Assistenza per l’acquisto
Pagamento sicuro
Spedizione gratuita

Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Aggiustamenti nel transfer pricing fuori dagli errori contabili

  • La revisione della correzione di errori contabili, prevista dal decreto correttivo Irpef-Ires approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 20.11.2025, non ha richiamato, tra le poste da considerare, quelle derivanti dall'aggiustamento da transfer pricing, precisando ulteriormente, nella relazione ministeriale al decreto, che quando l’aggiustamento slitta all’esercizio successivo a quello di competenza, non si è in presenza di un errore in base ai principi contabili.
  • Nei gruppi complessi e con società consociate dotate di settori amministrativi meno strutturati può accadere che i dati necessari per stabilire se si debba procedere ad effettuare l’aggiustamento, vengano forniti alla casa madre solo dopo la chiusura del bilancio. In questi casi l’aggiustamento viene contabilizzato nell’esercizio successivo a quello di competenza.
  • Secondo la relazione ministeriale al decreto, l'esclusione dell'inclusione degli aggiustamenti nella categoria degli errori contabili deriva dal fatto che lo slittamento della contabilizzazione degli stessi all’anno seguente non deriva da un errore, ma dal fatto che si tratta di componenti basati su elementi sopravvenuti, che non erano noti o conoscibili alla data di chiusura dell’esercizio di competenza.
  • Tuttavia, anche per gli aggiustamenti da transfer pricing possono esservi casi rientranti nella categoria degli errori contabili, come ad esempio: la mancata contabilizzazione nell’anno di competenza a seguito di ritardo o negligenza nella raccolta dei dati; nella elaborazione delle benchmark; errori materiali di calcolo dell'aggiustamento.

28/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Novità per il processo tributario a distanza

  • Con il D.M. Economia 24.11.2025 sono state previste novità in tema di udienza a distanza nel processo tributario. Dal 2026, infatti, dovrà essere utilizzata la piattaforma Teams in luogo di Skype for business e saranno vietati la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, l’uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi di videoconferenza e di altri strumenti che possano conservare tracce delle dichiarazioni e opinioni espresse durante le udienze, nonché il deposito di documenti tramite la piattaforma di videoconferenza.
  • Inoltre, sarà necessaria la dichiarazione dei difensori sotto la loro responsabilità, all’atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, che quanto accade nel corso dell’udienza o della camera di consiglio non è visto, né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere all’udienza o alla camera di consiglio.

28/11/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Congedi di maternità e paternità

  • L'Inps, durante le audizioni del 26.11.2025 in Commissione Lavoro della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge riguardanti congedi di maternità e paternità obbligatori, congedo parentale, congedo per malattia del figlio e altre misure a sostegno della genitorialità, ha illustrato i dati relativi al congedo obbligatorio di paternità, evidenziando una crescita costante dell'adesione a seguito del rafforzamento dell'istituto nell'ultimo decennio. 
  • L’Istituto ha inoltre richiamato l'eccessiva stratificazione normativa che caratterizza la disciplina dei congedi, diventata così complessa da rendere difficile per i genitori conoscere con certezza durata e indennizzabilità dei periodi spettanti. Da qui la richiesta di una riforma strutturale che riconosca a ciascun genitore diritti pienamente autonomi, superando l'attuale modello basato su quote interdipendenti.

28/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Possibili modifiche alla legge di Bilancio 2026

  • La legge di Bilancio 2026 potrebbe prevedere che sul primo immobile locato per scopi turistici resterà la cedolare secca al 21%, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici; l’aumento al 26% scatterà solo per la seconda casa, mentre dalla terza in poi l’attività sarà considerata d’impresa e sarà quindi necessaria la partita Iva.
  • Per l’esenzione Pex dei dividendi, invece, potrebbe essere prevista una doppia condizione alternativa: da un lato, la partecipazione, per avere il regime agevolato, dovrà essere di almeno il 5%, dall’altro, la partecipazione deve essere mantenuta per almeno 3 anni.
  • Inoltre, potrebbe essere ampliata l’esenzione Isee per la prima casa fino a un valore catastale di 120.000 euro.

27/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Delega unica: nuovo servizio con conferma dei precedenti

  • L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la guida alla nuova delega unica operativa dall’8.12.2025: si riepilogano le novità normative introdotte dall’art. 21 D.Lgs. 1/2024, si fa un confronto tra vecchie e nuove regole e si dettagliano le nuove procedure operative.
  • L’attivazione di un nuovo servizio, da parte dell’intermediario o del contribuente, deve includere la conferma dei precedenti servizi già attivati precedentemente, pena la revoca di questi. Ogni attivazione richiede quindi la rigenerazione dell’intera comunicazione.
  • La durata delle nuove deleghe uniche è uguale per tutti i servizi delegati e corrisponde al 31.12 del 4° anno successivo a partire dal conferimento. 

27/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Anomalie negli alert Iva per dati bollette doganali

  • L'Agenzia delle Entrate, con un alert pubblicato sul proprio sito, rende noto un invio massivo di lettere di compliance con dati errati nei giorni 24.11 e 25.11.2025, in cui è segnalata l’incoerenza tra l’ammontare Iva portato in detrazione e quello risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali. Come segnalato da alcuni contribuenti, le bollette del 2022 sono state riportate soltanto in parte, causando la presunta anomalia Iva concomitante con il passaggio dalla vecchia alla nuova bolletta doganale.
  • L’alert invita i contribuenti a segnalare l’anomalia attraverso il canale Civis. 

27/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Super banca dati per le risposte del Fisco

  • L'Amministrazione Finanziaria, in collaborazione con Sogei, sta mettendo a punto una super banca dati per le risposte del Fisco, al fine di ottemperare al meccanismo delle consultazioni semplificate previste dall’attuazione della delega fiscale.
  • Il maxi-data base sarà in grado di fornire risposte calibrate e attendibili sulla base di un patrimonio informativo che spazia dai documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, ossia: circolari, risoluzioni, risposte ai precedenti interpelli, ma anche le sentenze tributarie. In tal modo si ha un quadro aggiornato della giurisprudenza di merito e di legittimità, è garantita l’anonimizzazione di tutte le parti coinvolte.

26/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Obbligo della Pec per l'opzione Transizione 5.0

  • Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), con avviso pubblicato in data 25.11.2025, chiarisce in modo esplicito che sarà il Gse a trasmettere una Pec all’impresa interessata, allegando un modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa dovrà compilare, firmare digitalmente e restituire via Pec nei termini indicati.
  • Inoltre, l’avviso del Mimit consente di interpretare correttamente la distinzione tra l’opzione da effettuare entro il 27.11.2025, che riguarda la scelta tra i due crediti nei casi di doppia domanda, e l’obbligo successivo legato alla comunicazione di completamento dell’investimento, che riguarda le situazioni in cui l’investimento è già stato completato e il Gse deve procedere allo svincolo delle risorse relative al credito non scelto.

26/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Divieto di cumulo tra bonus 4.0 e 5.0

  • Il D.L. 175/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21.11.2025, prevede nuove scadenze operative ed introduce una doppia procedura che riguarda le imprese che hanno presentato domanda sia per il credito d’imposta 4.0 che per il credito d'imposta 5.0.
  • Diverse imprese hanno ritenuto che il divieto di cumulo fosse limitato all’utilizzo del credito e questa errata interpretazione (la limitazione riguarda anche la presentazione della comunicazione iniziale di prenotazione) le ha portate a presentare ambedue le richieste in attesa di capire l’effettiva fattibilità dell’agevolazione 5.0: ora sono chiamate a optare obbligatoriamente per uno dei due crediti entro il 27.11.2025.
  • In sostanza, il decreto fornisce un’interpretazione autentica del divieto di cumulo tra le due misure sugli stessi beni, stabilendo che non è possibile presentare entrambe le domande.
  • Inoltre, il decreto:
    • chiarisce che la comunicazione al Gse per la prenotazione del credito 5.0 potrà essere presentata fino al 27.11.2025 mentre eventuali richieste di integrazione documentale formulate dal Gse potranno essere soddisfatte fino al 6.12.2025;
    • rafforza il ruolo del Gse nei controlli formali e di merito per svolgere i controlli necessari per accertare il possesso dei requisiti tecnici e delle condizioni previste per la fruizione del credito d’imposta;
    • dedica molto spazio alla riorganizzazione della disciplina delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr.

25/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sterilizzazione contestazioni per aiuti Covid per imprese in perdita

  • Un emendamento di maggioranza al disegno di legge di Bilancio 2026 introdurrebbe una norma di interpretazione autentica per sterilizzare le contestazioni del Fisco in relazione ad aiuti percepiti per la pandemia 5 anni fa. 
  • Negli schemi d’atto finora inviati dall’Agenzia delle Entrate, gli aiuti Covid concessi alle imprese sono considerati come “esenti” e quindi sottratti dalle perdite riportabili per i periodi d’imposta successivi. 
  • Tale posizione è stata confermata in commissione Finanze alla Camera il 29.10.2025, quando il Mef ha sottolineato che l’assenza di una deroga esplicita appare indicativa della volontà normativa di considerare i contributi Covid come proventi esenti, e quindi rilevanti ai fini della disciplina del riporto delle perdite fiscali.

25/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Verbali del collegio sindacale di società non quotate

  • Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato il documento “Verbali del collegio sindacale di società non quotate”, strutturato in sezioni tematiche per fasi dell’attività: dall’insediamento alla verifica dei requisiti di indipendenza, fino alle procedure di vigilanza periodica su aspetti come la conformità legale o la sicurezza sul lavoro. 
  • Particolare enfasi è posta sulle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, aumenti di capitale) e sulla gestione della crisi d’impresa, con i verbali per l’emersione tempestiva di segnali di crisi e il monitoraggio sui rimedi successivamente approntati (composizione negoziata compresa).

25/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Iperammortamento 2026: nuovi calcoli per gli investimenti

  • Mentre si avvicina la fine della stagione dei crediti d’imposta 5.0 e 4.0 l'impostazione della pianificazione fiscale delle imprese passa per la reintroduzione dell’iperammortamento prevista dal disegno di legge di Bilancio 2026, che lo ripropone attraverso l'art. 94 (norma autonoma) che ricalca la precedente versione della normativa, riservandolo solamente alle imprese.
  • Restando in attesa di conoscere la versione finale della manovra, le variabili ad oggi da analizzare sono: l’individuazione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione, le modalità di determinazione dell’effettivo risparmio e la corretta gestione della fase transitoria 2025-2026.
  • Ambito oggettivo: l’iperammortamento 2026 riguarda gli stessi beni già oggetto della precedente normativa, lasciando fuori quelli cosiddetti “normali” che beneficiavano del superammortamento. I beni agevolati sono quindi identificati dagli allegati A e B alla L. 232/2016, e devono avere le caratteristiche richieste dagli stessi allegati, comprese integrazione e interconnessione. Una novità è però l’inserimento dei beni strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo anche a distanza, inclusi gli impianti per lo stoccaggio energetico. 
  • Modalità dell’agevolazione: l’agevolazione è differenziata per tipologia e importo dell’investimento; inoltre, essendo una variazione fiscale in diminuzione, per poter avere un risparmio d’imposta è necessaria la presenza di un utile d'esercizio. Per investimenti sino a 2,5 milioni si va dal 180% per beni 4.0 “normali”, al 220% per investimenti finalizzati alla transizione ecologica. Il nuovo iperammortamento, a differenza del precedente, assume i costi ammissibili al netto di altri incentivi ricevuti.
  • Fase transitoria 2025-2026: per la gestione degli investimenti programmati a cavallo tra il 2025 e il 2026 va ricordato che, per il passato, i beni consegnati prima dell’entrata in vigore della norma (2025 nel nostro caso), anche se entrati in funzione nell’anno successivo (2026), erano considerati non agevolabili (Risposte agenzia delle Entrate a Telefisco 2017 e circolare Aidc n. 3 del 13.02.2017). Dovrebbero invece essere ammessi i beni oggetto di acconti nel 2025 e poi consegnati, con il completamento dell’investimento verificatosi nel 2026 (risposta a consulenza giuridica 909/10/2019).

24/11/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Verifiche per fringe benefit

  • Secondo la circolare 23.12.1997, n. 326/E, che ancora oggi orienta la prassi fiscale, il valore di tutti i fringe benefit concessi deve essere sommato, verificando il superamento della soglia nel complesso del periodo d’imposta e con riferimento a quanto effettivamente percepito dal lavoratore, anche in presenza di più rapporti di lavoro.
  • L’importo complessivo di beni e servizi ricevuti [se non riconducibili a misure di welfare puro, ex art. 51, c. 2 lett. f) e art. 100 Tuir] deve essere considerato unitariamente ai fini della verifica del limite di 1.000 o 2.000 euro.
  • Per il 2026 si attendeva un aumento delle soglie di non imponibilità, che tuttavia non sono state ritoccate dal disegno di Legge di bilancio; si prevede invece una detassazione più vantaggiosa per i premi di risultato (dal 5% previsto fino al 2027, all’1% per il 2026 e il 2027) e l’innalzamento a 10 euro al giorno della soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici.

24/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Scelta fra investimenti 4.0 e 5.0

  • Il 27.11.2025 è il termine ultimo per prenotarsi con la comunicazione del progetto, mentre il 6.12.2025 è ultimo giorno per integrare la documentazione eventualmente incompleta o non corretta. Il testo del decreto legge sul piano Transizione 5.0 approvato il 20.11.2025 (entrato in vigore il 22.11.2025) chiarisce con una doppia scadenza le procedure che le imprese devono seguire per tentare di non perdere l’ultimo treno dei fondi 2025. Una volta raggiunto il plafond di 2,5 miliardi di euro, cioè dal 7.11, si è aperta una lista d’attesa per avere accesso ai crediti d’imposta. Occorrerà valutare quanti dei progetti trasmessi tra il 7 e il 27.11.2025 presentano i requisiti e assicurare il corrispondente rifinanziamento (il decreto approvato giovedì stanzia precauzionalmente solo 250 milioni, ma occorrerà un consistente rifinanziamento). Le comunicazioni con la descrizione del progetto di investimento, il relativo costo e la certificazione ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti dovranno essere presentati entro le ore 18:00 del 27.11.2025. In caso di dati non correttamente caricati o di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, su richiesta del Gse le imprese avranno la possibilità di apportare integrazioni, entro il termine perentorio indicato dal Gse e comunque entro il 6.12.2025. Il mancato adempimento alle richieste di integrazione o sanatoria comporta il mancato perfezionamento della domanda e non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi relativi alla certificazione ex ante della riduzione dei consumi energetici.
  • Il decreto interpreta in modo restrittivo il divieto di cumulo con i crediti d’imposta 4.0, specificando che l’impresa non può presentare domanda «per i medesimi beni oggetto di agevolazione». Il corollario è l’obbligo di optare per l’una o per l’altra agevolazione. Le imprese che, entro il 22.11.2025, hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta devono optare, entro il 27.11.2025, con modalità telematiche, per una delle due misure. Qualora l’impresa opti per il 5.0, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica dei requisiti, resta salva la facoltà di accesso al credito 4.0 (comunque, anche in questo caso, nei limiti delle risorse previste). In caso sia già stata effettuata la comunicazione di completamento dell’investimento, e previa comunicazione del Gse, l’impresa dovrà comunicare entro 5 giorni, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito e il Gse, a quel punto, svincolerà le somme. L’obbligo di optare è un intervento divenuto indispensabile per avere un quadro certo dei progetti da finanziare, considerato che diverse imprese, data soprattutto l’incertezza delle ultime settimane, si sono precauzionalmente lanciate su entrambe le misure.

23/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Esclusione Iva terzo settore con proroga decennale fino al 2036

  • Alcune novità che potrebbero integrare lo schema di decreto attuativo della delega fiscale (L. 11/2023), approvato in data 22.07.2025, atteso in Consiglio dei Ministri per l’esame definitivo, mirano a stabilizzare un quadro Iva rimasto finora sospeso tra discipline transitorie e proroghe annuali.
  • Nel dettaglio:
    • la proroga decennale (al 2036) dell’esclusione Iva per le operazioni istituzionali rese dagli enti associativi dietro corrispettivi specifici o quote supplementari di soci, associati e partecipanti;
    • il riordino delle esenzioni Iva (art. 10, nn. 15, 19, 20 e 27-ter) applicabili agli enti del terzo settore alla luce della soppressione dell’acronimo "Onlus" a decorrere dal 2026, introducendo un richiamo agli "enti del Terzo settore", escludendo le imprese sociali costituite in forma societaria.
  • Pare delinearsi un quadro più chiaro sia per gli enti associativi in genere, sia per gli Ets. Tuttavia, resta da verificare l’esito dell’esame definitivo in Consiglio dei Ministri e la conseguente versione finale del decreto.

20/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Correzione semplificata di errori contabili se il revisore è d’obbligo

  • Nel testo del correttivo al decreto Irpef-Ires, sottoposto in data 20.11.2025 all'approvazione del Consiglio dei Ministri, in tema di correzione degli errori contabili, viene prevista la possibilità di avvalersi della semplificazione solo per i soggetti sottoposti obbligatoriamente alla revisione legale dei conti del proprio bilancio.
  • Inoltre, viene chiarito che il termine entro il quale è possibile correggere l’errore in bilancio è quello dell’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso. 
  • Non viene modificata, invece, la disposizione relativa alle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali.

20/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Acconto delle imposte nel concordato preventivo biennale

  • Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 13/2024, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato preventivo biennale l'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap prevede metodi di determinazione con differenze rispetto a quegli ordinari. 
  • Qualora infatti si volesse applicare il metodo storico, ovvero sulla base dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, è dovuta per le imposte sui redditi una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16, mentre per l'Irap di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'art. 17.
  • In caso di utilizzo del metodo previsionale, ovvero sulla base di dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

19/11/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Veto al cambio anticipato del Ccnl

  • La Cassazione, con ordinanza n. 29737/2025, ha stabilito che, anche se è stato sottoscritto un accordo di armonizzazione per disciplinare il passaggio da un Ccnl in corso di applicazione ad altro Ccnl, il datore di lavoro non può recedere prima del tempo. 
  • Il principio per cui, se il contratto collettivo ha un termine di durata, il datore di lavoro non può recedere prima della sua scadenza, non è derogabile neppure in presenza di una intesa aziendale siglata nel rispetto del criterio maggioritario previsto dall’accordo interconfederale sulla rappresentanza del 2014.
  • L’intesa sulla rappresentanza, siglata da Confindustria con le organizzazioni sindacali confederali maggiori prevede che, se l’accordo collettivo di secondo livello è sottoscritto a maggioranza (dei componenti della Rsu, ecc.), ha efficacia generale nei confronti dei lavoratori. 
  • Per la Cassazione, tuttavia, ai fini dell’anticipata disapplicazione del Ccnl è irrilevante che l’accordo di armonizzazione, con cui è stato gestito il passaggio dal vecchio al nuovo contratto, sia stato concluso secondo le regole dell’intesa interconfederale.
  • Fa eccezione il caso del Ccnl che non reca un termine di efficacia. Il caso si riferisce a un datore di lavoro che, applicando il Ccnl metalmeccanici a parte dei dipendenti e il Ccnl terziario ad altri, ha deciso di disapplicare il 1° contratto in favore del 2°, mediante un accordo di armonizzazione siglato sulla base delle regole previste dall’intesa interconfederale sulla rappresentanza.

19/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Esenzione dai dazi statunitensi e richiesta di rimborso

  • Il Governo statunitense ha deciso di rimuovere i dazi su 237 prodotti alimentari, tra cui caffè, cacao, pomodori e carne bovina. Le misure sono applicate in via retroattiva al 13.11.2025 ed eventuali rimborsi saranno gestiti secondo la normativa vigente e le procedure della Dogana statunitense. Per beneficiare dell’esenzione è necessario garantire una corretta classificazione doganale e un adeguato livello di conformità lungo l’intera supply chain.
  • Per le operazioni presentate dal 13.11.2025 è possibile correggere la dichiarazione entro 10 giorni, richiedere una correzione riepilogativa post-registrazione oppure, se la liquidazione è già avvenuta, presentare un’istanza di “protest” entro 180 giorni.

18/11/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Rendicontazione di sostenibilità

  • Con due atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 10.11.2025 è prevista la rettifica alla direttiva (Ue) 2024/1760, che rafforza gli obblighi delle capogruppo lungo l'intera catena del valore; il Regolamento (Ue) 2025/1416, concede fino a 3 anni di rinvio per l'applicazione degli standard Esrs più complessi alle grandi imprese con oltre 750 dipendenti, già obbligate a rendicontare dal 2025 ai sensi della Csrd. 
  • Inoltre, il 13.11.2025 il Parlamento europeo ha espresso la propria posizione sulla riduzione degli obblighi di rendicontazione e della due diligence per le imprese: il reporting sarebbe richiesto solo alle aziende con oltre 1.750 dipendenti e 450 milioni di fatturato, mentre gli obblighi di due diligence si applicherebbero soltanto ai gruppi con più di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di ricavi. La proposta elimina anche l'obbligo del piano di transizione climatica e introduce un portale digitale unico con modelli e linee guida gratuite.

18/11/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Tardivo versamento dei contributi per colpa dell’Inps

  • La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 474/2025, ha affermato che quando l’omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali è dipeso, in tutto o in parte, dalla condotta dell’Inps a cui si è adeguata l’azienda, non sono dovute sanzioni civili e interessi.

18/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Nuova modalità per la variazione del rappresentante legale

  • L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 491453/2025, prevede che la variazione del rappresentante legale del soggetto diverso dalla persona fisica, che avviene con la presentazione del modello AA5/6, debba essere effettuata esclusivamente con una delle seguenti modalità: presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto dichiarante, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con posta elettronica certificata (Pec), tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet.
  • Tale previsione si pone come obbiettivo quello di "garantire un maggiore controllo e presidio del processo di attribuzione del codice fiscale e di variazione dei dati precedentemente comunicati" da parte dei soggetti interessati.

18/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Visto di conformità solo per iscritti agli Ordini

  • Il Consiglio di Stato, con la sentenza 17.11.2025, n. 8962, ha confermato la sentenza di primo grado del Tar Puglia n. 1192/2022 e respinge l’appello della Lapet (tributaristi), affermando che l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva spetta in via esclusiva alle professioni ordinistiche e resta, invece, preclusa ai tributaristi.

18/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cessioni d’azienda, Pex e assegnazioni escluse dalla stretta sulle plusvalenze

  • Il disegno di legge di Bilancio 2026, al fine razionalizzare la disciplina delle plusvalenze, prevede una duplice penalizzazione riguardo al meccanismo di rateazione delle plusvalenze derivanti dal trasferimento (o dal risarcimento a seguito di un danneggiamento) dei beni relativi all’impresa agendo sull'art. 86, c. 4, Tuir: prolungando il periodo minimo di possesso che rende possibile la diluizione temporale del provento e riducendo il periodo di tale diluizione.
  • La modifica andrà a colpire le plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025. Tuttavia, la nuova norma non riguarda:
    • la disciplina in vigore per le plusvalenze derivanti da cessione di azienda (o ramo di azienda);
    • le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni dotate dei requisiti "Pex";
    • le plusvalenze derivanti dall’autoconsumo dei beni aziendali, dalla loro assegnazione ai soci o dalla destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
  • Le imprese dovranno fare attenzione agli acconti d’imposta da calcolare nel 2026, perché il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede che tali versamenti siano determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente "quella che si sarebbe realizzata se la modifica fosse già in vigore per il 2025".

17/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Presentazione dichiarazione Imu per cambio valore mercato terreno

  • Secondo la giurisprudenza, non è necessario presentare la dichiarazione Imu quando un terreno agricolo acquisisce la qualifica di area edificabile, oppure quando muta il valore di mercato della stessa. Infatti, in entrambi i casi, il Comune dovrebbe essere in possesso dei dati da dichiarare.

17/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cedolare secca sugli affitti

  • Secondo acconto in scadenza il 1.12.2025 anche per i contribuenti che devono versare la cedolare secca sugli affitti. Le modalità di versamento sono, infatti, le stesse previste ai fini Irpef. La cedolare secca è un’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che concedono immobili abitativi in affitto, ma anche da coloro che stipulano contratti di locazione breve.
  • Per la determinazione dell’importo occorre verificare se l’imposta dovuta nel 2024 è inferiore a 52 euro: in tal caso, l’acconto non è dovuto; altrimenti, è dovuto nella misura del 100% del suo ammontare. L’acconto non è dovuto anche se il 2025 è il primo anno in cui la locazione è concessa.
  • Se l’importo è inferiore a 257,52 euro, il versamento deve essere eseguito in un’unica soluzione entro il 30.11 (1.12.2025, poiché il termine cade di sabato); se l’importo è superiore a 257,52 euro, il versamento deve essere eseguito in 2 rate, una a giugno (insieme al versamento del saldo delle imposte) e una entro il 30.11.
  • La misura delle rate di acconto varia a seconda che il contribuente sia un soggetto Isa o meno. Le persone fisiche versano la prima rata in misura pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto e la seconda in misura pari al restante 60%. Le 2 rate di acconto sono uguali, ossia il 50%, per i contribuenti che, contestualmente, esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che li applichino o meno, e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto ministeriale di approvazione.
  • Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. Le istruzioni ministeriali prevedono l’obbligo di indicare l’acconto 2025 nel modello Redditi (rigo LC2) determinato utilizzando le regole ordinarie e non i minori importi che si intendono versare.
  • Per il versamento del secondo acconto o dell’acconto in un’unica soluzione dovrà essere utilizzato il codice «1841» nel modello F24 (si utilizza il codice tributo «1842» per il versamento a saldo e con il codice tributo «1840» per la prima rata di acconto).
  • La cedolare secca, infine, è compensabile con le regole ordinarie: in modo verticale, che prevede l’utilizzo di crediti della stessa natura dell’imposta a debito e in modo orizzontale, che consiste nell’utilizzare crediti di imposta anche di natura diversa.

16/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rottamazione-quater e riammissione

  • Rottamazione-quater e riammissione con scadenza il 30.11.2025 da “dentro o fuori”: chi non pagherà la prossima rata, oltre a perdere i benefici della definizione agevolata, non avrà comunque accesso alla rottamazione quinquies. Il pagamento, grazie ai 5 giorni di tolleranza concessi dalla normativa e all'ingerenza di sabati e domeniche nel periodo, potrà essere effettuato entro il 9.12.2025.
  • In caso di decadenza sia dalla rottamazione quater sia dalla sua riammissione, i debitori potranno comunque richiedere all'Agenzia delle Entrate – Riscossione l'accesso a piani di dilazione ordinariamente previsti.
  • Il 30.11.2025 è il termine per saldate la 10^ rata in scadenza della rottamazione-quater e la seconda per i rientrati nella stessa in conseguenza della riammissione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali ex art. 3-bis D.L. 202/2024 (Milleproroghe). La scadenza del 30.11 non è tassativa operando, sia per la rottamazione quater che per la “sua” riammiassione, il meccanismo del lieve ritardo. Ai sensi dell'art. 1, c. 244 L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), che ha introdotto la rottamazione, la decadenza, infatti, si realizza solo in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute in applicazione della sanatoria.
  • In questi casi la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
  • La normativa che disciplina la rottamazione quater ed anche quella che regolamenta la riammissione non inibisce ai decaduti la possibilità di accedere a nuove dilazioni “ordinarie”, salvo che i carichi rottamati “decaduti” siano stati oggetto di una precedente istanza di dilazione “ordinaria” presentata post 16.07.2022 per la quale sia già intervenuta la decadenza per inadempienza.
  • Si ricorda che la decadenza dalla rottamazione quater e dalla riammissione generata dal mancato pagamento della prossima rata in scadenza il 30.11 non consentirà poi l'accesso alla rottamazione quinquies contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2026. Come indicato al c. 19 dell'art. 23, infatti, risultano però esclusi dalla nuova definizione agevolata, non risultando estinguibili con tale procedura, i carichi inclusi sia nella rottamazione quater (ex art. 1, c. 235 L. 197/2022) sia quelli riammessi nella citata quater (ai sensi dell'art. 3-bis, c. 1 D.L. 202/2024) in regolare corso ovvero quelli per i quali, alla data del 30.09.2025, risultavano pagate tutte le rate scadute alla medesima data.
  • In altri termini, solo i decaduti da rottamazione quater e riammissione entro il 30.09.2025 hanno libero accesso, per i medesimi carichi, alla prossima definizione agevolata delle cartelle esattoriali, mentre chi ha tali istituti in regolare corso non può far transitare il debito residuo nella rottamazione quinquies.
  • Per i decaduti prima del 30.09.2025 non è detto che vi sia la possibilità di accesso alla prossima rottamazione, poiché il perimetro di applicazione della quater non coincide completamente con la quinquies che è “aperta” solo alle imposte (e contributi) dichiarate, ma non corrisposte (oltre le multe stradali).

16/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Disegno di legge semplificazioni

  • Fisco più semplice: dalle fatture con solo codice identificativo all'acquiescenza più conveniente, il disegno di legge rubricato di semplificazioni fiscale, approvato in estate, è stato bollinato e pronto a essere presentato in Parlamento.
  • Il Capo I del disegno di legge sulla semplificazione fiscale interviene su quattro snodi molto pratici della vita d'impresa: fatturazione per gli investimenti 4.0/5.0, gestione delle dichiarazioni scartate, tempistica del versamento dell'imposta sostitutiva sui premi in beni/servizi e rimodulazione dell’acquiescenza” per chi sceglie la via breve al posto del contenzioso. Misure mirate, con un comune denominatore: ridurre errori formali e accelerare i tempi, senza intaccare i presidi sostanziali.
  • Le sanzioni per gli atti definibili scendono a 1/3 se il contribuente rinuncia, in tutto o in parte, sia all'impugnazione sia all'istanza di adesione e versa entro il termine del ricorso. La novità concerne la possibilità di una rinuncia parziale, limitata a violazioni autonomamente rilevanti nello stesso atto. È un meccanismo che può favorire definizioni selettive e più rapide. Due contrappesi: la sanzione non può comunque scendere sotto 1/3 dei minimi edittali per le violazioni più gravi del tributo interessato; e, nei casi di violazioni con documentazione falsa o fatture inesistenti, la rinuncia parziale deve riferirsi a ciascuna violazione, singolarmente considerata. Inoltre, per la definizione parziale non si applica l'art. 12 D.Lgs. 472/1997 (cumulo giuridico).
  • Per i crediti d'imposta relativi agli investimenti 4.0 e 5.0 non sarà più necessario riportare in fattura l'espresso riferimento alle norme: sarà sufficiente un codice identificativo degli investimenti, che sarà definito da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. La semplificazione elimina un adempimento esposto a refusi che possono bloccare la fruizione del beneficio. La novità varrà per le spese sostenute dalla data di pubblicazione del provvedimento e richiederà un aggiornamento del tracciato della fattura elettronica e dei software di ciclo attivo/passivo. Il rischio è un breve periodo di incertezza intertemporale: imprese e fornitori dovranno coordinarsi per evitare che fatture di confine restino prive del codice o lo riportino in modo non conforme.
  • Dichiarazioni telematiche scartate, introdotta una finestra di salvaguardia: se una dichiarazione inviata nei termini è scartata dai sistemi, la sanzione non si applica se la ritrasmissione corretta avviene entro il termine fissato con decreto MEF e comunque non oltre 5 giorni dalla ricevuta che motiva lo scarto. È una misura pro-contribuente, che riconosce la natura spesso tecnica degli errori. Due gli snodi critici: la tempestività delle ricevute di scarto (da cui decorrono i termini) e l'esiguità della finestra, che impone agli intermediari processi di monitoraggio e capacità di re-invio quasi immediato, specie nei picchi dichiarativi.
  • Per i premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini Iva (programmi fedeltà, iniziative promozionali o welfare in natura, ecc.), l'imposta sostitutiva del 20% si versa entro il 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data di emissione della fattura. La norma mette ordine sulla “data di esigibilità” del versamento, allineandola alle prassi dei versamenti periodici. L'effetto pratico è duplice: più certezza per i controlli e, per le aziende promotrici, possibile anticipo di cassa nei casi di fatturazione anticipata rispetto al pagamento. Opportuno adeguare scadenziari e procedure contabili per evitare interessi e sanzioni da tardivo versamento.

16/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Richieste documentali modelli Redditi e 730 per l’anno 2022

  • L'Agenzia delle Entrate sta massivamente inviando le richieste documentali sugli oneri detraibili e deducibili inseriti nei modelli Redditi e 730 per l'anno d'imposta 2022.
  • L'Agenzia verifica, con i controlli formali disciplinati dall'art. 36-ter D.P.R. 600/1973, attraverso richieste documentali sottoposte ai contribuenti, che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata da questi ultimi e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali). 
  • Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

14/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rottamazione-quater e quinquies

  • In tema di nuova rottamazione, il Governo ha manifestato l’intenzione di introdurre una estensione riservata ai contribuenti in regola alle agevolazioni previste dalla rottamazione-quinques (54 rate bimestrali al posto di 18 trimestrali) e di ridurre gli interessi dal 4 al 3%. Inoltre, il Ministro dell’Economia sta valutando una riapertura mirata delle definizioni sulle liti pendenti derivanti da omessa o infedele dichiarazione, con la possibilità, in casi specifici, di far transitare la rottamazione quater in quella nuova anche senza il pagamento integrale dei carichi. 

14/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Verifiche fiscali in azienda con obbligo di motivazione

  • Il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno effettuato una disamina del nuovo art. 12, c. 1, secondo periodo, dello Statuto del contribuente, introdotto con l’art. 13-bis del D.L. 84/2025.
  • La norma interviene sul tema della motivazione degli atti che autorizzano l’accesso e dei verbali di verifica, prevedendo che i provvedimenti autorizzativi, redatti dal 3.08.2025, di accesso in locali destinati all’esercizio di attività commerciali, artistiche e professionali, devono essere espressamente e adeguatamente motivati, mediante l’indicazione delle circostanze e delle condizioni che hanno giustificato l’accesso.
  • Dal documento emerge come sia stata completamente emarginata la possibilità di ricorrere all’autorità giurisdizionale fin dall’avvio della verifica fiscale, indipendentemente dall’emissione di un avviso di accertamento. Pertanto, il contribuente dovrà attendere la conclusione dell’istruttoria per contestare eventuali violazioni.

13/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bonus 5.0 e iperammortamento

  • Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, rispondendo durante un question time, ha chiarito che, per quanto riguarda il blocco del bonus 5.0, le risorse per le imprese che hanno già inoltrato le domande di agevolazione verranno comunque reperite.
  • Inoltre, ha affermato che la piattaforma del bonus è attiva e le domande potranno essere ancora presentate, ma il nuovo 5.0 avrà lo strumento dell’iperammortamento.

13/11/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Proroghe per la rendicontazione di sostenibilità

  • Il Regolamento UE 2025/1416, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 10.11.2025, modifica il precedente Regolamento UE 2023/2772, prorogando gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e introducendo una maggiore gradualità nell’applicazione degli standard europei per gli esercizi 2025 e 2026. Infatti, le imprese con oltre 750 dipendenti, già tenute a comunicare informazioni dall’esercizio 2024, potranno beneficiarie delle stesse misure di introduzione graduale già previste per le altre imprese soggette alla direttiva Csrd, potendo rinviare fino a 3 anni l’attuazione dei requisiti più complessi.

13/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuovo credito d'imposta 5.0 dal 2026

  • Il nuovo credito d'imposta 5.0 a favore degli investimenti delle imprese nella digitalizzazione, nella decarbonizzazione e nell'efficienza energetica, previsto dalla bozza della legge di Bilancio 2026, nascerà dall'accorpamento del Piano transizione 5.0 e del Piano transizione 4.0, con l’applicazione di aliquote rafforzate per chi saprà combinare digitalizzazione ed efficienza energetica.
  • Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul proprio sito, ha precisato che dal 1.01.2026 sarà operativo il nuovo Piano Transizione 5.0, in piena continuità operativa con l'attuale misura; ciò significa che non ci sarà soluzione di continuità per gli investimenti agevolabili già avviati nel vigore del vecchio bonus 5.0 e che per tali iniziative il prossimo anno non occorrerà presentare una nuova domanda. È prevista inoltre una “apertura” a favore delle imprese energivore, finora escluse dall'impianto del 5.0.
  • Con la nascita del nuovo incentivo destinato ad accorpare i crediti d'imposta 4.0 e 5.0 (che termineranno il loro corso alla fine del 2025), l'obiettivo del Mimit è rendere l'accesso al bonus più semplice con procedure snelle e fare ricorso a finanziamenti strutturali.

12/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detassazione dei contributi e sterilizzazione delle perdite fiscali

  • Nell'Approfondimento 11.11.2025, n. 3 Assonime ha evidenziato alcune argomentazioni a supporto della neutralità della norma di favore sugli aiuti Covid rispetto alle perdite riportabili dal beneficiario (art. 10-bis D.L. 137/2020), mettendo in discussione la tesi erariale, a margine della risposta ad interrogazione parlamentare 29.10.2025, n. 5-044589.
  • In sintesi, le argomentazioni sono le seguenti: l'assioma di corrispondenza tra scopo agevolativo e natura di esenzione è indimostrato e smentito in concreto; il mancato richiamo dell'art. 84 Tuir non implica necessariamente la volontà di qualificare la misura secondo la suddetta natura; il regime Irpef degli interessi passivi (art. 61 Tuir) e quello Ires tra costi ammessi in deduzione e componenti positivi (art. 109, c. 5 Tuir), riferendosi alle ipotesi non tassabili in quanto escluse, dovevano essere espressamente richiamati a differenza della disciplina sulle perdite che riferisce direttamente il limite alla sussistenza di proventi esenti. 

12/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Continuazione dell’azienda nella liquidazione giudiziale

  • L’ordine di servizio (Ods) n. 2/2025 emanato dal presidente della seconda sezione civile e crisi d'impresa del tribunale di Milano consiste in una corposa direttiva, intitolata “Gli adempimenti dei curatori nel rinnovato quadro del codice della crisi e dell'insolvenza”, con cui sono fornite univoche indicazioni ai curatori alla luce delle modifiche intervenute con l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza e del correttivo-ter (D. Lgs. 13.09.2024, n. 136).
  • Il documento precisa che anche nella liquidazione giudiziale, se alla data di apertura della procedura è ancora esistente un'azienda “vivente”, il curatore deve precisare gli atti necessari per la sua conservazione al fine di non disperderne il valore, giustificando in modo esaustivo tutti gli elementi idonei a sostenere le opzioni di gestione dell'attivo scelte dal curatore. Ciò deve avvenire sia che si tratti di esercizio diretto dell'impresa del debitore e/o affidamento in affitto dell'azienda o di singoli beni a terzi, ovvero del mantenimento del contratto di affitto d'azienda in corso.
  • Se la continuazione dell'impresa in esercizio non è percorribile a causa dei costi che superano i prevedibili ricavi, oppure di mancanza di commesse o soggetti interessati all'affitto/cessione, ovvero gli scenari possibili paiono non economicamente vantaggiosi o l'attività residua espone a rischi patrimoniali o giuridici sproporzionati rispetto ai benefici attesi, il curatore deve giustificare le ragioni che consigliano di interrompere l'attività. 
  • Inoltre, anche a prescindere dall'esistenza di un'azienda vitale in esercizio, ogni volta che il curatore riscontra la sussistenza di un'azienda ancora percepibile nella sua unitarietà, deve esporre chiaramente se valuti maggiormente conveniente la cessione unitaria dell'azienda, dei singoli rami, ovvero la vendita in blocco o singolarmente dei cespiti, esplicitandone le ragioni.

12/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decadenza dal concordato preventivo biennale

  • La relazione illustrativa al D.Lgs. 108/2024 chiarisce che l’accesso al concordato preventivo biennale è precluso in presenza di condanna con sentenza irrevocabile. L'Agenzia delle Entrate, peraltro, ha anche precisato che l’esclusione dall’accesso al concordato preventivo biennale (e quindi anche la decadenza) operi solo nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento, sia stata irrogata una pena che superi i 2 anni. 
  • Per l’inefficacia della sanatoria speciale, stando al dato normativo, è invece sufficiente un semplice rinvio a giudizio.
  • L'art. 22 D.Lgs. 13/2024, sempre in tema di cause di decadenza del CPB, disciplina anche l’ipotesi di violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato. 
  • È consentito sterilizzare la rilevanza delle violazioni ai fini della decadenza del CPB a condizione che il contribuente regolarizzi la propria posizione mediante ravvedimento operoso prima che la violazione sia constatata o comunque prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza.

11/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Criteri di riparto delle perdite fiscali nel consolidato

  • L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 956-1286/2025, ha precisato che il rinnovo tacito dell’opzione per la tassazione di gruppo ex art. 117 del Tuir consente di aggiornare i criteri di riparto delle perdite fiscali senza che la successiva cessazione del consolidato ne comprometta la validità. 

11/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Avvisi di accertamento Imu

  • La Cassazione, con sentenza 7.10.2025, n. 26921, ha affermato che gli avvisi di accertamento Imu sono da ritenere sufficientemente motivati se richiamano i valori minimi delle aree edificabili contenuti nella delibera adottata dalla Giunta Comunale, poiché si tratta di un atto generale, soggetto al regime di pubblicità legale, che si presume conosciuto dai contribuenti. 
  • La delibera di giunta che fissa i valori “si deve ritenere conoscibile, al pari di tutti gli atti generali del Comune, dai contribuenti in considerazione del regime di pubblicità legale”.

11/11/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Patente a crediti

  • Il D.L. 159/2025 prevede che l’impiego di lavoratori in nero da parte di imprese e lavoratori autonomi, titolari di patente a crediti, comporterà l’immediata decurtazione dei punti a seguito del solo verbale unico di accertamento e notifica, senza necessità di attendere il provvedimento definitivo, ovvero l’ordinanza ingiunzione.
  • L’occupazione irregolare di un clandestino comporterà la perdita di 6 punti a prescindere dalla durata dell’impiego e, nel caso di due lavoratori in nero, si perderanno 10 punti. Considerando il limite massimo di punti che possono essere tolti nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo (misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave), anche in presenza di tre o più lavoratori in nero, non sembrerebbe possibile decurtare più di 10 crediti, indipendentemente anche dall’eventuale aggravante per clandestini o minori. 
  • La modifica troverà, però, applicazione in relazione alle condotte realizzatesi successivamente al 1.01.2026, prevedendo quindi un regime transitorio della disciplina.
  • Il D.L. 159/2025 ha raddoppiato la soglia minima del trattamento sanzionatorio previsto per l’impresa o il lavoratore autonomo trovati dal personale ispettivo a operare privi di patente a crediti o con patente dotata di meno di 15 crediti nei cantieri temporanei e mobili. 
  • Fino al 30.10.2025, in questi casi, era prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore all’importo di 6.000 euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. Detto importo è stato raddoppiato e portato a 12.000 euro.

11/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Legittimità del finanziamento soci

  • La Cassazione, con ordinanza n. 16904/2025, ha stabilito che la legittimità di un finanziamento soci opponibile al Fisco richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi e modi coerenti con l’andamento finanziario del periodo. In assenza di giustificazioni da parte della società e/o dei soci, costituiscono elementi indiziari positivamente valutabili in relazione alla legittimità di accertamento anche induttivo puro il difetto di delibera assembleare, ovvero l'inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a supportare gli oneri finanziari delle erogazioni, nonché le modalità in contanti delle corresponsioni. 

10/11/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Patente a punti

  • Riguardo alla patente a punti, il D.L. 159/2025 dispone che per le fattispecie di violazioni previste all’allegato I-bis, n. 21 D.Lgs. 81/2008 (disposizioni riguardanti l’impiego di lavoratori irregolari), la decurtazione dei crediti avvenga all’atto della notifica del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.

10/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Voto di minoranza (golden class) per omologa concordato in continuità

  • Il Tribunale di Brindisi (sentenza 7.07.2025, n. 72) ha stabilito che il concordato preventivo in continuità aziendale può essere omologato dal Tribunale mediante la cosiddetta ristrutturazione trasversale prevista all’art. 112, c. 2 del Codice della crisi, in assenza del voto favorevole della maggioranza delle classi di creditori, anche con il solo voto favorevole di una classe (golden class) “interessata” (cioè una classe che sarebbe stata almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione) e non necessariamente una classe “pregiudicata” o “maltrattata” (ossia una classe di creditori che, per effetto della proposta, è destinata a soggiacere a un trattamento deteriore rispetto a quello di cui sarebbe destinataria, laddove fosse applicata la regola della priorità assoluta su tutto il valore, sia quello di liquidazione sia quello eccedente).
  • L’art. 88 del Codice della crisi dispone che il Tribunale omologa il concordato preventivo in continuità, anche in mancanza dell’adesione delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, se il soddisfacimento offerto con la proposta di transazione è non deteriore per tali creditori rispetto alla liquidazione giudiziale. Per il computo della maggioranza, quando la proposta è conveniente, il Tribunale omologa il concordato in continuità se l’adesione dei creditori pubblici è determinante ai fini del raggiungimento del voto favorevole nella maggioranza delle classi, oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi di tali creditori.

10/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Scadenze fiscali

  • Scadono il 1.12.2025 (il 30.11 cade di domenica) i termini per numerosi adempimenti fiscali, di seguito riepilogati.
  • Termine versamento per la seconda o unica rata di acconto per i soggetti “solari”: con il metodo storico, pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno precedente, versato in una o 2 rate a seconda dell’importo; con il metodo previsionale, in previsione di minori redditi e di conseguenza di minori imposta.
  • Per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 l’acconto è determinato secondo le regole ordinarie, facendo riferimento al rigo RN34 per i soggetti Irpef, RN17 per quelli Ires e al rigo IR21 per l’Irap. Non calcola acconto sul maggior reddito CPB il soggetto all’imposta sostitutiva ex art. 20-bis D.Lgs. 13/2024.
  • Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026 scatta la maggiorazione dell’acconto Irpef/Ires, calcolato con metodo storico, del 10% della differenza positiva tra reddito concordato (rigo P06 del modello CPB) e quello dichiarato nel 2024 rettificato (rigo P04 del modello CPB, se P04 negativo, maggiorazione calcolata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e zero); maggiorazione dell’acconto Irap calcolato con metodo storico del 3% della differenza positiva tra VPN concordato (rigo P08 del modello CPB) e quello dichiarato nel 2024 rettificato (rigo P05 del modello CPB). I codici tributo per il versamento della maggiorazione sono i seguenti: 4068 - CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi; 4069 - CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi; 4070 - CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto Irap.
  • È possibile, anche per chi ha aderito al CPB 2025-2026, calcolare l’acconto previsionale con la seconda rata di acconto, pari alla differenza tra acconto dovuto in base al reddito concordato 2025 e quanto versato con la prima rata.
  • Per quanto riguarda l’Ace (aiuto alla crescita economica) si possono utilizzare in deduzione le eccedenze (rigo RN6, colonna 6, del modello Redditi SC/2025), riducendo il reddito imponibile e l’acconto dovuto.
  • Ires premiale (riduzione Ires del 4%): è applicabile per il 2025 anche dai soggetti Ires che hanno aderito al CPB con effetti sul calcolo dell’acconto previsionale.
  • La maggiorazione del costo del personale riduce il reddito CPB, ma solo per coloro che hanno aderito per il biennio 2025-2026. Non ha effetti sul calcolo previsionale.

09/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazione dei redditi tardiva oppure omessa

  • Scaduto il termine del 31.10.2025 per la presentazione del modello Redditi 2025, è ancora possibile trasmettere entro il 29.01.2026 una dichiarazione tardiva pagando le sanzioni in misura ridotta.
  • Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono tardive ma valide e soggette, comunque, all’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
  • Quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano, invece, omesse ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati.
  • La sanzione prevista nel caso di dichiarazione tardiva e, se non sono dovute imposte, va da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. Su questa sanzione si può applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a un decimo del minimo. Presentare la dichiarazione oltre il termine di legge ma entro il 29.01.2026, “costa” quindi 25 euro se non ci sono imposte da versare. 
  • Invece, la dichiarazione presentata a partire dal 30.01.2026 è omessa e le relative sanzioni non possono essere ridotte.

07/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tariffe professionali nel processo tributario

  • La Cassazione, con ordinanza 12.10.2025, n. 27268, ha stabilito che, nel processo tributario, in caso di condanna al pagamento delle spese processuali, il giudice deve liquidare il compenso del difensore applicando le tariffe professionali vigenti in quel momento e non quelle vigenti al momento in cui è iniziato il processo. Deve, inoltre, motivare lo scostamento rispetto all'onorario indicato dal difensore nella nota spese e non può fissare un compenso inferiore a quello spettante in base alle tariffe minime. 

07/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Mancata compilazione quadro RU

  • La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con la sentenza n. 297/5/2025, ha stabilito che la mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi di un credito d’imposta non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, nonostante il decreto ministeriale attuativo prevedesse la compilazione del modello RU a pena di decadenza. 
  • Peraltro, la decadenza del credito deve essere prevista nella norma primaria e non in una fonte di legge secondaria quale un decreto ministeriale se destinato a dettare mere «disposizioni applicative» della legge istitutiva.
  • Tuttavia, è da precisare che la sentenza è utile esclusivamente con riferimento al contenzioso in essere sul passato, in quanto sui crediti d’imposta successivi nessuna disposizione ha ricollegato la decadenza dal diritto alla mancata indicazione in dichiarazione, tanto è vero che la stessa Agenzia ha più volte inquadrato l’omissione come infrazione formale. 
  • Inoltre, il problema non può porsi con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022, per effetto dell’esclusione dalla decadenza espressamente sancita dall’art. 13 D.Lgs. 1/2024 (che fa però salve le conseguenze previste dalla disciplina specifica degli aiuti di Stato e de minimis).

07/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Pec per amministratori di società di capitali

  • Il D.L. 159/2025 in vigore dal 31.10.2025 prevede l’obbligo di Pec personale degli amministratori restringendo il campo di applicazione di tale obbligo alle sole società di capitali, ma non a tutte.
  • Sul piano letterale il legislatore interviene sostituendo il riferimento generale agli amministratori di imprese costituite in forma societaria con un meccanismo che prevede ora l’espressa indicazione dei vertici di due forme di amministrazione, ovvero l’amministratore unico e l’amministratore delegato, e solo in mancanza di quest’ultimo l’obbligo ricade sul presidente del consiglio di amministrazione.
  • La nuova formulazione esclude chiaramente l’applicazione della disposizione a tutte le società di persone come la Sas e le Snc a meno che queste non abbiano introdotto nei propri patti sociali i meccanismi tipici delle società di capitali (quali l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione e il metodo collegiale).
  • La novità normativa comporta che per le persone che ricoprissero, al 31.10.2025, la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda di una società di capitali o di una cooperativa e che non avessero iscritto una pec personale, vi è l’obbligo di effettuarne l’scrizione entro il 31.12.2025. 
  • Per le persone alle quali sia attribuita, dal 31.10.2025 in avanti (in società già iscritte), la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda di una società di capitali, di una cooperativa o di una consortile vi è l’obbligo di indicare una pec personale in sede di iscrizione della loro carica.

07/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Versamento acconti con concordato preventivo biennale 2025-2026

  • Entro il 1.12.2025 devono essere corrisposti gli acconti maggiorati dovuti dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per le annualità 2025-2026. Per la determinazione della maggiorazione si può utilizzare il metodo storico, applicando una percentuale alla differenza tra reddito rettificato 2024 e quello proposto dall’Agenzia delle Entrate del 2025, oppure il metodo previsionale versando la differenza tra acconto dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo il metodo ordinario.
  • Il versamento maggiorato è dovuto per Irpef, Ires e Irap.

06/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tassazione nella sublocazione

  • La norma di comportamento Aidc 6.11.2025, n. 233 fornisce indicazioni sul trattamento tributario da applicare ai fini delle imposte sul reddito quando a concedere in locazione i fabbricati, o le loro porzioni, sono coloro che li detengono sulla base di un contratto di locazione o di un comodato. 
  • Secondo l'Aidc il possessore dell’immobile non è chiamato a includere nel proprio reddito quello del detentore, anche quando le locazioni abbiano durata pari o superiore ai 30 giorni. Pertanto, al di fuori dell’esercizio d’impresa, quando il proprietario o il titolare del diritto reale concede un fabbricato in comodato e il comodatario lo concede a sua volta in locazione, il comodante determina il reddito imponibile quale reddito fondiario non considerando il canone della locazione spettante al comodatario. Inoltre, il reddito ritratto dal locatario o dal comodatario che, al di fuori dell’esercizio d’impresa, hanno concesso in locazione il fabbricato è classificato tra i redditi diversi.
  • Ne consegue che non siano da trattare diversamente le fattispecie in cui la locazione ha durata superiore a 30 giorni, rispetto a quelle in cui la durata sia pari o inferiore a quella soglia temporale.

06/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Presentazione modello 770 per la validità del concordato preventivo

  • L'art. 22, c. 2, lett. c) D.Lgs. 13/2024 impone ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) una pressoché totale regolarità fiscale rispetto gli adempimenti in corso d'anno, pena la decadenza dell'accordo. Il concordato, infatti, cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d'imposta in cui si applica qualora, a seguito d'accertamento nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità. 
  • Tra le violazioni di non lieve entità rileva anche l'omessa presentazione della dichiarazione 770 dei sostituti d'imposta. 
  • Il mancato assolvimento dell'adempimento per l'anno d'imposta 2024, nel termine del 31.10.2025, però non fa scattare automaticamente la decadenza dal concordato preventivo biennale a condizione che si trasmetta il modello 770 entro il 29.01.2026.

05/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detassazione aiuti Covid e perdite fiscali

  • Assonime, nel documento n. 7/2025, ha fornito la propria interpretazione sulla detassazione degli aiuti Covid e la rettifica delle perdite riportabili, a margine della risposta all’interrogazione parlamentare 29.10.2025 n. 5-044589, in cui l'Amministrazione ha invocato la riduzione delle perdite maturate nei periodi di imposta oggetto dei predetti sussidi.
  • La disciplina di favore per i contributi erogati nell'emergenza epidemiologica (art. 10-bis D.L. 137/2020) è espressamente costruita come “esclusione”, non già “esenzione”, dal concorso alla formazione del reddito. Inoltre, la stessa dispone l'ininfluenza della misura ai fini del regime Irpef degli interessi passivi (art. 61 Tuir) e di quello Ires e del rapporto tra costi ammessi in deduzione e componenti positivi rilevanti ovvero non tassabili in quanto esclusi (art. 109, c. 5 Tuir). 
  • Ne deriva la volontà legislativa di accordare all'intervento una valenza complessiva, comprendendo l'effetto di non incidere sulla misura delle perdite riportabili ex art. 84, c. 1 Tuir.

05/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Pec amministratori diversa da quella della società

  • Con il D.L. 159/2025 è stato previsto che il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa, andando quindi contro alla prassi delle Camere di commercio, quasi univocamente orientata, che consentiva l’utilizzazione della Pec della società per adempiere all’obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2025.

05/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Responsabilità degli amministratori per la sicurezza informatica

  • Assonime, con circolare 4.11.2025, n. 23, ha illustrato il D.Lgs. 138/2024, che ha recepito la direttiva UE 2022/2555 in relazione alla sicurezza per contrastare gli attacchi informatici, evidenziando come la norma chiami in causa direttamente gli organi amministrativi.
  • Gli amministratori delle società possono, infatti, rispondere personalmente se non adeguano l'azienda agli standard di sicurezza informatica. Agli organi amministrativi sono affidati, in particolare, gli obblighi di pianificazione, monitoraggio e programmazione della formazione. 
  • La circolare specifica che se c'è un amministratore unico, a quest'ultimo spettano tutte le incombenze. Se, invece, c'è un consiglio di amministrazione senza deleghe di gestione, a essere investiti degli obblighi sono tutti i suoi componenti. Peraltro, possono essere assegnate deleghe gestorie, per aree di rischio, a uno o più amministratori, rimanendo al consiglio di amministrazione i poteri di verifica e di intervento in caso di eventi rischiosi non adeguatamente governati.
  • L'attribuzione dei compiti implica l'attribuzione della responsabilità per l'inadempimento delle prescrizioni del D.Lgs. 138/2024 e l'applicazione delle sanzioni: al riguardo la circolare precisa che la sanzione colpisce gli amministratori delegati agli adempimenti della cybersicurezza. 
  • Gli amministratori non esecutivi, peraltro, subiranno conseguenze se non hanno impedito la commissione di illeciti di cui erano a conoscenza.

05/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rateizzazione plusvalenze dal 2026

  • La bozza di legge di Bilancio 2026 prevede che le plusvalenze realizzate dalla cessione di beni strumentali, materiali e immateriali, e patrimoniali, che non beneficiano della participation exemption, possono essere rateizzate in 3 esercizi  se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 5 anni. 

04/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Criterio distintivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità

  • Con ordinanza n. 25143/2025, la Cassazione ha statuito che, in tema di Iva e Ires, il criterio distintivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità deve essere individuato negli obiettivi perseguiti. 
  • Le spese di rappresentanza sono sostenute per accrescere il prestigio dell'impresa senza dar luogo a una aspettativa di incremento delle vendite se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della notorietà e dell'immagine; mentre le spese di pubblicità hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, informando i consumatori dell'esistenza di tali beni e servizi, insieme all'esaltazione delle loro caratteristiche e della loro specificità, in modo da incrementarne la diffusione e commercializzazione.

04/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Aliquota Iva minima del 4% in edilizia

  • L'aliquota Iva minima del 4%, applicata dall'Italia in forza di disposizioni unionali speciali, interessa anche altre operazioni che ruotano intorno all'edilizia abitativa, un tempo definita “economica e popolare”. Nel comparto immobiliare, è comunque prevalente l'aliquota agevolata del 10%, mentre quella ordinaria del 22% si applica, in sostanza, alle abitazioni di lusso, nonché ai terreni edificabili e (non sempre) ai fabbricati strumentali.
  • L'aliquota minima concerne in larga misura la compravendita e la costruzione della “prima casa”, i cui requisiti sono indicati nella nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, e il cui contenuto è stato trasfuso nella nota I all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al nuovo Testo unico registro e altri tributi indiretti approvato con D.Lgs. 123/2025 (applicabile dal 1.01.2026). I requisiti valgono sia per l'applicazione dell'aliquota Iva del 4% sugli acquisti imponibili al tributo, sia per l'applicazione dell'aliquota dell'imposta proporzionale di registro del 2% nel caso di acquisti non assoggettati all'Iva.

04/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Interpello disapplicativo per le società di comodo

  • La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con la sentenza n. 833/2025, ha affermato che la presunzione di non operatività per le società di comodo è sempre relativa e il contribuente più dimostrare in giudizio l’esistenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento del reddito presunto, dal momento che la mancata presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo non preclude la possibilità di difendersi e far valere le proprie ragioni in sede contenziosa.

03/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Polizza Rc professionale nelle contestazioni da Superbonus

  • Le prime contestazioni fiscali relative ai crediti derivanti da opzioni di cessione e sconto in fattura per i bonus edilizi (ex art. 121 D.L. 34/2020) mostrano un coinvolgimento frequente dei tecnici asseveratori e dei professionisti che rilasciano il visto di conformità, chiamati a rispondere civilmente per i danni tributari subiti dai contribuenti.
  • Un caso tipico riguarda l’asseverazione infedele di un SAL (Stato Avanzamento Lavori) Superbonus, ai sensi dell’art. 119, c. 13-bis D.L. 34/2020, che attesti opere solo parzialmente eseguite. Se l’intervento non viene completato (es. per fallimento dell’appaltatore), l’Agenzia delle Entrate può contestare l’indebita fruizione del credito, con sanzioni fino al 100% dell’importo, come previsto dall’art. 121, c. 5.
  • Un altro ambito critico riguarda i SAL che includono materiali a piè d’opera. Secondo il MEF (risposta all’interrogazione parlamentare 12.11.2024, n. 5/03091), tali materiali non possono essere computati ai fini del raggiungimento della soglia del 30% necessaria per la cessione del credito, in quanto non costituiscono “lavorazioni effettivamente eseguite”.
  • Pertanto, i crediti d’imposta possono quindi divenire oggetto di contestazione da parte delle Entrate in capo ai contribuenti committenti dei lavori, a titolo di crediti inesistenti: con la conseguenza che i contribuenti sarebbero esposti – per effetto delle scorrettezze vere o presunte dei tecnici – non solo al riversamento dell’intero importo dei crediti, ma anche al pagamento delle sanzioni, che gli uffici stanno irrogando (in maniera opinabile) nella misura del 100%, così raddoppiando la pretesa economica erariale in capo ai privati.
  • Anche i commercialisti e gli altri intermediari fiscali abilitati, chiamati ad apporre il visto di conformità dei dati attestanti i presupposti che danno diritto ai benefici fiscali, sono esposti a loro volta a possibili, gravi conseguenze derivanti da loro mancanze: pensiamo al mancato riscontro della coerenza della documentazione esaminata, oppure alla commissione di errori nella compilazione dei modelli di comunicazione di opzione, non più rimediabili attraverso la remissione in bonis, che determinano vizi sostanziali dei crediti (come l’erronea indicazione, nel modello, del codice del bonus da fruire, che incide sull’aliquota di beneficio spettante).
  • È altamente probabile che, nei casi sopra riportati e in quelli analoghi, i committenti e i condòmini interessati dalle riprese fiscali agiranno in rivalsa contro i tecnici e coloro che hanno apposto il visto di conformità, confidando sulle loro coperture assicurative Rc professionali; tuttavia, tali coperture potrebbero rivelarsi insufficienti, se non addirittura inesistenti. Infatti, per coloro che hanno apposto il visto di conformità non vi era l’obbligo di legge di assicurarsi esattamente per gli stessi importi oggetto di visto, e comunque le compagnie non erano disponibili a integrare le polizze Rc esistenti oltre certi massimali.
  • Visti gli importanti valori economici in gioco, le rivalse civilistiche dei privati nei confronti dei professionisti rischiano, allora, di conseguire risultati solo parziali, mentre gli stessi professionisti rischiano a loro volta, laddove non sufficientemente coperti dalle rispettive polizze assicurative, i loro beni personali.

03/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Agevolazione beni strumentali nella legge di Bilancio 2026

  • Una delle novità più significative introdotte dal disegno di legge di Bilancio 2026 riguarda la sostituzione dei beni strumentali usati e il relativo meccanismo di maggiorazione automatica del costo di acquisto. In base alla nuova formulazione, gli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A annesso alla legge 11.12.2016, n. 232, effettuati in sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, potranno beneficiare di una maggiorazione automatica del costo fiscale fino al 220%. La misura della maggiorazione sarà articolata su 3 livelli:
    • 220% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 140% per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • 90% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
  • Si tratta di una svolta importante rispetto all’attuale Piano transizione 5.0, che prevede un percorso molto più rigoroso e documentato per poter accedere ai benefici fiscali in caso di sostituzione dei beni. Nel quadro della 5.0, infatti, le imprese sono tenute a dimostrare il miglioramento dell’efficienza energetica derivante dall’investimento, fornendo evidenze tecniche elaborate dai costruttori o da altri soggetti qualificati, secondo metodologie riconosciute a livello internazionale. A tal fine, le aziende possono produrre dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate che attestino la conformità del nuovo bene agli standard tecnici di riferimento, come le serie Iso 14955 o Iso 12759, oppure le Iec 61800, Iec 60034 e En 50598. È inoltre ammessa la dimostrazione che il macchinario impiega componenti conformi ai regolamenti europei sull’efficienza energetica (ad esempio, i regolamenti UE 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, 2019/2018 e 2016/2281) in sostituzione di parti analoghe montate su macchinari obsoleti.
  • In alternativa, il miglioramento può essere comprovato mediante report di prova redatti dal costruttore ai sensi dell’art. 9 della norma Iso 14955-2, oppure tramite certificati di audit rilasciati da organismi accreditati, che attestino il rispetto degli standard internazionali più aggiornati in materia di efficienza energetica.

02/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Collegamento tra registratori telematici e Pos

  • Collegamento di tipo logico e non fisico tra registratori telematici e Pos, associandone i relativi numeri di matricola mediante un servizio online, così da garantire già dal 2026, senza necessità di proroghe, la piena integrazione tra i processi di certificazione fiscale e i pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti.
  • Con il provvedimento direttoriale n. 424470 del 31.10.2025 è  stata individuata una soluzione operativa che, tenendo conto delle necessità e criticità emerse e rappresentate nel corso degli incontri tenutisi con le associazioni di categoria, garantisce il collegamento tra gli strumenti da utilizzare per la certificazione di vendite e pagamenti escludendo qualsivoglia intervento di natura tecnica sugli stessi.
  • Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni dettate dall’art. 1, cc. 74-77 L. 207/2024, riducendo però costi e tempi di implementazione a carico di esercenti, gestori e produttori, e garantendo l’operatività a regime della misura già dal 1.01.2026. La legge di Bilancio 2025 ha infatti riscritto il c. 3 dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015, richiedendo la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico.
  • Lo strumento con cui la moneta elettronica è accettata deve essere sempre collegato a quello con cui si memorizzano e trasmettono i corrispettivi telematici, così che possano essere registrati in modo puntuale, e inviati in modo aggregato. I mezzi di pagamento utilizzabili non sono solamente carte di credito o di debito, ma tutti quelli che facilitano l’utilizzo di moneta elettronica, e quindi non solo hardware, quale ad esempio il Pos, ma anche software o app di pagamento che permettono e facilitano transazioni elettroniche.

02/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riscossione in caso di omissione della dichiarazione annuale Iva

  • L'art. 25 del disegno di legge di Bilancio 2026 prevede l’introduzione nel Dpr n. 633/1972 del nuovo art. 54-bis al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di liquidare e riscuotere l'Iva dovuta dai soggetti che non hanno presentato la dichiarazione con una procedura automatizzata, basandosi sugli elementi acquisiti dal sistema informativo, entro i termini stabiliti per la notifica dell'avviso di accertamento (31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata) e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice.
  • La procedura si applicherà ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale Iva alla scadenza di legge o nei 90 giorni successivi, nonché a coloro che hanno presentato la dichiarazione “senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta”. Quest'ultima previsione, invero, non è molto precisa poiché non consente di definire esattamente la fattispecie; per esempio, non è chiaro se vi rientri il caso del contribuente che non abbia compilato il quadro VJ, relativo alla determinazione dell'imposta dovuta sulle operazioni soggette a inversione contabile, che di regola non influenzano la liquidazione del tributo.

31/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Attività d’impresa per vendite online (su Vinted, eBay, ecc.)

  • La Cassazione, con sentenza 21.03.2025, n. 7552, ha affermato che chi realizza un numero rilevante di vendite sulle piattaforme digitali, da eBay a Vinted, esercita di fatto un'attività d'impresa, anche in assenza di una struttura organizzata. 
  • In questi casi, i proventi sono tassati come redditi d'impresa, non come “redditi diversi”. 
  • La Corte ha infatti stabilito che “l'abitualità dell'attività” è sufficiente a configurare un'attività commerciale, indipendentemente dal livello di organizzazione e del fatto di dichiararsi “venditore occasionale”. 

31/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef

  • L’art. 117 della bozza della legge di Bilancio 2026 modifica i commi 727 e 728 dell'art. 1 L. 207/2024, introducendo il riferimento all'anno 2028 alla sequenza degli anni 2025, 2026 e 2027, consentendo così alle regioni di determinare anche per il 2028 aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previgenti alle modifiche delle norme Irpef.
  • La norma potrebbe apparire di per sé poco significativa, ma in realtà le regioni, alle prese con la predisposizione del bilancio triennale di previsione 2026-2028, hanno in tal modo chiaro l'orizzonte normativo di riferimento. Ciò ha un particolare significato per quelle regioni che possono registrare perdite di gettito dall'accorpamento dei primi 2 scaglioni Irpef operato dalle modifiche apportate all'art. 11 Tuir con l'art. 1, c. 2 L. 207/2024. In sostanza il principio in base al quale le aliquote dell'addizionale devono essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'Irpef è derogato e così le regioni potranno determinare per gli anni 2026, 2027 e 2028 aliquote differenziate sulla base dei 4 scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11 Tuir vigente fino alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla L. 207/2024, anziché sui 3 scaglioni previsti dall'art. 11 Tuir attualmente in vigore.

30/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Linea dura sul riporto delle perdite in presenza di Contributi Covid

  • Il Sottosegretario all'Economia, in risposta a un question time del 29.10.2025, ha confermato che i contributi Covid sono “proventi esenti” data la loro natura agevolativa, e quindi rilevanti ai fini della disciplina del riporto delle perdite fiscali. In base alla risposta, dunque, sarebbero confermati gli accertamenti che sono stati notificati alle imprese dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, le imprese che hanno incassato i contributi concessi durante il periodo pandemico da Covid-19 e che hanno chiuso i periodi d’imposta interessati in perdita fiscale avrebbero dovuto depurare l’importo di tali perdite (ai fini del riporto a nuovo) dai contributi ricevuti, qualificandoli quali proventi esenti in base all’articolo 84, c. 1, terzo periodo, del Tuir.
  • Inoltre, chi investe cifre superiori ai 100.000 euro in start-up innovative potrà beneficiare di una detrazione fiscale pari al 50% della somma investita, fino a un massimo di 100.000 euro. In alternativa, è possibile optare per una detrazione del 30% sull'intero importo investito, entro il limite massimo di 1 milione di euro.

30/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concorso del professionista nelle violazioni fiscali dei clienti

  • Il Ministro dell’Economia, in risposta a un’interrogazione parlamentare, ha affermato che condivide l’interpretazione della Cassazione che ha escluso dalla tutela dell’art. 7 D.L. 269/2003 tutti i soggetti esterni alla società, tra cui i professionisti. 
  • Di conseguenza, tali soggetti concorrono alle sanzioni per violazioni fiscali commesse dai clienti.
  • Inoltre, ha affermato che non verranno assunte iniziative volte a mitigare questa rigorosa interpretazione.
  • Si ricorda che la Corte di Cassazione per anni e fino al 2024 (ad esempio: sentenze nn. 13232/2022, 5924/2017, 25284/2017, 5924/2017, 10975/2019, 9448/2020, 24805/2021) aveva escluso il concorso del professionista per le violazioni tributarie commesse dalla società (di capitali) sua cliente.
  • Ciò perché l’art. 7 D.L. 269/2003 disponeva che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. 
  • Successivamente, a legislazione immutata, i giudici di legittimità nel 2024 hanno ribaltato il principio ritenendo che: lo “scudo” fornito dall’articolo 7 si applica solo ai soggetti interni (e non ai terzi estranei) alla società, e il professionista può, quindi, essere sanzionato, in concorso, per le violazioni tributarie commesse dall’ente.
  • Sarebbe sufficiente, ai fini del concorso, la coscienza e la volontà di apportare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell’illecito tributario (per tutte: sentenze nn. 20823/2024, 21092/2024, 21222/2024, 7948/2025).
  • La Cassazione (sentenza n. 23229/2024) ha parzialmente ridimensionato tale severo orientamento evidenziando la necessità, per la configurazione del concorso, che il professionista persegua suoi “specifici” vantaggi, distinti da quelli della società cliente.

30/10/2025