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Notizie Ratio dal Centro Studi Castelli

Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Annullamento della richiesta di rottamazione-quinquies

  • Entro il 30.04.2026 è possibile richiedere l’annullamento della richiesta di rottamazione-quinquies in caso di ripensamento o erroneo invio di una istanza di adesione alla definizione agevolata.
  • È consigliabile inviare la richiesta tramite Pec oppure presentandosi direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anziché ricorrere alla decadenza indotta del piano di dilazione tramite il volontario e mancato pagamento delle rate, poiché in questo caso sarebbe precluso l’accesso a future dilazioni dei carichi inseriti nell’istanza di rottamazione.

12/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dazi europei sui piccoli pacchi importati

  • È stato approvato definitivamente dal Consiglio Europeo il dazio forfettario di 3 euro per ciascuna categoria di merce contenuta nelle spedizioni di valore inferiore a 150 euro dirette ai consumatori europei dal 1.07.2026. 
  • Tale contributo resterà in vigore fino al 2028, quando sarà operativa la nuova infrastruttura digitale unica destinata a centralizzare i dati doganali e a consentire l’applicazione delle normali tariffe su tutte le merci importate, indipendentemente dal valore dichiarato.

12/02/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Rating di legalità

  • Con la delibera del 27.01.2026 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha approvato il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità, che entrerà in vigore il 16.03.2026.
  • Tra le novità, è stato modificato l’ambito soggettivo, prevedendo che l’accesso all’indicatore premiale è destinato alle imprese che soddisfano cumulativamente 3 requisiti, ossia aver realizzato un fatturato minimo di 2 milioni di euro, avere sede operativa nel territorio nazionale e risultare iscritte nel Registro delle Imprese o nel Rea da almeno 2 anni.

12/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Certificazioni Uniche con intestazioni errate

  • Airbnb non è disponibile a rettificare le CU 2025 per i redditi 2024 già trasmesse all'Agenzia delle Entrate con una errata intestazione, poiché emesse nei confronti del soggetto “iscritto” al portale, mentre invece la CU dovrebbe essere intestata all'effettivo percettore dei redditi, titolare delle autorizzazioni amministrative a ospitare (Cin compreso). In questi casi l'errore non è imputabile all'operato dell'Online travel agency (Ota), ma ai suoi utenti, contribuenti persone fisiche, rei di aver iscritto sui portali non il soggetto percettore del reddito (proprietario, comodatario o sublocatore) ma un diverso soggetto, in moltissimi casi colui che opera materialmente sul sito inserendo gli annunci e/o gestendo le prenotazioni.
  • L'errata intestazione della Certificazione Unica genera un problema di carattere fiscale rilevante, attribuendo il reddito e le ritenute d'acconto operate a titolo di cedolare secca a un soggetto diverso dall'effettivo contribuente tenuto a dichiararne la titolarità.
  • In questi casi le soluzioni sono due: 1) di lasciare le ritenute d'acconto al soggetto intestatario della Certificazione Unica e far dichiarare il reddito all'effettivo percettore, senza però le trattenute del 21% perché attribuite al soggetto identificato nella CU. Le ritenute certificate non possono infatti essere “trasferite” a un diverso contribuente, nemmeno se fosse comproprietario del fabbricato oggetto della locazione breve; 2) dissociare i dati fiscali della Certificazione Unica emessa dall'OTA (reddito da locazione breve e ritenute al 21%), attribuendoli all'effettivo percettore.

11/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Termini e tasso di interesse per il ravvedimento speciale

  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove Faq sul ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale.
  • L’art. 2-quater D.L. 113/2024 ha previsto, per i soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito, entro il 31.10.2024 (o entro il 12.12.2024 al CPB), alla possibilità di optare per il regime di ravvedimento speciale, versando, per le annualità dal 2018 al 2022, un’imposta sostitutiva, l’art. 12-ter D.L. 84/2025 ha previsto un analogo regime per le annualità dal 2019 al 2023. Tale ultimo articolo stabilisce che il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione tra il 1.01 e il 15.03.2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15.03.2026. Pertanto, nel caso in cui il contribuente, ad esempio, abbia versato la prima rata il 20.012026, tenuto conto che il termine ultimo per il versamento della stessa è il 15.03.2026, il termine di scadenza delle rate mensili successive alla prima è il giorno 15 dei 9 mesi successivi a marzo 2026 (15.04, 15.06, ecc.). In relazione alla disciplina introdotta per gli anni 2018-2022, tenuto conto che il versamento dell'imposta sostitutiva poteva essere effettuato mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.03.2025, le rate mensili successive alla prima sono scadute il 30.04.2025, il 31.05.2025 e così via.
  • Sempre in relazione alla rateizzazione per gli anni 2018-2022, i versamenti della prima rata a gennaio 2025 e della seconda a febbraio 2025 – e quindi in data anteriore al termine ultimo fissato per il versamento della prima rata (31.03.2025) – sono considerati regolari, a condizione che per le rate successive al 31.03 sia stata rispettata la cadenza mensile (terza rata entro il 31.05.2025, quarta rata entro il 30.06.2025, ecc.). Ugualmente, nell’ipotesi in cui il contribuente avesse volontariamente versato tre rate entro marzo 2025, i versamenti delle successive rate sono considerati regolari se effettuati rispettando la cadenza mensile (quarta rata entro il 30.06.2025, quinta entro il 31.07.2025, ecc.).
  • Con riferimento al tasso di interesse, che dal 1.01.2026 è pari all’1,6%, da applicare a tutte le rate con scadenza nel 2026.
  • Infine, tenuto conto che la disciplina in esame prevede la possibilità di versare la prima rata fino al 15.03.2026, gli interessi legali, nella misura dell’1,6%, saranno dovuti sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 15.03.026.

11/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cessione dei crediti da sismabonus acquisti

  • L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 30/2026, chiarisce che non vi è nessuno spazio per la cessione dei crediti collegata al sismabonus acquisti dal 2025 in poi. Essa chiude definitivamente alla possibilità, rilanciata da alcuni orientamenti di direzioni regionali di utilizzare l'agevolazione anche dopo il termine del 2024 (su tutte, D.R.E. Abruzzo n. 915-341/2024).
  • In sostanza, coloro che hanno stipulato nel 2025 il rogito definitivo di compravendita immobiliare, in qualità di acquirente, si vedono preclusa "la possibilità di beneficiare dell’agevolazione del sismabonus acquisti nelle forme alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura".

11/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Revisione della Pex e decreto correttivo a marzo

  • Durante l’incontro sugli "Aspetti tributari per le imprese della legge di Bilancio 2026", tenutosi in Assolombarda, il viceministro Maurizio Leo ha comunicato una serie impegni e fornito rassicurazioni alla platea di imprenditori e professionisti, in tema di "semplificazioni e stabilità dell’impianto normativo".
  • Tra gli impegni figurano: la revisione della Pex, l'attenuazione dell’impatto delle ritenute d’acconto B2B, valutazione “fattuale” degli effetti impositivi del buyBack.
  • Il viceministro è del parere che il decreto Omnibus raccoglierà tutte le tematiche ancora sospese del reddito di impresa. Il provvedimento potrà essere pronto, secondo le sue previsioni, a marzo.

10/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sospensioni per calamità al Sud

  • Il Governo sta valutando di introdurre una sospensione delle scadenze contributive e fiscali per i Comuni colpiti dal ciclone Harry fino al 31.05.2026. Tale sospensione dovrebbe entrare nel decreto sugli interventi straordinari atteso il 11.02.2026 in Consiglio dei ministri.

10/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Sanatoria liti, il Comune non può sospendere i termini processuali

  • Il Dipartimento delle Finanze del Mef, durante Telefisco 2026, ha fornito i seguenti chiarimenti:
    • il Comune che delibera la definizione agevolata delle liti pendenti non può stabilire una sospensione dei termini processuali, in quanto non  previsto dalla normativa di riferimento; tuttavia, è auspicabile un intervento legislativo correttivo, eventualmente con l’attuazione della riforma dei tributi locali;
    • confermata la possibilità di disporre della definizione agevolata della tariffa rifiuti (Tia) puntuale, nonostante si tratti di un’entrata che non appare nel bilancio comunale;
    • gli oneri di riscossione, addebitati al contribuente in sede di emissione degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali, devono essere commisurati all’importo totale dell’atto, con esclusione delle spese di notifica;
    • nel caso in cui intervenga una sentenza definitiva del giudice tributario, che annulli in parte l’atto impositivo, l’ente ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio e, nel caso, di rimborsare l’eccedenza versata (in caso di debito residuo, dovranno essere emessi i necessari atti di liquidazione dell’importo dovuto).

09/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Chiusura partita Iva del de cuius e incassi successivi

  • L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco, ha risposto a un quesito relativo al caso di chiusura della partita Iva del de cuius e alla necessità di dover procedere alla riapertura della stessa, in caso di incassi che si manifestano successivamente al decesso. L’Agenzia ha precisato anzitutto che, in linea generale, la cessazione dell’attività professionale, con conseguente estinzione della partita Iva, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Ne deriva, dunque, che il professionista che non svolge più l’attività professionale non può estinguere la partita Iva in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti (circolare 16.02.2007, n. 11/E).
  • Con la risoluzione 20.08.2009, n. 232/E è stato precisato che la cessazione dell’attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. In ipotesi di decesso del professionista, l’art. 35-bis Dpr 633/1972 prevede che gli obblighi fiscali derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto “possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i 6 mesi da tale data”. Le conclusioni sono state confermate nella risoluzione n. 34/E/2019: “in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella”, salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius. Le considerazioni sopra esposte trovano conferma nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8059 del 21.04.2016, con la quale la corte di Cassazione ha affermato che “il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione”.
  • Pertanto, considerato che il fatto generatore del tributo Iva e, dunque, l’insorgenza della relativa imponibilità è identificato con la materiale esecuzione della prestazione, né consegue che qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi, in forza del disposto dell’art. 35-bis sopra citato. Eredi che dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius. Pertanto, in caso di partita Iva cessata, l’erede del professionista deceduto dovrà chiedere la riapertura della partita Iva – a nome del de cuius – e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate (risposta n. 785/2021). Per queste situazioni di criticità sarebbe auspicabile prevedere una procedura semplificata per l’adempimento di tutti gli obblighi Iva che gravano sugli eredi.

08/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Modifiche ai modelli fiscali 2026

  • Dopo la prima pubblicazione, il 19.12.2025, delle bozze di modelli 730, Redditi, Certificazione unica, 770, Iva e Irap e la successiva integrazione del 30.01.2026, alla luce delle novità introdotte dalla manovra 2026, sono stati aggiornati modelli e istruzioni di Redditi Persone fisiche 2026. 
  • In sintesi, sono stati aggiorna i fascicoli 1 e 2 dei modelli (comprese le istruzioni per la compilazione) e corretto il fascicolo 3. Le modifiche riguardano le sezioni relative a lavoratori autonomi impatriati, affrancamenti straordinari delle riserve, soggetti controllati non residenti, concordato preventivo biennale, soggetti tenuti a compilare il modello Isa.

08/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Regolarizzazione di errori da esterometro

  • Nel corso di Telefisco 2026 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di errore nell’integrazione di una fattura intra-Ue o extra-UE inviata all’esterometro con il codice TD17, la correzione è possibile inviando una doppia comunicazione con il medesimo TD al Sistema di Interscambio, una con segno negativo e una con segno positivo.
  • Tale possibilità dovrebbe spingere le imprese e i professionisti a provvedere in modo tempestivo alla regolarizzazione degli errori da esterometro, poiché questi errori si riverberano in modo immediato sulla posizione del contribuente, dal momento che l’esterometro è una delle fonti informative che alimentano l’attività di assistenza fiscale e di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

06/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Riaddebito spese per lavoro autonomo

  • L’Agenzia delle Entrate, durante Telefisco 2026, ha precisato che il riaddebito delle spese sostenute per l’uso degli immobili da parte del lavoratore autonomo non concorre alla formazione del reddito imponibile, a prescindere dalla natura del soggetto a cui la spesa è riaddebitata. Di conseguenza, tali spese non potranno essere ritenute deducibili dal soggetto che le sostiene.

06/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ravvedimento speciale e anno d’imposta 2023

  • Secondo l’Agenzia delle Entrate (Telefisco 2026), per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026 e che, entro il 15.03.2026, richiederanno il ravvedimento sugli anni pregressi versando la prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute, il periodo d’imposta 2023 costituisce un’annualità compresa tra i periodi che posso essere oggetto di sanatoria, ma non tra quelli che beneficeranno della proroga dei termini di decadenza per l’accertamento.

06/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Calcolo degli acconti in presenza di plusvalenze 2025

  • L'art. 1, c. 43 L. 199/2025 ha previsto che la possibilità di tassare in modo rateizzata le plusvalenze è ammessa, dal 1.01.2026 e a determinate condizioni, esclusivamente se derivanti dalla cessione di azienda o di ramo d'azienda oppure se realizzate da società sportive professionistiche mediante la cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta. Per tutte le altre tipologie di plusvalenze, incluse quelle derivanti dalla cessione di beni strumentali, l'importo concorre integralmente alla determinazione del reddito nell'anno di realizzo, senza possibilità di rateizzazione.
  • Sebbene tale disposizione si applichi alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta 2026, il c. 43 prevede una sorta di anticipazione gli effetti finanziari della riforma stabilendo che, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, si debba assumere, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la nuova inibizione alla dilazione della plusvalenza. Ciò comporta un doppio calcolo delle imposte in quanto ai fini della determinazione degli acconti d'imposta 2026 con il metodo storico, la plusvalenza dovrà essere considerata come non dilazionabile. Restano esclusi, invece, dalla rettifica necessaria per il calcolo degli acconti i “quinti” residui delle eventuali plusvalenze realizzate nei periodi d'imposta antecedenti al 2025 che, salvo diverse indicazioni, non dovranno essere anticipati nella base storica del 2025 per gli acconti 2026.

05/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Errori contabili nel bilancio 2025

  • Per gli errori contabili contabilizzati nel bilancio 2025 trova già applicazione la disciplina fiscale introdotta dall'art. 4 D.Lgs. 192/2025, ai sensi del quale, a certe condizioni, assumono automatica rilevanza fiscale le poste che saranno qualificate come errori contabili “non rilevanti” ai sensi dell'OIC 29 e IAS 8, evitando la presentazione delle dichiarazioni integrative.
  • L'immediato riconoscimento fiscale dell'errore è consentito a condizione che:
    • si tratti di errori “non rilevanti”; 
    • il bilancio sia obbligatoriamente sottoposto a revisione legale; 
    • la correzione venga effettuata entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui gli errori sono stati rilevati o avrebbero dovuto esserlo, e comunque prima dell'inizio di accessi o verifiche amministrative di cui i soggetti abbiano avuto formale conoscenza (ai cui fini non rilevano le comunicazioni riguardanti i controlli automatici delle dichiarazioni fiscali). 
  • Ne consegue che, ad esempio, un costo non contabilizzato per competenza del 2024, ma contabilizzato, come errore “non rilevante” nel 2025 assumerà rilevanza fiscale (nel caso di specie, sarà deducibile) nell'ambito della determinazione ordinaria del reddito ai fini Ires. 
  • La rilevanza automatica potrebbe valere anche ai fini Irap, a condizione che in entrambi i periodi di imposta interessati dalla correzione (quello in cui la posta doveva essere rilevata e quello in cui è stata effettivamente contabilizzata) si registri un valore della produzione Irap positivo, anche senza considerare le poste oggetto di correzione. Si esclude, pertanto, il riconoscimento Irap se in entrambi i periodi di imposta il valore della produzione netta registri un segno negativo ovvero segni opposti (uno positivo e uno negativo).

05/02/2026
Informazione Quotidiana

Contabilità generale

Derivazione rafforzata estesa all’acquirente

  • La norma di comportamento Aidc n. 234 interviene offrendo indicazioni sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, delle fattispecie che possono emergere dalla rilevazione, lato acquirente, dei c.d. contratti complessi e dei contratti con corrispettivi variabili (per premi, sconti, abbuoni, penalità o resi), definendo il perimetro del principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83, c. 1 n. 2 del Tuir.
  • Posto il citato art. 83, c. 1 richiede la corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, tale requisito si considera integrato anche quando, in assenza di un principio contabile nazionale che tratti espressamente la specifica fattispecie, ci si avvalga dell’Oic 11 per ricorrere all’applicazione analogica di principi relativi a fattispecie similari oppure a proprie politiche contabili conformi ai postulati e alle regole contabili vigenti.
  • Deve ritenersi che l’eventuale presenza di asimmetrie nella rappresentazione di bilancio della fattispecie da parte dell’acquirente che applica in via analogica l’Oic 34 rispetto a quanto rilevato dal venditore non sia di ostacolo all’applicazione della derivazione rafforzata grazie al richiamo dell’art. 2, c. 1, lett. a) n. ii) D.M 3.08.2017 per i soggetti Oic all’art. 3, c. 2 D.M. 1.04.2009, n. 48, che preclude gli effetti di tassazione anomala solo ove riguardino lo stesso soggetto.

05/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Locazioni brevi e sublocazione

  • In assenza di indicazioni ufficiali, si deve valutare se la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2026 sul regime delle locazioni brevi possa avere effetti anche sulla fiscalità dei locatori, mettendo in dubbio la cedolare secca opzionata nei contratti con conduttori che subaffittano l'immobile e che, dal 2026, diventano imprenditori per obbligo, avendo superato le 2 unità gestite. In particolare, occorre valutare se sia necessario “allineare” il contratto di locazione alla nuova natura del conduttore, sempre persona fisica, ma ora impresa individuale, anche alla luce della posizione dell'Agenzia delle Entrate che, nonostante copiosa giurisprudenza contraria, nega il diritto del locatore alla cedolare secca nei contratti conclusi nell'esercizio di un'attività commerciale. 
  • Il contratto di locazione stipulato prima del 1.01.2026 tra il proprietario dell'immobile e il sublocatore come persona fisica, prima dell'apertura della partita Iva, resterebbe valido fino alla sua scadenza; tuttavia, valutazioni sulla deducibilità dei canoni in capo al conduttore, sui profili Iva e su eventuali verifiche dei Suap in relazione alle attività turistiche potrebbero far propendere per la necessità di una nuova stipula. La voltura o cessione del contratto richiede, però, il consenso del locatore, che potrebbe negarlo in quanto a lui sfavorevole, non potendo applicare la cedolare secca in presenza di un rapporto con un soggetto impresa. 
  • Soluzioni alternative, come il comodato o una sublocazione tra l'affittuario e sé stesso in forma di impresa, presentano rilevanti criticità fiscali e legali e potrebbero condurre alla risoluzione del contratto. La soluzione più appropriata resterebbe quindi la risoluzione del contratto e la sottoscrizione di uno nuovo; tuttavia, a seguito del nuovo regime imprenditoriale del conduttore, il locatore perderebbe la possibilità di applicare la cedolare secca e dovrebbe assoggettare il reddito a Irpef, con rivalutazione Istat e obbligo di versamento dell'imposta di registro e di bollo.

04/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

La nuova stretta sulle compensazioni colpisce una platea più ampia

  • La legge di Bilancio 2026 ha abbassato a 50.000 euro (in precedenza era 100.000 euro) il limite oltre il quale il contribuente perde la facoltà di compensare in presenza di carichi affidati alla riscossione.
  • In sostanza, è sufficiente che il contribuente abbia carichi scaduti, non sospesi e non rateizzati regolarmente, complessivamente superiori a 50.000 euro affinché non possa più utilizzare alcun credito in compensazione (blocco totale delle compensazioni verticali).
  • Il divieto è assoluto: se il contribuente ha crediti compensabili di importo superiore al debito, non può compensare alcuna parte di essi.
  • Inoltre, continua a essere applicato anche il divieto della soglia di 1.500 euro per i crediti erariali scaduti (art. 31, c. 1 D.L. 78/2010) e l’obbligo di trasmettere la compensazione tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

04/02/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Parità di retribuzione per lavori dello stesso valore

  • Lo schema di decreto di attuazione della direttiva Ue 2023/970 rafforza l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. In particolare, la nuova disciplina pone fine alla riservatezza delle informazioni salariali, spesso imposte ai lavoratori tramite clausole contrattuali (c.d. segreto salariale). 
  • Due le principali novità. Da un lato, il riconoscimento ai lavoratori di un vero e proprio «diritto d'informazione», di richiedere e di ricevere, per iscritto le informazioni sul proprio livello retributivo e sui livelli medi, distinti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Qualora le informazioni ricevute siano imprecise o incomplete, il lavoratore potrà richiedere chiarimenti, con obbligo per il datore di lavoro di risposta motivata. Dall'altro lato, la previsione espressa di divieto delle clausole contrattuali che limitano la facoltà ai lavoratori di rendere note informazioni sulla propria retribuzione. 
  • Lo schema di decreto prevede anche specifiche tutele giudiziarie, rafforzando la possibilità, per il lavoratore che abbia subito danno dalla violazione della parità di retribuzione, di fare causa al datore di lavoro e ottenerne il risarcimento integrale.

04/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Testo Unico Iva

  • È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10/2026 contenente il nuovo Testo Unico Iva, che è già in vigore, ma sarà applicabile dal 1.01.2027. Il testo riordina e coordina tutta la normativa vigente.
  • Nel testo non hanno trovato posto le disposizioni sull’accertamento e sulla riscossione contenute nel D.P.R. 633/1972, poiché saranno collocate in altri testi unici dedicati a tali materie. Al contrario, è stata innestata anche la normativa sugli scambi intracomunitari di cui al D.L. 331/1993.

03/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Locazioni brevi, presunzione di imprenditorialità e società di gestione

  • L’Associazione italiana dottori commercialisti di Milano, con il focus n. 1/2026 sulle locazioni brevi, ha precisato che, per far scattare la presunzione di imprenditorialità quando si destinano a locazione più di 2 appartamenti, è necessario verificare la disponibilità concreta dell’immobile e la produzione di reddito effettivo. Infatti, la mera potenziale disponibilità alla locazione di 3 o più appartamenti non fa scattare la presunzione e, quindi, l’obbligo di aprire una posizione Iva.
  • Nel caso sia affidata la gestione a società specializzate, è necessario verificare se la società opera in nome e per conto del contribuente: in questo caso, potranno operare le nuove regole definite dalla legge di Bilancio 2026. Al contrario, se la società acquisisce la disponibilità degli immobili e remunera il proprietario indipendentemente dal fatto che gli immobili siano o meno locati, il reddito prodotto non deriva dal rapporto locativo.

03/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Case in edifici ristrutturati: bonus incluso nel rogito anche nel 2026

  • La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha confermato anche per il 2026 tre casi in cui le spese detraibili possono sorgere dalla stipula di un contratto di compravendita:
    • detrazione derivante dall’acquisto di un’abitazione oggetto di un intervento di recupero;
    • detrazione derivante dall’acquisto di autorimesse o posti auto di pertinenza di abitazioni;
    • sismabonus acquisti.
  • La detrazione spetta sia a chi compra il diritto di piena proprietà, sia a chi compra il diritto di nuda proprietà o di uso, usufrutto o abitazione. 
  • Non è necessario che la spesa sia pagata utilizzando un bonifico “parlante”. Tuttavia, per rendere detraibile un acconto, bisogna che sia menzionato in un contratto sottoposto a registrazione prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si effettua la detrazione (risoluzione n. 38/E/2008).

02/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rottamazione-quinquies e mancato pagamento di una rata

  • Con le Faq dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato chiarito che, in caso di mancato pagamento di una rata della rottamazione-quinquies, il versamento successivo sarà imputato alla rata scaduta e così via a seguire. Di conseguenza, saltando il versamento della prima rata e provvedendo a effettuare il pagamento entro la scadenza della seconda, prevista per la fine di settembre 2026, il soggetto interessato avrà più tempo per verificare l’andamento del contenzioso e decidere se proseguire la sanatoria, abbandonando l’azione processuale, oppure il contrario.
  • Si ricorda che comunque è sufficiente ritardare anche solo di un giorno il pagamento di una qualsiasi rata del piano per incorrere nell’omesso versamento, non essendo previsto il ritardo tollerato di 5 giorni nella corresponsione delle rate.
  • Inoltre, qualsiasi rata saltata, se portata fino in fondo al piano dei pagamenti, determina la decadenza dalla sanatoria. L’unica possibilità di salvare la definizione agevolata è effettuare, al più tardi con la scadenza dell’ultima quota, il pagamento cumulativo di 2 rate, quella in corso e quella scaduta. 
  • Si ricorda che occorre distinguere il perfezionamento amministrativo da quello processuale. 
  • Il primo, che comporta l’azzeramento delle somme aggiuntive alla quota capitale, quali sanzioni e interessi, si ottiene solo con il pagamento integrale degli importi dovuti.
  • Gli effetti processuali, invece, si realizzano già con il pagamento della prima rata, in scadenza il 31.07 prossimo. Questo comporta che, una volta eseguito tale versamento, una qualsiasi delle parti processuali (l’ente creditore o lo stesso contribuente) può chiedere al giudice l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

02/02/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Modelli Isa 2026

  • Con provvedimento n. 36467/2026 l'Agenzia delle Entrate ha proceduto alla “Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2026”.
  • Il provvedimento stabilisce che, per il 2026, i contribuenti dovranno comunicare i dati economici, contabili e strutturali già previsti nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d'imposta 2025, quelli funzionali alle attività di revisione già presenti nei modelli utilizzati per il 2024, nonché le ulteriori informazioni indicate nell'allegato 1.
  • L'Agenzia precisa che, a valle delle attività di elaborazione degli indici da applicare dal 2026 e della loro approvazione con decreto ministeriale, il numero dei dati richiesti potrà essere ridotto, anche mediante accorpamenti o sostituzioni con quelli già presenti nei quadri reddituali dei modelli dichiarativi, in linea con l'obiettivo di razionalizzazione degli adempimenti.
  • Il provvedimento individua inoltre, nell'allegato 2, le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli ISA, in coerenza con l'obbligo di aggiornamento almeno biennale degli indici. 

30/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Software dichiarazione Iva 2026

  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software dedicati alla compilazione della dichiarazione Iva 2026 e al controllo online. Il modello dovrà essere presentato (esclusivamente per via telematica) a partire dal 1.02.2026 fino al 30.04.2026. 
  • Il software Iva 2026, nello specifico, consente la compilazione della dichiarazione modello Iva 2026 e della dichiarazione modello Iva Base 2026 da presentare in via autonoma. Con una serie di domande, l'applicazione determina quale sia il modello Iva più adatto alle esigenze dell'utente e predispone i relativi quadri per la compilazione. La scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselezionando) l'apposita casella presente nel frontespizio.

30/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Fruibilità delle quote del credito d'imposta 4.0

  • L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito nuove Faq con cui ha chiarito alcuni dubbi in merito alla fruibilità delle quote del credito d'imposta 4.0 nei casi di particolari di versamento dell'acconto del 20% del costo di acquisizione, dell'anno di completamento degli investimenti e dell'utilizzo del codice tributo. Nel dettaglio, è stato precisato che l'impresa che ha investito in beni 4.0 può fruire della quota annuale del credito d'imposta già nel 2026 se ha pagato l'acconto almeno del 20% prima del 31.12.2025. 
  • Se nella comunicazione al Mimit/Gse l'impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti per fruire della seconda quota, dopo avere fruito della prima nel 2025, a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nell'F24 il codice tributo 6936 e come anno di riferimento il 2025. Se invece nella comunicazione è stato indicato il 2024 quale anno di completamento per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 si dovrà indicare nell'F24 il codice tributo 6936 e come anno di riferimento il 2024.

30/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazione Iva anticipata su Lipe e crediti da compensare

  • La dichiarazione Iva annuale 2026 per il 2025, il cui versamento dell'eventuale saldo scadrà il 16.03.2026, potrà essere presentata dal 1.02.2026 al 30.04.2026. Solamente anticipando la presentazione del modello entro il 2.03.2026 (il 28.02.2026 è un sabato) e compilando il quadro VP, sarà possibile evitare l’invio, entro la stessa scadenza, della Lipe del IV trimestre del 2025 (è anche possibile integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle Lipe relative al I, II e III trimestre 2025).
  • Un altro motivo per anticipare la presentazione della dichiarazione Iva lo si riscontra nei contribuenti che chiudono con un credito Iva, in quanto il credito annuale può essere compensato orizzontalmente in F24, per importi superiori a 5.000 euro annui solamente a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con l’apposizione del visto di conformità (il visto di conformità non risulta essere necessario per compensare crediti annui: fino a 70.000 euro da parte  di contribuenti con voto Isa del 2024 almeno pari a 9, oppure come media semplice dei voti 2023 e 2024; fino a 50.000 euro annui, se voto inferiore a 9, ma almeno pari a 8 o almeno di 8,5, come media semplice del 2023 e 2024).

29/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Oneri di conservazione delle ricevute Pos e aiuti di Stato

  • Il decreto Pnrr, sul tavolo del Consiglio dei Ministri in un testo riveduto e corretto, conferma la semplificazione degli oneri di conservazione gravanti su cittadini e imprese, specificando meglio quali comunicazioni digitali potranno essere utilizzate per sostituire gli scontrini cartacei. 
  • Si tratta non solo dei semplici “tracciati digitali dei pagamenti” Pos, come previsto nella prima bozza del decreto Pnrr, ma di tutte le “comunicazioni inviate ai clienti” e i documenti forniti dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari. Queste informazioni non dovranno essere più custodite per 10 anni, perché per adempiere all'obbligo di conservazione delle scritture contabili, basterà archiviare le comunicazioni e i documenti inviati dalle banche anche in formato digitale. Se contengono tutte le informazioni necessarie a identificare le singole operazioni, i documenti digitali potranno essere utilizzati al posto delle ricevute cartacee emesse dai terminali Pos per essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 2220 c.c.
  • L'ultima bozza del decreto Pnrr non contiene più la norma che consentiva alle imprese, soprattutto quelle più piccole, di non pubblicare più le informazioni su sussidi, contributi e aiuti pubblici ricevuti di importo superiore a 10.000 euro annui. L'alleggerimento burocratico sarebbe stato sicuramente gradito alle microimprese destinatarie di aiuti pubblici nazionali, regionali, europei sotto le più svariate forme (incentivi, mutui agevolati, crediti di imposta, aiuti de minimis) le quali avrebbero potuto non pubblicare più i dati, visto che analogo onere è già previsto a carico degli enti pubblici eroganti.

29/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture

  • L'Agenzia delle Entrate ha attivato il 27.01.2026 la procedura web per l'inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte dei cessionari e committenti destinatari delle fatture che ne sono carenti, secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia 10.12.2025, adottato per consentire la piena applicazione dell'art. 5, c. 6 D.L. 13/2023.
  • Tale disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1.06.2023, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una P.A. anche tramite altri soggetti pubblici o privati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall'art. 11 L. 3/2003, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione ovvero al momento della richiesta dell'incentivo.
  • Con provvedimento 10.12.2025 l’Agenzia delle Entrate, ai fini della corretta compilazione e contabilizzazione fiscale delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto degli incentivi, ha definito una modalità per integrare l'informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web reso disponibile al cessionario o committente, ovvero a un intermediario delegato, nell'area riservata del proprio sito Internet; ciò in relazione alle fatture aventi data operazione successiva al 31.05.2023.

28/01/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Aiuti Covid fruiti indebitamente dalle aziende agricole

  • L’Inps, con il messaggio n. 238/2026, ha reso noto che sta notificando i provvedimenti di annullamento degli aiuti Covid fruiti indebitamente dalle aziende agricole, con la relativa richiesta di versamento dei contributi non pagati, maggiorati delle sanzioni.
  • Le aziende potranno beneficiare della riduzione delle sanzioni al 50% nel caso versino integralmente quanto dovuto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o anche a rate, presentando la relativa richiesta e versando la prima rata entro lo stesso termine di 30 giorni dalla notifica.

28/01/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Bonus Zes Mezzogiorno 2026-2028

  • Per ottenere il bonus Zes unica Mezzogiorno, esteso a Marche e Umbria e rifinanziato dalla Manovra 2026, le imprese dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate:
    • per le spese sostenute/previste da sostenere nel periodo 1.01.2026-31.12.2026, una comunicazione preventiva dal 31.03.2026 al 30.05.2026;
    • per le spese sostenute/previste da sostenere nel periodo 1.01.2027-31.12.2027, una comunicazione preventiva dal 31.03.2027 al 30.05.2027;
    • per le spese sostenute/previste da sostenere nel periodo 1.01.2028-31.12.2028, una comunicazione preventiva dal 31.03.2028 al 30.05.2028.
  • Successivamente, dovranno essere inviate le seguenti comunicazioni integrative con cui dovranno essere confermate le indicazioni in termini di investimenti contenute nelle precedenti comunicazioni preventive:
    • per gli investimenti 2026: dal 3.01.2027 al 17.01.2027;
    • per gli investimenti 2027: dal 3.01.2028 al 17.01.2028;
    • per gli investimenti 2028: dal 3.01.2029 al 17.01.01.2029.
  • La determinazione effettiva del bonus richiesto dipenderà dal rapporto tra risorse disponibili e richieste di incentivo regolarmente pervenute.
  • Crediti d'imposta fino al 40% dell'investimento effettuato nel 2026 (fino a un massimale di spesa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028) sono stati previsti dalla legge di Bilancio 2026 anche per le imprese della Zes Agricola che non presentano il bilancio e che pertanto non possono fruire dell'iperammortamento.

28/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Indicazioni sulla rottamazione-quinquies

  • Durante il 9° Forum dei commercialisti di Italia Oggi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i debiti per i quali il debitore ha aderito alla rottamazione-quater senza poi rispettare anche una sola scadenza del relativo piano dei pagamenti possono rientrare nella rottamazione-quinquies. Tali debiti devono fare riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1.01.2000-30.06.2022 e derivare dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione, oppure dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps per i quali, a causa dell’irregolare pagamento delle rate, si sia determinata l’inefficacia della rottamazione alla data del 30.09.2025.
  • Inoltre, è stato nuovamente affermato che non vi sono più i 5 giorni di tolleranza dopo la scadenza ordinaria entro i quali il pagamento tardivo di una rata è comunque considerato valido a tutti gli effetti. Di conseguenza, è sufficiente il ritardo anche di un solo giorno rispetto alla scadenza ordinaria per conteggiare la rata come non pagata. Si ricorda che sono comunque necessarie 2 rate, anche non consecutive, per decadere dalla definizione agevolata.
  • Infine, è stato precisato che, per i carichi rottamati e attualmente inseriti in piani di dilazioni ordinari comprensivi di cartelle rottamabili e non, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione permetterà il ricalcolo al fine di pagare unicamente quelle poste debitorie non rientrate nella definizione delle cartelle.

27/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bonus casa, dati su 50-36% forniti solo dal condomino

  • L’Agenzia delle Entrate, in un incontro con la stampa specializzata svoltosi in data 26.01.2026, ha chiarito che nella comunicazione che gli amministratori di condominio dovranno inviare annualmente entro il 16.03.2026 all'Agenzia delle Entrate, concernente le spese detraibili sostenute sulle parti comuni nel 2025 (utile ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata dei condòmini), potranno essere indicati i dati relativi alla "destinazione d’uso dell’abitazione" a cui è imputata la spesa di ristrutturazione, al fine di poter beneficiare della detrazione del 50% per l’abitazione principale.
  • Gli amministratori di condominio sono obbligati a comunicare questa informazione se la stessa è stata loro fornita dal condòmino. Nel caso in cui non sia stata fornita, l’amministratore potrà indicare nella comunicazione di non avere a disposizione tale dato.

27/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Participation exemption e soglia del 5% del capitale

  • La legge di Bilancio 2026 ha introdotto modifiche alla disciplina della participation exemption, prevedendo la necessità che la partecipazione ceduta sia almeno pari al 5% del capitale della società partecipata oppure che abbia un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
  • Relativamente alla soglia del 5%, si tratta del possesso di una partecipazione diretta nel capitale della partecipata, ma possono essere considerate anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, cc. 1, n. 1) e 2 c.c. 
  • Dubbi interpretativi possono presentarsi quando si tratta di cessioni parziali.

26/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Cpb 2025-2026: per la sanatoria finestra aperta fino al 15.03

  • I contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) 2025-2026, entro lo scorso 30.09.2025, possono esercitare l'opzione del “ravvedimento speciale” ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, relativo ai periodi d’imposta dal 2019 al 2023.
  • Nell’allegato n. 1 al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19.09.2025 sono indicati i righi di riferimento delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per il “ravvedimento”.
  • Non essendo stato previsto un modello per esercitare l'adesione, l’opzione si perfeziona con il versamento dell’imposta tramite modello F24, da effettuare (in unica soluzione o prima rata) entro il 15.03.2026.

26/01/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Piani incentivati azionari per dipendenti

  • L’art. 1, c. 13 L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha prorogato l’art. 6, c. 1 L. 76/2025 (c.d. legge Sbarra), secondo cui le imprese possono attivare piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti, affiancando ai tradizionali premi di risultato strumenti di coinvolgimento legati agli utili e al capitale. 
  • I piani possono prevedere, oltre alle forme di partecipazione al capitale già disciplinate dal Codice Civile, anche l’assegnazione di azioni in sostituzione dei premi di risultato.
  • Per il 2025 e il 2026, sui dividendi derivanti da azioni assegnate in sostituzione dei premi di risultato è prorogata l’esenzione Irpef del 50%. Il beneficio si applica ai dividendi percepiti dai dipendenti entro il limite di 1.500 euro lordi annui, che concorrono alla formazione del reddito solo per la metà del loro ammontare. Lo stanziamento per la misura è di 21 milioni di euro.
  • Ulteriori 50 milioni sono destinati alla detassazione degli utili distribuiti ai dipendenti. Per il 2025, se l’azienda ha destinato ai dipendenti almeno il 10% degli utili sulla base di contratti collettivi aziendali o territoriali, le somme erogate sono tassate con un’imposta del 10%, fino a un massimo di 5.000 euro per dipendente.

26/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Decreto Milleproroghe

  • Il Milleproroghe dovrebbe modificare alcune norme contenute nella legge di Bilancio 2026, con correzioni di rotta destinate a impattare sul nuovo meccanismo di calcolo sull’Iva con un’entrata in vigore più differita nei casi dei contratti pluriennali già in corso e un rinvio sulla ritenuta che da marzo è in calendario per nuove categorie come i tour operator.
  • Tra i correttivi anche il rinvio dell’entrata in vigore delle linee guida per i trasporti eccezionali e quello dell’operatività del tavolo di lavoro chiamato a definire il Piano nazionale per i trasporti in condizione di eccezionalità. Non hanno ancora trovato soluzione, infatti, le criticità sulla corretta applicazione delle Linee Guida e delle regole fissate dal D.M. 242/2022. Dopo una serie di proroghe il termine per l’adozione di queste Linee guida sarebbe in scadenza il 31.03.2026. L’emendamento presentato alla Camera chiede di spostare in avanti di un anno questo termine, così da evitare il mancato rilascio delle autorizzazioni di transito determinato soprattutto dalle difficoltà di applicazione di queste direttrici da parte degli organi degli enti chiamati al rilascio di queste autorizzazioni.
  • Sul fronte fiscale, invece, sono allo studio due possibili correzioni di rotta rispetto alle modifiche appena introdotte con la manovra. Da un lato, la nuova disciplina del calcolo dell’Iva sulle vendite su permute ha creato una serie di problemi interpretativi sui contratti pluriennali. La manovra ha previsto, infatti, che dal 1.01.2026 per individuare l’imponibile per il calcolo con l’Iva nelle vendite con permuta si passa dal valore normale ai costi riferibili ai beni e ai servizi scambiati. Questo cambiamento, che si allinea alla normativa comunitaria, rischia di determinare complicazioni soprattutto nei contratti pluriennali, determinando un doppio meccanismo di calcolo. Per questo l’ipotesi allo studio da veicolare in un correttivo su misura sarebbe quella di far decorrere la misura solo dai nuovi contratti 2026, lasciando invece un meccanismo più leggero per i contratti già in corso con il vecchio sistema e il nuovo pronto a scattare dal 2027. In sostanza si tratterebbe di mettere a punto tutti i parametri per determinare il costo con cui è stato prodotto o erogato un servizio oggetto poi di uno scambio commerciale. Tra i casi più frequenti rientrano soprattutto i beni autoprodotti per i quali il valore normale rappresentava una sorta di benchmark ma poi perdeva il dettaglio della reale ricostruzione dei costi sostenuti.
  • L’altra modifica fiscale riguarda l’estensione della ritenuta d’acconto anche all’intermediazione anche su viaggi, aerei e petroliferi. La manovra ha previsto che l’obbligo scatti dal 1.03.2026, ma considerando le difficoltà applicative nei rapporti commerciali, si propone di concedere un rinvio di 3 mesi.

25/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ritenuta di acconto sulle imprese

  • Nuovo obbligo per le imprese, consistente nell’applicazione di una ritenuta a titolo di acconto sulle fatture emesse nei rapporti tra imprese a partire dal 1.01.2028, pari allo 0,50%, ritenuta poi elevata dal 1.01.2029 all’1% (art. 1, cc. 112-115 legge di Bilancio 2026). La ritenuta incide sui flussi finanziari intercorrenti tra imprese, relativi ai «corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti», con ciò consentendone la immediata tracciabilità, contribuendo negli auspici del legislatore a ridurre l’area di evasione di ricavi e, conseguentemente, il volume di affari Iva.
  • Si tratta, pertanto, di una misura introdotta nell’ambito delle disposizioni di contrasto all’evasione, da cui l’Erario si attende un incasso di oltre 1,4 miliardi, e che prevede, in sostanza, l’introduzione di un ulteriore adempimento nell’ambito delle operazioni commerciali tra imprese. 
  • La misura è da ascriversi direttamente all’attuazione della riforma dell’amministrazione fiscale (riforma 1.12 del Pnrr) e, nell’ottica di valorizzazione della compliance fiscale e coerentemente con le disposizioni già introdotte in materia dal legislatore, è disapplicata per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale o, avendone i requisiti, al regime di adempimento collaborativo.
  • Si tratta di un assetto coerente con l’approccio del legislatore, perseguito nell’attuazione della legge delega fiscale 111/2023, di inserire misure per migliorare e potenziare le attività di analisi del rischio fiscale nei confronti delle imprese, il che porta, conseguentemente, a considerare più “affidabili” i contribuenti che abbiano optato volontariamente per uno dei due regimi opzionali, in base ai rispettivi requisiti dimensionali, di cooperazione “rafforzata” tra contribuente e amministrazione finanziaria (ovvero di attuazione del tributo secondo il modello partecipativo-collaborativo).
  • Le disposizioni introducono un obbligo destinato a incrementare gli adempimenti a carico degli operatori economici e ad aggravare le esigenze finanziarie, in particolare per le realtà meno strutturate. In linea con l’assetto complessivo della normativa in materia di compliance fiscale, peraltro, il legislatore potrebbe prevedere, compatibilmente con le esigenze (e le disponibilità) di gettito, che il beneficio della disapplicazione possa estendersi ai soggetti Isa con punteggio elevato (superiore a 9, ad esempio) e, dal lato dei contribuenti di volumi maggiori, a coloro che aderiscono al regime opzionale di cui all’art. 7-bis D.Lgs. 128/2015.

25/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Rottamazione e dilazioni in corso

  • Rottamazione e dilazioni in corso: in caso di inserimento nell'istanza di adesione di cartelle presenti in rateizzazione “omnicomprensive” ovvero contenenti anche carichi non definibili, il piano deve essere totalmente ricalcolato.
  • La rideterminazione completa del piano (e dell'ammontare delle singole rate in cui è suddiviso), necessaria per escludere dalla dilazione l'ammontare dei carichi oggetto di rottamazione, può essere eseguita presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione o sarà possibile definire l'esatto pagamento delle cartelle direttamente sul portale del riscossore nella propria area riservata.
  • Questo è quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nella faq n. 19 pubblicata in occasione della messa a disposizione dell'applicativo, sul proprio sito istituzionale, per inoltrare l'istanza di adesione alla rottamazione e per richiedere il prospetto informativo con l'elenco dei carichi/avvisi definibili.

25/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Autotutela perdite e aiuti Covid: spazio al ravvedimento speciale

  • L’Agenzia delle Entrate sta recapitando i primi atti di annullamento in autotutela, seguendo l’atto di indirizzo Mef del 22.12.2025, in tema di riporto delle perdite in presenza di proventi che “non concorrono alla formazione del reddito imponibile” (non solo per gli aiuti Covid).
  • Tuttavia, resta da risolvere il problema relativo ai destinatari che, avendo effettuato l'opzione per il concordato preventivo biennale 2025-2026, hanno deciso di optare anche per il ravvedimento per i periodi d’imposta 2019-2023.
  • Mentre non ci sono dubbi sul fatto che un atto annullato dalla stessa Agenzia delle Entrate sia privo di ogni effetto giuridico, permangono dubbi negli ipotetici casi in cui l'Agenzia delle Entrate non procedesse all’annullamento in autotutela degli atti entro il 15.03.2026 (termine di pagamento della sanatoria).
  • In questa remota ipotesi, si potrebbe ipotizzare di aderire comunque al ravvedimento, impugnando poi l’eventuale diniego dell’ufficio, ovvero l’eventuale atto di accertamento successivamente emesso in violazione dell’art. 12-ter, c. 10 D.L. 84/2025.

23/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Comunicazione a Enea per detrazioni fiscali 2026

  • Con comunicato stampa del 22.01.2026 Enea ha ufficializzato l'operatività degli aggiornamenti inerenti al portale bonusfiscali.enea.it, lo strumento di invio telematico dei dati richiesti per ottenere le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia, al quale è possibile accedere solo autenticandosi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica).
  • Nel documento si precisa che scade il 22.04.2026 il termine per trasmettere all'Enea i dati inerenti agli interventi che possono accedere alle detrazioni fiscali di cui all'ecobonus e al bonus casa, conclusi tra il 1.01 e il 22.01.2026, nonché per quelli conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.
  • L'adempimento riguarda gli interventi che comportano un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e che, in base alla normativa vigente, danno diritto alle agevolazioni fiscali Ecobonus (L. 296/2006 e art. 14 D.L. 63/2013) e Bonus casa (artt. 16-bis D.P.R. 917/1986 e 16 D.L. 63/2013). 
  • La comunicazione all'Enea costituisce un obbligo previsto dalla legge e deve essere effettuata, di regola, entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori o dal collaudo degli stessi. L'aggiornamento del portale consente, pertanto, di adempiere correttamente agli obblighi informativi anche con riferimento alle spese sostenute nel nuovo periodo d'imposta, nel rispetto delle tempistiche indicate.

23/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Iper-ammortamento non compatibile con CPB

  • Da un’attenta lettura dell'art. 1, cc. da 427 a 436 L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) si evince che sono escluse dai benefici dell’iperammortamento le imprese che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) per le annualità dal 2026 in poi. 
  • L’iperammortamento, infatti, prevede che la maggiorazione spettante, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla norma, venga imputata in via extracontabile in dichiarazione dei redditi (Irpef/Ires non Irap) mediante una variazione in diminuzione.
  • Tuttavia, le imprese che hanno aderito al Cpb sono escluse dal beneficio in quanto il reddito definito con il Fisco tiene conto di un preciso elenco normativo delle variazioni, in aumento e in diminuzione, che devono essere apportate al reddito concordato, e l'iperammortamento non rientra tra le variazioni in diminuzione previste.

22/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Bonus mobili non collegabile alla sostituzione della caldaia

  • L’Agenzia delle Entrate, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione, ha modificato la guida sul bonus mobili. In particolare, è stata modificata la parte relativa alla possibilità di beneficiare del bonus per la sostituzione delle caldaie. 
  • È stato infatti chiarito che, dal 1.01.2025 non sono più detraibili, ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir, le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustione fossile e, quindi, da tale data non è possibile fruire del bonus per l’acquisto di mobili collegati ai predetti interventi.

22/01/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Permesso unico di soggiorno e lavoro per cittadini extracomunitari

  • È stata approvata il 20.01.2026 dal Consiglio dei ministri la bozza di decreto di recepimento della Direttiva Ue n. 2024/1233, che ha introdotto la procedura unica di domanda e di rilascio del permesso unico di soggiorno e lavoro da parte di cittadini extra-Ue. 
  • La bozza di decreto semplifica radicalmente l'iter amministrativo, fissando in 90 giorni (salvo casi eccezionali) il termine massimo per la conclusione e il rilascio del permesso unico. In particolare, il nuovo iter sarà unico e si applicherà alle istanze per il rilascio, per la modifica o per il rinnovo del permesso unico. 
  • La domanda sarà soggetta a una verifica di ammissibilità: potrà essere presa in considerazione ed esaminata solo qualora il cittadino straniero si trovi al di fuori del territorio nazionale oppure se è già soggiornante regolare in Italia, in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido. 
  • L'iter si conclude con il rilascio del visto d'ingresso, necessario per ottenere il permesso unico. All'esito della procedura fa sempre seguito una decisione in merito alla domanda di permesso unico, adottata nel più breve termine possibile e, comunque, entro 90 giorni. Le decisioni che bocciano la domanda di rilascio, di modifica o di rinnovo del permesso unico oppure le decisioni che revocano il permesso unico vanno sempre motivate e notificate per iscritto.

22/01/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette

  • L’Unità di informazione finanziaria, con il provvedimento del 18.12.2025, ha reso disponibili le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, che entreranno in vigore dal 1.07.2026. Tra le novità si segnala l’eliminazione della figura del responsabile Sos, sostituita dal referente Sos. In questo modo i professionisti potranno mantenere il focus sul principio cardine della disciplina, ossia che la segnalazione è l’esito di una valutazione professionale e non sono quindi necessari automatismi o catene di comando. Operativamente, il referente Sos deve conservare la documentazione delle segnalazioni, rispondere alle richieste del’Uif e assicurare la disponibilità anche in occasione di controlli.
  • Inoltre, in merito agli adempimenti organizzativi, è stato previsto che la procedura di segnalazione è richiesta per strutture organizzate, mentre per il professionista persona fisica può essere adottata in modo proporzionato, soprattutto se si avvale di collaboratori.

22/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Integrazione tra registratori di cassa e Pos

  • Il nuovo obbligo di integrazione tra registratori di cassa e Pos entrerà nella fase operativa tra il 4 e il 5.03.2026, quando l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile il servizio online per l'abbinamento dei dispositivi. La misura discende già dalla legge di Bilancio 2025, che ha previsto dal 1.01.2026 l'obbligo di collegamento tra pagamenti elettronici e memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. 
  • Sulla base del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.10.2025, l'attuazione avverrà senza connessioni fisiche tra dispositivi né interventi tecnici sugli apparati. Il collegamento non richiederà alcuna integrazione hardware tra registratori telematici e POS, ma sarà effettuato esclusivamente tramite un servizio online dedicato. 
  • In concreto, esercenti o intermediari dovranno accedere all'area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell'Agenzia delle Entrate e procedere all'associazione tra la matricola del registratore telematico già censito e i dati identificativi dei terminali POS. È inoltre previsto un periodo transitorio. Gli operatori già dotati di POS al 1.01.2026 avranno 45 giorni di tempo, decorrenti dalla data di messa a disposizione del servizio online, per registrarsi.

21/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

La manovra aumenta le distanze tra Fisco e bilanci

  • La L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha introdotto, fra l’altro, modifiche a tre casistiche relative al reddito di impresa: azioni proprie, premi ai dipendenti in denaro e deduzione di intangibles. Le variazioni sono operative per il solo 2026, in quanto è stato espressamente previsto che la validità è "per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025".
  • Mentre la modifica relativa alle azioni proprie riguarda la generalità dei contribuenti, le altre 2 riguardano i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi internazionali Ias/Ifrs. Nel dettaglio:
    • per la cessione delle azioni proprie, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione e il relativo costo di acquisto;
    • la deducibilità del costo dei piani destinati ai dipendenti è rinviata al momento dell’assegnazione del premio in denaro o del premio in azioni;
    • la deduzione di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
  • Le nuove regole fiscali si discostano dal comportamento contabile adottato e, conseguentemente, generano una proliferazione di doppi binari, andando esattamente nella direzione opposta a quanto stabilito nei principi della legge delega di riforma del sistema fiscale, che punta a semplificazioni raggiungibili, soprattutto, mediante l’eliminazione dei doppi binari.

21/01/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Lavoratori frontalieri, rientro a domicilio e lavoro da remoto

  • È stata pubblicata la L. 217/2025 che autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo di modifica dell’accordo tra Italia e Svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri. Tra le novità si segnala che è stata modificata la definizione di lavoratori frontalieri per quanto riguarda il concetto di rientro quotidiano e il lavoro da remoto.
  • In merito al primo aspetto è stato consentito al lavoratore, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio dello Stato di residenza per motivi professionali per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e malattia non sono conteggiati in questo limite.
  • Sul secondo aspetto, è stato chiarito che il lavoratore frontaliero può svolgere al massimo il 25% della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso di un anno civile, senza che ciò comporti alcuna modifica al suo status.

21/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Recupero dell’Ici per gli enti non commerciali

  • Con il D.P.C.M. 23.12.2025 è stato spostato al 31.03.2026 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione per il recupero dell’Ici 2006-2011, illegittimamente non versata da parte degli enti non commerciali. Per il versamento dell’imposta e degli interessi, invece, il termine è stato prorogato al 30.04.2026.
  • Per la determinazione degli importi da restituire, si deve applicare la disciplina Imu vigente nel 2013, utilizzando base imponibile, moltiplicatori e aliquote Ici delle singole unità. 
  • Nei casi in cui l’aliquota effettiva non sia individuabile, si applica quella media del 5,5 per mille. Alle somme così determinate si aggiungono gli interessi calcolati secondo il regime dell’interesse composto previsto dalla normativa europea in materia di recupero degli aiuti di Stato.
  • Restano dubbi sulle esclusioni totali o parziali dalla procedura.

20/01/2026
Informazione Quotidiana

Diritto del lavoro

Cautele per busta paga di inizio 2026

  • AssoSoftware, nella nota 19.01.2026, a tutela dei produttori di software e dei loro clienti e al fine di non incorrere in possibili errori e successive sanzioni, suggerisce di attendere la pubblicazione delle circolari e delle istruzioni operative da parte degli enti competenti prima di applicare le novità normative 2026 all’elaborazione delle buste paga. 
  • Si tratta, tra l’altro, della detassazione del lavoro notturno, di quella del reddito accessorio nel pubblico impiego, degli sgravi contributivi per le lavoratrici madri e della detassazione degli aumenti derivanti dai rinnovi dei contratti.  

20/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Tassazione dividendi e partecipazioni “minime”

  • Dal 1.01.2026 cambia la tassazione dei dividendi percepiti da imprese e società limitatamente alle partecipazioni cosiddette “minime”.
  • Le nuove regole riguardano anche la cessione di partecipazioni "minime", per le quali è esclusa l’applicazione della Pex e il conseguente integrale concorso alla formazione del reddito di impresa.
  • Le partecipazioni "minime" sono quelle che non soddisfano nessuno dei seguenti requisiti: a) partecipazione non inferiore al 5% del capitale sociale; b) valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Per contro, è sufficiente il superamento di uno solo dei limiti per ritornare alle regole ordinarie di tassazione limitata al 5% del dividendo percepito.
  • Tra le possibilità per evitare la nuova normativa vi è la modifica dello status delle partecipazioni "minime", che può essere attuato nei seguenti modi:
    • cambiare il soggetto che detiene la partecipazione, ad esempio cedendola alla persona fisica (valutando l’eventuale profilo di tassazione della plusvalenza realizzata);
    • intervenire sulla quota, con l’incremento con nuovi acquisti (possibilità non sempre percorribile) o con l'incremento della percentuale posseduta, ad esempio tramite l’apporto di nuovi mezzi finanziari necessari per le società partecipate mediante versamenti in conto capitale. Tuttavia, la scelta operata deve essere approfondita ai fini della disciplina dell’abuso del diritto, soprattutto nell’ipotesi di assenza di esigenze finanziarie delle società partecipate oppure se, a fronte del versamento effettuato da tutti i soci, vi sia un corrispondente dividendo distribuito.

19/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Permuta di beni e servizi ai fini Iva

  • La documentazione di accompagnamento in relazione all’art. 1, cc. 138 e 139 L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) prevede che dal 2026, nella determinazione della base imponibile Iva, si sostituisce il valore normale con il valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna delle operazioni di cui si compone la permuta, da individuare sulla base dei costi a esse riferibili.
  • Tuttavia, vi sono delle problematiche da chiarire in merito:
    • alla regolamentazione delle permute con conguaglio in denaro, in quanto la prassi aveva ammesso l’irrilevanza del conguaglio (la risoluzione n. 331/E/2008 prevedeva che fosse "parte della base imponibile dell’operazione da calcolare in ragione del valore normale") e resta da capire se tale irrilevanza sarà confermata anche per il futuro;
    • all’eventuale necessità di aggiornare il costo del bene o servizio alla data in cui si considera effettuata l’operazione, in quanto la nuova disposizione non prescrive nulla in merito (anche se è da ritenere che non si debba procedere ad alcuna attualizzazione del costo al momento di esecuzione della permuta).
  • Anche in base alla giurisprudenza europea (sentenze C-33/93 e C-380/99) la base imponibile delle operazioni di permuta non può essere rappresentata, salvo in casi limitati, da un valore oggettivo quale è il valore normale, ma deve corrispondere al valore soggettivo, ossia al corrispettivo realmente ricevuto, purché espresso o esprimibile in denaro.

19/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Dichiarazione Iva 2026

  • La dichiarazione annuale 2026 amplia i rimborsi Iva. L'aggiornamento del modello e delle istruzioni elimina tutti i riferimenti alle limitazioni dei crediti delle società e degli enti non operativi, che la Corte di Giustizia Ue ha ritenuto non conformi al sistema unionale. Recepito, inoltre, il revirement della prassi in merito alla rimborsabilità dell'Iva detraibile relativa alle spese d'investimento su beni di terzi. Confermato, poi, l'orientamento secondo cui anche le spese generali concorrono al calcolo dell'aliquota media ai fini del presupposto del rimborso del credito. Quanto alle implementazioni del modello, l'unica innovazione è rappresentata dall'introduzione dei righi occorrenti per dichiarare le operazioni assoggettate allo split payment “speciale” nei settori della logistica e dei trasporti. Di seguito le novità dei modelli Iva 2026, approvati, insieme alle relative istruzioni, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2026.
  • Società di comodo. Con sentenza del 7.03.2024, C-341/22, la Corte di Giustizia UE ha bocciato, per contrasto con la direttiva Iva, le disposizioni dell'art. 30, c. 4 L. 724/1994, nella parte in cui prevedono limitazioni per i crediti Iva delle società e degli enti che si considerano non operative ai sensi dello stesso articolo, in specie la non compensabilità, non rimborsabilità e non cedibilità del credito risultante dalla dichiarazione annuale, nonché la perdita definitiva del credito stesso dopo 3 anni. Nel modello Iva 2026 e nelle relative istruzioni, pertanto, non figurano più i righi, codici e indicazioni che attuavano le limitazioni caducate per effetto della pronuncia della Corte, fatta eccezione per il rigo VA15, che però ha ora valore di semplice segnalazione dello status di non operatività. Sono stati soppressi, in particolare:
    • i codici che dovevano essere riportati nel rigo VA15 per segnalare la situazione del credito
    • nel rigo VX4, concernente la richiesta di rimborso del credito, il paragrafo relativo all'attestazione dello status di operatività, che le società e gli enti potevano sottoscrivere al fine di accelerare l'iter del rimborso
    • il rigo VW21 del prospetto delle società controllanti, che accoglieva l'importo complessivo delle eccedenze a credito trasferite al gruppo dalle società che erano poi risultate non operative.
  • Presupposti del rimborso. Nelle istruzioni del rigo VX4, in relazione al rimborso dell'Iva sui beni ammortizzabili, è precisato che, come affermato nella risoluzione n. 20/E/2025 a modifica del precedente orientamento, può essere chiesa a rimborso, in base al presupposto in esame, anche l'Iva detraibile relativa alle spese di migliorie su beni strumentali per l'attività appartenenti a terzi detenuti in base a un titolo di lunga durata; spese che, ai fini Iva, possono essere equiparati agli acquisti di beni ammortizzabili, ancorché non si considerino tali agli effetti delle imposte sui redditi.
  • Merita inoltre segnalare che, per quanto riguarda il presupposto di rimborso basato sull'aliquota media, le istruzioni 2026 confermano che nel calcolo, tra gli acquisti, deve tenersi conto anche delle spese generali [in senso contrario si esprime la disposizione della lettera hh) dell'art. 3, c. 5 D.L.  250/1995, che figura tra le norme interpretative richiamate nell'art. 169 della bozza di Testo Unico Iva del luglio 2025].
  • Trasporti e logistica. L'art. 1, c. 59 L. 207/2024 ha stabilito che, in attesa dell'autorizzazione all'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile sulle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, ecc., nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il committente e il prestatore possono concordemente optare affinché il pagamento dell'Iva sulle prestazioni stesse sia effettuato dal primo in nome e per conto del secondo, il quale resta solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. L'opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. Di conseguenza, nella dichiarazione annuale sono stati inseriti:
    • nel quadro VE, sez. 4, rigo VE38, i nuovi campi 3 e 4, nei quali il prestatore deve indicare l'imponibile e l'Iva relativa alle prestazioni sottoposte al predetto meccanismo;
    • nel quadro VJ, la sezione 2, rigo VJ30, campi 1 e 2, nei quali il committente deve riportare l'imponibile e l'Iva afferente alle prestazioni stesse.

18/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Novità della dichiarazione annuale Iva 2026

  • Con il provvedimento n. 51732/2026 è stato approvato il modello di dichiarazione annuale Iva 2026. Tra le principali novità, si segnala l’introduzione dei righi per indicare l’esercizio di opzione per il pagamento dell’imposta da parte dei committenti per i servizi resi a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica. Inoltre, sono state recepite le indicazioni della Corte di Giustizia Europea in materia di società di comodo: nel rigo VA15 deve essere indicato se la società risulta non operativa in base all’art. 30 L. 724/1994, ma è stata eliminata nel quadro VX l’attestazione delle società e degli enti non operativi e il rigo VW21 che serviva a estromettere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno di imposta dalle società risultate di comodo.

16/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Abrogazione ricevute dei Pos come prova della spesa fiscale

  • La bozza di decreto legge Pnrr all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri interviene su alcuni adempimenti di conservazione e comunicazione delle informazioni prevedendone l'abrogazione in quanto ritenute doppioni o ridondanti, e inutili complicazioni alla gestione documentale di cittadini e imprese. Più nel dettaglio, sul fronte degli adempimenti di archiviazione fiscale, la disposizione fa una differenza tra quelle che sono le ricevute dei pagamenti digitali (effettuate con i Pos) e gli scontrini fiscali.
  • Arriva, dunque, l'eliminazione dell'obbligo, per cittadini e imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali. Si tratta di quelle generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. Non sarà necessario dunque conservare anche queste attestazioni di pagamento per l'obbligo indicato dal Codice Civile di 10 anni.

16/01/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Sanzioni per ricorso troppo lungo

  • La Cassazione, con l’ordinanza n. 802/2026, ha applicato per la prima volta il D.M. 110/2023 che declina la lunghezza degli atti giudiziari. È stato ricordato, infatti, che la lunghezza massima dell’atto introduttivo del giudizio, compreso quello di Cassazione, è di 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato predeterminato, escludendo le parti iniziali, compresa la sintesi dei motivi, le conclusioni e le parti dell’atto a queste successive. È possibile derogare, ma il difensore ne deve spiegare le ragioni.
  • La violazione dei limiti di dimensione si traduce in una trasgressione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che potrebbe portare all’inammissibilità del ricorso quando l’esito è un’esposizione oscura o carente dei fatti di causa o la non comprensibilità delle contestazioni. Quando invece sono solamente violati i limiti di dimensione, come nel caso di specie, le conseguenze sono un aumento delle spese processuali.

16/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Invio annuale delle spese mediche al portale Tessera sanitaria

  • L'art. 5 D.Lgs. 81/2025 ha stabilito che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, devono provvedere alla trasmissione dei citati dati con cadenza annuale, entro il termine fissato con decreto ministeriale.
  • Con D.M. 29.10.2025 il Ministero dell’Economia ha stabilito che il termine per la trasmissione delle spese sanitarie annualmente sostenute è il 31.01 dell'anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese. 
  • Come poi indicato anche nel “Calendario invio spese sanitarie 2025” pubblicato sul sito del Sistema Tessera Sanitaria, cadendo il 31.01.2026 di sabato, il termine effettivo per la trasmissione slitta a lunedì 2.02.2026 e, di conseguenza, passa anche al 9 febbraio la data ultima per l'invio dei dati in modifica.
  • Dal 10.02 e fino all'8.03.2026 i contribuenti potranno visionare le spese online sul portale e manifestare l'opposizione al proprio utilizzo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

15/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Aumento delle aliquote della Tobin tax

  • La legge di Bilancio 2026 (art. 1, cc. 29-31 L. 199/2025) ha previsto l’aumento della tassazione sulle operazioni di acquisto di azioni effettuate dal 1.01.2026. In particolare, per quelle effettuate sui mercati finanziari italiani l’aliquota è stata raddoppiata allo 0,2%, mentre per quelle effettuate al di fuori dei mercati e per quelle ad altra frequenza l’aliquota è pari allo 0,4%.
  • Si ricorda che sono escluse da tassazione le azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali con capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente inferiore a 500 milioni di euro, così come quelle trasferite tramite successione o donazione. Altre esenzioni riguardano le operazioni effettuate da fondi etici e socialmente responsabili oppure quelle relative agli investimenti previdenziali, con riferimento ai fondi pensione, agli enti di previdenza obbligatoria e alle altre forme pensionistiche complementari.

15/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Indicazioni sull'iperammortamento

  • Il decreto interministeriale Mimit-Mef sull’iperammortamento 2026 è stato trasmesso al Mef per l'esame. Successivamente alcuni decreti direttoriali definiranno l’apertura della piattaforma Gse e la modulistica.
  • Il provvedimento scioglie alcuni nodi interpretativi lasciati aperti dalla legge di Bilancio 2026:
    • l’art. 109 del Tuir individua il momento di effettuazione nella data di consegna o spedizione per i beni mobili, non nella data dell’ordine; conseguentemente gli ordini emessi nel 2025 con consegna nel 2026 rientrano nell'iperammortamento, mentre gli ordini effettuati entro il 30.09.2028 ma con consegna successiva restano esclusi (con l'eccezione della prenotazione con acconto del 20%);
    • per il software made in UE, il provvedimento richiede una dichiarazione attestante l’origine del software, resa dal produttore o licenziante, contenente: sede dello sviluppo sostanziale, soglia del 50%, componenti open source;
    • dimensionamento degli impianti Fer al 105% del fabbisogno.

15/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Ires premiale e iperammortamento

  • L’Ires premiale non è stata coordinata con il nuovo iperammortamento: i beni che soddisfano i requisiti per accedere all'Ires premiale non coincidono con quelli che permetteranno di usufruire dell'iperammortamento. 
  • In particolare, ai fini dell’Ires premiale non si potranno computare alcuni investimenti che potranno rilevare ai fini dell’iperammortamento. Per quest’ultima agevolazione con la legge di Bilancio 2026 sono stati aggiornati i precedenti elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili, facendo riferimento ai nuovi allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026, mentre ai fini dell’Ires premiale si continuerà a far riferimento agli allegati A e B, annessi alla legge di Bilancio 2017.
  • Ne consegue che taluni investimenti in beni 4.0 o 5.0 possono essere computati per l’Ires premiale anche se non fruiscono del credito d’imposta, a prescindere dai motivi, che possono consistere in una scelta dell’impresa oppure nell’esaurimento dei fondi pubblici.

14/01/2026
Informazione Quotidiana

Imposte e tasse

Comunicazione degli amministratori delle spese edilizie

  • La legge di Bilancio 2026 per le detrazioni per lavori edilizi, ha prorogato le aliquote maggiorate al 50% (per le abitazioni principali) e 36% (per le “seconde case”) anche per le spese sostenute nel 2026. 
  • Come specificato dalla circolare n. 8/E/2025 le aliquote maggiorate spettano anche per i lavori condominiali effettuati negli immobili dove il condomino, titolare della proprietà della casa, ha anche la propria abitazione principale e tale ampliamento avrà anche una conseguenza sull'attività degli amministratori di condominio che devono comunicare all'agenzia delle entrate entro il 16 marzo di ciascun anno, i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali indicando l'ammontare riferito ad ogni contribuente (finalizzato anche alla predisposizione del 730 precompilato). 
  • Quest'anno la comunicazione dovrà contenere quindi anche l'indicazione della spettanza della detrazione maggiorata per i condomini che hanno l'abitazione principale nello stabile. Come indicato nella nuova bozza di comunicazioni dei dati riguardanti le spese su parti comuni condominiali pubblicata dall'agenzia delle entrate l'amministratore dovrà “fleggare” se si tratta dell'abitazione principale del condomino titolare del diritto e, quindi, se spetta la detrazione maggiorata.
  • Nel provvedimento di attuazione delle specifiche tecniche, necessarie per inviare la comunicazione, dovrebbe essere chiarito comunque che l'informazione relativa all'abitazione principale andrà trasmessa all'Agenzia solo se comunicata all'amministratore di condominio entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della spesa e che per il primo anno (periodo d'imposta 2025), tale comunicazione sarà in ogni caso facoltativa.

14/01/2026
Informazione Quotidiana

Varie

Incompatibilità con la professione di commercialista

  • Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento “Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005” dove analizza i confini delle incompatibilità dell’attività di commercialista. 
  • In particolare, ha affermato che l’attività di avvocato, così come quella di consulente del lavoro, è compatibile con la professione di commercialista. Al contrario, non lo sono quelle di agente di assicurazione o di procuratore sportivo, sempre che siano qualificate come esercizio di attività di impresa, espressamente vietato dalla normativa di riferimento.
  • Inoltre, è possibile che il commercialista svolga attività di lavoro pubblico, se part-time.

14/01/2026
RATIO STORE AI ASSISTANT
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