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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cripto-attività e polizze estere nel quadro RW

  • La Fondazione nazionale dei commercialisti ha approfondito il tema della dichiarazione delle attività estere nel documento di ricerca “Il monitoraggio fiscale delle attività estere nel quadro RW: casi particolari e punti di attenzione”. In particolare, è stato chiarito che il quadro RW non deve essere compilato nel caso di polizze estere e cripto-attività se affidate in gestone o in amministrazione a un intermediario residente.

29/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cassa negativa indice di ricavi occulti

  • La Cassazione, nell’ordinanza n. 25627/2024, ha affermato che la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo. Esiste, quindi, un nesso di causalità tra i maggiori introiti che non trovano riscontro nei ricavi dichiarati, ragguagliati ai saldi negativi di cassa. 

29/10/2024
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Rilevazione contabile del Tfr in azienda, ai fondi pensione o al fondo di tesoreria Inps

  • La modalità di contabilizzazione del Tfr si aggancia:
    • alla scelta operata dal lavoratore circa la destinazione del Tfr, ossia se lo stesso è mantenuto in azienda ovvero destinato a un fondo di previdenza complementare;
    • al numero di dipendenti dell'azienda (con meno o più di 50 dipendenti).
  • Così, nel caso di imprese con meno di 50 dipendenti, laddove il dipendente scelga di mantenere il Tfr in azienda, lo stesso sarà rilevato dall'azienda nell'apposita voce “C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” del passivo patrimoniale e il relativo accantonamento sarà effettuato alla voce “B.9.c - Trattamento di fine rapporto” del conto economico.
  • Laddove, invece, il dipendente scelga di aderire ai fondi di previdenza complementare, nel caso di imprese con meno di 50 dipendenti, l'azienda è tenuta a corrispondere a tali fondi la quota periodicamente maturata. In tal caso, si rileva nel conto economico (voce B.9.c) l'accantonamento al Tfr e in contropartita un debito verso l'ente di previdenza designato dal dipendente. 
  • Per quanto riguarda le imprese con 50 o più dipendenti le quote di Tfr “maturande” a partire dal 1.01.2007 devono, a scelta del dipendente: a) essere destinate a forme di previdenza complementare; b) essere mantenute in azienda, la quale provvederà a trasferire le quote di Tfr al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps. Le quote di Tfr maturate fino al 31.12.2006, invece, rimangono gestite dall'azienda. A prescindere della scelta fatta dal dipendente, l'onere a carico della società resta invariato e, pertanto, il trattamento contabile è il seguente: la società rileva nel conto economico, alla voce B.9.c), soltanto il costo (escluso l'effetto della relativa rivalutazione ora a carico del Fondo di Tesoreria o degli altri fondi di previdenza), mentre nella voce D.14 del passivo patrimoniale, il debito relativo alla quota non ancora versata alla data di bilancio.

29/10/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Novità del disegno di legge di Bilancio 2025 in tema pensionistico

  • Il Ddl di Bilancio 2025 prevede una serie di agevolazioni in materia pensionistica:
    • l’incentivo per il rinvio all’accesso alla pensione con età inferiori alla vecchiaia, attraverso il riconoscimento di un bonus economico che ha il fine di incentivare la prosecuzione dell’attività lavorativa;
    • proroga senza variazioni di quota 103, opzione donna e Ape sociale, con relativi consistenti limiti;
    • aumento extra per le pensioni minime, che nel 2025 sarà maggiorato del 2,2% rispetto al valore determinato applicando le regole ordinarie di adeguamento annuale all’inflazione, mentre nel 2026 scenderà all’1,3%;
    • due interventi al fine di facilitare l’accesso alla pensione di vecchiaia per chi è soggetto interamente al metodo di calcolo contributivo. Nel dettaglio: si potrà sommare l’importo dell’assegno della pensione complementare al fine di accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni o senza dover attendere gli attuali 71 anni, quando la pensione di vecchiaia contributiva viene erogata a prescindere dall’ammontare; le madri, con almeno quattro figli, potranno accedere alla pensione di vecchiaia contributiva con uno sconto di 16 mesi sul requisito anagrafico.

29/10/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Isac (Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva)

  • Il decreto legge con le disposizioni urgenti in materia di lavoro, approvato il 21.10.2024 dal Consiglio dei Ministri, introduce dal 1.01.2026 gli Isac, che consentiranno di verificare la congruità della manodopera dei datori di lavoro in rapporto al volume d'affari e, di conseguenza, il rispetto dei relativi costi, come salari, contributi, oneri. In sede di prima applicazione le novità inizieranno da 2 settori economici tra quelli più a rischio d'evasione ed elusione contributiva. Seguirà la graduale estensione ad almeno 6 ulteriori settori a rischio sommerso entro il 31.08.2026 e per fine anno 2026, saranno 8 i settori interessati.

29/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Il ravvedimento speciale blocca rettifiche di redditi e Iva

  • L’art. 2-quater, c. 9 L. 143/2024 stabilisce che il "ravvedimento speciale" inerente agli anni pregressi (che sarebbe più realistico chiamare sanatoria), procedura abbinata al concordato preventivo biennale, non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, risulta successivo alla “notifica” di: PVC, schemi di atto, atti di recupero di crediti inesistenti.
  • Un'eccezione è prevista solamente per il periodo d’imposta 2018: la sanatoria non si perfeziona se Pvc, schemi di atto e atti di recupero sono stati “notificati” entro il 9.10.2024.
  • L'adesione al "ravvedimento speciale" consente di bloccare le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (art. 39 D.P.R. 600/1973) nonché le rettifiche analitico-induttive Iva (art. 54, c. 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972).

28/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

FAQ 25.10.2024 sul concordato preventivo biennale

  • Per i soggetti Isa che non aderiscono al concordato preventivo (Cpb) per il biennio 2024-2025 nessun sbarramento a una eventuale adesione per il biennio 2025-2026. Il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza ex art. 116 Tuir a un regime ordinario o viceversa nei periodi d’imposta oggetto del Cpb o in quello precedente, non rientra in nessuna delle cause di esclusione o di cessazione previste dagli articoli 11 e 21 del decreto Cpb. Il decesso di un socio o dell’associato non determina una «modifica della compagine sociale» e quindi non rientra fra le ipotesi di cessazione del Cpb. L’omessa presentazione della dichiarazione Irap non blocca l’accesso al Cpb. Spiccano questi chiarimenti nell’ultima tornata di 15 Faq delle Entrate del 25.10.2024 e volte a risolvere alcune (ma non tutte) questioni che rimanevano ancora aperte a pochi giorni dal termine per l’adesione.
  • Il passaggio di una Srl dal regime di trasparenza fiscale ex art. 116 Tuir a un regime ordinario o viceversa (passaggio dall’ordinario alla trasparenza) nei periodi d’imposta oggetto del Cpb o in quello precedente, non determina né una causa di blocco né di cessazione del concordato. La risposta alla domanda era attesa soprattutto riguardo all’opzione per la trasparenza ex art. 116 in costanza di durata del Cpb. In base all’art. 8, c. 1 D.M. 23.04.2004, infatti, i soci delle società di capitali trasparenti non scontano alcuna forma di imposizione all’atto dell’effettiva percezione dei dividendi, dato che la tassazione avviene già per imputazione diretta del reddito in capo agli stessi soci. Questo, in costanza di durata del Cpb, potrebbe comportare in alcuni casi dei vantaggi rispetto alla tassazione ordinaria dell’Ires in capo alla società valutando poi l’effetto dell’ulteriore prelievo dato dalla ritenuta del 26% sullo stacco dei dividendi. E l’opzione è consentita.
  • I soggetti Isa che non hanno aderito al Cpb per il biennio 2024-25, già l’anno prossimo potranno aderire al Cpb per le annualità 2025-2026, senza necessariamente attendere il biennio 2026-2027. Vi è però da considerare che l’opzione per il Cpb il prossimo anno dovrà essere valutata prima (entro il 31.07.2025) e che solo l’accesso al Cpb in scadenza il 31.10.2024 ottobre, garantisce l’accesso alla sanatoria speciale prevista per le annualità 2018/2022.
  • Le Faq chiariscono anche che nell’ipotesi di decesso di un socio/associato non si verifica alcuna causa di cessazione del Cpb. Ne consegue che la fattispecie non determina nemmeno una causa di blocco al Cpb. Di fatto, l’Agenzia non vede nel decesso del socio/associato alcuna «modifica della compagine sociale» privilegiando, una lettura che attribuisce all’evento un effetto non “distorsivo” del Cpb.
  • La Faq n. 12 conferma che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap dichiarati dal contribuente per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo al 2023, concorrono alla formazione dell’importo del reddito e del valore della produzione netta e devono essere indicati nei righi P04 e P05 del modello Cpb. In questi casi, generalmente, contribuiscono a migliorare non solo il posizionamento Isa 2023, ma anche la proposta sul biennio 2024-2025 rispetto al reddito ante adeguamento.
  • Nella Faq n. 13 dove si chiede conferma che la presentazione di dichiarazioni integrative negli anni precedenti a quello di riferimento per il concordato (2018/2022) non comporti decadenza o cessazione del Cpb 2024/2025 anche nel caso in cui la fattispecie determini un minor reddito o valore della produzione netta oggetto del concordato per un importo superiore al 30%. Al riguardo, si conferma che già nella circolare n. 18/E/2024 fu chiarito che «per il primo biennio di applicazione del Cpb (i.e. 2024-2025) i dati comunicati in modo inesatto o incompleto sono riferibili al solo modello Isa 2024 relativo al periodo d’imposta 2023». Da qui l’irrilevanza di correzioni dichiarative postume sul quadriennio 2018/2022 sulla validità del Cpb 2024-2025.
  • Infine, l’eventuale omessa presentazione della dichiarazione Irap relativa al periodo 2021/2023 non preclude l’accesso al Cpb.

27/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Contributi avvocati e commercialisti sul reddito effettivo e non su quello concordato

  • Gli avvocati iscritti a Cassa forense che aderiscono al concordato preventivo biennale continuano a versare i contributi previdenziali (soggettivo ed integrativo) sul reddito effettivo. Con un comunicato pubblicato il 25.10.2024 sul sito dell’ente (www.cassaforense.it) si ricorda agli iscritti che l’Adepp, l’associazione che rappresenta le Casse di previdenza dei professionisti, già a fine marzo aveva fatto un comunicato per chiarire che, sul fronte previdenziale, l’art. 30 D.Lgs. 13/2024 non si applica agli enti di previdenza cosiddetti privatizzati, perché oltre a lederne l’autonomia potrebbe incidere sulla loro stabilità finanziaria (sentenza n. 7/2017 della Corte costituzionale). 
  • Un’analoga precisazione è stata fatta anche dalla Cassa dei dottori commercialisti.

27/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e CU

  • La bozza della legge di Bilancio 2025 prevede che, con i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate di approvazione della modulistica fiscale, siano definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Il medesimo codice identificativo dovrà essere indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché da quelli che gestiscono portali telematici. 

25/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cambio di regime Iva nel Terzo settore

  • Dal 1.01.2025 cambia il regime Iva per gli enti associativi, ossia si passa dal “fuori campo Iva” all’esenzione. Tale mutamento imporrà agli enti di assolvere gli obblighi Iva (quali: apertura partita Iva, fatturazione, registrazione e dichiarazione) e l’ammontare di tali operazioni contribuirà alla determinazione del volume d’affari ai fini Iva.
  • Per Odv e Aps con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, invece, sarà possibile applicare le regole del regime forfetario previsto dall’art. 1, cc. 58-63 L. 190/2024 e, quindi, beneficiare dell’esclusione da Iva e delle relative semplificazioni (esonero dagli obblighi di versamento dell’Iva, di presentazione della dichiarazione Iva e delle relative comunicazioni periodiche).

25/10/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Con 400 milioni finanziata la Cigs per le aziende in crisi

  • L’art. 30 del disegno di legge di Bilancio 2025 prevede un “pacchetto ammortizzatori” da oltre 400 milioni, che riguarderà vari settori (dalla pesca ai call center passando per le grandi aziende in crisi e le imprese con complessi piani di riorganizzazione e ristrutturazione). Nel dettaglio:
    • 30 milioni di euro per il mancato lavoro dovuto al fermo biologico e al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari nel settore della pesca;
    • 70 milioni di euro, per il 2025, per prorogare e rifinanziare i trattamenti di Cigs e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa;
    • 100 milioni di euro per le imprese che cessano o che abbiano cessato l’attività produttiva, al fine della gestione degli esuberi di personale;
    • 19 milioni di euro, per il 2025, per prorogare la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo Ilva;
    • 100 milioni di euro per la proroga, per il triennio 2025-2027, della misura della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale;
    • 20 milioni di euro, per il 2025, per la proroga annuale delle convenzioni tra ministero del Lavoro e Regioni per assorbire i lavoratori socialmente utili; 
    • 63,3 milioni di euro per le imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

25/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Scaglioni Irpef e taglio del cuneo fiscale

  • La bozza di legge di Bilancio 2025 prevede che, dal 2025, divengano strutturali gli scaglioni di reddito e le aliquote di imposta applicati nel 2024, ossia 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000 a 50.000 euro e 43% oltre 50.000 euro.
  • Inoltre, sul fronte del taglio del cuneo, è previsto l’abbandono del taglio dei contributi previdenziali nella parte a carico dei lavoratori, per essere sostituito da 2 diverse modalità in funzione del reddito prodotto. Con un reddito massimo di 20.000 euro, è stata introdotta una somma che deriva da una percentuale applicata al reddito del lavoratore (7,1% fino a 8.500 euro, 5,3 tra 8.500 e 15.000 euro e 4,8% tra 15.000 e 20.000 euro) e che non concorre a formare il reddito.
  • Per i lavoratori con un reddito compreso tra 20.000 e 32.000 euro, è prevista una nuova detrazione d’imposta fissa che è pari a 1.000 euro l’anno. Superando la quota di 32.000 euro si applica un rapporto matematico che consente un décalage fino ad azzerarsi a 40.000 euro.

24/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tassazione auto aziendali concesse a uso promiscuo

  • Il disegno di legge di Bilancio 2025 prevede l’aumento della tassazione Irpef e contributiva al lavoratore e per l’azienda per le auto aziendali concesse in uso promiscuo nel caso in cui sia diesel o a benzina (concorrerà a formare reddito per il 50%) e, al contempo, la riduzione con veicoli elettrici o plug in (percentuale di determinazione del benefit del 20%). 

24/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Stretta sulle detrazioni

  • La bozza di legge di Bilancio 2025 prevede una stretta sulle detrazioni in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare. In base al reddito sono previste 2 fasce di reddito, ossia 75.000 e 100.000 euro. Oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, la soglia massima è 14.000 euro; oltre 100.000 euro invece il tetto massimo è 8.000 euro.
  • La soglia di spesa sarà modulata in base a tre coefficienti: 0,50 se nel nucleo non ci sono figli a carico, 0,70 se c’è un figlio, 0,85 se ci sono due figli e 1 se i figli sono più di due o c’è almeno un figlio con grave disabilità accertata.
  • Le spese che entreranno nella nuova tagliola saranno molte, ma non retroattiva, ossia riguarderà solo gli oneri sostenuti dal 2025. Saranno espressamente escluse le spese sanitarie e per farmaci.

24/10/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Maxi deduzione per nuove assunzioni e ulteriori conferme della legge di Bilancio 2025

  • La bozza di legge di Bilancio 2025 prevede la proroga della maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato (con l’incremento di un ulteriore 10% nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti considerati svantaggiati) per 3 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024. Per accedere al beneficio è comunque necessario un incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
  • Inoltre, è confermata la riduzione dell’imposta sostitutiva al 5% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazioni agli utili d’impresa per il triennio 2025, 2026 e 2027. Così come sono confermate le agevolazioni su lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi nel settore turistico, ricettivo e termale.

24/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Accesso al concordato preventivo e omessa dichiarazione

  • L’art. 11, c. 1, lett. a) D.Lgs. 13/2024 stabilisce che il concordato preventivo biennale è inapplicabile nel caso in cui il contribuente non abbia adempiuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato. Per quanto riguarda il primo biennio (2024-2025), quindi, risulta necessario aver presentato le dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento, ma si ritiene che la mancata presentazione della dichiarazione Irap, da parte dei contribuenti non dotati di autonoma organizzazione, non rappresenti una omissione dell’adempimento ma un’applicazione puntuale delle disposizioni, per carenza del presupposto impositivo.
  • L’Agenzia delle Entrate (Faq  8.10.2024 n. 11) ha ribadito che, ai fini della applicazione del concordato, si debbano considerare omesse le dichiarazioni trasmesse oltre i 90 giorni dal termine di presentazione. Al contrario, ai sensi dell’art. 2, c. 7 D.P.R. 322/1998, devono essere considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Di conseguenza, soltanto spirati 90 giorni dal termine, la dichiarazione cessa di essere tardiva e diviene omessa.

23/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ampliamento ravvedimento speciale agli anni con esclusione ISA

  • L'art. 7 D.L. 155/2024 ha allargato l’ambito applicativo dello scudo fiscale, per coloro che sottoscrivono il concordato preventivo biennale, con ricavi e compensi sotto i 5.164.569 euro e che non hanno determinato il reddito forfettariamente, anche alle annualità del quinquennio 2018-2022 in cui è rilevata una causa di esclusione Isa per Covid e per periodo di non normale svolgimento dell’attività.
  • In conseguenza della modifica normativa, i calcoli predisposti dall’Agenzia delle Entrate e messi a disposizione nel cassetto fiscale dei contribuenti risultano ora obsoleti; pertanto, l’Agenzia rimetterà a disposizione, unicamente per i contribuenti con esclusioni Isa nel quinquennio 2018-2022, quelli aggiornati e comprensivi delle annualità prive di Isa.

23/10/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Versamento contributi previdenziali per commercialisti e concordato preventivo biennale

  • La Cassa dottori commercialisti, con la newsletter n. 4/2024, ha chiarito, come già aveva fatto l’Adepp, l’associazione che rappresenta le Casse di previdenza dei professionisti, che gli iscritti che decidono di aderire al concordato preventivo biennale continuano a versare i contributi previdenziali sulla base del reddito effettivamente prodotto.

23/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale più ampio

  • Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 155/2024 la sanatoria speciale per gli anni 2018/2022, riservata ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2024/2025, allarga il proprio perimetro, ammettendo anche i soggetti interessati dalle cause di esclusione Isa in alcuni anni del passato, che potranno usufruire del ravvedimento speciale.
  • È compresa anche l’ipotesi di esclusione Isa prevista per la pandemia Covid per gli anni 2020/2021 nonché l’esclusione dagli Isa per effetto di una delle situazioni che caratterizza il periodo di non normale svolgimento dell’attività.
  • Inoltre, è possibile esprimere alcune considerazioni sul D.L. 155/2024:
    • anche i soggetti in perdita, pur essendo privi di una base imponibile per conteggiare l’imposta sostituiva, possono accedere al ravvedimento speciale;
    • nei conteggi della sanatoria messi a disposizione dei contribuenti è riportato anche il periodo d’imposta 2018, anche se, per tale annualità, un soggetto virtuoso Isa che abbia ottenuto un punteggio almeno pari a 8, potrebbe fruire della prescrizione anticipata dei termini di accertamento. 

22/10/2024
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Contabilizzazione dell’affitto di azienda

  • Per il concedente dell’affitto di azienda i canoni percepiti rappresentano componenti positivi di reddito e, in quanto tali, devono essere rilevati, in base al principio di competenza (e, quindi a prescindere dalla data di incasso), nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi" del conto economico. Di converso, per l’affittuario, i canoni corrisposti, essendo componenti negativi di reddito, devono essere rilevati, sempre in base al principio della competenza, nella voce B.8 “Costi per godimento di beni di terzi" del conto economico.
  • Per quanto riguarda i riflessi in nota Integrativa, se in passato, dottrina e prassi erano concordi nel ritenere che i beni concessi in affitto dovessero essere iscritti nel bilancio del concedente e tra i conti d’ordine dell’affittuario, per effetto del D.Lgs. 139/2015 l’informativa su impegni, garanzie e passività potenziali è ora fornita solo in nota integrativa. 
  • Sul punto, parte della dottrina aveva sostenuto il c.d. “metodo della proprietà” secondo cui i beni dell’azienda concessa in affitto restano confinati al bilancio del locatore non trovando spazio nel patrimonio dell’affittuario; lo stesso affittuario è tenuto a fornire indicazione in nota integrativa degli elementi attivi e passivi che fanno parte dell’azienda affittata, l’ammontare dei canoni di affitto e la durata del contratto. 
  • A tale impostazione si contrappone l'orientamento di Assonime (circolare 34/2000), secondo cui i beni dell’azienda affittata devono essere iscritti nel patrimonio dell’affittuario in virtù dei poteri-doveri contrattuali che questi assume. Tenuto conto delle due tesi contrapposte, la piena applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma fa propendere per una contabilizzazione dei beni dell’azienda in affitto agganciata al bilancio del locatore, lasciando all’affittuario l’indicazione dell’informativa in nota integrativa (tuttavia, sul punto, sarebbe auspicabile un chiarimento).

22/10/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Patente e crediti, verifiche del committente

  • L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la risposta alla faq 15.10.2024, 12, ha precisato che è il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, a dover verificare il possesso della patente a crediti (o dell’autocertificazione fino al 31.10.2024) o dell’attestazione di qualificazione Soa nei confronti delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi e di tutti gli eventuali subappaltatori (art. 90, c. 9 lett. b-bis D.Lgs. 81.2008).

22/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Regime forfetario e concordato preventivo biennale

  • L’Agenzia delle Entrate, con alcune Faq pubblicate sul sito istituzionale, ha chiarito che il contribuente forfetario che nel 2023 ha superato la soglia di 100.000 euro di ricavi o proventi può accedere al concordato preventivo biennale dei soggetti Isa per il biennio 2024-2025. Per quelli che superano tale limite nel 2024, ma non quello di 150.000 euro, l’accesso al concordato è possibile, ma solamente per il 2024. Al contrario, non può accedervi quel contribuente forfetario che ha superato 85.000 euro, ma non 100.000 euro, incorrendo nel blocco previsto dall’art. 11, c. 1, lett. b) D.Lgs. 13/2024.
  • Infine, è stato chiarito che l’uscita dal regime forfetario per opzione o per cause vincolanti diverse dal superamento del limite di ricavi non impedisce l’accesso al concordato preventivo, non essendovi alcuna disposizione in merito.

21/10/2024
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Gestione contabile e fiscale dei beni inferiori a 516 euro

  • La contabilizzazione e il trattamento fiscale dei beni di modico valore, ossia i beni il cui costo unitario non superiore a 516,46 euro, può seguire tre diverse vie.
  • Dal punto di vista contabile, non prevedendo l'Oic 16, nella sua versione attuale, una specifica regola per la contabilizzazione, si prospettano tre soluzioni:
    • iscrizione dei beni nell’attivo dello stato patrimoniale con ammortamento nella misura del 100%;
    • rilevazione dei beni nell’attivo dello stato patrimoniale con ammortamento in base alla loro vita residua;
    • imputazione del costo dei beni direttamente a conto economico nella voce B6 (costi per acquisti) o B10b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali).
  • Per quel che concerne il trattamento fiscale va effettuato in funzione delle soluzioni contabili adottate e quindi rispettivamente:
    • nel caso di ammortamento con aliquota 100%, con deduzione fiscale del costo del bene nell’esercizio di sostenimento dello stesso (art. 102, c. 5, Tuir);
    • nel caso di ammortamento in base alla vita residua, deduzione fiscale per quote di ammortamento mediante l'applicazione dei coefficienti previsti dal D.M.31.12.1988 (art. 102, cc. 1-2, Tuir);
    • nel caso di rilevazione contabile dei costi direttamente a conto economico, intera deduzione fiscale nell’esercizio di sostenimento (se contabilizzati nella voce B6) oppure deduzione in base all’art. 102, c. 5, Tuir (se contabilizzati nella voce B10b.

21/10/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Possibile motivare l’assenza dei requisiti per la patente a crediti

  • L'Ispettorato nazionale del lavoro, con specifiche Faq, ha specificato che:
    • solo chi opera concretamente e attualmente nei cantieri temporanei o mobili è tenuto a richiedere la patente a crediti;
    • dal 1.11.2024 la richiesta della patente dovrà essere inoltrata tramite il portale Inl (fino al 31.10.2024 è possibile operare avendo trasmesso le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive);
    • la domanda di rilascio della patente a crediti può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, direttamente oppure tramite un soggetto delegato in forma scritta;
    • qualora il soggetto richiedente non sia obbligato o sia esentato per qualche ragione il sistema consente di motivare l’eventuale mancato possesso di un requisito: 
    • il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare il possesso. da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, della patente o del documento equivalente, anche nei casi di subappalto. In caso di omessa verifica scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.

21/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Faq Agenzia delle Entrate sul concordato preventivo biennale

  • I conferimenti d’azienda che interessano le società bloccano l’accesso al concordato preventivo biennale (Cpb) se effettuati nel primo anno di applicazione del concordato [art. 11, c. 1, lett. c) D.Lgs. 13/2024]. Allo stesso modo ne causano la cessazione se effettuati in costanza di durata del concordato (articolo 21). L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 18/E/2024, ha precisato come «anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal Cpb, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento». Quindi: i) conferimenti e cessioni di azienda sono accomunati dallo stesso effetto riguardo all’applicazione del Cpb; ii) rilevano, a tal fine, anche i conferimenti e le cessioni di rami d’azienda.
  • In una delle faq del 17.10.2024 l’Agenzia ha affrontato anche il caso dell’effetto sul Cpb del conferimento dell’unica azienda effettuata dall’imprenditore individuale affermando che l’operazione causa la cessazione del Cpb, venendo a configurarsi, in concreto, la cessazione dell’attività d’impresa in capo al conferente. Conclusione, questa, che appare piuttosto ovvia.
  • Un tema mai esplicitamente affrontato, invece, è quello che riguarda l’ambito soggettivo del blocco al Cpb in presenza di queste operazioni e cioè se l’operazione di conferimento o cessione d’azienda sia ostativa al Cpb sia per il dante causa che per l’avente causa. La risposta al quesito sembra debba essere in senso affermativo atteso che è il tipo di operazione che confligge con la ratio del Cpb. D’altro canto, sia l’art. 11 sia l’art. 21 D.Lgs. 13/2024 fanno riferimento alla condizione generale che «la società risulta interessata da operazioni di conferimento». Quindi la norma disciplina in senso lato, a prescindere dal ruolo di conferente o conferitario. Per analogia la stessa regola si ritiene debba valere anche per le cessioni di azienda.
  • Un secondo tema attiene al perimetro soggettivo del blocco. Sia l’art. 11 sia l’art. 21 richiamano «società o enti». Quindi soggetti collettivi. Nella circolare 18/E si citano invece in senso lato i soggetti» interessati da operazioni di conferimento. Pare quindi dedursene che, in via interpretativa, l’ambito di applicazione della causa di blocco o di cessazione, sia stato esteso anche alle imprese individuali anche se non in correlazione con il dato normativo letterale piuttosto puntuale.
  • Estranea alle cause di blocco e di cessazione del Cpb è, invece, l’ipotesi dell’affitto di azienda o di ramo d’azienda. Tale fattispecie, nell’ambito del Cpb, è infatti richiamata solo dal D.M. 14.06.2024 che, in relazione alle circostanze eccezionali che causano la cessazione del concordato in presenza di un calo dei redditi effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quello oggetto di concordato previste dall’art. 19, c. 2 D.Lgs. 13/2024, richiama, tra le altre, anche la cessione in affitto dell’unica azienda. È evidente, peraltro, che tale circostanza si applica solo in capo al soggetto locatore.
  • Infine, eventuali conferimenti e/o cessioni d’azienda effettuati nel corso del 2023, possono dare origine a una causa di esclusione Isa in quanto in molti casi tali operazioni generano una cessazione di attività per il conferente/cedente e un inizio di attività per il conferitario/cessionario (circolare n. 17/E/2019). In questi casi, mancando l’applicazione dell’Isa sul periodo di riferimento precedente, l’accesso al Cpb resta precluso.

20/10/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Adeguati assetti organizzativi

  • Con il documento «Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative – Focus cooperative» pubblicato il 17.10.2024, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili fornisce uno strumento operativo per contemperare le peculiarità che caratterizzano le società cooperative regolate dalle norme specifiche di cui al Titolo VI del Codice civile, «integrative e derogatorie» di quelle previste per le società di capitale (Spa e Srl) applicabili alle cooperative ma solo «in quanto compatibili» per espressa previsione dell’art. 2519 del Codice civile.
  • Come evidenziato nell’introduzione, il documento deve intendersi quale integrazione del precedente «Assetti organizzativi, amministrativi e contabili, check-list operative» del luglio 2023 riguardante gli aspetti generali comuni a tutte le imprese nell’applicazione dell’art. 2086 c.c.
  • Il documento identifica le fattispecie particolari e specifiche di funzionamento delle cooperative che soggiacciono a limitazioni e condizioni nonché a obblighi di informativa per i quali viene richiamata quale fonte l’art. 2545 del Codice civile che, infatti, richiede ad amministratori e sindaci di riferire nel bilancio d’esercizio nel merito dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, concetto ampio e indefinito del quale le previsioni del documento possono essere considerate come interpretative.

20/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detrazioni fiscali con limiti di spesa

  • La bozza di legge di Bilancio 2025 prevede nuove soglie di spese, pari a 8.000, 6.000 e 4.000 euro, per fruire delle detrazioni (ad esempio sanitarie, di ristrutturazione, veterinarie, ecc.) superate le quali i contribuenti non ne potranno beneficiare qualora rientrino nelle fasce di reddito, rispettivamente, fino a 50.000 euro, tra 50.000 e 100.000 euro e oltre 100.000 euro (fino ai 240.000 euro, soglia oltre la quale le detrazioni sono azzerate). 
  • Le nuove soglie opereranno sulle detrazioni maturate dal 1.01.2025. 
  • I mutui per la prima casa saranno esclusi da questa riperimetrazione. 

18/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuove Faq sul concordato preventivo biennale

  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato delle nuove Faq sul concordato preventivo biennale. In particolare, è stato chiarito che anche le società tra professionisti in reddito d’impresa possono accedere al concordato preventivo, sempre che siano applicati gli Isa.
  • Inoltre, non sono causa di decadenza o esclusione le modifiche della compagine sociale in caso di opzione per la trasparenza della società di capitali: infatti, l’art. 11, lett. b-quater) D.Lgs. 13/2024 si riferisce alle sole società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e non anche alle società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale.
  • Infine, è stato affermato che le ipotesi di recesso e di esclusione del socio o associato di una società o associazione di cui all’art. 5 del Tuir rientrano in ogni caso tra le cause idonee a determinare modifiche della compagine sociale e, quindi, possono determinare l’esclusione dal concordato preventivo.

18/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Indeducibili ai fini Ires e Irap gli oneri da riversamento R&S

  • Scade il 31.10.2024 il temine per la presentazione dell’istanza di sanatoria per il credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S) relativo ai periodi d’imposta dal 2015 al 2019, indebitamente utilizzato in compensazione alla data del 22.10.2021 e non recuperato con atto già definitivo.
  • Il trattamento contabile e fiscale del riversamento relativo all’adesione alla sanatoria risulta essere il seguente:
    • l’onere da riversamento è da imputare a conto economico (voce B14) nell’esercizio di presentazione dell’istanza, ossia 2024;
    • il costo è indeducibile ai fini Ires e Irap, non essendo stato tassabile il credito originario (contabilizzato nella voce A5); 
    • il debito rateizzato va contabilizzato nella voce D12 del passivo, suddividendolo tra parte a breve termine (seconda rata) e parte oltre l’esercizio successivo (terza rata);
    • gli interessi passivi relativi alla rateazione sono soggetti al limite del 30% del Rol, essendo derivanti da una scelta finanziaria dell’impresa. 

18/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Importo massimo delle detrazioni

  • Al fine di far risparmiare all’Erario un miliardo di euro, la legge di Bilancio 2025 potrebbe prevedere alcune soglie, che determineranno l’importo massimo delle spese detraibili (e non delle deduzioni), e un quoziente familiare per premiare i nuclei familiari più numerosi: 8% per i redditi fino a 50.000 euro, 6% per i redditi da 50.000 a 100.000 euro e 4% oltre 100.000 euro.

17/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale con maggiorazione per gli anni del Covid

  • La bozza del decreto Anticipi, come annunciata dal Governo con il comunicato stampa 15.10.2024, n.100, prevede l’ampliamento della possibilità di accesso al ravvedimento speciale per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale anche in relazione alle annualità 2020 e 2021 per le quali i contribuenti hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA per la diffusione della pandemia da Covid-19.
  • Ai fini del ravvedimento speciale la mancata applicazione degli Isa negli anni della pandemia Covid, oppure per causa di forza maggiore, dovrebbe portare all’applicazione di una maggiorazione a forfait, pari al 25%, del reddito dichiarato su cui applicare l’imposta sostitutiva sui redditi e quella sull’Irap. 
  • Tale norma entra nel decreto collegato alla manovra al fine di consentire ai contribuenti interessati di determinare gli importi dovuti per il ravvedimento speciale (l’importo del versamento minimo dovuto per la sostitutiva sui redditi per ogni anno sarà di 1.000 euro). 

17/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Disegno di legge di Bilancio 2025

  • Il disegno di legge di Bilancio 2025 e il decreto collegato, discussi in Consiglio dei ministri, prevedono:
    • la conferma dell’attuale struttura dell’Irpef a 3 aliquote, ma l’aliquota prevista per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro potrebbe scendere al 33% se il concordato darà le coperture sufficienti;
    • la conferma dell’attuale taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35.000 euro e un decalage per chi percepisce tra 35.000 e 40.000 euro;
    • un contributo di 1.000 euro per i nuovi genitori con un Isee massimo di 40.000 euro e, per il bonus asilo nido, è prevista l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’Isee;
    • la razionalizzazione delle detrazioni per ridurre la spesa pubblica prevedendo un limite massimo di detrazioni utilizzabili, tenendo conto però dei componenti della famiglia a carico (più componenti determineranno maggiori detrazioni fiscali);
    • la conferma di Quota 103 in versione contributiva, Ape sociale e Opzione donna;
    • il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, Nuova Sabatini e degli accordi per l’innovazione;
    • la conferma della deduzione maggiorata del 120% per le nuove assunzioni, da applicare però su 3 anni, sempre che vi sia un incremento annuale degli occupati, e della tassazione al 5% dei premi di produttività entro 3.000 euro per redditi fino a 80.000 euro;
    • la proroga della detrazione al 50% per le ristrutturazioni edilizi, con tetto di spesa pari a 96.000 euro, ma solamente per quelle effettuate sulle abitazioni principali. Per le altre abitazioni, le detrazioni tornano al 36% con tetto di spesa a 48.000 euro.

16/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rischio penale su errori di compilazione del concordato preventivo

  • Commettere errori nella compilazione del modello per il concordato preventivo biennale (CPB) comporta il rischio di responsabilità penale in quanto alcune delle informazioni richieste sono rese attraverso un’autodichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Le situazioni da autocertificare riguardano l’assenza di cause di esclusione e l’attestazione del verificarsi di uno degli eventi straordinari individuati dal D.M. 14.06.2024.
  • Infatti, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E/2024 (pag. 37) precisa che "nella sezione Condizioni di accesso sono previste informazioni relative alla presenza di requisiti e all’assenza di cause di esclusione che i contribuenti devono dichiarare per poter accedere alla proposta di concordato", rimandando alla nota 48 in cui "si ricorda che tali informazioni hanno la natura di “autodichiarazioni” e sono rese ai sensi della disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000". 

16/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Errori bloccanti per il 730 integrativo

  • Dalla lettura delle istruzioni del modello 730/2024 non è possibile inviare un modello 730 integrativo nel caso in cui sia stato compilato il quadro W per il monitoraggio e la liquidazione delle imposte dovute sulle attività detenute all’estero in quello originario, così come non è possibile sanare l’eventuale omissione dei dati nel medesimo quadro W oppure quando siano da dichiarare le “mance” concesse per il settore turistico-alberghiero o redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva. 
  • In questi casi, per effettuare le correzioni a favore è necessario presentare il modello Redditi 2024 rettificativo entro il 31.10.2024 o uno integrativo successivamente a tale data per l’eventuale maggiore credito spettante.

15/10/2024
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Perdite da transazione deducibili

  • L’Oic 15, al punto 26, fa rientrare tra le perdite realizzate su crediti iscritti nell'attivo circolante anche quelle derivanti da transazione. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 26/E/2013, ha chiarito che è possibile ricondurre a una perdita deducibile la transazione che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti, quando “motivata” da difficoltà finanziarie del debitore. Tuttavia, se l'origine della transazione è differente, per esempio perché deriva da una lite sulla fornitura, il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una sopravvenienza passiva.
  • Occorre, poi, verificare se nell'ambito dell'accordo transattivo siano individuabili quegli elementi “certi e precisi” che rendono deducibile la perdita su crediti. Per i soggetti Oic adopter, infatti, la circolare 14/E/2014 àncora la ricorrenza degli elementi “certi e precisi”, necessari per la deducibilità della perdita su crediti in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, alle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio.

15/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Divieto di nuove prove negli appelli tributari

  • La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 5321/08/2024, in ossequio al nuovo testo dell’art. 58 D.Lgs. 546/1992, ha stabilito che i mezzi di prova non prodotti in primo grado sono da ritenere inammissibili in appello per i ricorsi proposti dopo il 5.01.2024.
  • Il nuovo art. 58 cit., come riformulato dall’art. 1, c. 1 lett. b) D.Lgs. 220/2023, prevede l’inammissibilità "salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.

14/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sanatoria e accesso al concordato preventivo

  • Sanatoria speciale 2018-2022 con costo di almeno 1.000 euro per annualità: una regolarizzazione che partirà, di fatto, il 14.10.2024, quando i contribuenti troveranno nel cassetto fiscale una scheda di sintesi, una sorta di precompilata del concordato, con la tabella contenente gli elementi informativi utili del contribuente, nonché il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per l’eventuale adesione all’opzione di ravvedimento.  Sogei comunica che tali dati saranno resi disponibili in formato elaborabile (.csv), in modo che il contribuente (o l’intermediario) potrà scaricarli anche nel suo pc per utilizzarli.
  • L’accesso alla sanatoria presuppone la corresponsione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali, calcolata su una base imponibile forfettizzata. Il presupposto, però, è che nell’annualità che si intende regolarizzare, il soggetto abbia applicato gli Isa. Il punteggio Isa, infatti, è il dato necessario per calcolare la base imponibile su cui applicare la tassazione sostitutiva e per determinare la misura della stessa imposta sostitutiva. Tanto più il soggetto è stato “virtuoso Isa” quanto più basso, in termini proporzionali, sarà il costo della regolarizzazione. Per l’Irap, invece, la misura dell’imposta sostitutiva è sempre uguale a prescindere dal punteggio Isa ottenuto: 3,90%. La base imponibile è data dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato e il valore dello stesso incrementato in misura variabile a seconda del punteggio Isa ottenuto sul periodo. L’incremento va da un minimo del 5% (per i contribuenti con Isa 10) ad un massimo del 50% (per coloro con Isa inferiore a 3).
  • Per le annualità 2018, 2019 e 2022 l’imposta sostitutiva va da un minimo del 10% (Isa pari o superiore a 8) a un massimo del 15% (Isa inferiore a 6). Per il 2020 e 2021 le imposte sostitutive (redditi e Irap) sono ridotte del 30%.
  • Come base di calcolo si dovrebbe assumere il reddito d’impresa fiscalmente rilevante e quindi determinato tenendo conto delle eventuali rettifiche fiscali. È previsto che l’ammontare dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali per ciascuna annualità non possa essere inferiore a 1.000 euro. In tema di Irap, invece, non è previsto alcun minimale di versamento per annualità. Si ritiene che per i periodi d’imposta sanabili chiusi in perdita, mancando una base imponibile, si dovrà versare l’importo minimo di 1.000 euro. Non sono mai dovuti interessi e sanzioni (salvo quelli da rateazione se si sceglie il pagamento in 24 rate mensili).
  • Il costo della sanatoria dipende dal punteggio Isa ottenuto sulle annualità che si intende regolarizzare, tenendo conto anche del punteggio Isa ottenuto anche con l’adeguamento in dichiarazione.
  • Le nuove disposizioni non vietano la possibilità di compensare le imposte sostitutive dovute per effetto dell’adesione al ravvedimento speciale, con eventuali crediti compensabili.
  • Coloro che faranno accesso alla regolarizzazione speciale per uno o tutti i periodi si garantiranno il blocco delle rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo ex art. 39 Dpr 600/1973 e, in tema di Iva, ex art. 54, c. 2. 2° periodo Dpr 633/1972. La norma, però, non prevede alcuna preclusione in merito ai poteri istruttori ex artt. 32 e 33 Dpr 600/1973 e 51 e 52 Dpr 633/1972.
  • Le cause di decadenza del ravvedimento speciale sono regolate in maniera specifica: decadenza dal concordato preventivo biennale, decadenza dalla rateazione eventualmente scelta, applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti commessi nel corso dell’anno d’imposta ravveduto. Restano da chiarire gli eventuali effetti qualora, in sede di controllo, dovesse emergere che il punteggio Isa ottenuto nel periodo sanato speciale era errato.

13/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo biennale nel cassetto fiscale

  • Sogei e l’Agenzia delle Entrate hanno predisposto una specifica integrazione della scheda di sintesi che è stata messa a completa disposizione dei contribuenti nel proprio “Cassetto fiscale”, comprensiva di una tabella di semplice lettura contenente tutte le informazioni utili, anche per il calcolo e il versamento dell’imposta sostitutiva. Pertanto, i contribuenti Isa che aderiranno al concordato preventivo biennale per il biennio 2024/2025 potranno mettersi al riparo anche dagli accertamenti sulle annualità pregresse ancora accertabili (dal 2018 al 2022), tramite il versamento una imposta sostitutiva. Con riferimento all’imposizione diretta (Ires e Irpef) e all’Irap, con l’adesione al ravvedimento resta inibita ogni possibilità di rettifica del reddito dichiarato mentre, per quanto riguarda l’Iva, al fine di evitare procedure di infrazione comunitarie, è inibita soltanto la possibilità di procedere con accertamenti analitico induttivi. Il regime consiste, di fatto, nel versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Irap, che deve essere determinata, anche per ogni singolo periodo d’imposta dal 2018 al 2022, in relazione al risultato ottenuto, per ciascuna annualità, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (pagella Isa). In relazione, quindi, al voto Isa ottenuto in ogni annualità, si determinerà la percentuale da applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo e al valore della produzione Irap dichiarato in relazione all’anno per cui si sceglie di aderire per ottenere così la base imponibile dell’imposta sostitutiva e l’aliquota da applicare. 
  • Come previsto per il concordato preventivo biennale, il punteggio di affidabilità fiscale diventa centrale per la definizione dell’incremento della base imponibile (decrescente al crescere del grado di affidabilità) e della misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (crescente al decrescere del grado di affidabilità). La base imponibile, pertanto, sarà determinata con le percentuali di incremento variabili in base al voto Isa di ciascun anno: 5% per i soggetti con punteggio pari a 10, 10% per i soggetti con punteggio pari o superiore a 8 e inferiore a 10, 20% per i soggetti con punteggio pari o superiore a 6 e inferiore a 8, 30% per i soggetti con punteggio pari o superiore a 4 e inferiore a 6, 40% per i soggetti con punteggio pari o superiore a 3 e inferiore a 4 e 50% per i soggetti con punteggio inferiore a 3. 
  • L’aliquota dell’imposta sostitutiva, da applicare all’incremento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo calcolato come appena indicato, sarà anch’essa variabile in base al voto Isa e sarà applicata nelle percentuali del 10%, del 12% o del 15%, mentre ai fini Irap si applicherà un’imposta sostitutiva del 3,90% e sarà ridotta del 30% per le annualità 2020 e 2021, per tenere conto della pandemia, ma l’imposta sostitutiva non potrà essere inferiore a 1.000 euro per ciascun anno di adesione. L’imposta sostitutiva potrà essere versata in unica soluzione entro il 31.03.2025, oppure in un massimo di 24 rate mensili di pari importo e maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, con prima rata da versare sempre entro il 31/03/2025; il versamento di una rata in ritardo ma entro il termine di versamento della rata successiva, non farà decadere dal beneficio della rateazione e il pagamento del debito integrale, mediante un'unica soluzione o della prima rata, non dovrà essere successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti. 
  • Modificati anche i termini per gli accertamenti, con la conseguenza che per i soggetti Isa, che aderiranno al concordato, ma non anche al ravvedimento, i termini di decadenza dell’accertamento in scadenza il 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025, mentre per coloro che aderiranno al concordato e anche al ravvedimento speciale, i termini sono prorogati al 31.12.2027; si evidenzia, però, che i contribuenti che hanno ottenuto un voto Isa non inferiore a 8, beneficiando del regime premiale, hanno ottenuto la riduzione di un anno dei termini decadenziali, con la conseguenza che il potere di rettifica del periodo d’imposta 2018, è già spirato il 31.12.2023.

13/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo biennale e sanatoria precompilata

  • L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione nel Cassetto fiscale delle partite Iva una tabella con i dati di base e il calcolo dell’imposta sostitutiva con cui si potranno regolarizzare gli anni 2018-2022. Tali dati saranno in formato elaborabile e potranno quindi essere scaricati e utilizzati anche dal professionista che assiste il contribuente.
  • Tale sanatoria precompilata servirà per rendere subito evidenti i vantaggi offerti dall’adesione al concordato, ma anche per evitare la proroga della scadenza del 31.10.2024, nonostante questa sia stata richiesta dai commercialisti e dal relativo Consiglio nazionale, ribadendo che il posticipo della scadenza trova conferma nello Statuto dei diritti del contribuente.

11/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Contratto misto per forfetari

  • Con un emendamento in Commissione Lavoro, è stata introdotta nel c.d. Collegato Lavoro la norma che consentirebbe l’accesso al regime forfettario per i professionisti iscritti ad albi o repertori professionali che svolgono l’attività in favore di datori di lavoro con più di 250 dipendenti e che, al contempo, sono assunti dagli stessi datori con un contratto a tempo indeterminato o con part time tra il 40% e il 50% rispetto all’orario previsto dal Ccnl applicato. 
  • Il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato e l'attività non deve sovrapporsi a quella del lavoro subordinato. Inoltre, il regime forfettario diventa accessibile ai non iscritti ad albi o repertori se previsto da un accordo di prossimità (art. 8 D.L. 138/2011). 
  • Con altro emendamento è stata introdotta la sospensione dei termini degli adempimenti tributari in favore dei liberi professionisti a fronte di ricovero dei figli minorenni per intervento chirurgico o ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave; in caso di parto o interruzione della gravidanza oltre il 3° mese, sono sospesi i termini sono sospesi dal 8° mese di gestazione fino al 30° giorno successivo al parto o all’interruzione di gravidanza.

10/10/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Titolare effettivo nelle branch

  • Mancano indicazioni precise circa la possibilità di individuazione del titolare effettivo nel caso delle branch. Esista tuttavia un orientamento, introdotto dal Cndcec, che afferma che, se la casa madre appartiene a un Paese UE ed è già tenuta a adempiere all’obbligo del titolare effettivo nel Paese della sede, questo dovrebbe esimere la branch italiana dall’adempimento.
  • Tuttavia, si può ritenere che la branch debba comunque essere iscritta presso il competente Registro delle Imprese italiano e, quindi dovrà essere individuato il nominativo da iscrivere. Alcune camere di commercio ritengono che debba essere un legale rappresentante della casa madre: tuttavia, potrebbe essere un soggetto che non esercita alcun potere pratico sulla branch italiana. Un altro orientamento, invece, sostiene dovrebbe essere il preposto della branch italiana, anche se non fa parte dell’organo amministrativo della casa madre, ma non è accolto dalla Camere di commercio.

10/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale soggetti che aderiscono al concordato

  • È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8.10.2024, n. 236 la L. 7.10.2024, n. 143, di conversione del D.L. 113/2024, che prevede il ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022, a favore dei soggetti Isa che aderiscono alla proposta di concordato preventivo biennale. 
  • La disposizione troverà piena operatività solo dopo che l'Agenzia delle Entrate avrà pubblicato il correlato provvedimento con termini e modalità di adesione. 
  • Il 31.10.2024 scade il termine per aderire al concordato preventivo biennale, la cui opzione è inderogabile per fruire dello scudo fiscale; il 31.03.2025, invece, è la scadenza per effettuare il versamento della 1^ o unica rata della definizione mediante il ravvedimento speciale.
  • Nelle ipotesi di mancato accesso al concordato o di decadenza dallo stesso e in relazione a violazioni dei tributi che sono oggetto di concordato, è dimezzata la soglia per l'applicazione delle sanzioni accessorie tributarie previste dalla legge. Stesso principio è applicato nei confronti dei contribuenti che non fruiranno della sanatoria per gli anni pregressi ovvero ne decadranno.

09/10/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Novità dal Collegato lavoro

  • È prevista per oggi 9.10.2024 l'approvazione della Camera del cosiddetto “collegato lavoro” che dovrà passare all’esame del Senato. 
  • Tra le novità si segnalano le seguenti:
    • in tema di dimissioni per “fatti concludenti”, se l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale oltre i 15 giorni, il datore ne dà comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro per accertarne la veridicità e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore;
    • si prevede la parificazione nella possibilità di utilizzare la modalità telematica anche per le conciliazioni in sede sindacale delle controversie di lavoro; 
    • riguardo al lavoro in somministrazione, si escludono dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori (che non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1.01 dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti) i casi in cui la somministrazione a tempo determinato coinvolga lavoratori assunti dall’agenzia per il lavoro a tempo indeterminato, o lavoratori assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, over 50 anni); 
    • in materia di lavoro stagionale, si interviene attraverso un’interpretazione autentica in base alla quale oltre ai cosiddetti “stagionali” individuati da decreto (DPR del 1963) vi rientrano anche le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, o le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl;
    • si potrà lavorare durante la cassa integrazione: il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato, o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi;
    • la durata del periodo di prova nei contratti a termine è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro (tale periodo non può essere inferiore a due giorni né superiore a 15 per i rapporti fino a 6 mesi, e a 30 giorni per quelli tra 6 mesi e un anno);
    • sullo smart working si conferma che la comunicazione del datore, in via telematica al Ministero del Lavoro, dei lavoratori e della data di inizio e fine del lavoro agile, deve essere effettuata entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo;
    • è prevista la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo;
    • l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale potrà essere trasformato anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

09/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo biennale e sanatoria speciale

  • Per la sanatoria speciale 2018/2022 per i soggetti Isa aderenti al concordato preventivo biennale le istruzioni operative dovranno essere contenute in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà termini e modalità di comunicazione delle opzioni dei soggetti interessati. 
  • Vi sono alcuni aspetti da chiarire tra cui l'effetto del ricorso al ravvedimento speciale in una o più delle annualità interessate dal 2018 al 2022, chiuse con un risultato in perdita fiscale o in relazione alle quali il reddito d’impresa tassabile di periodo è stato determinato avvalendosi di perdite pregresse. Al riguardo la bozza di testo normativo, letteralmente, non prevede alcuna sterilizzazione delle perdite di periodo. Né il testo prevede la necessità di modificare al rialzo il dato reddituale originariamente dichiarato, in funzione della percentuale adottata. Ne dovrebbe conseguire, quindi, che potranno accedere alla sanatoria anche coloro che hanno chiuso il periodo in perdita e senza subire azzeramenti o riduzioni delle perdite di periodo, fermo restando in questi casi l’obbligo di versare l’importo minimo di 1.000 euro. Appare ragionevole ritenere che il reddito d’impresa, da assumere per determinare la base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva, debba essere quello determinato al lordo dell’eventuale utilizzo di perdite pregresse.
  • Un altro aspetto che merita chiarimenti riguarda gli eventuali effetti previdenziali della sanatoria. Al riguardo chi si avvale di questa sanatoria deve considerarsi indenne da eventuali ulteriori costi contributivi.
  • Un ultimo aspetto attiene all’individuazione del soggetto che sarà tenuto a corrispondere l’imposta sostituiva dovuta per bonificare l’annualità o le annualità individuate. Per i soggetti “trasparenti” il provvedimento attuativo dovrà chiarire se al versamento dell’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali dovranno provvedere i soci o se, invece, vi dovrà provvedere il soggetto che prima ha accettato il concordato e che poi si avvale della speciale sanatoria e quindi direttamente la società partecipata. 

08/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Modifiche modello 730/2024

  • Entro il 25.10.2024 è possibile trasmettere le dichiarazioni integrative “a favore del contribuente” dei modelli 730/2024. Successivamente a tale data, le modifiche “pro contribuente”, ovvero quelle per correggere errori ed omissioni tali da generare un maggior credito o minor debito rispetto al 730 originariamente presentato, dovranno essere inviate con modello Redditi, “rettificativo”, se inviato entro 31.10.2024, o integrativo, con trasmissione consentita dal 1.11.2024 ed entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello originario (ai sensi dell'art. 2, c. 8 Dpr 322/1998).

08/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Iva all’importazione

  • Contrariamente all’orientamento maggioritario dei giudici di legittimità, il D.Lgs. 141/2024 assimila l’Iva all’importazione al dazio, determinando una divergenza di trattamento rispetto all’imposta interna.
  • Infatti, facendo confluire l’Iva tra i diritti doganali e, nello specifico, sistemando la stessa nei "diritti di confine", insieme ai dazi, diritti di monopolio, accise, e ogni altra imposta di consumo dovuta all’importazione a favore dello Stato, l’Iva risulta assoggettata alle regole previste dalla normativa doganale in relazione all'individuazione del debitore d’imposta o all’estinzione dell’obbligazione tributaria.
  • Oltre a questa novità, di notevole impatto pratico è l’applicazione all’Iva delle norme in materia di liquidazione e riscossione del tributo, la cui evasione in dogana determinerebbe, inoltre, distintamente dagli altri diritti evasi, la problematica della applicazione delle medesime sanzioni previste per i dazi (e quindi l’applicabilità dell’ipotesi di contrabbando in luogo delle sanzioni penali applicabili per l’Iva interna).

08/10/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Ravvedimento operoso per omessi contributi ed evasione

  • L’Inps, con la circolare n. 90/2024, ha fornito indicazioni in merito alle modifiche sul sistema sanzionatorio previste dal D.L. 19/2024. In particolare, è stato chiarito il ravvedimento operoso in caso di mancato pagamento dei contributi è consentito ai soggetti che versano spontaneamente entro 120 giorni in unica soluzione. 
  • Tuttavia, è possibile eseguire più versamenti nell’arco temporale intercorrente dalla scadenza al momento del pagamento, ma non è consentito il versamento rateale.
  • Inoltre, è stato precisato che si può parlare di evasione anche in caso di dichiarazioni obbligatorie omesse o non veritiere e pur sempre con la specifica intenzione di non versare contributi e/o premi, nascondendo l’esistenza di rapporti di lavoro, di redditi erogati e di elementi utili all’insorgenza dell’obbligo contributivo.

08/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Compilazione quadro RW

  • Entro il 31.10.2024 dovrà essere compilato il quadro RW da parte dei soggetti che hanno beni all’estero, quali opere d’arte, gioielli e materiali preziosi, immobili e beni mobili suscettibili di essere iscritti nei pubblici registri in Italia. Quando sul bene sussistono più diritti reali, l’obbligo dichiarativo compete a tutti i contitolari, così come compete a tutti gli intestatari in caso di attività in comunione o cointestate.
  • Nel quadro RW devono essere indicati anche i finanziamenti soci anche se non soggetti a Ivafe, come le valute estere, i metalli preziosi e le partecipazioni non rappresentate da titoli.

07/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nota di variazione Iva in diminuzione nella composizione negoziata

  • Il D.Lgs. 136/2024 ha previsto la possibilità di emettere una nota di variazione Iva in diminuzione nell’ambito della composizione negoziata. Per le altre procedure previste dal Codice della crisi si dovrà attendere il decreto delegato previsto dalla riforma fiscale.
  • Il creditore sarà legittimato a emettere tale nota di variazione in diminuzione a partire dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese dei contratti o accordi con i creditori ex art. 23, c. 1, lett. a) e c) del Codice della crisi o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 23, c. 2, lett. b), che sia richiesto in mancanza della soluzione perseguita con tali contratti o accordi.

07/10/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Revisori della sostenibilità

  • Per diventare revisori della sostenibilità i revisori già iscritti nel Registro oppure quelli che lo saranno entro il 1.01.2026 dovranno svolgere una formazione aggiuntiva nelle materie caratterizzanti che riguardano la sostenibilità per 5 crediti e inviare una domanda di iscrizione anche al nuovo elenco dei revisori di sostenibilità.
  • Dal 2026, invece, sarà necessario che, nei 3 anni di tirocinio, i revisori legali integrino 8 mesi di formazione sulla sostenibilità e includano nell’esame di abilitazione anche materie relative alla sostenibilità.

07/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sanatoria redditi 2018 – 2022

  • La sanatoria dei redditi 2018-2022 (inserita nel Decreto Omnibus, convertito definitivamente) per i soggetti Isa che aderiranno al concordato preventivo registra un impegno del Governo a una modifica per definire la questione dei soggetti che nel 2020 e nel 2021 non hanno applicato le pagelle fiscali (Isa) a causa delle esclusioni previste per tener conto delle restrizioni causate dalla pandemia. 
  • Il Governo ha accolto l’impegno a «individuare lo strumento normativo più adatto o, ove possibile, una misura in via di prassi». Sarà necessario un parametro di riferimento per calcolare la maggiorazione della base imponibile e quindi il costo dalla sanatoria, considerato che per i 2 periodi d’imposta interessati è previsto un abbattimento del 30% delle sostitutive delle imposte sui redditi e delle addizionali (dal 10% al 15% in base al voto Isa) e dell’Irap (3,90%). 

06/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale e concordato preventivo biennale

  • Il ravvedimento speciale legato al concordato è in cerca del corretto approccio su rettifica delle perdite e soggetti societari. In particolare, si dovrà comprendere l’effetto copertura e proroga degli accertamenti sui soci. Peraltro, la scelta per uno o più periodi di imposta potrà avere effetti anche sul 2023. Sono queste alcune delle ulteriori osservazioni che possono essere formulate in relazione a quello che è il contenuto del nuovo art. 2 quater D.L. 113/2024.
  • Il meccanismo del ravvedimento per i periodi di imposta dal 2018 al 2022, in linea di principio, è piuttosto semplice, poiché si fonda: sull’applicabilità per uno o più anni a scelta del contribuente; il ricorrere di due condizioni, quali l’applicazione degli Isa per i diversi periodi di imposta; avere aderito al concordato preventivo biennale. Peraltro, la mera adesione potrebbe comunque comportare una cessazione immediata laddove si verifichino alcune delle condizioni previste dalla norma in termini; ad esempio, l’effettuazione di un’operazione straordinaria nell’ultima parte dell’anno; la necessità di incrementare il reddito di impresa e/o di lavoro autonomo in percentuale tanto più elevata quanto era peggiore il punteggio Isa e, conseguentemente, versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota più elevata in ragione di un punteggio meno elevato sempre ai fini Isa. Imposta sostitutiva che, per i periodi di imposta 2020 e 2021 è ridotta per tutti del 30%, al fine di tenere conto degli effetti del Covid; se il ravvedimento si perfeziona e il concordato non decade (ipotizzando che non vi siano cause ostative all’accesso al ravvedimento medesimo), i soggetti che hanno avuto accesso alla sanatoria guadagnano una copertura dalle rettifiche sui redditi di impresa e/o di lavoro autonomo effettuabili secondo le disposizioni contenute nell’art. 39 Dpr 600/1973, nonché secondo il disposto dell’art. 54, c. 2, 2° periodo Dpr 633/1972; nello stesso tempo, in caso di adesione al concordato e al ravvedimento, ai fini degli accertamenti per i periodi di imposta dal 2018 al 2021 (in relazione allo specifico anno ravveduto), il termine è prorogato al 31.12.2027. Di fatto, si ha una proroga per il triennio 2018 – 2020. Peraltro, la proroga in questione dovrebbe riferirsi a redditi diversi da quelli “coperti”. In ogni caso, aderendo al concordato, il termine di accertamento in scadenza il 31.12.2024 è prorogato al 31.12.2025. Questo significa che per tali soggetti è sterilizzato il tema della proroga di 85 giorni, tema che, in linea di principio rimane aperto per tutti gli altri contribuenti. L’iter logico, in ogni caso, non può avviarsi se non partendo dall’opzione per il concordato, poiché il ravvedimento si innesca a condizione che sia stato scelto l’accordo biennale e che lo stesso non decada. 

06/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Chiarimenti sulle comunicazioni antifrode del Superbonus

  • Il Dipartimento Casa Italia ha pubblicato alcune Faq sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche in merito alle comunicazioni antifrode per il superbonus. In particolare, è stato chiarito che tali comunicazioni non devono riguardare il sismabonus ordinario, ma solamente quello per la versione superbonus.
  • Inoltre, è stato chiarito che non sono ammesse modalità di trasmissione dei dati diverse da quelle definite nel Dpcm 17.09.2024; potranno accedere all’area riservata del Portale per effettuare le comunicazioni solamente tecnici e progettisti iscritti al Consiglio nazionale degli ingegneri, al Consiglio nazionale dei geometri, al Consiglio nazionale dei periti industriali e al Consiglio nazionale degli architetti.
  • Infine, è stato chiarito che l’asseverazione elaborata all’interno del Portale non sarà in alcun modo trasmessa ad Enea, né ad altri enti; di conseguenza, sarà onere degli interessati l’eventuale ulteriore trasmissione dell’asseverazione.

04/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Interconnessione entro il 28.02.2026 per Transizione 5.0

  • Il soggetto gestore GSE ha aggiornato le Faq sulla Transizione 5.0, specificando i seguenti aspetti:
    • l’interconnessione non inficia i termini di ultimazione del progetto, ma deve essere realizzata prima del 28.02.2026;
    • l’acconto del 20% non è relativo a ogni singolo bene ma salva l’intero progetto, anche se versato a un unico fornitore;
    • il risparmio energetico deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali e immateriali; non rileva l’eventuale impianto fotovoltaico.  

04/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riforma fiscale sulle successioni e donazioni

  • La riforma fiscale sulle successioni e donazioni, attuata dal Governo con il decreto legislativo approvato in via definitiva nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7.08.2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2.10.2024, introduce il principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, lo svincolo anticipato delle somme necessarie a pagare l’imposta in caso di eredi fino a 26 anni di età, l’esclusione delle liberalità d’uso dall’imposta e la tassazione delle liberalità indirette solo a certe condizioni.
  • Il decreto entra in vigore dal 4.10.2024, ma le relative disposizioni si applicheranno solo alle successioni e alle donazioni che avranno luogo dal 1.01.2025.

03/10/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Nuove regole nella gestione dei flussi migratori

  • Il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di decreto legge che modifica le regole per la gestione dei flussi migratori legali già dal 2025. In particolare, sarà previsto l’obbligo di precompilare le domande dal 1.11 al 30.11.2024 al fine di garantire maggiore accuratezza ai controlli e individuare le domande palesemente infondate.
  • Il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto telematicamente entro 8 giorni dall’ingresso dello straniero, prevedendo sanzioni per quei datori di lavoro che non danno seguito alla firma, quali la preclusione di nuove richieste per un triennio.
  • Saranno previsti più click day per tipologia di settore: uno a febbraio per i lavoratori stagionali estivi e uno a luglio per la stagione invernale.
  • Saranno introdotte anche nuove norme anti-caporalato, prevedendo permessi di soggiorno di 6 mesi, rinnovabili, rilasciati alle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento che potranno accedere all’assegno di inclusione e ai programmi di protezione.

03/10/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Delega unica ai servizi di Entrate e Riscossione

  • Con il provvedimento n. 375356/2024 l’Agenzia delle Entrate ha definito la delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevista dal D.Lgs. 1/2024.
  • La delega può essere conferita al massimo a 2 intermediari e, indipendentemente dalla data in cui viene conferita, scade il 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è rilasciata.

03/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decreto Omnibus

  • È stata approvata in prima lettura dal Senato il 1.10.2024 la legge di conversione del D.L. 113/2024. Il provvedimento conferma il raddoppio dell’imposta sostitutiva, che passa da 100.000 a 200.000 euro sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione.
  • Inoltre, il provvedimento raggruppa diverse misure che spaziano dalle disposizioni che regolano il credito d’imposta per le Zes, all’introduzione di un bonus da 100 euro da erogare nella tredicesima ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, con a carico fiscalmente sia il coniuge sia almeno un figlio. 
  • È previsto anche un nuovo regime fiscale per i frontalieri a decorrere dal 2024 sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, soggetti a un’imposta sostitutiva del 25% delle imposte applicate nel Paese elvetico. È infine introdotto il ravvedimento speciale per i soggetti Isa che aderiscono al concordato preventivo, in relazione agli anni ancora accertabili dal 2018 al 2022, che consente il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile parametrata al punteggio Isa. 

02/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale e concordato preventivo

  • La sanatoria dei redditi 2018-2022 per chi aderisce al concordato preventivo, inserita nel decreto Omnibus, prevede che il ravvedimento speciale senza sanzioni e interessi e con calcolo ancorato, sia per la base imponibile sia per le imposte sostitutive dovute, al punteggio Isa non possa essere perfezionato se il pagamento (in un’unica soluzione o della prima rata in scadenza entro il 31.03.2025) è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti. Questo riguarderà tutti gli anni d’imposta previsti dalla sanatoria, senza prevedere un regime a parte per il 2018. 
  • La sanatoria dei redditi pregressi non riguarda le partite Iva in regime forfettario.
  • L’adesione al ravvedimento da parte dei soggetti Isa che aderiscono al concordato preventivo, comporta anche l'inibizione delle rettifiche presuntive Iva anche se il pagamento della sostitutiva riguarda solo le imposte sui redditi e relative addizionali e l’Irap.
  • Il viceministro all’Economia ha sottolineato che chi non aderirà al concordato preventivo e continuerà a mantenere un atteggiamento non collaborativo e non trasparente con il Fisco (misurato da un voto basso nelle pagelle fiscali) rischierà di essere inserito in liste selettive e, quindi, aumenterà il rischio di essere sottoposto a controlli.

01/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Controlli Agenzie Entrate sulle autodichiarazioni Covid

  • Sono numerosi i questionari dell’Agenzia delle Entrate ricevuti dai contribuenti che nel periodo 2020-2022 hanno fruito degli aiuti di Stato e delle agevolazioni introdotte con la comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final a sostegno dell’economia nell’emergenza da Covid-19, e successive modificazioni (cosiddetto temporary framework).
  • Le autodichiarazioni Covid-19, che i beneficiari hanno dovuto presentare, fanno scattare i controlli dell’Agenzia delle Entrate sugli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese durante gli anni della pandemia.
  • Infatti, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati indicati nell’autodichiarazione presentata dal contribuente con quelli presenti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, stanno notificando dei questionari per controllare se vi sia stato il superamento dei massimali o se realmente sussistevano le condizioni per beneficiare di alcune specifiche agevolazioni. 
  • Il beneficiario degli aiuti dovrà dimostrare di aver operato correttamente sia con riguardo ai limiti della Sezione 3.1 che con riguardo alle condizioni della Sezione 3.12. Il contribuente che riceve il questionario deve riprendere tutta la documentazione e la due diligence che aveva predisposto a suo tempo per la presentazione dell’autodichiarazione.

01/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Confisca per equivalente nei riguardi di più concorrenti al reato

  • Le Sezioni Unite della Cassazione, correggendo l’orientamento prevalente, ha reso nota la decisione provvisoria in attesa della pubblicazione della sentenza che chiarisce i criteri per la confisca nei confronti di una pluralità di concorrenti nel reato. 
  • La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato; non si può però fare derivare questa qualifica dalla semplice natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non esiste collegamento causale.
  • In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente nei limiti di quanto concretamente conseguito: il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti. 
  • Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo di motivazione del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi sino a quel momento acquisiti.

01/10/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo e condono con proroga accertamenti

  • È stato approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato l'emendamento al decreto Omnibus che prevede il condono per 5 anni d’imposta (dal 2018 al 2022) per i titolari di partita Iva che hanno applicato le pagelle fiscali e che aderiranno al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024.
  • Il calcolo del maggior imponibile da sanare prevede una maggiorazione forfettaria che va dal 5% in più per chi ha un voto Isa massimo (pari a 10) al 50% per i contribuenti caratterizzati da una maggiore inaffidabilità fiscale (voto pari a 3). 
  • All’imponibile ottenuto si applicherà un’imposta sostitutiva articolata su tre aliquote: 10% per i voti dall’8 in su, 12% per i voti da 6 a 8, 15% per chi non ha raggiunto la sufficienza. È prevista la possibilità di sanare anche l’Irap con un’aliquota unica del 3,9%. 
  • Lo sconto diventa più sostenuto con un abbattimento del 30% per i due periodi più colpiti dalle restrizioni Covid, ossia il 2020 e il 2021. Il versamento è previsto entro il 31.03.2025, in un’unica soluzione o come prima rata di 24 rate mensili. 
  • A fronte di ciò è previsto un aumento dei termini di accertamento: più lungo (fino al 31.12.2027) per chi sceglie il ravvedimento e più contenuto (un anno per i termini in scadenza fino al 2024) per chi accetta solo il risultato del Fisco con il concordato preventivo biennale.
  • Più in particolare, la prima proroga riguarda i contribuenti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale e si avvalgono del ravvedimento speciale per uno o più periodi d’imposta dal 2018 al 2021. Per loro scatta la proroga al 31.12.2027 dei termini di accertamento per il periodo (o i periodi) d’imposta oggetto di regolarizzazione. La seconda proroga interessa i contribuenti a cui si applicano gli Isa che aderiscono al concordato preventivo, ma non si avvalgono del ravvedimento. Per loro la proroga ha effetto solo per i termini in scadenza al 31.12.2024, che vengono fatti slittare al 31 dicembre 2025.
  • Tutte le nuove proroghe, a prescindere dall’adesione o meno al ravvedimento, riguardano anche l’Iva e non solo le imposte sui redditi e l’Irap.

30/09/2024