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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Maxi deduzione neoassunti con requisiti di accesso

  • L'ottenimento della deduzione maggiorata del costo dei neoassunti a tempo indeterminato (D.Lgs. 216/2023), prorogata fino al 2027 dalla legge di Bilancio 2025, causa non poche difficoltà a imprese e professionisti che devono rispettare tre requisiti preliminari per accedere e poi passare a un duplice calcolo ai fini della determinazione dell’importo agevolabile da esporre in dichiarazione.
  • I requisiti sono i seguenti:
    • occorre che il contribuente sia stato in attività per almeno 365 giorni nel periodo di imposta 2023;
    • devono essere state effettuate, nell’anno di riferimento (2024, o negli anni successivi in forza della proroga), nuove assunzioni a tempo indeterminato il cui contratto sia ancora in essere al termine dell’esercizio;
    • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato esistente al 31.12.2024 (o alla fine di ogni successivo anno agevolato) deve superare il numero medio del 2023 (o di ciascun anno precedente il singolo esercizio agevolato) ed il numero di dipendenti complessivo al 31.12.2024 (o alla fine di ogni successivo esercizio agevolato) sia superiore al numero medio dell’anno precedente.
  • Rispettate le condizioni preliminari per l'ingresso, il calcolo dell’incentivo è rappresentato da una deduzione in dichiarazione dei redditi pari al 20% (30% per dipendenti di particolari categorie) del minor importo tra: (A) costo sostenuto nel periodo di imposta di riferimento per i neoassunti a tempo indeterminato e (B)incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico in tale esercizio rispetto a quello precedente. Le regole per individuare le voci di costo rilevanti (B9 del conto economico) sono quelle previste dai principi contabili italiani con alcune eccezioni.
  • Infine, i contribuenti che hanno diritto alla doppia con doppia deduzione (20% e 30%) devono verificare se la base agevolata è la (B) occorre ripartirne l’importo in modo proporzionale al costo dei neoassunti che applicano il 20% e a quello per cui spetta il 30%.
  • Si segnala che la super deduzione deve essere neutralizzata per gli acconti Ires o Irpef.

11/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Imposta sostitutiva per strumenti finanziali digitali

  • Il Ministero dell’Economia, rispondendo a un question time in Commissione Finanze alla Camera, ha chiarito che il regime fiscale degli strumenti finanziari digitali segue le stesse regole previste per gli strumenti tradizionali, coordinando le disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’imposta con le specifiche modalità di circolazione degli strumenti finanziari digitali. Di conseguenza, si applica l’imposta sostitutiva del 26% e tale imposta deve essere applicata dal soggetto emittente nei confronti di tutti i percettori in base all’art. 5, c. 2 D.Lgs. 239/1996.

11/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuove cause di esclusione e di cessazione al Cpb

  • Il D.Lgs. 81/2025 (decreto correttivo) ha avuto un considerevole impatto sul funzionamento del concordato preventivo biennale (Cpb) con l’individuazione di alcune nuove cause di esclusione e di cessazione che rischiano di ridurre notevolmente le adesioni nel mondo delle professioni organizzate.
  • Secondo le nuove disposizioni:
    • è impedito l’ingresso al Cpb al lavoratore autonomo individuale se lo studio associato, la Stp o la Sta a cui egli partecipa non aderisce per il medesimo periodo;
    • è impedito l’ingresso al Cpb all’associazione professionale, alla Stp o alla Sta se non vi aderiscono anche tutti i singoli partecipanti che operano anche individualmente (per i medesimi periodi d’imposta);
    • è imposta la cessazione dal Cpb al lavoratore autonomo individuale se lo studio associato, la Stp o la Sta a cui partecipa non determina il reddito sulla base dell’adesione al Cpb per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
    • è imposta la cessazione dal Cpb dello studio associato, della Stp o Sta, se anche solo uno dei soci/associati, con posizione reddituale individuale come lavoratore autonomo, non determina il reddito sulla base dell’adesione al Cpb per il medesimo periodo.

10/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Detrazioni Superbonus in 10 anni nel modello Redditi

  • È stato aggiornato il software di controllo del modello Redditi 2024 per superare il problema del blocco dell’invio delle integrative per le persone fisiche che volevano optare per la detrazione del superbonus del 110% del 2023 in 10 anni.

10/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Documentazione spese sanitarie

  • In una interrogazione parlamentare è stato chiarito che il contribuente, in luogo della documentazione per le spese sanitarie (scontrini, ricevute, fatture), può conservare/esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. 
  • Tale principio trova applicazione a prescindere dal modello di dichiarazione utilizzato e, dunque sia se il contribuente utilizza il modello 730, sia nel caso in cui sia utilizzato il Modello Redditi precompilato, ovvero se si presenta il modello 730 o il modello Redditi Persone fisiche in via autonoma.

10/07/2025
Ratio Quotidiano

Economia e finanza

Ue verso dazi “superiori” a quelli UK

Secondo il Financial Times, l'accordo sul commercio con il presidente americano Donald Trump lascerà l'Unione europea con dazi più elevati rispetto a quelli concordati dagli Stati Uniti con la Gran Bretagna. Bruxelles sarebbe pronta a siglare "un'intesa quadro temporanea" che fissi le "tariffe reciproche" al 10%, mentre i colloqui sul corposo dossier sono destinati a proseguire. L'Ue, per altro verso, secondo il quotidiano della City, non si aspetta di ottenere lo stesso accesso al mercato americano dell'acciaio, delle automobili e di altri prodotti britannici soggetti a dazi settoriali. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha confermato ieri la ricerca di una soluzione negoziata e "un proficuo scambio di opinioni con il presidente Trump all'inizio di questa settimana", galvanizzando le borse continentali: Milano a 40.775 punti, nuovo massimo da ottobre 2007.

10/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Errore bloccante nello spalma-crediti superbonus

  • La legge di Bilancio 2025 ha consentito di spalmare su 10 anni, anziché su 4, come stabilito in precedenza dalla legge di Bilancio 2023, le spese detraibili superbonus 110%, prevedendo la presentazione di una dichiarazione integrativa, ma le persone fisiche non possono ancora inviare i modelli integrativi della dichiarazione dei redditi, poiché il software di controllo evidenzia un errore bloccante durante il controllo del file compilato.
  • È richiesto che sia indicato nel rigo RP48, colonna 10, l’importo della rata della spesa del 2023, come se fosse rateizzata in 4 anni e non in 10 anni. In pratica, al modello sono state aggiunte le caselle “Opzione 2023” in più parti (ad esempio, nei righi da RP41 a RP47, da RP61 a RP64 e nel rigo RP56) e il software di controllo ha recepito solo in parte queste modifiche: al momento di fare la somma della rata di spesa 2023, su cui moltiplicare la percentuale del superbonus del 110%, richiede, al rigo RP48, colonna 10, ancora l’inserimento dell’importo del modello originario, con la ripartizione in 4 anni.
  • Il malfunzionamento ha sollevato dubbi sulla correttezza dei calcoli di chi, entro il 30.06.2025, ha dovuto pagare la maggiore imposta generata da questa integrativa a sfavore come previsto dall’art. 17 D.P.R. 435/2001.

09/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tracciabilità delle spese

  • Con il documento n. 1/2025 l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) di Milano ha analizzato le principali novità contenute nel D.L. 84/2025, che ha modificato le regole sulla tracciabilità delle spese. In particolare, il documento specifica che per le spese sostenute all’estero, di cui sia richiesto il rimborso analitico, il pagamento effettuato con strumenti tracciabili non è requisito necessario per la deducibilità dal reddito del datore di lavoro o del committente, né per l’esclusione dal reddito del dipendente o del professionista; nessuna modifica, invece, ha toccato le spese di rappresentanza, di cui all’ultimo periodo del c. 2 dell’art. 108 Tuir. Pertanto, la principale modifica riguarda l’ambito territoriale della tracciabilità delle spese, ora limitata a quelle sostenute nel territorio dello Stato.
  • L’applicazione delle nuove disposizioni decorre dall’1.01.2025, con la conseguenza che i rimborsi spese analitici, sebbene erogati prima dell’entrata in vigore del D.L. 84/2025, confluiscono nel reddito di lavoro dipendente e sono soggetti a ritenuta se i relativi pagamenti non sono stati effettuati con mezzi tracciabili.

09/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Neutralità fiscale per le permute di partecipazioni

  • L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 180/2025, ha precisato che, per beneficiare del regime di neutralità nel caso della permuta di partecipazioni previsto dal D.Lgs. 192/2024, è necessario che l’acquirente consegua o integri il controllo nella società scambiata e attribuisca azioni proprie ai soci di quest’ultima e il permutante attribuisca ai titoli ricevuti un valore contabile corrispondente al costo fiscale delle partecipazioni date in cambio. 
  • Di conseguenza, non verificandosi tali condizioni, si applica l’ordinario regime realizzativo, a nulla rilevando i dettagli circa le partecipazioni, diverse da quelle proprie dell’avente causa, incluse nella transazione.

09/07/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Responsabilità dei collegi sindacali in caso di dolo

  • La Cassazione penale, con la sentenza n. 21375/2025, pronunciandosi per la prima volta sulla L. 35/2025, afferma che la legge di riforma della responsabilità dei sindaci non ha effetti nei casi di dolo. Conseguentemente, continuano a essere perseguibili i professionisti che con la loro condotta hanno concorso a provocare una bancarotta fraudolenta.

09/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cpb 2025-2026 e calcolo degli acconti

  • Per la determinazione degli acconti d'imposta, in caso di adesione al regime di concordato preventivo biennale (Cpb), la regola generale, in vigenza di patto con il Fisco, prevede che gli acconti delle imposte (Irpef e/o Ires e Irap) siano determinati applicando le regole ordinarie e tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
  • È ammessa la possibilità di utilizzare il metodo storico di calcolo degli acconti per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, ma con obbligo di versamento di una maggiorazione (10% e 3%).
  • Tali maggiorazioni devono essere versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto che, per i soggetti solari e per il 2025, è stato fissato al 01.12.2025, utilizzando gli specifici codici tributo.
  • Se, invece, il contribuente sceglie, per la determinazione degli acconti, il metodo previsionale, basato sull'imposta relativa al periodo in corso, se l'acconto è versato in due rate, la prima deve essere determinata con applicazione delle regole ordinarie mentre la seconda deve essere determinata per differenza tra l'acconto complessivamente dovuto, calcolato sulla base del reddito concordato, e quanto versato con la prima rata.
  • Nell'ipotesi di adesione al concordato per il biennio 2025-2026, gli acconti 2026, determinati con il metodo storico, devono fare riferimento all'imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap per il 2025, senza considerare la parte di reddito concordata del 2025, assoggettata a imposta sostitutiva.

08/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Conferimento dello studio nella società tra professionisti

  • Il conferimento dello studio nella società tra professionisti è operazione fiscalmente neutrale. 
  • L’art. 5 D.Lgs. 192/2024 ha infatti eliminato la tassazione per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali di cui all’art. 177-bis Tuir. 
  • Sono interessati dalla nuova disciplina:
    • i conferimenti di studi professionali in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, cioè le Stp; 
    • i conferimenti di studi professionali in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico “diverse” dalle Stp; 
    • gli apporti di studi professionali in associazioni professionali o società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; 
    • le trasformazioni, fusioni e scissioni di cui all’art. 177-bis; 
    • i trasferimenti per causa di morte o per atto a titolo gratuito di studi professionali individuali. 
  • Elemento di particolare criticità concerne la decorrenza della nuova disposizione: stando alla norma, le disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024. Le innovazioni sono certamente connesse al comparto del lavoro autonomo, le cui modifiche hanno impattato il periodo 2024, ma possono ricadere anche in quello del reddito di impresa (si pensi al caso di una Stp-Srl che si trasforma in studio associato). L’Amministrazione Finanziaria non si è ancora espressa in modo esplicito, come si evince dalla risposta all’interpello n. 148/2025, ove l’Agenzia delle Entrate si è limitata a richiamare la norma senza fornire particolari dettagli.

08/07/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Rendiconto di sostenibilità e formazione del revisore legale

  • Il Ministero dell’Economia, con la Faq n. 30/2025, ha chiarito che il revisore legale che intende presentare domanda di abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità deve acquisire 5 crediti formativi nelle materie del gruppo D) “rendicontazione e attestazione di sostenibilità” in un solo anno a scelta tra il 2024 e il 2025. Inoltre, non è consentito suddividere i crediti tra i 2 anni e, quindi, il requisito deve essere soddisfatto integralmente all’interno dello stesso periodo formativo.
  • Con la Faq n. 31/2025 è invece stato precisato che eventuali crediti eccedenti nelle materie della sostenibilità potranno comunque valere per l’obbligo formativo generale.

08/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cpb e base imponibile Irap per le holding

  • Alcune holding si stanno interrogando sulla corretta modalità di determinazione della base imponibile Irap ai fini della proposta di Cpb, in quanto è un dato che influisce sull'importo della proposta concordataria e che, in caso di scostamenti oltre il 30%, influisce anche sulla validità dell’adesione.
  • Il problema non riguarda le holding con codice attività Ateco 64.21.00 (tuttora privo di Isa, per cui le imprese sono impossibilitate a aderire al Cpb), né per quelle con codice Ateco differente ma con ricavi del periodo anteriore al biennio superiori a 5.164.569 euro (escluse da Isa e, di conseguenza, anche dal Cpb).
  • L’art. 17, c. 1 D.Lgs. 13/2024 fissa le regole per l’individuazione del valore della produzione netta proposta dal contribuente come base per il concordato Irap, facendo riferimento agli artt. 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto Irap, non menzionando l’art. 6. Ciò porta a due diverse interpretazioni:
    • occorre attenersi al dato letterale, per cui la proposta va determinata solo sulla base dell’art. 5 del decreto Irap, esattamente come accade alle altre società di capitali;
    • va preso atto di una dimenticanza del legislatore, procedendo all'adeguamento dell’interpretazione, assumendo una base imponibile comprendente anche interessi attivi, passivi (al 96%) e componenti assimilate.
  • Tuttavia, se per le scelte relative al biennio 2025-2026, l’Amministrazione Finanziaria è ancora in tempo per fornire i chiarimenti, per la scelta operata dal contribuente nel 2024 non resta che raccomandare alle società di mantenere nella dichiarazione Irap relativa al 2024 un comportamento coerente con quello sulla base del quale è stato presentato il modello Cpb 2024-2025.

07/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Revoche e correzioni nel concordato preventivo biennale

  • Le istruzioni al modello per l’adesione al Cpb 2025-2026 prevedono la possibilità di revocare l’assenso alla proposta di concordato previamente accettata dal contribuente. Ciò ha comportato l'erronea convinzione che l’opzione concordataria possa essere rimessa in discussione senza limiti temporali. La novità è limitata all’interno di un ristretto perimetro ed i casi in cui la revoca verrà esercitata saranno verosimilmente molto pochi.
  • La revoca dell'assenso non riguarda per nulla il Cpb 2024-2025.
  • Da quest’anno l’adesione è valida sino a revoca, ma quest’ultima può intervenire solo con modello apposito ed entro gli stessi termini per l’adesione (30.09.2025).
  • Pertanto, mentre l’anno scorso l’ultimo modello dichiarativo presentato nei termini “sanciva” la scelta del contribuente in merito alla proposta, quest’anno l’adesione è valida sino a revoca, ma quest’ultima può intervenire solo con modello apposito ed entro gli stessi termini per l’adesione.

07/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Crediti Iva rimborsabili e cedibili post chiusura fallimento

  • La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con la sentenza n. 63/6/2025, ha confermato che la chiusura del fallimento non è ostativa né alla richiesta di rimborso del credito Iva presentata dopo la fine della procedura dall’ex curatore, né alla cessione del credito, quando la cessione è stata valutata dal giudice delegato che ha altresì autorizzato il compimento di tutti gli atti necessari per la definitività del credito.

07/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Iva all’importazione

  • Esiste una sproporzione sanzionatoria, che comporta l’evasione dell’Iva all’importazione, punita con la confisca del bene (equivalente a un’imposta del 100%), anche se il contribuente che aveva inteso porre in essere l’evasione corrisponde poi il tributo (al massimo oggi pari al 22%), la sanzione e gli interessi, correlati all’Iva evasa.
  • La Corte Costituzionale si è pronunciata per l’illegittimità di questa disposizione, in relazione a un fatto del 2012. La norma di riferimento è l’art. 70, c. 1 Dpr 633/1972, che qualifica l’Iva all’importazione come diritto di confine, con applicazione, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, delle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
  • La sentenza n. 93/2025 della Consulta, depositata il 3.07.2025, riconosce che questa assimilazione attiene essenzialmente all’identità del fatto generatore e del momento di esigibilità rispetto ai dazi doganali. Mantiene, tuttavia, la sua natura di tributo, la cui natura è radicalmente diversa dai dazi doganali, che hanno la finalità di aumentare il prezzo di specifiche merci, nella prospettiva di proteggere l’economia e il mercato interno, nonché ad alimentare le risorse proprie dell’Unione europea.

06/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Fringe benefit auto aziendali

  • L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E/2025, ha fornito chiarimenti in merito ai fringe benefit delle auto aziendali. In particolare, è stato chiarito che si applicano le vecchie regole ai veicoli immatricolati, concessi e consegnati al dipendente dal 1.07.2020 al 31.12.2024, così come a quelli ordinati entro fine 2024 e consegnati al lavoratore entro il primo semestre 2025. Inoltre, con la proroga del contratto è possibile mantenere lo stesso regime fiscale, mentre con la riassegnazione tale possibilità è negata.
  • Infine, è stato precisato che la concessione dell’auto in uso promiscuo non deve essere considerato un atto unilaterale del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del dipendente tramite la sottoscrizione dell’atto di assegnazione.

04/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Alert sulle dichiarazioni Iva 2025

  • L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 280268/2025, comunica che sta procedendo all'invio delle lettere di compliance per le violazioni relative alle dichiarazioni Iva 2025, anno d'imposta 2024. 
  • Le verifiche puntano a rilevare le seguenti violazioni: mancata presentazione della dichiarazione Iva; presentazione senza compilazione del quadro VE o con operazioni attive inferiori a 1.000 euro; errato assolvimento degli obblighi dichiarativi sul reverse charge e la conseguente mancata compilazione del quadro VJ.

04/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Adesione e revoca del concordato preventivo biennale

  • L’adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 può essere effettuata, entro il 30.09.2025, tramite l’invio congiunto al modello Isa del modello Cpb, in allegato alla dichiarazione dei redditi oppure mediante l’invio autonomo del modello Cpb, unitamente al frontespizio del modello Redditi 2025, con indicazione del codice “1” nella casella “Comunicazione Cpb”.
  • L’opzione può essere revocata, sempre entro il 30.09.2025, mediante l’invio del frontespizio del modello Redditi 2025, compilando la casella “Comunicazione Cpb” con il codice “2”.
  • Si ricorda che le semplici comunicazioni di adesione o di revoca del concordato hanno natura non dichiarativa, ossia l’invio del frontespizio del modello Redditi per trasmettere l’adesione o la revoca del concordato preventivo biennale non può intendersi come assolvimento dell’obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi.

03/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Recupero crediti d’imposta inesistenti e non spettanti

  • Nel testo dell’atto di indirizzo firmato dal viceministro dell’Economia e dal direttore generale delle Finanze vengono fissate le direttrici che le articolazioni dell’Amministrazione Finanziaria devono seguire in materia di recupero dei crediti d’imposta dopo la distinzione, operata dal D.L. 87/2024, sulla nuova definizione di crediti inesistenti e di crediti non spettanti. 
  • Tra le principali novità spicca quella relativa al riconoscimento del valore dello scudo di cui le imprese possono dotarsi attraverso la certificazione "rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sottoscriverla, che attesti la qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare, e che riguardi l’attività concretamente realizzata".

02/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Test di vitalità per le perdite dopo ogni ingresso nel gruppo

  • La legge delega prevede la rivisitazione dei criteri di riporto delle posizioni soggettive nelle acquisizioni societarie e nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti aziendali) che entrano tra le operazioni che possono dar luogo al commercio delle "bare fiscali".
  • La relazione illustrativa al D.M. 27.06.2025 focalizza la chiave di lettura della norma attorno alla distinzione fra perdite infragruppo e perdite omologate fissata dall’art. 177-ter del Tuir. 
  • Le perdite infragruppo sono quelle conseguite stante l’appartenenza delle società coinvolte al medesimo gruppo, quelle omologate sono perdite “esterne” che vengono omologate all’atto di ingresso nel gruppo o successivamente secondo il test di vitalità e il limite patrimoniale previsti dalle varie norme del Tuir. In sostanza, le alternative sono due: omologare le perdite tramite il test di vitalità oppure il ricorso all’interpello disapplicativo.
  • L’art. 3 D.M. 27.06.2025 in tema di perdite infragruppo evidenzia la presenza contemporanea di 2 condizioni:
    • le operazioni devono essere effettuate tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo;
    • le perdite devono essere conseguite nei periodi d’imposta in cui le società partecipanti all’operazione erano già parte del gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta.
  • L’art. 7 D.M. 27.06.2025 riguarda il coordinamento con il consolidato fiscale, prevedendo che le perdite infragruppo e omologate che residuano a una società dopo un’acquisizione o un’operazione straordinaria possono essere utilizzate solo da questa.

01/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Operativo il portale per comunicazione Enea 2025

  • A partire dal 30.06.2025 è operativo il portale aggiornato (bonusfiscali.enea.it) che consentirà di trasmettere all’Enea i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di ecobonus e bonus casa ordinario. Quindi, da tale data parte il conto alla rovescia per chi ha effettuato lavori nei primi mesi del 2025. Infatti, chi ha installato una pompa di calore o un infisso o un sistema ibrido (l’elenco dei lavori possibili è più corposo) dovrà contare i 90 giorni per la comunicazione dal 30.06.2025, ossia entro il 29.09.2025, visto che il 28.09.2025 cade di domenica.
  • Per effettuare l’invio, sarà possibile accedere al servizio online di comunicazione autenticandosi tramite Spid o Carta di identità elettronica. Nei prossimi giorni è prevista anche la pubblicazione dell’aggiornamento del portale super ecobonus, per completare il quadro.
  • È bene ricordare la scadenza dell'adempimento in quanto le comunicazioni Enea sono oggetto, in questo periodo, di un duro contrasto giurisprudenziale. Ciò non tocca quelle legate al bonus ristrutturazioni il cui invio dei dati ha solo valore statistico e non è decisivo per l’ottenimento dello sconto fiscale e non subisce neppure sanzioni.
  • Caso diverso è l'ecobonus, per il quale, secondo l'Agenzia delle Entrate, la comunicazione è un requisito essenziale, mentre per la Cassazione l’invio all’Enea avrebbe, anche in questo caso, solo finalità statistica e non sarebbe essenziale per maturare lo sconto.

01/07/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Maxideduzione e gruppo di società

  • Con il D.M. 27.06.2025 il Ministero dell’Economia ha previsto che, nell’ambito di un gruppo di società, un’eventuale riduzione della deduzione spettante per la maggiorazione relativa agli incrementi occupazionali a ogni società partecipante al gruppo interno, deve essere applicata esclusivamente in presenza di un decremento occupazionale rilevato da altre società del medesimo gruppo, ossia non in presenza di una semplice riduzione di occupazione che non tenga conto anche degli incrementi.

01/07/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Linee guida per la direttiva Case green

  • La Commissione Europea ha pubblicato le linee guida per applicare la direttiva Case green, che dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 29.05.2025. In particolare, sono stati introdotti: un regolamento delegato che aggiorna il metodo di calcolo dei livelli di costo ottimali di efficienza energetica e, quindi, ogni Stato dovrà individuare standard energetici sostenibili anche dal punto di vista economico valutando le condizioni climatiche e il tipo di edifici presenti sul territorio; un regolamento di esecuzione che introduce modelli comuni per la trasmissione dei dati sul patrimonio edilizio nazionale all’Osservatorio europeo sull’edilizia; un documento di orientamento che fornisce chiarimenti interpretativi su temi come edifici a emissione zero, attestati di prestazione energetica, digitalizzazione, ristrutturazioni minime obbligatorie e accesso ai finanziamenti europei.

01/07/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Plusvalenze in valute estere nel modello Redditi

  • I soggetti che detengono somme in valuta superiori a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi, calcolate sulla base del tasso di cambio all’inizio del periodo d’imposta, possono essere tenuti a dichiarare le plusvalenze nel modello Redditi, anche se non si avvalgono di intermediari esteri, sempre che vi siano anche uno o più prelievi/cessioni in valuta. 
  • Inoltre, per verificare l’eventuale presenza di plusvalenze tassabili, è necessario confrontare il corrispettivo della valuta in base al tasso di cambio alla data della cessione o del giorno antecedente più prossimo rispetto al costo della valuta, ovvero al cambio storico del relativo acquisto o incremento di valuta estera.
  • Se la differenza è positiva, la plusvalenza andrà dichiarata nel modello Redditi 2025 PF, quadro RT, sezione II-A (e conseguentemente, sezione VI e II-B) e assoggettata a imposta sostitutiva del 26%.
  • Se la differenza è negativa, la minusvalenza non deve essere necessariamente dichiarata, ma il contribuente avrà comunque interesse a indicarla nel modello Redditi per ridurre eventuali plusvalenze nel periodo d’imposta stesso o nei quattro successivi.
  • La plusvalenza deve essere dichiarata nel modello Redditi anche quando l’intermediario è residente, con la sola eccezione dei rapporti in regime di risparmio gestito.
  • Infatti, l’opzione per il risparmio amministrato non prevede che l’intermediario operi quale sostituto d’imposta per le plusvalenze su valute, ma questi dovrà comunque rilasciare una comunicazione delle movimentazioni di valuta tramite certificazione.

30/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riporto fiscale delle perdite

  • Firmato il decreto MEF 27.06.2025 sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali ex art. 177-ter Tuir. Tale norma primaria consente di disapplicare le limitazioni al riporto delle posizioni soggettive (perdite, interessi, eccedenze Ace) quando le operazioni (acquisizioni societarie, fusioni, scissioni, conferimenti aziendali) si verificano tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo. La nozione di gruppo è quella dell’art. 2359 del Codice civile. I casi di disapplicazione riguardano le perdite infragruppo (conseguite nei periodi d’imposta nei quali le società partecipanti a tali operazioni erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali) e quelle omologate (conseguite nei periodi d’imposta precedenti, ma sottoposte, con esito positivo, all’atto dell’ingresso nel gruppo della società a cui tali perdite si riferiscono, o successivamente, ai limiti e alle condizioni al riporto delle specifiche norme del Tuir). Tra le perdite infragruppo non rientrano quelle conseguite nei periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2024. Quelle omologate si considerano conseguite nel periodo d’imposta in cui sono state sottoposte ai limiti e alle condizioni al riporto ex articoli 84, 172, 173 e 176 Tuir.
  • Diventa cruciale il concetto di anzianità di partecipazione al gruppo. A tale riguardo in caso di fusione fra più società l’incorporante o la risultante avrà, come anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle possedute dalle società partecipanti alla fusione. In caso di fusione fra società non tutte appartenenti al medesimo gruppo, l’anzianità dell’incorporante o risultante decorre dalla data di efficacia della fusione. Similmente in caso di scissione la beneficiaria avrà un’anzianità pari alla minore fra quelle della scissa e della beneficiaria stessa. In caso di scissione di società non appartenenti al medesimo gruppo l’anzianità della società beneficiaria decorre dalla data di efficacia della scissione. Se la scissione è avvenuta a favore di una società di nuova costituzione, alla beneficiaria è attribuita l’anzianità di partecipazione al gruppo della società scissa. Nei conferimenti di azienda si applicano le regole delle scissioni parificando la conferitaria alla beneficiaria e la conferente alla scissa.
  • Per il riporto delle posizioni soggettive nelle acquisizioni societarie e nelle operazioni straordinarie l’importo delle perdite fiscali che eccede il valore del patrimonio netto della società si considera formato prioritariamente dalle perdite fiscali diverse da quelle infragruppo e omologate. In caso di operazioni tra società con anzianità differenti, si considera effettuata prima l’operazione tra i soggetti con anzianità di partecipazione al gruppo meno recente. Le disposizioni del decreto si applicano anche agli interessi indeducibili e alle eccedenze Ace. È prevista una norma di coordinamento col consolidato fiscale.

29/06/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Linee guida per protezione da calore e radiazione solare

  • La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 19.06.2025 ha definito le nuove linee guida di indirizzo sulla protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare per tutti i settori produttivi e, in particolare, per agricoltura, edilizia e logistica. In particolare, è stato affermato che è necessario evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata, mediante la riorganizzazione del lavoro che limiti ed eviti del tutto il lavoro nelle opre più calde. Inoltre, sono state fornite raccomandazioni relativamente all’acclimatamento, al vestiario idoneo e alla previsione di pause da effettuarsi in luoghi confortevoli.

29/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo biennale

  • La disciplina applicabile al concordato preventivo biennale è stata ulteriormente innovata per effetto del D.Lgs. 81/2025, con conseguente aggiornamento delle istruzioni e del software “Il tuo ISA 2025 CPB". Pertanto, risulta estremamente utile valutare i vantaggi e gli svantaggi all’adesione, tenendo conto che il patto è finalizzato a stabilire un livello di tassazione predeterminato per un biennio, proteggendo i contribuenti, sebbene non totalmente, da possibili e futuri controlli fiscali.
  • Posto che il concordato per il biennio 2025/2026 è limitato ai contribuenti che applicano effettivamente gli Isa nel 2024, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale applicano il regime premiale, di cui all’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017, benefici Iva inclusi, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale; in sintesi si tratta di vantaggi sulle compensazioni, per il rilascio del visto di conformità, sulla disapplicazione della disciplina delle società di comodo e sulla esclusione dalla determinazione sintetica del reddito.

27/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Devoluzione del patrimonio per Enti del Terzo settore

  • Negli statuti degli enti sportivi un tema da definire riguarda la devoluzione del patrimonio, in quanto la nuova norma stabilisce l’obbligo di devolvere il patrimonio ai fini sportivi in caso di scioglimento delle Asd e Ssd (art. 7 D.Lgs. 36/2021). 
  • Tuttavia, la clausola obbligatoria sulla devoluzione prevista dalla normativa sportiva va armonizzata con le altre legislazioni di settore.
  • Nel caso di ente sportivo iscritto anche al Runts, lo statuto dovrà specificare che il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo settore con analoghe finalità sportive.
  • L’adeguamento statutario non riguarda solamente l'aspetto civilistico ma anche quello fiscale. Al fine di fruire del regime di decommercializzazione Ires sui corrispettivi specifici (art. 148, c. 3 del Tuir) le Asd e Ssd sono tenute ad integrare i loro statuti con le clausole statutarie (previste dal c. 8 dell’art. 148 del Tuir). Tale formulazione non è in contrasto con quanto richiesto dalla normativa sportiva. Invece per le Ssd resta da chiarire il tema legato alla cosiddetta lucratività attenuata (art. 8 D.Lgs. 36/2021) in quanto non risulta ancora coordinata con quelle disposizioni del Tuir richiamate che prescrivono un divieto assoluto di distribuzione di utili ai fini dell’accesso al regime di decommercializzazione (art. 148, c. 3 del Tuir).

27/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Agibilità degli immobili

  • Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), nello Studio n. 40-2025/P diffuso il 26.06.2025 e intitolato “L’agibilità dopo il decreto cd. salva casa”, ha analizzato le modifiche alla disciplina dell’agibilità degli immobili e, in particolare, all’art. 24 Dpr 380/2001, apportate dal D.L. 69/2024. 
  • Il documento chiarisce che l’agibilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un edificio. 
  • Peraltro, essa è il presupposto dell’utilizzabilità dell’immobile e, quindi, incide sulla sua commerciabilità “economica”, con il rischio della risoluzione del contratto.

27/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Fruizione superbonus

  • Con le risposte Q.T. n. 5-04140 e 5-04143 fornite nell’ambito della Commissione VI° Finanze del Ministero dell’Economia è stato evidenziato che i crediti d’imposta per gli interventi edilizi, ammessi alla detrazione maggiorata (superbonus) di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 e maturati entro il 31.12.2023, dovevano essere utilizzati in 4 annualità, senza possibilità di riportare l’eccedenza nei periodi d’imposta successivi.
  • In presenza di contestazione, a cura dell’Agenzia delle Entrate anche nell’ambito dei controlli preventivi, di cui all’art. 122-bis D.L. 34/2020, successivamente rientrata, i beneficiari hanno incontrato una serie di difficoltà, soprattutto in relazione all’impossibilità di fruire del credito, poiché la relativa quota risultava scaduta e non più utilizzabile negli anni successivi a quello cui la stessa risultava imputabile; nel quesito, peraltro, è evidenziata l’assenza di una procedura informatica che consenta di acquisire e riabilitare i crediti ormai scaduti. Nonostante ciò, sono stati prorogati i termini di utilizzo delle rate del superbonus che sono state oggetto di contestazione, ma con esito favorevole al contribuente. La doppia condizione di ammissione ai contributi per la ricostruzione e di ammissione alla detrazione maggiorata rischia, però, di penalizzare gli immobili colpiti da eventi sismici.

26/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sospensione esercizio professione e cessazione Cpb

  • L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2025, fornisce un elemento interpretativo innovativo circa la causa di cessazione dal concordato biennale. Tra le cause di cessazione vi è quella che, per il professionista, si verifica quando vi è sospensione dell’esercizio della professione e sono prodotti redditi effettivi minori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati: essa si estende anche all’associazione professionale a cui il singolo partecipa.
  • Tuttavia, l'applicazione della fattispecie offre un panorama non privo di difficoltà: se l'estensione riguarda anche le società tra professionisti, attualmente impossibilitate ad aderire al Cpb; non è richiamato al paragrafo 1.3 della circolare il fatto che la presenza delle medesime circostanze eccezionali comporta la rideterminazione in senso favorevole della proposta di Cpb.

26/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuova disciplina europea per gli aiuti di Stato

  • La Commissione Europea ha approvato la nuova disciplina per gli aiuti di Stato, che consente ai singoli Paesi di erogare sostegni individuali per investimenti e obiettivi determinati. Sarà in vigore fino al 31.12.2030 e sostituirà il temporary framework per la crisi e la transizione post Covid e guerra in Ucraina. Il nuovo quadro prevede sgravi sulle bollette energetiche per le imprese energivore, deduzioni dall’imponibile delle aziende che investono in prodotti a tecnologia “clean”, equity, prestiti e garanzie di Stato per i privati che scommettono sui settori agevolati dal nuovo quadro di sostegno. Il target è stimolare gli Stati membri a promuovere lo sviluppo dell'energia rinnovabile, la decarbonizzazione industriale e le tecnologie green.

26/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Pec amministratori al 31.12.2025

  • Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la circolare 25.06.2025, n. 127654, ha prorogato al 31.12.2025 il termine per la comunicazione della Pec degli amministratori di società. Tuttavia, la legge non prevede alcun termine vincolante, né l’applicazione di sanzioni. 

26/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Attività di controllo verso chi non aderisce al Cpb

  • Come precisato nella circolare 24.06.2025, n. 9/E, recante la disciplina del concordato preventivo biennale, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza intensificheranno l’attività di controllo nei confronti dei contribuenti che non aderiscono alla proposta del Fisco o che decadono dal Cpb, con accesso a tutte le banche dati disponibili, anche in interconnessione tra loro.
  • L’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, ai fini della decadenza, devono risultare per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.
  • Le modifiche introdotte in conversione del decreto Omnibus (D.L. 113/2024), inoltre, prevedono sanzioni accessorie applicate quando è irrogata una sanzione amministrativa per chi non aderisce al concordato e commette violazioni oppure per chi incorre in una causa di decadenza dopo l’accettazione della proposta: interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati, interdizione dalla partecipazione a gare per appalti pubblici, interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative e sospensione dell’impresa o dall’esercizio del lavoro autonomo.

25/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Saldo per intero dell’avviso bonario nei 60 giorni ai fini del CPB

  • Tra le indicazioni fornite nella circolare 24.06.2025, n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è ammessa la rateazione degli avvisi bonari: è necessario il pagamento per l'intero entro 60 giorni se si vuole evitare la decadenza dal concordato preventivo biennale, ai sensi dell’art. 22, c. 1, lett. e) D.Lgs. 13/2024, come modificato dall’art. 15 D.Lgs. 81/2025. Non può trovare applicazione il beneficio della rateazione ex art. 3-bis, c. 1 D.Lgs. 462/1997.
  • Non è invece affrontato il dubbio sulla possibile applicazione del termine più lungo di 90 giorni previsto all’art. 2-bis, c. 3 D.L. 203/2005, quando alla ricezione delle comunicazioni di irregolarità è stato delegato un intermediario abilitato.

25/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Proroga comunicazione Pec amministratori

  • Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dovrebbe diramare una circolare che dispone lo spostamento al 31.12.2025 dell’obbligo, per gli amministratori delle società, di comunicare l’indirizzo Pec personale al Registro delle Imprese.

25/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bonus edilizi in 10 anni per spese 2023

  • Entro il 30.06.2025 dovrà essere versato il maggior debito o il minor credito derivante dalla dichiarazione integrativa per il 2023 con cui è stata allungata la detrazione edilizia a 10 anni, senza sanzioni e interessi. Per la dichiarazione integrativa 2024, invece, è invariato il termine del 31.10.2025.

24/06/2025
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Oic 30 per bilanci intermedi

  • Il nuovo Oic 30, approvato definitivamente sarà applicabile a partire dall’1.01.2026, salvo adozione facoltativa già dalle relazioni semestrali che chiudono al 30.06.2025. L’obiettivo è quello di fornire informazioni circa l’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio, riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria della società e al risultato economico del periodo intermedio.
  • Il documento aggiornato risulta orientato a una logica di maggiore applicabilità operativa, rinnovandosi tanto nella “struttura” che nel “contenuto”. Riguardo al primo aspetto, si rileva che l’aggiornamento si è reso necessario per adeguare lo standard alla struttura generalmente adottata per i principi contabili. In particolare, la versione revisionata dell’Oic 30 disciplina unicamente i temi “tecnico-contabili” dei bilanci intermedi, in linea con la funzione riconosciuta all’organismo di contabilità dalla L. 216/2014 inteso quale istituto che “emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile”.
  • In merito al contenuto dello standard, invece, l’aggiornamento nasce dall’esigenza di tenere conto dell’evoluzione che, nel corso degli anni, ha interessato la disciplina del bilancio e dei principi contabili nazionali. Nello specifico, la nuova versione dell’Oic 30 disciplina i principi contabili per la redazione dei bilanci intermedi da parte delle società che sono tenute per legge, o scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio. Il principio contabile disciplina la redazione di bilanci intermedi predisposti in situazioni fisiologiche della vita della società. Di contro, non è disciplinato il contenuto di quelle situazioni redatte in momenti particolari della vita della società, quali per esempio la situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. Ciò non esclude che, nell’ambito della loro discrezionalità, gli amministratori possano applicare i criteri di valutazione previsti dall’Oic 30 nella redazione di tale situazione patrimoniale.

24/06/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Contratto di solidarietà per studi professionali

  • L’Inps, nella circolare n. 99/2025, illustra la riforma del “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, Fsap. Gli studi professionali possono stipulare un “contratto di solidarietà” che fissi una riduzione di orario di lavoro finalizzata a evitare, in tutto o solo in parte, i licenziamenti del personale dello studio. Per la riduzione dell’orario di lavoro, lo studio può chiedere l’intervento dell’Ais, assegno d’integrazione salariale, pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate per massimo 1.404,03 euro mensili. 
  • Tra le novità, operative dal mese di luglio 2024, vi sono l’ampliamento della platea dei destinatari della tutela, ossia i dipendenti di mini studi professionali con un dipendente (in precedenza almeno 3); la durata e la misura dell’Ais; l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie per la richiesta d’intervento del fondo; la misura della contribuzione.

24/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Scadenza del 30.06 Pec amministratori non sanzionabile

  • Unioncamere rende noto che, in contrasto con alcune notizie di stampa e campagne pubblicitarie fuorvianti, non è prevista alcuna scadenza al 30.06.2025 per il deposito del domicilio digitale (Pec) di tutti gli amministratori delle società iscritte al 1.01.2025. Di conseguenza, non saranno applicate sanzioni amministrative per i soggetti che, al 1.01.2025, rivestivano la carica di amministratori di imprese costituite in forma societaria e che non hanno ancora provveduto all'iscrizione del proprio domicilio digitale entro tale data.
  • La disposizione di legge in questione, art. 1, c. 860 L. 207/2024, non prevede nulla al riguardo di termini o sanzioni per la specifica fattispecie.

24/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Prospetto società di comodo nel quadro RS

  • Il modello Redditi 2025 recepisce le novità in materia di società non operative: nel quadro RS sono presenti i nuovi coefficienti nel prospetto del quadro RS per il calcolo dei ricavi presunti e del reddito minimo quando il test di operatività non è superato.
  • È stato aggiunto il rigo RS118A (RS13A per le società di persone) dove indicare le imbarcazioni destinate a pesca o attività commerciali, a cui applicare la percentuale del 6% ai fini dei ricavi minimi e del 4,75% per il coefficiente di redditività; tra le cause di esclusione al rigo RS116 è stata aggiunta quella relativa al concordato preventivo biennale (art. 19, c. 3 D.Lgs. 13/2024).

23/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Profili critici del bonus ricerca e sviluppo

  • Tra i crediti di imposta e agevolazioni fiscali nel mirino dei controlli dell’Amministrazione Finanziaria c'è il bonus ricerca e sviluppo. Le principali contestazioni riguardano:
    • software: considerando la sottile linea di confine tra sviluppo software e innovazione di processo;
    • settore della moda: la risoluzione n. 41/E/2022 ha di fatto escluso dall’agevolazione tutte le attività finalizzate a modifiche estetiche non anche finalizzate alla soluzione di incertezze tecnico-scientifiche;
    • track & tracing dei costi: ossia se l’impresa non è in grado di dimostrare in maniera oggettiva la quantificazione dei costi per singolo progetto, spesso le contestazioni su alcuni progetti sono estese all’intero incentivo:
    • media di riferimento 2012-2014: spesso considerata sottostimata;
    • elementi ritenuti contraddittori: ad esempio, la mancata rilevazione in bilancio, la deduzione Irap su personale R&S non coerente, il coinvolgimento sproporzionato di alcune figure manageriali;
    • tipologia di attività extra muros oggetto di agevolazione: e il relativo contratto che ne regola lo svolgimento.
  • Per far fronte a tale contesto, è auspicabile che le imprese dispongano di un solido pacchetto documentale di supporto (sia tecnico che contabile/fiscale) nonché di un puntuale track & tracing dei costi per progetto e che siano individuate tempestivamente le strategie difensive più efficaci, valutando con attenzione punti di forza e debolezza dei progetti agevolati ed eventualmente attivare gli strumenti ad oggi disponibili (in primis l’istituto della certificazione, prevista dall'art. 23 del D.L. 73/2022).
  • Tuttavia, non c’è solo il bonus ricerca e sviluppo tra le agevolazioni sotto la lente del Fisco. Vi sono anche: Industria 4.0 e iperammortamenti (interconnessione, momento di sostenimento dell’investimento), Patent box (mancato mantenimento degli elementi che hanno portato alla sua sottoscrizione), Covid e temporary framework (massimali di aiuto previsti dal temporary framework, corretta imputazione temporale dei benefici), Start-up e Pmi innovative (rispetto dei requisiti documentali, requisiti sostanziali richiesti per l’iscrizione nelle sezioni speciali del Registro Imprese).

23/06/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Facoltatività delle dimissioni per fatti concludenti

  • L’obbligatorietà datoriale di istruire la procedura delle dimissioni per fatti concludenti, come disciplinata all’art. 26, c. 7-bis D.Lgs. 151/2015, introdotto dall’art. 19 L. 203/2024 non trova riscontro però nell’opzione interpretativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro fornita con la nota n. 579/2025, secondo cui la comunicazione all’Itl sull’assenza del lavoratore deve essere effettuata dal datore solo laddove intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso.
  • Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6/2025, dopo avere precisato che l’effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata ma dall’attivazione della procedura di dimissioni volontarie, ha affermato che diversi contratti collettivi riconducono conseguenze di tipo disciplinare a un’assenza ingiustificata protratta nel tempo, di durata variabile, anche inferiore ai 15 giorni previsti dall’art. 19, consentendo al datore di procedere al licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In questi casi il datore di lavoro dovrà seguire il percorso delineato dal Ccnl, alternativo a quello previsto dall’art. 19 cit.

23/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Deducibilità delle imposte

  • In vista della predisposizione della dichiarazione dei redditi e dei relativi versamenti occorre prestare  attenzione anche alla gestione della possibile deducibilità delle imposte dirette, Iva e altre imposte indirette, imposte sostitutive e tasse. La possibilità di riduzione dell’imponibile deve essere ricercata sia nell’art. 99 Tuir sia in altre norme, nonché nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.
  • La difficoltà dell’analisi della deducibilità deriva dal fatto che l’art. 99, c. 1 Tuir si limita a stabilire che non sono deducibili le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (non è deducibile, ad esempio, l’Iva sugli omaggi: risposta 8.1 della circolare n. 57/E/2001), mentre le altre imposte sono deducibili secondo il criterio di cassa. Esse includono in modo ampio anche le tasse, quali, ad esempio, quelle di concessione governativa (C.M. n. 137/1997, risposta n. 15.1), nonché le somme pagate a titolo di condono tributario di imposte deducibili, secondo un principio desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 11653/1998, riferita a un condono in tema di bollo (si veda anche norma comportamento Aidc n. 226/2024).
  • Tutte le imposte non deducibili per natura o per mancato pagamento devono essere indicate come variazione in aumento nel rigo RF16 del modello Redditi SC 2025, insieme alle imposte la cui indeducibilità sia sancita dalle relative norme istitutive, che quindi dovranno essere esaminate caso per caso (ad esempio, imposta sostitutiva sui riallineamenti). Al momento del pagamento, le imposte deducibili dovranno essere indicate nel rigo RF 55 con causale 99 tra le variazioni in diminuzione.
  • Una delle voci di bilancio che deve essere analizzata è, nell’ambito degli oneri diversi di gestione (Oic 14), quella relativa alle “Imposte indirette, tasse e contributi”, che include, se non costituiscono oneri accessori di acquisto dei beni e servizi: imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale; tassa concessioni governative; imposta di bollo; imposta comunale sulla pubblicità; altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali); imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci; altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”; Iva indetraibile. A queste si aggiunge il credito ricerca e sviluppo del quinquennio 2015-2019 riversato, che è considerato un costo indeducibile, non essendo stato tassabile il credito originario contabilizzato a suo tempo nella voce A5.
  • In merito all’accessorietà, sono considerati oneri di diretta imputazione, in aumento del costo dei beni cui si riferiscono ([art. 110, c. 1, lett. b)] e da dedurre con le modalità previste per i beni cui afferiscono: l’imposta di  registro; le accise sui prodotti petroliferi (C.M. n. 137/1997, ris. n. 182/E/2001); l’imposta di bollo (circ. n. 136/E/2000); la tassa sui contratti di borsa versata dalle banche (circ. n. 136/E/2000); l’imposta sostitutiva sui finanziamenti versata dalle banche (circ. n. 136/E/2000); i dazi doganali all’importazione (ris. n. 228/E/2007), che per effetto della specifica traslazione economica sui corrispettivi, perdono la loro connotazione tipica di oneri tributari e devono, come oneri direttamente collegati ai ricavi, essere dedotti per competenza (configurando costi di esercizio). I dazi di importazione, però, possono anche costituire contabilmente oneri accessori delle rimanenze di beni (Oic 13) oppure immobilizzazioni materiali (Oic 16).
  • Si ritiene che l’imposta di registro relativa all’aumento del capitale sociale sia deducibile, in analogia alle spese di costituzione, entro un periodo non superiore a 5 anni, a partire dall’esercizio in cui è effettuato l’aumento di capitale, indipendentemente dall’effettivo pagamento.

22/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decreto Omnibus

  • Si sintetizzano alcuni aspetti contenuto nel Decreto Omnibus.
  • Nel 2025 in arrivo 40 euro per 12 mesi per le lavoratrici madri, portando il totale a 480 milioni: l’intervento stanzia per le lavoratrici madri con 2 figli a carico, fino al compimento dei 10 anni del più piccolo.
  • Stanziati 10 milioni sul Fondo di finanziamento dei progetti e di attività degli enti del terzo settore e altri 10 milioni nella sezione speciale del Fondo di Garanzia Pmi, al quale accedono gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
  • Il decreto assegna 142,8 milioni di euro per il completamento dell’opera ligure, finanziata anche con fondi Pnc. In particolare, sono stati assegnati 50 milioni per il 2026 e 92,8 milioni per il 2027.
  • Nei Comuni dei territori colpiti da terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24.08.2016, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche nel 2026 ci sarà il superbonus al 110%, ma solo nel limite di 100 milioni.
  • L’arte diventa fiscalmente più conveniente, con l'aliquota Iva su cessione e acquisto anziché del 22%.
  • La sugar tax è, invece, rinviata al 1.01.2026. 
  • Rinvio di 6 mesi anche per la sorveglianza del registro criptovalute, che passerà dalla gestione dell’Oam (organismo agenti e mediatori) a quella della Consob. Inoltre, si ampliano le competenze del comitato di sicurezza finanziaria anche per le materie relative alle armi di proliferazione di massa. In questo caso si estenderanno anche i paletti antiriciclaggio per questa categoria di rischio.

22/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuova circolare sui bonus edilizi 2025

  • L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 19.06.2025, n. 8/E ha fornito indicazioni sulle modifiche alle detrazioni edilizie introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (cc. 54-56). In particolare, per incassare i bonus edilizi nel 2025 con l’aliquota  sono poste 2 nuove condizioni: titolarità di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale, da provare a inizio lavori; ristrutturazione di un’unità adibita ad abitazione principale, da provare anche a fine lavori.  
  • Le pertinenze, con un’interpretazione estensiva, seguono lo sconto dell’immobile principale, anche se i lavori sono effettuati sulle sole pertinenze e non sull’unità abitativa. Lo stesso avviene per le parti comuni condominiali: il proprietario avrà diritto al 50%, l’inquilino al 36%. 
  • Queste aperture si applicano anche ai bonus acquisti: sismabonus, bonus per le riqualificazioni integrali e box auto: è possibile beneficiare della detrazione Irpef piena al 50%, se si adibisce ad abitazione principale, entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al 2025 (2.11.2026, perché il 31.10 è un sabato), l’unità acquisita o l’abitazione di cui il box è pertinenza.

20/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bonus Transizione 4.0 e invio modello precedente

  • Con il D.M. 15.05.2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha previsto che, ai fini del bonus Transizione 4.0, le imprese, che abbiano già comunicato tramite il precedente modello gli investimenti 2025 in via preventiva o di completamento, devono confermare la prenotazione con il nuovo modello entro il 17.07.2025 e si vedranno assegnare le risorse in ordine cronologico. Tali prenotazioni faranno ridurre i 2,2 miliardi di euro previsti per il 2025. Da tali conferme, quindi, dipenderà il destino delle imprese che stanno inviando le istanze di prenotazione ex novo.

20/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Reverse charge negli appalti di trasporto merci

  • Con l’art. 9 D.L. 84/2025 è stato esteso il perimetro di applicazione del reverse charge a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti prevedendolo anche agli appalti di trasporto merci.
  • Con il decreto fiscale è stato previsto che l’opzione per il regime transitorio, previsto dalla legge di Bilancio 2025 per l’applicazione del meccanismo del reverse charge, può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti.

19/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decadenza dal concordato preventivo

  • L’art. 22 D.Lgs. 13/2024 fornisce un elenco delle cause che, una volta aderito al concordato preventivo biennale, ne dispongono la decadenza, con la conseguenza che l’emersione di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi di imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione. Nel caso di decadenza dal patto, restano comunque dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
  • In particolare, costituisce causa di decadenza l'emersione, a seguito di accertamento, di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente o se risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.

19/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Eccedenza redditi finanziari nel rigo F3 del modello 730

  • L'Agenzia delle Entrate, alla Faq 18.06.2025, ha precisato che l’eccedenza dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria risultante dal modello Redditi persone fisiche del 2024 (Redditi PF/2024, rigo RX20, colonna 5) si riporta nel modello 730/2025 al rigo F3, colonne 3 e 4.
  • Le stesse istruzioni al modello 730/2025 evidenziano che nel rigo F3, colonna 3, deve essere indicato l’eventuale credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del modello Redditi PF 2024), riportato nella colonna 5 del rigo RX20 del modello Redditi PF 2024 e in colonna 4 l’importo del credito d’imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

19/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Modifiche alla disciplina delle “CFC”

  • L’art. 4 del decreto fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.06.2025 n. 138, sostituisce l’art. 167, c. 4-ter Tuir, il quale ha introdotto una disciplina opzionale di determinazione della tassazione effettiva della società controllata non residente. L’intervento conferma il versamento di un’imposta sostitutiva al 15% dell’“utile contabile netto”; tuttavia, mentre nell’attuale regime l’entità non residente resta assoggettata al regime “Cfc”, nel riformato assetto il versamento dell’imposta sostitutiva consentirebbe di raggiungere il livello minimo di tassazione effettiva, con l’effetto che i dividendi distribuiti sconteranno il regime ordinario (artt. 47 e 89 Tuir), senza, dunque, applicare il regime di tassazione separata (c. 8) né il criterio di esclusione da imposizione (c. 10). 
  • Inoltre, sul piano formale, è aggiornato il testo dell’art. 167, c. 5 Tuir per tener conto della riforma dell’interpello, qualificandolo come probatorio. 
  • Infine, è integrato l’art. 167, c. 9 Tuir per consentire la detrazione di un credito di imposta per l’imposta minima nazionale equivalente pagata nel Paese estero e attribuita alla società controllata non residente sulla base del criterio di ripartizione (c. 4-bis). La detrazione è ammessa alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’art. 165 Tuir.
  • Le novità si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2023 (29.12.2023).

18/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Acconti Irpef a tre aliquote

  • Con il via libera definitivo della Camera alla conversione in legge del D.L. 55/2025 sparisce definitivamente il disallineamento tra le nuove regole Irpef e la norma transitoria sull’acconto 2025, in quanto viene stabilizzato il riferimento alle tre sole aliquote in vigore. Di ciò se ne dovrà tenere conto nella liquidazione dei versamenti in scadenza il 30.06.2025, e successivi.
  • Quindi, ad esempio, chi presenta il 730 senza sostituto dovrà versare entro il 30.06.2025 l’acconto Irpef 2025 calcolato in base ai tre scaglioni Irpef in vigore, e non alla curva delle aliquote 2023.

18/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Prenotazione bonus 4.0 da confermare entro il 17.07

  • Alle ore 14:00 del 17.06.2025 è avvenuta l'apertura del canale telematico per effettuare le comunicazioni con la modulistica approvata dal Mimit, essendo scattato il periodo transitorio di 30 giorni per chi, entro il 15.05.2025, ha trasmesso le comunicazioni con la modulistica precedente, prevista dal D.M. 24.04.2024.
  • Quindi, c’è tempo fino al 17.07.2025 per trasmettere le comunicazioni di conferma degli investimenti 4.0 effettuati nel 2025 per le imprese che hanno già inviato i vecchi modelli. 
  • Il rispetto della scadenza è essenziale per mantenere la priorità nell’ordine cronologico con il quale verranno assegnati i crediti. Il mancato invio della comunicazione di conferma entro il 17.07.2025 con la nuova modulistica causa il venir meno della validità della data della trasmissione originaria ai fini dell’ordine cronologico.
  • Nessuna formalità in base alle nuove regole è invece prevista per le imprese che, entro fine 2024, hanno ordinato i beni e pagato ai fornitori un acconto almeno pari al 20% del corrispettivo.

18/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rottamazione-quater

  • Con un comunicato stampa diffuso il 16.06.2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) informa che sta inviando ai contribuenti che, entro il 30.04.2025, hanno chiesto di essere riammessi alla rottamazione-quater, il dettaglio delle somme dovute con gli importi da corrispondere e le indicazioni per procedere al pagamento.
  • Entro il 5.08.2025, considerando i 5 giorni di tolleranza dalla scadenza ordinaria del 31.07.2025, dovranno essere effettuati i pagamenti.

17/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tracciabilità delle spese di rappresentanza

  • Il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri del 12.06.2025 modifica alcune disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2025, in merito al regime della deducibilità delle spese di rappresentanza. 
  • In particolare, il decreto inserisce un periodo nel comma 2 dell’art. 54-septies precisando che la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dagli autonomi è ammessa solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciati.
  • La ragione della previsione è quella di rendere coerente il regime fiscale delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi con quello delle imprese.
  • In assenza di indicazioni specifiche sulla decorrenza, la novità dovrebbe coincidere con l’entrata in vigore del decreto. Pertanto, eventuali pagamenti effettuati in contanti fino a quel momento non dovrebbero compromettere la deducibilità.
  • Il decreto prevede che le disposizioni si applicano anche ai fini Irap, anche se il comma 8 della legge 234/2021 ha abolito l’Irap per le persone fisiche che, invece, resta dovuta solo dai soggetti che svolgono l’attività in forma associata.

17/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Incentivi transizione 4.0

  • Dalle ore 14:00 di oggi, 17.06.2025, è possibile procedere alla prenotazione per i crediti d’imposta relativi a investimenti 2025 del piano Transizione 4.0. 
  • Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) ha infatti pubblicato l’ultimo provvedimento necessario per dare avvio alla procedura, che prevede domande online solo tramite il sistema telematico disponibile nella sezione “Transizione 4.0” del sito internet del Gse (Gestore dei servizi energetici). 
  • Le imprese possono accedere tramite l’identità digitale Spid, utilizzando il modello editabile che sarà disponibile sul portale.
  • Al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione, l’impresa ottiene una ricevuta con l’indicazione del credito d’imposta prenotato oppure dell’indisponibilità delle risorse.
  • Il nuovo sistema (e il relativo tetto del Ministero dell’Economia) vale per il 2025; pertanto, per le imprese che hanno ordinato i beni e pagato un acconto del 20% entro la fine del 2024 il credito d’imposta rimane automatico e non occorre presentare comunicazioni con la nuova modulistica.

17/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Comunicazione Pec di amministratori e liquidatori

  • Per evitare sanzioni e inibizioni, amministratori e liquidatori di società devono comunicare la casella di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese entro il 30.06.2025. L’obbligo riguarda tutti gli amministratori e i liquidatori di imprese costituite in forma societaria, iscritte nel Registro delle Imprese al 31.12.2024.

17/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nel quadro RV gli adeguamenti delle valute di fine anno

  • Un differente approccio all’adeguamento di fine anno per le poste monetarie in valuta diversa dall’euro è una delle novità più significative del modello Redditi 2025, per effetto dell’art. 9, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2024. Tale modifica, nata con l’intento di ridurre il “doppio binario” esistente tra valori contabili e fiscali, stabilisce, con effetto dal periodo d’imposta 2024, l’abrogazione del c. 3 dell’art. 110 Tuir, che rendeva fiscalmente irrilevante la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, a meno che il rischio di cambio non fosse coperto e i contratti di copertura fossero anche essi valutati in modo coerente.
  • La modifica ha il pregio di determinare la rilevanza fiscale immediata anche alle variazioni rilevate al termine del periodo di imposta in corso al 31.12.2023, in modo tale che, dal 2025, tutte le poste (anche quelle non incassate/pagate) possono dirsi riallineate.
  • Tuttavia, rimangono alcuni dubbi sull’eventuale compilazione del quadro RV: ad esempio, dalle istruzioni è scomparso il riferimento (a colonna 2) della causale dedicata ai crediti e debiti in valuta, quasi come se quest’anno la sua compilazione fosse inibita o, comunque, inutile.

16/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Deducibilità spese di trasferta

  • Rimborsi delle spese sostenute per trasferte fuori dall’Italia sempre esenti anche se pagate in contanti. Rimborsi esenti tracciabili solo per trasferte all’interno del territorio nazionale. Il decreto fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12.06.2025, corregge con effetto retroattivo, ossia con validità dal 1.01.2025, le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 al regime delle trasferte dei lavoratori dipendenti. Per effetto della L. 207/2024, il c. 5 dell’art. 51 Tuir prevede l’esenzione fiscale e contributiva dei rimborsi delle spese sostenute dal dipendente in trasferta solo se sostenute con pagamenti tracciabili: in sintesi, dal 1.01.2025 i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, servizio di noleggio con conducente, ecc.), in occasione di trasferte, non formano reddito per il lavoratore dipendente se i pagamenti delle stesse sono eseguiti con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabile (carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari o App di pagamento via smartphone che, tramite l’inserimento di codice Iban e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro - interpello n. 230/E/2020). Non sembrano ricadere in tale regime i rimborsi del parcheggio, poiché il Fisco ha sempre ritenuto che tali somme non rientrassero nella categoria delle spese di viaggio.
  • Considerando le difficoltà operative dell’utilizzo dei sistemi di pagamento tracciabili in alcuni Paesi esteri, si è limitata tale condizione di esenzione alle spese sostenute in Italia. Tale semplificazione riguarda anche la deducibilità di tali spese ai fini del reddito d’impresa (modificato l’art. 95 Tuir)
  • La retroattività dal 1.01.2025 consentirà ai datori di lavoro di operare conguagli fiscali e contributivi per eventualmente considerare in esenzione i rimborsi di spese effettuate per trasferte all’estero senza pagamento tracciabile nei primi 6 mesi dell’anno.
  • Inoltre, è stata riscritta la disposizione delle note spese dei lavoratori autonomi, alla luce delle ultime stratificazioni normative. Abrogata la disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2025, il decreto interviene sulla gestione fiscale delle note spese degli autonomi: il nuovo c. 2-bis dell’art. 54 Tuir stabilisce che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato italiano, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili secondo le modalità già indicate per i dipendenti. Le stesse spese saranno deducibili, se con pagamento tracciabile, anche in caso di mancato rimborso da parte del committente. La tracciabilità risulta determinante anche ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi.
  • Infine, la deducibilità delle spese, sostenute in Italia, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi tracciabili. Anche tali disposizioni avranno una decorrenza retroattiva al 1.01.2025.

15/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuova versione del concordato preventivo biennale

  • La nuova versione del concordato preventivo biennale unifica le posizioni sui redditi di lavoro autonomo: il singolo professionista che fa parte anche di uno studio associato non potrà scegliere l’accordo per la sola posizione individuale senza che anche l’associazione aderisca. Analogamente, l’adesione dell’associazione non potrà essere slegata dall’adesione del singolo. Un doppio vincolo che, dunque, potrà impattare in modo rilevante tenendo conto delle scelte precedentemente operate e che dovranno essere modificate o confermate. 
  • Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2025 del D.Lgs. 12.06.2025, n. 81 (Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie), in vigore dal 13.06.2025, sono dunque divenute definitive le modifiche all’assetto dell’istituto del concordato preventivo biennale disciplinato, in termini di norma originaria, dal D.Lgs. 13/2024. Nell’ambito delle ipotesi di esclusione o di cessazione del concordato preventivo biennale è dunque introdotta la regola di assoluta dipendenza di posizione laddove il contribuente dichiari redditi di lavoro autonomo in modo individuale e faccia anche parte di una associazione professionale ovvero di una società tra professionisti o, ancora, di una società tra avvocati. In altri termini, non vi sarà più la possibilità di gestire in modo autonomo le posizioni come avvenuto in relazione all’opzione esercitata per il biennio 2024 – 2025. La nuova disposizione, infatti, entra in vigore per le opzioni esercitate per il biennio 2025 -2026, scelte che, però, di tutta evidenza, possono interagire con quanto già verificatosi. Inoltre, le nuove disposizioni di legge potranno avere rilevanti impatti sulla gestione operativa delle associazioni professionali in termini di pianificazione e gestione. La scelta del legislatore appare evidentemente ispirata alla necessità che possa essere effettuato splitting fiscale sulla medesima categoria di reddito. 
  • Ciò premesso, è evidente che, a partire dalle opzioni che saranno esercitate per il biennio 2025–2026, l’estrema rigorosità delle nuove regole potrebbe, in linea di principio, ridurre i potenziali spazi di scelta. Tenendo presente che, in generale, un ruolo fondamentale sarà rappresentato anche dalle precedenti scelte effettuate dal contribuente in un momento che, invece, non presentava preclusioni ora introdotte. Si pensi, ad esempio, al contribuente lavoratore autonomo facente anche parte di una associazione professionale che per il biennio 2024–2025 ha optato per l’accordo con l’amministrazione finanziaria su una sola delle due posizioni (che, evidentemente, potrebbe essere alternativamente quella individuale o quella dell’associazione).
  • È evidente che, in questo approccio l’eventuale valutazione sull’altra posizione non optata riveste un ruolo prospettico fondamentale anche in ragione del fatto che, per ovvi motivi, potrebbe non esservi perfetta coincidenza temporale tra le diverse opzioni. Infatti:
    • ipotizzando che l’opzione scelta per il biennio 2024-2025 sia stata quella sulla posizione individuale a fronte di nessuna scelta effettuata dall’associazione, per i due periodi di imposta l’opzione personale continuerà a essere operante indipendentemente dalla scelta dell’associazione;
    • l’opzione personale dovrà essere portata a termine, mentre l’associazione, per il 2025-2026 potrà scegliere di aderire o meno al concordato senza pregiudicare la posizione singola dell’associato;
    • per il 2025 si avrà, dunque, una coincidenza di posizioni che, per il 2026 dovrà, invece, essere confermata dal professionista singolo, poiché per il biennio 2026-2027 dovrà assumere la decisione se rinnovare o meno il proprio CPB individuale. A fronte, però, di una scelta già effettuata dall’associazione anche per il 2026 che potrebbe compromettere l’accordo ove l’associato con partita Iva individuale non rinnovasse a sua volta l’opzione.

15/06/2025
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Proroga dei versamenti da dichiarazioni fiscali al 21.07.2025

  • È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto fiscale che proroga dal 30.06.2025 al 21.07.2025 il versamento delle imposte dirette, dell’Irap, dell’Iva e dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato, risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Il differimento riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, così come i soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa, le partite Iva in regime dei minimi e forfetari, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che hanno gli stessi requisiti dei soggetti Iva.

13/06/2025
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Domanda di Iscro per il 2025

  • L’Inps, con messaggio n. 1858/2025, ha annunciato che dal 16.06.2025 e fino al 31.10.2025 è possibile presentare la domanda per l’anno 2025 (se, nel 2024, hanno registrato un reddito non superiore a 12.648,00 euro o inferiore al 70% della media dei redditi 2022 e 2023) di Iscro, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, riservata ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata dell’Inps.
  • L’indennità Iscro è riservata agli iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni, compresi i partecipanti a studi associati o società semplice iscritti alla gestione separata. Relativamente a quest’ultimo requisito, l’iscrizione deve risultare formalizzata, a cura del libero professionista, prima di presentare la domanda.

13/06/2025
Informazione Quotidiana

Varie

Rinnovo tacito dell’affitto e Ape scaduto

  • Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rispondendo a un interpello della Regione Liguria, ha chiarito che, in caso di rinnovo tacito di una locazione, l’attestato di prestazione energetica scaduto deve essere rifatto. Non è infatti possibile procedere in continuità, aggirando gli obblighi in materia di Ape recentemente ribaditi dalla direttiva Case green.

13/06/2025