Descrizione
Il superbonus del 110% delle spese di efficientamento energetico e antisismiche previsto dall’articolo 119 del D.L. 34/2020 è senza dubbio uno degli interventi anti-COVID che hanno riscosso più apprezzamenti.
Al fine di limitare al minimo gli abusi il legislatore ha previsto che, ai fini della cessione del credito ai fornitori con sconto sul corrispettivo o ad altri soggetti fra cui le banche, l’esercizio dell’opzione sia effettuata con modalità telematica e munita del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il visto costituisce uno dei livelli
dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme
tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto
all’amministrazione finanziaria. Con l’apposizione del medesimo, il
soggetto abilitato attesta l’esecuzione dei controlli indicati
dall'articolo 2 del decreto n. 164 del 1999.
Il comma 11 dell’articolo 119 del D.L. Rilancio specifica infatti che il
visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta, mentre al comma 13 è previsto che il
soggetto che appone il visto di conformità verifica l’esistenza delle
attestazioni tecniche previste.
La verifica di conformità ha, pertanto, una connotazione essenzialmente
formale con riguardo alla corrispondenza fra il credito/detrazione
dichiarato, la relativa documentazione ed in particolare le attestazioni
tecniche e le norme che ne disciplinano la spettanza.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili ha pubblicato due "modelli" di Check List.
Un modello per la verifica della documentazione relativa ad interventi per l’efficienza energetica ("Check List Ecobonus") e un modello per la verifica della documentazione relativa ad interventi per la riduzione del rischio sismico ("Check List Sismabonus").
Il giorno 26 novembre 2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale
Commercialisti hanno rilasciato un aggiornamento, prontamente recepito dagli autori di AteneoWeb nel presente documento.
Per facilitare il compito al soggetto che rilascia il visto abbiamo predisposto questa applicazione CLOUD per la compilazione:
- delle due check list conformi ai modelli proposti dal CNDCEC;
- un modello di incarico specifico che il contribuente rilascia al professionista incaricato;
- un modello di attestazione/visto che il professionista incaricato rilascia al contribuente al termine dell’incarico;
- le autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive richiamate nella check list ecobonus e sismabonus:
1. Autocertificazione attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati
catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio minimo;
2. Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;
3. Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri
contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono
state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi;
4. Dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di
intervento non è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o
professionale;
5. Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di reddito imponibile;
6. Dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi
consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati
in anni precedenti;
7. Dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del
Superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un numero
superiore a due unità immobiliari.
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal
contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano
tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo
abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente.
L'utilizzo del programma è in modalità cloud: online con un qualsiasi
browser, senza necessità di installazione, software di terze parti,
ecc.
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