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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ires premiale in dichiarazione

  • I soggetti che vogliono fruire del regime dell’Ires premiale devono segnalarlo nel frontespizio del modello Redditi, dove è stata prevista un’apposita casella in cui indicare il codice 1, quando l’aliquota agevolata si applica sull’intero reddito d’impresa prodotto dal dichiarante, oppure il codice 2 quando l’aliquota si applica solo su una quota del reddito d’impresa prodotto. La casella non deve essere compilata se il soggetto dichiarante applica l’agevolazione solo sul reddito ricevuto per trasparenza da società partecipate e/o da trust in regime di Ires premiale di cui il dichiarante è socio o beneficiario.
  • Dopo il frontespizio, è necessario compilare i righi RF58, casella “3E” (quota di reddito agevolato attribuito ai soggetti “in trasparenza”), RN84 (liquidazione separata dell’Ires all’aliquota ridotta del 20%), RN22 e RN23 (eventuali acconti specifici già versati e debito d’imposta relativo all’Ires premiale) e RX1 (versamento separato dell’imposta ridotta).

29/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Scelta tra regime forfetario e regime ordinario

  • Nella scelta tra regime forfetario e regime ordinario, se il confronto delle imposte è a vantaggio del primo, essendo la misura più elevata dell’imposta sostitutiva (15%) inferiore all’aliquota Irpef più bassa (23%), vi sono altri aspetti da analizzare che possono far cambiare prospettiva. Infatti, nel regime forfetario i costi non sono deducibili, con la sola eccezione dei contributi previdenziali pagati nell’anno in ottemperanza a obblighi di legge. Se quindi l’attività comporta il sostenimento di spese significative, il reddito imponibile determinato applicando i coefficienti di redditività potrebbe risultare più elevato rispetto al reddito effettivamente prodotto.
  • Un altro aspetto da valutare è l’Iva: il forfetario non addebita l’imposta in fattura e non può quindi detrarre l’Iva assolta sugli acquisti. Qualora siano previsti investimenti rilevanti o acquisti frequenti di beni e servizi soggetti a Iva, la mancata detrazione dell’imposta può incidere in modo significativo sulla convenienza del regime.
  • Infine, sono di notevole importanza anche le detrazioni fiscali. Essendo dovuta un’imposta sostitutiva e non l’Irpef (ambito naturale delle detrazioni fiscali), oneri deducibili e oneri detraibili possono avere un impatto limitato o addirittura nullo in assenza di un’imposta Irpef da ridurre.

29/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riattivazione Portale Enea

  • Portale Enea nuovamente attivo e aggiornato: sarà così possibile effettuare le comunicazioni per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili che accedono all’ecobonus e al bonus ristrutturazioni ordinario, al 50% e al 36%.
  • L’invio delle comunicazioni, infatti, era stato sospeso dal 4.02.2026. Si tratta di lavori molto diffusi, come la sostituzione di infissi, l’installazione di condizionatori con pompa di calore e di schermature solari, la coibentazione di facciate e tetti.

28/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Blocco agevolazioni fiscali a favore delle caldaie a condensazione

  • Il blocco per le agevolazioni fiscali a favore delle caldaie a condensazione, attivato per effetto della direttiva Case green a partire dal 2025, riguarda anche la messa a norma degli impianti.
  • È uno dei chiarimenti inseriti nel vademecum su “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate. Una guida in 12 capitoli, preceduti da una parte generale, che esplora temi come le spese sanitarie, gli interessi passivi dei mutui, i contributi previdenziali e tutto il mondo dei bonus casa, da quelli dedicati a mobili ed elettrodomestici a quelli riservati a ristrutturazioni ed efficientamento energetico. E proprio qui c’è uno dei passaggi più interessanti. La guida, infatti, spiega che dal 2025 non è più ammessa alcuna detrazione “per interventi di sostituzione o nuova installazione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili”. Quindi, soprattutto le caldaie a condensazione. Il testo fa, però, anche dei passi in più e sottolinea che “non sono altresì agevolabili le spese per gli interventi accessori e funzionali all’intervento principale di sostituzione della caldaia”, anche nel caso in cui si parli di semplice “adeguamento e di messa a norma dell’impianto esistente, in ottemperanza ad obblighi di legge”. Sempre in tema di caldaie la guida conferma che, a partire dal 2025, non è più possibile collegare alla sostituzione di questi impianti il bonus mobili ed elettrodomestici. La possibilità, ammessa in passato, è venuta meno con il blocco alle agevolazioni per effetto delle norme europee.

28/06/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Antiriciclaggio

  • Dal 1.07.2026 entrano in vigore le nuove istruzioni dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (Sos). Il provvedimento chiude il percorso di revisione avviato con la consultazione e sostituisce l’impianto operativo del 2011, con un obiettivo dichiarato: rendere la collaborazione attiva, nel contrasto al riciclaggio, più tempestiva, completa e utile, ma anche più coerente con la diversa natura dei destinatari. Per i professionisti il punto centrale non è l’aumento degli adempimenti, ma il modo in cui gli adempimenti devono essere organizzati e motivati. La Sos non è concepita come un automatismo da attivare ogni volta che compare un’anomalia. Al contrario, le Istruzioni chiariscono che la segnalazione è l’esito di un processo valutativo: si parte dall’individuazione di elementi soggettivi o oggettivi anomali, li si confronta con le informazioni disponibili sul cliente, sulla prestazione richiesta, sull’operatività complessiva e sui soggetti collegati, e solo se il sospetto resta fondato si procede alla trasmissione alla Uif. Il chiarimento è importante poiché riduce il rischio di segnalazioni meramente difensive. La ricorrenza di un indicatore di anomalia, una richiesta dell’autorità, il profilo di rischio elevato del cliente o l’utilizzo del contante non bastano, da soli, a imporre la Sos. Servono circostanze concrete, collegate fra loro e descritte in modo comprensibile. Allo stesso modo, quando il professionista esclude il sospetto, diventa opportuno conservare una traccia sintetica della valutazione svolta, così da poter ricostruire a posteriori le ragioni della decisione.
  • Una delle modifiche più significative riguarda la figura del referente Sos, che prende il posto della precedente impostazione incentrata sul responsabile Sos. La scelta non è solo lessicale: la Uif precisa che il referente è una figura funzionale alla gestione operativa delle segnalazioni e delle interlocuzioni con l’Unità, senza introdurre nuovi soggetti responsabili ai fini sanzionatori. Per il professionista persona fisica il referente coincide con il destinatario; nelle strutture organizzate, invece, il ruolo è assunto dal legale rappresentante o da un delegato formalmente individuato.
  • Sul piano organizzativo il principio guida è la proporzionalità. Le Istruzioni non pretendono che ogni studio adotti modelli complessi di tipo bancario. La procedura interna è richiesta per le strutture organizzate, mentre per il professionista persona fisica può essere adottata in modo proporzionato, soprattutto quando l’attività si svolge con dipendenti o collaboratori.
  • Anche la compilazione della segnalazione richiede maggiore attenzione qualitativa. La Sos deve contenere dati strutturati coerenti e una parte descrittiva chiara, distinta tra operatività sospetta e motivi del sospetto. Gli allegati possono aiutare, ma non sostituire il racconto dei fatti e del ragionamento seguito. Per gli studi professionali il passaggio al nuovo sistema richiede tre interventi essenziali: aggiornare la registrazione e le abilitazioni sul portale, individuare con chiarezza il referente Sos e costruire una procedura minima, sostenibile e verificabile.

28/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dazio da tre euro e istruzioni ADM

  • Con la circolare n. 17/D del 25.06.2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa che il nuovo dazio forfettario di 3 euro in vigore dal 1.07.2026 è dovuto per ogni linea della dichiarazione doganale e non consente il raggruppamento degli articoli. In particolare, per la dichiarazione, il nuovo dazio è applicato per articolo ed essendo ogni articolo rappresentato da una distinta linea della dichiarazione, è stato chiarito che il dazio si applicherà per linea di dichiarazione indipendentemente dal numero di articoli a condizione che il valore delle merci incluse nella dichiarazione non superi i 150 euro.
  • Restano esclusi dal nuovo regime, tra gli altri, i mezzi di trasporto nuovi e i beni ceduti con installazione o montaggio da parte del fornitore. Infine, salvo il caso di merci difettose, il dazio non è rimborsabile in caso di reso.

26/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ires premiale in presenza di perdite

  • L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 25.06.2026 nuove Faq sull'Ires premiale in presenza di perdite di esercizio. In particolare, se una società di capitali riceve più redditi per trasparenza, tra cui il reddito derivante dal concordato preventivo biennale e il reddito agevolabile ai fini dell'Ires premiale, l'eventuale perdita dovrà diminuire anzitutto quest'ultimo, ossia la quota del reddito assoggettabile all'aliquota del 20%. In altri termini, se una società riceve per trasparenza da una società X in regime di CPB, quindi un reddito di “natura vincolata”, la perdita fiscale ricevuta per trasparenza dalla società Y deve essere utilizzata esclusivamente in diminuzione del reddito imponibile assoggettabile a Ires premiale. Pertanto, qualora la perdita azzeri integralmente il reddito agevolabile, il beneficio  non spetta. 

26/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Richiesta unica per più beni iperammortizzabili

  • Fonti del Mimit e del Gse, in occasione di un evento della Confindustria, hanno fornito alcune informazioni in materia di iperammortamento.
  • In particolare, è stato precisato che per i beni mobili e le imprese che operano in più sedi o cantieri, come quelle edili, il riferimento catastale da indicare è quello della sede legale; sarà poi la perizia tecnica (con relativa relazione) a documentare collocazione ed eventuali spostamenti dei beni.
  • L’impresa può presentare una sola domanda per più beni: la piattaforma permette di gestire l’investimento con l’assegnazione di sottocodici per ogni asset o gruppo di asset. È stato chiarito che comunicazione preventiva e conferma del pagamento del 20% sono uniche per l’intero progetto, mentre l’impresa può inviare più comunicazioni di completamento, riferite ai singoli beni, man mano che sono ultimati e interconnessi.  

26/06/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Novità per la contrattazione collettiva di prossimità

  • Tra le novità della legge di conversione del D.L. 62/2026 si segnala l’art. 7-bis, che introduce alcuni obblighi procedurali sulla contrattazione collettiva di prossimità. In particolare, è stato introdotto un obbligo generalizzato di deposito, ossia i contratti collettivi e le specifiche intese di prossimità dovranno essere depositati presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro e presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi del CNEL al fine di consentire un sistema di tracciabilità alle Amministrazioni.
  • Inoltre, per le imprese fino a 15 dipendenti, la sottoscrizione dell’accordo di prossimità dovrà avvenire presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro competente quando si deroga alla legge e al contratto collettivo nazionale e si prevedono trattamenti peggiorativi.
  • Infine, è previsto un obbligo di informazione individuale ai lavoratori. Quando l’accordo introduce trattamenti peggiorativi, l’impresa dovrà informare i dipendenti interessati entro tre giorni dalla sottoscrizione mediante comunicazione scritta, posta elettronica o altre modalità previste dalle procedure aziendali.

26/06/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Conversione in legge del decreto 1° maggio

  • Il Senato ha votato la fiducia al Governo il 24.06.2026 approvando in via definitiva il disegno di legge n. 1933 di conversione del D.L. 62/2026.
  • Oltre alla più specifica definizione del Tec, il testo finale introduce diverse novità, a partire dall'adeguamento automatico delle retribuzioni al 50% dell'inflazione nel caso di mancato rinnovo del contratto collettivo scaduto da oltre 9 mesi. La disposizione troverà applicazione immediata per i contratti scaduti o che scadranno dopo l'entrata in vigore del decreto, mentre per i contratti scaduti in precedenza saranno applicabili dal 1.01.2027. Rimarranno fuori dall'adeguamento automatico i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi e quelli cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale per i quali invece la misura dell'aumento provvisorio sarà determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali, senza superare il valore percentuale previsto in via generale.
  • Sarà poi consentito, in via sperimentale, il distacco di lavoratori anche tra aziende appartenenti a settori diversi, garantendo il pieno rispetto delle mansioni e previo accordo sindacale, quando ciò sia necessario per salvaguardare i livelli occupazionali, assicurare la continuità produttiva o mantenere competenze professionali. Il distacco può essere utilizzato anche per evitare sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, il ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero.
  • Scende infine dal 60 al 50% la percentuale massima del montante finale accumulato relativo alle prestazioni pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita e di prestazione definita che può essere erogata in capitale, secondo il valore attuale.

25/06/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Chiarimenti sulle detassazioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026

  • L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E/2026, ha fornito nuove indicazioni in merito alle detassazioni sugli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione di Ccnl sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, e sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e sulle indennità per lavoro a turni.
  • Relativamente agli incrementi retributivi, è stato precisato che rientrano nella detassazione le indennità erogate mensilmente e connesse allo svolgimento delle mansioni, come ad esempio le indennità di cassa, quando confluiscono nella retribuzione ordinaria, così come gli incrementi derivanti da rinnovi dei Ccnl sottoscritti nel triennio 2024-2026, erogati nel 2026, ma relativi ad annualità precedenti, e gli incrementi assorbiti dai superminimi pattuiti individualmente.
  • In merito alla detassazione al 15% è stato chiarito che il beneficio può essere applicato allo straordinario festivo o straordinario notturno, alle maggiorazioni domenicali, anche se il giorno di riposo settimanale non coincide contrattualmente con la domenica, e per i part time verticali che lavorano nel giorno di riposo stabilito dalle parti.

25/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Comunicazione di risposta per la rottamazione-quinquies

  • L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un comunicato del 23.06.2026, ha concluso gli accertamenti e sta rendendo disponibili le comunicazioni di risposta ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies entro il 30.04.2026. In particolare, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, sono a disposizione le comunicazioni delle somme dovute con l’esito della richiesta, il dettaglio degli importi da corrispondere, i moduli di pagamento delle rate e le informazioni per chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate sul conto corrente.

24/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Iperammortamento

  • Nel corso di un evento organizzato il 22.06.2026 da Confindustria per approfondire alcuni aspetti operativi legati all'iperammortamento, è emerso che, in presenza di una comunicazione preventiva che riguarda più beni, il sistema con cui opera la piattaforma web del Gse consente di gestire l'investimento in modo flessibile attraverso l'assegnazione di sottocodici parlanti per ogni singolo asset o gruppo di asset. Nonostante la comunicazione preventiva e la successiva conferma del pagamento del 20% siano uniche per l'intero progetto, l'impresa ha la possibilità di inviare più comunicazioni di completamento separate per i singoli beni man mano che questi vengono ultimati e interconnessi. Questa struttura permette di suddividere la fruizione dei benefici fiscali su diverse annualità, a seconda di quando ogni specifico bene entra effettivamente in funzione.
  • Nel caso, invece, di un bene complesso, ogni singolo componente viene censito con un proprio codice univoco e i relativi costi di acquisizione confluiscono nel montante complessivo al momento della comunicazione di completamento finale. In questo caso il completamento avverrà quando sarà completato l'ultimo investimento.

24/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Deduzioni forfetarie autotrasportatori periodo d'imposta 2025

  • Il Ministero dell'Economia, con un comunicato diffuso il 23.06.2026, ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori relative al periodo d'imposta 2025.
  • La deduzione forfetaria prevista dall'art. 66, c. 5 del Tuir riguarda i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore e deve essere riportata nei modelli Redditi 2026 Persone fisiche e Società di persone. In particolare, nel quadro RF occorre utilizzare il rigo RF55 con i codici 43 e 44, mentre nel quadro RG devono essere indicati i codici 16 e 17 nel rigo RG22, secondo quanto previsto dalle istruzioni ministeriali. I codici distinguono le due tipologie di trasporto agevolato: da un lato quelli effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, dall'altro quelli svolti oltre l'ambito comunale.

24/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Responsabilità del commercialista per fattura errata del cliente

  • Secondo la Cassazione (ordinanza n. 21061/2026), la diligenza del commercialista non si esaurisce nella mera registrazione e contabilizzazione dei dati forniti dal cliente, ma impone un dovere ampio di controllo e verifica della documentazione ricevuta dal cliente. In questo modo, il commercialista può intercettare e segnalare eventuali errori o anomalie, come quelli presenti nella fatturazione attiva, anche se curata dal cliente stesso.

24/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Scambio automatico dei dati delle criptoattività

  • L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22.06.2026, rende operative le nuove regole sullo scambio automatico relativo alle cripto-attività europee previste dalla direttiva (Ue) 2023/2226 (Dac8), in attuazione del D.Lgs. 194/2025.
  • La trasmissione deve essere effettuata entro il 30.06 dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. La prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30.06.2027.
  • Le disposizioni si rivolgono ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, cioè agli operatori che consentono ai clienti di acquistare, vendere, trasferire o custodire asset digitali, individuati secondo le modalità dell’art. 7, D.Lgs. 194/2025.

23/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tassa sui pacchi

  • Il nuovo decreto legge Pnrr/infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri prevede che il prelievo da 2 euro introdotto dalla legge di Bilancio 2026 slitta di ulteriori tre mesi e dal 1.07 entrerà in vigore il 1.10.2026.
  • Dal 1.07.2026 sarà introdotto il nuovo dazio comunitario da 3 euro.

23/06/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Funzione dell’esperto nella composizione negoziata

  • Si registra un disallineamento tra il provvedimento dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23.04.2026, come ripreso nella bozza di circolare 14.04.2026 dell’Agenzia delle Entrate, e il documento 22.06.2026 del Cndcec sulle funzioni dell’esperto nella composizione negoziata della crisi, comprese le attestazioni che devono essere allegate alla proposta di accordo transattivo relativo ai debiti tributari, che il debitore può presentare alle agenzie fiscali (Entrate e Dogane) e all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 23, c 2-bis del Codice della crisi.  
  • L’art. 23 dispone che alla proposta devono essere allegate una relazione, redatta da un professionista indipendente, che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato dal revisore legale, se esistente, o da un revisore legale a tal fine designato. Ciò posto, occorre distinguere 2 situazioni, a seconda che la società debitrice abbia un revisore legale in carica o ne sia priva.
  • Il documento del Consiglio nazionale, senza distinguere tra i 2 casi, prevede che il revisore legale non può svolgere l’incarico di attestatore, ma il professionista indipendente incaricato dall’attestazione potrebbe “all’occorrenza” redigere anche la relazione sulla veridicità dei dati aziendali.
  • Il provvedimento dirigenziale del Ministero della Giustizia, invece, esclude in ogni caso che le 2 relazioni possano essere redatte dal medesimo soggetto e che l’attestatore possa redigere anche la relazione sulla veridicità dei dati aziendali.

23/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cartella di pagamento senza invio della comunicazione di irregolarità

  • La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n. 447/2026 ha ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 600/1973, anche senza il preventivo invio della comunicazione di irregolarità poiché si tratta di una procedura di mera liquidazione delle somme dovute. Infatti, la mancata ricezione della comunicazione non impedisce al contribuente di ottenere la riduzione delle sanzioni, versando quanto dovuto entro 30 giorni (ora 60) dalla notifica della cartella.

22/06/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Giudice estraneo al merito della negoziazione debiti fiscali

  • Il Tribunale di Milano, con decreto 2105.2026 (conforme Tribunale Roma, decreto 7.03.2026), ha fissato il perimetro del sindacato che l’autorità giudiziaria deve compiere per autorizzare l’esecuzione dell’accordo sui debiti tributari nella composizione negoziata della crisi, secondo l'art. 23, c. 2-bis del Codice della crisi.
  • La verifica riguarda la ritualità dell’iter e l’esistenza dei presupposti, comprese le “concrete possibilità di risanamento”.
  • Essenzialmente si tratta dell’attestazione di convenienza dell’accordo per l’Erario, dalla relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali ed eventualmente (non essendo richiesta dalla norma anche se è certamente opportuna) dall’attestazione della fattibilità del piano di risanamento.
  • Rimane in ogni caso estranea all’esame del giudice ogni valutazione di merito delle scelte negoziali e della convenienza dell’accordo, che competono solo alle agenzie fiscali, dovendo l’autorità giudiziaria controllare solo l’affidabilità e trasparenza del percorso prescelto e dell’apparato informativo offerto. 

22/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cancellazione semplificata dell’ipoteca

  • Cancellazione semplificata dell’ipoteca ammessa anche nel caso di estinzione, senza accollo, di una singola quota di mutuo frazionato: lo chiarisce la risoluzione 19.06.2026, n. 23/E, che interviene sul procedimento di cancellazione delle ipoteche (art. 40-bis TUB), a causa di difformità applicative emerse in alcuni uffici dei registri immobiliari.
  • Il punto riguarda una fattispecie frequente nella prassi immobiliare: il mutuo originariamente garantito su un intero compendio immobiliare è poi frazionato in più quote, ciascuna collegata a una singola unità immobiliare, la quale è gravata con una corrispondente porzione di ipoteca. In alcuni uffici era stata esclusa la possibilità di usare la cancellazione semplificata limitando la procedura ai soli casi in cui il frazionamento fosse accompagnato da un accollo del debito.
  • La risoluzione supera però tale impostazione, ricordando che l’ipoteca si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita e affermando che il frazionamento previsto dall’art. 39 TUB non è da ricondurre a una semplice rinuncia del creditore all’indivisibilità dell’ipoteca, poiché comporta la configurazione di una pluralità di posizioni giuridiche distinte, in quanto ogni quota di finanziamento è riferita a una specifica porzione immobiliare e trova corrispondenza in un’autonoma frazione della garanzia ipotecaria.

21/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Affitti brevi

  • Affitti brevi con rischio in precompilata: alcuni portali che mettono in contatto locatori e affittuari hanno trasmesso la certificazione unica oltre il 15.04.2026 e il dato del reddito percepito e della ritenuta (il 21%) trattenuta non è presente nel modello del locatore/gestore.
  • Le certificazioni uniche trasmesse oltre la citata data, che consente l'esposizione o l'eventuale inserimento dei dati comunicati in precompilata, risultano comunque presenti nel cassetto fiscale del contribuente intestatario che deve, però, inserire a mano nel modello 730 (o nel modello redditi) sia il reddito percepito sia la trattenuta operata.

21/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Iperammortamento

  • Iperammortamento a rischio sugli investimenti 2026: è soprattutto l'incognita del fattore tempo che minaccia la corsa alla piena operatività entro il 31.12.2026 per ottenere il riconoscimento della maxi deduzione fiscale, a fronte degli investimenti tecnicamente complessi come quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e all'autoproduzione di energia rinnovabile. Infatti, per poter fruire della maggiorazione delle quote di ammortamento nel 2027, in occasione della presentazione della dichiarazione dei rediti a valere sul periodo d'imposta 2026, la condizione vincolante da rispettare è la piena operatività degli investimenti potenzialmente agevolabili.
  • Per ottenere questo risultato occorre completare il ciclo dell'avvenuta consegna, dell'interconnessione e del completo funzionamento degli impianti, peraltro obbligatoriamente asseverato dai periti e validate dal Gse). Pertanto, se l'impresa, causa forza maggiore, sarà costretta a rendere pienamente funzionanti gli investimenti energetici nei primi mesi del 2027 (anche se avviati nel 2026) potrà beneficiare della maxi deduzione fiscale solo nel 2028.
  • L'incertezza che incombe sul buon esito degli investimenti per accedere al beneficio fiscale nel 2027 è imputabile ai ritardi accumulati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell'avviare l'operatività dell'iperammortamento. L'apertura della piattaforma Gse a cui inviare le comunicazioni preventive è avvenuta il 12.06.2026 (D.D. Mimit 11.06.2026 e relativo comunicato di pubblicazione diffuso il 18.06.2026 nella Gazzetta Ufficiale n. 139). La piattaforma è stata aperta tardi, rispetto ai tempi tecnici normalmente necessari alla completa messa in funzione degli investimenti agevolabili entro il 31.12.2026 e l'ufficializzazione della sua apertura è avvenuta ancora più tardi.
  • Considerando l'imminente periodo feriale e le prossime festività da qui al 31.12.2026, comprese quelle natalizie, le imprese hanno a disposizione poco più di 5 mesi per poter rispettare i tempi previsti dalla normativa. Dopo la prima versione del decreto sull'iperammortamento predisposta dal Mimit e trasmessa al Mef il 5.01.2026, sono stati necessari 3 mesi per attendere il superamento della clausola “Made in Europe” imposta dalla Ragioneria in legge di bilancio per consentire che le risorse inizialmente previste per una annualità fossero sufficienti per un triennio. Alla fine di marzo 2026, la Ragioneria aveva tentato di destinare ad altro scopo gli 1,3 miliardi stanziati in bilancio per gli “esodati” della prima edizione di Transizione 5.0. Le risorse originariamente stanziate sono state poi ripristinate e reperiti ulteriori 200 milioni dai capitoli del Mimit per accogliere le domande delle imprese.
  • Altro ritardo si è verificato quando il MEF (ovvero la Ragioneria) si rifiutava di concedere la bollinatura al decreto senza l'esclusione delle agevolazioni per le soluzioni software in cloud erogate in abbonamento e l'introduzione della quinta comunicazione. L'apertura dello sportello avvenuta il 12.06.2026, dopo il passaggio alla Corte dei conti, rischia pertanto di essere tardiva per completare l'iter procedurale che conduce al beneficio della maxi deduzione relativamente al periodo d'imposta 2026.
  • Un inutile onere a carico delle imprese riguarda la novità delle ulteriori due comunicazioni (periodiche). Entro il 20.01 di ciascun anno deve essere trasmessa una comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio; entro il successivo 30.06 occorre inviare una comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento con l'indicazione delle quote dell'incentivo imputate in ciascun esercizio.

21/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Proroga per la rottamazione-quinquies degli enti locali

  • È stato approvato un emendamento alla legge di conversione del decreto Accise che prevede la proroga al 31.07.2026 della possibilità di deliberare l’adesione alla rottamazione-quinquies delle entrate locali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Con questo differimento, cambia tutto il calendario dell’adempimento: entro il 15.10.2026 l’Agenzia metterà a disposizione dei debitori interessati il prospetto dei carichi potenzialmente rottamabili e l’istanza potrà essere trasmessa dal 16.10 al 15.12.2026.

19/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Fattibilità del concordato semplificato senza accordi coi creditori

  • Il Tribunale di Genova, con decreto 21.05.2026, ha stabilito che il concordato semplificato è fattibile e omologabile anche quando all'apertura della Composizione negoziata della crisi d'impresa (Cnc) manchino le condizioni per definire proficui accordi con i creditori e non sia individuata una concreta soluzione ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 14/2019.
  • La condizione perché ciò possa attuarsi, però, è il rispetto della buona fede nelle trattative con i creditori. 

19/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Controlli su 730 modificati con rimborsi oltre 4.000 euro

  • L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 18.06.2026, n. 182408, ha confermato i criteri 2025 sulla selezione delle dichiarazioni da controllare, in attuazione dell’art. 5, c. 3-bis D.Lgs. 175/2014. Pertanto, anche quest’anno i rimborsi superiori a 4.000 euro derivanti dal 730/2026 di chi ha modificato la precompilata potranno subire ritardi fino a 6 mesi, se considerati “a rischio” durante i controlli preventivi.
  • Il provvedimento riproduce nella sostanza le regole degli anni passati. In particolare, gli “elementi di incoerenza” che innescano i controlli sono: a) scostamento per importi significativi rispetto ai dati dei modelli di versamento, delle certificazioni uniche e delle dichiarazioni dell’anno prima; b) altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
  • Possono essere selezionate anche le dichiarazioni di chi ha irregolarità in anni precedenti, in quanto indice di pericolosità esterna al 730/2026.

18/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Possibile proroga della scissione dei pagamenti

  • Il MEF ha formalizzato a Bruxelles la richiesta di proroga dello split payment oltre l'attuale scadenza del 30 giugno 2026. La Commissione europea, con 8 mesi di tempo per formulare una proposta ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, ha accolto l'istanza e ora è necessaria l’approvazione formale del Consiglio Europeo. Gli operatori continueranno ad applicare il regime garantendo la neutralità dell'imposta.

18/06/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Avviso bonario su contributi interrompe la prescrizione

  • La Cassazione, nell'ordinanza n. 19480/2026, ha affermato che l'avviso bonario sui contributi non pagati interrompe la prescrizione del credito Inps nel momento in cui le Poste rilasciano l'avviso di giacenza della raccomandata non consegnata per irreperibilità relativa, cioè quando l'indirizzo è noto ma il destinatario non è presente al momento della tentata consegna. L'atto dell'istituto previdenziale, infatti, costituisce subito in mora il debitore, interrompendo la prescrizione, senza che debbano passare 10 giorni dall'avviso di giacenza, come invece previsto per la notifica degli atti impositivi e degli avvisi di addebito previdenziali inviati per posta. L'avviso bonario ha natura stragiudiziale e se ne presume la conoscenza del destinatario, ma se il contribuente contesta la ricezione dell'atto il giudice deve verificare l'esito della ricezione. 

18/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Deducibilità interesse passivi, inerenza e antieconomicità

  • Secondo la Cassazione (da ultimo alcune sentenze dell’11.06.2026), gli interessi passivi sono deducibili per i soggetti Ires nei limiti dell’art. 96 Tuir indipendentemente dal giudizio di inerenza, per effetto da quanto previsto dall’art. 109, c. 5 Tuir. Inoltre, il giudizio relativo all’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo e, quindi, non può valere che il concetto di inerenza del costo equivarrebbe a quello della sua congruità.
  • Se, quindi, l’inerenza non ha una dimensione quantitativa, l’antieconomicità (che può segnalare l’assenza di inerenza) deve per forza misurarsi a livello comparativo nell’ambito dell’impresa o del mercato, e solo laddove la sproporzione sia dimostrata senza profili dubitativi si può pensare di sindacare la deducibilità del costo

17/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Imposta di registro su trasferimento di azienda tramite concordato preventivo

  • L’ordinanza della Cassazione n. 16636/2026 ha stabilito che, nel caso di trasferimento di azienda eseguito mediante concordato preventivo con assuntore, l’imposta di registro deve essere applicata al valore netto dell’azienda e non solo sulla parte attiva di essa, poiché non sussiste alcun motivo per prevedere un regime più oneroso quando il trasferimento ha luogo nell’ambito di una procedura concorsuale.

17/06/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Sostenibilità delle start-up

  • Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Società italiana dei docenti di ragioneria e di economia aziendale hanno pubblicato il 16.06.2026 le Linee guida per la sostenibilità delle start-up. Il documento propone, per ciascuna area di analisi, linee guida articolate in forma sintetica e analitica, corredate da variabili e indicatori di misurazione e si completa con un'appendice normativa sul decreto crescita 2.0 (su start-up innovative e incubatori certificati). Ciò premesso, sarà ora oggetto di una fase di sperimentazione e misurazione del relativo impatto nella pratica professionale.

17/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale per anni 2020-2024

  • La legge di conversione del D.L. 89/2026 potrebbe prevedere l’estensione del ravvedimento speciale agli anni d’imposta dal 2020 al 2024 per i soggetti che accedono al concordato preventivo biennale per gli anni 2026-2027, sia in caso di prima adesione, che di rinnovo dell’opzione.

16/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Prestazioni dei professionisti verso la Pubblica amministrazione

  • Per effetto dell'art. 1, c. 725 L. 199/2025, che ha modificato l'art. 48-bis Dpr 602/1973, dal 15.06.2026 le prestazioni dei professionisti verso la Pubblica amministrazione (P.A.) diventano anche uno strumento rapido di riscossione fiscale.
  • Prima di liquidare il compenso ai professionisti, infatti, le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica dovranno verificare la posizione debitoria dello stesso e, in presenza di eventuali cartelle esattoriali non pagate, per un importo complessivo almeno pari a 5.000 euro, saranno tenute a versare il dovuto direttamente all'Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica e solo l'eventuale eccedenza al beneficiario.
  • Per gli altri soggetti che vantano crediti nei confronti dalla P.A. il meccanismo è meno penalizzante rispetto a quello di nuova introduzione per i professionisti poiché, in presenza di pagamenti dovuti superiori a 5.000 euro, la P.A. deve effettuare la verifica presso il riscossore e in presenza di debiti rilevati over 5.000 euro scatta solo una sospensione del pagamento. Tale sospensione, non concessa ai professionisti che invece subiscono direttamente il “giroconto” della somma all'Agenzia delle Entrate Riscossione, consente ai creditori di verificare la propria posizione debitoria, di regolarizzarla anche attraverso dilazioni e di ricevere quindi successivamente a tali attività il saldo del pagamento del dovuto.

16/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Iperammortamento

  • Con D.D. 11.06.2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto l'apertura della piattaforma Gse dal 12.06.2026 a cui inviare le comunicazioni preventive per l’iperammortamento.
  • Per fruire dell’agevolazione gli impianti a “vocazione energetica” agevolabili devono essere consegnati, interconnessi e funzionanti (oltre a essere asseverati con perizie redatte dai tecnici abilitati nonché validati dal Gse) perentoriamente entro il 2026, come stabilito dall'art. 4 D.Mimit/Mef 7.05.2026, reso attuativo dopo il visto della Corte dei conti.
  • I tempi sembrano pertanto insufficienti per portare a compimento gli investimenti tecnicamente più complessi (come sono quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e all'autoproduzione di energia rinnovabile) nel rispetto di tutte le fasi richieste dalla normativa che disciplina l'accesso all'iperammortamento. Il rischio, pertanto, è che la piena funzionalità degli investimenti ai fini agevolativi possa concretizzarsi non prima del 2027, con il conseguente slittamento dei benefici fiscali della maxi deduzione al 2028.

16/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Invio cartella di pagamento a soggetto irreperibile

  • La Cassazione, con la sentenza n. 13776/2026, ha affermato che, per la notifica delle cartelle di pagamento a soggetto irreperibile ex art. 140 c.p.c., non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa, ma è necessaria anche la prova della sua effettiva ricezione.

15/06/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Segnalazione operazioni sospette dal 1.07.2026

  • Con l’entrata in vigore delle nuove regole introdotte dal provvedimento Uif del 18.12.2025 dal 1.07.2026, cambiano le regole per le segnalazioni antiriciclaggio. In particolare, non è sufficiente segnalare in via prudenziale ogni operazione che presenti una o più caratteristiche astrattamente riconducibili a indicatori di anomalia, ma le segnalazioni delle operazioni sospette devono avere esito da un processo valutativo concreto e individualizzato, che metta in correlazione il profilo del soggetto con l’operatività osservata.
  • Inoltre, per la gestione delle anomalie che non sfociano in una segnalazione, è previsto che il professionista riesca a dimostrare il ragionamento seguito che ha portato a escludere il sospetto, come presidio di autotutela.
  • È stato poi previsto uno schema unico per le segnalazioni per tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio. È infatti previsto l’uso di strumenti informatici basati su regole e parametri, anche tramite intelligenza artificiale, ma questi strumenti devono essere basati su dati oggettivi e verificabili e devono essere accompagnati da valutazioni per controllare e validare ciò che il sistema evidenzia.

15/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Esclusive e riserve per i commercialisti

  • Esclusive e riserve, le prime anche sotto forma di attività tipiche e caratteristiche, continuano a essere il baluardo a difesa delle professioni organizzate in Ordini. È la Cassazione a essere “guardiana” del sistema, anche rispetto a forme organizzative a latere dello studio professionale, come eventuali società di servizi. L’ordinanza 9.06.18764, n. 18764 è destinata a far discutere per il rigore delle sue conclusioni, perché metterebbe fuori campo non solo chi esercita, in forma individuale, in modo continuativo e organizzato attività tipiche proprie di una professione con Albo, ma anche società di servizi che accompagnano il lavoro professionale come forma di esternalizzazione.
  • Allo stesso tempo il mercato professionale fa i conti anche con i cambiamenti strutturali portati dall’intelligenza artificiale: occorre chiedersi se l’impatto voluto dall’ordinanza sia quello di una netta chiusura intorno agli ordinamenti professionali del campo da gioco delle professioni (anche per quanto riguarda modalità organizzative e al netto di considerazioni fiscali o previdenziali).
  • L’ordinanza precisa che una Srl che svolge “contabilità aziendale e redazione delle dichiarazioni fiscali” sta esercitando l’attività tipica dei commercialisti. Dunque: si configura l’esercizio abusivo della professione. Di conseguenza, sul piano civilistico, è nullo il contratto di consulenza coi clienti e il compenso è inesigibile. Per la Cassazione, in questo segmento professionale, tutto è cambiato con il D.Lgs. 139/2005, relativo all’ordinamento dei commercialisti e degli esperti contabili. “Va affermato che le condotte di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal D.Lgs. 139/2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolte da persona non iscritta al relativo Albo professionale in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l’apparenza della prescritta iscrizione”. Si tratta del reato previsto dall’art. 348 c.p., su cui si è pronunciata la sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 11545/2012.
  • La sentenza del 2012, che ha esaminato i riflessi e i criteri per applicare l’art. 348 c.p., ha ritenuto di adottare un’interpretazione estensiva rispetto all’individuazione delle esclusive. In sostanza, accanto alla “riserva” professionale collegata all’attribuzione in esclusiva dell’atto singolo, si deve prendere atto che c’è “una riserva collegata allo svolgimento, con modalità tipiche della professione, di atti univocamente ricompresi nella sua competenza specifica: conclusione, questa, che si rivela, in definitiva, l’unica coerente con un sistema indistinto di Albi in cui non è indispensabile l’esistenza di riserva esclusiva di specifiche attività ma che sono nel contempo ad appartenenza necessaria”. Specificano, inoltre, le Sezioni Unite: “la condotta abituale ritenuta punibile in tale ricostruzione deve essere posta in essere con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale, perché solo a questa condizione, in presenza di atti non riservati per sé stessi, si viola appunto il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell’affidamento dei terzi”.
  • La Cassazione del 2012 richiede che le attività siano puntualmente riferite alla professione protetta. Dirimente, il D.Lgs. 139/2025, poiché la sentenza delle Sezioni Unite enuclea il principio di diritto ai sensi del quale: “Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai Dpr 1067 e 1068 del 1953, anche se svolte - da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali - in modo continuativo, organizzato e retribuito. A opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche descritte, nel vigore del nuovo D.Lgs. 139/2005”.

14/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuovo Tuir

  • Con l'ingresso dei numerosi regimi speciali nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi si raggiunge l'obiettivo di uno strumento completo di lavoro e di diritto. Un tomo imponente, con 377 articoli, 7 allegati e 351 pagine nell'attuale schema.
  • Negli ultimi 15 anni sono stati introdotti regimi sostitutivi dell'Irpef di successo, a partire dal 2011 con il regime della cedolare secca subito scelto da molti locatori, allargato poi dal 2017 alle locazioni brevi. Il 2015 è stato invece l'anno del forfettario, con un tasso di adesione che ha superato la metà delle imprese individuali oggi in Italia.
  • Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4.06.2026 il nuovo Tuir; il precedente, nato nel 1986, aveva subito nel corso degli anni più di 1200 modifiche legislative, sparse in 127 atti legislativi diversi. L’operazione di ricomprendere nel Tuir i regimi agevolati costituisce una semplificazione per gli operatori del diritto tributario e per i contribuenti, dando un'unica sede organica a norme frammentarie, ma rappresenta anche un riconoscimento nell'ordinamento giuridico di regimi fiscali non più residuali.
  • Il Capo II - Imposizione sostitutiva sulle locazioni di immobili abitativi (artt. 203-206) contiene all'articolo 203 le aliquote della cedolare secca abitativa (21% e 10%) e nei successivi articoli le esclusioni e la disciplina fiscale dei contratti a canone concordato. Resta ancora criptica (ex D.Lgs. 23/2011) la formulazione dell'agevolazione per i conduttori nell'art. 204: le disposizioni non si applicano alle locazioni di unità immobiliari a uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni, passaggio all'esame della Cassazione.
  • Il Capo III - Regime fiscale delle locazioni brevi (artt. 207-208) raccoglie la disciplina del DL 50 art. 4, già modificata 8 volte in soli 9 anni. All'art. 208 - Adempimenti per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oltre agli obblighi da sostituti d'imposta per gli intermediari che gestiscono pagamenti per conto dei locatori brevi, è disciplinata la comunicazione locazioni brevi, prevista per il 30.06 per i co-host professionali e i property manager che non gestiscono incassi. Al riguardo, sarà interessante l'inquadramento della professione di intermediario turistico ai fini della riforma della professione di agente immobiliare attraverso il disegno di legge AS 1894, presentato il 3.06.2026 al Senato.
  • Il Capo XXI - Regime forfetario (artt. 232-243) riporta nel Tuir la frammentata normativa della flat tax al 15%, più volte aggiornata negli anni. Una disciplina corposa, con 8 pagine nel nuovo schema di decreto. Nell'art. 234, fra le previsioni in materia di Iva, la norma speciale per il reverse charge dei forfettari introdotta dal D.Lgs. 81/2025 art. 6, che dal 1.10.2025 versano l'Iva sugli acquisti di beni o servizi in inversione contabile compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei trimestri solari, e non più mensilmente come i soggetti ISA non forfettari.
  • Molto importante ai fini di una imminente modifica dei coefficienti di redditività del regime forfettario il c. 6 dell'art. 235, che dispone che fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, l'imponibile dovrà essere determinato secondo lo storico allegato D, ora incluso nel Testo Unico, ancora basato sull'attività esercitata sulla base della codifica ATECO 2007 previgente fino al 31.12.2024.

14/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Regime opzionale per il tax control framework

  • L'art. 16 del decreto correttivo omnibus, approvato dal Consiglio dei ministri del 10.06.2026, consente ai soggetti che non hanno i requisiti per entrare nel regime ordinario di adempimento collaborativo (attualmente 500 milioni di euro di fatturato che dal 1.01.2028 scenderanno a 100 milioni), e optano per il regime opzionale, di gestire i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere “anche” in periodi d'imposta precedenti a quello di ingresso nel regime.
  • Il punto qualificante della modifica è la possibilità di portare all'attenzione dell'amministrazione finanziaria rischi fiscali già maturati, purché siano comunicati in modo esauriente e prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento amministrativo o indagini penali aventi a oggetto le operazioni oggetto di comunicazione.

12/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Controlli sulle dichiarazioni spedite dagli intermediari Entratel

  • I controlli e la vigilanza sugli intermediari Entratel riguardano la verifica della corretta trasmissione delle dichiarazioni, il rispetto della normativa sulla privacy (GDPR), e l'obbligo di conservazione delle copie dei documenti trasmessi e sono eseguiti periodicamente dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 Dpr 322/1998, che disciplina i controlli sugli intermediari abilitati all'invio telematico, compresi gli obblighi di conservazione.
  • L'Agenzia delle Entrate, D.R.E. della Toscana, Ufficio audit, nell'ambito delle attività di vigilanza posta a carico degli intermediari, dovendo procedere con un controllo della documentazione amministrativa e contabile di un professionista (intermediario abilitato), ha presentato una lista assai corposa relativa alla detta documentazione da consegnare nei successivi 20 giorni.
  • Si sottolinea la richiesta di esibizione, entro 20 giorni (dunque, entro il prossimo 30/06), di talune autocertificazioni che attestano il possesso dei requisiti e la presentazione di vari modelli (come quelli Iva di inizio, modifica e cessazione dell'attività del contribuente) e dei moduli di delega di accesso alle precompilate, e specifiche relazioni in ordine alla struttura con cui l'intermediario svolge la propria attività (organizzazione, dotazioni tecnologiche, modalità di utilizzo e conservazione delle credenziali di accesso, modalità di svolgimento dei servizi di assistenza offerti e quant'altro) e all'attività di trasmissione telematica dele dichiarazioni (gestione del servizio di trasmissione, procedimento per la gestione del 2, del 5 e dell'8 per mille).
  • Particolarmente critica, in relazione agli ISA 2022/2025, appare la richiesta di fornire chiarimenti in relazione a talune dichiarazioni trasmesse con esonero dall'apposizione del visto di conformità.

12/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Stretta sui Ced e riorganizzazione degli studi professionali

  • Dal 2026 il Consiglio nazionale dei commercialisti ha ridotto dal 50% al 20% la quota massima di fatturato dei Ced imputabile pro quota al singolo professionista, calcolata sul fatturato complessivo (professionale più Ced), con periodo di osservazione che passa da 5 a 3 anni.
  • La novità introdotta riguarda il criterio quantitativo per verificare la natura strumentale delle società di servizi. Secondo il nuovo orientamento del Consiglio nazionale, quando la società di servizi opera esclusivamente nei confronti del professionista o dello studio collegato, la strumentalità è sostanzialmente presunta: non occorre alcuna verifica numerica, poiché la funzione ausiliaria risulta connaturata al rapporto fra professionista e società.
  • La situazione cambia radicalmente nel momento in cui la società presta servizi anche verso clienti terzi. In questo caso diventa necessario verificare il peso economico dell’attività societaria rispetto all’attività professionale del singolo iscritto. Le Note interpretative introducono così il parametro del 20%, ossia la quota di fatturato della società di servizi imputabile al professionista, che non deve superare il 20% del fatturato complessivo riferibile allo stesso iscritto. Il controllo deve essere effettuato sulla media dell’ultimo triennio (a regime) e, in presenza di più soci professionisti, occorre considerare la quota di partecipazione agli utili del singolo iscritto.
  • Rispetto al precedente criterio, che faceva riferimento ad una soglia del 50% calcolata su un periodo quinquennale, il cambio è sostanziale. Il nuovo parametro è sensibilmente più restrittivo e il periodo di osservazione si riduce da cinque a tre anni. Uno studio professionale potrebbe dunque risultare compatibile in un singolo esercizio ma superare la soglia in sede di verifica sulla media triennale, oppure viceversa.
  • Questa stretta, nonostante la disciplina transitoria 2026 2028 e l’operatività a pieno titolo solo dal 2029, ha costretto molti studi a riorganizzare da subito i Ced, trasferendone attività, beni e personale su Stp, associazioni o partite Iva individuali, con impatto sui piani economico finanziari e sui contratti di lavoro.
  • Le nuove soglie rendono spesso incompatibile la partecipazione ai Ced, incidono sulle aggregazioni professionali e trasformano il possesso di un Ced da strumento di diversificazione in potenziale causa di incompatibilità, nonostante la disciplina sulla neutralità fiscale delle operazioni straordinarie (art. 177 bis Tuir).
  • In vari casi non è praticabile la trasformazione dei Ced in Stp, perché la L. 183/2011 vieta la partecipazione contemporanea a più società tra professionisti, e questo blocco si ripercuote sulle strutture con Stp capofila e Ced partecipati da soci non professionisti.
  • Le nuove regole complicano anche le cessioni di studi e Ced e i passaggi generazionali, poiché il mantenimento di partecipazioni rilevanti per il periodo osservato può far scattare subito l’incompatibilità del cedente o del cessionario, obbligando a rinegoziare gli accordi o a spostare attività dal Ced alla Stp del professionista.

12/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Novità dal quarto decreto correttivo della delega fiscale

  • Il Consiglio dei Ministri ha approvato il quarto correttivo dei decreti attuativi della delega fiscale. Si segnalano le seguenti novità.
  • Previsto l'aumento del 50% del prelievo fiscale sui vecchi modelli diesel e benzina detenuti nei parchi auto delle aziende da più di 5 anni. Gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non direttamente acquistati dal lavoratore saranno calcolati con una maggiorazione a forfait del 5% rispetto al valore del fringe benefit. Prevista una revisione del regime fiscale transitorio per le auto prenotate nel 2024 e assegnate in tutto il 2025, evitando così la possibilità di una tassazione al valore normale dei veicoli assegnati ai dipendenti dopo il 30.06.2025. La riassegnazione sarà senza un aggravio di tassazione.
  • In tema di Iva è ampliato il termine per registrare le fatture e detrarre l’imposta fino alla dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello di ricezione della fattura.
  • Prevista anche una nuova correzione sul trattamento fiscale degli altri familiari a carico, eliminando il riferimento al requisito della convivenza o della ricezione di assegni alimentari per l’applicazione di agevolazioni fiscale mentre resta negli altri casi in cui è richiesta la condizione di familiare a carico.
  • Per le imprese che entrano nel regime di tutoraggio con le Entrate (Cooperative compliance) sarà possibile regolarizzare i periodi precedenti all’ingresso comunicando il rischio fiscale e versando l’imposta dovuta entro un massimo di 20 rate trimestrali senza sanzioni da ravvedimento.
  • Modifiche anche allo Statuto del contribuente per stabilire che anche le circolari contenenti istruzioni operative per gli uffici devono attenersi agli atti di indirizzo adottati dal Ministro o dal Viceministro dell’Economia.
  • Sarà aumentata dall’11% al 20% l’aliquota della ritenuta d’imposta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e a sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp), allenandola a quella dei fondi pensione nazionali.

11/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Segnalazioni mancata presentazione dichiarazione Iva 2025

  • Con provvedimento 9.06.2026, n. 172588 l'Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità con le quali informerà i contribuenti interessati di avere riscontrato la mancata presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2025, oppure la mancata compilazione del quadro VE delle operazioni attive, o con l'indicazione di operazioni attive per ammontare fino a 1.000 euro, inferiore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel medesimo periodo d'imposta, ovvero del quadro VJ.
  •  Le comunicazioni, recapitate via PEC, potranno essere consultate anche nel cassetto fiscale e nel portale “fatture e corrispettivi”. I destinatari degli alert potranno chiedere informazioni o segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze da essa non conosciuti. Qualora il contribuente ritenga fondata la segnalazione di anomalia, l'Agenzia ricorda la possibilità di regolarizzare le violazioni attraverso il ravvedimento operoso. In particolare, l'omessa presentazione della dichiarazione può essere sanata entro 90 giorni dalla scadenza del 30.04.2025, ossia entro il 29.07.2026, con la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo.

10/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Calcolo degli acconti e concordato preventivo biennale

  • L’Agenzia delle Entrate, con una Faq pubblicata sul sito istituzionale, ha chiarito che nella determinazione degli acconti d’imposta non ha rilevanza il reddito effettivamente conseguito nei periodi d’imposta oggetto di concordato, in particolare per quelli che applicano il metodo storico. La regola si applicherà anche a novembre, non solo per i contribuenti che avranno optato per un nuovo biennio di concordato, ma anche per quelli che avranno declinato l’offerta e saranno usciti dal CPB.

10/06/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Modifiche al decreto Primo Maggio 2026

  • Nell'ambito della conversione del decreto primo maggio è stato precisato che l’esonero contributivo fino all’1% e nel limite di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, per sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità troverà applicazione nel triennio 2026-2028.
  • Per i riders e i lavoratori delle piattaforme si prevede che quando emergono fatti che indicano l’esistenza di poteri di direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salva prova contraria.
  • Sulla previdenza complementare, la quota che può essere percepita in capitale (cioè in un’unica soluzione) al momento del pensionamento, invece che sotto forma di rendita, che era stata portata dalla legge di Bilancio fino al 60% del montante, torna al 50%, e viene rinviata al️ 31.10 ️l’erogazione frazionata del montante, cioè la possibilità di ricevere il capitale in più tranche per almeno 5 anni.

10/06/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Incompatibilità commercialista e affittacamere

  • Il Consiglio nazionale dei commercialisti, nel Pronto ordini n. 32/2026, ha precisato che l’iscrizione all'albo dei commercialisti è incompatibile con l'attività di affittacamere, anche se la gestione dell'attività è stata demandata a un altro soggetto tramite procura institoria. L'impresa, infatti, “continuerebbe formalmente a fare capo al soggetto iscritto all'albo, che ne manterrebbe la titolarità e il rischio economico, mentre la procura institoria, pur trasferendo rilevanti poteri gestori, non determinerebbe il venir meno dell'imputazione giuridica dell'attività imprenditoriale in capo al titolare dell'impresa”. Il legame di parentela rappresenta un ulteriore elemento da valutare ai fini dell'accertamento dell'effettiva estraneità del professionista.

10/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Valutazione dell’affidabilità fiscale da parte di Agenzia delle Entrate

  • L’Agenzia delle Entrate, all’interno della convenzione triennale 2026-2028 con il Mef, ha dichiarato che analizzerà il comportamento fiscale dei soggetti che hanno già subito un controllo fiscale, negli anni successivi alla notifica dell’accertamento per valutare la loro affidabilità fiscale nel tempo.
  • Al contrario, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sempre nella convenzione con il Mef, ha affermato che concentrerà le proprie attività di recupero verso le operazioni nei confronti dei contribuenti solvibili, rilevati anche grazie ai dati delle fatture elettroniche, e verso i crediti affidati tramite notifiche lampo di cartelle di pagamento e di atti interruttivi dei termini di prescrizione.

09/06/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Modifiche al decreto 1° maggio

  • È atteso per domani 10.06.2026 il voto finale sul decreto primo maggio. Nell'ambito dell'esame del provvedimento è stata innalzata l’anticipazione forfettaria per i contratti nazionali scaduti dal 30% al 50%. Pertanto, in caso di mancato rinnovo entro i primi 9 mesi dalla scadenza naturale, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, a titolo di anticipazione forfettaria le retribuzioni sono adeguate al 50% della variazione dell’Ipca-Nei (indice armonizzato dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati).
  • Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi (ad esempio quello turistico) e in quelli che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico e per conto del Ssn l’importo è determinato dalla contrattazione collettiva e non può superare il 50%.
  • È confermata la definizione del salario giusto individuato nel Trattamento economico complessivo (Tec) dei contratti leader che va applicato per poter accedere ai benefici di legge.
  • Sullo staff leasing è stato approvato un emendamento in base al quale il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro può essere inviato in missione a termine, presso un medesimo utilizzatore, per lo svolgimento di mansioni riconducibili al medesimo livello e alla medesima categoria per un periodo complessivo di 36 mesi, anche non continuativo ed ulteriore rispetto ai 24 mesi (salvo che il Ccnl dell’utilizzatore non preveda un diverso limite).
  • Approvato anche l’emendamento che fissa a 12 mesi la durata massima complessiva dei tirocini extracurricolari all’interno di imprese appartenenti allo stesso gruppo.
  • È atteso per domani 10.06.2026 il voto finale sul decreto primo maggio. Nell'ambito dell'esame del provvedimento è stata innalzata l’anticipazione forfettaria per i contratti nazionali scaduti dal 30% al 50%. Pertanto, in caso di mancato rinnovo entro i primi 9 mesi dalla scadenza naturale, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, a titolo di anticipazione forfettaria le retribuzioni sono adeguate al 50% della variazione dell’Ipca-Nei (indice armonizzato dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati).
  • Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi (ad esempio quello turistico) e in quelli che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico e per conto del Ssn l’importo è determinato dalla contrattazione collettiva e non può superare il 50%. 
  • È confermata la definizione del salario giusto individuato nel Trattamento economico complessivo (Tec) dei contratti leader che va applicato per poter accedere ai benefici di legge.
  • Sullo staff leasing è stato approvato un emendamento in base al quale il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro può essere inviato in missione a termine, presso un medesimo utilizzatore, per lo svolgimento di mansioni riconducibili al medesimo livello e alla medesima categoria per un periodo complessivo di 36 mesi, anche non continuativo ed ulteriore rispetto ai 24 mesi (salvo che il Ccnl dell’utilizzatore non preveda un diverso limite).
  • Approvato anche l’emendamento che fissa a 12 mesi la durata massima complessiva dei tirocini extracurricolari all’interno di imprese appartenenti allo stesso gruppo.

09/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Esclusione rimborsi spese analitici nel modello Redditi PF 2026

  • Nella compilazione del modello Redditi PF 2026, i professionisti devono anzitutto tener conto delle nuove disposizioni introdotte dal 2025 con il D.Lgs. 192/2024, attuativo della delega fiscale, che ha introdotto l’art. 54, c. 2 lett. b) del Tuir sull’irrilevanza fiscale dei rimborsi spese analiticamente riaddebitati al committente, che in passato erano considerati compensi e, come tali, dovevano essere indicati nel rigo RE2 del modello di dichiarazione. La norma ha introdotto una disposizione transitoria per le spese sostenute fino al 31.12.2024 e riaddebitate ai clienti. Il modello 2026 è quindi il 1° in cui si deve tener conto dell’esclusione.
  • I rimborsi che non concorrono a formare il reddito imponibile e che, quindi, non devono essere indicati nel rigo RE2, colonna 2 devono avere ad oggetto spese addebitate analiticamente.
  • L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 270/2025, ha precisato che il requisito dell’analiticità non è soddisfatto nel caso di rimborsi chilometrici determinati applicando tariffe standard; questi rimborsi, già nel momento in cui è emessa la fattura, devono essere considerati compensi e quindi assoggettati a Iva, ritenuta d’acconto e a tassazione.
  • Se le somme percepite a titolo di rimborso riguardano spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (cioè taxi e Ncc), per beneficiare dell’irrilevanza reddituale è anche richiesto che il pagamento sia eseguito con mezzi tracciati.  

08/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Atto nullo diventa definitivo se non impugnato

  • La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 3759/2026, ha affermato che l’atto nullo deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica oppure la nullità deve essere fatta valere impugnando l’atto successivo.
  • Qualsiasi vizio, per quanto grave, deve essere fatto valere tempestivamente, pena la definitività dell’atto. Un atto non impugnato, anche se nullo, diventa inoppugnabile e costituisce titolo per la riscossione (Cassazione n. 32201/2025).

08/06/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Trasparenza salariale al via: check up delle retribuzioni

  • Le norme introdotte dal D.Lgs. 96/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1.06.2026, n. 125, sono in vigore dal 7.06.2026 attribuendo ai lavoratori un nuovo diritto di accesso alle informazioni sui livelli retributivi medi praticati in azienda.
  • Gli obblighi previsti dalla direttiva Ue n. 2023/970 e dal decreto attuativo sono 2:
    • il diritto individuale di informazione sopra citato;
    • gli obblighi periodici di reporting sulla disparità salariale.
  • In linea generale tutti i datori di lavoro sono destinatari della disciplina sulla trasparenza salariale, mentre gli obblighi periodici di reporting riguarderanno solo le aziende con almeno 100 dipendenti, secondo le scansioni temporali previste dal decreto (non prima del 2027, per quelle con almeno 150 dipendenti).
  • Le informazioni, che potranno essere comunicate direttamente al lavoratore oppure rese disponibili tramite intranet aziendale o area riservata del sito internet, sono definite in modo preciso: il dipendente può chiedere i "livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore".
  • Per le imprese, dal punto di vista operativo, il nuovo diritto di informazione impone un lavoro preparatorio significativo, il cui punto più delicato sarà la costruzione delle categorie di comparazione, partendo dal concetto di "lavoro di pari valore".

08/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Concordato preventivo biennale con accesso libero al socio di Stp

  • L’adesione dei singoli soci di una società tra professionisti al concordato preventivo biennale non è vincolata ad alcun obbligo da parte degli altri soci della Stp, tenuto conto che per quest’ultima non è prevista l’applicazione degli Isa. È questa la risposta resa dall’Agenzia delle Entrate con una Faq.
  • Con l’approvazione del modello CPB 2026 e degli Isa per le società tra professionisti (Stp) o tra avvocati (Sta), ancora da presentare in via sperimentale poiché esercitano un’attività professionale in forma di impresa, si aprono le porte all’accesso al CPB per il biennio 2026/2027 per i singoli soci dotati di propria partita Iva che abbiano singolarmente le caratteristiche per aderire.
  • La regola dell’obbligo dell’opzione congiunta introdotta nell’art. 11 D.Lgs. 13/2024, a decorrere dal 13.03.2025, stabilisce un rapporto biunivoco tra le associazioni professionali, le Stp/Sta e i loro associati o soci. Gli associati o soci che dichiarano, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nel 2025 per il biennio 2026/2027, individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir sono esclusi dall’accordo con le Entrate salvo il caso in cui l’associazione o la società partecipata aderisca anch’essa al CPB [lett. b-quinquies)].
  • La successiva lett. b-sexies) determina una causa di esclusione per le Stp/Sta nell’ipotesi in cui non aderiscano al CPB tutti gli associati o soci. In quest’ultimo caso la presenza per uno degli associati/soci di una causa che impedisce l’applicazione degli Isa non preclude, però, l’adesione al CPB dell’associazione. Resta comunque fermo il vincolo per gli altri soci o associati non interessati da una causa di esclusione Isa, di adesione al CPB per il rispetto dell’obbligo di opzione congiunta.
  • Mancando però l’Isa definitivo per le Stp/Sta alle stesse è preclusa la possibilità di aderire al CPB per mancanza del presupposto soggettivo di cui all’art. 10 D.Lgs. 13/2024. Ne consegue che, in questo caso non assumono rilievo le disposizioni di cui alla lettera b-quinquies) ai fini dell’accesso al CPB da parte dei singoli soci professionisti della Stp. L’adesione di questi ultimi non è inoltre vincolata ad alcun obbligo degli altri soci della medesima compagine sociale disattivando quindi entrambe le lettere b-quinquies e b-sexies dell’art. 11. In altri termini, la mancata definitività dell’Isa per le Stp/Sta determina che i loro soci che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, potranno comunque aderire al CPB 2026/2027.
  • Quanto sopra non vale per le associazioni professionali che applicando gli Isa in via definitiva sono soggette alla regola dell’opzione congiunta.

07/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Nuovi interventi per taglio accise

  • Le prossime misure del Governo riguardano un nuovo intervento contro il caro carburanti, tramite un decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l’extragettito Iva di maggio. 
  • Si tratta di sconti generalizzati, mentre il successivo intervento dovrà essere effettuato tramite aiuti mirati, come richiesto dall’Unione Europea. L’obiettivo è infatti quello di concentrare gli interventi sui lavoratori che ne hanno bisogno poiché costretti a utilizzare l’auto per andare in ufficio o in fabbrica.

05/06/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Cambio di sede equiparabile al licenziamento collettivo

  • La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 4.06.2026, causa C-907/24, pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale della Corte d’Appello di Napoli, ha stabilito che il trasferimento del luogo di lavoro disposto unilateralmente dal datore può assumere, in determinate circostanze, la natura sostanziale di un licenziamento collettivo. 
  • Di conseguenza, quando il dipendente rifiuta di accettare una modifica rilevante e definitiva della sede di lavoro e il rapporto si interrompe per tale ragione, la cessazione deve essere considerata un licenziamento ai fini dell’applicazione della direttiva europea sui licenziamenti collettivi e deve essere computata nel calcolo delle soglie numeriche che fanno scattare gli obblighi di informazione e consultazione sindacale. La pronuncia riguarda il trasferimento della sede produttiva dalla Campania alla Sardegna. 
  • Secondo i giudici comunitari, rientra nel concetto di licenziamento qualsiasi cessazione del rapporto non voluta dal lavoratore e determinata dall’iniziativa datoriale, compresa la modifica unilaterale, sostanziale e peggiorativa di un elemento essenziale del contratto di lavoro.

05/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi per il 2023

  • Il 2.06.2026 l'Amministrazione Finanziaria ha notificato massivamente via Pec ai contribuenti le comunicazioni per il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2024 relative all'anno d'imposta 2023. Le lettere del fisco richiedono come giustificativi ai contribuenti anche le certificazioni uniche dei redditi da lavoro dipendente, assimilati e autonomi, teoricamente già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. Le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate giungono peraltro in un periodo già denso di adempimenti fiscali, a ridosso dell'acconto Imu e nei mesi (giugno e luglio) in cui vengono predisposte le dichiarazioni per liquidare le imposte in scadenza tra il 30.06 e il 20.07.2026.

04/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Trasmissione dati sulle vendite delle colonnine di ricarica

  • Il calendario degli adempimenti reso noto dall’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa pubblicato in data 3.06.2026, al fine di completare l’attuazione dell’art. 2, c. 1-ter D.Lgs. 127/2015, prevede che dal 3.06.2026 è attivo il servizio web per registrare i server di energia idonei a memorizzare e trasmettere i corrispettivi delle vendite da colonnine di ricarica di veicoli elettrici. 
  • Dal 23.06.2026 sarà poi disponibile il canale telematico per inviare i relativi dati.
  • La trasmissione dei dati sarà così scaglionata:
    • i dati dal 1.01.2026 al 31.05.2026 (periodo transitorio) andranno trasmessi entro il 6.08.2026;
    • da giugno 2026 in avanti (periodo a regime) l’invio andrà invece effettuato con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione.
  • Gli operatori dovranno conservare elettronicamente, in base al D.M. del 17.06.2014, i dati inviati e sottoscritti digitalmente, oltre che il "TracciatoEsitoTrasmissioneCRE" che descrive l’esito dell’operazione di trasmissione dei corrispettivi.

04/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decreto omnibus correttivo delle delega fiscale

  • Con decreto correttivo della delega fiscale atteso oggi in Consiglio dei ministri si punta risolvere una serie di nodi rimasti aperti dopo la manovra 2025.
  • Uno degli obiettivi sarà quello di disincentivare l’uso aziendale di vetture vecchie e potenzialmente più inquinanti, inducendo le imprese a effettuare un turnover delle flotte ogni quattro anni.
  • Si interverrà, inoltre, sulle cessioni di crediti d’imposta da parte dei professionisti: le eventuali plusvalenze diventeranno (dalla data di entrata in vigore del decreto) redditi diversi e quindi scatterà la tassazione al 26% e non con Irpef ordinaria. 
  • In tema di cooperative compliance, vi sarà la possibilità per le imprese che aderiscono al regime di tutoraggio di regolarizzare il passato per quanto riguarda possibili disallineamenti interpretativi legati all’applicazione dei principi contabili internazionali.

04/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Precompilato senza ritenuta d’acconto per bonifici su lavori edili

  • Per architetti, ingegneri e ditte individuali in regime forfettario che hanno ricevuto bonifici parlanti per lavori edilizi con ritenuta d'acconto, il recupero della trattenuta subita resta in modalità “fai da te” nel modello precompilato. L'ammontare annuale delle ritenute d'acconto operate dalle banche sui pagamenti ricevuti con bonifico parlante non è presente nel precompilato dei citati soggetti (non essendo un dato comunicati all'Agenzia delle Entrate) e, per essere recuperato a scomputo delle imposte e dei contributi eventualmente dovuti, deve essere inserito a mano dai forfettari nel rigo RS40 nel modello Redditi PF 2026.
  • Per individuare l'esatto ammontare da indicare nel rigo RS40, gli istituti di credito forniscono una certificazione con l'elenco dei bonifici parlanti ricevuti dal soggetto nel corso dell'anno ed il totale delle ritenute trattenute e versate all'erario.

03/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Accertamento su società a ristretta base societaria

  • Secondo la sentenza 12715/2026 della Cassazione, la semplice non partecipazione all’amministrazione della società è una circostanza di per sé non idonea a vincere la presunzione di distribuzione degli utili. 
  • Nelle società di capitali, la separazione tra la figura del socio e quella dell’amministratore è fisiologica e non dimostra né la mancata percezione degli utili, né la loro diversa destinazione. Il socio deve, invece, dimostrare che tali proventi sono stati accantonati, reinvestiti nell’ambito societario, oppure appropriati da altri soggetti.
  • La sentenza affronta poi l’orientamento giurisprudenziale che ammette la possibilità per il socio di superare la presunzione dimostrando la propria "assoluta estraneità alla vita stessa della società". Questo comporta la rigorosa dimostrazione non solo dell’assenza di poteri gestori, ma anche della concreta inesigibilità dell’esercizio dei poteri di informazione e controllo che l’art. 2476, c. 2 c.c. attribuisce al socio non amministratore. 
  • Pertanto, per dimostrare assoluta estraneità, il socio deve provare che l’esercizio di tali diritti gli è stato oggettivamente impedito o risultava inesigibile nel caso concreto. Non è più sufficiente dimostrare di non aver partecipato agli atti di gestione, ma è necessario provare un’oggettiva impossibilità di esercitare i poteri di informazione e controllo che l’ordinamento riconosce.

02/06/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Trasparenza sui salari di uomini e donne

  • È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 1.06.2026, n. 125, il D.Lgs. 7.05.2026, n. 96 di attuazione della direttiva 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. 
  • Gli effetti del decreto si concretizzeranno, in base all’art. 17, da domenica 7.6.2026.
  • La direttiva mira a introdurre una serie di comunicazioni da parte delle aziende per permettere alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori di individuare, a parità di lavoro o rispetto a un lavoro di pari valore, disparità di trattamento collegate al genere.
  • Lo scopo non è cancellare le differenze retributive, ma evidenziare quelle discriminatorie, motivate cioè dal genere.
  • La norma si applica sia nel pubblico, sia nel privato, ai contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, anche se a tempo parziale, comprese le posizioni dirigenziali. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli di lavoro intermittente.

02/06/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Responsabilità del revisore per concorso in bancarotta

  • La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19282/2026, ha stabilito che il revisore dei conti, in quanto professionista estraneo all’impresa, non risponde come “autore principale” del reato di bancarotta per distrazione, ma solo a titolo di concorso come “estraneo”. 
  • Il revisore era stato accusato di concorso in una distrazione, realizzata tramite operazioni sovrafatturate, in favore di una delle due società, fittiziamente interposta, che, a sua volta, le dirottava nell’altra compagine a fronte di prestazioni inesistenti.
  • La Suprema corte ricorda che il reato di bancarotta fraudolenta (sia nel fallimento dell’impresa individuale che societaria) è un reato proprio che può essere commesso solo dall'imprenditore dichiarato fallito, dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società fallita.
  • Soggetti tra i quali compare il sindaco ma non il revisore, che può rispondere dei delitti di bancarotta solo come estraneo. Tuttavia, la responsabilità nel concorso non può basarsi sulla condotta omissiva di un soggetto, come il revisore, sfornito di poteri impeditivi.

02/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rimborso Iva per turisti extra UE

  • L’esenzione Iva sullo shopping dei viaggiatori extracomunitari può essere fruita con due diverse modalità: a) lo sgravio diretto nella fattura; b) con successivo rimborso.
  • In ogni caso è necessario che il negoziante documenti la vendita con il rilascio di fattura elettronica tramite l'apposita procedura Otello 2.0.
  • Il negoziante non può rifiutarsi di emettere la fattura su richiesta dal viaggiatore stabilito fuori dell'Ue, fermo restando il suo diritto di scegliere se applicare l'agevolazione fiscale con il sistema dello sgravio oppure con quello del rimborso; nella seconda ipotesi, il venditore ha la possibilità, ma non l'obbligo, di avvalersi dei servizi resi dalle società di tax refund, che, dietro pagamento di una commissione, anticipano il rimborso al viaggiatore. 

01/06/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Modifiche al concordato preventivo biennale

  • Riduzione di 2 anni per notificare gli avvisi di accertamento a imprese e partite Iva che rinnoveranno il concordato preventivo biennale. Inoltre, modifiche o integrazioni sulle dichiarazione oggetto di CPB potranno essere sanate dai contribuenti con ravvedimento operoso. Niente visto di conformità per la compensazione di crediti Iva fino a 100.000 euro e crediti Irpef/Ires e Irap fino a 70.000 euro. Non ci sarà necessità di controlli formali e documentali da parte di un professionista abilitato né di prestazioni di garanzia anche per rimborsi Iva fino a 100.000 euro.
  • In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati saranno rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati e le eventuali sanzioni potranno essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
  • Prevista anche la possibile eliminazione tra le cause di decadenza dei requisiti per l'accesso al CPB dell'assenza di debiti erariali e previdenziali scaduti alla data del 31.12 dell'anno precedente a quello dell'adesione. L'abrogazione di tale requisito faciliterebbe la permanenza nel concordato nei casi di decadenza da rottamazioni o dilazioni in essere che riguardano debiti cristallizzati nell'anno precedente all'adesione. 

31/05/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sanzioni più leggere per gli errori formali nella trasmissione dei dati sui Pos

  • Possibile alleggerimento delle sanzioni pecuniarie per l'omessa, tardiva, incompleta o non veritiera trasmissione dei corrispettivi giornalieri se le violazioni non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Dai 100 euro per ciascuna trasmissione non corretta, si scenderebbe a 20 euro e il tetto massimo di sanzioni irrogabili scenderebbe da 1.000 euro a trimestre a 500 euro all'anno.
  • Possibile introduzione di una franchigia del 5% sugli errori di comunicazioni meramente formali, quali ad esempio l'erronea indicazione di un pagamento con carta a cui invece fa seguito un pagamento in contanti.

31/05/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Investimenti in start up-innovative effettuati nel 1° semestre 2025

  • Scade il 31.05.2026 il termine di invio delle domande per richiedere il riconoscimento della detrazione del 65% sugli investimenti in start up innovative effettuati nel 1° semestre 2025. Grazie al regime transitorio introdotto dalla legge di conversione del D.L. 19/2026 (art. 25, cc. 5-quater e 5-quinques L. 50/2026), per gli investimenti effettuati nel capitale di startup innovative tra il 1.01 e il 30.06.2025, l'impresa beneficiaria può presentare domanda anche in una fase successiva all'investimento, con scadenza fissata al 31.05.2026. 
  • La misura di favore è stata introdotta dall'art 29-bis D.L. 179/2012 che ha riconosciuto una detrazione, originariamente fissata al 50% e incrementata al 65% a decorrere dal 1.01.2025, delle somme investite dal contribuente in start-up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento Ue n. 2831/2023 della Commissione Europea del 13.12.2023).
  • Le domande devono essere inoltrate al Mimit sulla piattaforma “Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in start-up e PMI innovative” con indicazione dell'importo già investito. La domanda non è presentata dall'investitore, ma dal legale rappresentante della start up innovativa destinataria dell'investimento.
  • In via ordinaria, l'art. 5, c. 1 del decreto interministeriale 28.12.2020 imponeva all'impresa beneficiaria di presentare l'istanza tramite piattaforma informatica prima dell'effettuazione dell'investimento. Con la deroga in esame, non si dovrà indicare l'ammontare dell'investimento prospettato come previsto dal citato decreto ministeriale, ma quello dell'investimento già realizzato.

31/05/2026
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