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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riapertura Cpb con integrativa a favore del Fisco

  • Le lettere di invito all'adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) inoltrate nei giorni scorsi ricordano al contribuente che, avendo dichiarato nel 2023 un reddito d’impresa anomalo in termini di quantità, è opportuno valutare:
    • l'integrazione del reddito al fine di renderlo "coerente con il valore minimo di settore";
    • la possibilità, per gli anni 2024 e 2025, di aderire, entro il 12.12.2024, al Cpb;
    • in caso di adesione al Cpb si apre anche la possibilità fruire, entro il 31.03.2025, del ravvedimento “speciale” per le annualità dal 2018 al 2022.
  • È interessante notare che il contenuto delle comunicazioni parla chiaramente della possibilità di emendare il contenuto della dichiarazione presentata entro il 31.10.2024 anche nella prospettiva di adesione al Cpb con correzione a favore del Fisco: quindi, risulta essere superata la posizione che l’opzione tardiva entro il 12.12.2024 debba mantenere invariato il contenuto della dichiarazione precedentemente presentata, limitandosi a flaggare l'adesione al Cpb.

06/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Spese di viaggio e trasferta esenti anche con titoli di viaggio non nominativi

  • Il decreto Irpef-Ires, all’art. 3, c. 1, lett. b), p. 3), introduce dal 1.01.2025 una semplificazione mediante l'estensione dell’esenzione a tutti i rimborsi per spese dei dipendenti relativi a spese "di viaggio e trasporto comprovate e documentate". Tale novità è particolarmente utile, poiché permette di superare alcuni dubbi interpretativi, tra cui la difficoltà di poter collegare la spesa del dipendente al documento di viaggio nel caso dei titoli non nominativi.
  • In sostanza, non è più necessario fornire una documentazione dettagliata proveniente dal vettore, ma le spese di viaggio e trasporto possono essere documentate dal dipendente in altro modo, ad esempio tramite l’ausilio di app e piattaforme software dedicate. 

06/12/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Slitta al 31.03.2025 l’obbligo delle polizze catastrofali

  • La nuova edizione del Decreto Milleproroghe, all’esame della riunione del 5.12.2024 preparatoria del Consiglio dei Ministri del 9.12.2024, prevede che la scadenza del 31.12.2024 entro cui dotarsi di una polizza anti-calamità naturali (prevista dalla legge di Bilancio 2024) sia prorogata di 3 mesi, portando la scadenza al 31.03.202,5 al fine di consentire di licenziare definitivamente il decreto attuativo e rendere così operativo l’obbligo di assicurazione per i danni causati da calamità ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

06/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cpb: in arrivo lettere a chi dichiara redditi inferiori a quelli dei dipendenti

  • La Sogei - dopo aver effettuato un invio massivo di lettere che invitavano all'adesione al Concordato preventivo biennale (Cpb) la scorsa settimana a tutti i contribuenti che dichiaravano un reddito sotto i 15.000 euro (circa 2 milioni) e che non avevano aderito entro il 31.10.2024 al Cpb - nella giornata di ieri, 4.12.2024, ha effettuato un nuovo invio di Pec a quei contribuenti (circa 700.000) che dichiarano meno dei dipendenti fermandosi sotto i 15.000 euro e, soprattutto, sotto il limite minimo di reddito di categoria preso a base di riferimento per l’adesione al Cpb.
  • Nel question time in commissione Finanze della scorsa settimana il Mef ha chiarito che, per i soggetti Isa che godono dei benefici del regime premiale relativi alla riduzione di 1 anno dei termini di accertamento, l’anno d’imposta 2018 non è più accertabile e, quindi, è superfluo versare importi per la sanatoria. 

05/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tassazione compensi dei lavoratori autonomi a cavallo d’anno

  • Il D.Lgs. Irpef-Ires ha riscritto l’art. 54 del D.P.R. 917/1986 prevedendo che il compenso ricevuto dal lavoratore autonomo, indipendentemente dal momento dell’incasso, costituirà reddito da quando il pagamento esce dalla disponibilità economica dell’erogante.
  • Quindi, i pagamenti effettuati a cavallo d’anno avranno coincidenza fra il momento di effettuazione della ritenuta e di rilevanza reddituale del compenso per il lavoratore autonomo, eliminando in tal modo i disallineamenti fra gli adempimenti di chi effettua il pagamento e la contabilità di chi dichiara il compenso.
  • In sostanza, il decreto delegato prevede che le somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono state corrisposte dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui nasce l’obbligo, da parte di quest’ultimo, di effettuare la ritenuta. 
  • Conseguentemente, dovrà esserci corrispondenza tra la Certificazione unica emessa dal sostituto d’imposta e quanto dovrà essere indicato nel quadro RE del modello Redditi PF del percipiente. 

05/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Reddito di lavoro autonomo e ammortamento

  • Il decreto di riforma dell’Irpef e dell’Ires modifica l’art. 54 del Tuir, prevedendo che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti e l’ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo d’imposta, secondo il principio di cassa. 
  • Tra le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile vi sono i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, il riaddebito delle spese sostenute per l’uso in comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività.
  • Inoltre, è previsto che, per la generalità dei beni, è ridotta alla metà la quota di ammortamento per il primo periodo d’imposta in cui lo stesso bene è acquisito. 
  • Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo; per le altre quote di ammortamento del costo di diritti di natura pluriennale, la deducibilità è definita in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto.

05/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decreto Irpef-Ires

  • È stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto di revisione dell’Ires e dell’Irpef, almeno per quanto riguarda professionisti e imprese. Tra le novità si segnala:
    • per le società di comodo, la riduzione delle percentuali che la legge impone di applicare al costo fiscale di immobili, partecipazioni e altre immobilizzazioni per quantificare la soglia di proventi da raggiungere per evitare la maggiorazione Ires;
    • l’equiparazione del regime del riporto delle perdite a quello delle operazioni di fusione e scissione. Infatti, viene confermato il vitality test e il vincolo patrimoniale e il venir meno del requisito relativo al numero minimo dei dipendenti, non presente nelle fusioni. Inoltre, sia per le perdite da trasferimento del controllo sia per quelle da operazioni straordinarie, sarà applicato il principio della libera trasferibilità nel gruppo;
    • la neutralità fiscale per le operazioni straordinarie che coinvolgono studi associati e società tra professionisti. Al contrario, le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in studi associati e società semplici tra professionisti divengono componenti del reddito di lavoro autonomo, con il beneficio della tassazione separata se i corrispettivi sono percepiti in un unico periodo d’imposta;
    • il non concorso a formare il reddito di lavoro autonomo dei rimborsi delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate al committente, le quali perdono la detrazione per il professionista a eccezione del caso in cui non vengano rimborsate;
    • il dimezzamento dell’aliquota di ammortamento nel primo periodo d’imposta per i beni strumentali e per le aliquote applicabili ai beni immateriali e ai diritti di natura pluriennale per i redditi di lavoro autonomo;
    • per le produzioni vegetali con evoluti sistemi di coltivazione (vertical farm e colture idroponiche), la previsione della tassazione come reddito agrario per la superficie adibita alla produzione che non eccede il doppio della superficie agraria e, per la parte restante, come reddito d’impresa in modo forfettario;
    • l’inclusione della cessione di prodotti che derivano dallo svolgimento delle attività agricole che producono benefici sull’ambiente (crediti di carbonio) tra le attività agricole.

04/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Franchigia Iva per le attività dei piccoli in altri Paesi Ue

  • Il D.Lgs. 180/2024, in recepimento della direttiva (UE) 2020/285, prevede che un soggetto non stabilito possa beneficiare del regime di franchigia in uno Stato Ue, che ha introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo Stato di esenzione. La norma si compone in due parti: la disciplina del regime di franchigia applicato in Italia al "soggetto passivo persona fisica" stabilito in altro Stato Ue; la disciplina del regime di franchigia applicato in altri Stati Ue al "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato".
  • Tuttavia, la franchigia Iva non vale per gli operatori extra Ue (anche se con una stabile organizzazione all’interno dell’Unione Europea) e alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti/trasportati in altro Stato Ue e ad altre operazioni escluse dallo Stato membro di esenzione. 

04/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Fattura semplificata anche oltre 400 euro

  • Il D.Lgs. 180/2024 prevede, tra le varie agevolazioni, per i contribuenti forfetari nazionali, nonché per le PMI Ue che si avvalgono del regime di esenzione in Italia, la possibilità di emettere la fattura in modalità semplificata (art. 21-bis D.P.R. 633/1972), anche oltre l’importo di 400 euro previsto per gli altri operatori nazionali. La fattura semplificata è emessa in formato elettronico ed inviata allo SdI, utilizzando il codice “Tipo Documento” TD07, TD08 per le note di variazione in aumento e TD09 per le note di variazione in diminuzione. 

04/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Assoluzione penale nei giudizi tributari pendenti

  • La Cassazione, con l’ordinanza 2.12.2024, n. 30814, in applicazione del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, ha stabilito che la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nei giudizi tributari anche se emessa prima dell’entrata in vigore della nuova norma. Tale pronuncia vale anche se depositata nel giudizio in Cassazione e anche quando i precedenti gradi di merito erano favorevoli al Fisco.  

03/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Acconto Iva 2024

  • Entro il 27.12.2024 i contribuenti Iva sono tenuti al versamento dell’acconto dell’Iva dovuta per l’ultimo periodo fiscale (mensile o trimestrale) 2024, il cui importo, potrà essere quantificato scegliendo il più conveniente fra i 3 metodi ordinari di calcolo (storico, previsionale, analitico) previsti dalla legge. 
  • Se le modalità dell’adempimento non presentano novità, sono da registrare invece le nuove e più miti sanzioni amministrative previste dalla riforma fiscale per l’omesso o ritardato versamento, applicabili alle violazioni commesse dal 1.09.2024. Inoltre, sul fronte penale, il termine di versamento dell’acconto non rappresenta più il limite temporale oltre il quale l’omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, se superiore alla soglia penalmente rilevante, costituisce reato

03/12/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Riduzione delle sanzioni per contributi dei lavoratori autonomi

  • L’Inps, con il messaggio n. 3991/2024, ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche del regime sanzionatorio per i contributi dei lavoratori autonomi previste dal D.L. 19/2024. In particolare, il commerciante o l’artigiano che versi in ritardo i contributi, ma nei 120 giorni dalla scadenza, dovrà versare una sanzione pari al Tur (precedentemente se erano versati contributi entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione era pari al Tur più 7,5 punti).
  • Inoltre, le sanzioni sono ridotte anche in caso di pagamento rateale.

03/12/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Affitti brevi con verifica “dal vivo” degli occupanti

  • Il Ministero dell’Interno, con circolare del 18.11.2024, ha chiarito che nelle locazioni brevi è necessaria la verifica diretta della corrispondenza fra le persone alloggiate e i documenti forniti.
  • Si evidenzia l’illegalità delle keybox, ossia le cassette di sicurezza che custodiscono le chiavi dell’appartamento all’ingresso dello stabile, in quanto contravvengono all’art. 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) in materia di identificazione personale della clientela, non garantendo la verifica della corrispondenza del documento con il suo portatore. 
  • Di conseguenza, il check-in da remoto non sarà più in linea con le esigenze di sicurezza minime poiché la struttura potrebbe essere occupata, in seguito, da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura.

03/12/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Raccomandazioni per protezione informatica

  • Le Linee guida per il rafforzamento della protezione delle banche dati rispetto al rischio di utilizzo improprio, adottate dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, raccomandano di prevedere un’autentificazione a più fattori per l’accesso a computer, dispositivi e banche dati, poiché non è più sufficiente la sola password.

03/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Credito d’imposta transizione 5.0 e correzione fatture già emesse

  • Nei vari casi in cui le fatture rilevanti ai fini del credito d’imposta 5.0 siano state emesse prive dei corretti riferimenti normativi, dovrebbe essere applicabile quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello nn. 438/2020 e 603/2021 sul credito d’imposta 4.0.
  • Più in particolare, è possibile sostenere che sia consentito all’impresa beneficiaria del bonus, prima dell’effettuazione dei controlli:
    • in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo: riportare manualmente il riferimento normativo sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
    • in relazione alle fatture elettroniche, in alternativa: a) stampare il documento di spesa apponendo la citata scritta indelebile; b) realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale, e da conservare insieme, con le modalità indicate nella circolare 14/E/2019.
  • Non è, inoltre, chiaro cosa accada se a fronte di una prenotazione già effettuata al Gse, con codice identificativo regolarmente riportato dal fornitore in fattura, l’azienda non versa l’acconto del 20% entro i 30 giorni, ma effettua il pagamento oltre i 30 giorni? Una soluzione potrebbe essere quella di consentire all’impresa di inviare una nuova richiesta di prenotazione al Gse, il quale rilascerà un nuovo codice identificativo alfanumerico che andrà riportato sulla fattura.

02/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Proroga versamenti 2° acconto novembre

  • La proroga del versamento degli acconti 2024 coinvolge tutte le persone fisiche, titolari di partita Iva, con compensi inferiori a 170.000 euro. Per gli imprenditori agricoli a tassazione fondiaria deve essere tenuto conto del volume d’affari Iva. Stante l’urgenza di aggiornare i software per la rielaborazione degli acconti delle imposte relative alla 2^ rata del 2024, Assosoftware, il 29.11.2024, con un comunicato stampa ha fornito alcune indicazioni ai propri associati e ai loro clienti sulle modalità di calcolo, anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale (Cpb).
  • Preliminarmente, si ricorda che l’art. 7-quater D.L. 155/2024 rinvia al 16.01.2025 il termine per il pagamento della 2^ rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. La disposizione ricalca quella contenuta nell’art. 4 D.L. 145/2023; pertanto, nel delineare l’ambito applicativo della proroga, si ritiene di poter fare riferimento ai chiarimenti di fonte ufficiale resi a suo tempo (tra le altre, circolare n. 31/E/2023).
  • Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita Iva che, nel 2023, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, come indicati nel modello REDDITI PF 2024 e, quindi, deve trattarsi di contribuenti che, nel 2023, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
  • L’associazione evidenzia che in presenza di imprenditori agricoli che determinano il reddito su base fondiaria, ai sensi dell’art. 32 Tuir, dichiarando il reddito agrario, al fine di valutare la soglia, gli stessi devono tenere conto, in luogo dei ricavi e/o compensi, del volume d’affari dichiarato ai fini Iva; per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro deve intendersi riferito al volume d’affari, risultante dal rigo VE50 del modello Iva 2024.
  • Dal beneficio della proroga in commento sono escluse le persone fisiche titolari di partita Iva che, nel 2023, hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro, le persone fisiche non titolari di partita Iva, compresi i soci di società e associazioni trasparenti, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir, sempre che non siano titolari di una propria partita Iva (circolare n. 31/E/2023, § 1.2) e i soggetti diversi dalle persone fisiche, come le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali.
  • Le disposizioni consentono, quindi, di eseguire il versamento della 2^ rata di acconto entro il 16.01.2025, anche in 5 rate mensili di pari importo scadenti il 16 di ogni mese, a partire da gennaio 2025; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.
  • Sono esclusi dalla proroga i contributi previdenziali anche dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e dagli artigiani e commercianti, nonché i premi assicurativi Inail.
  • Infine, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, sempre se ne ricorrono le condizioni, con particolare riferimento alla soglia dei ricavi o compensi, possono beneficiare della proroga del versamento del 2° acconto anche con riferimento alla imposta sostitutiva dovuta, quale maggiorazione degli acconti ordinari, in presenza di acconti determinati utilizzando il metodo storico (imposta relativa al periodo precedente).

01/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale anno 2018

  • Rimborso complicato per i soggetti Isa che hanno già versato l’imposta sostitutiva per formalizzare il ravvedimento speciale per l’anno 2018, ma non dovuta in conseguenza della riduzione dei termini di un anno per gli accertamenti ottenuta grazie al regime premiale Isa. La norma, infatti, pur precludendo il rimborso di quanto versato solo nei casi mancato perfezionamento dell’istituto in seguito alla decadenza per omesso o parziale versamento delle/delle sostitutive (o di una della rate in cui è stato suddiviso il piano dei pagamenti) o in presenza di reati fiscali, non disponendo nulla in merito a potenziali restituzioni dei versamenti per errori o cambi di idea, lascia solo uno spiraglio alla possibilità di ottenere indietro quanto versato in caso di errori. Di fatto, il versamento effettuato, erroneo o meno, può essere inteso come una volontà inderogabile del contribuente all’adesione all’istituto e come tale rischia di non poter essere poi una scelta modificabile.
  • Con la risposta al question time n. 5-03163 del 27.11.2024, il MEF ha specificato che per i soggetti che nel 2018 avevano ottenuto un voto Isa da 8-10, accedendo al regime premiale e garantendosi la riduzione dei termini di un anno per gli accertamenti, il periodo d’imposta 2018 non è più accertabile poiché “scaduto” il 31.12.2023. Molti contribuenti “affidabili” nel 2018 (con voto Isa superiore a 8), per timore di ricevere atti che avrebbero impossibilitato l’utilizzo dello scudo per l’annualità citata, hanno già proceduto al versamento dell’unica o della prima rata del piano riferita al 2018 per ottenere la protezione dell’annualità, ora attività rilevatasi inutile.
  • Al c. 8 dell’art. 2-quater, all’ultimo periodo, è specificato che non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Stesso concetto è ribadito al c. 11, in cui è specificato che nei casi di decadenza per pagamento delle rate o per applicazione nei confronti dei soggetti che hanno utilizzato lo scudo di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10.03.2000, n. 74 (commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022), restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso. Né la normativa, l’art. 2-quater D.L. 113/2024 né il provvedimento attuativo n. 403886/2024, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con la modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in commento, disciplinano il caso di rimborso degli importi erroneamente versati dai contribuenti per cui la via della restituzione non sembrerebbe totalmente preclusa. Il pagamento di una rata del piano o dell’unica rata, formalizzando l’adesione al meccanismo, inevitabilmente cristallizza anche la scelta del contribuente che non dovrebbe poter effettuare poi rettifiche di sorta, sia per ripensamenti che per errori. In attesa di indicazione al riguardo, si ritiene possibile, in caso di pagamento di una rata o dell’unica rata, di poter richiedere, in alternativa al rimborso tramite istanza all’Agenzia delle Entrate, la modifica del modello F24 presentato attribuendo il versamento erroneamente effettuato ad altra imposta o ad altra annualità, in modo da conoscere riscontrare la posizione dell’Amministrazione Finanziaria.

01/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riforma dell’imposta di registro

  • Nel rinnovato quadro normativo dell’imposta di registro, gli interventi legislativi, al fine di superare alcuni contrasti interpretativi, hanno chiarito tre aspetti fondamentali della tassazione del trasferimento di azienda: la determinazione della base imponibile, la ripartizione delle aliquote, la misura afferente alla cessione dei crediti.
  • Con la riformulazione dell’art. 51, c. 2 Tur lo scomputo delle passività aziendali diventa un espresso criterio di misurazione del prelievo e non più una indicazione implicita desumibile dalla disciplina sui poteri dell’Ufficio. Per effetto della nuova versione del c. 4 dell’art. 23 TUR è pacifica l’applicabilità delle diverse aliquote in ragione della quota parte di corrispettivo imputata a ciascuna categoria di beni nell’atto ovvero nei suoi allegati. Con particolare riguardo alla parte riferita ai crediti aziendali, l’imposta proporzionale è pari allo 0,50% (art. 6 tariffa parte prima).
  • Queste, in sintesi, le novità in materia analizzate da Assonime con la circolare n. 22 del 27.11.2024, nell’ambito di una disamina generale del D.Lgs. 139/2024. In proposito, il tema dell’individuazione delle aliquote può presentare difficoltà, sia perché fanno parte dell’azienda beni di diverso tipo, per i quali sono previste aliquote diverse, sia perché l’azienda è soggetta a modificazioni continue nella consistenza dei suoi asset, sia perché le passività influenzano il valore diminuendo la base di commisurazione del tributo.
  • Per tali aspetti, la tipologia e la valorizzazione dei beni aziendali dovrebbero essere individuate in modo puntuale, con riferimento alla data dell’atto o a quella in cui si producono gli effetti traslativi. Inoltre, una volta quantificate le passività, si devono stabilire i criteri per riferirle ai singoli beni e computarle ai fini della determinazione delle aliquote applicabili. Il decreto delegato chiarisce gli aspetti relativi alla determinazione dell’aliquota d’imposta, poiché, modificando il c. 4 dell’art. 23, specifica che ai trasferimenti di azienda si applicano le aliquote previste per le singole categorie di beni che la compongono. Inoltre, la norma prescrive che questa ripartizione possa essere fatta dalle parti contraenti nello stesso atto o nei suoi allegati.
  • Coerentemente con la natura giuridica dell’azienda quale bene unitario, la disposizione del c. 4 non utilizza l’espressione di “corrispettivi distinti”, ma di imputazione di una quota parte del corrispettivo unitario pattuito dalle parti alle varie categorie di beni, secondo un criterio di proporzione dei valori degli stessi.
  • L’omessa indicazione nell’atto o negli allegati non precluderebbe la possibilità di applicare l’imposta con diverse aliquote, dal momento che tale criterio di determinazione dell’imposta è stato riconosciuto come criterio di tassazione di questa particolare categoria di atti e non come misura di agevolazione. Secondo Assonime, in caso di riqualificazione di un atto come trasferimento di azienda, l’ufficio dovrebbe invitare il contribuente a indicare la suddetta ripartizione.

01/12/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rinvio degli acconti anche per chi aderisce al concordato

  • Con un emendamento in sede di conversione del D.L. 155/2024 (annunciato con comunicato stampa del Mef) è prorogato il versamento del secondo acconto.
  • Per coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) entro il 31.10.2024, l’adesione comporta, nella maggior parte dei casi, il versamento di un acconto “rafforzato” che potrà essere fatto slittare a gennaio (senza oneri aggiuntivi) e al limite anche rateizzarlo. Ancora più conveniente risulta la proroga per coloro che aderiranno al Cpb entro il 12.12.2024, poiché non dovranno più ravvedere il secondo acconto, in quanto la scadenza ante proroga del versamento (2.12.2024) era precedente a quella dell’adesione tardiva al Cpb.

29/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Proroga dei versamenti non per i titolari di reddito agrario

  • L'emendamento in sede di conversione del D.L. 155/2024 (annunciato con comunicato stampa del Mef) prevede la proroga del versamento del secondo acconto, nonché la possibile dilazione dello stesso. Tuttavia, tale proroga non contempla gli imprenditori agricoli individuali titolari di reddito agrario disciplinati dall'art. 32 Tuir, in quanto il richiamo del testo normativo a un limite massimo di ricavi o compensi rende possibile beneficiarne solamente alle persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, disciplinati rispettivamente dagli artt. 85 e 54 del D.P.R. 917/1986. Invece, il reddito agrario non è qualificabile come reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma come reddito fondiario, al quale la nozione di ricavi e compensi è estranea.

29/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Testi unici sulle sanzioni in Gazzetta Ufficiale

  • Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 173/2024 “Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali”, il D.Lgs. 174/2024 “Testo unico dei tributi erariali minori” e il D.Lgs. 175/2024 “Testo unico della giustizia tributaria”.
  • I 3 testi unici saranno applicabili dal 1.01.2026. 

29/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Proroga acconti di novembre solo per alcune persone fisiche

  • Nella fase di conversione in legge del D.L. 155/2024, con un emendamento dell’ultima ora, è stata introdotta la proroga del versamento degli acconti per le partite Iva per l’anno 2024. 
  • La proroga riguarda le imposte dirette, la cedolare secca e le imposte sostitutive, in scadenza il 2.12.2024, mentre resta confermata a tale data e, quindi, non prorogata la scadenza di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail. 
  • Come comunicato dal Ministero dell’Economia, l’acconto potrà essere pagato entro il 16.01.2025, in unica soluzione, o in 5 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese (dalla seconda rata sono dovuti gli interessi del 4% annuo).
  • Rientrano nella proroga le persone fisiche titolari di partita Iva (minimi e forfetari compresi), che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. 
  • Dovrebbe essere inclusa anche la maggiorazione dell’acconto da concordato preventivo biennale.

28/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale e annualità 2018

  • Il Ministero dell’Economia, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03163, ha chiarito che non si potrà applicare il ravvedimento speciale per l’annualità 2018 da parte dei contribuenti con Isa da 8 a 10 per quell’anno. Infatti, il periodo d’imposta non è più accertabile dal 31.12.2023 in seguito alla riduzione di un anno dei termini grazie al regime premiale Isa. Tuttavia, chi avesse già versato l’imposta sostitutiva per tale anno, probabilmente, non potrà chiederla a rimborso.
  • Al contrario, la proroga al 31.12.2025 dei termini per la notifica degli accertamenti in scadenza al 31.12.2024 disposta dall’art. 2-quater, c. 14 D.L. 113/2024 intercetterà l’annualità 2018 per i soggetti non affidabili fiscalmente.

28/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rinvio acconti di novembre escluso per contributi previdenziali

  • Nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2025 dovrebbe essere ripresa la disposizione dello scorso anno che consentiva di rinviare il pagamento delle imposte sui redditi per le partite Iva individuali con ricavi o compensi fino a 170.000 euro. In questo modo potrà essere rinviata la scadenza del 2.12.2024 al 16.01.2025, pagando in un’unica soluzione o rateizzando l’importo in 5 tranche in scadenza il 16 di ogni mese fino al 16.05.2025.
  • Non ci sarà, invece, l’estensione del rinvio e della rateizzazione anche ai contributi previdenziali e assistenziali.

27/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Lettere di compliance per imposta di bollo su fatture elettroniche

  • L’Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti, come preannunciato dal provvedimento n. 422344/2024, lettere di compliance per segnalare le potenziali omissioni dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche per i primi 3 trimestri del 2021, il cui pagamento scadeva il 30.11.2021.
  • Oltre al prospetto dettagliato con il numero delle fatture divise per trimestre e la correlata imposta dovuta e versata (se presente), è allegato anche il modello F24 per procedere in autonomia alla regolarizzazione, entro 30 giorni, della potenziale omissione usufruendo delle sanzioni ridotte, fissate nella misura del 10%, e corrispondendo anche gli interessi calcolati a partire dal giorno della scadenza del pagamento.
  • Nelle comunicazioni viene inoltre segnalato ai contribuenti che, qualora le informazioni esibite nel documento non siano ritenute corrette, è possibile fornire chiarimenti utili a rideterminare le somme dovute entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera.

27/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Doppia imposizione per le spese di trasferta non tracciate

  • La norma contenuta nel Ddl di Bilancio 2025, ora all’esame della Camera in prima lettura, prevede una stretta nei confronti delle spese di trasferta non pagate con modalità tracciabili. Non sarà possibile la deducibilità fiscale per le imprese e i rimborsi saranno tassati per i dipendenti.
  • Tuttavia, la formulazione attuale del testo del Ddl oltre a prevedere una doppia imposizione fiscale, determina alcune conseguenze sul fronte organizzativo aziendale.
  • Una soluzione per la deducibilità delle spese di trasferta potrebbe essere l'utilizzo di carte aziendali o l'utilizzo di carte personali. 
  • Per quanto riguarda le carte personali, l’azienda potrebbe concordare con la banca l’emissione di carte sia per uso personale che aziendale il cui costo di emissione è a carico del dell’impresa ma gli addebiti avvengono sul conto corrente del dipendente. L’addebito sul conto del dipendente potrebbe avvenire dopo due mesi in modo che nel frattempo lo stesso abbia ottenuto il rimborso da parte dell’azienda.
  • L’altra ipotesi è quella di dotare il dipendente di una carta aziendale con appoggio delle spese sul conto dell’azienda.
  • Invece, per risolvere il gravoso problema della doppia imposizione per quelle spese non pagate con mezzi tracciabili potrebbe essere opportuno eliminare la previsione relativa all’indeducibilità dei costi in capo al datore di lavoro. 

27/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Pubblicati gli elenchi dello split payment 2025

  • Nella sezione dedicata del sito del dipartimento Finanze sono pubblicati gli elenchi aggiornati dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment nel 2025. 
  • Le pubbliche amministrazioni non sono comprese negli elenchi perché per la loro individuazione vale l’elenco Ipa pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it. Si ricorda che la proroga del regime della scissione dei pagamenti (split payment) è stata concessa allo Stato italiano dall’Europa fino al 30.06.2026. 

26/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Blocco cessione e sconto in fattura

  • Il disegno di legge in tema di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia, concernenti la rigenerazione urbana prevede che, per le opzioni di cessione e sconto in fattura delle spese relative alla demolizione ricostruzione degli edifici, è necessario verificare se, alla data del 17.02.2023, risultavano approvati i piani attuativi, anche nella forma di piani di lottizzazione convenzionata.
  • Inoltre, non si deve tenere conto della data di presentazione delle varianti alle comunicazioni di inizio lavori asseverate o del diverso titolo abitativo richiesto.

26/11/2024
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Credito d’imposta “Industria 4.0”

  • Per il tax credit “Industria 4.0” resta ferma l’attuale stratificazione per tipologie di beni e per momento di effettuazione dell’investimento. Tuttavia, con l’avvicinarsi del termine del 31.12.2024, per gli investimenti in beni strumentali “immateriali” funzionali ai processi di trasformazione “4.0“ (di cui all’allegato B alla L. 232/2016) occorre affrettarsi per fruire di un beneficio più alto. 
  • Infatti, ancorché l’agevolazione sia riconosciuta fino al 2025, la relativa misura decresce nel tempo: così, ad esempio, se l’investimento in un “bene immateriale 4.0” è effettuato entro il 31.12.2024, ovvero nel termine lungo del 30.06.2025, a condizione che entro il 31.12.2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, mentre se lo stesso investimento è effettuato dal 1.01.2025, la misura decresce al 10% (sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro).
  • Per quanto riguarda, invece, gli investimenti in “beni materiali 4.0” (di cui all’allegato A alla L.232/2016) le aliquote applicabili nel 2025 sono analoghe a quelle previste per il 2024. Infatti, per il triennio 2023-2025 il credito d’imposta si articola in tre diverse misure in funzione dell’investimento ossia: 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 
  • Infine, per gli investimenti inclusi nel Pnrr e diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 50 milioni di euro. 

26/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riforma della disciplina del reddito di lavoro autonomo dal 2025

  • Lo schema di decreto legislativo di riforma Irpef-Ires contiene novità inerenti alla disciplina del reddito di lavoro autonomo, tra cui:
    • in base al futuro art. 54, c. 1 D.P.R. 917/1986, dal 1.01.2025 il periodo di attribuzione dei compensi incassati a inizio anno e derivanti da un pagamento eseguito dal committente nel periodo d’imposta anteriore è determinato dal professionista in base alla data del pagamento;
    • in base al futuro art. 54, c. 3 D.P.R. 917/1986 dal 1.01.2025 il riaddebito al committente delle spese sostenute dal professionista e addebitate analiticamente al cliente (non anticipate in nome e per conto dello stesso) cesserà di costituire componente di reddito assoggettato a ritenuta d’acconto e tali spese saranno integralmente deducibili per il professionista.
  • Inoltre, dall'esame della Commissione Finanze alla Camera, la riforma Irpef-Ires ha ricevuto le seguenti proposte di revisione del reddito di lavoro autonomo:
    • riconoscimento della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali;
    • in ordine alla disciplina delle spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, previsione della deducibilità in quote costanti nel periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nei 5 successivi (per gli immobili ad uso promiscuo, con il limite di deducibilità del 50%). 

25/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decadenza dal concordato preventivo biennale con aumento dei soci

  • Un emendamento al D.L. 155/2024 prevede che l’unica possibilità per decadere dal concordato preventivo biennale nel secondo anno per i soci di società di persone e associazioni professionali è quella di cedere la quota di partecipazione frammentata a più soggetti in modo da aumentare la compagine sociale.

24/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Versamenti di dicembre 2024

  • Entro il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cade di sabato) i contribuenti dovranno procedere al versamento del 2° acconto delle imposte (Irpef, Ires, Irap e sostitutive varie) e dei contributi previdenziali Inps. La stessa data segna, inoltre, il termine di versamento dell’acconto comprensivo anche degli effetti del concordato preventivo biennale, sia per i contribuenti che hanno già aderito entro il 31.10.2024 sia per coloro che lo faranno entro il 12.12.2024. Sempre il 2.12.2024 è il termine ultimo per la trasmissione delle Li.Pe., le liquidazioni periodiche iva, del 3° trimestre 2024.
  • Il 30.11.2024 è anche il termine ultimo per versare la 6^ rata della rottamazione quater delle cartelle esattoriali. Considerando però che il 30.11.2024 cade di sabato e calcolati anche i 5 giorni di lieve ritardo concessi per il versamento, la scadenza “ultima” slitta al 9.12.2024.
  • Il 16.12.2024 è la scadenza fiscale per il pagamento del saldo Imu, il cui ammontare è autoliquidato dai contribuenti.
  • Nella medesima data dove essere versata anche l’Iva di novembre per i contribuenti con liquidazione dell’Iva in modalità mensile, oltre le ritenute e i contributi di dipendenti e autonomi di competenza della medesima mensilità.

22/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Autotutela sostitutiva e atto peggiorativo per il contribuente

  • Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 30051/2024, hanno affermato che, entro i termini decadenziali, l’Amministrazione può sempre sostituire un atto impositivo in autotutela con uno nuovo peggiorativo per il contribuente, a causa di vizi formali o sostanziali. In questo caso non deve sussistere la condizione della conoscenza di nuovi elementi, necessaria per l’accertamento rettificativo; di conseguenza, non si viola il principio del legittimo affidamento del contribuente che può sorgere per la semplice esistenza del precedente atto viziato o per l’errata valutazione delle condizioni su cui si fonda.

22/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cause di decadenza dal concordato preventivo biennale

  • L'art. 22, c. 2 D.Lgs. 13/2024 definisce le violazioni di non lieve entità che integrano una delle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale.
  • In particolare, l'adesione è a rischio in caso di errori di compilazione nel modello Redditi e degli Isa in misura tale da determinare un minor reddito o valore della produzione netta oggetto di concordato preventivo per più del 30%. 
  • In caso di accertamento fiscale nei periodi d’imposta oggetto del concordato o nel precedente (solitamente 2023) il concordato decade nell'ipotesi di esistenza di attività non dichiarate o inesistenza di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.

21/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rinuncia al credito ZES unica

  • L’Agenzia delle Entrate, con una nota del 8.11.2024, ha precisato che se un’impresa intende rinunciare totalmente al credito d’imposta Zes unica richiesto con la comunicazione iniziale, non deve presentare la comunicazione integrativa. La mancata presentazione della comunicazione integrativa comporta la decadenza automatica dall’agevolazione. 

21/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Comunicazioni di irregolarità nel cassetto fiscale

  • Con provvedimento 19.11.2024 l’Agenzia delle Entrate ha attuato le disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 1/2024. 
  • In particolare, nella sezione “L’Agenzia scrive” della propria area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, saranno resi disponibili i dati relativi alle comunicazioni degli esiti dei controlli effettuati ai sensi degli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972 (controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione Iva). Nella stessa area il contribuente può effettuare il pagamento delle somme dovute oppure richiedere assistenza.

20/11/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Sgravio contributivo sui contratti di solidarietà 2023

  • Con circolare n. 97/2024 l’Inps ha consentito la fruizione entro il 17.02.2025 (il giorno 16 è domenica) dello sgravio contributivo del 35% sui contratti di solidarietà relativi all’anno 2023. 
  • Le aziende che hanno sospeso o cessato l’attività, per fruire dell’agevolazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). 
  • Lo sgravio, che spetta alle imprese soggette a Cigs nel caso stipulino contratti di solidarietà difensivi per evitare licenziamenti con riduzione dell’orario di lavoro oltre il 20%, è cumulabile solo con la decontribuzione Sud. Pertanto, i datori di lavoro con sede di lavoro nelle zone svantaggiate possono applicarlo sui restanti contributi a debito, dopo la riduzione del 30%.

20/11/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Sospensione adempimenti comunicativi antiriciclaggio

  • Con nota 19.11.2024, il Gruppo di Lavoro antiriciclaggio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, ha ricordato che, con l'ordinanza n. 8248/2024, il Consiglio di Stato ha interamente sospeso gli effetti dei decreti che hanno dato attuazione al Registro dei Titolari Effettivi, rimettendo, con procedimento accelerato, le questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia Europea.
  • Pertanto, allo stato attuale, i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio non sarebbero tenuti a effettuare alcuna comunicazione al Registro delle Imprese. 
  • Sebbene le questioni pregiudiziali che hanno determinato la decisione del Consiglio di Stato di rinviare le proprie determinazioni a una preventiva pronuncia della Corte di Giustizia Europea, riguardino sostanzialmente solo i mandati fiduciari e gli istituti affini al trust, non sembrano esserci dubbi sul fatto che gli adempimenti siano tutti sospesi.

20/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Investimenti in start-up e Pmi innovative

  • La L. 162/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 7.11.2024 e in vigore dal 22.11.2024, introduce modifiche alla disciplina sugli investimenti in start-up e Pmi innovative effettuati direttamente da persone fisiche o tramite Oicr.
  • La norma introduce la possibilità di fruire della detrazione fiscale sull’investimento anche in caso di incapienza, qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dall’investitore. 
  • Per gli investimenti effettuati dal 2024, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione mediante F24.

19/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bancarotta per restituzione aumento di capitale ai soci

  • La Cassazione penale, con la sentenza n. 41536/2024, ha stabilito che devono rimanere assoggettate a vincolo le somme devolute dai soci alla società in conto futuro aumento di capitale e che la loro restituzione è idonea a fondare la contestazione del reato di bancarotta a carico dell’amministratore. 
  • I versamenti entrano a fare parte del patrimonio della società e costituiscono, in caso di insolvenza, una garanzia del diritto dei creditori di essere informati sulle condizioni finanziarie della società, sicché soltanto a seguito del verificarsi della mancata adozione della delibera di aumento del capitale nel termine fissato sorge il diritto dei soci conferenti alla restituzione delle somme, mentre qualora non sia stabilito alcun termine, le somme devono restare vincolate alla copertura dell’aumento di capitale.

19/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Particolare tenuità del fatto non applicabile ai reati ex D.Lgs. 231

  • La Cassazione, nella sentenza 10.10.2024, n. 37237, ha ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente, prevista dal D.Lgs. 231/2001, per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità della società rispetto a quella penale della persona fisica che pone in essere il reato presupposto.

19/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Adesione tardiva CPB società di persone

  • Il D.L. 167/2024 stabilisce che l’opzione per il concordato preventivo biennale per i soggetti Isa potrà ancora essere esperita entro il 12.12.2024. Sarà previsto che solo le variazioni in aumento della compagine sociale delle società di persone determinano la causa di esclusione e quella di cessazione: diventerebbero irrilevanti i trasferimenti di quote ad altri soggetti che lasciano invariato il numero dei soci e gli accadimenti che determinano una riduzione della compagine sociale, generando tuttavia i seguenti casi dubbi:
    • venire meno della maggioranza dei soci (esempio, 3 soci su 5) nel corso del 2025. Il mantenimento dell’accordo con il Fisco potrebbe risultare penalizzante alla luce della diminuzione delle “forze sociali” e quindi del reddito. Questo significherebbe che la causa di esclusione in oggetto si applicherebbe alle sole nuove adesioni (per chi, dunque, è consapevole della nuova disposizione) e non anche per i soggetti che hanno già aderito;
    • socio dichiara il reddito “da partecipazione” concordato e non versa l’Irpef. In caso di avviso bonario, l’adesione al CPB dovrebbe decadere per tutti ex art. 22, c. 1, lett. e) D.Lgs. 13/2024;
    • socio che omette di dichiarare il reddito attribuito per trasparenza. Il Fisco deve notificare un atto di accertamento parziale (art. 41-bis D.P.R. 600/1973) che, di per sé, non è contemplato come causa di decadenza, a meno che non si ritenga che la normativa speciale del concordato autorizzi anche in questi casi la diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973.

18/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Controllo dell’Amministrazione Finanziaria sul bonus formazione 4.0

  • L’Agenzia delle Entrate sta effettuando attività di controllo sui soggetti beneficiari del credito d’imposta formazione 4.0 al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa. In sede di controllo, i beneficiari dovranno provare la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire del credito e documentare elementi idonei a provare l’effettivo svolgimento delle attività formative. 
  • In particolare, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, se non soggette a tale revisione, da un revisore legale o di una società di revisione.

18/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale e calcolo imposte sostitutive

  • Le imprese e i lavoratori autonomi soggetti agli Isa che, entro il 31.10.2024, hanno aderito al concordato biennale e quelli che lo faranno entro il 12.12.2024 (’art. 1 D.L. 167/2024) hanno la possibilità di opzionare anche la sanatoria (ravvedimento) prevista dall’art. 2-quater D.L. 113/2024. Dal provvedimento delle Entrate del 4.11.2024 si comprende come non esista alcuna istanza di adesione da presentare, ma la scelta si concretizzi semplicemente presentando un modello F24 per ogni annualità che si intende “ravvedere” e versando la prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute. È fondamentale (a pena di inefficacia del ravvedimento) calcolare la corretta imposta sostitutiva da versare e per questa operazione si rivelano molto utili le tabelle allegate al provvedimento, nelle quali sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte dovute. Le simulazioni di calcolo che i contribuenti hanno trovato nel proprio cassetto fiscale sono da considerarsi alla stregua di un mero supporto informativo per il contribuente e non hanno alcun valore ai fini dell’efficacia dell’adesione, in quanto:
    • spesso non tengono conto delle dichiarazioni integrative (in base all’art. 2.2. del provvedimento vale – anche ai fini dell’applicazione o meno degli Isa - l’ultima dichiarazione presentata alla data del 9.10.2024, entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2024);
    • non considerano le modifiche recate dal D.L. 155/2024 (estensione anche a soggetti con cause di esclusione Isa legate alla pandemia o alla sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività).
  • Se, quindi, un riesame di queste simulazioni è obbligatorio, per i calcoli c’è un punto di partenza certo, ossia l’importo indicato nei righi richiamate dalle tabelle. Essi inquadrano un reddito di periodo (già al netto della quota detassata per effetto, ad esempio, del patent box) che deve essere nettizzato dalle perdite di periodi d’imposta precedenti utilizzate a scomputo (anche nel consolidato e in trasparenza), ma (con l’eccezione delle società di persone) al lordo dell’Ace, senza considerare crediti d’imposta da quadro RN, detrazioni, ritenute subite, ecc. Per società di persone, studi associati e soggetti in trasparenza il calcolo è, quindi, unico, anche se poi origina versamenti separati per ogni partecipante. Nelle imprese familiari il reddito da considerare include anche la quota imputata ai collaboratori familiari. 
  • Se, invece di un reddito, il rigo di riferimento presenta una perdita, dalle simulazioni dell’Agenzia si comprende come debba essere considerato un reddito nullo; pertanto, ai soli fini delle imposte dirette, scatta l’imposta minima di 1.000 euro per annualità.
  • In ambito Irap, il valore di riferimento è il valore della produzione netta decrementato di tutte le deduzioni (cuneo fiscale e altro); a un valore negativo non corrisponde alcun versamento.

17/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazioni integrative blindate per le adesioni al CPB

  • Il "decreto riapertura", che confluirà come emendamento nella conversione in legge del D.L. 155/2024, prevede la riapertura dell’accesso al concordato preventivo biennale (CPB): entro il 12.12.2024, presentando una dichiarazione integrativa (ex art. 2, c. 8, D.P.R. 322/1998) che non riduca l’imponibile o il debito d’imposta, né aumenti il credito rispetto alla dichiarazione originaria.
  • Tuttavia, allo stato attuale delle cose, permangono alcuni interrogativi:
    • se il modello integrativo dovrà essere accompagnato o meno dal pagamento della sanzione ridotta che, ordinariamente, è dovuta in caso di integrativa a sfavore del contribuente (considerato che si tratta di una dichiarazione integrativa “neutra”, ossia la sola compilazione del quadro P del modello Isa, è da ritenere che non sia dovuta alcuna sanzione);
    • fino a che punto l’accesso all’opzione tardiva per il CPB possa bloccare un’eventuale "integrativa a favore" del contribuente nel caso in cui dovessero emergere errori commessi nel contenuto della dichiarazione originaria. 

15/11/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Nuovo modello online OT23

  • L’Inail, con nota n. 11050/2024, ha aggiornato il modello online OT23 per richiedere la riduzione dei premi per l’anno 2025, da utilizzare per gli interventi migliorativi realizzati dalle aziende nel corso del 2024. Il modulo indica gli interventi articolati in diverse sezioni. Tra quelli relativi alla formazione e all’aggiornamento, è stata inserita la micro-formazione o micro-learning, ossia l’erogazione di contenuti formativi mediante micro-lezioni della durata massima di 15 minuti, somministrate più volte durante l’anno con un intervallo minimo di 15 giorni le une dalle altre, attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori.

15/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rischio incremento tassazione per le vecchie assegnazioni di auto aziendali

  • Il D.d.l. di Bilancio per il 2025, attraverso l'art. 7, modifica il regime fiscale applicabile agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. La variazione, che interessa le percentuali di imponibilità delle tariffe Aci, ha lo scopo di incentivare l’assegnazione di veicoli elettrici o plug-in, e disincentivare i veicoli con motore termico.
  • Ciò comporterà un maggior carico fiscale per le future assegnazioni di veicoli con motore termico, ma il carico sarebbe ben più penalizzante se non venisse introdotta nel testo del D.d.l. una clausola di salvaguardia al fine di mantenere l’applicazione dell’odierna disciplina per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti entro il 31.12.2024. 

14/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sopravvenienze attive da piani di risanamento non tassabili

  • L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.11.2024, n. 222, chiarisce che non sono tassabili le sopravvenienze attive derivanti dagli accordi che imprese in crisi concludono con i loro creditori, in esecuzione di un piano attestato di risanamento (art. 56 del Codice della crisi) pubblicato nel Registro delle Imprese. 

14/11/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Omessa segnalazione per uso anomalo di contante

  • La Cassazione, Seconda sezione civile, con ordinanza 13.11.2024, n. 29315 ha confermato la sanzione pecuniaria di 40.000 euro a carico del professionista, assolto in primo grado e poi condannato in appello, che nel 2008 non aveva segnalato numerose operazioni finanziarie sospette rappresentate dall’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune, operazioni incongrue rispetto agli obiettivi dichiarati, ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni, ingiustificata interposizione di soggetti terzi.

14/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riapertura del concordato preventivo biennale

  • È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto che riapre i termini del concordato preventivo biennale. Potranno accedere all’accordo solo le partite Iva soggette agli Isa, che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024. Di conseguenza, non potranno rientrarvi ditte, autonomi e contribuenti forfetari.
  • Inoltre, l’adesione sarà possibile sempre che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31.10.2024.
  • Infine, per quanto riguarda il ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale, potrebbero essere ammessi alla sanatoria anche i soggetti esclusi dagli Isa correlata all’esercizio di 2 o più attività d’impresa non rientranti nello stesso Isa dell’attività prevalente, se dalla attività deriva più del 30% dei ricavi complessivi. Per i soggetti trasparenti, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali può essere eseguito anche dal soggetto partecipato.

13/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Netto in busta invariato con il nuovo cuneo fiscale del 2025

  • Il disegno di legge di Bilancio 2025, nell’art. 2, contiene delle novità in vigore dal 1.01.2025, che prevedono una diversa modalità per assicurare continuità al taglio del cuneo fiscale e contributivo dei lavoratori fruito nel 2024. Quindi, la riduzione del cuneo fiscale in vigore dal 2025 assicura lo stesso risparmio del taglio contributivo applicato nel 2024, che passa dalla riduzione della trattenuta contributiva sulla quota a carico dei lavoratori del 2024, all'applicazione di due modalità in relazione al reddito prodotto per il 2025 (importo esente sull'imponibile e detrazione di imposta soggetta a decremento fino ad azzerarsi). 

12/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riduzione Imu per immobile inagibile solo con prove idonee

  • La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, con sentenza 28.10.2024, n. 2804, ha affermato che il contribuente deve fornire delle prove idonee per avere diritto alla riduzione della base imponibile dell’imposta municipale relativamente all’immobile dichiarato inagibile. 
  • Non è sufficiente depositare una perizia che non sia in grado di dimostrare che l’inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 

12/11/2024
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Infortuni mortali e responsabilità del Cda

  • Secondo la Cassazione penale (sentenza n. 40682/2024), il consiglio di amministrazione è responsabile per la morte dell’operaio avvenuto in conseguenza della violazione di norme antiinfortunistiche. 
  • Infatti, le deleghe di gestione e di funzione non esonerano gli amministratori dalla responsabilità penale.

12/11/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Revisore legale e certificazione spese Zes unica

  • Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale commercialisti hanno pubblicato il documento “Certificazione del prospetto Zes” che consente ai revisori impegnati nella certificazione degli investimenti di avere uno strumento per svolgere l’incarico.
  • Il documento definisce 4 fasi, ognuna delle quali è supportata da un documento operativo che standardizza e facilità l’attività di revisione.

12/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Auto aziendali di nuova immatricolazione in uso promiscuo dal 2025

  • Il testo del D.d.l. di Bilancio 2025 prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo a partire dall'1.01.2025, siano rimodulati i coefficienti applicabili per il calcolo del fringe benefit, favorendo i veicoli elettrici.
  • Il testo in bozza prevede un rilevante risparmio fiscale per i veicoli completamente elettrici e per quelli ibridi plug-in (rispettivamente del -60% e -20% di imposte e contributi), mentre prevede per le auto con motore termico nella fascia di emissioni comprese tra 61 e 160 g/km di CO2 (che riguardano il 75% dei veicoli immatricolati dai soggetti Iva) un incremento della tassazione e della contribuzione, (più del 70%).
  • Lo spostamento di convenienza fiscale sulle auto full electric e ibride plug-in comporterà che le imprese dovranno considerare e gestire il trattamento fiscale dei rimborsi delle ricariche elettriche effettuate presso l’abitazione del dipendente. Più in particolare, il consumo di energia non rientrerebbe nel fringe benefit, ma costituirebbe un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore. Tuttavia, non trattandosi di spese sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro né essendo previste esplicite deroghe dal legislatore, tali rimborsi dovranno essere assoggettati a tassazione (interpello 421/2023).
  • Tuttavia, il Fisco ha successivamente riconosciuto una piena equiparazione al carburante dell’energia elettrica destinata alle ricariche delle autovetture elettriche, sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte sui redditi (interpello 477/2023). 
  • Pertanto, come i carburanti per autotrazione, tali ricariche sono deducibili dal reddito di impresa nei limiti dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 164 del Tuir. Resta a carico del contribuente dimostrare puntualmente l’entità e il costo dell’energia elettrica utilizzata per il “rifornimento”. 

11/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Autotutela obbligatoria

  • La circolare n. 21/E/2024 precisa che la regolamentazione dell’autotutela tributaria è speciale rispetto a quella dell’autotutela amministrativa non tributaria: la presa di posizione supera la giurisprudenza di legittimità che aveva sostenuto l’insindacabile discrezionalità degli uffici, salva la prova concreta da parte del contribuente dell’esistenza di un interesse generale all’annullamento dell’atto.
  • È atto impositivo da annullarsi qualsiasi atto anche diverso dall’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione eserciti un potere autoritativo con effetti pregiudizievoli sul patrimonio del destinatario: si allarga lo spettro degli atti annullabili non più circoscritto a quelli con i quali si manifesta la pretesa impositiva; si aggiungono gli atti catastali di per sé privi di tale caratteristica. Il tema è delicato, ma non dovrebbero, però, essere esclusi gli atti privi di effetti esecutivi ma, comunque, idonei a incidere nella sfera giuridica del contribuente (ad esempio, dinieghi espliciti di agevolazione o di rimborso, i dinieghi di iscrizione al Runts una volta approvate le agevolazioni fiscali per il terzo settore).
  • Affinché l’annullamento sia doveroso l’illegittimità dovrebbe essere manifesta; è una caratteristica di per sé generica, che solo l’esperienza amministrativa e giurisprudenziale renderà piena di contenuto, ma non è condivisibile la scelta di collegarla, in termini additivi rispetto alla norma, agli orientamenti giurisprudenziali; come stabilire la prevalenza quando ci sia conflitto tra giurisprudenza di legittimità e di merito, comunitaria e nazionale e come comportarsi davanti a una rimessione di una questione di costituzionalità non ancora decisa; in ogni caso, gli operatori dovranno approfondire gli orientamenti per fondare l’istanza.
  • Incoerente, allora, condizionare l’obbligatorietà dell’annullamento alla manifesta illegittimità così definita anche in presenza di un giudicato sostanziale favorevole al contribuente. Il paradosso è che tale giudicato non conterebbe nulla se gli orientamenti giurisprudenziali fossero contrari rispetto alla statuizione in giudicato che abbia dato ragione al contribuente, ad esempio, per altra annualità in casi di natura pluriennale di componenti del presupposto impositivo o di status soggettivi, mentre varrebbe il contrario in presenza di un giudicato sostanziale favorevole all’ufficio, pur in presenza di una manifesta illegittimità confortata da orientamenti giurisprudenziali prevalenti pro contribuente. In tal caso il giudicato pro Fisco escluderebbe qualsiasi doverosità di annullamento anche se fondata su consolidati recenti orientamenti ad esempio comunitari (notoriamente prevalenti sul giudicato nazionale).
  • Nell’errore sul presupposto rientrerebbero l’errore logico, la doppia imposizione, l’errore in tema di spettanza di fruizione di deduzioni, detrazioni e agevolazioni; ciò che desta sorpresa che per questi e gli altri casi sia sempre necessaria la manifesta illegittimità, con il rischio che la doverosità sia inspiegabilmente esclusa dai singoli uffici in assenza di orientamenti consolidati pro-contribuente come se il nostro ordinamento avesse assunto natura di un ordinamento di common law. Tra le righe si intravede un implicito rinvio alle risultanze dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
  • Utile, ma non esaustiva, la spiegazione che l’errore sull’individuazione del tributo coincida con quello su tributi alternativi (registro/Iva): tale vizio è configurabile anche in presenza dell’erronea qualificazione della componente reddituale o della tipologia di operazione pur sempre imponibile ma con diverse grandezze.
  • Nulla è detto in ordine all’assenza di potestà tributaria a seguito della ripartizione della sovranità in ottemperanza alle regole delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

11/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sospensione dei termini per Covid

  • La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, con la sentenza n. 190/2024, ha affermato che la sospensione dei termini per l’accertamento, che andavano a scadere durante il periodo emergenziale per Covid, si applicano solamente per gli atti con scadenza al 31.12.2020 e non per quelli decorrenti in tale data, ossia la proroga dei termini varrebbe solo per l’anno colpito dall’evento eccezionale, non essendovi spazio per un’applicazione estesa a tutte le annualità di passaggio e ancora accertabili al 2020. 

11/11/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Vigilanza del sindaco sul report di sostenibilità

  • L’art. 10, c. 1 D.Lgs. 125/2024, di recepimento della direttiva Csrd, stabilisce che l’organo di controllo, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall’ordinamento, vigila sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel decreto e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea, replicando la previsione già contenuta nel D.Lgs. 254/2016 sulla dichiarazione non finanziaria, ora abrogato. 
  • Si attende che la norma di comportamento Q.3.8. “Vigilanza sulla dichiarazione di carattere non finanziario” sia aggiornata.
  • Inoltre, rilevano le attività fino a oggi previste dall’art. 19 D.Lgs. 39/2010 in capo ai collegi degli enti di interesse pubblico, che sono state estese al reporting di sostenibilità.
  • Da ultimo, può essere svolta un’attività di vigilanza circa il rispetto degli obblighi di pubblicità del reporting di sostenibilità introdotti dall’art. 6 D.Lgs. 125/2024.
  • Per l’esercizio 2024, devono redigere il reporting le società quotate, le banche e le assicurazioni (enti di interesse pubblico o Eip) che superano determinati limiti dimensionali.

11/11/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Contagio Covid escluso dalla copertura della polizza infortuni

  • Il Tribunale di Padova, con la sentenza 16.10.2025, n. 1595, conformandosi all’orientamento prevalente, ha stabilito che il contagio da virus Sar-Cov2 non si può equiparare a un infortunio: chi ha contratto il virus non può ottenere l’indennizzo dalla compagnia assicurativa con cui ha stipulato una polizza infortuni (Trib. Torino, sentt. 20.06.2023, nn. 653 e 719; Trib. Pescara, sent. 23.03.2022; Trib. Milano, ord. 20.07.2022). 
  • L’art. 42 D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, ha assimilato il contagio da Covid-19 a un infortunio ma si tratta di norma eccezionale rivolta alla sola assicurazione sociale Inail e non agli assicuratori privati.

11/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Alternativa per la trasmissione dei corrispettivi telematici

  • Via libera europeo al provvedimento direttoriale contenente le specifiche tecniche che le soluzioni software devono rispettare per potere validamente memorizzare e trasmettere telematicamente, in alternativa ai Registratori telematici, i dati dei corrispettivi giornalieri. Si attende l’adozione del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  • La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati potrà essere effettuata con una modalità alternativa a quella che, a oggi, impone agli operatori di avvalersi degli strumenti tecnologici a tal fine individuati, e cioè RT-registratori telematici, Server Rt e quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.
  • Le soluzioni software di cui al provvedimento direttoriale potranno essere installate su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche quelli evoluti di pagamento elettronico, accorpando in un unico strumento le operazioni commerciali, amministrative e fiscali.

08/11/2024
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bonus Transizione 5.0

  • Alcuni emendamenti presentati in sede di conversione in legge del D.L. 155/2024, su cui pende ancora il giudizio di ammissibilità, prevedono la riduzione da 3 a 2 degli scaglioni di investimento ammissibili al bonus Transizione 5.0 riservato alle imprese impegnate nel processo di trasformazione digitale ed energetica, l’innalzamento delle aliquote agevolative fino al 60% della spesa e la cumulabilità con gli incentivi della Zes unica Mezzogiorno.
  • Dalla lettura degli emendamenti emerge anche la previsione di maggiorazioni fino al 90% delle aliquote teoriche del credito d’imposta per i pannelli fotovoltaici; le modifiche riguardanti il piano Transizione 5.0 sono retroattive e si applicano anche alle pratiche già avviate o concluse.

08/11/2024
Informazione Quotidiana

Varie

Nuovi modelli per Cila, Scia e permesso di costruire in edilizia

  • Il Governo, attraverso una commissione di esperti, sta procedendo nella sua opera di revisione delle norme legate all’edilizia, lavorando all'aggiornamento dei modelli: Cila, Scia e permesso di costruire (che hanno quasi 10 anni), al fine di allinearli alle novità del "decreto Salva casa" (D.L. 69/2024), semplificandoli e fornendo chiarimenti per l’applicazione dello stesso.

08/11/2024