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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Recupero crediti d’imposta inesistenti e non spettanti

  • Nel testo dell’atto di indirizzo firmato dal viceministro dell’Economia e dal direttore generale delle Finanze vengono fissate le direttrici che le articolazioni dell’Amministrazione Finanziaria devono seguire in materia di recupero dei crediti d’imposta dopo la distinzione, operata dal D.L. 87/2024, sulla nuova definizione di crediti inesistenti e di crediti non spettanti. 
  • Tra le principali novità spicca quella relativa al riconoscimento del valore dello scudo di cui le imprese possono dotarsi attraverso la certificazione "rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sottoscriverla, che attesti la qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare, e che riguardi l’attività concretamente realizzata".

02/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Test di vitalità per le perdite dopo ogni ingresso nel gruppo

  • La legge delega prevede la rivisitazione dei criteri di riporto delle posizioni soggettive nelle acquisizioni societarie e nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti aziendali) che entrano tra le operazioni che possono dar luogo al commercio delle "bare fiscali".
  • La relazione illustrativa al D.M. 27.06.2025 focalizza la chiave di lettura della norma attorno alla distinzione fra perdite infragruppo e perdite omologate fissata dall’art. 177-ter del Tuir. 
  • Le perdite infragruppo sono quelle conseguite stante l’appartenenza delle società coinvolte al medesimo gruppo, quelle omologate sono perdite “esterne” che vengono omologate all’atto di ingresso nel gruppo o successivamente secondo il test di vitalità e il limite patrimoniale previsti dalle varie norme del Tuir. In sostanza, le alternative sono due: omologare le perdite tramite il test di vitalità oppure il ricorso all’interpello disapplicativo.
  • L’art. 3 D.M. 27.06.2025 in tema di perdite infragruppo evidenzia la presenza contemporanea di 2 condizioni:
    • le operazioni devono essere effettuate tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo;
    • le perdite devono essere conseguite nei periodi d’imposta in cui le società partecipanti all’operazione erano già parte del gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta.
  • L’art. 7 D.M. 27.06.2025 riguarda il coordinamento con il consolidato fiscale, prevedendo che le perdite infragruppo e omologate che residuano a una società dopo un’acquisizione o un’operazione straordinaria possono essere utilizzate solo da questa.

01/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Operativo il portale per comunicazione Enea 2025

  • A partire dal 30.06.2025 è operativo il portale aggiornato (bonusfiscali.enea.it) che consentirà di trasmettere all’Enea i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di ecobonus e bonus casa ordinario. Quindi, da tale data parte il conto alla rovescia per chi ha effettuato lavori nei primi mesi del 2025. Infatti, chi ha installato una pompa di calore o un infisso o un sistema ibrido (l’elenco dei lavori possibili è più corposo) dovrà contare i 90 giorni per la comunicazione dal 30.06.2025, ossia entro il 29.09.2025, visto che il 28.09.2025 cade di domenica.
  • Per effettuare l’invio, sarà possibile accedere al servizio online di comunicazione autenticandosi tramite Spid o Carta di identità elettronica. Nei prossimi giorni è prevista anche la pubblicazione dell’aggiornamento del portale super ecobonus, per completare il quadro.
  • È bene ricordare la scadenza dell'adempimento in quanto le comunicazioni Enea sono oggetto, in questo periodo, di un duro contrasto giurisprudenziale. Ciò non tocca quelle legate al bonus ristrutturazioni il cui invio dei dati ha solo valore statistico e non è decisivo per l’ottenimento dello sconto fiscale e non subisce neppure sanzioni.
  • Caso diverso è l'ecobonus, per il quale, secondo l'Agenzia delle Entrate, la comunicazione è un requisito essenziale, mentre per la Cassazione l’invio all’Enea avrebbe, anche in questo caso, solo finalità statistica e non sarebbe essenziale per maturare lo sconto.

01/07/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Maxideduzione e gruppo di società

  • Con il D.M. 27.06.2025 il Ministero dell’Economia ha previsto che, nell’ambito di un gruppo di società, un’eventuale riduzione della deduzione spettante per la maggiorazione relativa agli incrementi occupazionali a ogni società partecipante al gruppo interno, deve essere applicata esclusivamente in presenza di un decremento occupazionale rilevato da altre società del medesimo gruppo, ossia non in presenza di una semplice riduzione di occupazione che non tenga conto anche degli incrementi.

01/07/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Linee guida per la direttiva Case green

  • La Commissione Europea ha pubblicato le linee guida per applicare la direttiva Case green, che dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 29.05.2025. In particolare, sono stati introdotti: un regolamento delegato che aggiorna il metodo di calcolo dei livelli di costo ottimali di efficienza energetica e, quindi, ogni Stato dovrà individuare standard energetici sostenibili anche dal punto di vista economico valutando le condizioni climatiche e il tipo di edifici presenti sul territorio; un regolamento di esecuzione che introduce modelli comuni per la trasmissione dei dati sul patrimonio edilizio nazionale all’Osservatorio europeo sull’edilizia; un documento di orientamento che fornisce chiarimenti interpretativi su temi come edifici a emissione zero, attestati di prestazione energetica, digitalizzazione, ristrutturazioni minime obbligatorie e accesso ai finanziamenti europei.

01/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Plusvalenze in valute estere nel modello Redditi

  • I soggetti che detengono somme in valuta superiori a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi, calcolate sulla base del tasso di cambio all’inizio del periodo d’imposta, possono essere tenuti a dichiarare le plusvalenze nel modello Redditi, anche se non si avvalgono di intermediari esteri, sempre che vi siano anche uno o più prelievi/cessioni in valuta. 
  • Inoltre, per verificare l’eventuale presenza di plusvalenze tassabili, è necessario confrontare il corrispettivo della valuta in base al tasso di cambio alla data della cessione o del giorno antecedente più prossimo rispetto al costo della valuta, ovvero al cambio storico del relativo acquisto o incremento di valuta estera.
  • Se la differenza è positiva, la plusvalenza andrà dichiarata nel modello Redditi 2025 PF, quadro RT, sezione II-A (e conseguentemente, sezione VI e II-B) e assoggettata a imposta sostitutiva del 26%.
  • Se la differenza è negativa, la minusvalenza non deve essere necessariamente dichiarata, ma il contribuente avrà comunque interesse a indicarla nel modello Redditi per ridurre eventuali plusvalenze nel periodo d’imposta stesso o nei quattro successivi.
  • La plusvalenza deve essere dichiarata nel modello Redditi anche quando l’intermediario è residente, con la sola eccezione dei rapporti in regime di risparmio gestito.
  • Infatti, l’opzione per il risparmio amministrato non prevede che l’intermediario operi quale sostituto d’imposta per le plusvalenze su valute, ma questi dovrà comunque rilasciare una comunicazione delle movimentazioni di valuta tramite certificazione.

30/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riporto fiscale delle perdite

  • Firmato il decreto MEF 27.06.2025 sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali ex art. 177-ter Tuir. Tale norma primaria consente di disapplicare le limitazioni al riporto delle posizioni soggettive (perdite, interessi, eccedenze Ace) quando le operazioni (acquisizioni societarie, fusioni, scissioni, conferimenti aziendali) si verificano tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo. La nozione di gruppo è quella dell’art. 2359 del Codice civile. I casi di disapplicazione riguardano le perdite infragruppo (conseguite nei periodi d’imposta nei quali le società partecipanti a tali operazioni erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali) e quelle omologate (conseguite nei periodi d’imposta precedenti, ma sottoposte, con esito positivo, all’atto dell’ingresso nel gruppo della società a cui tali perdite si riferiscono, o successivamente, ai limiti e alle condizioni al riporto delle specifiche norme del Tuir). Tra le perdite infragruppo non rientrano quelle conseguite nei periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2024. Quelle omologate si considerano conseguite nel periodo d’imposta in cui sono state sottoposte ai limiti e alle condizioni al riporto ex articoli 84, 172, 173 e 176 Tuir.
  • Diventa cruciale il concetto di anzianità di partecipazione al gruppo. A tale riguardo in caso di fusione fra più società l’incorporante o la risultante avrà, come anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle possedute dalle società partecipanti alla fusione. In caso di fusione fra società non tutte appartenenti al medesimo gruppo, l’anzianità dell’incorporante o risultante decorre dalla data di efficacia della fusione. Similmente in caso di scissione la beneficiaria avrà un’anzianità pari alla minore fra quelle della scissa e della beneficiaria stessa. In caso di scissione di società non appartenenti al medesimo gruppo l’anzianità della società beneficiaria decorre dalla data di efficacia della scissione. Se la scissione è avvenuta a favore di una società di nuova costituzione, alla beneficiaria è attribuita l’anzianità di partecipazione al gruppo della società scissa. Nei conferimenti di azienda si applicano le regole delle scissioni parificando la conferitaria alla beneficiaria e la conferente alla scissa.
  • Per il riporto delle posizioni soggettive nelle acquisizioni societarie e nelle operazioni straordinarie l’importo delle perdite fiscali che eccede il valore del patrimonio netto della società si considera formato prioritariamente dalle perdite fiscali diverse da quelle infragruppo e omologate. In caso di operazioni tra società con anzianità differenti, si considera effettuata prima l’operazione tra i soggetti con anzianità di partecipazione al gruppo meno recente. Le disposizioni del decreto si applicano anche agli interessi indeducibili e alle eccedenze Ace. È prevista una norma di coordinamento col consolidato fiscale.

29/06/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Linee guida per protezione da calore e radiazione solare

  • La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 19.06.2025 ha definito le nuove linee guida di indirizzo sulla protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare per tutti i settori produttivi e, in particolare, per agricoltura, edilizia e logistica. In particolare, è stato affermato che è necessario evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata, mediante la riorganizzazione del lavoro che limiti ed eviti del tutto il lavoro nelle opre più calde. Inoltre, sono state fornite raccomandazioni relativamente all’acclimatamento, al vestiario idoneo e alla previsione di pause da effettuarsi in luoghi confortevoli.

29/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo biennale

  • La disciplina applicabile al concordato preventivo biennale è stata ulteriormente innovata per effetto del D.Lgs. 81/2025, con conseguente aggiornamento delle istruzioni e del software “Il tuo ISA 2025 CPB". Pertanto, risulta estremamente utile valutare i vantaggi e gli svantaggi all’adesione, tenendo conto che il patto è finalizzato a stabilire un livello di tassazione predeterminato per un biennio, proteggendo i contribuenti, sebbene non totalmente, da possibili e futuri controlli fiscali.
  • Posto che il concordato per il biennio 2025/2026 è limitato ai contribuenti che applicano effettivamente gli Isa nel 2024, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale applicano il regime premiale, di cui all’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017, benefici Iva inclusi, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale; in sintesi si tratta di vantaggi sulle compensazioni, per il rilascio del visto di conformità, sulla disapplicazione della disciplina delle società di comodo e sulla esclusione dalla determinazione sintetica del reddito.

27/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Devoluzione del patrimonio per Enti del Terzo settore

  • Negli statuti degli enti sportivi un tema da definire riguarda la devoluzione del patrimonio, in quanto la nuova norma stabilisce l’obbligo di devolvere il patrimonio ai fini sportivi in caso di scioglimento delle Asd e Ssd (art. 7 D.Lgs. 36/2021). 
  • Tuttavia, la clausola obbligatoria sulla devoluzione prevista dalla normativa sportiva va armonizzata con le altre legislazioni di settore.
  • Nel caso di ente sportivo iscritto anche al Runts, lo statuto dovrà specificare che il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo settore con analoghe finalità sportive.
  • L’adeguamento statutario non riguarda solamente l'aspetto civilistico ma anche quello fiscale. Al fine di fruire del regime di decommercializzazione Ires sui corrispettivi specifici (art. 148, c. 3 del Tuir) le Asd e Ssd sono tenute ad integrare i loro statuti con le clausole statutarie (previste dal c. 8 dell’art. 148 del Tuir). Tale formulazione non è in contrasto con quanto richiesto dalla normativa sportiva. Invece per le Ssd resta da chiarire il tema legato alla cosiddetta lucratività attenuata (art. 8 D.Lgs. 36/2021) in quanto non risulta ancora coordinata con quelle disposizioni del Tuir richiamate che prescrivono un divieto assoluto di distribuzione di utili ai fini dell’accesso al regime di decommercializzazione (art. 148, c. 3 del Tuir).

27/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Agibilità degli immobili

  • Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), nello Studio n. 40-2025/P diffuso il 26.06.2025 e intitolato “L’agibilità dopo il decreto cd. salva casa”, ha analizzato le modifiche alla disciplina dell’agibilità degli immobili e, in particolare, all’art. 24 Dpr 380/2001, apportate dal D.L. 69/2024. 
  • Il documento chiarisce che l’agibilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un edificio. 
  • Peraltro, essa è il presupposto dell’utilizzabilità dell’immobile e, quindi, incide sulla sua commerciabilità “economica”, con il rischio della risoluzione del contratto.

27/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Fruizione superbonus

  • Con le risposte Q.T. n. 5-04140 e 5-04143 fornite nell’ambito della Commissione VI° Finanze del Ministero dell’Economia è stato evidenziato che i crediti d’imposta per gli interventi edilizi, ammessi alla detrazione maggiorata (superbonus) di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 e maturati entro il 31.12.2023, dovevano essere utilizzati in 4 annualità, senza possibilità di riportare l’eccedenza nei periodi d’imposta successivi.
  • In presenza di contestazione, a cura dell’Agenzia delle Entrate anche nell’ambito dei controlli preventivi, di cui all’art. 122-bis D.L. 34/2020, successivamente rientrata, i beneficiari hanno incontrato una serie di difficoltà, soprattutto in relazione all’impossibilità di fruire del credito, poiché la relativa quota risultava scaduta e non più utilizzabile negli anni successivi a quello cui la stessa risultava imputabile; nel quesito, peraltro, è evidenziata l’assenza di una procedura informatica che consenta di acquisire e riabilitare i crediti ormai scaduti. Nonostante ciò, sono stati prorogati i termini di utilizzo delle rate del superbonus che sono state oggetto di contestazione, ma con esito favorevole al contribuente. La doppia condizione di ammissione ai contributi per la ricostruzione e di ammissione alla detrazione maggiorata rischia, però, di penalizzare gli immobili colpiti da eventi sismici.

26/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sospensione esercizio professione e cessazione Cpb

  • L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2025, fornisce un elemento interpretativo innovativo circa la causa di cessazione dal concordato biennale. Tra le cause di cessazione vi è quella che, per il professionista, si verifica quando vi è sospensione dell’esercizio della professione e sono prodotti redditi effettivi minori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati: essa si estende anche all’associazione professionale a cui il singolo partecipa.
  • Tuttavia, l'applicazione della fattispecie offre un panorama non privo di difficoltà: se l'estensione riguarda anche le società tra professionisti, attualmente impossibilitate ad aderire al Cpb; non è richiamato al paragrafo 1.3 della circolare il fatto che la presenza delle medesime circostanze eccezionali comporta la rideterminazione in senso favorevole della proposta di Cpb.

26/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuova disciplina europea per gli aiuti di Stato

  • La Commissione Europea ha approvato la nuova disciplina per gli aiuti di Stato, che consente ai singoli Paesi di erogare sostegni individuali per investimenti e obiettivi determinati. Sarà in vigore fino al 31.12.2030 e sostituirà il temporary framework per la crisi e la transizione post Covid e guerra in Ucraina. Il nuovo quadro prevede sgravi sulle bollette energetiche per le imprese energivore, deduzioni dall’imponibile delle aziende che investono in prodotti a tecnologia “clean”, equity, prestiti e garanzie di Stato per i privati che scommettono sui settori agevolati dal nuovo quadro di sostegno. Il target è stimolare gli Stati membri a promuovere lo sviluppo dell'energia rinnovabile, la decarbonizzazione industriale e le tecnologie green.

26/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Pec amministratori al 31.12.2025

  • Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la circolare 25.06.2025, n. 127654, ha prorogato al 31.12.2025 il termine per la comunicazione della Pec degli amministratori di società. Tuttavia, la legge non prevede alcun termine vincolante, né l’applicazione di sanzioni. 

26/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Attività di controllo verso chi non aderisce al Cpb

  • Come precisato nella circolare 24.06.2025, n. 9/E, recante la disciplina del concordato preventivo biennale, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza intensificheranno l’attività di controllo nei confronti dei contribuenti che non aderiscono alla proposta del Fisco o che decadono dal Cpb, con accesso a tutte le banche dati disponibili, anche in interconnessione tra loro.
  • L’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, ai fini della decadenza, devono risultare per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.
  • Le modifiche introdotte in conversione del decreto Omnibus (D.L. 113/2024), inoltre, prevedono sanzioni accessorie applicate quando è irrogata una sanzione amministrativa per chi non aderisce al concordato e commette violazioni oppure per chi incorre in una causa di decadenza dopo l’accettazione della proposta: interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati, interdizione dalla partecipazione a gare per appalti pubblici, interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative e sospensione dell’impresa o dall’esercizio del lavoro autonomo.

25/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Saldo per intero dell’avviso bonario nei 60 giorni ai fini del CPB

  • Tra le indicazioni fornite nella circolare 24.06.2025, n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è ammessa la rateazione degli avvisi bonari: è necessario il pagamento per l'intero entro 60 giorni se si vuole evitare la decadenza dal concordato preventivo biennale, ai sensi dell’art. 22, c. 1, lett. e) D.Lgs. 13/2024, come modificato dall’art. 15 D.Lgs. 81/2025. Non può trovare applicazione il beneficio della rateazione ex art. 3-bis, c. 1 D.Lgs. 462/1997.
  • Non è invece affrontato il dubbio sulla possibile applicazione del termine più lungo di 90 giorni previsto all’art. 2-bis, c. 3 D.L. 203/2005, quando alla ricezione delle comunicazioni di irregolarità è stato delegato un intermediario abilitato.

25/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Proroga comunicazione Pec amministratori

  • Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dovrebbe diramare una circolare che dispone lo spostamento al 31.12.2025 dell’obbligo, per gli amministratori delle società, di comunicare l’indirizzo Pec personale al Registro delle Imprese.

25/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bonus edilizi in 10 anni per spese 2023

  • Entro il 30.06.2025 dovrà essere versato il maggior debito o il minor credito derivante dalla dichiarazione integrativa per il 2023 con cui è stata allungata la detrazione edilizia a 10 anni, senza sanzioni e interessi. Per la dichiarazione integrativa 2024, invece, è invariato il termine del 31.10.2025.

24/06/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Oic 30 per bilanci intermedi

  • Il nuovo Oic 30, approvato definitivamente sarà applicabile a partire dall’1.01.2026, salvo adozione facoltativa già dalle relazioni semestrali che chiudono al 30.06.2025. L’obiettivo è quello di fornire informazioni circa l’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio, riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria della società e al risultato economico del periodo intermedio.
  • Il documento aggiornato risulta orientato a una logica di maggiore applicabilità operativa, rinnovandosi tanto nella “struttura” che nel “contenuto”. Riguardo al primo aspetto, si rileva che l’aggiornamento si è reso necessario per adeguare lo standard alla struttura generalmente adottata per i principi contabili. In particolare, la versione revisionata dell’Oic 30 disciplina unicamente i temi “tecnico-contabili” dei bilanci intermedi, in linea con la funzione riconosciuta all’organismo di contabilità dalla L. 216/2014 inteso quale istituto che “emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile”.
  • In merito al contenuto dello standard, invece, l’aggiornamento nasce dall’esigenza di tenere conto dell’evoluzione che, nel corso degli anni, ha interessato la disciplina del bilancio e dei principi contabili nazionali. Nello specifico, la nuova versione dell’Oic 30 disciplina i principi contabili per la redazione dei bilanci intermedi da parte delle società che sono tenute per legge, o scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio. Il principio contabile disciplina la redazione di bilanci intermedi predisposti in situazioni fisiologiche della vita della società. Di contro, non è disciplinato il contenuto di quelle situazioni redatte in momenti particolari della vita della società, quali per esempio la situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. Ciò non esclude che, nell’ambito della loro discrezionalità, gli amministratori possano applicare i criteri di valutazione previsti dall’Oic 30 nella redazione di tale situazione patrimoniale.

24/06/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Contratto di solidarietà per studi professionali

  • L’Inps, nella circolare n. 99/2025, illustra la riforma del “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, Fsap. Gli studi professionali possono stipulare un “contratto di solidarietà” che fissi una riduzione di orario di lavoro finalizzata a evitare, in tutto o solo in parte, i licenziamenti del personale dello studio. Per la riduzione dell’orario di lavoro, lo studio può chiedere l’intervento dell’Ais, assegno d’integrazione salariale, pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate per massimo 1.404,03 euro mensili. 
  • Tra le novità, operative dal mese di luglio 2024, vi sono l’ampliamento della platea dei destinatari della tutela, ossia i dipendenti di mini studi professionali con un dipendente (in precedenza almeno 3); la durata e la misura dell’Ais; l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie per la richiesta d’intervento del fondo; la misura della contribuzione.

24/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Scadenza del 30.06 Pec amministratori non sanzionabile

  • Unioncamere rende noto che, in contrasto con alcune notizie di stampa e campagne pubblicitarie fuorvianti, non è prevista alcuna scadenza al 30.06.2025 per il deposito del domicilio digitale (Pec) di tutti gli amministratori delle società iscritte al 1.01.2025. Di conseguenza, non saranno applicate sanzioni amministrative per i soggetti che, al 1.01.2025, rivestivano la carica di amministratori di imprese costituite in forma societaria e che non hanno ancora provveduto all'iscrizione del proprio domicilio digitale entro tale data.
  • La disposizione di legge in questione, art. 1, c. 860 L. 207/2024, non prevede nulla al riguardo di termini o sanzioni per la specifica fattispecie.

24/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Prospetto società di comodo nel quadro RS

  • Il modello Redditi 2025 recepisce le novità in materia di società non operative: nel quadro RS sono presenti i nuovi coefficienti nel prospetto del quadro RS per il calcolo dei ricavi presunti e del reddito minimo quando il test di operatività non è superato.
  • È stato aggiunto il rigo RS118A (RS13A per le società di persone) dove indicare le imbarcazioni destinate a pesca o attività commerciali, a cui applicare la percentuale del 6% ai fini dei ricavi minimi e del 4,75% per il coefficiente di redditività; tra le cause di esclusione al rigo RS116 è stata aggiunta quella relativa al concordato preventivo biennale (art. 19, c. 3 D.Lgs. 13/2024).

23/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Profili critici del bonus ricerca e sviluppo

  • Tra i crediti di imposta e agevolazioni fiscali nel mirino dei controlli dell’Amministrazione Finanziaria c'è il bonus ricerca e sviluppo. Le principali contestazioni riguardano:
    • software: considerando la sottile linea di confine tra sviluppo software e innovazione di processo;
    • settore della moda: la risoluzione n. 41/E/2022 ha di fatto escluso dall’agevolazione tutte le attività finalizzate a modifiche estetiche non anche finalizzate alla soluzione di incertezze tecnico-scientifiche;
    • track & tracing dei costi: ossia se l’impresa non è in grado di dimostrare in maniera oggettiva la quantificazione dei costi per singolo progetto, spesso le contestazioni su alcuni progetti sono estese all’intero incentivo:
    • media di riferimento 2012-2014: spesso considerata sottostimata;
    • elementi ritenuti contraddittori: ad esempio, la mancata rilevazione in bilancio, la deduzione Irap su personale R&S non coerente, il coinvolgimento sproporzionato di alcune figure manageriali;
    • tipologia di attività extra muros oggetto di agevolazione: e il relativo contratto che ne regola lo svolgimento.
  • Per far fronte a tale contesto, è auspicabile che le imprese dispongano di un solido pacchetto documentale di supporto (sia tecnico che contabile/fiscale) nonché di un puntuale track & tracing dei costi per progetto e che siano individuate tempestivamente le strategie difensive più efficaci, valutando con attenzione punti di forza e debolezza dei progetti agevolati ed eventualmente attivare gli strumenti ad oggi disponibili (in primis l’istituto della certificazione, prevista dall'art. 23 del D.L. 73/2022).
  • Tuttavia, non c’è solo il bonus ricerca e sviluppo tra le agevolazioni sotto la lente del Fisco. Vi sono anche: Industria 4.0 e iperammortamenti (interconnessione, momento di sostenimento dell’investimento), Patent box (mancato mantenimento degli elementi che hanno portato alla sua sottoscrizione), Covid e temporary framework (massimali di aiuto previsti dal temporary framework, corretta imputazione temporale dei benefici), Start-up e Pmi innovative (rispetto dei requisiti documentali, requisiti sostanziali richiesti per l’iscrizione nelle sezioni speciali del Registro Imprese).

23/06/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Facoltatività delle dimissioni per fatti concludenti

  • L’obbligatorietà datoriale di istruire la procedura delle dimissioni per fatti concludenti, come disciplinata all’art. 26, c. 7-bis D.Lgs. 151/2015, introdotto dall’art. 19 L. 203/2024 non trova riscontro però nell’opzione interpretativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro fornita con la nota n. 579/2025, secondo cui la comunicazione all’Itl sull’assenza del lavoratore deve essere effettuata dal datore solo laddove intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso.
  • Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6/2025, dopo avere precisato che l’effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata ma dall’attivazione della procedura di dimissioni volontarie, ha affermato che diversi contratti collettivi riconducono conseguenze di tipo disciplinare a un’assenza ingiustificata protratta nel tempo, di durata variabile, anche inferiore ai 15 giorni previsti dall’art. 19, consentendo al datore di procedere al licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In questi casi il datore di lavoro dovrà seguire il percorso delineato dal Ccnl, alternativo a quello previsto dall’art. 19 cit.

23/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Deducibilità delle imposte

  • In vista della predisposizione della dichiarazione dei redditi e dei relativi versamenti occorre prestare  attenzione anche alla gestione della possibile deducibilità delle imposte dirette, Iva e altre imposte indirette, imposte sostitutive e tasse. La possibilità di riduzione dell’imponibile deve essere ricercata sia nell’art. 99 Tuir sia in altre norme, nonché nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.
  • La difficoltà dell’analisi della deducibilità deriva dal fatto che l’art. 99, c. 1 Tuir si limita a stabilire che non sono deducibili le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (non è deducibile, ad esempio, l’Iva sugli omaggi: risposta 8.1 della circolare n. 57/E/2001), mentre le altre imposte sono deducibili secondo il criterio di cassa. Esse includono in modo ampio anche le tasse, quali, ad esempio, quelle di concessione governativa (C.M. n. 137/1997, risposta n. 15.1), nonché le somme pagate a titolo di condono tributario di imposte deducibili, secondo un principio desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 11653/1998, riferita a un condono in tema di bollo (si veda anche norma comportamento Aidc n. 226/2024).
  • Tutte le imposte non deducibili per natura o per mancato pagamento devono essere indicate come variazione in aumento nel rigo RF16 del modello Redditi SC 2025, insieme alle imposte la cui indeducibilità sia sancita dalle relative norme istitutive, che quindi dovranno essere esaminate caso per caso (ad esempio, imposta sostitutiva sui riallineamenti). Al momento del pagamento, le imposte deducibili dovranno essere indicate nel rigo RF 55 con causale 99 tra le variazioni in diminuzione.
  • Una delle voci di bilancio che deve essere analizzata è, nell’ambito degli oneri diversi di gestione (Oic 14), quella relativa alle “Imposte indirette, tasse e contributi”, che include, se non costituiscono oneri accessori di acquisto dei beni e servizi: imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale; tassa concessioni governative; imposta di bollo; imposta comunale sulla pubblicità; altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali); imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci; altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”; Iva indetraibile. A queste si aggiunge il credito ricerca e sviluppo del quinquennio 2015-2019 riversato, che è considerato un costo indeducibile, non essendo stato tassabile il credito originario contabilizzato a suo tempo nella voce A5.
  • In merito all’accessorietà, sono considerati oneri di diretta imputazione, in aumento del costo dei beni cui si riferiscono ([art. 110, c. 1, lett. b)] e da dedurre con le modalità previste per i beni cui afferiscono: l’imposta di  registro; le accise sui prodotti petroliferi (C.M. n. 137/1997, ris. n. 182/E/2001); l’imposta di bollo (circ. n. 136/E/2000); la tassa sui contratti di borsa versata dalle banche (circ. n. 136/E/2000); l’imposta sostitutiva sui finanziamenti versata dalle banche (circ. n. 136/E/2000); i dazi doganali all’importazione (ris. n. 228/E/2007), che per effetto della specifica traslazione economica sui corrispettivi, perdono la loro connotazione tipica di oneri tributari e devono, come oneri direttamente collegati ai ricavi, essere dedotti per competenza (configurando costi di esercizio). I dazi di importazione, però, possono anche costituire contabilmente oneri accessori delle rimanenze di beni (Oic 13) oppure immobilizzazioni materiali (Oic 16).
  • Si ritiene che l’imposta di registro relativa all’aumento del capitale sociale sia deducibile, in analogia alle spese di costituzione, entro un periodo non superiore a 5 anni, a partire dall’esercizio in cui è effettuato l’aumento di capitale, indipendentemente dall’effettivo pagamento.

22/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decreto Omnibus

  • Si sintetizzano alcuni aspetti contenuto nel Decreto Omnibus.
  • Nel 2025 in arrivo 40 euro per 12 mesi per le lavoratrici madri, portando il totale a 480 milioni: l’intervento stanzia per le lavoratrici madri con 2 figli a carico, fino al compimento dei 10 anni del più piccolo.
  • Stanziati 10 milioni sul Fondo di finanziamento dei progetti e di attività degli enti del terzo settore e altri 10 milioni nella sezione speciale del Fondo di Garanzia Pmi, al quale accedono gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
  • Il decreto assegna 142,8 milioni di euro per il completamento dell’opera ligure, finanziata anche con fondi Pnc. In particolare, sono stati assegnati 50 milioni per il 2026 e 92,8 milioni per il 2027.
  • Nei Comuni dei territori colpiti da terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24.08.2016, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche nel 2026 ci sarà il superbonus al 110%, ma solo nel limite di 100 milioni.
  • L’arte diventa fiscalmente più conveniente, con l'aliquota Iva su cessione e acquisto anziché del 22%.
  • La sugar tax è, invece, rinviata al 1.01.2026. 
  • Rinvio di 6 mesi anche per la sorveglianza del registro criptovalute, che passerà dalla gestione dell’Oam (organismo agenti e mediatori) a quella della Consob. Inoltre, si ampliano le competenze del comitato di sicurezza finanziaria anche per le materie relative alle armi di proliferazione di massa. In questo caso si estenderanno anche i paletti antiriciclaggio per questa categoria di rischio.

22/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuova circolare sui bonus edilizi 2025

  • L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 19.06.2025, n. 8/E ha fornito indicazioni sulle modifiche alle detrazioni edilizie introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (cc. 54-56). In particolare, per incassare i bonus edilizi nel 2025 con l’aliquota  sono poste 2 nuove condizioni: titolarità di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale, da provare a inizio lavori; ristrutturazione di un’unità adibita ad abitazione principale, da provare anche a fine lavori.  
  • Le pertinenze, con un’interpretazione estensiva, seguono lo sconto dell’immobile principale, anche se i lavori sono effettuati sulle sole pertinenze e non sull’unità abitativa. Lo stesso avviene per le parti comuni condominiali: il proprietario avrà diritto al 50%, l’inquilino al 36%. 
  • Queste aperture si applicano anche ai bonus acquisti: sismabonus, bonus per le riqualificazioni integrali e box auto: è possibile beneficiare della detrazione Irpef piena al 50%, se si adibisce ad abitazione principale, entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al 2025 (2.11.2026, perché il 31.10 è un sabato), l’unità acquisita o l’abitazione di cui il box è pertinenza.

20/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bonus Transizione 4.0 e invio modello precedente

  • Con il D.M. 15.05.2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha previsto che, ai fini del bonus Transizione 4.0, le imprese, che abbiano già comunicato tramite il precedente modello gli investimenti 2025 in via preventiva o di completamento, devono confermare la prenotazione con il nuovo modello entro il 17.07.2025 e si vedranno assegnare le risorse in ordine cronologico. Tali prenotazioni faranno ridurre i 2,2 miliardi di euro previsti per il 2025. Da tali conferme, quindi, dipenderà il destino delle imprese che stanno inviando le istanze di prenotazione ex novo.

20/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Reverse charge negli appalti di trasporto merci

  • Con l’art. 9 D.L. 84/2025 è stato esteso il perimetro di applicazione del reverse charge a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti prevedendolo anche agli appalti di trasporto merci.
  • Con il decreto fiscale è stato previsto che l’opzione per il regime transitorio, previsto dalla legge di Bilancio 2025 per l’applicazione del meccanismo del reverse charge, può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti.

19/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decadenza dal concordato preventivo

  • L’art. 22 D.Lgs. 13/2024 fornisce un elenco delle cause che, una volta aderito al concordato preventivo biennale, ne dispongono la decadenza, con la conseguenza che l’emersione di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi di imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione. Nel caso di decadenza dal patto, restano comunque dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
  • In particolare, costituisce causa di decadenza l'emersione, a seguito di accertamento, di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente o se risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.

19/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Eccedenza redditi finanziari nel rigo F3 del modello 730

  • L'Agenzia delle Entrate, alla Faq 18.06.2025, ha precisato che l’eccedenza dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria risultante dal modello Redditi persone fisiche del 2024 (Redditi PF/2024, rigo RX20, colonna 5) si riporta nel modello 730/2025 al rigo F3, colonne 3 e 4.
  • Le stesse istruzioni al modello 730/2025 evidenziano che nel rigo F3, colonna 3, deve essere indicato l’eventuale credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del modello Redditi PF 2024), riportato nella colonna 5 del rigo RX20 del modello Redditi PF 2024 e in colonna 4 l’importo del credito d’imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

19/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Modifiche alla disciplina delle “CFC”

  • L’art. 4 del decreto fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.06.2025 n. 138, sostituisce l’art. 167, c. 4-ter Tuir, il quale ha introdotto una disciplina opzionale di determinazione della tassazione effettiva della società controllata non residente. L’intervento conferma il versamento di un’imposta sostitutiva al 15% dell’“utile contabile netto”; tuttavia, mentre nell’attuale regime l’entità non residente resta assoggettata al regime “Cfc”, nel riformato assetto il versamento dell’imposta sostitutiva consentirebbe di raggiungere il livello minimo di tassazione effettiva, con l’effetto che i dividendi distribuiti sconteranno il regime ordinario (artt. 47 e 89 Tuir), senza, dunque, applicare il regime di tassazione separata (c. 8) né il criterio di esclusione da imposizione (c. 10). 
  • Inoltre, sul piano formale, è aggiornato il testo dell’art. 167, c. 5 Tuir per tener conto della riforma dell’interpello, qualificandolo come probatorio. 
  • Infine, è integrato l’art. 167, c. 9 Tuir per consentire la detrazione di un credito di imposta per l’imposta minima nazionale equivalente pagata nel Paese estero e attribuita alla società controllata non residente sulla base del criterio di ripartizione (c. 4-bis). La detrazione è ammessa alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’art. 165 Tuir.
  • Le novità si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2023 (29.12.2023).

18/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Acconti Irpef a tre aliquote

  • Con il via libera definitivo della Camera alla conversione in legge del D.L. 55/2025 sparisce definitivamente il disallineamento tra le nuove regole Irpef e la norma transitoria sull’acconto 2025, in quanto viene stabilizzato il riferimento alle tre sole aliquote in vigore. Di ciò se ne dovrà tenere conto nella liquidazione dei versamenti in scadenza il 30.06.2025, e successivi.
  • Quindi, ad esempio, chi presenta il 730 senza sostituto dovrà versare entro il 30.06.2025 l’acconto Irpef 2025 calcolato in base ai tre scaglioni Irpef in vigore, e non alla curva delle aliquote 2023.

18/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Prenotazione bonus 4.0 da confermare entro il 17.07

  • Alle ore 14:00 del 17.06.2025 è avvenuta l'apertura del canale telematico per effettuare le comunicazioni con la modulistica approvata dal Mimit, essendo scattato il periodo transitorio di 30 giorni per chi, entro il 15.05.2025, ha trasmesso le comunicazioni con la modulistica precedente, prevista dal D.M. 24.04.2024.
  • Quindi, c’è tempo fino al 17.07.2025 per trasmettere le comunicazioni di conferma degli investimenti 4.0 effettuati nel 2025 per le imprese che hanno già inviato i vecchi modelli. 
  • Il rispetto della scadenza è essenziale per mantenere la priorità nell’ordine cronologico con il quale verranno assegnati i crediti. Il mancato invio della comunicazione di conferma entro il 17.07.2025 con la nuova modulistica causa il venir meno della validità della data della trasmissione originaria ai fini dell’ordine cronologico.
  • Nessuna formalità in base alle nuove regole è invece prevista per le imprese che, entro fine 2024, hanno ordinato i beni e pagato ai fornitori un acconto almeno pari al 20% del corrispettivo.

18/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rottamazione-quater

  • Con un comunicato stampa diffuso il 16.06.2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) informa che sta inviando ai contribuenti che, entro il 30.04.2025, hanno chiesto di essere riammessi alla rottamazione-quater, il dettaglio delle somme dovute con gli importi da corrispondere e le indicazioni per procedere al pagamento.
  • Entro il 5.08.2025, considerando i 5 giorni di tolleranza dalla scadenza ordinaria del 31.07.2025, dovranno essere effettuati i pagamenti.

17/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tracciabilità delle spese di rappresentanza

  • Il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri del 12.06.2025 modifica alcune disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2025, in merito al regime della deducibilità delle spese di rappresentanza. 
  • In particolare, il decreto inserisce un periodo nel comma 2 dell’art. 54-septies precisando che la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dagli autonomi è ammessa solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciati.
  • La ragione della previsione è quella di rendere coerente il regime fiscale delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi con quello delle imprese.
  • In assenza di indicazioni specifiche sulla decorrenza, la novità dovrebbe coincidere con l’entrata in vigore del decreto. Pertanto, eventuali pagamenti effettuati in contanti fino a quel momento non dovrebbero compromettere la deducibilità.
  • Il decreto prevede che le disposizioni si applicano anche ai fini Irap, anche se il comma 8 della legge 234/2021 ha abolito l’Irap per le persone fisiche che, invece, resta dovuta solo dai soggetti che svolgono l’attività in forma associata.

17/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Incentivi transizione 4.0

  • Dalle ore 14:00 di oggi, 17.06.2025, è possibile procedere alla prenotazione per i crediti d’imposta relativi a investimenti 2025 del piano Transizione 4.0. 
  • Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) ha infatti pubblicato l’ultimo provvedimento necessario per dare avvio alla procedura, che prevede domande online solo tramite il sistema telematico disponibile nella sezione “Transizione 4.0” del sito internet del Gse (Gestore dei servizi energetici). 
  • Le imprese possono accedere tramite l’identità digitale Spid, utilizzando il modello editabile che sarà disponibile sul portale.
  • Al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione, l’impresa ottiene una ricevuta con l’indicazione del credito d’imposta prenotato oppure dell’indisponibilità delle risorse.
  • Il nuovo sistema (e il relativo tetto del Ministero dell’Economia) vale per il 2025; pertanto, per le imprese che hanno ordinato i beni e pagato un acconto del 20% entro la fine del 2024 il credito d’imposta rimane automatico e non occorre presentare comunicazioni con la nuova modulistica.

17/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Comunicazione Pec di amministratori e liquidatori

  • Per evitare sanzioni e inibizioni, amministratori e liquidatori di società devono comunicare la casella di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese entro il 30.06.2025. L’obbligo riguarda tutti gli amministratori e i liquidatori di imprese costituite in forma societaria, iscritte nel Registro delle Imprese al 31.12.2024.

17/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nel quadro RV gli adeguamenti delle valute di fine anno

  • Un differente approccio all’adeguamento di fine anno per le poste monetarie in valuta diversa dall’euro è una delle novità più significative del modello Redditi 2025, per effetto dell’art. 9, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2024. Tale modifica, nata con l’intento di ridurre il “doppio binario” esistente tra valori contabili e fiscali, stabilisce, con effetto dal periodo d’imposta 2024, l’abrogazione del c. 3 dell’art. 110 Tuir, che rendeva fiscalmente irrilevante la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, a meno che il rischio di cambio non fosse coperto e i contratti di copertura fossero anche essi valutati in modo coerente.
  • La modifica ha il pregio di determinare la rilevanza fiscale immediata anche alle variazioni rilevate al termine del periodo di imposta in corso al 31.12.2023, in modo tale che, dal 2025, tutte le poste (anche quelle non incassate/pagate) possono dirsi riallineate.
  • Tuttavia, rimangono alcuni dubbi sull’eventuale compilazione del quadro RV: ad esempio, dalle istruzioni è scomparso il riferimento (a colonna 2) della causale dedicata ai crediti e debiti in valuta, quasi come se quest’anno la sua compilazione fosse inibita o, comunque, inutile.

16/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Deducibilità spese di trasferta

  • Rimborsi delle spese sostenute per trasferte fuori dall’Italia sempre esenti anche se pagate in contanti. Rimborsi esenti tracciabili solo per trasferte all’interno del territorio nazionale. Il decreto fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12.06.2025, corregge con effetto retroattivo, ossia con validità dal 1.01.2025, le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 al regime delle trasferte dei lavoratori dipendenti. Per effetto della L. 207/2024, il c. 5 dell’art. 51 Tuir prevede l’esenzione fiscale e contributiva dei rimborsi delle spese sostenute dal dipendente in trasferta solo se sostenute con pagamenti tracciabili: in sintesi, dal 1.01.2025 i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, servizio di noleggio con conducente, ecc.), in occasione di trasferte, non formano reddito per il lavoratore dipendente se i pagamenti delle stesse sono eseguiti con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabile (carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari o App di pagamento via smartphone che, tramite l’inserimento di codice Iban e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro - interpello n. 230/E/2020). Non sembrano ricadere in tale regime i rimborsi del parcheggio, poiché il Fisco ha sempre ritenuto che tali somme non rientrassero nella categoria delle spese di viaggio.
  • Considerando le difficoltà operative dell’utilizzo dei sistemi di pagamento tracciabili in alcuni Paesi esteri, si è limitata tale condizione di esenzione alle spese sostenute in Italia. Tale semplificazione riguarda anche la deducibilità di tali spese ai fini del reddito d’impresa (modificato l’art. 95 Tuir)
  • La retroattività dal 1.01.2025 consentirà ai datori di lavoro di operare conguagli fiscali e contributivi per eventualmente considerare in esenzione i rimborsi di spese effettuate per trasferte all’estero senza pagamento tracciabile nei primi 6 mesi dell’anno.
  • Inoltre, è stata riscritta la disposizione delle note spese dei lavoratori autonomi, alla luce delle ultime stratificazioni normative. Abrogata la disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2025, il decreto interviene sulla gestione fiscale delle note spese degli autonomi: il nuovo c. 2-bis dell’art. 54 Tuir stabilisce che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato italiano, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili secondo le modalità già indicate per i dipendenti. Le stesse spese saranno deducibili, se con pagamento tracciabile, anche in caso di mancato rimborso da parte del committente. La tracciabilità risulta determinante anche ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi.
  • Infine, la deducibilità delle spese, sostenute in Italia, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi tracciabili. Anche tali disposizioni avranno una decorrenza retroattiva al 1.01.2025.

15/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuova versione del concordato preventivo biennale

  • La nuova versione del concordato preventivo biennale unifica le posizioni sui redditi di lavoro autonomo: il singolo professionista che fa parte anche di uno studio associato non potrà scegliere l’accordo per la sola posizione individuale senza che anche l’associazione aderisca. Analogamente, l’adesione dell’associazione non potrà essere slegata dall’adesione del singolo. Un doppio vincolo che, dunque, potrà impattare in modo rilevante tenendo conto delle scelte precedentemente operate e che dovranno essere modificate o confermate. 
  • Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2025 del D.Lgs. 12.06.2025, n. 81 (Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie), in vigore dal 13.06.2025, sono dunque divenute definitive le modifiche all’assetto dell’istituto del concordato preventivo biennale disciplinato, in termini di norma originaria, dal D.Lgs. 13/2024. Nell’ambito delle ipotesi di esclusione o di cessazione del concordato preventivo biennale è dunque introdotta la regola di assoluta dipendenza di posizione laddove il contribuente dichiari redditi di lavoro autonomo in modo individuale e faccia anche parte di una associazione professionale ovvero di una società tra professionisti o, ancora, di una società tra avvocati. In altri termini, non vi sarà più la possibilità di gestire in modo autonomo le posizioni come avvenuto in relazione all’opzione esercitata per il biennio 2024 – 2025. La nuova disposizione, infatti, entra in vigore per le opzioni esercitate per il biennio 2025 -2026, scelte che, però, di tutta evidenza, possono interagire con quanto già verificatosi. Inoltre, le nuove disposizioni di legge potranno avere rilevanti impatti sulla gestione operativa delle associazioni professionali in termini di pianificazione e gestione. La scelta del legislatore appare evidentemente ispirata alla necessità che possa essere effettuato splitting fiscale sulla medesima categoria di reddito. 
  • Ciò premesso, è evidente che, a partire dalle opzioni che saranno esercitate per il biennio 2025–2026, l’estrema rigorosità delle nuove regole potrebbe, in linea di principio, ridurre i potenziali spazi di scelta. Tenendo presente che, in generale, un ruolo fondamentale sarà rappresentato anche dalle precedenti scelte effettuate dal contribuente in un momento che, invece, non presentava preclusioni ora introdotte. Si pensi, ad esempio, al contribuente lavoratore autonomo facente anche parte di una associazione professionale che per il biennio 2024–2025 ha optato per l’accordo con l’amministrazione finanziaria su una sola delle due posizioni (che, evidentemente, potrebbe essere alternativamente quella individuale o quella dell’associazione).
  • È evidente che, in questo approccio l’eventuale valutazione sull’altra posizione non optata riveste un ruolo prospettico fondamentale anche in ragione del fatto che, per ovvi motivi, potrebbe non esservi perfetta coincidenza temporale tra le diverse opzioni. Infatti:
    • ipotizzando che l’opzione scelta per il biennio 2024-2025 sia stata quella sulla posizione individuale a fronte di nessuna scelta effettuata dall’associazione, per i due periodi di imposta l’opzione personale continuerà a essere operante indipendentemente dalla scelta dell’associazione;
    • l’opzione personale dovrà essere portata a termine, mentre l’associazione, per il 2025-2026 potrà scegliere di aderire o meno al concordato senza pregiudicare la posizione singola dell’associato;
    • per il 2025 si avrà, dunque, una coincidenza di posizioni che, per il 2026 dovrà, invece, essere confermata dal professionista singolo, poiché per il biennio 2026-2027 dovrà assumere la decisione se rinnovare o meno il proprio CPB individuale. A fronte, però, di una scelta già effettuata dall’associazione anche per il 2026 che potrebbe compromettere l’accordo ove l’associato con partita Iva individuale non rinnovasse a sua volta l’opzione.

15/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Proroga dei versamenti da dichiarazioni fiscali al 21.07.2025

  • È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto fiscale che proroga dal 30.06.2025 al 21.07.2025 il versamento delle imposte dirette, dell’Irap, dell’Iva e dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato, risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Il differimento riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, così come i soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa, le partite Iva in regime dei minimi e forfetari, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che hanno gli stessi requisiti dei soggetti Iva.

13/06/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Domanda di Iscro per il 2025

  • L’Inps, con messaggio n. 1858/2025, ha annunciato che dal 16.06.2025 e fino al 31.10.2025 è possibile presentare la domanda per l’anno 2025 (se, nel 2024, hanno registrato un reddito non superiore a 12.648,00 euro o inferiore al 70% della media dei redditi 2022 e 2023) di Iscro, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, riservata ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata dell’Inps.
  • L’indennità Iscro è riservata agli iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni, compresi i partecipanti a studi associati o società semplice iscritti alla gestione separata. Relativamente a quest’ultimo requisito, l’iscrizione deve risultare formalizzata, a cura del libero professionista, prima di presentare la domanda.

13/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Rinnovo tacito dell’affitto e Ape scaduto

  • Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rispondendo a un interpello della Regione Liguria, ha chiarito che, in caso di rinnovo tacito di una locazione, l’attestato di prestazione energetica scaduto deve essere rifatto. Non è infatti possibile procedere in continuità, aggirando gli obblighi in materia di Ape recentemente ribaditi dalla direttiva Case green.

13/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo biennale e mancata decadenza in caso di pagamento avvisi bonari

  • L’art. 15 del decreto correttivo approvato il 4.06.2025 prevede che la notifica di un avviso bonario legato al mancato o tardivo versamento delle somme dovute sulla base della proposta di concordato preventivo biennale non costituirà una causa di decadenza, se sarà versato quanto richiesto entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione. 
  • Tuttavia, dovrà essere chiarito quale sia il termine di adempimento in caso di ricevimento dell’avviso bonario da parte dell’intermediario e se sia possibile rateizzare le somme richieste.

12/06/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Bilanci intermedi

  • L’Organismo italiano di contabilità ha reso disponibile la versione definitiva del principio contabile Oic 30 in materia di bilanci intermedi. L’entrata in vigore riguarda gli esercizi aventi inizio dal 1.01.2026, ma è possibile l’applicazione anticipata al 1.01.2025, facendo riferimento alle semestrali che si chiudono al 30.06.2025.
  • Dalla lettura del principio contabile si evince che nei bilanci intermedi devono essere utilizzati gli stessi criteri di redazione del bilancio di esercizio, considerando il periodo intermedio come autonomo “esercizio” anche se di durata inferiore all’anno. Una delle criticità dei bilanci intermedi è rappresentata dal calcolo delle imposte intermedie sul reddito: sono infatti da determinare utilizzando l’aliquota fiscale annua effettiva rappresentata dalla stima dell’incidenza dell’onere annuale sul risultato civilistico annuale ante imposte.

12/06/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Raccolta di metadati e-mail e web

  • Il Garante della privacy, con provvedimento sanzionatorio 29.04.2025, n. 243, pubblicato nella Newsletter 29.04.2025, adottato nei confronti della Regione Lombardia (n. 243 del 29 aprile 2025, reso noto della Newsletter del 30 maggio scorso), ha ribadito la posizione già espressa con il Documento di indirizzo 6.06.2024.
  • La conservazione dei metadati generati dal sistema di posta oltre il termine di 21 giorni (che si presume sufficiente per le esigenze di funzionamento e sicurezza dell’infrastruttura informatica) costituisce un controllo a distanza dell’attività lavorativa che richiede il preventivo accordo sindacale o, in alternativa, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro (art. 4, c. 1 L. 300/1970). Analogo principio si applica alla raccolta e conservazione dei log di navigazione in Internet dei dipendenti, inclusi quelli relativi a tentativi falliti di accesso a siti bloccati in quanto censiti in una apposita black list.

12/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Imu sui fabbricati merce, l’affitto per pochi giorni blocca l’esenzione

  • In vista della scadenza dell’acconto Imu (16.06.2025) è bene tener conto di due pronunce della Cassazione che hanno sensibilmente ridotto l’ambito di applicazione dell’esonero per i fabbricati delle imprese: esse riguardano l'esenzione Imu per i fabbricati merce non locati e i fabbricati oggetto di ristrutturazione.
  • Nel primo caso la normativa prevede che le unità non debbano essere locate; in un quesito al Dipartimento delle finanze, in occasione di Telefisco, è stato chiesto di precisare se, in caso di locazione per alcuni mesi, l’esenzione dovesse essere rapportata al periodo di non locazione: la risposta delle Finanze è stata nel senso di negare del tutto l’esonero, poiché si è rilevato che la condizione di non locazione è prescritta come causa in sé costitutiva del diritto all’esenzione (tale risposta è stata testualmente richiamata dalla Cassazione nell’ordinanza n. 10394/2025).
  • Nel caso di fabbricati destinati alla vendita dopo una radicale ristrutturazione, la risoluzione delle Finanze n. 11/DF/2013 aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’esenzione; mentre la Cassazione, con l’ordinanza n. 10392/2025, è stata di avviso contrario, precisando che nel caso in questione manca sia la costruzione del fabbricato, al momento dell’acquisto dello stesso, sia la permanente destinazione alla vendita dello stesso, che è intervenuta solo dopo la realizzazione delle opere di risanamento.

11/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Elenco dei Paesi ad alto rischio riciclaggio

  • La Commissione Europea ha pubblicato la revisione della lista dei Paesi ad alto rischio per il riciclaggio di denaro (Aml) e il finanziamento del terrorismo (Cft). 
  • Tra i Paesi aggiunti figurano Algeria, Angola, Costa d'Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela. 
  • Contestualmente, oltre agli Emirati Arabi Uniti, sono stati eliminati dall'elenco anche Barbados, Gibilterra, Giamaica, Panama, Filippine, Senegal e Uganda.

11/06/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Tasso di interesse per contributi e premi Inail

  • L’Inail, nella circolare n. 34/2025, ha spiegato gli effetti della riduzione del tasso d’interesse fissato dalla banca centrale europea al 2,15%, rispetto al precedente 2,65%, con decorrenza dall’11.06.2025.
  • In particolare, la sanzione sulle omissioni scende al 7,65% annuo, pari al nuovo tasso Bce (2,15%) più il 5,5%, fino al 40% dei contributi e premi non versati entro la scadenza.
  • Per quanto riguarda il ravvedimento operoso per omessi versamenti, dal 1.09.2024 la sanzione è pari al tasso Bce senza maggiorazione se il pagamento del dovuto avviene entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione prima di contestazioni o richieste degli enti. 
  • Dall’11.06.2025, quindi, si applica la sanzione del 2,15% fino al 40% di contributi e premi omessi. Nei casi di denuncia spontanea entro 12 mesi dal termine di pagamento, prima di contestazioni o richieste degli enti, la sanzione è del 7,65% annuo, se il versamento avviene in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia. Se avviene entro 90 giorni, la sanzione è del 9,65% annuo (Bce più 7,5%). In ogni caso, la sanzione non può superare il 40% di quanto evaso.

11/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Delibera di revoca del recesso del socio

  • La Cassazione, nella sentenza 5.06.2025 n. 15087, ha statuito la possibilità per il socio, che rientra nella spa dopo la revoca delle modifiche allo statuto che ne legittimavano il recesso, di impugnare la delibera di revoca come le altre che sono state adottate nel frattempo dall’assemblea. 
  • Il recesso, infatti, costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio che produce i suoi effetti nel momento in cui è portato a conoscenza della società per azioni e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata dalla revoca della delibera che legittima il recesso adottata entro 90 giorni. Una volta intervenuta la revoca, il titolare delle azioni riacquista retroattivamente lo status di socio e dunque anche la legittimazione a impugnare la delibera di revoca e le altre.

11/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cessioni intracomunitarie ed esenzione Iva

  • La relazione illustrativa allo schema di decreto correttivo della riforma fiscale chiarisce che l’inosservanza del termine di 90 giorni, per il trasferimento nel Paese UE di destinazione dei beni oggetto di una cessione intracomunitaria con trasporto a cura del destinatario, consente comunque di beneficiare dell’esenzione Iva, sempre che vi sia la prova di tale trasferimento. 
  • Inoltre, nel caso in cui sia stata comunque versata l’Iva, il cedente può recuperarla in sede di regolarizzazione, emettendo la nota di variazione in diminuzione o presentando richiesta di rimborso all’Ufficio nei termini.

10/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

730 precompilato e oneri sottoposti a controllo formale

  • In dichiarazione precompilata l’Agenzia delle Entrate non inserisce le spese detraibili o deducibili sottoposte a un controllo formale per un eventuale successivo controllo formale, o meglio le spese sono presenti (quantificate), ma non sono “utilizzate” per la predisposizione della precompilata. Sarà quindi onere del contribuente l’eventuale inserimento, sotto propria responsabilità.

10/06/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Mancata approvazione del bilancio

  • La mancata approvazione del bilancio può essere un sintomo del non regolare funzionamento dell’assemblea, con possibile emersione di una causa di scioglimento della società. Ove l’organo amministrativo abbia provveduto a formare il fascicolo da sottoporre all’assemblea, i soci dovranno manifestare il loro parere, che è interpretato come elemento di vitalità della società. 
  • Per le società che hanno profittato del maggior termine dei 180 giorni, la prima chiamata dei soci scade il 29.06.2025 e, in mancanza, si dovrà procedere a una seconda convocazione (per le società che hanno tale previsione nello statuto), ovvero a una nuova convocazione entro un termine massimo di 30 giorni dalla precedente. 
  • La riunione dei soci potrà anche non essere fisica, poiché sono state prorogate al 31.12.2025 le misure in materia di assemblee virtuali. Per le assemblee ordinarie o straordinarie delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle disposizioni statutarie, i soci possono:
    • esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza;
    • intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
  • Inoltre, dette società possono prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. 
  • Resta fermo che la mancata approvazione del bilancio rappresenta un campanello di allarme per le società, specie nel caso in cui l’organo amministrativo non sia perfettamente coincidente con la compagine societaria. Infatti, l’art. 2484, c. 1, n. 3) c.c. prevede che la società (spa, srl, ovvero sapa) si sciolga per l’impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’assemblea. Inoltre, il successivo c. 3 prevede che gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa. Quindi, la mancata approvazione del bilancio rappresenta un esempio di mancato funzionamento o inattività della società, con il conseguente obbligo (dell’organo amministrativo) di accertare tale circostanza e di renderla pubblica mediante il deposito della cosiddetta presa d’atto al registro delle imprese.

10/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Quadro CP del modello Redditi SP 2025

  • Il Quadro CP del modello Redditi SP 2025 rappresenta il cuore della gestione del concordato preventivo biennale per le società di persone. Le sezioni da compilare sono 5:
    • 1 “Sezione I - Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)” (righi da CP1 a CP5): va compilata dalle società che intendono avvalersi della possibilità di calcolare l’imposta sostitutiva. L’imposta dovrà essere versata, pro quota, dai singoli soci;
    • 2 “Sezione II – Reddito d’impresa concordato assoggettato ad imposizione” (righi CP6 e CP7): accoglie il reddito definito a seguito dell’adesione al CPB per le attività in contabilità ordinaria o semplificata; è il rigo CP7 ad accogliere il reddito concordato rettificato (ossia il reddito d’impresa concordato, al netto delle variazioni previste);
    • 3 “Sezione III – Reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione” (righi CP8 e CP9): riguarda le società semplici e le associazioni tra professionisti che determinano il reddito di lavoro autonomo;
    • 4 “Sezione IV – Reddito effettivo” (rigo CP10): calcolato secondo le regole ordinarie, senza tener conto dei redditi concordati. L'indicazione è obbligatoria anche se il reddito non è imponibile, rilevando per deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo;
    • 5 “Sezione V – Cessazione o decadenza” (righi CP11 e CP12).

09/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Modifica al concordato preventivo biennale

  • La deduzione del 120% per i neoassunti a tempo indeterminato abbatte il reddito da concordato preventivo biennale. Con le modifiche apportate dal correttivo al D.Lgs. 13/2024, a partire dalle opzioni riguardanti il biennio 2025-2026, oltre al saldo tra plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti si potrà scalare la deduzione per l’incremento occupazionale disposta dal D.Lgs. 216/2023 e prorogata fino al 2027.
  • Cambiano, quindi, le regole per il transito dal reddito di impresa e di lavoro autonomo definito con la proposta di concordato all’imponibile da esporre nella dichiarazione. L’art. 13 del decreto correttivo alla riforma fiscale, approvato in via definitiva dal Governo, modifica gli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024 in materia di concordato preventivo biennale che disciplinano, rispettivamente per professionisti e imprese, le modalità di calcolo del reddito da parte dei soggetti che hanno aderito alla proposta.
  • Le norme originarie, che restano valide per le opzioni del biennio 2024-2025, prevedono l’esclusione di alcune componenti reddituali dall’importo quantificato dall’Agenzia delle Entrate nella proposta di concordato. Questi componenti, cioè, si aggiungono o si sottraggono all’importo proposto dal Fisco per giungere alla quantificazione del reddito da dichiarare.
  • Per le imprese (art. 16) si tratta, da un lato, delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive e, dall’altro, delle minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti. Devono essere poi aggiunti i redditi imputati per trasparenza (società di persone, Geie, società di capitali trasparenti) e la quota imponibile dei dividendi. Dal reddito rettificato si possono sottrarre le perdite di esercizi precedenti (nei limiti degli articoli 8 o 84 Tuir) e quelle eventualmente generate in costanza di concordato (nel caso di rettifiche negative, ad esempio perdite su crediti, tali da portare sottozero l’importo della proposta), senza però scendere al di sotto della soglia minima di 2.000 euro di imponibile.
  • Per i lavoratori autonomi (articolo 15), oltre alle plusvalenze e minusvalenze e ai redditi imputati da soggetti trasparenti, sono esclusi i corrispettivi incassati per la cessione della clientela.A partire dalle opzioni biennali del periodo 2025-2026 (con espressa deroga al principio di irretroattività previsto dallo statuto del contribuente), il decreto correttivo aggiunge, tra le componenti non incluse nel reddito proposto dall’Ufficio, la cosiddetta super deduzione 120% sul costo del personale neoassunto prevista dall’art. 4 D.Lgs. 216/2023. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che, nel 2025, nel 2026 e nel 2027 (ultimo anno in cui si applicherà la super deduzione), avranno maturato il diritto alla deduzione maggiorata del 20% (o del 30% per le persone meritevoli di tutela), calcolata sul minore tra costo dei neoassunti e incremento del costo complessivo dei dipendenti rispetto a ciascun anno precedente, potranno sottrarre il relativo importo dal reddito proposto per determinare l’imponibile. Ciò potrà comportare anche l’azzeramento del reddito (o l’emersione di una perdita fiscale riportabile per le imprese nei limiti delle norme del Tuir). Il generico rinvio alle norme del D.Lgs. 216/2023 per il calcolo dell’ulteriore deduzione dal reddito concordato lascia aperto un dubbio, non chiarito neppure dalla relazione ministeriale, sulla applicazione, anche per i contribuenti in concordato, delle disposizioni contenute nell’art. 1, c. 400 L. 207/2024, che sterilizzano gli effetti della super deduzione nel calcolo degli acconti Irpef e Ires del periodo 2025-2028. Il richiamo dell’art. 20 D.Lgs. 13/2024 alle regole generali sugli acconti fa ritenere che la risposta sia affermativa.

08/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Modifiche al concordato preventivo biennale

  • Con l’approvazione del decreto correttivo, da parte del Consiglio di ministri, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il concordato preventivo è stato ampiamente rinnovato, rispetto all’impianto inziale.
  • Preliminarmente, risultano confermati sia l’abrogazione delle disposizioni concernenti l’applicazione concordato preventivo biennale ai contribuenti che adottano il regime forfetario, la cui applicabilità resta, quindi, limitata al solo 2024 e in via del tutto sperimentale, sia lo spostamento del termine, entro il quale i contribuenti possono esercitare la volontà di aderire al patto, che passa dall’originaria scadenza del 31.07 (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30.09 (o ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo di imposta), restando in vigore la possibilità di adesione autonoma.
  • Con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, rilevante ai fini dell’accordo, il provvedimento interviene sugli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024 al fine di introdurre, tra le componenti che “non” concorrono alla formazione del reddito oggetto della proposta, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, di cui all’art. 4 D.Lgs. 216/2023 (maxi deduzione), con applicazione già dal biennio 2025/2026.
  • Per quanto riguarda le cause di esclusione o di cessazione del concordato, a partire dal patto riferito al biennio 2025/2026 diventa possibile aderire al concordato soltanto nel caso in cui l’adesione sia eseguita da tutti i professionisti, soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale, con la conseguenza che le eventuali cause di cessazione, che riguardano il singolo professionista, scatteranno anche per l’associazione o la società in cui tale contribuente partecipa e viceversa.
  • Un ulteriore intervento concerne l’interpretazione autentica della causa di cessazione, di cui alla lett. b-ter), c. 1 dell’art. 21 D.Lgs. 13/2024 per la quale il concordato preventivo cessa di produrre i propri effetti nel caso in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di (...) conferimento”; in tal caso è stato affermato che le operazioni rilevanti sono solo quelle che hanno per oggetto un ramo di azienda o l’intera azienda, non rilevando il mero conferimento in denaro da parte dei soci.
  • Una ulteriore novità riguarda la previsione destinata a incentivare le adesioni attraverso la riduzione dell’ammontare delle proposte di reddito (e di valore della produzione Irap), per i contribuenti più affidabili, come risultanti dalle pagelle Isa; per questi contribuenti, infatti, sono previsti 3 distinti limiti di eccedenza massima, in corrispondenza ai livelli di affidabilità fiscale rilevati nel periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (pagella del 2024, quindi, per la valutazione delle soglie utilizzabili per il biennio 2025/2026).
  • Si modifica inoltre la causa di decadenza, di cui alla lett. e), c. 1 dell’art. 22 D.Lgs. 13/2024, che prevede, nella versione aggiornata, la cessazione del concordato, per entrambi i periodi d’imposta, in presenza di omissione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato ma soltanto qualora il versamento delle imposte non avvenga entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.

06/06/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Bilanci nel Runts: dal 10.06.2025 si cambia

  • Con una comunicazione pubblicata in data 5.06.2025 il Ministero del Lavoro ha annunciato che gli enti del Terzo settore (Ets), dal 10.06.2025, utilizzeranno una nuova funzionalità per il deposito del bilancio, presente all’interno della piattaforma telematica del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
  • L’obbligo di deposito del bilancio nel Runts è previsto dall’art. 48 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che impone agli Ets di assolvere all’adempimento entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La L. 104/2024 ha stabilito il termine fisso del 30.06, riconoscendo agli enti con esercizio “a cavallo” dell’anno solare la possibilità di rispettare una scadenza differenziata. La novità introdotta all’interno della piattaforma interesserà esclusivamente gli enti che presenteranno il bilancio a partire dal 10.06.2025.

06/06/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Modifiche ai principi contabili nazionali

  • L’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha fornito alcune proposte di modifica ad alcuni principi contabili nazionali. 
  • Emendamenti all’Oic 24 “Immobilizzazioni Immateriali”, in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi: l’Oic propone di modificare il par. 63 dell’Oic 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni (che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile), è possibile solo se si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti ed è dimostrabile che i ricavi sono rappresentativi dello sfruttamento dell’attività immateriale.
  • Emendamenti all’Oic 21 “Partecipazioni”, in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione: l’Oic propone di modificare il paragrafo 6 dell’Oic 21 per precisare che la capitalizzazione degli oneri accessori non è opzionale.
  • Emendamenti all’Oic 13 “Rimanenze”, all’Oic 16 “Immobilizzazioni materiali” e all’Oic 24 “Immobilizzazioni immateriali”, in tema di contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita: l’Oic propone di specificare che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata (quando l’opzione è in capo sia all’acquirente, sia al venditore).
  • Emendamenti all’Oic 25 “Imposte sul reddito”, in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta: l’Oic propone di specificare che l’imposta sostitutiva è rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare.

06/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decreto correttivo sul concordato preventivo

  • Tra le modifiche apportate dal decreto correttivo del concordato preventivo, oltre alla previsione di soglie agli incrementi di reddito e valore della produzione tarati solo per le partite Iva che raggiungeranno un livello di affidabilità non superiore a 8, si segnala:
    • la mancata applicazione della sospensione dei termini di 85 giorni introdotta durante il Covid per gli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate dal 31.12.2025;
    • il blocco definitivo dell’invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie ai privati e il nuovo termine annuale dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
    • l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi anche per i gestori delle ricariche elettriche delle auto;
    • l’introduzione di una sanzione minima per l’omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro;
    • il nuovo termine, dal 2026 per la trasmissione telematica della Certificazione Unica dei lavoratori autonomi al 30.04;
    • aiuti di Stato: il nuovo termine per il recupero è di 8 anni;
    • definizione agevolata in materia di tributi delle Regioni e degli Enti locali, comprese le Camere di Commercio;
    • in ambito contenzioso tributario, la conferma dell’obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto. Di conseguenza, il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei sprovvisti di questa attestazione;
    • l’estensione della conciliazione giudiziale in Cassazione anche per i ricorsi presentati prima del 5.01.2024.

05/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Novità per i forfetari

  • Tra le novità del decreto correttivo sul concordato preventivo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, si segnala la previsione del versamento dell’Iva relativa alle operazioni per cui i contribuenti forfetari sono debitori d’imposta da effettuare con cadenza trimestrale e non più mensilmente. Si tratta degli acquisti in reverse charge, a eccezione degli acquisti intracomunitari entro la soglia di 10.000 euro annui.
  • Inoltre, per i contribuenti forfetari, è prevista l’applicazione dei coefficienti di redditività ancorati ai codici Ateco 2007, nonostante l’approvazione della nuova classificazione, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti.
  • Infine, per tali soggetti è stata prevista la cancellazione della possibilità di concordato preventivo biennale.

05/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Proroga modello 770 semplificato

  • Con provvedimento n. 241540/2025 l’Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 30.04.2025 al 30.09.2025 il termine per trasmettere i dati aggiuntivi relativi a ritenute e trattenute, richiesti ai datori di lavoro con un massimo di 5 dipendenti che intendano avvalersi della modalità semplificata di dichiarazione dei sostituti d’imposta, introdotta in via sperimentale nel 2025. Inoltre, ha ampliato il periodo di riferimento dei dati da comunicare, comprendendo nell’obbligo informativo non solo gennaio e febbraio, ma anche i mesi da marzo ad agosto 2025. La procedura semplificata ex art. 16 D.Lgs. 1/2024 è riservata ai sostituti d’imposta che erogano esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati. Inoltre, si rivolge a coloro che effettuano ritenute e trattenute alla fonte, che utilizzano i servizi telematici dell’Agenzia per i versamenti tramite modello F24 e che, al 31.12.2024, impiegavano al massimo 5 lavoratori.

05/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Eventi straordinari e riduzione della proposta di concordato preventivo

  • Con D.M. 28.04.2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22.05.2025, n. 117, il Ministero dell’Economia ha approvato la metodologia per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) 2025/2026, limitatamente ai soggetti che applicano gli Isa per il periodo d'imposta 2024.
  • Con l’art. 4 si conferma la cessazione degli effetti dell’accordo in presenza di “circostanze eccezionali” che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta eccedenti la misura del 30%, rispetto a quelli oggetto del concordato. 
  • Il Fisco, inoltre, deve tenere conto della presenza di eventi straordinari comunicati dal contribuente che hanno provocato la sospensione della relativa attività e, se presenti, si applica una riduzione del 10%, nel caso gli eventi straordinari abbiano comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni, del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni (e fino a 120 giorni) e del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni. Gli eventi straordinari devono verificarsi, però, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e, comunque, in data antecedente all'adesione al patto con il Fisco.

04/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Doppia stretta sulle detrazioni al 19%

  • Il nuovo tetto alle spese detraibili, che è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2025, si combina con la riduzione regressiva delle detrazioni per i redditi oltre 120.000 euro già presente. Quindi, per i contribuenti ad alto reddito necessità una corretta pianificazione fiscale degli oneri, al fine di mitigare gli effetti della duplice stretta. Gli effetti combinati del nuovo art. 16-bis e dell'art. 15, cc. 3-bis, 3-ter e 3-quater del Tuir, è oggetto di un’attenta analisi nella circolare n. 6/E/2025.
  • Per i contribuenti con redditi oltre 75.000 euro (soglia oltre la quale scatta il tetto agli oneri deducibili), ma non superiore a 120.000, dal 1.01.2025 si applica solo il nuovo limite cumulativo di importo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione: il nuovo plafond colpisce la somma di tutti gli oneri indicati al quadro E del 730 o al quadro RP del modello Redditi (tranne spese sanitarie e investimenti innovativi, per cui resta la detrazione piena). Per i contribuenti che superano la soglia di 120.000 euro di reddito scatta anche la seconda tagliola, che non colpisce l’importo delle spese, ma incide direttamente sul bonus fiscale, che diminuisce progressivamente in proporzione al crescere del reddito, fino ad azzerarsi oltre 240.000 euro.
  • La circolare n. 6/E/2025 contiene vari esempi di calcolo, dai quali si evince che la scelta di quali oneri escludere per superamento del tetto deve essere fatta con grande attenzione, preferendo le spese disciplinate da norme diverse dall’art. 15 del Tuir (quest’ultimo contempla in genere detrazioni al 19% mentre, ad esempio, per le liberalità a Onlus e cooperazione internazionale è prevista la detrazione del 30%, prevista dal Codice del Terzo settore).

03/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Superbonus 110% e variazione categoria catastale

  • Quando all’unità immobiliare è già attribuita la classe massima in una data categoria catastale, e gli interventi edilizi, pur non modificandone la consistenza, determinano una variazione apprezzabile di valore, occorre comunque presentare la dichiarazione di aggiornamento mediante “comparazione con il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia”. È uno dei complessi meccanismi che sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare – in una delle risposte fornite nel corso dell’incontro con il Consiglio nazionale degli Ingegneri, reso pubblico in data 8.04.2025 (Protocollo U-al/4049/2025), nell’ambito del confronto seguito all’invio delle comunicazioni di compliance previste dall’art. 1, c. 86 della legge di Bilancio 2024, relative agli interventi edilizi agevolati con superbonus.
  • Nella nota del Consiglio nazionale ingegneri sono state riportate ulteriori risposte di particolare interesse, tra cui una relativa all’isolamento termico a cappotto. In merito, l’Agenzia ha chiarito che la sola esecuzione del cappotto non comporta modifiche alla consistenza, cosicché non è necessaria la variazione per questa ragione. È invece rimessa al soggetto obbligato e al suo consulente la verifica del complesso degli interventi edilizi aventi riflesso sul valore (e, dunque, sul reddito) dell’unità immobiliare.

02/06/2025