusvalenza. Ciò comporta un doppio calcolo delle imposte in quanto ai fini della determinazione degli acconti d'imposta 2026 con il metodo storico, la plusvalenza dovrà essere considerata come non dilazionabile. Restano esclusi, invece, dalla rettifica necessaria per il calcolo degli acconti i “quinti” residui delle eventuali plusvalenze realizzate nei periodi d'imposta antecedenti al 2025 che, salvo diverse indicazioni, non dovranno essere anticipati nella base storica del 2025 per gli acconti 2026.

05/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Errori contabili nel bilancio 2025

  • Per gli errori contabili contabilizzati nel bilancio 2025 trova già applicazione la disciplina fiscale introdotta dall'art. 4 D.Lgs. 192/2025, ai sensi del quale, a certe condizioni, assumono automatica rilevanza fiscale le poste che saranno qualificate come errori contabili “non rilevanti” ai sensi dell'OIC 29 e IAS 8, evitando la presentazione delle dichiarazioni integrative.
  • L'immediato riconoscimento fiscale dell'errore è consentito a condizione che:
    • si tratti di errori “non rilevanti”; 
    • il bilancio sia obbligatoriamente sottoposto a revisione legale; 
    • la correzione venga effettuata entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui gli errori sono stati rilevati o avrebbero dovuto esserlo, e comunque prima dell'inizio di accessi o verifiche amministrative di cui i soggetti abbiano avuto formale conoscenza (ai cui fini non rilevano le comunicazioni riguardanti i controlli automatici delle dichiarazioni fiscali). 
  • Ne consegue che, ad esempio, un costo non contabilizzato per competenza del 2024, ma contabilizzato, come errore “non rilevante” nel 2025 assumerà rilevanza fiscale (nel caso di specie, sarà deducibile) nell'ambito della determinazione ordinaria del reddito ai fini Ires. 
  • La rilevanza automatica potrebbe valere anche ai fini Irap, a condizione che in entrambi i periodi di imposta interessati dalla correzione (quello in cui la posta doveva essere rilevata e quello in cui è stata effettivamente contabilizzata) si registri un valore della produzione Irap positivo, anche senza considerare le poste oggetto di correzione. Si esclude, pertanto, il riconoscimento Irap se in entrambi i periodi di imposta il valore della produzione netta registri un segno negativo ovvero segni opposti (uno positivo e uno negativo).

05/02/2026
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Derivazione rafforzata estesa all’acquirente

  • La norma di comportamento Aidc n. 234 interviene offrendo indicazioni sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, delle fattispecie che possono emergere dalla rilevazione, lato acquirente, dei c.d. contratti complessi e dei contratti con corrispettivi variabili (per premi, sconti, abbuoni, penalità o resi), definendo il perimetro del principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83, c. 1 n. 2 del Tuir.
  • Posto il citato art. 83, c. 1 richiede la corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, tale requisito si considera integrato anche quando, in assenza di un principio contabile nazionale che tratti espressamente la specifica fattispecie, ci si avvalga dell’Oic 11 per ricorrere all’applicazione analogica di principi relativi a fattispecie similari oppure a proprie politiche contabili conformi ai postulati e alle regole contabili vigenti.
  • Deve ritenersi che l’eventuale presenza di asimmetrie nella rappresentazione di bilancio della fattispecie da parte dell’acquirente che applica in via analogica l’Oic 34 rispetto a quanto rilevato dal venditore non sia di ostacolo all’applicazione della derivazione rafforzata grazie al richiamo dell’art. 2, c. 1, lett. a) n. ii) D.M 3.08.2017 per i soggetti Oic all’art. 3, c. 2 D.M. 1.04.2009, n. 48, che preclude gli effetti di tassazione anomala solo ove riguardino lo stesso soggetto.

05/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Locazioni brevi e sublocazione

  • In assenza di indicazioni ufficiali, si deve valutare se la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2026 sul regime delle locazioni brevi possa avere effetti anche sulla fiscalità dei locatori, mettendo in dubbio la cedolare secca opzionata nei contratti con conduttori che subaffittano l'immobile e che, dal 2026, diventano imprenditori per obbligo, avendo superato le 2 unità gestite. In particolare, occorre valutare se sia necessario “allineare” il contratto di locazione alla nuova natura del conduttore, sempre persona fisica, ma ora impresa individuale, anche alla luce della posizione dell'Agenzia delle Entrate che, nonostante copiosa giurisprudenza contraria, nega il diritto del locatore alla cedolare secca nei contratti conclusi nell'esercizio di un'attività commerciale. 
  • Il contratto di locazione stipulato prima del 1.01.2026 tra il proprietario dell'immobile e il sublocatore come persona fisica, prima dell'apertura della partita Iva, resterebbe valido fino alla sua scadenza; tuttavia, valutazioni sulla deducibilità dei canoni in capo al conduttore, sui profili Iva e su eventuali verifiche dei Suap in relazione alle attività turistiche potrebbero far propendere per la necessità di una nuova stipula. La voltura o cessione del contratto richiede, però, il consenso del locatore, che potrebbe negarlo in quanto a lui sfavorevole, non potendo applicare la cedolare secca in presenza di un rapporto con un soggetto impresa. 
  • Soluzioni alternative, come il comodato o una sublocazione tra l'affittuario e sé stesso in forma di impresa, presentano rilevanti criticità fiscali e legali e potrebbero condurre alla risoluzione del contratto. La soluzione più appropriata resterebbe quindi la risoluzione del contratto e la sottoscrizione di uno nuovo; tuttavia, a seguito del nuovo regime imprenditoriale del conduttore, il locatore perderebbe la possibilità di applicare la cedolare secca e dovrebbe assoggettare il reddito a Irpef, con rivalutazione Istat e obbligo di versamento dell'imposta di registro e di bollo.

04/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

La nuova stretta sulle compensazioni colpisce una platea più ampia

  • La legge di Bilancio 2026 ha abbassato a 50.000 euro (in precedenza era 100.000 euro) il limite oltre il quale il contribuente perde la facoltà di compensare in presenza di carichi affidati alla riscossione.
  • In sostanza, è sufficiente che il contribuente abbia carichi scaduti, non sospesi e non rateizzati regolarmente, complessivamente superiori a 50.000 euro affinché non possa più utilizzare alcun credito in compensazione (blocco totale delle compensazioni verticali).
  • Il divieto è assoluto: se il contribuente ha crediti compensabili di importo superiore al debito, non può compensare alcuna parte di essi.
  • Inoltre, continua a essere applicato anche il divieto della soglia di 1.500 euro per i crediti erariali scaduti (art. 31, c. 1 D.L. 78/2010) e l’obbligo di trasmettere la compensazione tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

04/02/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Parità di retribuzione per lavori dello stesso valore

  • Lo schema di decreto di attuazione della direttiva Ue 2023/970 rafforza l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. In particolare, la nuova disciplina pone fine alla riservatezza delle informazioni salariali, spesso imposte ai lavoratori tramite clausole contrattuali (c.d. segreto salariale). 
  • Due le principali novità. Da un lato, il riconoscimento ai lavoratori di un vero e proprio «diritto d'informazione», di richiedere e di ricevere, per iscritto le informazioni sul proprio livello retributivo e sui livelli medi, distinti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Qualora le informazioni ricevute siano imprecise o incomplete, il lavoratore potrà richiedere chiarimenti, con obbligo per il datore di lavoro di risposta motivata. Dall'altro lato, la previsione espressa di divieto delle clausole contrattuali che limitano la facoltà ai lavoratori di rendere note informazioni sulla propria retribuzione. 
  • Lo schema di decreto prevede anche specifiche tutele giudiziarie, rafforzando la possibilità, per il lavoratore che abbia subito danno dalla violazione della parità di retribuzione, di fare causa al datore di lavoro e ottenerne il risarcimento integrale.

04/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Testo Unico Iva

  • È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10/2026 contenente il nuovo Testo Unico Iva, che è già in vigore, ma sarà applicabile dal 1.01.2027. Il testo riordina e coordina tutta la normativa vigente.
  • Nel testo non hanno trovato posto le disposizioni sull’accertamento e sulla riscossione contenute nel D.P.R. 633/1972, poiché saranno collocate in altri testi unici dedicati a tali materie. Al contrario, è stata innestata anche la normativa sugli scambi intracomunitari di cui al D.L. 331/1993.

03/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Locazioni brevi, presunzione di imprenditorialità e società di gestione

  • L’Associazione italiana dottori commercialisti di Milano, con il focus n. 1/2026 sulle locazioni brevi, ha precisato che, per far scattare la presunzione di imprenditorialità quando si destinano a locazione più di 2 appartamenti, è necessario verificare la disponibilità concreta dell’immobile e la produzione di reddito effettivo. Infatti, la mera potenziale disponibilità alla locazione di 3 o più appartamenti non fa scattare la presunzione e, quindi, l’obbligo di aprire una posizione Iva.
  • Nel caso sia affidata la gestione a società specializzate, è necessario verificare se la società opera in nome e per conto del contribuente: in questo caso, potranno operare le nuove regole definite dalla legge di Bilancio 2026. Al contrario, se la società acquisisce la disponibilità degli immobili e remunera il proprietario indipendentemente dal fatto che gli immobili siano o meno locati, il reddito prodotto non deriva dal rapporto locativo.

03/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Case in edifici ristrutturati: bonus incluso nel rogito anche nel 2026

  • La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha confermato anche per il 2026 tre casi in cui le spese detraibili possono sorgere dalla stipula di un contratto di compravendita:
    • detrazione derivante dall’acquisto di un’abitazione oggetto di un intervento di recupero;
    • detrazione derivante dall’acquisto di autorimesse o posti auto di pertinenza di abitazioni;
    • sismabonus acquisti.
  • La detrazione spetta sia a chi compra il diritto di piena proprietà, sia a chi compra il diritto di nuda proprietà o di uso, usufrutto o abitazione. 
  • Non è necessario che la spesa sia pagata utilizzando un bonifico “parlante”. Tuttavia, per rendere detraibile un acconto, bisogna che sia menzionato in un contratto sottoposto a registrazione prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si effettua la detrazione (risoluzione n. 38/E/2008).

02/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rottamazione-quinquies e mancato pagamento di una rata

  • Con le Faq dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato chiarito che, in caso di mancato pagamento di una rata della rottamazione-quinquies, il versamento successivo sarà imputato alla rata scaduta e così via a seguire. Di conseguenza, saltando il versamento della prima rata e provvedendo a effettuare il pagamento entro la scadenza della seconda, prevista per la fine di settembre 2026, il soggetto interessato avrà più tempo per verificare l’andamento del contenzioso e decidere se proseguire la sanatoria, abbandonando l’azione processuale, oppure il contrario.
  • Si ricorda che comunque è sufficiente ritardare anche solo di un giorno il pagamento di una qualsiasi rata del piano per incorrere nell’omesso versamento, non essendo previsto il ritardo tollerato di 5 giorni nella corresponsione delle rate.
  • Inoltre, qualsiasi rata saltata, se portata fino in fondo al piano dei pagamenti, determina la decadenza dalla sanatoria. L’unica possibilità di salvare la definizione agevolata è effettuare, al più tardi con la scadenza dell’ultima quota, il pagamento cumulativo di 2 rate, quella in corso e quella scaduta. 
  • Si ricorda che occorre distinguere il perfezionamento amministrativo da quello processuale. 
  • Il primo, che comporta l’azzeramento delle somme aggiuntive alla quota capitale, quali sanzioni e interessi, si ottiene solo con il pagamento integrale degli importi dovuti.
  • Gli effetti processuali, invece, si realizzano già con il pagamento della prima rata, in scadenza il 31.07 prossimo. Questo comporta che, una volta eseguito tale versamento, una qualsiasi delle parti processuali (l’ente creditore o lo stesso contribuente) può chiedere al giudice l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

02/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Modelli Isa 2026

  • Con provvedimento n. 36467/2026 l'Agenzia delle Entrate ha proceduto alla “Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2026”.
  • Il provvedimento stabilisce che, per il 2026, i contribuenti dovranno comunicare i dati economici, contabili e strutturali già previsti nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d'imposta 2025, quelli funzionali alle attività di revisione già presenti nei modelli utilizzati per il 2024, nonché le ulteriori informazioni indicate nell'allegato 1.
  • L'Agenzia precisa che, a valle delle attività di elaborazione degli indici da applicare dal 2026 e della loro approvazione con decreto ministeriale, il numero dei dati richiesti potrà essere ridotto, anche mediante accorpamenti o sostituzioni con quelli già presenti nei quadri reddituali dei modelli dichiarativi, in linea con l'obiettivo di razionalizzazione degli adempimenti.
  • Il provvedimento individua inoltre, nell'allegato 2, le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli ISA, in coerenza con l'obbligo di aggiornamento almeno biennale degli indici. 

30/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Software dichiarazione Iva 2026

  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software dedicati alla compilazione della dichiarazione Iva 2026 e al controllo online. Il modello dovrà essere presentato (esclusivamente per via telematica) a partire dal 1.02.2026 fino al 30.04.2026. 
  • Il software Iva 2026, nello specifico, consente la compilazione della dichiarazione modello Iva 2026 e della dichiarazione modello Iva Base 2026 da presentare in via autonoma. Con una serie di domande, l'applicazione determina quale sia il modello Iva più adatto alle esigenze dell'utente e predispone i relativi quadri per la compilazione. La scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l'apposita casella presente nel frontespizio.

30/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Fruibilità delle quote del credito d'imposta 4.0

  • L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito nuove Faq con cui ha chiarito alcuni dubbi in merito alla fruibilità delle quote del credito d'imposta 4.0 nei casi di particolari di versamento dell'acconto del 20% del costo di acquisizione, dell'anno di completamento degli investimenti e dell'utilizzo del codice tributo. Nel dettaglio, è stato precisato che l'impresa che ha investito in beni 4.0 può fruire della quota annuale del credito d'imposta già nel 2026 se ha pagato l'acconto almeno del 20% prima del 31.12.2025. 
  • Se nella comunicazione al Mimit/Gse l'impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti per fruire della seconda quota, dopo avere fruito della prima nel 2025, a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nell'F24 il codice tributo 6936 e come anno di riferimento il 2025. Se invece nella comunicazione è stato indicato il 2024 quale anno di completamento per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 si dovrà indicare nell'F24 il codice tributo 6936 e come anno di riferimento il 2024.

30/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazione Iva anticipata su Lipe e crediti da compensare

  • La dichiarazione Iva annuale 2026 per il 2025, il cui versamento dell'eventuale saldo scadrà il 16.03.2026, potrà essere presentata dal 1.02.2026 al 30.04.2026. Solamente anticipando la presentazione del modello entro il 2.03.2026 (il 28.02.2026 è un sabato) e compilando il quadro VP, sarà possibile evitare l’invio, entro la stessa scadenza, della Lipe del IV trimestre del 2025 (è anche possibile integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle Lipe relative al I, II e III trimestre 2025).
  • Un altro motivo per anticipare la presentazione della dichiarazione Iva lo si riscontra nei contribuenti che chiudono con un credito Iva, in quanto il credito annuale può essere compensato orizzontalmente in F24, per importi superiori a 5.000 euro annui solamente a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con l’apposizione del visto di conformità (il visto di conformità non risulta essere necessario per compensare crediti annui: fino a 70.000 euro da parte  di contribuenti con voto Isa del 2024 almeno pari a 9, oppure come media semplice dei voti 2023 e 2024; fino a 50.000 euro annui, se voto inferiore a 9, ma almeno pari a 8 o almeno di 8,5, come media semplice del 2023 e 2024).

29/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Oneri di conservazione delle ricevute Pos e aiuti di Stato

  • Il decreto Pnrr, sul tavolo del Consiglio dei Ministri in un testo riveduto e corretto, conferma la semplificazione degli oneri di conservazione gravanti su cittadini e imprese, specificando meglio quali comunicazioni digitali potranno essere utilizzate per sostituire gli scontrini cartacei. 
  • Si tratta non solo dei semplici “tracciati digitali dei pagamenti” Pos, come previsto nella prima bozza del decreto Pnrr, ma di tutte le “comunicazioni inviate ai clienti” e i documenti forniti dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari. Queste informazioni non dovranno essere più custodite per 10 anni, perché per adempiere all'obbligo di conservazione delle scritture contabili, basterà archiviare le comunicazioni e i documenti inviati dalle banche anche in formato digitale. Se contengono tutte le informazioni necessarie a identificare le singole operazioni, i documenti digitali potranno essere utilizzati al posto delle ricevute cartacee emesse dai terminali Pos per essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 2220 c.c.
  • L'ultima bozza del decreto Pnrr non contiene più la norma che consentiva alle imprese, soprattutto quelle più piccole, di non pubblicare più le informazioni su sussidi, contributi e aiuti pubblici ricevuti di importo superiore a 10.000 euro annui. L'alleggerimento burocratico sarebbe stato sicuramente gradito alle microimprese destinatarie di aiuti pubblici nazionali, regionali, europei sotto le più svariate forme (incentivi, mutui agevolati, crediti di imposta, aiuti de minimis) le quali avrebbero potuto non pubblicare più i dati, visto che analogo onere è già previsto a carico degli enti pubblici eroganti.

29/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture

  • L'Agenzia delle Entrate ha attivato il 27.01.2026 la procedura web per l'inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte dei cessionari e committenti destinatari delle fatture che ne sono carenti, secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia 10.12.2025, adottato per consentire la piena applicazione dell'art. 5, c. 6 D.L. 13/2023.
  • Tale disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1.06.2023, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una P.A. anche tramite altri soggetti pubblici o privati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall'art. 11 L. 3/2003, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione ovvero al momento della richiesta dell'incentivo.
  • Con provvedimento 10.12.2025 l’Agenzia delle Entrate, ai fini della corretta compilazione e contabilizzazione fiscale delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto degli incentivi, ha definito una modalità per integrare l'informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web reso disponibile al cessionario o committente, ovvero a un intermediario delegato, nell'area riservata del proprio sito Internet; ciò in relazione alle fatture aventi data operazione successiva al 31.05.2023.

28/01/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Aiuti Covid fruiti indebitamente dalle aziende agricole

  • L’Inps, con il messaggio n. 238/2026, ha reso noto che sta notificando i provvedimenti di annullamento degli aiuti Covid fruiti indebitamente dalle aziende agricole, con la relativa richiesta di versamento dei contributi non pagati, maggiorati delle sanzioni.
  • Le aziende potranno beneficiare della riduzione delle sanzioni al 50% nel caso versino integralmente quanto dovuto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o anche a rate, presentando la relativa richiesta e versando la prima rata entro lo stesso termine di 30 giorni dalla notifica.

28/01/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Bonus Zes Mezzogiorno 2026-2028

  • Per ottenere il bonus Zes unica Mezzogiorno, esteso a Marche e Umbria e rifinanziato dalla Manovra 2026, le imprese dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate:
    • per le spese sostenute/previste da sostenere nel periodo 1.01.2026-31.12.2026, una comunicazione preventiva dal 31.03.2026 al 30.05.2026;
    • per le spese sostenute/previste da sostenere nel periodo 1.01.2027-31.12.2027, una comunicazione preventiva dal 31.03.2027 al 30.05.2027;
    • per le spese sostenute/previste da sostenere nel periodo 1.01.2028-31.12.2028, una comunicazione preventiva dal 31.03.2028 al 30.05.2028.
  • Successivamente, dovranno essere inviate le seguenti comunicazioni integrative con cui dovranno essere confermate le indicazioni in termini di investimenti contenute nelle precedenti comunicazioni preventive:
    • per gli investimenti 2026: dal 3.01.2027 al 17.01.2027;
    • per gli investimenti 2027: dal 3.01.2028 al 17.01.2028;
    • per gli investimenti 2028: dal 3.01.2029 al 17.01.01.2029.
  • La determinazione effettiva del bonus richiesto dipenderà dal rapporto tra risorse disponibili e richieste di incentivo regolarmente pervenute.
  • Crediti d'imposta fino al 40% dell'investimento effettuato nel 2026 (fino a un massimale di spesa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028) sono stati previsti dalla legge di Bilancio 2026 anche per le imprese della Zes Agricola che non presentano il bilancio e che pertanto non possono fruire dell'iperammortamento.

28/01/2026
RATIO STORE AI ASSISTANT
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