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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazione dei redditi tardiva oppure omessa

  • Scaduto il termine del 31.10.2025 per la presentazione del modello Redditi 2025, è ancora possibile trasmettere entro il 29.01.2026 una dichiarazione tardiva pagando le sanzioni in misura ridotta.
  • Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono tardive ma valide e soggette, comunque, all’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
  • Quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano, invece, omesse ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati.
  • La sanzione prevista nel caso di dichiarazione tardiva e, se non sono dovute imposte, va da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. Su questa sanzione si può applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a un decimo del minimo. Presentare la dichiarazione oltre il termine di legge ma entro il 29.01.2026, “costa” quindi 25 euro se non ci sono imposte da versare. 
  • Invece, la dichiarazione presentata a partire dal 30.01.2026 è omessa e le relative sanzioni non possono essere ridotte.

07/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tariffe professionali nel processo tributario

  • La Cassazione, con ordinanza 12.10.2025, n. 27268, ha stabilito che, nel processo tributario, in caso di condanna al pagamento delle spese processuali, il giudice deve liquidare il compenso del difensore applicando le tariffe professionali vigenti in quel momento e non quelle vigenti al momento in cui è iniziato il processo. Deve, inoltre, motivare lo scostamento rispetto all'onorario indicato dal difensore nella nota spese e non può fissare un compenso inferiore a quello spettante in base alle tariffe minime. 

07/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Mancata compilazione quadro RU

  • La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con la sentenza n. 297/5/2025, ha stabilito che la mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi di un credito d’imposta non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, nonostante il decreto ministeriale attuativo prevedesse la compilazione del modello RU a pena di decadenza. 
  • Peraltro, la decadenza del credito deve essere prevista nella norma primaria e non in una fonte di legge secondaria quale un decreto ministeriale se destinato a dettare mere «disposizioni applicative» della legge istitutiva.
  • Tuttavia, è da precisare che la sentenza è utile esclusivamente con riferimento al contenzioso in essere sul passato, in quanto sui crediti d’imposta successivi nessuna disposizione ha ricollegato la decadenza dal diritto alla mancata indicazione in dichiarazione, tanto è vero che la stessa Agenzia ha più volte inquadrato l’omissione come infrazione formale. 
  • Inoltre, il problema non può porsi con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022, per effetto dell’esclusione dalla decadenza espressamente sancita dall’art. 13 D.Lgs. 1/2024 (che fa però salve le conseguenze previste dalla disciplina specifica degli aiuti di Stato e de minimis).

07/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Pec per amministratori di società di capitali

  • Il D.L. 159/2025 in vigore dal 31.10.2025 prevede l’obbligo di Pec personale degli amministratori restringendo il campo di applicazione di tale obbligo alle sole società di capitali, ma non a tutte.
  • Sul piano letterale il legislatore interviene sostituendo il riferimento generale agli amministratori di imprese costituite in forma societaria con un meccanismo che prevede ora l’espressa indicazione dei vertici di due forme di amministrazione, ovvero l’amministratore unico e l’amministratore delegato, e solo in mancanza di quest’ultimo l’obbligo ricade sul presidente del consiglio di amministrazione.
  • La nuova formulazione esclude chiaramente l’applicazione della disposizione a tutte le società di persone come la Sas e le Snc a meno che queste non abbiano introdotto nei propri patti sociali i meccanismi tipici delle società di capitali (quali l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione e il metodo collegiale).
  • La novità normativa comporta che per le persone che ricoprissero, al 31.10.2025, la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda di una società di capitali o di una cooperativa e che non avessero iscritto una pec personale, vi è l’obbligo di effettuarne l’scrizione entro il 31.12.2025. 
  • Per le persone alle quali sia attribuita, dal 31.10.2025 in avanti (in società già iscritte), la carica di amministratore unico, amministratore delegato o presidente del Cda di una società di capitali, di una cooperativa o di una consortile vi è l’obbligo di indicare una pec personale in sede di iscrizione della loro carica.

07/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Versamento acconti con concordato preventivo biennale 2025-2026

  • Entro il 1.12.2025 devono essere corrisposti gli acconti maggiorati dovuti dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per le annualità 2025-2026. Per la determinazione della maggiorazione si può utilizzare il metodo storico, applicando una percentuale alla differenza tra reddito rettificato 2024 e quello proposto dall’Agenzia delle Entrate del 2025, oppure il metodo previsionale versando la differenza tra acconto dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo il metodo ordinario.
  • Il versamento maggiorato è dovuto per Irpef, Ires e Irap.

06/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tassazione nella sublocazione

  • La norma di comportamento Aidc 6.11.2025, n. 233 fornisce indicazioni sul trattamento tributario da applicare ai fini delle imposte sul reddito quando a concedere in locazione i fabbricati, o le loro porzioni, sono coloro che li detengono sulla base di un contratto di locazione o di un comodato. 
  • Secondo l'Aidc il possessore dell’immobile non è chiamato a includere nel proprio reddito quello del detentore, anche quando le locazioni abbiano durata pari o superiore ai 30 giorni. Pertanto, al di fuori dell’esercizio d’impresa, quando il proprietario o il titolare del diritto reale concede un fabbricato in comodato e il comodatario lo concede a sua volta in locazione, il comodante determina il reddito imponibile quale reddito fondiario non considerando il canone della locazione spettante al comodatario. Inoltre, il reddito ritratto dal locatario o dal comodatario che, al di fuori dell’esercizio d’impresa, hanno concesso in locazione il fabbricato è classificato tra i redditi diversi.
  • Ne consegue che non siano da trattare diversamente le fattispecie in cui la locazione ha durata superiore a 30 giorni, rispetto a quelle in cui la durata sia pari o inferiore a quella soglia temporale.

06/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Presentazione modello 770 per la validità del concordato preventivo

  • L'art. 22, c. 2, lett. c) D.Lgs. 13/2024 impone ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) una pressoché totale regolarità fiscale rispetto gli adempimenti in corso d'anno, pena la decadenza dell'accordo. Il concordato, infatti, cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d'imposta in cui si applica qualora, a seguito d'accertamento nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità. 
  • Tra le violazioni di non lieve entità rileva anche l'omessa presentazione della dichiarazione 770 dei sostituti d'imposta. 
  • Il mancato assolvimento dell'adempimento per l'anno d'imposta 2024, nel termine del 31.10.2025, però non fa scattare automaticamente la decadenza dal concordato preventivo biennale a condizione che si trasmetta il modello 770 entro il 29.01.2026.

05/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detassazione aiuti Covid e perdite fiscali

  • Assonime, nel documento n. 7/2025, ha fornito la propria interpretazione sulla detassazione degli aiuti Covid e la rettifica delle perdite riportabili, a margine della risposta all’interrogazione parlamentare 29.10.2025 n. 5-044589, in cui l'Amministrazione ha invocato la riduzione delle perdite maturate nei periodi di imposta oggetto dei predetti sussidi.
  • La disciplina di favore per i contributi erogati nell'emergenza epidemiologica (art. 10-bis D.L. 137/2020) è espressamente costruita come “esclusione”, non già “esenzione”, dal concorso alla formazione del reddito. Inoltre, la stessa dispone l'ininfluenza della misura ai fini del regime Irpef degli interessi passivi (art. 61 Tuir) e di quello Ires e del rapporto tra costi ammessi in deduzione e componenti positivi rilevanti ovvero non tassabili in quanto esclusi (art. 109, c. 5 Tuir). 
  • Ne deriva la volontà legislativa di accordare all'intervento una valenza complessiva, comprendendo l'effetto di non incidere sulla misura delle perdite riportabili ex art. 84, c. 1 Tuir.

05/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Pec amministratori diversa da quella della società

  • Con il D.L. 159/2025 è stato previsto che il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa, andando quindi contro alla prassi delle Camere di commercio, quasi univocamente orientata, che consentiva l’utilizzazione della Pec della società per adempiere all’obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2025.

05/11/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Responsabilità degli amministratori per la sicurezza informatica

  • Assonime, con circolare 4.11.2025, n. 23, ha illustrato il D.Lgs. 138/2024, che ha recepito la direttiva UE 2022/2555 in relazione alla sicurezza per contrastare gli attacchi informatici, evidenziando come la norma chiami in causa direttamente gli organi amministrativi.
  • Gli amministratori delle società possono, infatti, rispondere personalmente se non adeguano l'azienda agli standard di sicurezza informatica. Agli organi amministrativi sono affidati, in particolare, gli obblighi di pianificazione, monitoraggio e programmazione della formazione. 
  • La circolare specifica che se c'è un amministratore unico, a quest'ultimo spettano tutte le incombenze. Se, invece, c'è un consiglio di amministrazione senza deleghe di gestione, a essere investiti degli obblighi sono tutti i suoi componenti. Peraltro, possono essere assegnate deleghe gestorie, per aree di rischio, a uno o più amministratori, rimanendo al consiglio di amministrazione i poteri di verifica e di intervento in caso di eventi rischiosi non adeguatamente governati.
  • L'attribuzione dei compiti implica l'attribuzione della responsabilità per l'inadempimento delle prescrizioni del D.Lgs. 138/2024 e l'applicazione delle sanzioni: al riguardo la circolare precisa che la sanzione colpisce gli amministratori delegati agli adempimenti della cybersicurezza. 
  • Gli amministratori non esecutivi, peraltro, subiranno conseguenze se non hanno impedito la commissione di illeciti di cui erano a conoscenza.

05/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rateizzazione plusvalenze dal 2026

  • La bozza di legge di Bilancio 2026 prevede che le plusvalenze realizzate dalla cessione di beni strumentali, materiali e immateriali, e patrimoniali, che non beneficiano della participation exemption, possono essere rateizzate in 3 esercizi  se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 5 anni. 

04/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Criterio distintivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità

  • Con ordinanza n. 25143/2025, la Cassazione ha statuito che, in tema di Iva e Ires, il criterio distintivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità deve essere individuato negli obiettivi perseguiti. 
  • Le spese di rappresentanza sono sostenute per accrescere il prestigio dell'impresa senza dar luogo a una aspettativa di incremento delle vendite se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della notorietà e dell'immagine; mentre le spese di pubblicità hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, informando i consumatori dell'esistenza di tali beni e servizi, insieme all'esaltazione delle loro caratteristiche e della loro specificità, in modo da incrementarne la diffusione e commercializzazione.

04/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Aliquota Iva minima del 4% in edilizia

  • L'aliquota Iva minima del 4%, applicata dall'Italia in forza di disposizioni unionali speciali, interessa anche altre operazioni che ruotano intorno all'edilizia abitativa, un tempo definita “economica e popolare”. Nel comparto immobiliare, è comunque prevalente l'aliquota agevolata del 10%, mentre quella ordinaria del 22% si applica, in sostanza, alle abitazioni di lusso, nonché ai terreni edificabili e (non sempre) ai fabbricati strumentali.
  • L'aliquota minima concerne in larga misura la compravendita e la costruzione della “prima casa”, i cui requisiti sono indicati nella nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, e il cui contenuto è stato trasfuso nella nota I all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al nuovo Testo unico registro e altri tributi indiretti approvato con D.Lgs. 123/2025 (applicabile dal 1.01.2026). I requisiti valgono sia per l'applicazione dell'aliquota Iva del 4% sugli acquisti imponibili al tributo, sia per l'applicazione dell'aliquota dell'imposta proporzionale di registro del 2% nel caso di acquisti non assoggettati all'Iva.

04/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Interpello disapplicativo per le società di comodo

  • La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con la sentenza n. 833/2025, ha affermato che la presunzione di non operatività per le società di comodo è sempre relativa e il contribuente più dimostrare in giudizio l’esistenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento del reddito presunto, dal momento che la mancata presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo non preclude la possibilità di difendersi e far valere le proprie ragioni in sede contenziosa.

03/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Polizza Rc professionale nelle contestazioni da Superbonus

  • Le prime contestazioni fiscali relative ai crediti derivanti da opzioni di cessione e sconto in fattura per i bonus edilizi (ex art. 121 D.L. 34/2020) mostrano un coinvolgimento frequente dei tecnici asseveratori e dei professionisti che rilasciano il visto di conformità, chiamati a rispondere civilmente per i danni tributari subiti dai contribuenti.
  • Un caso tipico riguarda l’asseverazione infedele di un SAL (Stato Avanzamento Lavori) Superbonus, ai sensi dell’art. 119, c. 13-bis D.L. 34/2020, che attesti opere solo parzialmente eseguite. Se l’intervento non viene completato (es. per fallimento dell’appaltatore), l’Agenzia delle Entrate può contestare l’indebita fruizione del credito, con sanzioni fino al 100% dell’importo, come previsto dall’art. 121, c. 5.
  • Un altro ambito critico riguarda i SAL che includono materiali a piè d’opera. Secondo il MEF (risposta all’interrogazione parlamentare 12.11.2024, n. 5/03091), tali materiali non possono essere computati ai fini del raggiungimento della soglia del 30% necessaria per la cessione del credito, in quanto non costituiscono “lavorazioni effettivamente eseguite”.
  • Pertanto, i crediti d’imposta possono quindi divenire oggetto di contestazione da parte delle Entrate in capo ai contribuenti committenti dei lavori, a titolo di crediti inesistenti: con la conseguenza che i contribuenti sarebbero esposti – per effetto delle scorrettezze vere o presunte dei tecnici – non solo al riversamento dell’intero importo dei crediti, ma anche al pagamento delle sanzioni, che gli uffici stanno irrogando (in maniera opinabile) nella misura del 100%, così raddoppiando la pretesa economica erariale in capo ai privati.
  • Anche i commercialisti e gli altri intermediari fiscali abilitati, chiamati ad apporre il visto di conformità dei dati attestanti i presupposti che danno diritto ai benefici fiscali, sono esposti a loro volta a possibili, gravi conseguenze derivanti da loro mancanze: pensiamo al mancato riscontro della coerenza della documentazione esaminata, oppure alla commissione di errori nella compilazione dei modelli di comunicazione di opzione, non più rimediabili attraverso la remissione in bonis, che determinano vizi sostanziali dei crediti (come l’erronea indicazione, nel modello, del codice del bonus da fruire, che incide sull’aliquota di beneficio spettante).
  • È altamente probabile che, nei casi sopra riportati e in quelli analoghi, i committenti e i condòmini interessati dalle riprese fiscali agiranno in rivalsa contro i tecnici e coloro che hanno apposto il visto di conformità, confidando sulle loro coperture assicurative Rc professionali; tuttavia, tali coperture potrebbero rivelarsi insufficienti, se non addirittura inesistenti. Infatti, per coloro che hanno apposto il visto di conformità non vi era l’obbligo di legge di assicurarsi esattamente per gli stessi importi oggetto di visto, e comunque le compagnie non erano disponibili a integrare le polizze Rc esistenti oltre certi massimali.
  • Visti gli importanti valori economici in gioco, le rivalse civilistiche dei privati nei confronti dei professionisti rischiano, allora, di conseguire risultati solo parziali, mentre gli stessi professionisti rischiano a loro volta, laddove non sufficientemente coperti dalle rispettive polizze assicurative, i loro beni personali.

03/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Agevolazione beni strumentali nella legge di Bilancio 2026

  • Una delle novità più significative introdotte dal disegno di legge di Bilancio 2026 riguarda la sostituzione dei beni strumentali usati e il relativo meccanismo di maggiorazione automatica del costo di acquisto. In base alla nuova formulazione, gli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A annesso alla legge 11.12.2016, n. 232, effettuati in sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, potranno beneficiare di una maggiorazione automatica del costo fiscale fino al 220%. La misura della maggiorazione sarà articolata su 3 livelli:
    • 220% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 140% per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • 90% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
  • Si tratta di una svolta importante rispetto all’attuale Piano transizione 5.0, che prevede un percorso molto più rigoroso e documentato per poter accedere ai benefici fiscali in caso di sostituzione dei beni. Nel quadro della 5.0, infatti, le imprese sono tenute a dimostrare il miglioramento dell’efficienza energetica derivante dall’investimento, fornendo evidenze tecniche elaborate dai costruttori o da altri soggetti qualificati, secondo metodologie riconosciute a livello internazionale. A tal fine, le aziende possono produrre dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate che attestino la conformità del nuovo bene agli standard tecnici di riferimento, come le serie Iso 14955 o Iso 12759, oppure le Iec 61800, Iec 60034 e En 50598. È inoltre ammessa la dimostrazione che il macchinario impiega componenti conformi ai regolamenti europei sull’efficienza energetica (ad esempio, i regolamenti UE 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, 2019/2018 e 2016/2281) in sostituzione di parti analoghe montate su macchinari obsoleti.
  • In alternativa, il miglioramento può essere comprovato mediante report di prova redatti dal costruttore ai sensi dell’art. 9 della norma Iso 14955-2, oppure tramite certificati di audit rilasciati da organismi accreditati, che attestino il rispetto degli standard internazionali più aggiornati in materia di efficienza energetica.

02/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Collegamento tra registratori telematici e Pos

  • Collegamento di tipo logico e non fisico tra registratori telematici e Pos, associandone i relativi numeri di matricola mediante un servizio online, così da garantire già dal 2026, senza necessità di proroghe, la piena integrazione tra i processi di certificazione fiscale e i pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti.
  • Con il provvedimento direttoriale n. 424470 del 31.10.2025 è  stata individuata una soluzione operativa che, tenendo conto delle necessità e criticità emerse e rappresentate nel corso degli incontri tenutisi con le associazioni di categoria, garantisce il collegamento tra gli strumenti da utilizzare per la certificazione di vendite e pagamenti escludendo qualsivoglia intervento di natura tecnica sugli stessi.
  • Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni dettate dall’art. 1, cc. 74-77 L. 207/2024, riducendo però costi e tempi di implementazione a carico di esercenti, gestori e produttori, e garantendo l’operatività a regime della misura già dal 1.01.2026. La legge di Bilancio 2025 ha infatti riscritto il c. 3 dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015, richiedendo la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico.
  • Lo strumento con cui la moneta elettronica è accettata deve essere sempre collegato a quello con cui si memorizzano e trasmettono i corrispettivi telematici, così che possano essere registrati in modo puntuale, e inviati in modo aggregato. I mezzi di pagamento utilizzabili non sono solamente carte di credito o di debito, ma tutti quelli che facilitano l’utilizzo di moneta elettronica, e quindi non solo hardware, quale ad esempio il Pos, ma anche software o app di pagamento che permettono e facilitano transazioni elettroniche.

02/11/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riscossione in caso di omissione della dichiarazione annuale Iva

  • L'art. 25 del disegno di legge di Bilancio 2026 prevede l’introduzione nel Dpr n. 633/1972 del nuovo art. 54-bis al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di liquidare e riscuotere l'Iva dovuta dai soggetti che non hanno presentato la dichiarazione con una procedura automatizzata, basandosi sugli elementi acquisiti dal sistema informativo, entro i termini stabiliti per la notifica dell'avviso di accertamento (31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata) e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice.
  • La procedura si applicherà ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale Iva alla scadenza di legge o nei 90 giorni successivi, nonché a coloro che hanno presentato la dichiarazione “senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta”. Quest'ultima previsione, invero, non è molto precisa poiché non consente di definire esattamente la fattispecie; per esempio, non è chiaro se vi rientri il caso del contribuente che non abbia compilato il quadro VJ, relativo alla determinazione dell'imposta dovuta sulle operazioni soggette a inversione contabile, che di regola non influenzano la liquidazione del tributo.

31/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Attività d’impresa per vendite online (su Vinted, eBay, ecc.)

  • La Cassazione, con sentenza 21.03.2025, n. 7552, ha affermato che chi realizza un numero rilevante di vendite sulle piattaforme digitali, da eBay a Vinted, esercita di fatto un'attività d'impresa, anche in assenza di una struttura organizzata. 
  • In questi casi, i proventi sono tassati come redditi d'impresa, non come “redditi diversi”. 
  • La Corte ha infatti stabilito che “l'abitualità dell'attività” è sufficiente a configurare un'attività commerciale, indipendentemente dal livello di organizzazione e del fatto di dichiararsi “venditore occasionale”. 

31/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef

  • L’art. 117 della bozza della legge di Bilancio 2026 modifica i commi 727 e 728 dell'art. 1 L. 207/2024, introducendo il riferimento all'anno 2028 alla sequenza degli anni 2025, 2026 e 2027, consentendo così alle regioni di determinare anche per il 2028 aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previgenti alle modifiche delle norme Irpef.
  • La norma potrebbe apparire di per sé poco significativa, ma in realtà le regioni, alle prese con la predisposizione del bilancio triennale di previsione 2026-2028, hanno in tal modo chiaro l'orizzonte normativo di riferimento. Ciò ha un particolare significato per quelle regioni che possono registrare perdite di gettito dall'accorpamento dei primi 2 scaglioni Irpef operato dalle modifiche apportate all'art. 11 Tuir con l'art. 1, c. 2 L. 207/2024. In sostanza il principio in base al quale le aliquote dell'addizionale devono essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'Irpef è derogato e così le regioni potranno determinare per gli anni 2026, 2027 e 2028 aliquote differenziate sulla base dei 4 scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11 Tuir vigente fino alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla L. 207/2024, anziché sui 3 scaglioni previsti dall'art. 11 Tuir attualmente in vigore.

30/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Linea dura sul riporto delle perdite in presenza di Contributi Covid

  • Il Sottosegretario all'Economia, in risposta a un question time del 29.10.2025, ha confermato che i contributi Covid sono “proventi esenti” data la loro natura agevolativa, e quindi rilevanti ai fini della disciplina del riporto delle perdite fiscali. In base alla risposta, dunque, sarebbero confermati gli accertamenti che sono stati notificati alle imprese dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, le imprese che hanno incassato i contributi concessi durante il periodo pandemico da Covid-19 e che hanno chiuso i periodi d’imposta interessati in perdita fiscale avrebbero dovuto depurare l’importo di tali perdite (ai fini del riporto a nuovo) dai contributi ricevuti, qualificandoli quali proventi esenti in base all’articolo 84, c. 1, terzo periodo, del Tuir.
  • Inoltre, chi investe cifre superiori ai 100.000 euro in start-up innovative potrà beneficiare di una detrazione fiscale pari al 50% della somma investita, fino a un massimo di 100.000 euro. In alternativa, è possibile optare per una detrazione del 30% sull'intero importo investito, entro il limite massimo di 1 milione di euro.

30/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concorso del professionista nelle violazioni fiscali dei clienti

  • Il Ministro dell’Economia, in risposta a un’interrogazione parlamentare, ha affermato che condivide l’interpretazione della Cassazione che ha escluso dalla tutela dell’art. 7 D.L. 269/2003 tutti i soggetti esterni alla società, tra cui i professionisti. 
  • Di conseguenza, tali soggetti concorrono alle sanzioni per violazioni fiscali commesse dai clienti.
  • Inoltre, ha affermato che non verranno assunte iniziative volte a mitigare questa rigorosa interpretazione.
  • Si ricorda che la Corte di Cassazione per anni e fino al 2024 (ad esempio: sentenze nn. 13232/2022, 5924/2017, 25284/2017, 5924/2017, 10975/2019, 9448/2020, 24805/2021) aveva escluso il concorso del professionista per le violazioni tributarie commesse dalla società (di capitali) sua cliente.
  • Ciò perché l’art. 7 D.L. 269/2003 disponeva che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. 
  • Successivamente, a legislazione immutata, i giudici di legittimità nel 2024 hanno ribaltato il principio ritenendo che: lo “scudo” fornito dall’articolo 7 si applica solo ai soggetti interni (e non ai terzi estranei) alla società, e il professionista può, quindi, essere sanzionato, in concorso, per le violazioni tributarie commesse dall’ente.
  • Sarebbe sufficiente, ai fini del concorso, la coscienza e la volontà di apportare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell’illecito tributario (per tutte: sentenze nn. 20823/2024, 21092/2024, 21222/2024, 7948/2025).
  • La Cassazione (sentenza n. 23229/2024) ha parzialmente ridimensionato tale severo orientamento evidenziando la necessità, per la configurazione del concorso, che il professionista persegua suoi “specifici” vantaggi, distinti da quelli della società cliente.

30/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Distribuzione anticipata dei dividendi per evitare la stretta

  • Restando in attesa di una possibile mitigazione delle misure nel passaggio parlamentare (soglia al 5% ed esclusione delle quotate), il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede la cancellazione della tassazione ridotta per gli utili distribuiti da società di cui si detiene meno del 10% del capitale. Tuttavia, tale nuova stretta non impatta sui dividendi deliberati entro il 31.12.2025, che continuano a essere sottoposti all’attuale sistema di tassazione (più favorevole), anche in assenza di immediato pagamento.
  • Tale comportamento non pare censurabile da parte del Fisco, trattandosi di un comportamento volto ad applicare, usufruendone legittimamente, un regime di favore attualmente previsto dalla normativa fiscale e che non sarà più tale in futuro. Ciò trova conferma nell’atto di indirizzo del 27.02.2025 del Mef, contenente il seguente passaggio "non configura abuso del diritto il comportamento che il contribuente abbia adottato, rispettando lettera e ratio delle norme, in vista del futuro riconoscimento di un vantaggio tributario".
  • Infine, occorrerà rispettare quanto sancito dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3/2022, ossia che le delibere adottate entro fine anno per non transitare nel nuovo regime non dovranno stabilire termini di pagamento ultrannuali.

29/10/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Domanda nuovo bonus mamme entro il 9.12

  • L'Inps, con la circolare 28.10.2025, n. 139, ha fornito le indicazioni contabili e operative per il c.d. nuovo bonus mamme (art. 6 D.L. 30.06.2025, n. 95, convertito L. 8.08.2025, n. 118) riservato alle lavoratrici con 2 figli fino al 10° anno del più piccolo, o con 3 o più figli fino al 18° anno del più piccolo, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui. 
  • Sono incluse le lavoratrici dipendenti (escluso lavoro domestico) e le autonome iscritte a gestioni obbligatorie, casse professionali e Gestione Separata. 
  • Per le madri con 3 o più figli il bonus non spetta nei mesi con contratto a tempo indeterminato, potendo invece accedere all'esonero contributivo totale IVS. 
  • Le domande devono essere presentate entro il 9.12.2025 (40 giorni dalla pubblicazione della circolare) tramite sito Inps, Contact Center o patronati, dichiarando sotto propria responsabilità il possesso dei requisiti. L'importo mensile di 40 euro è erogato in unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), per un massimo di 12 mensilità, ed è esente da imposte fiscali e contributive. 
  • La rilevazione contabile avviene nella Gestione GAT mediante i nuovi conti:
    • GAT30218 per l'onere; 
    • GAT10218 per il debito verso beneficiari; 
    • GAT24218 per recuperi, con causale flussi di cassa "21502 - Sostegno alla maternità e genitorialità".

29/10/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Incentivi Inail per l’uso dell’intelligenza artificiale

  • Il decreto contenente “Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali”, approvato il 28.10.2025 dal Consiglio dei Ministri, prevede, tra le altre misure, incentivi alle imprese che fanno uso dell'intelligenza artificiale per elevare la sicurezza sul lavoro, oltre all'introduzione di nuovi interventi per la formazione e la previsione di borse di studio a favore dei figli di vittime sul lavoro. 
  • Il coinvolgimento dell'intelligenza artificiale nel campo della sicurezza sul lavoro avverrà per mezzo degli incentivi che l'Inail eroga, annualmente, a quelle imprese che, già in regola con le misure minime di sicurezza, realizzano interventi per elevare i livelli di protezione. 

29/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Incrocio dati Iva nei casi di omessa dichiarazione

  • Il disegno di legge di Bilancio 2026 introduce una nuova procedura per contrastare l’omessa dichiarazione Iva, aggiungendo l’art. 54-bis1 al D.P.R. 633/1972, secondo cui l’Agenzia delle Entrate può anticipare i controlli nei casi di omessa dichiarazione Iva, senza attendere l’avvio di un accertamento ordinario.
  • La liquidazione dell’imposta può avvenire in modo automatizzato, confrontando i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni periodiche, anche prima della scadenza del termine ordinario per l’accertamento. 
  • Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per effettuare il pagamento con sanzione del 120%, ridotta a 1/3, oppure per fornire chiarimenti. Se i chiarimenti modificano l’importo, decorre un nuovo termine di 60 giorni per il versamento; in caso contrario, le somme sono iscritte a ruolo. 
  • La procedura può essere attivata fino al 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Le dichiarazioni prive dei quadri necessari sono trattate come omesse, attivando immediatamente la nuova modalità di liquidazione.
  • La procedura non considera eventuali crediti Iva pregressi in compensazione, ma consente di segnalarli.

28/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Locazioni brevi e allineamento tra cedolare secca e ritenuta

  • Il testo della bozza di legge di Bilancio 2026 prevede, in materia di affitti brevi, l’applicazione dell’aliquota del 26% della cedolare secca a tutti i locatori che utilizzano i portali telematici per gli affitti, ma lascia invariata la ritenuta del 21% che gli intermediari devono trattenere ai locatori sugli incassi che generano. Di conseguenza, senza l’allineamento tra le due misure, tutti i mono locatori dovranno ogni anno, con la dichiarazione dei redditi, pagare il 5% di differenza a titolo di saldo della cedolare secca.

28/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Deduzione perdite su mini crediti con raccordo nel modello Redditi

  • Le perdite su crediti sono deducibili secondo l’art. 101 del Tuir solo per la parte che eccede le svalutazioni e gli accantonamenti già dedotti ai sensi dell’art. 106. 
  • La deducibilità fiscale richiede la presenza di elementi certi e precisi, presunti in casi come procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione, piani attestati o procedure estere equivalenti. 
  • Per i mini crediti, la deduzione è ammessa se sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento, con soglie di 5.000 euro per le grandi imprese e 2.500 euro per le altre. 
  • È deducibile anche la perdita per crediti prescritti o cancellati dal bilancio secondo i principi contabili. Il decreto internazionalizzazione del 2015 ha stabilito che la deduzione è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, purché non oltre quello in cui si sarebbe dovuta effettuare la cancellazione. 
  • Nel modello Redditi, le perdite e svalutazioni non deducibili vanno indicate nei righi RF19, RF25, RF31 (codice 41) e raccordate con il rigo RS65 per la corretta rappresentazione fiscale.

28/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Società a base ristretta, sugli utili la prova resta a carico dei soci

  • Il contenzioso, nei vari gradi di giudizio, sugli accertamenti relativi ai maggiori redditi accertati in via extra-contabile nei confronti delle società di capitali “a ristretta base partecipativa” e imputati ai soci scaturisce dall’applicazione di un meccanismo presuntivo che non deriva direttamente da nessuna norma tributaria, ma da una prassi degli uffici che nel corso del tempo è stata confermata dalla giurisprudenza.
  • La Cassazione, con ordinanza n. 2464/2025, ha affermato che la presunzione di distribuzione può essere superata anche provando l’estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria avendo egli "ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senza aver concretamente svolto alcune delle attività di gestione e controllo riservate dalla legge (e dallo statuto) al socio" di una società a responsabilità limitata.
  • Il ribaltamento dell’onere della prova resta in capo al socio. Tuttavia, egli può fornire la prova della sua estraneità alla gestione sociale, dimostrando che, anche se si è in presenza di un numero esiguo di soci, il socio ricorrente (che non dovrebbe essere stato anche amministratore) non ha partecipato direttamente alla gestione della società, per cui non è verosimile che egli abbia percepito i maggiori utili accertati. A supporto di ciò, potrebbe essere utile dimostrare anche l’esistenza di litigi insanabili con coloro che esercitavano effettivamente il controllo della società accertata, dissidi che hanno comportato una totale esclusione (almeno di fatto) del socio ricorrente dalla gestione sociale.

27/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Operazioni permutative

  • La base imponibile Iva delle operazioni permutative non fa più riferimento al valore normale dei beni e servizi scambiati, ma all’ammontare dei costi riferibili a tali cessioni (art. 35 disegno di legge di bilancio 2026).
  • L’art. 13, c. 2, lett. d) Dpr 633/72, nell’attuale versione, prevede che la base imponibile Iva delle operazioni permutative (art. 11), in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizio sono effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizio o per estinguere precedenti obbligazioni, è pari al valore normale dei beni e servizi scambiati. Questa regola, a differenza di quanto previsto dalle regole unionali (articoli 72, 73 e 80 della direttiva 2006/112/Ce), prende a base per determinare il valore della transazione non il valore del corrispettivo realmente ricevuto dal soggetto passivo dei singoli beni e servizi scambiati, ma il valore di mercato dello stesso bene o di beni analoghi. In effetti, come ha chiarito la Corte di Giustizia Europea (ad esempio, causa C-549/11), il ricorso al valore normale (stimato) in luogo al valore monetario soggettivo può essere normativamente o a seguito di accertamento richiesto solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 80 della direttiva, ossia quando la relazione tra le parti (esempio: operazioni infragruppo) e l’ammontare dei corrispettivi fatturati sono tali da condizionare la corretta determinazione del valore di transazione. In particolare, per le permute tale valore, secondo la Corte di Giustizia (causa C-33/93) deve coincidere con quello che il beneficiario attribuisce ai beni e servizi acquisiti ovvero a quanto esso è disposto a pagare per tali beni e servizi.
  • Il disegno di legge di Bilancio cancella il criterio del valore normale e lo sostituisce con «l’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi scambiati». La modifica è sostanziale e determina una revisione dei comportamenti degli operatori, con effetti che potrebbero essere particolarmente favorevoli ai contribuenti poiché riportano i valori di transazione al valore soggettivo previsto dalla direttiva. Diventa delicata l’identificazione dei costi che portano alla valorizzazione del bene: ad esempio, quando il bene scambiato è stato autoprodotto.
  • La norma del disegno di legge di Bilancio prevede che le nuove regole avranno vigore per le operazioni effettuate dal 1.01.2026, con una clausola di salvaguardia che lascia salvi i comportamenti pregressi che i contribuenti hanno posto in essere anche prima della sua entrata in vigore. Peraltro, il fatto che la disposizione emendata potesse essere oggetto di infrazione unionale o di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione potrebbe mettere in discussione anche tutte le situazioni pendenti già accertate dall’Agenzia delle Entrate.

26/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Contenzioso e rottamazione-quinquies

  • Nella dichiarazione di adesione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. 
  • Per l’estinzione dei predetti giudizi, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. L’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio, dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione di adesione, e della comunicazione che, entro il 30.06.2026, l’agente della riscossione dovrà inviare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Entro il 30.04.2026 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

26/10/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Vigilanza del collegio sindacale sulla gestione dei rischi della società

  • Il collegio sindacale e altri organi di controllo del sistema dualistico e monistico saranno chiamati a vigilare sul sistema della gestione dei rischi della società. Per tutti i membri degli organi di controllo sarà estesa l'ineleggibilità a tutte le situazioni di parentela e affinità con i conviventi degli amministratori. I pareri del collegio sindacale saranno richiesti anche in merito ai compensi spettanti ai componenti del comitato esecutivo. Sono alcune delle modifiche in tema di organi di controllo delle società non quotate previste nello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'art. 19 L. 5.03.2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, recate dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice Civile, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 8.10.2025.

26/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Per i professionisti i rimborsi chilometrici rientrano nel reddito

  • L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 270/2025, chiarisce che il rimborso delle spese chilometriche sostenute dai lavoratori autonomi, anche nel caso in cui sia commisurato ai chilometri effettivamente percorsi, non rappresenta un rimborso di spese addebitate analiticamente al committente e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo secondo i dettami dell’art. 54, c. 1, del D.P.R. 917/1986, ferma restando la deducibilità delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico.

24/10/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Regolamento formazione professionale continua 2026

  • Sul Bollettino ufficiale 15.10.2025 del Ministero della Giustizia è pubblicato il nuovo regolamento (in vigore nel 2026) per la formazione professionale continua degli iscritti al Cndcec. Queste le principali novità:
    • abolizione dell’obbligo al compimento dei 65 anni;
    • introduzione della materia “Pari opportunità”;
    • aggiornamento della disciplina dell’equipollenza;
    • introduzione di un nuovo caso di esonero a sostegno della genitorialità, con la riduzione da 90 a 45 per i crediti formativi da fruire tra il compimento del 1° e del 6° anno del bambino, da parte di uno o di entrambi i genitori.

24/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nessuna proroga per il versamento del 2° acconto delle imposte

  • Il Ministro dell’Economia, rispondendo a una serie di domande durante un “question time” in aula alla Camera dei deputati del 22.10.2025, ha negato la possibilità di disporre la proroga per la rateizzazione del 2° acconto delle imposte dei redditi (dilazionandolo nei mesi da gennaio a maggio dell’anno successivo, come disposto in via sperimentale per i periodi di imposta 2023 e 2024).

23/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rata minima di 100 euro per la rottamazione-quinquies

  • La versione bollinata della legge di Bilancio 2026 prevede rate minime di 100 euro per la rottamazione-quinquies. Il calendario può estendersi fino a 54 rate bimestrali, coprendo un arco temporale di 9 anni: la prima scadenza è fissata al 31.07.2026, l’ultima al 31.05.2035.
  • In caso di mancato rispetto del piano, non sarà più possibile rateizzare il debito residuo, con il ripristino di sanzioni, interessi di mora e aggi. Inoltre, le dilazioni precedentemente sospese saranno revocate automaticamente alla data del 31.07.2026, senza possibilità di nuove concessioni.
  • Il testo conferma le cause di decadenza: mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata (per chi opta per il versamento in un’unica soluzione), di 2 rate non consecutive o dell’ultima rata. Diversamente dalle precedenti edizioni, non è previsto alcun margine di tolleranza di 5 giorni per i versamenti.
  • Va considerato anche l’impatto del tasso d’interesse annuo del 4%, applicato dalla seconda rata in poi, che può aumentare l’onere complessivo fino al 35,3%.

23/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Lettere di compliance a lavoratori autonomi

  • L’Agenzia delle Entrate sta notificando ai titolari di redditi di lavoro autonomo inviti alla compliance per presunti redditi professionali non dichiarati relativamente all’anno d’imposta 2022, dimenticando che i titolari di tali redditi dichiarano i loro redditi in base al principio di cassa previsto dall’art. 54, c. 1 Tuir.
  • Le comunicazioni inviate a tali tipologie di contribuenti sono, infatti, fondate sulla sommatoria di due elementi: le CU trasmesse dai sostituti d’imposta del lavoratore autonomo e le fatture elettroniche emesse a privati (anche se non effettivamente incassate). 
  • Laddove l’invito alla compliance sia infondato, in quanto emesso senza una effettiva cognizione dell’incasso delle fatture emesse dal lavoratore autonomo, gli studi professionali dovranno valutare se attivarsi o meno tramite il canale CIVIS per fornire gli opportuni chiarimenti e l’idonea documentazione al Fisco, onde scongiurare un prosieguo della vicenda.

23/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Modifica nella rateizzazione delle plusvalenze

  • L’art. 15 del disegno di legge di Bilancio 2026 modifica l'attuale normativa sull'articolazione della rateizzazione delle plusvalenze attraverso la sostituzione integrale del c. 4 dell’art. 86 del D.P.R. 917/1986 (Tuir).
  • Le novità decorreranno dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (esercizio 2026 per i soggetti “solari”), lasciando inalterate le rateizzazioni in corso riferite alle plusvalenze realizzate fino all’esercizio 2025.
  • Nel dettaglio:
  • o    le plusvalenze su beni strumentali, materiali e immateriali, saranno rateizzabili in 3 esercizi (e non più in 5) se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 5 anni (anziché 3 anni);
    • le plusvalenze su beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, che non fruiscono del regime Pex, sono rateizzabili in 3 esercizi (anziché 5) nel caso in cui vi sia l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi 5 bilanci (anziché 3);
    • le plusvalenze realizzate da cessioni di azienda o rami d’azienda sono rateizzabili in 5 rate (confermate) purché vi sia un periodo minimo di possesso non inferiore a 3 anni;
    • per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, sono rateizzabili in 5 rate (confermate) purchè vi sia un periodo minimo di possesso non inferiore a 2 anni (la rateizzazione può avvenire nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo conseguito in denaro).
  • Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (esercizio 2026 per i soggetti solari) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni, dovendo quindi effettuare il consueto ricalcolo.
  • La scelta di rateizzazione continua a non riguardare l’Irap, per la quale le plusvalenze continuano ad essere tassate per intero nell’esercizio di realizzo.

22/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tassazione dei dividendi

  • Il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede una limitazione al meccanismo della dividend exemption, che circoscrive l’imponibilità dei dividendi percepiti nel mondo del reddito di impresa alla misura del 95%. La norma dispone che il beneficio si mantenga solo in presenza di partecipazioni dirette al capitale non inferiori al 10%. Questo vale sia per i dividendi percepiti da soggetti Irpef imprenditori (laddove l’imponibilità parziale varia dal 40% al 49,72% al 58,14% a seconda del periodo di produzione dell’utile) sia per quelli percepiti da soggetti Ires, nel qual caso l’esenzione è sul 95% dei dividendi percepiti. 
  • In caso contrario, vi sarà integrale concorrenza alla formazione del reddito con effetto dalle delibere assunte dal 1.01.2026. 

21/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Scarico massivo dal cassetto fiscale delle CU 2025

  • Il provvedimento 20.10.2025, n. 390142 dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche e operative per consentire agli intermediari abilitati di scaricare su base massiva i dati fiscali dei contribuenti che li hanno delegati per accedere al cassetto fiscale. La prima applicazione avverrà in via sperimentale con le Certificazioni Uniche (CU) 2025, in attuazione dell’art. 23 D.Lgs. 1/2024.
  • Gli intermediari (Caf, professionisti abilitati e altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni) potranno richiedere i dati delle Cu dei contribuenti deleganti attraverso Entratel, trasmettendo un apposito file di richiesta contenente il codice fiscale dell’intermediario, l’elenco dei codici fiscali dei soggetti interessati e l’anno d’imposta di riferimento.

21/10/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Rinuncia alla proprietà immobiliare

  • Nel disegno di legge di Bilancio 2026 è contenuta una norma che comporterà l’impedimento della stipula di atti di rinuncia al diritto di proprietà immobiliare, poiché sancisce la nullità dell’atto di rinuncia se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale e sismica.

21/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Operazioni straordinarie nel 770

  • Il modello 770/2025 deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2025. La dichiarazione si basa su Certificazione Unica e prospetti riepilogativi, con particolare attenzione alle operazioni straordinarie avvenute nel 2024 o 2025. Le istruzioni distinguono tra:
    • operazioni estintive (esempio: liquidazione, fallimento), per le quali la dichiarazione è presentata da liquidatore/curatore;
    • operazioni estintive con prosecuzione (esempio: fusioni, scissioni totali), per le quali il soggetto subentrante presenta anche per il periodo del soggetto estinto;
    • non estintive (esempio: trasformazioni, scissioni parziali), dove ogni soggetto presenta il proprio modello.
  • La data di efficacia dell’operazione determina chi presenta la dichiarazione e come coordinare i dati con la CU. 
  • Nei casi di operazioni estintive con prosecuzione dell’attività, il soggetto subentrante deve redigere distinti prospetti ST, SV e SY, indicando il proprio codice fiscale nel campo principale; il codice fiscale del soggetto estinto nei righi ST1, SV1 e SY1; nella colonna 2 del primo rigo, l’evento eccezionale (causale 99). Le specifiche tecniche prevedono inoltre:
    • la causale K, per le ritenute operate dal soggetto estinto ma versate dal successore;
    • la causale L, per i versamenti successivi all’operazione.
  • Il prospetto SX, unico per dichiarante ed estinto, riassume le compensazioni dei crediti, comprese quelle per assistenza fiscale e versamenti in eccesso.
  • In caso di successione mortis causa, l’erede presenta un’unica dichiarazione se prosegue l’attività; altrimenti, uno degli eredi presenta per conto del deceduto. Per procedure concorsuali, dichiara il curatore o liquidatore.
  • È fondamentale una corretta riconciliazione dei dati tra CU e 770, soprattutto in caso di operazioni a ridosso della scadenza, per evitare errori e disallineamenti.

20/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Conseguenze del ritorno al superammortamento

  • Dopo il piano Transizione 5.0, che è applicabile fino al 31.12.2025 insieme all’Ires premiale, il disegno di legge di Bilancio 2026 prevede, dal 2026, il ritorno del meccanismo dell’ammortamento maggiorato, già usato in passato. La misura è al momento prevista per un anno.
  • Il ritorno alle deduzioni maggiorate nella dichiarazione dei redditi porterà ad allungare i tempi di recupero dell’agevolazione per le società in perdita. Con i crediti di imposta, in vigore fino al 2025, il bonus si spende nel modello F24 a prescindere dal risultato della dichiarazione.
  • Infatti, le società che, anche per effetto dei costi derivanti dagli investimenti, evidenziano perdite fiscali o redditi modesti hanno difficoltà (o quanto meno richiedono tempi più lunghi) ad utilizzare il sistema del super ammortamento, che si traduce in prima battuta in un aumento della perdita riportabile a nuovo. Ancor più penalizzante è, in questi casi, l’Ires premiale, poiché chi chiuderà la dichiarazione del 2025 con un risultato zero o negativo non usufruirà dell’incentivo, dato che l’agevolazione di aliquota non è riportabile a nuovo.
  • Queste penalizzazioni non scattano, invece, se l’incentivo è costituito da un credito di imposta, che è subito monetizzabile, a prescindere dall’imponibile fiscale (positivo o negativo) evidenziato, per pagare imposte, ritenute, Iva e contributi. 
  • Inoltre, cambia, a seconda del meccanismo, la ricaduta dell’incentivo sul conto economico della società che ne usufruisce. I crediti di imposta (contributi in conto impianti) si iscrivono nei proventi in base al periodo di ammortamento dei beni oggetto dell’investimento e conseguentemente tendono a migliorare l’Ebitda dell’impresa (risultato operativo al lordo degli ammortamenti). Le super deduzioni, invece, generano una riduzione delle imposte correnti e dunque, a parità di impatto sull’utile netto, non consentono un miglioramento del risultato operativo.

20/10/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Obbligazioni convertibile per soggetti Ias/Ifrs adopter

  • La contabilizzazione di un’obbligazione convertibile da parte di un soggetto emittente che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali comporta:
    • l’iscrizione al fair value della componente di debito relativa al prestito obbligazionario nel passivo dello stato patrimoniale, al netto degli eventuali costi di transazione;
    • l’iscrizione nel patrimonio netto della componente relativa allo strumento rappresentativo di capitale per un importo pari alla differenza tra il fair value dell’obbligazione convertibile nel suo complesso e il fair value della componente rappresentativa della passività finanziaria;
    • la rilevazione, lungo la durata del prestito obbligazionario, di interessi passivi per competenza, secondo la tecnica del costo ammortizzato.
  • Tali interessi passivi, imputati lungo la durata del prestito obbligazionario, rilevano fiscalmente e sono deducibili nei limiti di quanto disposto dall’art. 96 del Tuir. Inoltre, sono rilevanti ai fini Irap nella misura del 96% dell’ammontare imputato a conto economico, se la società emittente è qualificata come una società di partecipazione non finanziaria.

20/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo biennale ed esonero dal visto di conformità per crediti Iva infrannuali

  • L'Agenzia delle Entrate, con una Faq pubblicata in data 15.10.2025, chiarisce che, per effetto di quanto previsto dall’art, 19, c. 3 del D.L. 13/2024, i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Cpb) avranno il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la “compensazione” dei crediti Iva infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, nonché dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i “rimborsi” Iva infrannuali (sempre per un importo non superiore a 70.000 euro annui), con riferimento ai crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione. 
  • Con la conseguenza che se il contribuente ha aderito nel 2024 al Cpb 2024-2025, potrà usufruire del beneficio in esame per il biennio 2025-2026.

17/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuova possibilità di assegnazione, trasformazione ed estromissione agevolata

  • Nella legge di Bilancio 2026 potrebbe essere introdotta una nuova possibilità, per le imprese, di assegnazione agevolata dei beni ai soci e di trasformazione agevolata, replicando quanto già previsto nella legge di Bilancio 2025.
  • Per le ditte individuali, invece, potrebbe essere prevista nuovamente l’estromissione agevolata degli immobili.

17/10/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Quota di lavoratori stranieri per il 2026/2028

  • È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240/2025 il D.P.C.M. 2.10.2025, contenente la programmazione triennale degli ingressi in Italia dei cittadini extracomunitari per motivi di lavoro, subordinato e autonomo. 
  • A colf e badanti è riservata una quota di 41.800 ingressi nel triennio, agli stagionali di 187.000. 
  • Il 12.01 (di ciascun anno) è la data di inizio per l’invio delle domande di nulla osta all'ingresso di lavoratori stagionali dell'agricoltura, e il 18.02 per l'invio delle domande dei lavoratori da occupare nel settore assistenza familiare. 
  • Infine, è affidato a una circolare ministeriale congiunta (ministeri: interno; lavoro; agricoltura; turismo; affari esteri) il compito di fissare eventuali ulteriori norme attuative, «in un'ottica di semplificazione», nonché le date a partire dalle quali precompilare le domande di nulla osta.

17/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Scadenze fiscali di fine ottobre

  • Dal 16 al 31.10.2025 si contano numerose scadenze fiscali, compreso dell'invio delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2024 gravate quest'anno anche del quadro CP per chi ha aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2024-2025.
  • Entro il 27.10.2025 si chiude anche la finestra temporale per l'invio dei 730 integrativi “a favore” dei contribuenti ed entro il 31.10.2025 devono essere trasmessi i modelli 770 per l'anno d'imposta 2024.
  • La concentrazione di adempimenti è ulteriormente aggravata dall'Amministrazione Finanziaria che sta recapitando ai contribuenti avvisi bonari (compresi quelli per le imposte di bollo), cartelle di pagamento, solleciti, oltre che le lettere di compliance e i questionari ai contribuenti che svolgono l'attività di influencer e ai commercianti che non hanno dichiarato incassi avvenuti tramite carte e Pos nell'anno 2023.
  • Inoltre, entro la fine del mese, molti professionisti iscritti a casse di previdenza private dovranno comunicare o pagare i contributi dovuti per l'anno d'imposta 2024.

16/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dati quadro RW disallineati su conti esteri

  • Il 31.10.2025 scade il termine per la trasmissione del modello Redditi e, tra gli ultimi controlli prima dell'invio, deve essere effettuato quello sul rispetto della disciplina del monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero.
  • Tra essi vi è quello inerente alla giacenza delle disponibilità finanziarie estere (nel quadro RW) e dei relativi proventi (nei quadri RM, RL o RT).
  • Si registrano numerosi casi in cui i contribuenti ricevono lettere di compliance inviate a fronte di presunte anomalie tra i dati trasmessi dalle autorità estere (tramite Crs) e quelli indicati nella dichiarazione dei redditi. Ciò, in alcuni casi, può sfociare in situazioni complesse che il contribuente riesce difficilmente a giustificare, poiché la riconciliazione degli importi comunicati dall’amministrazione estera non sono accompagnati dalla relativa documentazione bancaria.
  • È consigliabile evitare compilazioni troppo sintetiche e cercare di fornire la rappresentazione più coerente possibile con il flusso dei dati esteri convogliati verso gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, al fine di prevenire richieste di chiarimenti da parte degli stessi uffici.
  • Inoltre, vi è un approccio particolarmente rigido, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, in materia di sanzioni: l'omessa compilazione del quadro RW tende ad assumere come base sanzionatoria le consistenze massime risultanti dai dati trasmessi, a prescindere da una ricostruzione analitica dei valori (con raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento, applicato per gli Stati considerati black list).
  • In questo scenario, è auspicabile che l’Amministrazione Finanziaria fornisca indicazioni chiare e coerenti, e venga perseguito, a livello legislativo, un allineamento ai principi europei e agli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione Europea.

16/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Regolarizzazione postuma di fatture Transizione 5.0

  • L’Agenzia delle Entrate, in una risposta a interpello inedita sul credito d’imposta Transizione 5.0, ha puntualizzato che le imprese in possesso di fatture prive del riferimento normativo prescritto (art. 38 D.L. 19/2024) sono da considerare in linea di principio soggette a revoca del credito d’imposta per la quota corrispondente. Prima della perdita definitiva del beneficio, le imprese interessate possono sanare la posizione, procedendo alla regolarizzazione delle fatture secondo le modalità già ammesse dall’Amministrazione finanziaria in casi analoghi.
  • Per le fatture elettroniche, non modificabili una volta trasmesse tramite il Sistema di interscambio (Sdi), sono ammesse 2 modalità per la regolarizzazione: stampa del documento con apposizione manuale della dicitura prescritta e successiva conservazione in base all’art. 39 D.P.R. 633/1972; predisposizione di un’integrazione elettronica da allegare al file originale della fattura, riportante la dicitura richiesta e gli estremi del documento, da conservare unitamente all’originale. 
  • Per le fatture cartacee, il riferimento alla norma agevolativa dovrà essere apposto sull’originale di ogni documento di spesa, sia di acconto sia di saldo, con scrittura indelebile, mediante apposito timbro.  
  • La regolarizzazione dovrà comunque intervenire prima della data di utilizzo del credito d’imposta.

16/10/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Verifiche modelli Red

  • L’Inps, nel messaggio 10.10.2025 n. 3012, ha annunciato l’avvio delle verifiche su Caf e altri soggetti intermediari (consulenti del lavoro, altri professionisti, patronati, Ced, ecc.) in relazione ai modelli Red. 
  • Tale modello interessa i pensionati titolari di prestazioni c.d. collegate al reddito, cioè il cui importo/diritto dipende dagli eventuali altri redditi posseduti dal pensionato o suoi familiari. Con il modello Red i pensionati assolvono all'obbligo di dichiarare all'Inps, annualmente, gli eventuali redditi rilevanti per la pensione o altre prestazioni sociali.
  • La verifica avviata riguarda i soggetti abilitati al servizio di compilazione e invio dei modelli Red per le seguenti campagne: ordinaria 2020 (anno dei redditi 2019); ordinaria 2021 (anno 2020), solleciti 2019 (anno 2018) e solleciti 2020 (anno 2019).

15/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazione integrativa a favore entro il 31.10.2025

  • Potranno essere presentate fino al 31.10.2025 le dichiarazioni dei redditi integrative a favore per l’anno d’imposta 2023, utilizzando senza vincoli temporali l’eventuale credito d’imposta emergente. 
  • Dopo tale data, invece, sarà possibile utilizzare i crediti solamente per compensare debiti maturati dal 1.01.2026 tramite l’ammontare indicato nel quadro DI del modello Redditi 2026.

14/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Correzione dell’adesione inefficace al Cpb 2025-2026

  • L’adesione al concordato preventivo 2025-2026 è stata formalizzata con l’invio del modello CPB entro il 30.09.2025. Nel caso in cui non vi fossero i presupposti per l’accesso, l'adesione è da considerarsi inefficace (D.Lgs. 13/2024).
  • Tuttavia, la procedura per rimediare a tale errore non è stata chiaramente disciplinata dalla modulistica, né è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  • Ad esempio, se un contribuente si avvede che vi era una causa di esclusione Isa sul periodo d’imposta 2024 e ha erroneamente compilato il modello Isa, anziché inserire in dichiarazione la causa di esclusione, si trova di fatto ad aver esercitato l’opzione al CPB 2025-2026 senza averne alcun diritto.
  • Egli potrebbe rimediare presentando una dichiarazione integrativa, in cui sarà correttamente valorizzata l'esclusione Isa, entro il 31.10.2025, e sarebbe opportuno inviare anche una Pec all’ufficio competente, segnalando l’errore commesso in ragione dell’assenza dei presupposti per l’accesso al CPB.
  • Bisogna ricordare che il contribuente dovrà sempre monitorare, in costanza di CPB, la presenza di cause di cessazione e decadenza che strada facendo dovessero verificarsi. Infatti, qualora si verifichi una causa di cessazione dal CPB, esso cessa la sua efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica tale causa di cessazione, mentre nel caso in cui si verifichi una causa di decadenza dal CPB, esso cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta.

13/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Reverse charge nella logistica e versamento Iva

  • Relativamente al reverse charge nel settore della logistica, l’Iva deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura elettronica.
  • La data di emissione è quella del campo “Data” del file e, quindi, è necessario fare riferimento a tale valore.

13/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Verifiche sugli Isa in 5 punti

  • Prima di procedere a confermare la posizione Isa in vista dell’invio telematico con il modello Redditi, in scadenza il 31.10.2025, è opportuno fare chiarezza su almeno 5 punti essenziali:
    • controllare di aver recepito i nuovi codici Ateco 2025, poiché gli indicatori applicabili al periodo d’imposta 2024 poggia già sui nuovi codici Ateco;
    • le società fra professionisti che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli Isa DK02U, DK04U, DK05U, DK18U, DK22U, e le società fra avvocati, pur rimanendo ancora esclusi dall’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2024 (codice di esclusione “6”) saranno comunque tenuti alla compilazione del modello Isa;
    • la verifica della correttezza delle operazioni di scarico dei dati dal cassetto fiscale;
    • la correttezza dei dati indicati nel modello (quadri A, B, C, E), soprattutto in ordine alla compilazione del quadro A, dove indicare il personale (dipendente e non) addetto all’impresa;
    • il controllo dei dati dei quadri F (per le imprese) e H (per i professionisti) del modello, in particolar modo di tutti i righi “di cui” presenti nel modello, ossia quelli per i quali le istruzioni richiedono un’analisi minuziosa dei costi presenti.

13/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Comunicazioni alle imprese per aiuti Covid-19

  • Molte imprese stanno ricevendo schemi di atto o inviti al contraddittorio che fanno riferimento ai vari contributi concessi nel periodo caratterizzato dalla pandemia Covid-19. Le contestazioni non riguardano l’assenza dei requisiti per accedere a tali aiuti, ma il riporto delle perdite fiscali di periodo che, secondo la tesi degli uffici, avrebbe dovuto essere depurato dell’importo dell’aiuto stesso: il contributo dovrebbe essere qualificato come «provento esente» e, pertanto, a riduzione della perdita riportabile ex art. 84, c. 1, 3° periodo Tuir. I singoli provvedimenti istitutivi dei vari contributi e, in generale, l’art. 10-bis, c. 1 D.L. 137/2020 hanno stabilito che gli aiuti “da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione... non concorrono alla formazione del reddito imponibile” e della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5 Tuir. Ne consegue che la norma non inquadra tali proventi come “esenti”, ma ne stabilisce la non concorrenza alla formazione dell’imponibile.
  • Negli atti notificati si legge che tra gli obiettivi delle misure di aiuto non vi sarebbe stato quello di estendere il vantaggio alle annualità post-Covid mediante la riduzione (tramite il riporto delle perdite) del carico fiscale in tali periodi d’imposta e prova ne sarebbe il mancato richiamo delle norme all’art. 84 Tuir. Altrimenti, sempre secondo gli uffici, sarebbe riconosciuto alle imprese un «doppio beneficio», costituto dal contributo e dal vantaggio fiscale postumo; per inciso, lo stesso meccanismo di riporto fiscale delle perdite è qualificato, negli atti, come “a valenza agevolativa”, costituendo una deroga al principio di autonomia dei periodi d’imposta. Tuttavia, l’analisi del Tuir confuta il tentativo di qualificare i contributi in esame alla stregua di “proventi esenti”. In secondo luogo, quello che per l’Agenzia sarebbe un «doppio beneficio» è uno svantaggio: le imprese con un reddito imponibile positivo negli anni della pandemia hanno incassato i bonus e goduto della detassazione degli stessi, mentre quelle in perdita fiscale negli stessi anni hanno goduto del contributo, ma poi, applicando la tesi delle Entrate, nei periodi successivi avrebbero dovuto renderlo imponibile mediante un ridotto utilizzo delle perdite. Peraltro, che l’intento del legislatore fosse effettivamente quello di limitare il vantaggio della detassazione dei contributi alle sole imprese con un reddito imponibile positivo negli anni caratterizzati dal Covid-19 è da dimostrare: manca un riferimento in tal senso né vi è traccia nella relazione tecnica.
  • Poiché quasi tutte le misure sovvenzionali previste negli ultimi anni (crediti d’imposta transizione 4.0 e 5.0, ricerca, sviluppo e innovazione) prevedono la «non concorrenza al reddito» del provento, il tema è delicato: significa che 100 euro di tutti questi benefici restano tali solo per le imprese con un reddito imponibile positivo, mentre diventano, nel tempo, 76 per quelle in perdita fiscale, senza alcuna giustificazione ragionevole. 

12/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Controlli sulle adesioni al CPB 2025-2026

  • Controlli sulle dichiarazioni 2025 in vista dell’invio del 31.10 per chi ha aderito al concordato preventivo biennale in modalità disgiunta: in caso di difformità dei dati tra i due modelli si rischia la decadenza dal patto fiscale. In caso di differenze tra i dati già comunicati ai fini dell'adesione al CPB (entro il 30.09) e quelli indicati nella dichiarazione dei redditi (Isa compresi) si può innescare la decadenza del patto con rischio di dover pagare per il biennio le maggiori imposte tra quelle calcolate sull'imponibile reale e quello “patteggiato”. Queste sono alcune delle considerazioni e dei controlli da effettuare sulle dichiarazioni dei redditi 2025 in vista della scadenza della loro trasmissione prevista per il 31.10 soprattutto in relazione all'adesione al CPB per i periodi d'imposta 2025-2026.
  • Secondo quanto stabilito con il provvedimento n. 172928 del 9.04.2025 e indicato anche nelle istruzioni allegate al modello CPB, per il biennio 2025 e 2026 si poteva aderire alla proposta fiscale entro il 30.09.2025, inviando il modello redditi sia congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi o in modo  autonomo, ossia in modalità disgiunta dalla dichiarazione.
  • Come rilevato da Assosoftware (comunicato stampa 17.04.2025), l'adesione al CPB in modalità disgiunta può incrementare il rischio della decadenza, indotta dalla potenziale differenza tra i dati contenuti nella comunicazione di opzione per il CPB, entro il 30.09 e quelli contenuti nelle dichiarazioni di redditi il cui invio deve essere effettuato entro la fine del 31.10.2025. Infatti, ai sensi dell'art. 22, c.  1, lett. c) D.Lgs. 13/2024, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta se indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del CPB.
  • A circoscrivere gli effetti della norma c'è però “l'ombrello protettivo del 30%” (circolare n. 18/E/2024): affinché l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati siano rilevanti per determinare la decadenza, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%. 
  • L'attenzione per i dati nella dichiarazione 2025 riguarda anche la potenziale decadenza stabilita dall'art. 22, c. 1, lett. b) D.Lgs. 13/2024 e che opera se, a seguito di accertamento (nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente), risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati. Stessa attenzione agli Isa, rilevanti ai fini della decadenza dal patto, qualora si rilevi la comunicazione inesatta o incompleta dei dati in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

12/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Disegno di legge di Bilancio 2026

  • Tra le possibili misure della legge di Bilancio 2026, vi sono:
    • la proroga anche per il 2026 dell’applicazione dei bonus edilizi con le regole del 2025 (detrazione al 50% per le prime case e al 36% per le seconde);
    • l’aumento degli importi di esenzione dei fringe benefit dagli attuali 1.000 a 2.000 euro per la generalità dei lavoratori e da 2.000 a 4.000 euro per coloro che hanno figli;
    • dal progetto della nuova rottamazione potrebbero essere esclusi espressamente i tributi locali ossia: multe, Tari e altre entrate di Comuni, Province e Regioni;
    • è all'esame la proposta (fino ad ora respinta) di alzare da 50.000 a 60.000 di reddito la platea per il taglio della seconda aliquota dal 35% al 33%.

10/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Lettere su incongruenze della dichiarazione annuale Iva 2023

  • Con provvedimento 9.10.2025, l'Agenzia delle Entrate ha definito le lettere di “compliance” sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023 che arriveranno al domicilio digitale e nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati per le segnalazioni delle anomalie emerse dall'incrocio dei dati dichiarati con quelli acquisiti dall'Agenzia attraverso le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici trasmessi al sistema di interscambio e quelli rilevati dalle dichiarazioni stesse.
  • L'invio degli alert, che trae fondamento nelle disposizioni della L. 190/2014, mira a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, che se riconoscono di avere effettivamente commesso le irregolarità dichiarative segnalate dall'Agenzia potranno regolarizzarle, evitando l'accertamento fiscale, con il pagamento volontario delle sanzioni ridotte in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.

10/10/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Nuovi modelli di governance per società di capitali

  • Il Consiglio dei Ministri dell'8.10.2025 ha approvato in prima lettura il decreto che riforma Testo unico della finanza (TUF) e Codice Civile. Tra gli interventi più significativi, la completa revisione delle norme su amministrazione e controllo delle società di capitali, con l'obiettivo di rendere più attrattive le imprese italiane per gli investitori esteri e semplificare la governance societaria.
  • In particolare, è riscritto l'art. 2380 c.c. per chiarire che lo statuto deve adottare uno dei tre sistemi previsti: tradizionale con amministratori e collegio sindacale, dualistico con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza, oppure monistico con consiglio di amministrazione e comitato per il controllo sulla gestione. L'art. 2380-bis c.c. conferma la competenza esclusiva degli amministratori su gestione, organizzazione e assetti amministrativi e contabili.
  • Le nuove disposizioni sugli organi delegati (artt. 2381-bis e 2381-ter c.c.) introducono limiti stringenti: non sono delegabili le attribuzioni in materia di bilancio, aumenti di capitale, fusioni, scissioni e le decisioni sull'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. 
  • Tale esclusione si collega al principio di centralità dell'organo amministrativo nella gestione delle situazioni di crisi d'impresa, coerentemente con l'impianto del Codice della crisi.

10/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Spese anticipate in nome e per conto del cliente per il contribuente forfetario

  • Per i contribuenti forfettari le spese anticipate (ad esempio, il pagamento di un’imposta o di una marca da bollo, oppure il contributo unificato per la presentazione di un ricorso) non sono imponibili solamente se sostenute in nome e per conto dei clienti.
  • Il trattamento fiscale delle spese anticipate per i contribuenti che applicano il regime forfettario non è espressamente disciplinato dalla L. 190/2014. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 5/E/2021 ricorda che la non rilevanza fiscale delle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente prevista per i contribuenti ordinari vale anche per i contribuenti forfettari.
  • Una spesa viene definita "anticipata" se rispetta alcune condizioni:
    • deve essere sostenuta "in nome e per conto del cliente";
    • il documento di spesa deve essere intestato al cliente;
    • deve rappresentare un onere che grava sul cliente (bolli, diritti, marche da bollo, imposte, ecc.);
    • il riaddebito deve essere di pari importo.
  • Se manca una o più di queste condizioni la spesa è qualificata come un compenso che va assoggettato a tassazione.
  • Per quelle spese per cui ci si trova nell’impossibilità di inserire il codice fiscale del cliente nel documento di spesa (ad esempio, le visure catastali dal portale Sister) la spesa non può essere considerata sostenuta "in nome" del cliente (il documento è intestato al professionista) e, pertanto, assume natura di compenso tassato.

09/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rinuncia al credito da socio non residente

  • L’Associazione italiana dottori commercialisti, con la norma di interpretazione n. 232/2025, ha approfondito il caso della rinuncia del socio non residente relativa al credito verso una società partecipata residente, originariamente sorto in capo allo stesso e sempre rimasto nella sua disponibilità. In questa situazione, la sopravvenienza rilevata dalla società residente debitrice deve essere esclusa da imposizione a prescindere dal valore fiscalmente riconosciuto al credito nella giurisdizione del socio remittente.

09/10/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Scambio automatico di dati tra Stati in materia fiscale

  • Lo schema di decreto legislativo approvato l’8.10.2025 in Consiglio dei ministri, in attuazione della legge di delegazione europea 2024, recepisce la direttiva 2023/2226/UE (DAC8) e interviene su molteplici punti relativi alla cooperazione amministrativa tra Stati in materia fiscale.
  • Anche i ruling preventivi transfrontalieri richiesti da persone fisiche con grandi patrimoni saranno oggetto di comunicazione automatica alle autorità fiscali degli altri Paesi. Saranno scambiati quelli che riguardano operazioni di valore superiore a un milione e mezzo di euro, oppure che incidono direttamente sulla residenza fiscale del contribuente. 
  • A questa novità si aggiunge l'introduzione dell'obbligo di riportare il numero di identificazione fiscale estero (NIF). Dal 2028 il NIF dovrà essere indicato anche nelle istanze di ruling e nelle rendicontazioni “country by country” delle multinazionali, mentre dal 2030 entrerà anche nella Certificazione unica e nelle dichiarazioni annuali relative a redditi da lavoro o pensioni corrisposti a soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea.
  • Un intero capitolo del decreto è dedicato alle cripto-attività. I prestatori di servizi e i gestori che operano in Italia saranno obbligati a registrarsi presso l'Agenzia delle Entrate e ad applicare procedure di adeguata verifica fiscale sui clienti. Dal 2026 scatterà inoltre l'obbligo di comunicare ogni anno una serie di dati: identità e residenza fiscale dell'utente, NIF, operazioni effettuate, scambi con moneta tradizionale, cessioni e acquisizioni di cripto, trasferimenti tra portafogli digitali e pagamenti in criptovalute di importo superiore a 50.000 dollari. 

09/10/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Decreto Semplificazione

  • Il disegno di legge Semplificazione, approvato l’8.10.2025, prevede che le denunce di furto auto dovranno essere notificate online dalle Forze dell'ordine al ministero delle infrastrutture tramite il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati (Ced) del Mit, che attiverà un blocco informatico nell'Archivio nazionale dei veicoli. 
  • Inoltre, nella spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento si potrà chiedere che la ricevuta di ritorno sia recapitata digitalmente. Le Poste potranno inviare all'indirizzo mail comunicato dall'interessato una ricevuta digitale o una scansione della vecchia cartolina cartacea. La ricevuta potrà essere disponibile sul sito delle Poste semplicemente inserendo il numero della raccomandata.
  • È introdotto anche il silenzio-assenso per i permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti a vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali. 
  • Anche le P.A. potranno accedere al registro dei titolari effettivi nei procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi, erogazione di sovvenzioni e contributi.
  • Si introduce la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere la concessione, in via temporanea, di tratti di strada a uso parcheggio e per il carico e scarico dei bagagli. 
  • In materia di turismo si segnala anche la possibilità fino al 31.12.2026 di ristrutturare (o demolire e ricostruire) con semplice Scia alloggi da destinare, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo. Gli interventi dovranno essere destinati alla riqualificazione e ammodernamento degli alloggi e potranno realizzare un incremento della volumetria fino a un massimo del 20% della superficie lorda esistente.
  • È prorogata per tutto il 2025 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, attualmente prevista per il biennio 2023-2024.

09/10/2025