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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Solidarietà per sanzioni tributarie di ente senza personalità giuridica

  • Il D.Lgs. 87/2024, di riforma del sistema sanzionatorio, stabilisce che le sanzioni tributarie relative al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, restano esclusivamente a carico della società o dell’ente ex art. 2, c. 2-bis D.L.gs. 472/1997. 
  • Resta ferma, per gli enti privi di personalità giuridica, la disciplina civilistica sulla responsabilità solidale e sussidiaria in fase di riscossione, che consente di agire sulle persone fisiche solo in caso di inadempimento dell’ente.
  • La riforma si applica alle violazioni compiute dal 1.09.2024. 
  • Per le violazioni commesse fino al 31.08.2024, si continuerà ad applicare la regola precedente, che prevede l’attribuzione della responsabilità per le sanzioni tributarie in capo alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (art. 2, c. 2 D.Lgs. 472/1997), con responsabilità solidale della società, associazione o ente, privo di personalità giuridica, nell’interesse del quale ha agito l’autore della violazione. 
  • Viceversa, per le violazioni commesse dal 1.09.2024, la responsabilità per la sanzione sarà “esclusivamente a carico della società o ente”, ferma restando la responsabilità personale dell’autore della violazione in fase di riscossione.

09/05/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cedolare secca per l’inquilino impresa

  • La Cassazione, con le sentenze nn. 12076/2025 e 12079/2025, è tornata ad affermare che il regime della cedolare secca non può essere negato se la controparte è un operatore economico con partita Iva, che stipula l’accordo per soddisfare il bisogno abitativo di un suo dipendente.
  • Si tratta di una posizione su cui le Entrate hanno mantenuto nel tempo una linea rigida di chiusura, anche dopo la pronuncia di un anno fa della Suprema corte.

09/05/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Geolocalizzazione vietata nel lavoro agile

  • Il Garante privacy (provvedimento n. 135/2025) ha sanzionato per 50.000 euro un ente che si è avvalso di un’app per accedere alla posizione geografica dei dipendenti nelle giornate di lavoro agile. 
  • Il personale veniva scelto a campione e contattato telefonicamente con la richiesta di attivare il sistema di geolocalizzazione mediante la timbratura in entrata e in uscita e con ulteriore richiesta di inviare al responsabile in azienda una e-mail con indicato il luogo in cui si trovava in quel preciso momento.
  • Il datore di lavoro si espone alla violazione dell’art. 4 L. 300/1970, perché anche nei giorni di smart working l’impiego di strumenti elettronici dai quali può derivare il controllo a distanza dell’attività lavorativa presuppone una specifica finalità (tutela del patrimonio aziendale, ragioni di sicurezza, ecc.). 

09/05/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Affrancamento delle riserve in sospensione

  • Non tutte le imprese possono trarre vantaggio dall'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione di imposta. L'imposta sostitutiva (Ires e Irap) del 10% (con 1^ rata da versare entro giugno 2025) è sicuramente più vantaggiosa rispetto all'aliquota ordinaria del 24%. Tuttavia, ogni impresa deve valutare attentamente la propria situazione, poiché in determinate circostanze potrebbe essere più conveniente mantenere lo stato di sospensione sui saldi e sulle riserve.
  • La normativa non specifica quali saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d'imposta possano essere affrancati. Tuttavia, si può dedurre l'ambito oggettivo considerando le singole disposizioni che hanno portato all'iscrizione di tali voci nel patrimonio netto delle società.
  • In generale, le riserve e i fondi in sospensione d'imposta sono quelli in cui la tassazione è posticipata a un momento successivo. Per alcune riserve (“in sospensione integrale”), sussiste un vincolo assoluto che ne comporta la tassazione per qualsiasi forma di utilizzo. Per altre riserve (“in sospensione moderata”) la tassazione opera solo in caso di distribuzione, mentre è consentito, senza scontare tassazione, l’utilizzo per finalità diverse (la copertura delle perdite o l'attribuzione a capitale).
  • L'affrancamento comporta la cessazione del regime di sospensione, consentendo alle riserve in sospensione integrale di essere utilizzate liberamente per qualsiasi finalità e a quelle in sospensione moderata di essere distribuite ai soci. Tuttavia, la scelta di affrancare le riserve richiede una chiara comprensione di come si intende utilizzarle.

08/05/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Interessi passivi su mutui in dichiarazione dei redditi

  • Gli interessi passivi sostenuti per l’acquisto dell’abitazione principale prevedono una differenziata indicazione, in colonna 1 o colonna 2 del rigo E7 del modello 730/2025, se riferiti a mutui stipulati ante o post 31.12.2021, per determinare il corretto ammontare del trattamento integrativo che si quantifica tenendo conto solo di quelli per mutui contratti fino al 2021 compreso. Sbagliare l’indicazione in colonna induce una errata quantificazione dell’ammontare del bonus e comporta la rettifica della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

08/05/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Lavoro di stagionali durante la conversione del permesso

  • Il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 10/2025, ha precisato che la nuova disciplina della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in vigore dal 1.01.2025 ex art. 24, c. 10 D.Lgs. 286/1998 (Testo unico dell’immigrazione), modificato dal D.L. 145/2024, consente al dipendente straniero di svolgere la nuova attività lavorativa non stagionale nelle more della definizione della domanda di conversione del permesso di lavoro stagionale in lavoro non stagionale.

08/05/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Correttivi anticrisi Isa 2025

  • È in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 24.04.2025 che approva modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscali applicabili al periodo d’imposta 2024. Tali modifiche sono relative anche alla revisione congiunturale straordinaria resasi necessaria a seguito delle turbolenze e della variabilità dei mercati, approvata durante la riunione della commissione degli esperti del 3.03.2025.
  • La versione 1.0.0 del 30.04.2025 del prodotto Software “Il tuo ISA 2025 CPB” contiene già i correttivi anticrisi approvati dal D.M. 24.04.2025, nonostante lo stesso non risulti ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto tiene anche conto della nuova classificazione ATECO 2025 entrata in vigore dal 1.01.2025 che, ai fini amministrativi, è in uso dal 1.04.2025. 

07/05/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Agevolazione “prima casa” per i ruderi

  • La Cassazione, con ordinanza n. 3913/2025, ha riconosciuto l'agevolazione "prima casa" anche per l'acquisto di fabbricati collabenti (identificati con categoria F/2). L’agevolazione tributaria sull'imposta di registro non è, infatti, preclusa dallo stato di degrado dell'immobile. 
  • Ne deriva che, ai fini del riconoscimento dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro, rileva la suscettibilità dell’immobile in stato di degrado a diventare abitazione per mezzo di interventi edilizi.

07/05/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Polizze catastrofali

  • La commissione Ambiente della Camera ha formulato una serie di emendamenti alla legge di conversione del D.L. 39/2025, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”. In particolare, è prevista la copertura anche degli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.
  • Per gli immobili assicurati dall'imprenditore ma di proprietà di terzi, l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene, che è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. 
  • Per determinare il valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile o il costo di rimpiazzo dei beni mobili o il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso. 
  • Le polizze a copertura dei rischi catastrofali conterranno un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno, ma questo limite non si applicherà alle grandi imprese (e alle società controllate e collegate) a condizione che stipulino un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo e che alla data di chiusura del bilancio possiedano congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dal decreto attuativo del Mef.  

07/05/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riversamento ricerca e sviluppo non deducibile nel calcolo Irap

  • Le società di capitali, nella compilazione del quadro IC del modello, Irap dovranno tenere conto delle modifiche normative apportate dal D.Lgs. 192/2024 sull’avvicinamento dei valori contabili a quelli fiscali (contributi in conto capitale, commesse infra/ultrannuali, differenze cambio da valutazione, incluse nella voce C17-bis del conto economico) che non intaccano la base imponibile Irap 2024.
  • Nella determinazione del valore della produzione Irap per il 2024 vi sono alcuni punti a cui prestare particolare attenzione:
    • riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo relativo anni 2015-2019, che contabilizzato nella voce B14 del conto economico, è indeducibile in quanto il credito originario, contabilizzato a suo tempo nella voce A5, non era imponibile;
    • perdite e svalutazioni su crediti sono indeducibili, ad eccezione della transazione in base alla quale è stato rideterminato il corrispettivo originariamente pattuito (circolare n. 26/E/2013, par. 3.2);
    • contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, per le quali occorre indicare nel rigo IS1 quelli i relativi ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (quelli relativi ai lavoratori a tempo indeterminato sono inclusi nel rigo IS7);
    • premi assegnati all’amministratore e al Cfo, imputati nella voce B7, che non sono deducibili, mentre sono deducibili gli stessi costi riferiti a un dirigente apicale di una società, imputati alla voce B9 (interpello n. 539/2022);
    • finanziamenti a tasso zero verso i clienti, che nella base imponibile Irap devono essere depurati dal costo sostenuto per la remunerazione dei fattori della produzione collegati all’impiego di capitale di terzi (interessi passivi), poiché ritenuti estranei alla gestione caratteristica dell’impresa (interpello n. 46/2023);
    • contratti di copertura del rischio di elevata volatilità dei prezzi di approvvigionamento delle materie prime, energia e gas (derivati su commodities), la cui corretta contabilizzazione nel conto economico del costo/onere o ricavo/provento del derivato guida la tassazione Irap (interpelli n. 249/2022 e n. 36/2024).

06/05/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Informazioni e dati da indicare nella nota integrativa

  • L’organo amministrativo, nella nota integrativa, è tenuto a fornire un commento ai dati di stato patrimoniale e conto economico e alle relative variazioni (funzione esplicativa), nonché a dare evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che, per la loro natura, non possono essere fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa). Con lo standard Oic 11 è stato chiarito che il presupposto giuridico dell’obbligo di fornire una informativa in nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare a una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga siano irrilevanti. Il redattore di bilancio, quindi, nel dare evidenza in nota integrativa delle proprie scelte contabili dovrà indicare anche le “motivazioni” sottostanti la facoltà di deroga. 
  • È possibile, anche nei bilanci 2024, evitare la svalutazione dei titoli in base al valore desumibile dall’andamento del mercato che caratterizza il regime ordinario di cui all’art. 2426, c. 1, n. 9 c.c. Sul piano oggettivo, la norma è applicabile a tutti i titoli del portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente, ma di specie diversa, motivando la scelta. In nota integrativa, oltre all’informativa prevista dagli standard Oic 20, 21 e 28, le società sono tenute a fornire precise informazioni riguardo a: modalità con cui ci si è avvalsi della stessa, indicando i criteri adottati per l’individuazione dei titoli; differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il valore desumibile dall’andamento del mercato; “motivazioni” in base alle quali si è ritenuto la perdita temporanea.

06/05/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Spese di rappresentanza e rimborsi spese ai dipendenti tracciabili

  • Con la legge di Bilancio 2025, per beneficiare della deducibilità delle spese di rappresentanza, è necessario che il pagamento sia tracciato, così come per la non imponibilità dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori.
  • Ai fini del rimborso esente potrà essere richiesto al dipendente, fermo restando le adeguate garanzie in termini di privacy, evidenza dell’estratto conto in relazione alle spese affrontate durante la trasferta, ovvero le ricevute di pagamento tramite bancomat o carta di credito o la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app. Sono escluse, invece, le spese di trasporto mediante autoservizi pubblici di linea, come treni, autobus e aerei.

05/05/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazione precompilata per i forfetari

  • Dal 30.04.2025 è disponibile sul sito delle Entrate il modello Redditi precompilato. A partire da quest’anno, i contribuenti con partita Iva in regime forfettario troveranno precompilato il quadro LM, ma solo in parte. Il provvedimento 23.04.2025, n. 193922 prevede, infatti, che, dal 2025, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata modello Redditi PF, siano utilizzate, in via sperimentale, le informazioni reddituali tratte dai dati delle fatture elettroniche trasmesse allo Sdi e dai dati dei corrispettivi giornalieri inviati nel 2024 dai soggetti in questione.
  • Una prima verifica da effettuare riguarda l’effettivo incasso dei compensi indicati nel quadro precompilato e, in particolare, nel rigo LM22. Come previsto dal c. 64 della legge 190/2014, i contribuenti forfettari determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice Ateco dell’attività svolta. Pertanto, trova applicazione il principio di cassa: i compensi sono imponibili quando percepiti, indipendentemente dalla circostanza che sia emessa la fattura. L’importo precompilato nel quadro LM prende in considerazione la sommatoria delle fatture e/o dei corrispettivi relativi all’anno d’imposta oggetto di precompilazione supponendo che quanto fatturato e/o scontrinato corrisponda a quanto incassato. Qualora il contribuente abbia incassato una fattura in un anno d’imposta diverso da quello di emissione del documento, occorre modificare l’importo dei componenti positivi di reddito nel quadro LM includendo il dato delle fatture emesse nello scorso anno e incassate nell’anno d’imposta ed escludendo quello delle fatture emesse nell’anno d’imposta che non risultano incassate.
  • Come ricordato anche nelle Faq sulla precompilata, i dati relativi ai contributi previdenziali pagati sono riportati nel solo foglio illustrativo e non direttamente nel quadro LM: il dato, infatti, deve essere controllato e poi riportato nel quadro. I contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno della dichiarazione devono essere riportati nel rigo LM35 (o LM7 se contribuenti minimi) per il solo importo che trova capienza; l’eventuale eccedenza dei contributi che non hanno trovato capienza nel quadro LM e gli altri contributi deducibili, ma diversi da quelli obbligatori (ad esempio, quelli pagati per il riscatto degli anni di laurea), devono essere indicati nel rigo RP21 e sono deducibili dall’Irpef se dovuta.
  • Le Faq pubblicate dall’Agenzia ricordano anche che per i professionisti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale di previdenza, i contributi addebitati al committente in fattura sono esclusi dall’importo dei componenti positivi di reddito precompilati, mentre per i professionisti iscritti nella gestione separata Inps, i contributi addebitati al committente in fattura sono inclusi nell’importo dei componenti positivi di reddito precompilati. Infine, è opportuno verificare la necessità di inserire ulteriori dati nella dichiarazione precompilata: ad esempio, eventuali aiuti di Stato da inserire nel quadro RS.

04/05/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Controlli sul concordato preventivo biennale

  • La corretta determinazione della base imponibile definita in base alla proposta rappresenta l’elemento essenziale del patto con il Fisco. Questo comporta una particolare attenzione alla corretta identificazione di quelle che sono le componenti straordinarie non assorbite nella proposta stessa. Resta aperto, inoltre, il tema di quelle situazioni nelle quali, ai fini della formulazione della proposta, vi siano stati errori palesi nell’elaborazione dei dati che hanno sfavorito il contribuente. L’istituto, inoltre, è al centro del dibattito anche in relazione alle conseguenze sui controlli. 
  • Sul punto, la direttiva dell’Agenzia delle Entrate non appare apportare novità particolari, poiché ribadisce principi già noti sia per coloro che non hanno aderito sia in relazione ai soggetti che, invece, hanno accettato la proposta formulata nell’ambito di quanto previsto dal D.Lgs. 13/2024. Con l’approssimarsi della campagna legata alle dichiarazioni e alla necessità di determinare le imposte dovute per il periodo di imposta 2024 e degli acconti per il periodo di imposta 2025, un ruolo rilevante è rappresentato dalla prima applicazione pratica del CPB. In attesa delle modifiche all’istituto e con l’intrecciarsi delle regole per le nuove opzioni per il biennio 2025- 2026 riservate, evidentemente, ai contribuenti che non hanno effettuato la scelta per il precedente biennio 2024-2025. Il tutto, nell’ottica delle dichiarazioni, si incentra sulla liquidazione delle imposte dovute sulla base della proposta stessa, tenendo in considerazione il principio che la stessa ha rappresentato la “fotografia” della situazione ordinaria del contribuente in termini di ricavi e compensi che sono tipizzati. In questo contesto, con particolare rilievo alla determinazione del reddito di impresa, devono essere monitorate quelle situazioni di cui all’art. 16 D.Lgs. 13/2024, che escludono dall’assorbimento nella proposta concordataria, alcuni componenti positivi e negativi connotati di fatto dalla straordinarietà ovvero i redditi riconducibili alle partecipazioni societarie.
  • Con particolare rilievo al primo aspetto, il c. 1, lett. a) della norma afferma che la proposta di concordato non tiene conto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive come pure delle minusvalenze, delle sopravvenienze passive, nonché delle perdite su crediti di cui all’art. 101 Tuir. Il c. 2 regola, come osservato, la fattispecie legata agli utili e alle perdite derivanti da partecipazioni detenute in soggetti di cui all’art. 5 Tuir, nonché l’ipotesi dei dividendi. Il c. 3 prevede, poi, che il saldo netto tra i componenti positivi e negativi trattati nei primi due commi comporta una rettifica positiva o negativa al reddito concordato. Con riferimento a una differenza positiva, la stessa non è assorbita, però, dalla proposta ed è assoggettata a tassazione con le modalità ordinarie. È dunque evidente che dovranno essere trattate con particolare attenzione quelle fattispecie di natura straordinaria che esulano dall’accordo con il Fisco come pure monitorate quelle componenti negative (con particolare riferimento alle perdite su crediti) che possono, invece, ridurre la base dell’accordo. Non può essere infatti escluso che le dinamiche legate a particolari componenti possano rappresentare un elemento soggetto a controllo nel momento in cui, ad esempio, si dovesse intercettare un extra reddito rilevante non assoggettato a tassazione secondo le disposizioni concordatarie. Elemento che, in sé, è del tutto legittimo se riconducibile alla dinamica dei ricavi ordinariamente prodotti dal contribuente e che evidenziano la convenienza della proposta di concordato. 

04/05/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Modalità di adesione al concordato preventivo biennale

  • L’adesione al concordato preventivo 2025-2026 potrà essere formalizzata, alternativamente, con la dichiarazione dei redditi, anticipando però la scadenza ordinaria della trasmissione del modello Redditi, o inviando autonomamente il modello CPB accompagnato dal frontespizio della dichiarazione. È stato collocato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software “Il tuo ISA 2025 CPB” (versione 1.0.0 del 30.04.2025), per il periodo d’imposta 2024, con la relativa guida operativa, che consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato al modello Redditi, dell’ISA di tutti gli Isa approvati, nonché il calcolo relativo alla proposta e alla trasmissione telematica, in allegato al modello Redditi, dell’accettazione della proposta di CPB dell’eventuale revoca.
  • Preliminarmente, si ricorda che è stato anticipato, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il D.M. 28.04.2025, che ha definito la metodologia in base alla quale l’agenzia formula la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024.
  • Come indicato anche nel comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 2.05.2025, il modello CPB, da utilizzare per aderire al concordato preventivo del biennio 2025-2026, può essere presentato, alternativamente, sia congiuntamente al modello Isa, in fase di trasmissione del modello Redditi 2025, sia in modalità autonoma; la revoca entro il 30.09.2025 di un’adesione al patto potrà comunque essere effettuata esclusivamente in maniera autonoma (provvedimento n. 195422/2024).
  • Nel caso di invio autonomo del modello, occorre accompagnare lo stesso con il frontespizio del modello Redditi 2025, indicando il codice “1 - Adesione” nella nuova casella “Comunicazione CPB” (da compilare solo in caso di trasmissione autonoma), inserita nella sezione “Tipo di dichiarazione” all’interno del frontespizio dei modelli Redditi; in tal caso, nel frontespizio dovranno essere indicati soltanto i dati anagrafici, la sottoscrizione del contribuente e i dati relativi alla presentazione telematica a cura dell’intermediario incaricato.
  • È possibile inviare il modello CPB congiuntamente al modello Redditi e al modello ISA, ma si deve tenere presente che l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 deve essere formalizzata (attualmente) entro il 31.07.2025 o entro l'ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ai sensi dell’attuale c. 3 dell’art. 9 D.Lgs. 13/2024; termine che, per quanto indicato dal decreto correttivo al provvedimento istitutivo del patto, sarà spostato al 30.09.2025.
  • La scelta della modalità di trasmissione del modello CPB, autonoma o congiunta con il modello dichiarativo, ha un impatto sull’operatività degli operatori incaricati dai contribuenti poiché, per aderire alla proposta del Fisco per il biennio 2025-2026, è necessario disporre dei dati reddituali e Isa riferiti al periodo di imposta 2024, come indicati nel modello Redditi 2025, con la conseguenza che le dichiarazioni, almeno dei soggetti che intendono aderire all’accordo con il Fisco dovranno essere pronte per rispettare la scadenza aggiornata del 30.09, con una anticipazione di almeno 30 giorni rispetto al termine ordinario del 31.10, utilizzabile dai contribuenti non aderenti.
  • Il provvedimento del 24.04.2025 ha introdotto, inoltre, la possibilità di revocare l’adesione precedentemente espressa al patto per il biennio 2025-2026, con la conseguenza che il contribuente rinunciatario dovrà inviare un modello CPB compilando esclusivamente i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito” e in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello Redditi 2025.
  • La revoca all’adesione, però, può essere comunicata entro il termine massimo del 30.09.2025, con la conseguenza che quelle trasmesse oltre tale data non produrranno gli effetti voluti ovvero quelli relativi alla rinuncia all’accordo.

04/05/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detrazione fiscale per le polizze assicurative

  • Dal 2020 la detrazione del 19% per molte spese è legata al reddito complessivo: detrazione piena fino a 120.000 euro di reddito; detrazione ridotta progressivamente tra 120.000 e 240.000 euro, mentre la detrazione si azzera oltre 240.000 euro. Per beneficiare delle detrazioni, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili (bonifico, carta, ecc.). Le detrazioni spettano anche se le spese sono sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
  • Spese Assicurative Detraibili (righi E8 – E10):
    • il codice 36 individua assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; è possibile detrarre il 19% su un importo massimo di 530 euro, anche per polizze intestate a familiari fiscalmente a carico. Le coperture devono prevedere il rischio morte o invalidità permanente (min. 5%);
    • il codice 38 fa riferimento ad assicurazioni per persone con disabilità grave. La detrazione è su un massimo di 750 euro, purché la polizza tuteli soggetti riconosciuti come disabili gravi ai sensi della legge 104/1992; 
    • le assicurazioni per non autosufficienza devono essere indicate con il codice 39. La detrazione è del 19% su un importo massimo di 1.291,14 euro, a condizione che l’assicurazione non possa recedere dal contratto. Riguarda la copertura per l’assistenza in caso di perdita dell’autosufficienza nelle attività quotidiane;
    • le assicurazioni contro eventi calamitosi (esempio, terremoti) sono indicate dal codice 43. Introdotte nel 2018, sono detraibili nella misura del 19% i premi delle polizze contro eventi calamitosi stipulate su abitazioni. L’immobile deve essere a uso abitativo;
    • al codice 81 devono essere inserite le polizze legate al Sismabonus 110%. Se è stato ceduto il credito d’imposta per interventi “Sismabonus 110%” a un’assicurazione e stipulato contestualmente una polizza eventi calamitosi, è possibile ottenere una detrazione del 90%. Esclusi gli edifici situati in zona sismica 4:
    • per i contributi associativi a Società di Mutuo Soccorso il riferimento è il codice 22. Se sono stati versati questi contributi, che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 L. 15.04.1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione del 19% soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L’importo da indicare non può essere superiore a 1.300 euro. Non sono proprio polizze di assicurazione, ma la finalità è la medesima.
  • Se sono stati versati contributi a forme pensionistiche complementari (anche europee o PEPP) è possibile dedurre fino a 5.164,57 euro dal reddito complessivo (righi RP27–RP30).
  • Le spese sanitarie sono complessivamente detraibili nella misura del 19% per la parte eccedente i 129,11 euro.

04/05/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazioni precompilate e “Alert” per i contribuenti

  • L'Agenzia delle Entrate rafforza il sistema di segnalazioni nella dichiarazione che diventano strumento chiave per redigere i modelli, evitando errori e dimenticanze, grazie avvisi mirati o di carattere generale formulati anche per le partite Iva in regime forfettario. La messaggistica, che si affianca alla nuova interfaccia semplificata di compilazione dei 730, anticipa al contribuente incongruenze o dati mancanti, spesso collegati a situazioni particolari come il rimborso di spese già detratte, i crediti residui dall’anno precedente, le modifiche ai canoni di locazione o le casistiche Imu.
  • Tra i messaggi più ricorrenti per i contribuenti vi è l’avviso relativo ai rimborsi di spese già detratte in anni precedenti e restituiti nel 2024, come quelli relativi alle spese sanitarie. Le somme sono precompilate nei nuovi righi M3 o M4 (lo scorso anno nel quadro D) per essere assoggettate a tassazione separata e il contribuente può eventualmente optare per la tassazione ordinaria barrando la relativa casella. Se in dichiarazioni precedenti le spese erano già state dichiarate al netto dei rimborsi (nel caso di quelle mediche) o non detratte affatto, è necessario correggere l’importo indicato, riducendolo o eliminandolo.
  • Un altro alert riguarda la presenza di immobili per i quali nel quadro B della dichiarazione 2023 risultava compilata la casella “Casi particolari IMU” e il contribuente è invitato a verificarne la corretta riproposizione anche nella dichiarazione 2024.
  • Anche per le erogazioni liberali a favore di Onlus o altri enti iscritti al Runts è possibile di optare, in alternativa alla deduzione, per la detrazione d’imposta del 30%. In questo caso l’importo deve essere rimosso dal rigo E36 e riportato nei righi E8-E10, con codice 71.
  • Sono poi segnalate eventuali spese relative a interventi edilizi e Superbonus, non più detraibili se per tali spese è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura dopo il 4.04.2025. In tali casi è necessario modificare la dichiarazione, eliminando i dati degli interventi condominiali e ignorando i bonifici riportati per gli interventi sulle singole abitazioni.
  • Infine, altri messaggi importanti riguardano la presenza di crediti d’imposta residui ancora non confermati dall’Agenzia e quindi da verificare attentamente, e la necessità di aggiornare gli importi dei canoni di locazione, poiché nella precompilata non sono inclusi gli aggiornamenti Istat né eventuali riduzioni concordate.
  • Per i forfetari che hanno aderito al concordato preventivo il reddito pattuito è indicato come “da verificare” e in sede di precompilazione ed è comunicato che la quota incrementale imponibile è stata assoggettata all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 31-bis del decreto CPB. È possibile, comunque, non avvalersi di questa tassazione, eliminando gli importi precompilati al rigo LM32 e riportando nel successivo rigo LM33 quanto nel rigo LM63 del modello Redditi PF dell’anno precedente. L’Agenzia invita, inoltre, a verificare attentamente il possesso dei requisiti per accedere o rimanere nel regime forfetario, inclusi i limiti di ricavi (85.000 euro) e di spese per lavoro dipendente o altri redditi da lavoro (30.000 euro) e, per le nuove attività, la sussistenza delle condizioni per applicare l’aliquota agevolata del 5%. 
  • Ulteriori alert riguardano i versamenti di contributi previdenziali che risultano spesso collocati erroneamente nel quadro RP (rigo RP21), mentre per i forfetari devono essere riportati nel quadro LM.
  • Altre segnalazioni avvertono che nella precompilazione del quadro LM tutte le fatture e i corrispettivi sono presunti incassati alla data di emissione, in contrasto con il principio di cassa che regola la tassazione dei forfetari. È necessario quindi un controllo attento per evitare di tassare importi non effettivamente incassati.

04/05/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo biennale ed eventi straordinari

  • La proposta di concordato preventivo biennale 2025/2026 può essere ridotta o cessata in presenza di eventi straordinari. Il decreto 28.04.2025, oltre ad approvare la nota metodologica che disciplina il CPB 2025-2026, fissa i criteri per poter rimodulare per il periodo d’imposta 2025 la proposta accettata nel caso in cui tali eventi straordinari comportino la parziale sospensione dell’attività. Nell’ipotesi in cui tali eventi determinino, invece, minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, il CPB cessa di produrre effetti.
  • In analogia con quanto previsto con il decreto 14.06.2024, anche il nuovo decreto sopra menzionato prevede, all’art. 5, che i redditi e il valore della produzione netta, oggetto di concordato, relativi al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, possono subire una riduzione in misura variabile in presenza di eventi eccezionali che devono però comportare la sospensione dell’attività almeno per un periodo superiore ai 30 giorni.
  • Più specificatamente, la riduzione è del 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni e sale al 20%, se la sospensione dell’attività economica si verifica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni per arrivare al 30%, se la sospensione si verifica per un periodo superiore a 120 giorni.
  • Gli eventi straordinari sono di fatto riconfermati: quelli di cui all’art. 4 decreto MEF 14.06.2024, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato. Si deve trattare di eventi particolarmente invasivi, collegati comunque a situazioni straordinarie e indipendenti dalla volontà del contribuente: eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza o altri eventi, sempre eccezionali come potrebbe essere un incendio, che abbiano comportato danni a locali destinati all’attività tali da comportare l’inutilizzabilità degli stessi o danni rilevanti alle scorte di magazzino. Vi sono poi le situazioni nelle quali è il contribuente che si trova costretto a sospendere l’attività dandone comunicazione alla Camera di commercio o, in caso di professionista, al relativo albo professionale.
  • Gli abbattimenti nelle misure percentuali descritte sono calcolati automaticamente dal software applicativo del CPB, sulla base delle informazioni dichiarate dal contribuente stesso. In sede di compilazione del modello CPB 2025-2026, la presenza degli eventi eccezionali e la loro durata, infatti, sono indicati al rigo P03 con i codici da 1 a 3. Infine, il decreto in commento conferma anche quanto previsto dall’art. 19, c. 2 D.Lgs. 13/2024, nel quale è previsto che, in presenza di circostanze eccezionali, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti.
  • Di seguito gli eventi straordinari rilevanti che possono ridurre o far cessare gli effetti del concordato preventivo biennale:
    • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, c. 1, lett. c) e 24, c. 1 D.Lgs. 2.01.2018, n. 1;
    • altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
    • danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
    • danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
    • impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
    • sospensione dell’attività, se l’unico o principale cliente è un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, ha interrotto l’attività;
    • sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio;
    • sospensione dell’esercizio della professione, dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

01/05/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Controlli fiscali 2025

  • La direttiva sui controlli 2025 emanata dall’Agenzia delle Entrate, nella parte dedicata alle attività di selezione e controllo dei contribuenti di medie e minori dimensioni, definisce la modalità di svolgimento dei controlli mediante i sistemi informatizzati in possesso dell’Amministrazione finanziaria, che si applicheranno soltanto nelle situazioni di contribuenti che presentano strutture di costi troppo elevate e/o anomale. 
  • Classico è il caso degli importi dei c.d. “costi residuali di gestione” superiori a una certa soglia percentuale individuata in riferimento allo specifico settore di attività del contribuente. In questo senso i contribuenti soggetti agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale potrebbero trovarsi più esposti degli altri proprio perché i vari modelli Isa prevedono specifici indicatori basati sul rapporto fra costi residuali di gestione e costi complessivi dell’attività.
  • Nell’ambito dei contribuenti ai quali si applicano gli Isa, il documento programmatico prevede anche ulteriori indicatori di rischiosità fiscale. Si tratta, ad esempio, dell’esposizione di crediti Iva anomali rispetto ai dati economici ovvero alle particolari disposizioni normative di settore e/o nella bassa o costante redditività anche a fronte di ricavi in crescita nel tempo.
  • Le indicazioni contenute nella direttiva evidenziano il valore significativo della descrizione degli acquisti di beni e servizi effettuati dal contribuente contenuta nella fattura elettronica. Attraverso la costruzione di appositi algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale, l’Agenzia delle Entrate potrà avere evidenza di tutte le situazioni in cui gli acquisti effettuati appaiono non inerenti all’attività svolta.

30/04/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Decorrenza dei limiti alla responsabilità del collegio sindacale

  • Con ordinanza 1981/2025, il Tribunale di Bari ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza delle modifiche apportate dalla L. 35/2025 all’art. 2407 c.c., in vigore dal 12.04.2025, in tema di responsabilità dei sindaci di società. In particolare, è stato precisato che la limitazione della responsabilità si applica ai fatti pregressi alla data di entrata in vigore delle novità, pur in assenza di una specifica previsione di retroattività. 
  • Il limite contenuto nella norma è da riferire a ogni singolo evento dannoso causato dal sindaco, e, quindi, il tetto massimo non riguarda cumulativamente tutte le condotte dannose, ma ciascuna di esse per omessa vigilanza o violazione dei doveri dalle quali derivi un danno.
  • Inoltre, il documento puntualizza che il termine di prescrizione di 5 anni per l’esercizio dell’azione di risarcimento non si applica ai fatti verificatesi prima della sua entrata in vigore. La disciplina, infatti, dispone di un diritto sostanziale, che non può quindi avere effetti retroattivi, trovando applicazione la regola generale per cui la legge non dispone che per l’avvenire. Un'applicazione retroattiva comporterebbe una lesione del diritto di difesa e di accesso alla tutela giurisprudenziale ex art. 24 della Costituzione, qualora il termine risultasse già decorso al momento dell’entrata in vigore della norma.

30/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Crediti per imposte estere in dichiarazione dei redditi

  • Per i redditi prodotti all’estero da parte dei soggetti Ires e per la recuperabilità delle eventuali ritenute subite risulta necessaria la compilazione del quadro CE del modello Redditi Sc 2025 o, in caso di consolidato fiscale, i quadri NE, NR ed NC del modello Cnm.
  • Il quadro CE, così come i quadri NE, NR ed NC del modello Cnm, non sono di semplice compilazione e devono essere completati con attenzione sulla base dell’apposita documentazione che dovrà essere conservata a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria. 
  • In particolare, il quadro CE è suddiviso in tre sezioni di cui la prima è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta di cui all'art. 165, c. 1 del Tuir e del credito d’imposta indiretto (art. 86, c. 4-bis e art. 89, c. 3 del Tuir); la seconda è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere riportabili per 8 anni, di cui all’art. 165, c. 6 del Tuir, e dell’eventuale credito spettante; la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni. Ad esempio, l’importo del credito dovrà essere successivamente riportato nel rigo RN13.
  • La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero e al singolo periodo di produzione.

29/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Accesso al concordato preventivo biennale e attività di accertamento

  • Secondo la direttiva degli indirizzi operativi dell’Agenzia delle Entrate per il 2025, non dovrebbe esserci alcuna limitazione ai poteri di controllo dell’Agenzia sui contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale. Infatti, i controlli potranno essere eseguiti sia con riferimento alle imposte oggetto dell’accordo, sia con riferimento agli altri tributi come, ad esempio, l’Iva.

29/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Deducibilità spese di formazione per professionisti e lavoratori autonomi

  • La riforma fiscale ha lasciato inalterato il limite annuale di deducibilità di 10.000 euro per le spese di formazione professionale di professionisti e lavoratori autonomi, previsto dal nuovo art. 54-septies del Tuir. La norma rende integralmente deducibili le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.
  • Relativamente alle spese di trasferta, secondo l’Agenzia delle Entrate, dovrebbe applicarsi un doppio limite. Le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti assumono rilevanza nella misura del 75%. Quindi, la quota corrispondente al 25% è in ogni caso indeducibile. In secondo luogo, la quota potenzialmente deducibile (pari al 75%), insieme alle spese di iscrizione al master o al convegno non deve superare il limite annuale pari a 10.000 euro. L’importo eventualmente eccedente resta in ogni caso indeducibile.

28/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detrazione anche se il credito per imposte estere è stato omesso

  • La Corte di giustizia tributaria del Lazio, con la sentenza n. 7484/13/2024, ha affermato che il contribuente ha diritto a detrarre l’imposta pagata all’estero anche nel caso in cui il credito non venga indicato nella dichiarazione dei redditi (come richiederebbe l’art. 165 del Tuir), purché vi sia una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni.

28/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

730 precompilato

  • Dal 2025 nel modello 730 precompilato si trovano anche i ricavi derivanti dalla gestione di piccoli impianti da fonti rinnovabili e quelli dei frontalieri che si recano a lavorare in Svizzera. Lo prevede il provvedimento n. 193922/2025, che regola le modalità di accesso, modifica e trasmissione della dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare, dal 2025 nella precompilata sono riportati anche:
    • i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, comunicati dai soggetti che erogano tali somme;
    • i dati relativi ai redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri trasmessi all’agenzia delle Entrate, in attuazione dell’art. 7 dell’accordo Italia-Svizzera stipulato in data 23.12.2020.
  • A partire dal 2024, infatti, in attuazione del D.Lgs. 1/2024 è stato introdotto l’obbligo per il Gse di comunicare all’agenzia delle Entrate i proventi derivanti dalla gestione di taluni impianti, risolvendo così il problema cagionato dall’assenza di una certificazione fiscale di tali redditi.  Non si tratta, però, di tutti i proventi da gestione di impianti da energie rinnovabili, ma solo di quelli che non rientrano nel regime d’impresa.

27/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riammissione alla rottamazione-quater e CPB 2025-2026

  • La riammissione alla rottamazione-quater, entro il 30.04.2025, apre la strada anche alle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026: in assenza di ulteriori debiti fiscali o previdenziali oltre i 5.000 euro, requisito necessario per l’accesso al CPB, la riattivazione della definizione agevolata consentirà, infatti, la sottoscrizione del patto con l’Agenzia delle Entrate. Con le modifiche che saranno apportate al concordato preventivo biennale dal decreto correttivo, la “sottoscrizione” del patto per il 2025-2026 dovrà essere formalizzata entro il 30.09.2025 e nel momento dell’adesione il contribuente dovrà risultare senza i citati debiti scaduti oltre i 5.000 euro alla data del 31.12.2024.
  • L’assenza dei citati debiti deve essere anche “autocertificata” nel rigo P01 del nuovo modello per l’adesione al CPB per il biennio 2025-2026. Come disposto dall’art. 10, c. 2 D.Lgs. 13/2024, l’accesso al concordato è consentito a patto che i debiti fiscali e previdenziali sopra la soglia di 5.000 euro del contribuente interessato al CPB risultino estinti entro la data di sottoscrizione del patto: in quella data quindi i contribuenti non dovranno avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi scaduti alla data del 31.12.2024 di ammontare complessivo sopra soglia 5000 euro o dovranno aver estinto quelli sopra tale valore.
  • Per i soggetti decaduti dalla rottamazione-quater, quindi, la “riattivazione” della loro posizione debitoria post decadenza, in assenza di dilazioni regolarmente corrisposte, potrebbe inibire l’accesso al concordato. Tale problema si può risolvere, però, presentando istanza di riammissione alla rottamazione-quater entro il 30.04.2025 e mantenendo il piano di dilazione in essere. La circolare n. 18/E/2024 ha specificato che non rilevano, ai fini del requisito dell’assenza di debiti cristallizzati sopra i 5.000 euro, gli atti che al 31.12.2023 (ora 31.12.2024) sono stati oggetto di uno degli istituti definitori del D.Lgs. 218/1997 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, cc. 186-202 L. 197/2022 (cosiddetta tregua fiscale) che abbiano in corso un regolare pagamento rateale. Pertanto, alla nuova data di adesione al CPB il contribuente interessato alla sottoscrizione del patto dovrà sincerarsi di aver pagato o dilazionato anche eventuali debiti non ricompresi all’interno della riattivabile rottamazione.

27/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Deduzione 120% del costo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2024

  • Durante la fase di predisposizione del bilancio, le aziende stanno sperimentando per la prima volta la maxi-deduzione del 120% del costo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2024, introdotta dall’art. 4 D.Lgs. 216/2023 e prorogata dalla L. 207/2024 per il triennio 2025-27.
  • È una delle principali innovative agevolazioni fiscali introdotte in favore delle imprese che hanno incrementato nel corso del 2024 il personale stabile, la cui attività di verifica e calcolo può però risultare articolata nelle aziende di grandi e complesse dimensioni, soprattutto se appartenenti a un gruppo. Infatti, possono essere numerose e analitiche le attività di verifica e valutazione prodromiche alla rilevazione della variazione in diminuzione del reddito d’impresa nel modello Redditi 2025 per il periodo d’imposta 2024 (pari al 20% del costo del lavoro “agevolato”) o del maggior costo del lavoro nella dichiarazione dei redditi dei lavoratori autonomi professionisti.
  • Altrettanto numerose e articolate sono le fonti che disciplinano le regole di applicazione della maggiorazione del 20%, costituite, oltre che dall’art. 4 D.Lgs. 216/2023, dal decreto ministeriale attuativo del 25.06.2024, dalla circolare n. 1/E/2025 e dalla relazione illustrativa del decreto attuativo, richiamata dalla stessa circolare. Inoltre, la fruizione di questo nuovo beneficio potrebbe richiedere il coinvolgimento, oltre che dei dipendenti degli uffici interni societari interessati, anche di diversi professionisti, quali quello che elabora le buste paga e il relativo costo nonché quello che gestisce la fiscalità societaria, qualora tali consulenti non coincidano.
  • La casistica più complessa da gestire è sicuramente quella di un’azienda appartenente a un gruppo, in quanto le norme di legge e di prassi richiedono di estendere la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione, oltre che alla singola società, anche al cosiddetto gruppo interno, in quanto considerato come un unico soggetto economico. In via preliminare occorre individuare le società che compongono il gruppo interno e cioè quelle residenti controllanti, controllate e collegate in base ai commi 1 e 3 dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, nonché le fiduciarie, incluse le stabili organizzazioni in Italia di società residenti all’estero. Devono invece escludersi le società controllate da altre società non facenti parte del gruppo, mentre i dati delle società collegate e di quelle a controllo congiunto (con consenso unanime obbligatorio delle parti controllanti per assumere decisioni strategiche) si considerano in proporzione alla quota di controllo e partecipazione in esse detenute.
  • L’individuazione del perimetro del gruppo interno è fondamentale poiché anche a tale livello devono risultare soddisfatti i requisiti di legge e cioè l’incremento occupazionale dei tempi indeterminati (pari alla somma dell’incremento di tali lavoratori di ciascuna società) e l’incremento occupazionale complessivo (compresi i contratti a tempo determinato), entrambi calcolati confrontando i dati del personale al 31.12.2024 rispetto al quelli medi del 2023 (determinati rapportando il numero dei giorni in forza ai 365 giorni dell’anno). L’incremento occupazionale complessivo deve essere determinato al netto delle diminuzioni di personale verificatesi nelle società del gruppo.
  • Pertanto, il consulente incaricato di determinare la maggiorazione del 20% del costo del lavoro deducibile deve collezionare tutti i dati delle società appartenenti al gruppo interno e sommarli al fine di accertare la sussistenza dell’incremento occupazionale (anche complessivo) dell’intero gruppo interno. 

27/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Auto aziendali ordinate nel 2024 da concedere in uso promiscuo entro il 30.06.2025, per applicazione della vecchia disciplina

  • Con l'approvazione del decreto Bollette, al fine di evitare l’applicazione delle nuove regole sul calcolo del valore del fringe benefit e le relative penalizzazioni, la maggior parte dei veicoli aziendali ordinati entro il 31.12.2024 e non ancora assegnati ai dipendenti dovranno essere concessi in uso promiscuo entro il 30.06.2025.
  • In particolare, il testo approvato introduce una doppia clausola di salvaguardia, che prevede l’applicazione della vecchia disciplina basata sui livelli di emissioni di CO2 per la determinazione del valore del benefit - ossia quella dettata dall’art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir nel testo vigente al 31.12.2024 -per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1.07.2020 al 31.12.2024 e per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dal 1.01 al 30.06.2025. 
  • Ne consegue che le autovetture ordinate nel 2024, ma immatricolate nel 2025 e concesse in uso promiscuo a partire dal 1.07.2025, saranno soggette alle nuove regole.

24/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decreto Salva 730 per calcolo acconti d’imposta con 3 aliquote

  • È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge che consente di applicare le 3 aliquote Irpef nel calcolo degli anticipi d’imposta 2025 e, quindi, permette all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata, che sarà disponibile dal 30.04.2025, in base alle 3 aliquote Irpef, messe a regime dalla legge di Bilancio 2025.

23/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Monitoraggio in quadro RV del doppio binario per attività e passività

  • Le novità fiscali contenute nel "decreto Irpef-Ires" (D.Lgs. 192/2024) trovano collocazione nel modello Redditi SC 2025, quadro RV, sezione I, in particolare quelle che riguardano la riduzione del doppio binario civilistico-fiscale per alcune fattispecie, la disciplina delle divergenze tra valori contabili e fiscali emersi dal cambiamento dei principi contabili ed i regimi di riallineamento.
  • Tuttavia, la compilazione del quadro RV offre il vantaggio di poter tracciare i diversi valori civilistici e fiscali dei beni ed elementi patrimoniali, al fine di tenerne memoria storica all’interno dell’impresa e nei confronti dell’amministrazione finanziaria, nonché aiuta il corretto monitoraggio della movimentazione delle imposte differite, attive e passive.
  • Si ricorda che la compilazione deve avvenire sia se il valore contabile è inferiore a quello fiscale, sia nel caso opposto. Inoltre, è possibile ritenere che sia anche possibile inserire non solo la categoria di beni (ad esempio, immobili), ma anche una sottocategoria oppure un singolo bene (ad esempio, immobile A), per facilitarne la gestione e la lettura. Le istruzioni precisano che per ogni categoria di beni e/o elementi patrimoniali va redatto un distinto rigo.
  • Rispetto allo scorso anno, sono state riviste le fattispecie che possono originare i disallineamenti, da contrassegnare con il codice nella casella 2 “Causa”, che ora sono le seguenti: fusioni, scissioni e conferimenti di azienda (codice “1”); rivalutazione di beni (codice “2”); conferimento agevolato in base alla legge n. 218 del 1990 (codice “4”); conferimento di complesso unitario organizzato, apporti, trasformazioni, fusioni, scissioni, trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di complesso unitario in base all’articolo 177-bis del Tuir (codice “5”); altre operazioni (codice “6”, da usare anche se i disallineamenti da indicare siano dovuti a più di una delle operazioni indicate).
  • Pur non essendo più previsto il codice “3” relativo agli utili e perdite su cambi, si ritiene opportuno includerle un’ultima volta nella compilazione del quadro RV, usando il codice residuale “6”.

23/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Transizione 5.0 e calcolo semplificato della riduzione dei consumi

  • Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Gse hanno chiarito che è automatico il calcolo della riduzione dei consumi energetici per ottenere il credito d’imposta 5.0 in caso di sostituzione di beni obsoleti con quelli nuovi, anche in leasing.
  • La semplificazione (applicabile in caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi e, quindi obsoleti) consente di determinare i consumi energetici riferibili al bene da sostituire in base ai dati di consumo del bene nuovo da inserire nel processo interessato dall’investimento. In questo caso sarà sufficiente che il bene da sostituire consumi il 5% in più del bene nuovo, ovvero che il bene nuovo consenta un risparmio energetico del 5%.

22/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rottamazione-quater

  • La domanda per essere riammessi alla rottamazione quater scade il 30.04.2025. Il rientro alla definizione agevolata è però precluso per chi è decaduto nel 2025. Come chiarito nel documento “Le principali novità della riforma della riscossione e la riammissione alla rottamazione quater”, pubblicato dal CNDCEC e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti, il rientro alla rottamazione è negato ai contribuenti, in regola con il pagamento delle rate fino al 31.12.2024, che hanno tempestivamente pagato le prime 6 rate, ma che sono incorsi nella decadenza dalla procedura nel 2025, non avendo versato la 7^ rata entro il 5.03.2025, considerata la tolleranza di 5 giorni dalla scadenza del 28.02.2025.
  • La riammissione alla rottamazione quater riguarda solo chi ha già aderito alla definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022, ma che è decaduto in quanto: non ha versato una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31.12.2024; non ha effettuato alcun pagamento; ha pagato in ritardo almeno una rata, tra quelle in scadenza il 31.12.2024, rispetto al termine previsto, cioè dopo i 5 giorni di tolleranza o ha pagato un importo inferiore a quello dovuto. La domanda di riammissione deve essere presentata anche dai contribuenti che sono decaduti, a causa del tardivo pagamento di una o più rate della rottamazione, pure se hanno poi pagato tutte le somme dovute per la definizione. 
  • La domanda di riammissione salva il contribuente, anche se, per effetto dei pagamenti fatti in ritardo, le somme chieste a seguito della riammissione potrebbero essere di pochi euro. L’importo dovuto per la definizione, infatti, terrà conto degli eventuali pagamenti effettuati dopo l’intervenuta decadenza del piano ordinario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale.
  • La decadenza da un piano di pagamento della definizione comporta la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi. Pertanto, qualsiasi pagamento fatto dopo la decadenza del piano è considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include, oltre agli importi dovuti a titolo di «capitale» (cioè le somme da corrispondere per la definizione), anche quelli dovuti per sanzioni e interessi.
  • Con la riammissione alla rottamazione quater, il contribuente dovrà versare solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme per interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. In caso di riammissione alla rottamazione quater il precedente piano di dilazione è in toto sostituito dal nuovo e sarà questo l’unico piano che i contribuenti dovranno rispettare, fino al pagamento integrale e tempestivo delle rate. I pagamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro il 31.07.2025, oppure fino a un numero massimo di 10 rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime 2, il 31.07 e il 30.11.2025 e le successive, il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027. Resta ferma la tolleranza di 5 giorni per i pagamenti. Ad esempio, per la scadenza del 31.07.2025, il pagamento è nei termini, se eseguito entro il 5.08.2025. Alle somme da pagare, si devono aggiungere gli interessi del 2%, a decorrere dal 1.11.2023.

20/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Testo Unico della riscossione

  • Il Testo unico della riscossione (D.Lgs. 24.03.2025, n. 33) non risolve i problemi dell’applicazione degli oneri di riscossione ai crediti tributari degli enti locali. Questi ultimi possono riscuotere direttamente, per il tramite dell’agenzia delle Entrate-Riscossione o di un soggetto privato iscritto all’albo del Mef, di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/1997.
  • L’art. 1, c. 15 della legge di Bilancio 2022 ha eliminato gli oneri della riscossione per i carichi affidati dal 1.01.2022 all’agente nazionale, modificando l’art. 17 D.Lgs. 112/1999, recepito, senza modifiche, dall’art. 209 del nuovo Testo Unico che sarà vigente dal 2026.
  • La disposizione della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha determinato l’insorgere di due problemi. Il primo, di carattere interpretativo, ha riflessi sulla corretta (in)applicabilità degli oneri in questione. Il secondo, invece, rappresenta una questione di equità poiché l’attuale legislazione, se interpretata correttamente, pone su piani differenti i titolari di posizioni debitorie in funzione della sola scelta, da parte degli enti, del soggetto che si occuperà della riscossione.
  • Visto l’intervento sulla norma generale che disciplina gli oneri per il funzionamento della riscossione nazionale, è evidente che la disapplicazione degli oneri di riscossione riguardi tutti i crediti affidati all’AdeR. Pertanto, all’ente locale non dovrebbe essere dovuto alcunché se l’avviso di accertamento esecutivo, formato nel rispetto dell’art. 1, c. 792 L. 160/2019, reca l’indicazione dell’AdeR quale soggetto legittimato alla riscossione. Al contrario, se l’atto specifica che la riscossione avverrà a cura dell’ente, ovvero tramite concessionario privato, sono dovuti gli oneri del 3% o 6%, a seconda del momento del pagamento, in ossequio all’art. 1, c. 803 L. 160/2019. Questa disparità mina il principio di equità sociale.
  • La questione interpretativa, invece, sorge in quanto diversi Comuni continuano a pretendere gli oneri di riscossione, nonostante abbiano legittimato l’AdeR, poiché è vigente l’art. 1, c. 803 L. 160/2019 non intaccato dalla L. 234/2021, né dal novellato art. 17 D.Lgs. 112/1999. Posizione condivisa da una parte della giurisprudenza di merito (ad esempio, sentenza n. 52/2024 C.G.T. I grado di Taranto).
  • L’art. 1, c. 785 L. 160/2019, tuttavia, prevede che, ove l’ente locale si avvalga dell’agente nazionale, si applicano le sole disposizioni del c. 792. È del tutto logico, pertanto, che in tal caso, non possa valere la disposizione del c. 803, ma ci si debba attenere alla disposizione generale dell’art. 17 D.Lgs. 112/1999.
  • D’altra parte, l’art. 1, c. 792, lett. i) L. 160/2019 non ha subito modifiche con la legge di Bilancio 2022, ma è altrettanto vero che non richiama in alcun modo il c. 803 della medesima disposizione. Prevede, infatti, che all’agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all’art. 17, c. 2, lettere b), c) e d) D.Lgs. 13.04.1999, n. 112. Gli oneri di riscossione interamente a carico del debitore previsti dalla norma, promulgata antecedentemente al 1.01.2022, non possono che essere gli oneri di riscossione di cui all’art. 17, c. 2, lett. a) D.Lgs. 112/1999 vigente ratione temporis. Anche perché l’art. 1, c. 792, lett. i) L. 160/2019 si applica esclusivamente nel caso in cui la riscossione sia affidata all’AdeR.
  • Se il legislatore avesse ritenuto applicabili le disposizioni del c. 803, riferite non solo agli oneri di riscossione, ma anche alle altre spese di notifica e per le procedure esecutive, non avrebbe nemmeno precisato che all’AdeR spettano, in aggiunta agli oneri, le quote di cui all’art. 17, c. 2, lettere b), c) e d) D.Lgs. 13.04.1999, n. 112. Dopo la novità della L. 234/2021, l’art. 1, c. 792, lett. i) L. 160/2019 non è stato aggiornato e la criticità non è stata superata neanche dal recente Testo Unico.

20/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Codici Ateco 2025 in dichiarazione

  • Le istruzioni al modello Redditi 2025 indicano che, quando devono essere riportati i codici dele attività economiche, come nel commento del codice 12 da indicare nel rigo RF1, colonna 2, devono essere utilizzati solo i nuovi codici Ateco 2025, anche se i modelli sono riferiti ai redditi del 2024. Allo stesso modo, anche i nuovi ISA sono già riferiti ai nuovi codici Ateco 2025.
  • Fa eccezione a questa regola il modello Iva 2025, nel quale deve essere indicato nel rigo VA2 ancora il precedente codice, ma per gli invii dopo il 31.03.2025 è possibile riportare il nuovo codice Ateco 2025, solo riportando il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.

17/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Deducibilità costi black list

  • Dal 2023 si applicano limitazioni alla deducibilità dei costi con finanziatori esteri di beni e servizi stabiliti in Paesi considerati black-list.
  • Nel caso di errore nel calcolo dell’ammontare delle imposte stanziate in bilancio, a documento approvato, causato dal non aver tenuto conto in tutto o in parte dell’effetto negativo dei costi black list, il contribuente può comunque determinare la corretta imposta dell’esercizio operando un’apposita variazione in aumento del reddito dell’esercizio in sede del calcolo delle imposte predisposto ai fini fiscali, che troverà accoglimento nella relativa di dichiarazione dei redditi di periodo (Quadro RF).
  • Ai fini del bilancio, tale maggiore imposta deve essere contabilizzata nel bilancio dell’esercizio dell’anno successivo alla voce 20) - imposte relative a esercizi precedenti.

17/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Patent box e concordato preventivo biennale

  • L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello n. 108/2025, ha affermato il patent box è compatibile con il concordato preventivo biennale e consente di ridurre il reddito di riferimento per la proposta. Tuttavia, se l’agevolazione dovesse mantenersi anche negli anni concordati, essa non avrebbe concretamente effetto, dal momento che la base imponibile è data dal reddito concordato e non più da quello effettivo.

17/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sdoganamento centralizzato nazionale

  • Con un avviso dell’11.04.2025 l’Agenzia delle Dogane ha reso operativa la nuova procedura dello sdoganamento centralizzato nazionale, che consente agli importatori di sdoganare la merce in tutta Italia, interfacciandosi però con un unico Ufficio delle dogane, quello più vicino all’azienda. Questa nuova semplificazione è attiva in ambiente di addestramento dal 14.04.2025 ed è applicabile nei casi in cui sia l’Ufficio di presentazione che quello di supervisione siano situati in Italia.

17/04/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Rendicontazione di sostenibilità e due diligence

  • È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea 16.04.2025 la direttiva (UE) 2025/794 che modifica le direttive (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, e (UE) 2024/1760 sulla Due Diligence, per quanto riguarda le date degli obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e due diligence. La direttiva (UE) 2025/794 entra in vigore il 17.04.2025 e gli Stati membri avranno tempo fino al 31.12.2025 per recepirla nella propria legislazione nazionale.
  • Le imprese interessate al rinvio di 2 anni dell’obbligo di rendicontazione sono le grandi imprese e le Pmi quotate. La data dell’obbligo si sposta dall’esercizio finanziario 2025 al 2027 per le grandi imprese che non sono EIP (con più di 500 dipendenti nonché grandi imprese con un massimo di 500 dipendenti); per le imprese che non sono EIP e che sono controllanti di grandi gruppi con più di 500 dipendenti; per le imprese che sono controllanti di grandi gruppi fino a 500 dipendenti. Dall’esercizio finanziario 2026 al 2028 per le Pmi quotate, istituti di credito piccoli e non complessi e imprese di assicurazione e riassicurazione captive.

17/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Revoca del concordato preventivo biennale

  • Le istruzioni allegate al modello Cpb 2025, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 172928/2025, riportano che le informazioni anagrafiche devono essere compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l'accettazione di una precedente proposta di concordato. Quindi, si desume che l’amministrazione finanziaria contempla la possibilità di un ripensamento dall’adesione al Cpb. 
  • Nella versione attuale del modello, però, non esiste una specifica sezione o casella che, il contribuente che ha già inviato una comunicazione con adesione, possa compilare o sottoscrivere per revocare la volontà precedentemente espressa di adesione al patto. È possibile quindi presumere che la revoca si eserciti inviando un nuovo modello Cpb senza più compilare il rigo P10 “accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi P02 e P03”.

16/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Acconto Irpef 2025

  • Dovrebbe essere approvato a breve il decreto legge che corregge le istruzioni alla compilazione della prossima dichiarazione dei redditi in relazione al calcolo degli acconti Irpef 2025.
  • L'errore contenuto nelle istruzioni obbliga i contribuenti a debito per il 2025, con redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto, a versare gli acconti Irpef tenendo conto dell’imposta calcolata ancora a 4 aliquote e non a 3 come modificata dalla riforma fiscale con il decreto attuativo del 2023.
  • Il nuovo decreto legge dovrebbe quindi essere recepito nelle prime dichiarazioni precompilate che saranno messe in linea dall’Agenzia delle Entrate dal 30.04.2025. 

15/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Scambio automatico di informazioni per tassazione minima delle multinazionali

  • È stata approvata ed è ora attesa nella Gazzetta Ufficiale Europea la direttiva Dac9 che, tra gli altri, estende lo scambio automatico di informazioni fiscali tra gli Stati membri nel quadro della tassazione minima del 15% per le multinazionali. In particolare, è stato introdotto il modulo standard di dichiarazione per rendere operativa l’imposta integrativa, necessaria nei casi in cui un gruppo d’impresa versi in un Paese un’aliquota inferiore a quella minima.

15/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Esenzione Imu per le prime case dei coniugi

  • Secondo la Cassazione (ordinanza n. 9620/2025), l’agevolazione Imu per la prima casa spetta, su entrambi gli immobili, ai coniugi che risiedono nello stesso Comune, ma presso indirizzi diversi. Non si può infatti evocare l’obbligo di coabitazione stabilito dall’art. 143 c.c., poiché una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte.

15/04/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Polizza per perdita o infortunio dell’amministratore

  • È legittima la deduzione del premio per la polizza che tutela la società dalla perdita o dall’infortunio dell’amministratore che rappresenta una risorsa indispensabile per la prosecuzione dell’attività sociale. 
  • Sul versante civilistico, la decisione può essere inquadrata come un comportamento a tutela della continuità aziendale nel caso che un soggetto strategico non sia più in grado di svolgere la propria attività. Nella prassi, infatti, è frequente che le compagnie assicuratrici propongano alla società la stipula di polizze cosiddette “key man”, che si sostanziano in contratti che tutelano verso il rischio morte dell’amministratore (o degli amministratori), ritenuto figura chiave per l’azienda (soggetto senza il quale l’attività faticherebbe a proseguire). 
  • La gestione contabile deve essere analizzata verificando il contenuto degli accordi contrattuali. Infatti, ove il pagamento del premio determini unicamente il diritto da parte della società alla percezione di una somma di denaro in caso di morte del soggetto assicurato, si dovrà gestire un costo che transita a conto economico nella voce B7 (costi per servizi), da gestire con il principio della competenza, in relazione al periodo di copertura, ove il medesimo non coincida con l’esercizio sociale. Diversamente, se nel contratto fosse inserita la previsione di un’erogazione di un capitale nel caso in cui l’evento morte non si verificasse in costanza di efficacia della copertura, l’erogazione conterrebbe una componente di “accumulo” che non potrebbe essere trattata come un costo, ma dovrebbe essere accantonata nell’attivo come fosse una sorta di investimento di natura finanziaria, sia pure soggetto ad alea (ma, in tal caso, si otterrebbe l’erogazione della somma a copertura del caso morte).

15/04/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Proroga rendicontazione CSRD

  • Il Consiglio Europeo ha approvato il differimento delle scadenze della direttiva UE 2022/2464 “Corporate sustainability reporting directive”, ossia l’obbligo di rendicontare l’informativa ambientale, sociale e di governance. Le imprese interessate al rinvio di 2 anni sono le grandi imprese e le Pmi quotate.

15/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Componente perequativa Tari

  • Arera, con la delibera n. 133/2025, di integrazione all’allegato A alla delibera 386/2023, ha fissato in 6 euro a utenza la nuova componente perequativa Tari Ur3, con obbligo di rendicontazione entro il 31.01.2026; il bonus è destinato agli utenti domestici il cui nucleo familiare ha un Isee non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, e consiste in una riduzione del 25% della Tari o della tariffa corrispettiva.
  • I Comuni che hanno già inviato il documento di riscossione per l’intero 2025, anche se con pagamento in 2 o 3 rate, sono ora costretti a inviare un nuovo documento per richiedere i 6 euro aggiuntivi collegati alla nuova componente perequativa. 
  • Si pone il problema dell’importo minimo di versamento, dal momento che l’art. 1, c. 168 L. 296/2006, prevede un importo minimo di 12 euro, salvo diversa regolamentazione. Le componenti perequative concorrono alla determinazione unitaria dell’importo dovuto ed è per tale motivo che per la tariffa corrispettiva è stata giustificata l’applicazione dell’Iva (Agenzia delle Entrate, risposta n. 245/2024).

14/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo biennale e ISA

  • Regime premiale Isa per l’anno d’imposta 2024 con voto almeno pari a 8. L’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025 opzionata con il modello del 2024 premia, però, a prescindere dal voto Isa maturato nell’anno o nel biennio. È il quadro che si delinea dopo il provvedimento n. 176203/2025 delle Entrate sul regime premiale. In caso di punteggio Isa almeno pari a 9 attribuito per il periodo di imposta 2024 (modello Redditi 2025), anche per adeguamento, si può beneficiare dall’esonero dal visto di conformità con le seguenti soglie: 
    • compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo 2024;
    • compensazione, richiesta di rimborso del credito (ovvero dalla prestazione della garanzia), per crediti Iva di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturati nell’annualità 2025;
    • compensazione, richiesta del rimborso (ovvero dalla garanzia) del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2026.
  • I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti con voto pari a 9, calcolato in media semplice dei livelli di affidabilità sugli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024. Dall’altro lato l’esonero dal visto di conformità continua a essere riconosciuto per coloro che raggiungono nel modello Redditi 2025 (anno d’imposta 2024) un voto Isa inferiore a 9, ma almeno pari a 8, anche per adeguamento, in caso di:
    • compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo 2024;
    • compensazione, richiesta del rimborso (ovvero dalla garanzia) dei crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2025;
    • compensazione, richiesta del rimborso (ovvero dalla garanzia) del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2026.
  • Anche qui i benefici sono riconosciuti con voto pari a 8,5, calcolato mediante la media semplice dei livelli di affidabilità con gli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024. 
  • Per gli altri benefici rimangono invariati i parametri degli anni precedenti. L’esclusione dagli accertamenti analitico presuntivi richiede sempre un voto pari a 8,5 sull’annualità e 9 in media, mentre l’esonero dall’applicazione della disciplina delle società non operative esige un voto di 9 sull’annualità e 9 in media.
  • L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di 2/3 il reddito dichiarato) impone un voto pari 9 sull’annualità e 9 in media. L’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento resta ancorata al voto pari a 8 con riferimento, però, all’annualità (2024), senza riferimento alla media del biennio (2023-2024).

13/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Assegnazione auto aziendali

  • Se l’assegnazione dell’auto aziendale è avvenuta entro il 31.12.2024, si possono continuare ad applicare le regole fissate al momento della concessione in uso promiscuo del veicolo; introdotto un salvacondotto per i veicoli ordinati dai datori di lavoro lo scorso anno, o precedentemente, e assegnati ai dipendenti entro il mese di giugno di quest’anno.
  • Queste, in sintesi, le principali novità contenute nell’emendamento fiscale al decreto Bollette: da un lato, l’obiettivo è fare chiarezza sul regime fiscale applicabile alle assegnazioni ante 2025, evitando cambiamenti sulle modalità di determinazione del valore del fringe benefit e relative possibili penalizzazioni sul carico impositivo; dall’altro, si introduce una misura di tutela per i lavoratori che riceveranno l’auto in uso promiscuo entro giugno, se ordinata entro fine 2024.
  • L’emendamento stabilisce che, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1.07.2020 al 31.12.2024, resta ferma la disciplina dettata dall’art. 51, c. 4, lett. a) Tuir, nel testo vigente al 31.12.2024.
  • Non sono toccati dall’emendamento i veicoli concessi in uso promiscuo entro il 30.06.2020 e ancora utilizzati. Dunque, in tali casi continua ad applicarsi il regime in vigore al 31.12.2019, con tassazione in base al coefficiente fiscale fisso del 30%, rimanendo valida la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 1, c. 633 della legge di Bilancio 2020.
  • Analogo trattamento spetta per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dal 1.01 al 30.06.2025.
  • L’emendamento, tuttavia, determina una disparità di trattamento tra dipendenti, in particolare per coloro a cui l’auto sarà assegnata a partire dal 1.07.2025, che restano privi di qualsiasi forma di tutela e, quindi, saranno soggetti alle disposizioni in vigore da quest’anno.

13/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decorrenze del pacchetto Vida (Vat in the digital age)

  • Dal 14.04.2025: introduzione, senza approvazione preventiva della Commissione Ue, di sistemi di fatturazione elettronica obbligatoria per operazioni nazionali tra soggetti stabiliti e abrogazione dell’accettazione necessaria del cliente per ricevere e-fatture
  • Dal 1.01.2027: estensione del regime Oss per includere forniture transfrontaliere di gas naturale, energia e calore mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.
  • Dal 1.07.2028: adozione volontaria da parte degli Stati membri della regola del fornitore presunto per piattaforme di marketplace per locazione alloggi brevi e trasporto passeggeri su strada; riduzione delle identificazioni Iva multiple (Single Vat registration - Svr); previsione di un nuovo regime per il trasferimento di beni propri e graduale soppressione delle regole vigenti in materia di call-off stock.
  • Dal 1.07.2029: soppressione definitiva delle attuali regole del call-off stock.
  • Dal 1.07.2030: obbligatorietà della regola del fornitore presunto; nuova definizione di fatture elettroniche strutturate ed emissione con formato En 16931 (Ubl o Cii); fattura elettronica obbligatoria per operazioni Intra Ue e per quelle soggette a meccanismo reverse charge; emissione fattura elettronica Intra Ue entro 10 giorni dal fatto generatore o dall’incasso dell’acconto; avvio dell’obbligo del Drr (Digital reporting requirement); eliminazione modelli Intrastat.
  • Dal 1.01.2035: armonizzazione alle regole Vida dei regimi nazioni di fatturazione elettronica (ad esempio, Italia).

13/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Lettere di compliance versamento Iva 4° trimestre 2024

  • In relazione alle recenti missive dell’Agenzia delle Entrate per le possibili anomalie nel versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre 2024 è necessario verificare i versamenti e la consistenza del rilievo evidenziato, ma particolare attenzione deve essere posta alla compilazione del modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni (Lipe).
  • Nel quadro VP, oltre a essere riepilogati i dati delle operazioni attive e passive del contribuente, sono infatti evidenziate alcune situazioni che potrebbero scatenare l’invio delle citate lettere di compliance. Si tratta delle informazioni utilizzando le quali l’Agenzia riscontra un’anomalia dei versamenti dell’Iva dovuta, sulla base di quanto indicato, talvolta solo nel rigo VP14, colonna 1 (importo Iva da versare) e talvolta nei righi VP13, colonna 2 (importo dell'acconto e metodo di calcolo), e VP14, colonna 1, tenendo conto altresì che i contribuenti trimestrali per opzione devono presentare la comunicazione per il 4° trimestre solare entro l'ultimo giorno del mese di febbraio, anche se il relativo versamento è effettuato in coincidenza con il saldo Iva (16.03).

11/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cessione del credito da superbonus ed eventi sismici

  • Rispondendo in Commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell’Economia ha precisato che l’accesso alla cessione del credito del superbonus è ancora possibile nelle zone colpite da eventi sismici verificatisi dal 1.04.2009 dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Tuttavia, è necessario che l’istanza sia stata presentata prima del 30.03.2024. In caso contrario, occorre che sia soddisfatta una delle specifiche condizioni previste dal D.L. 39/2024. Un’ulteriore possibilità è data nel caso di immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.04.2009 o a far data dal 24.08.2016 se la richiesta contributo rientra nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro, fissato dalla legge.

11/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale e scarto del modello F24

  • Il ravvedimento speciale (sanatoria) 2018-2022 trova il suo perfezionamento nel pagamento (anche mediante compensazione) della prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute, in quanto non esiste un modello da compilare per aderire all’opzione.
  • La sanatoria, pertanto, risulta essere valida solamente se i pagamenti sono stati effettuati entro la scadenza perentoria del 31.03.2025. Dalla formulazione dell’impianto normativo non trova spazio alcuna ipotesi di correzione postuma nel caso di mancato versamento nei termini anche se per effetto di problematiche legate allo scarto, da parte del sistema, del modello F24, ancorché inviato nei tempi.

11/04/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Relazione dell’organo di controllo Ets

  • Il Cndcec ha pubblicato il modello aggiornato della relazione all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) predisposta dall’organo di controllo collegiale degli enti del Terzo settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2024. Il nuovo modello è allineato alle norme di comportamento.

11/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Pex non residenti per cessione partecipazioni

  • Secondo la norma di comportamento n. 229 dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate in società italiane realizzate da società ed enti non residenti, che, per diritto interno, sono imponibili in Italia quando non sussiste una convenzione contro le doppie imposizioni o quando la convenzione prevede la tassazione concorrente sia nel Paese di residenza della partecipante, sia nel Paese di residenza della partecipata.
  • La libertà di circolazione dei capitali impone che il regime Pex debba essere accordato, prevalendo sulle norme pattizie, anche alle società e agli enti residenti in Stati extra-UE che prevedono lo scambio di informazioni con l’Italia per effetto del trattato contro le doppie imposizioni o in ragione di uno specifico accordo.

10/04/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Bando ISI Inail 2024

  • L’Inail, nell’ultimo aggiornamento delle Faq del 4.04.2025 sul bando ISI 2024, ha ricordato che dal 14.04.2025 si apre, per restare attivo fino alle ore 18:00 del 30.05.2025, il servizio online per la compilazione delle domande di partecipazione al bando. 
  • Inoltre, ha chiarito che, anche se le imprese partecipano “all’asse 4” di finanziamento (dedicato esclusivamente alle micro e piccole imprese di specifici settori, per il finanziamento di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro), possono fare domanda di contributo su altri “assi” di finanziamento, se svolgono più attività.

10/04/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Assoluzione penale rilevante nel processo tributario solo per le sanzioni

  • La Cassazione, con sentenza 8.04.2025, n. 9157, ha affermato che la valenza nel processo tributario della sentenza irrevocabile di assoluzione penale ha efficacia di giudicato solo per le sanzioni, mentre per l’imposta ha rilievo quale elemento di prova soggetto ad autonoma valutazione del giudice.
  • In particolare, l'assoluzione in sede penale fa cadere in automatico le sanzioni a carico del contribuente, mentre il verdetto può essere liberamente usato dal giudice come prova per annullare l'accertamento: è un dato che il magistrato può usare in autonomia dandogli il valore che crede. 
  • Infatti, l'art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, introdotto con l’art. 1 D.Lgs. 87/2024, in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce (alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali) esclusivamente alle sanzioni tributarie irrogate e non all’accertamento dell'imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio. 
  • Inoltre, “il nuovo c. 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 6 L. 130/2022, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale” non opera retroattivamente ma “si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16.09.2022, data di entrata in vigore della legge predetta”.

09/04/2025